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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 895/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott. Bruno Gian Pio Conca CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 895/2023 promosso da:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione in appello, dagli avvocati Marco Pesenti e Edoardo Natale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Edoardo Natale in Torino, c.so Francia n. 25.
- parte appellante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa, per Controparte_2 C.F._1
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia, via Lustro n. 29.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in Cancelleria il 1.06.2023, nel giudizio avente R.G. 771/2022 dal Tribunale di Torino, in persona del Dott. Fabrizio
Alessandria per accogliere le seguenti conclusioni:
1 conclusioni in via principale e nel merito:
Rigettare le domande avversarie e accertare che nulla Controparte_1
deve alla ricorrente a nessun titolo in via subordinata
Tenere conto dei rimborsi già effettuati e dell'effettiva somma richiesta dal ricorrente e contenere pertanto il rimborso nella somma pari ad € 569,73. in via istruttoria:
Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo;
in ogni caso:
- con vittoria di spese;
- nella denegata ipotesi in cui venisse condannata al rimborso degli oneri up CP_1 front, il Giudice compensi le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, data l'assoluta novità della materia e il contrasto giurisprudenziale in merito alla normativa applicabile”.
Per parte appellata
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art.
348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
In data 25.03.2016 la signora stipulava con la il CP_2 Controparte_1 contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 20008891, per un capitale di €
23.040,00, da restituire in 120 rate da € 192,00 l'una. In data 30.06.2021 il finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 62 e la rimborsava CP_3 alla cliente la somma di € 2.261,26 a titolo di interessi per anticipata estinzione.
La cliente presentava ricorso dinnanzi al Tribunale di Torino, reclamando il proprio diritto, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia cosiddetta TO e dell'art 125 sexies
2 TUB, alla riduzione del costo totale del credito, con quantificazione degli importi da retrocedere secondo un criterio proporzionale alla durata residua del finanziamento, e conseguente pronuncia di invalidità delle clausole contrattuali che escludevano la ripetizione dei costi sostenuti dal consumatore, per contrarietà a norme imperative.
Chiedeva, pertanto, la restituzione di tutti i costi sopportati per il finanziamento in proporzione alla durata residua dello stesso, quantificati in € 5.200,00, al netto di quanto già ricevuto dalla CP_3
La convenuta contestava quanto dedotto dalla parte ricorrente e chiedeva il rigetto CP_3 della domanda, proponendo altresì domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 738,93, indebitamente restituita alla ricorrente, trattandosi di somme riferibili a costi up front e, dunque, non rimborsabili.
L'ordinanza di primo grado
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 5816 pubblicata in data 01.06.2023, non notificata, il
Tribunale di Torino accoglieva la domanda della parte ricorrente e condannava la convenuta alla restituzione della somma di €. 5.200,00, nonché al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 3.397,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, nonché €
259,00 per esposti.
Il Giudice rilevava, in primo luogo, che la somma di € 5.200,00 rivendicata dalla ricorrente
“al netto di quanto già abbuonato” non era stata contestata nel quantum dalla CP_3 resistente e, in secondo luogo, che la difesa della si basava esclusivamente sulla CP_3 negazione in radice del diritto della ricorrente alla restituzione delle somme in quanto riferibili a costi c.d. up front (prestazioni non rimborsabili).
La questione sollevata dalla ricorrente riguardava il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 20008891 stipulato dalla signora con la in CP_2 CP_1 data 25.03.2016. In particolare, la controversia riguardava la corretta interpretazione dell'art. 125 sexies TUB, quale norma attuativa dell'art. 16, par. 1, della Direttiva n.
2008/48/CE. Tale diposizione era stata interpretata dalla stessa Banca d'Italia nel 2011 nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli
3 incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring”, perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.
Il Tribunale aggiungeva, poi, che in materia era recentemente intervenuta la Corte di
Giustizia europea con la sentenza 11.09.2019 causa C 383/18 (cosiddetta sentenza
TO), secondo la quale la nozione di “costo totale del credito” ricomprendeva tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza - escluse le spese notarili - senza riferimento alcuno a limitazioni relative alla durata del contratto di credito in questione. Il Giudice evidenziava, inoltre, come la stessa Banca d'Italia, con le linee orientative del 04.12.2019, aveva precisato che per i contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato doveva essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte, e ciò sia “con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori” che gli intermediari andassero a offrire, sia per i “finanziamenti in essere” che i clienti rimborsassero anticipatamente;
in senso conforme si era pronunciato anche il
Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario. Infine, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021 e sancito il principio secondo cui l'art. 125 sexies TUB doveva essere interpretato in modo conforme alla Direttiva 2008/48/CE e alla sentenza TO, così che la previsione sulla “riduzione del costo totale del credito” trovasse applicazione anche per il periodo precedente al 2021. Il Tribunale citava, poi, giurisprudenza di legittimità conforme ai principi richiamati ed evidenziava come la fattispecie non rientrasse tra i rapporti cosiddetti “esauriti”, trattandosi, invece, di rapporto sorto il 25.03.2016 ed estinto il
30.06.2021, per il quale era applicabile l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in merito alle spese rimborsabili.
Dichiarava, quindi, l'invalidità e l'inefficacia delle norme imperative contenute nel contratto di finanziamento volte a porre dei limiti alla possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi, anche se espressamente approvate per iscritto dalle parti. In particolare, riteneva invalide ed inefficaci le norme che escludevano le spese contenute sotto la voce
“rimborso anticipato”, ovvero le commissioni per il perfezionamento del finanziamento, provvigioni all'intermediario del credito, imposte e tasse, già interamente maturate in
4 quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento.
Rigettava, altresì, l'eccezione sollevata dalla Banca convenuta, secondo la quale per il calcolo dei costi rimborsabili si doveva utilizzare il criterio proporzionale di ammortamento;
era, invece, preferibile il criterio di determinazione proporzionale alla durata del finanziamento, trattandosi di criterio più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione evidenziate nella sentenza TO. Per tali ragioni, il Tribunale riteneva fondata la domanda della ricorrente e rigettava la domanda riconvenzionale e le eccezioni proposte dalla resistente. CP_3
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Controparte_1
Con atto di citazione del 30.06.2023, la proponeva appello Controparte_1 avverso l'ordinanza n. 5816/2023 del Tribunale di Torino, chiedendo la dichiarazione di legittimità delle clausole contrattuali controverse, in quanto chiare e trasparenti circa la distinzione degli oneri contrattuali rimborsabili e non rimborsabili. Domandava, altresì, la dichiarazione di inconferenza, al caso di specie, della sentenza TO, in virtù dell'applicabilità dell'art. 6 bis DPR 180/1950; chiedeva, inoltre, l'accertamento della natura up front e, dunque, della non rimborsabilità, delle commissioni per il perfezionamento del finanziamento, nonché delle provvigioni per l'intermediario. Domandava il rigetto della richiesta di rimborso avanzata dalla signora e in via subordinata, in caso di CP_2 accoglimento di tale istanza, chiedeva l'applicazione del criterio di calcolo della curva degli interessi.
Con il primo motivo di appello parte appellante lamentava l'erroneità dell'importo quantificato dal Giudice, in quanto la cliente non aveva indicato in modo preciso il calcolo eseguito per l'ottenimento della cifra richiesta. Il Tribunale, inoltre, non forniva alcuna giustificazione circa il criterio di calcolo pro rata temporis applicato, limitandosi a un generico richiamo all'esigenza di semplificazione. Secondo parte appellante, utilizzando il corretto criterio della curva degli interessi, l'importo massimo a cui la avrebbe CP_3 potuto essere condannata era pari ad € 569,73.
Con il secondo motivo di appello parte appellante sosteneva che, contrariamente a quanto deciso dal Giudice, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, la distinzione tra oneri up front ed oneri recurring permaneva. L'art. 6 bis, comma 3, lett. b)
DPR 180/1950 era, infatti, immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale ed il
Giudice non poteva disapplicarlo, neppure qualora lo ritenesse in conflitto con i principi
5 disposti dalla CGUE con la sentenza TO;
secondo parte appellante la distinzione tra oneri rimborsabili e oneri non rimborsabili prospettata dalla norma era chiara ed inequivocabile e non poteva essere forzata in favore di un'interpretazione conforme alla sentenza TO, la quale riguardava una norma comunitaria (l'art. 16 della Direttiva
2008/48/CE) pacificamente priva di efficacia diretta. Per costante giurisprudenza della
Corte di giustizia, in nessun caso il diritto dell'Unione poteva imporre un'interpretazione del diritto nazionale contraria alla stessa legge nazionale: l'attuazione "orizzontale" di ogni direttiva eurounitaria era, infatti, riservata al legislatore nazionale. Il Giudice, quindi, era tenuto ad applicare esclusivamente la legge nazionale, senza alcuna possibilità di un'interpretazione contra legem, né di un'applicazione diretta della direttiva, né di una disapplicazione della legge nazionale ove ritenuta non conforme alla direttiva.
Parte appellante precisava, inoltre, che l'art. 6 bis, comma 3, lett. b) DPR 180/1950 doveva prevalere anche sull'applicazione dell'attuale art. 11 octies, così come emendato dalla Corte Costituzionale, nonché sull'applicazione dell'art. 125 sexies TUB interpretato dalla TO, in quanto l'art. 6 bis aveva natura speciale rispetto ad entrambe le norme.
Con il terzo motivo di appello parte appellante eccepiva l'ordinanza impugnata, nella parte in cui era stata ritenuta inconferente la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea del 09.02.2023 emessa nella causa c-555/21 in tema di rimborso anticipato dei costi, con riferimento al prestito immobiliare. Al di là del diverso tipo di credito, secondo parte appellante la pronuncia richiamata costituiva di fatto un superamento della sentenza
TO, in quanto stabiliva che, in caso di rimborso anticipato del prestito, il consumatore aveva diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi dipendenti dalla durata residua del rapporto (recurring) e che il rimborso non includeva, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (up front). La
Corte, infatti, statuiva che laddove fosse reperibile, nel contratto stipulato con il consumatore, non solo un'elencazione dei costi applicati al contratto, ma anche una chiara indicazione della natura istantanea o ricorrente dei medesimi, il consumatore non aveva diritto al rimborso dei costi up front. Parte appellante sottolineava che nel caso di specie il contratto indicava espressamente non solo le voci di costo applicate al finanziamento, bensì anche la loro natura up front o recurring; in tal senso propendeva anche numerosa giurisprudenza di merito
Con il quarto motivo di appello, parte appellante censurava la sentenza nella parte in cui applicava, in modo del tutto ingiustificato, il metodo di calcolo pro rata temporis e non quello della curva degli interessi. Richiamava, a tal proposito, la giurisprudenza dei Collegi
6 ABF, nonché la novella legislativa introdotta dalla L. 106/2021 all'art. 11 octies, lett. c) punto n. 2.
Con l'ultimo motivo di appello, parte appellante chiedeva la riforma della condanna alle spese del giudizio, in quanto il Giudice non aveva considerato che la maggior parte degli importi richiesti dalla cliente erano già stati rimborsati.
Si costituiva in giudizio la signora chiedendo in via preliminare la dichiarazione CP_2 di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Sul primo motivo di appello, parte appellata evidenziava che quanto sostenuto dalla Banca era stato smentito dalla sentenza TO, la quale inequivocabilmente eliminava la distinzione tra costi up front e recurring.
Quanto al secondo motivo di appello, parte appellata sottolineava che la L. 106/2021, aveva modificato il testo dell'art. 125 sexies TUB, stabilendo che “le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Un'interpretazione letterale della novella legislativa non era accoglibile, in quanto priverebbe di effetto per l'ordinamento italiano la sentenza TO con riguardo alle estinzioni anticipate relative a rapporti instaurati prima del 04.12.2019 e determinerebbe anche una prevalenza di una fonte secondaria interna rispetto ad una fonte primaria e alla sua corretta interpretazione fornita dalla Corte di giustizia.
Nel caso di specie, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla
Corte di Giustizia sul punto, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere alla cliente tutti i costi totali sostenuti, senza CP_3 distinzioni.
Parte appellata ribadiva, inoltre, che la sentenza della Corte di Giustizia UE 09.02.2023, causa C-555/21, riguardava una fattispecie diversa da quella oggetto di causa, così come correttamente statuito dal Giudice di primo grado.
In ogni caso, parte appellata insisteva sulla rimborsabilità di tutti i costi e sull'obbligo della in qualità di intermediario finanziario, di rimborsare anche la quota di premio CP_3 assicurativo non goduto per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Circa il quarto motivo di appello, parte appellata affermava come non vi fosse alcuna
7 lacuna normativa in materia, avendo l'art 125 sexies TUB previsto che l'ammontare dei costi retrocedibili doveva essere calcolato su base proporzionale, e che il criterio che meglio garantiva il rispetto della predetta proporzionalità era il pro rata temporis, poiché divideva l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Infine, sulla liquidazione delle spese di lite, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, sosteneva che le stesse erano state correttamente liquidate sulla base del principio della soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
In merito alla materia del rimborso dei costi derivanti dall'estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo e al relativo criterio di calcolo che si deve utilizzare si richiamano, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse in casi analoghi da questa stessa Corte d'Appello (sentenze nn.
137/2023; 1058/2023; 255/2025).
Preliminarmente, è necessario schematizzare l'ambito normativo di riferimento, al fine di individuare la disciplina correttamente applicabile al caso di specie.
L'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo prevede che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durate del contratto”. Tale norma è stata fedelmente trasposta nell'ordinamento italiano all'interno dell'art. 125 sexies TUB, per mezzo del D.lgs. 141/2010, il quale ha statuito che:
“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
L'interpretazione maggioritaria dell'art. 125 sexies TUB, prima della pronuncia della cosiddetta sentenza TO, limitava il diritto al rimborso del cliente che estingueva anticipatamente il finanziamento, garantendo la restituzione dei soli costi recurring ed escludendo il riaddebito dei costi up front. Sulla scorta delle disposizioni della Banca
d'Italia in materia, la giurisprudenza sosteneva che gli oneri e i costi risarcibili al cliente erano dovuti sulla base della prestazione remunerata, sia che fossero funzionali alla
8 conclusione del contratto, sia che riguardassero la sola esecuzione;
in ogni caso, gli oneri rimborsabili dovevano essere connessi all'esecuzione del contratto, e di questi andava restituita solamente la parte di prestazione remunerata, ma che non era stata eseguita a causa dell'anticipata estinzione. Era esclusa, al contrario, la rimborsabilità dei costi connessi ad attività già compiute al momento dell'estinzione.
L'interpretazione fornita dalla sentenza TO - la cui efficacia vincola anche il Giudice nazionale – afferma, contrariamente alla precedente giurisprudenza, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ciò in quanto l'art. 16 va interpretato alla luce della direttiva in cui è inserito, la quale, secondo la sentenza TO,
“ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» prevista dalla direttiva 87/102, quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi». Quanto detto assume maggiormente significato alla luce della ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva stessa, che, come precisa la CGUE, “mira a garantire un'elevata protezione del consumatore;
questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione;
al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
inoltre limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi
9 dipendenti dalla durata del contratto;
il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in partica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. La sentenza TO ha, quindi, interpretato l'art. 125 sexies TUB nel senso di riconoscere al consumatore il diritto al rimborso di tutti gli oneri del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Tale interpretazione era stata recepita nell'ordinamento interno con l'introduzione dell'art. 11 octies, commi 1 e 2, L. 106/2021, il quale aveva modificato l'art. 125 sexies TUB e aveva stabilito che questo si applica ai soli contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, prevedendo, invece, l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB ante riforma e delle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia per i contratti stipulati prima del 2021.
Con la sentenza n. 263/2022 la Corte costituzionale, tuttavia, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, precisamente per le parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”. La pronuncia sanciva l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza TO, anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L.
106/2021.
È pacifico, pertanto, che anche nel caso di specie, nonostante il contratto controverso sia stato stipulato prima del 2021, si applichi l'art. 125 sexies TUB, il quale ha trasposto nell'ordinamento interno l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, alla luce delle motivazioni della sentenza TO della CGUE “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
È del tutto inconferente, invece, il richiamo di parte appellante alla sentenza della CGUE del 09.02.2023 emessa nella causa C-555/21, cosiddetta causa IC AN US, con cui la Corte di Giustizia aveva stabilito che in materia di credito al consumo concernente beni immobili residenziali, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE andava interpretato nel senso che esso non era ostativo “a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. La Corte di Giustizia aveva, tuttavia, precisato che, nonostante l'analoga formulazione delle due direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, la materia del credito al
10 consumo disciplinata dai principi della sentenza TO era diversa da quella relativa ai contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili residenziali analizzata dalla sentenza IC AN US: i principi sanciti da quest'ultima pronuncia, basati sulle specifiche caratteristiche dei contratti di credito relativi a beni immobili, non erano applicabili a tipologie differenti di crediti al consumo e, pertanto, neanche alle ipotesi di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per i quali permanevano i principi della sentenza TO.
Per completezza, la Corte sottolinea come, in seguito all'ordinanza di primo grado del
14.04.2023 oggetto di impugnazione, sia entrato in vigore il D.L. 104/2023, convertito con
L. 169/2023, il quale ha parzialmente modificato l'art. 11 octies, comma 2, D.L. 73/2021, senza però intaccare il diritto al rimborso del costo totale del credito garantito al consumatore. Tale tutela è stata ulteriormente rafforzata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito l'applicabilità nell'ordinamento interno dei principi della sentenza
TO (Corte di Cassazione, sentenza n. 14836/2024).
Il motivo di appello con cui parte appellante eccepiva l'applicazione, da parte del Giudice di primo grado, del criterio del pro rata temporis per il calcolo del quantum del rimborso e richiedeva, al contrario, l'utilizzo del criterio della curva degli interessi è infondato e va, pertanto, respinto.
Si rileva, innanzitutto, che l'art. 125 sexies, comma 2 TUB, il quale dispone che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, opera solamente per i contratti stipulati dopo il 2021 e non è, quindi, applicabile al caso di specie.
Si conferma in materia l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte d'Appello, secondo cui si deve utilizzare il criterio del pro rata temporis, il quale è di immediata comprensione, poiché quantifica il rimborso dovuto mediante un semplice criterio proporzionale, basato sulla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita. Tale criterio è, infatti, maggiormente conforme alla ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, la quale richiede un metodo trasparente e comprensibile per il consumatore, obiettivo non garantito, invece, dal criterio del costo ammortizzato, che “non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore
11 di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata” (Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 137/2023).
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, gli articoli del contratto di finanziamento oggetto di controversia sembrano prevedere il metodo di calcolo pro rata temporis. L'art. 11, invero, sancisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha il diritto “ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi
e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Ancora, il punto 4 del modulo SECCI allegato al contratto, richiamato dallo stesso art. 11, nulla prevede circa il metodo della curva degli interessi e statuisce, al contrario, l'applicazione del criterio pro rata temporis, disponendo alla voce “spese di incasso quote” che “queste verranno rimborsate pro rata temporis dividendo l'importo totale per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
È pacifica, pertanto, la quantificazione del rimborso secondo il criterio pro rata temporis, così come già affermato dal Giudice di primo grado.
Tutto ciò premesso, la Corte rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente e determinate in riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 5816/2023 del Controparte_1
Tribunale di Torino, pubblicata in data 01.06.2023;
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle Controparte_1 spese legali del presente grado di giudizio a favore di parte appellata
[...]
, liquidate in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di CP_2 studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario del 15%;
12 c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 02.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott. Bruno Gian Pio Conca CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 895/2023 promosso da:
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione in appello, dagli avvocati Marco Pesenti e Edoardo Natale, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Edoardo Natale in Torino, c.so Francia n. 25.
- parte appellante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa, per Controparte_2 C.F._1
procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Andrea Ruocco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia, via Lustro n. 29.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in Cancelleria il 1.06.2023, nel giudizio avente R.G. 771/2022 dal Tribunale di Torino, in persona del Dott. Fabrizio
Alessandria per accogliere le seguenti conclusioni:
1 conclusioni in via principale e nel merito:
Rigettare le domande avversarie e accertare che nulla Controparte_1
deve alla ricorrente a nessun titolo in via subordinata
Tenere conto dei rimborsi già effettuati e dell'effettiva somma richiesta dal ricorrente e contenere pertanto il rimborso nella somma pari ad € 569,73. in via istruttoria:
Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo;
in ogni caso:
- con vittoria di spese;
- nella denegata ipotesi in cui venisse condannata al rimborso degli oneri up CP_1 front, il Giudice compensi le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, data l'assoluta novità della materia e il contrasto giurisprudenziale in merito alla normativa applicabile”.
Per parte appellata
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art.
348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
In data 25.03.2016 la signora stipulava con la il CP_2 Controparte_1 contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 20008891, per un capitale di €
23.040,00, da restituire in 120 rate da € 192,00 l'una. In data 30.06.2021 il finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 62 e la rimborsava CP_3 alla cliente la somma di € 2.261,26 a titolo di interessi per anticipata estinzione.
La cliente presentava ricorso dinnanzi al Tribunale di Torino, reclamando il proprio diritto, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia cosiddetta TO e dell'art 125 sexies
2 TUB, alla riduzione del costo totale del credito, con quantificazione degli importi da retrocedere secondo un criterio proporzionale alla durata residua del finanziamento, e conseguente pronuncia di invalidità delle clausole contrattuali che escludevano la ripetizione dei costi sostenuti dal consumatore, per contrarietà a norme imperative.
Chiedeva, pertanto, la restituzione di tutti i costi sopportati per il finanziamento in proporzione alla durata residua dello stesso, quantificati in € 5.200,00, al netto di quanto già ricevuto dalla CP_3
La convenuta contestava quanto dedotto dalla parte ricorrente e chiedeva il rigetto CP_3 della domanda, proponendo altresì domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 738,93, indebitamente restituita alla ricorrente, trattandosi di somme riferibili a costi up front e, dunque, non rimborsabili.
L'ordinanza di primo grado
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 5816 pubblicata in data 01.06.2023, non notificata, il
Tribunale di Torino accoglieva la domanda della parte ricorrente e condannava la convenuta alla restituzione della somma di €. 5.200,00, nonché al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 3.397,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, nonché €
259,00 per esposti.
Il Giudice rilevava, in primo luogo, che la somma di € 5.200,00 rivendicata dalla ricorrente
“al netto di quanto già abbuonato” non era stata contestata nel quantum dalla CP_3 resistente e, in secondo luogo, che la difesa della si basava esclusivamente sulla CP_3 negazione in radice del diritto della ricorrente alla restituzione delle somme in quanto riferibili a costi c.d. up front (prestazioni non rimborsabili).
La questione sollevata dalla ricorrente riguardava il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 20008891 stipulato dalla signora con la in CP_2 CP_1 data 25.03.2016. In particolare, la controversia riguardava la corretta interpretazione dell'art. 125 sexies TUB, quale norma attuativa dell'art. 16, par. 1, della Direttiva n.
2008/48/CE. Tale diposizione era stata interpretata dalla stessa Banca d'Italia nel 2011 nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli
3 incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring”, perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”.
Il Tribunale aggiungeva, poi, che in materia era recentemente intervenuta la Corte di
Giustizia europea con la sentenza 11.09.2019 causa C 383/18 (cosiddetta sentenza
TO), secondo la quale la nozione di “costo totale del credito” ricomprendeva tutti i costi, inclusi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza - escluse le spese notarili - senza riferimento alcuno a limitazioni relative alla durata del contratto di credito in questione. Il Giudice evidenziava, inoltre, come la stessa Banca d'Italia, con le linee orientative del 04.12.2019, aveva precisato che per i contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato doveva essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte, e ciò sia “con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori” che gli intermediari andassero a offrire, sia per i “finanziamenti in essere” che i clienti rimborsassero anticipatamente;
in senso conforme si era pronunciato anche il
Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario. Infine, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021 e sancito il principio secondo cui l'art. 125 sexies TUB doveva essere interpretato in modo conforme alla Direttiva 2008/48/CE e alla sentenza TO, così che la previsione sulla “riduzione del costo totale del credito” trovasse applicazione anche per il periodo precedente al 2021. Il Tribunale citava, poi, giurisprudenza di legittimità conforme ai principi richiamati ed evidenziava come la fattispecie non rientrasse tra i rapporti cosiddetti “esauriti”, trattandosi, invece, di rapporto sorto il 25.03.2016 ed estinto il
30.06.2021, per il quale era applicabile l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in merito alle spese rimborsabili.
Dichiarava, quindi, l'invalidità e l'inefficacia delle norme imperative contenute nel contratto di finanziamento volte a porre dei limiti alla possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi, anche se espressamente approvate per iscritto dalle parti. In particolare, riteneva invalide ed inefficaci le norme che escludevano le spese contenute sotto la voce
“rimborso anticipato”, ovvero le commissioni per il perfezionamento del finanziamento, provvigioni all'intermediario del credito, imposte e tasse, già interamente maturate in
4 quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento.
Rigettava, altresì, l'eccezione sollevata dalla Banca convenuta, secondo la quale per il calcolo dei costi rimborsabili si doveva utilizzare il criterio proporzionale di ammortamento;
era, invece, preferibile il criterio di determinazione proporzionale alla durata del finanziamento, trattandosi di criterio più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione evidenziate nella sentenza TO. Per tali ragioni, il Tribunale riteneva fondata la domanda della ricorrente e rigettava la domanda riconvenzionale e le eccezioni proposte dalla resistente. CP_3
Il giudizio in appello
L'appello proposto da Controparte_1
Con atto di citazione del 30.06.2023, la proponeva appello Controparte_1 avverso l'ordinanza n. 5816/2023 del Tribunale di Torino, chiedendo la dichiarazione di legittimità delle clausole contrattuali controverse, in quanto chiare e trasparenti circa la distinzione degli oneri contrattuali rimborsabili e non rimborsabili. Domandava, altresì, la dichiarazione di inconferenza, al caso di specie, della sentenza TO, in virtù dell'applicabilità dell'art. 6 bis DPR 180/1950; chiedeva, inoltre, l'accertamento della natura up front e, dunque, della non rimborsabilità, delle commissioni per il perfezionamento del finanziamento, nonché delle provvigioni per l'intermediario. Domandava il rigetto della richiesta di rimborso avanzata dalla signora e in via subordinata, in caso di CP_2 accoglimento di tale istanza, chiedeva l'applicazione del criterio di calcolo della curva degli interessi.
Con il primo motivo di appello parte appellante lamentava l'erroneità dell'importo quantificato dal Giudice, in quanto la cliente non aveva indicato in modo preciso il calcolo eseguito per l'ottenimento della cifra richiesta. Il Tribunale, inoltre, non forniva alcuna giustificazione circa il criterio di calcolo pro rata temporis applicato, limitandosi a un generico richiamo all'esigenza di semplificazione. Secondo parte appellante, utilizzando il corretto criterio della curva degli interessi, l'importo massimo a cui la avrebbe CP_3 potuto essere condannata era pari ad € 569,73.
Con il secondo motivo di appello parte appellante sosteneva che, contrariamente a quanto deciso dal Giudice, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, la distinzione tra oneri up front ed oneri recurring permaneva. L'art. 6 bis, comma 3, lett. b)
DPR 180/1950 era, infatti, immune dalla declaratoria di illegittimità costituzionale ed il
Giudice non poteva disapplicarlo, neppure qualora lo ritenesse in conflitto con i principi
5 disposti dalla CGUE con la sentenza TO;
secondo parte appellante la distinzione tra oneri rimborsabili e oneri non rimborsabili prospettata dalla norma era chiara ed inequivocabile e non poteva essere forzata in favore di un'interpretazione conforme alla sentenza TO, la quale riguardava una norma comunitaria (l'art. 16 della Direttiva
2008/48/CE) pacificamente priva di efficacia diretta. Per costante giurisprudenza della
Corte di giustizia, in nessun caso il diritto dell'Unione poteva imporre un'interpretazione del diritto nazionale contraria alla stessa legge nazionale: l'attuazione "orizzontale" di ogni direttiva eurounitaria era, infatti, riservata al legislatore nazionale. Il Giudice, quindi, era tenuto ad applicare esclusivamente la legge nazionale, senza alcuna possibilità di un'interpretazione contra legem, né di un'applicazione diretta della direttiva, né di una disapplicazione della legge nazionale ove ritenuta non conforme alla direttiva.
Parte appellante precisava, inoltre, che l'art. 6 bis, comma 3, lett. b) DPR 180/1950 doveva prevalere anche sull'applicazione dell'attuale art. 11 octies, così come emendato dalla Corte Costituzionale, nonché sull'applicazione dell'art. 125 sexies TUB interpretato dalla TO, in quanto l'art. 6 bis aveva natura speciale rispetto ad entrambe le norme.
Con il terzo motivo di appello parte appellante eccepiva l'ordinanza impugnata, nella parte in cui era stata ritenuta inconferente la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea del 09.02.2023 emessa nella causa c-555/21 in tema di rimborso anticipato dei costi, con riferimento al prestito immobiliare. Al di là del diverso tipo di credito, secondo parte appellante la pronuncia richiamata costituiva di fatto un superamento della sentenza
TO, in quanto stabiliva che, in caso di rimborso anticipato del prestito, il consumatore aveva diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi dipendenti dalla durata residua del rapporto (recurring) e che il rimborso non includeva, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (up front). La
Corte, infatti, statuiva che laddove fosse reperibile, nel contratto stipulato con il consumatore, non solo un'elencazione dei costi applicati al contratto, ma anche una chiara indicazione della natura istantanea o ricorrente dei medesimi, il consumatore non aveva diritto al rimborso dei costi up front. Parte appellante sottolineava che nel caso di specie il contratto indicava espressamente non solo le voci di costo applicate al finanziamento, bensì anche la loro natura up front o recurring; in tal senso propendeva anche numerosa giurisprudenza di merito
Con il quarto motivo di appello, parte appellante censurava la sentenza nella parte in cui applicava, in modo del tutto ingiustificato, il metodo di calcolo pro rata temporis e non quello della curva degli interessi. Richiamava, a tal proposito, la giurisprudenza dei Collegi
6 ABF, nonché la novella legislativa introdotta dalla L. 106/2021 all'art. 11 octies, lett. c) punto n. 2.
Con l'ultimo motivo di appello, parte appellante chiedeva la riforma della condanna alle spese del giudizio, in quanto il Giudice non aveva considerato che la maggior parte degli importi richiesti dalla cliente erano già stati rimborsati.
Si costituiva in giudizio la signora chiedendo in via preliminare la dichiarazione CP_2 di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Sul primo motivo di appello, parte appellata evidenziava che quanto sostenuto dalla Banca era stato smentito dalla sentenza TO, la quale inequivocabilmente eliminava la distinzione tra costi up front e recurring.
Quanto al secondo motivo di appello, parte appellata sottolineava che la L. 106/2021, aveva modificato il testo dell'art. 125 sexies TUB, stabilendo che “le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Un'interpretazione letterale della novella legislativa non era accoglibile, in quanto priverebbe di effetto per l'ordinamento italiano la sentenza TO con riguardo alle estinzioni anticipate relative a rapporti instaurati prima del 04.12.2019 e determinerebbe anche una prevalenza di una fonte secondaria interna rispetto ad una fonte primaria e alla sua corretta interpretazione fornita dalla Corte di giustizia.
Nel caso di specie, considerato il carattere retroattivo dell'interpretazione fornita dalla
Corte di Giustizia sul punto, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento la avrebbe dovuto corrispondere alla cliente tutti i costi totali sostenuti, senza CP_3 distinzioni.
Parte appellata ribadiva, inoltre, che la sentenza della Corte di Giustizia UE 09.02.2023, causa C-555/21, riguardava una fattispecie diversa da quella oggetto di causa, così come correttamente statuito dal Giudice di primo grado.
In ogni caso, parte appellata insisteva sulla rimborsabilità di tutti i costi e sull'obbligo della in qualità di intermediario finanziario, di rimborsare anche la quota di premio CP_3 assicurativo non goduto per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Circa il quarto motivo di appello, parte appellata affermava come non vi fosse alcuna
7 lacuna normativa in materia, avendo l'art 125 sexies TUB previsto che l'ammontare dei costi retrocedibili doveva essere calcolato su base proporzionale, e che il criterio che meglio garantiva il rispetto della predetta proporzionalità era il pro rata temporis, poiché divideva l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Infine, sulla liquidazione delle spese di lite, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, sosteneva che le stesse erano state correttamente liquidate sulla base del principio della soccombenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
In merito alla materia del rimborso dei costi derivanti dall'estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo e al relativo criterio di calcolo che si deve utilizzare si richiamano, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse in casi analoghi da questa stessa Corte d'Appello (sentenze nn.
137/2023; 1058/2023; 255/2025).
Preliminarmente, è necessario schematizzare l'ambito normativo di riferimento, al fine di individuare la disciplina correttamente applicabile al caso di specie.
L'art. 16, par. 1 della direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo prevede che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durate del contratto”. Tale norma è stata fedelmente trasposta nell'ordinamento italiano all'interno dell'art. 125 sexies TUB, per mezzo del D.lgs. 141/2010, il quale ha statuito che:
“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
L'interpretazione maggioritaria dell'art. 125 sexies TUB, prima della pronuncia della cosiddetta sentenza TO, limitava il diritto al rimborso del cliente che estingueva anticipatamente il finanziamento, garantendo la restituzione dei soli costi recurring ed escludendo il riaddebito dei costi up front. Sulla scorta delle disposizioni della Banca
d'Italia in materia, la giurisprudenza sosteneva che gli oneri e i costi risarcibili al cliente erano dovuti sulla base della prestazione remunerata, sia che fossero funzionali alla
8 conclusione del contratto, sia che riguardassero la sola esecuzione;
in ogni caso, gli oneri rimborsabili dovevano essere connessi all'esecuzione del contratto, e di questi andava restituita solamente la parte di prestazione remunerata, ma che non era stata eseguita a causa dell'anticipata estinzione. Era esclusa, al contrario, la rimborsabilità dei costi connessi ad attività già compiute al momento dell'estinzione.
L'interpretazione fornita dalla sentenza TO - la cui efficacia vincola anche il Giudice nazionale – afferma, contrariamente alla precedente giurisprudenza, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ciò in quanto l'art. 16 va interpretato alla luce della direttiva in cui è inserito, la quale, secondo la sentenza TO,
“ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» prevista dalla direttiva 87/102, quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi». Quanto detto assume maggiormente significato alla luce della ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva stessa, che, come precisa la CGUE, “mira a garantire un'elevata protezione del consumatore;
questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione;
al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
inoltre limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi
9 dipendenti dalla durata del contratto;
il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in partica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. La sentenza TO ha, quindi, interpretato l'art. 125 sexies TUB nel senso di riconoscere al consumatore il diritto al rimborso di tutti gli oneri del costo totale del credito, senza distinzione tra costi up front e recurring.
Tale interpretazione era stata recepita nell'ordinamento interno con l'introduzione dell'art. 11 octies, commi 1 e 2, L. 106/2021, il quale aveva modificato l'art. 125 sexies TUB e aveva stabilito che questo si applica ai soli contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, prevedendo, invece, l'applicazione dell'art. 125 sexies TUB ante riforma e delle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia per i contratti stipulati prima del 2021.
Con la sentenza n. 263/2022 la Corte costituzionale, tuttavia, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, precisamente per le parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”. La pronuncia sanciva l'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB, così come interpretato dalla sentenza TO, anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L.
106/2021.
È pacifico, pertanto, che anche nel caso di specie, nonostante il contratto controverso sia stato stipulato prima del 2021, si applichi l'art. 125 sexies TUB, il quale ha trasposto nell'ordinamento interno l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, alla luce delle motivazioni della sentenza TO della CGUE “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
È del tutto inconferente, invece, il richiamo di parte appellante alla sentenza della CGUE del 09.02.2023 emessa nella causa C-555/21, cosiddetta causa IC AN US, con cui la Corte di Giustizia aveva stabilito che in materia di credito al consumo concernente beni immobili residenziali, l'art. 25, par. 1 della direttiva 2014/17/UE andava interpretato nel senso che esso non era ostativo “a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. La Corte di Giustizia aveva, tuttavia, precisato che, nonostante l'analoga formulazione delle due direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, la materia del credito al
10 consumo disciplinata dai principi della sentenza TO era diversa da quella relativa ai contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili residenziali analizzata dalla sentenza IC AN US: i principi sanciti da quest'ultima pronuncia, basati sulle specifiche caratteristiche dei contratti di credito relativi a beni immobili, non erano applicabili a tipologie differenti di crediti al consumo e, pertanto, neanche alle ipotesi di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per i quali permanevano i principi della sentenza TO.
Per completezza, la Corte sottolinea come, in seguito all'ordinanza di primo grado del
14.04.2023 oggetto di impugnazione, sia entrato in vigore il D.L. 104/2023, convertito con
L. 169/2023, il quale ha parzialmente modificato l'art. 11 octies, comma 2, D.L. 73/2021, senza però intaccare il diritto al rimborso del costo totale del credito garantito al consumatore. Tale tutela è stata ulteriormente rafforzata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito l'applicabilità nell'ordinamento interno dei principi della sentenza
TO (Corte di Cassazione, sentenza n. 14836/2024).
Il motivo di appello con cui parte appellante eccepiva l'applicazione, da parte del Giudice di primo grado, del criterio del pro rata temporis per il calcolo del quantum del rimborso e richiedeva, al contrario, l'utilizzo del criterio della curva degli interessi è infondato e va, pertanto, respinto.
Si rileva, innanzitutto, che l'art. 125 sexies, comma 2 TUB, il quale dispone che “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, opera solamente per i contratti stipulati dopo il 2021 e non è, quindi, applicabile al caso di specie.
Si conferma in materia l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte d'Appello, secondo cui si deve utilizzare il criterio del pro rata temporis, il quale è di immediata comprensione, poiché quantifica il rimborso dovuto mediante un semplice criterio proporzionale, basato sulla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita. Tale criterio è, infatti, maggiormente conforme alla ratio di tutela del consumatore perseguita dalla direttiva 2008/48/CE, la quale richiede un metodo trasparente e comprensibile per il consumatore, obiettivo non garantito, invece, dal criterio del costo ammortizzato, che “non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore
11 di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata” (Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 137/2023).
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, gli articoli del contratto di finanziamento oggetto di controversia sembrano prevedere il metodo di calcolo pro rata temporis. L'art. 11, invero, sancisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha il diritto “ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi
e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. Ancora, il punto 4 del modulo SECCI allegato al contratto, richiamato dallo stesso art. 11, nulla prevede circa il metodo della curva degli interessi e statuisce, al contrario, l'applicazione del criterio pro rata temporis, disponendo alla voce “spese di incasso quote” che “queste verranno rimborsate pro rata temporis dividendo l'importo totale per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”.
È pacifica, pertanto, la quantificazione del rimborso secondo il criterio pro rata temporis, così come già affermato dal Giudice di primo grado.
Tutto ciò premesso, la Corte rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente e determinate in riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 5816/2023 del Controparte_1
Tribunale di Torino, pubblicata in data 01.06.2023;
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle Controparte_1 spese legali del presente grado di giudizio a favore di parte appellata
[...]
, liquidate in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per fase di CP_2 studio, € 921,00 per fase introduttiva ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario del 15%;
12 c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 02.05.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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