TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.5302 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
AR, presso lo studio dell'Avv. SPIGA YLENIA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente contro
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
MESSINA 18/A 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. BIUMI MARIA BONARIA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.09.1988, dai signori e in AR, trascritto nel registro dello stato civile al n. 472, p.2, Parte_1 Controparte_1
seria A, Anno 1998, alle seguenti condizioni
1) confermare l'affido condiviso ai genitori della figlia minore nata a [...] il Per_1
23.08.2012, che dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione ,
mantenere con ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
disporre che i genitori i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità enitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione naturale e delle sue aspirazioni, mentre limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità separatamente:
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in AR , via Einstein, 16 alla signora affinchè vi dimori con i figli e CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
3) confermare che la minore stia con il padre per due volte alla settimana, dalle ore Per_1
15.00 alle ore 21.00, impegnandosi in tali giorni a prelevarla dalla casa familiare per riportarla a casa della madre dopo a cena. Un sabato e una domenica alternati nell'arco del mese, durante il periodo scolastico, il padre terrà con sé la minore per le intere due giornate,
compresa la notte del sabato, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori , nonché
delle esigenze di vita della minore medesima, mentre con la chiusura delle scuole il padre terrà con sé la minore, sempre due volte a settimana dalle ore 15.00 alle ore 21.00, poi secondo il principio dell'alternanza, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
in ogni caso ognuno dei genitori trascorrerà con la minore eguali periodi nelle vacanze natalizie , pasquali e nelle altre vacanze scolastiche ed il giorno del suo compleanno, in attuazione del principio dell'alternanza ; mentre nelle vacanze estive ogni genitore terrà con sé figlia per un periodo di 15 giorni consecutivi, sempre compatibilmente con le ferie concesse;
4) disporre che il sig. continua a corrispondere l'assegno di mantenimento a favore Pt_1
del figlio maggiorenne ed introdotto da tempo nel mercato del lavoro, sino al mese Per_3
di dicembre del 2025 , nella misura di €500,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno ventotto di ogni mese;
5) confermare il contributo al mantenimento a favore di e , nella misura di euro Per_1 Per_2
500,00 mensili cadauno, da corrispondersi entro il giorno ventotto di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per gli operai e gli impiegati.
6) Disporre che il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie , in particolare, quelle mediche, scolastiche, sportive e ricreative che dovranno essere opportunamente concordate, documentate e sostenute nell'interesse di e Per_1 Per_2
ma, quanto a quest'ultimo, sino al mese di dicembre 2025; Per_3
7) Confermare che il versamento del contributo per il mantenimento, comacome sopra qualificato, avvenga con le seguenti modalità: il signor pagherà per intero Parte_1
il mutuo e verserà alla signora la differenza tra quanto stabilito a titolo di contributo CP_1
per i figli, detratta la quota di mutuo a carico della signora e anticipata dal signor CP_1
Pt_1
8) le parti danno atto di aver provveduto a regolare ogni questione relativa agli importi maturati ad oggi a titolo di aggiornamento Istat sugli assegni di mantenimento e che pertanto nulla è
dovuto dal signor alla signora a tale titolo, per detta causale;
Pt_1 CP_1
9) comandare all'Ufficilae dello Stato Civile del Comune di AR di trascrivere le emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge.
Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto della figlia minore Per_1
Le spese legali del presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato dal sig. in data 23/08/2024, con note di trattazione scritta depositate in data Pt_1
1.03.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 23.08.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e
[...] Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CAGLIARI il 26/09/1998
tra nata a [...], il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
CAGLIARI (CA), il 10/11/1967, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 472, parte II, serie A, anno 1998 - Comune di
CAGLIARI).
Sull'accordo delle parti:
1) dispone l'affido condiviso ai genitori della figlia minore nata a [...] il Persona_4
23.08.2012, che dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione ,
mantenere con ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
disporre che i genitori i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione naturale e delle sue aspirazioni, mentre limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità separatamente:
2) la minore starà con il padre per due volte alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore Per_1
21.00, impegnandosi in tali giorni a prelevarla dalla casa familiare per riportarla a casa della madre dopo a cena. Un sabato e una domenica alternati nell'arco del mese, durante il periodo scolastico, il padre terrà con sé la minore per le intere due giornate, compresa la notte del sabato, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori , nonché delle esigenze di vita della minore medesima, mentre con la chiusura delle scuole il padre terrà con sé la minore, sempre due volte a settimana dalle ore 15.00 alle ore 21.00, poi secondo il principio dell'alternanza, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica;
in ogni caso ognuno dei genitori trascorrerà con la minore eguali periodi nelle vacanze natalizie ,
pasquali e nelle altre vacanze scolastiche ed il giorno del suo compleanno, in attuazione del principio dell'alternanza ; mentre nelle vacanze estive ogni genitore terrà con sé figlia per un periodo di 15 giorni consecutivi, sempre compatibilmente con le ferie concesse;
3) assegna la casa coniugale sita in AR , via Einstein, 16 alla signora affinchè vi CP_1
dimori con i figli e Per_1 Per_2 Per_3
4) il sig. corrisponderà l'assegno di mantenimento a favore del figlio Pt_1 Per_3
maggiorenne ed introdotto da tempo nel mercato del lavoro, sino al mese di dicembre del 2025, nella misura di €500,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno ventotto di ogni mese;
5) dispone che il sig. corrisponda il contributo al mantenimento a favore di e Pt_1 Per_1
, nella misura di euro 500,00 mensili cadauno, da corrispondersi alla entro il Per_2 CP_1
giorno ventotto di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per gli operai e gli impiegati;
6) il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, in particolare, quelle mediche, scolastiche, sportive e ricreative che dovranno essere opportunamente concordate,
documentate e sostenute nell'interesse di e ma, quanto a Per_1 Per_2 Per_3
quest'ultimo, sino al mese di dicembre 2025;
7) dà atto che il versamento del contributo per il mantenimento, come sopra qualificato,
avvenga con le seguenti modalità: il signor pagherà per intero il mutuo e Parte_1
verserà alla signora la differenza tra quanto stabilito a titolo di contributo per i figli, CP_1
detratta la quota di mutuo a carico della signora e anticipata dal signor CP_1 Pt_1
8) le parti danno atto di aver provveduto a regolare ogni questione relativa agli importi maturati ad oggi a titolo di aggiornamento Istat sugli assegni di mantenimento e che pertanto nulla è
dovuto dal signor alla signora a tale titolo, per detta causale;
Pt_1 CP_1
9) comandare all'Ufficilae dello Stato Civile del Comune di AR di trascrivere le emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e procedere a tutte le incombenze di legge.
10) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
09/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
.