Articolo 326 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 325 quaterArticolo 325 bis
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1 ottobre 2018
Art. 326. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) ((45)) ------------ AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 1 ottobre 2018
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