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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 26/05/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 64/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 17.10.1976, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Sacco Errico C.F._1
E
n. a Lanciano il 24.9.1979, CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Sacco Errico C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni congiuntamente redatte per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili di cui al ricorso depositato il 19.2.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 19.5.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso congiunto per la separazione consensuale e divorzio congiunto;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 64/2024 RG, così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in
Lanciano il 24.9.2006 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno 2006 n. 44 -
Parte II Serie B);
Conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Lanciano in c.da iconicella n.35/a unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi;
il sig. si trasferirà presso Controparte_1 altro immobile, fissando conseguentemente anche la propria residenza altrove, dandone espressa comunicazione alla SI.ra , a Parte_1 partire dalla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
I figli e restano collocati prevalentemente presso la Per_1 Per_2 dimora materna in Lanciano alla c.da Iconicella n.35/A; Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni didattici e ricreativi dei minori ogni volta che vorrà e comunque: secondo le seguenti cadenze:
4/a) due fine settimana (sabato e domenica) non consecutivi al mese, dal sabato dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore pagina 2 di 5 21:00; durante la settimana ( il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 20:00) accompagnandoli anche nelle attività extra- scolastiche.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza ; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
Il SI. verserà a in qualsiasi Controparte_1 Parte_1 forma, ( contanti, assegno, bonifico) entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
500 e così € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza di divorzio. Le parti acconsentono altresì che gli assegni familiari e le detrazioni fiscali vadano a beneficio esclusivo del genitore collocatario.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a)Sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.) riferibili alla minore.
6/b)Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: Spese scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o ricreativa: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno e pagina 3 di 5 pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mincar, macchina, motorino, moto); Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medicosanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Sono spese straordinarie
“obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni). I genitori si impegnano al rispetto assoluto degli impegni scolastici e sportivi dei figli;
questi ultimi andranno preventivamente concordati dai coniugi, tenuto conto delle inclinazioni naturali dei figli e delle possibilità economiche di entrambi i genitori;
I genitori, mantenendo entrambi l'esercizio della responsabilità genitoriale, si dichiarano edotti e consapevoli del dovere di entrambi, di mantenere, istruire, curare ed educare i figli , di prestargli assistenza morale e di assicurargli la conservazione di significativi rapporti affettivi con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno dei genitori medesimi;
essi dovranno, per assicurare il migliore sviluppo della personalità dei figli, agire soddisfacendo le loro esigenze materiali, morali e psicologiche, e pagina 4 di 5 prevenendo ogni situazione pregiudizievole alla loro serena ed equilibrata crescita psico-affettiva.
I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
I coniugi si danno reciprocamente atto che alcun assegno divorzile è tra loro dovuto, stante la già dichiarata reciproca autonomia economica.
Così deciso in Lanciano il 26.5.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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