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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 4.6.2025 ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7199/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to Stanislao Di Bello ed elettivamente domiciliata Parte_1
sito in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via F. Parri, 14, RICORRENTE E
- rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala Controparte_1 icola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 10.10.2024, la ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione CP_ CP_ avverso il provvedimento dell' del 29.08.2024, con il quale l' chiedeva il pagamento dell'importo di euro 17.317,01, a titolo di somme indebitamente percepite sulla pensione in godimento per il periodo dall'01.01.2017 al 30.04.2024, deducendo, l'intervenuta prescrizione del credito nonché la buona fede del pensionato.
Concludeva chiedendo di annullare il provvedimento impugnato e dichiarare la non debenza dell'importo richiesto per intervenuta prescrizione. Vinte le spese di lite con attribuzione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso e concludeva come in atti per il suo rigetto
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
******
Circa l'eccezione di prescrizione, nel merito, in accordo a quanto già precedentemente statuito dalla sezione lavoro di questo Tribunale, giova premettere che la disciplina giuridica che opera nel caso in esame è quella dell'indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 c.c.
Nel caso di specie, il credito azionato ha ad oggetto la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite sulla pensione in godimento, per il quale non è previsto un regime prescrizionale speciale, per cui opera l'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2946 c.c. Pacifico, infatti, è che, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell' delle CP_1 somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale e che tale prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Considerato, dunque, che, a modifica del precedente orientamento del giudicante, melius re perpensa, tenuto conto di aderire alle pronunce dei Giudici di Legittimità ed all'orientamento consolidato della
Sezione Lavoro di questo Tribunale, quale dies a quo del termine decennale di prescrizione, non può che farsi riferimento a quello in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Ebbene, nel caso di specie trattasi di un indebito relativo ad una prestazione erogata negli anni dal 2017 CP_ al 2024 e l' ha , interrotto, tempestivamente la prescrizione, notificando, entro il decennio, il provvedimento di indebito in data 16.04.2024 ed il successivo sollecito di pagamento in data 17.09.2024
Ne consegue che alcun termine di prescrizione risulta maturato.
Infine rileva il giudicante che alcuna buona fede appare sussistente atteso che come si legge dalla relazione amministrativa dell' sul punto non specificamente contestata (oltre a trovare riscontro nella CP_1
CP_ produzione dell' : “in data 08.09.2021 la signora presentava domanda di ricostituzione per motivi Pt_1 reddituali in cui dichiarava dall'anno 2018 al 2021 reddito zero ( vedi allegato 1 domanda). In data 25.03.2024 viene ricostituito l'assegno sociale dal 01.01.2017 e vengono inseriti i redditi dell'assegno di mantenimento così come indicati nella sentenza di separazione che la stessa signora ha allegato alla domanda di concessione dell'assegno sociale ( vedi allegato 2).
Da tale ricalcolo è scaturito l'indebito oggetto del ricorso” CP_ Ebbene, l' veniva a conoscenza di detta sentenza di separazione e del mantenimento percepito dall'istante solo nell'anno 2024, in seguito alla domanda di concessione dell'assegno sociale presentata dall'istante ovvero dopo quasi dieci anni dalla percezione di detto mantenimento. Inoltre, la ricorrente, nella domanda di ricostituzione della pensione per motivi reddituali, presentata in data 08.09.2021, in relazione ai dati reddituali dal 2018 al 2021, ometteva anche di dichiarare di percepire il detto assegno di CP_ mantenimento per le annualità indicate precisando di non percepire altri redditi (cfr. allegato prod. ).
Il recupero, inoltre, appare avvenuto nei termini tenuto conto che la percezione di detto assegno di mantenimento è stata conosciuta dall' solo nel 2024. CP_1
In diritto, la giurisprudenza ha condivisibilmente rilevato che, nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi
(Cass. 12097/13).
Ne consegue la legittima ripetibilità dell'indebito
Infine, le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, per la prima volta, all'odierna udienza di discussione del 4.6.2025 appaiono tardive e pertanto inammissibili in quanto in contrasto con le preclusioni processuali vigenti nel rito lavoro atteso che le stesse andavano formulate nell'atto introduttivo. CP_ Né tali nuove eccezioni si sono rese necessarie in seguito alla costituzione dell trattandosi di deduzioni che dovevano e potevano essere contenute nel ricorso introduttivo. Inoltre, pur volendo ritenere (ma così non è) che tali nuove difese si siano rese necessarie in seguito alla costituzione del convenuto le stesse appaiono comunque tardive in quanto non sono state formulate nel primo atto utile successivo alla detta costituzione ovvero nelle note sostitutive concesse ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 12.05.2025.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite – in assenza di una valida autocertificazione dell'istante ai sensi dell'art. 152 dis. Att. c.p.c. nell'atto introduttivo - seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso CP_
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell che liquida in euro
780,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 4.6.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella
sito in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via F. Parri, 14, RICORRENTE E
- rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Itala Controparte_1 icola Fumo ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località San Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 10.10.2024, la ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione CP_ CP_ avverso il provvedimento dell' del 29.08.2024, con il quale l' chiedeva il pagamento dell'importo di euro 17.317,01, a titolo di somme indebitamente percepite sulla pensione in godimento per il periodo dall'01.01.2017 al 30.04.2024, deducendo, l'intervenuta prescrizione del credito nonché la buona fede del pensionato.
Concludeva chiedendo di annullare il provvedimento impugnato e dichiarare la non debenza dell'importo richiesto per intervenuta prescrizione. Vinte le spese di lite con attribuzione. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva l' che resisteva all'avverso ricorso e concludeva come in atti per il suo rigetto
Ritenuta la causa matura per la decisione veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
******
Circa l'eccezione di prescrizione, nel merito, in accordo a quanto già precedentemente statuito dalla sezione lavoro di questo Tribunale, giova premettere che la disciplina giuridica che opera nel caso in esame è quella dell'indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 c.c.
Nel caso di specie, il credito azionato ha ad oggetto la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite sulla pensione in godimento, per il quale non è previsto un regime prescrizionale speciale, per cui opera l'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2946 c.c. Pacifico, infatti, è che, anche laddove sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell' delle CP_1 somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale e che tale prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Considerato, dunque, che, a modifica del precedente orientamento del giudicante, melius re perpensa, tenuto conto di aderire alle pronunce dei Giudici di Legittimità ed all'orientamento consolidato della
Sezione Lavoro di questo Tribunale, quale dies a quo del termine decennale di prescrizione, non può che farsi riferimento a quello in cui è stato effettuato il pagamento indebito.
Ebbene, nel caso di specie trattasi di un indebito relativo ad una prestazione erogata negli anni dal 2017 CP_ al 2024 e l' ha , interrotto, tempestivamente la prescrizione, notificando, entro il decennio, il provvedimento di indebito in data 16.04.2024 ed il successivo sollecito di pagamento in data 17.09.2024
Ne consegue che alcun termine di prescrizione risulta maturato.
Infine rileva il giudicante che alcuna buona fede appare sussistente atteso che come si legge dalla relazione amministrativa dell' sul punto non specificamente contestata (oltre a trovare riscontro nella CP_1
CP_ produzione dell' : “in data 08.09.2021 la signora presentava domanda di ricostituzione per motivi Pt_1 reddituali in cui dichiarava dall'anno 2018 al 2021 reddito zero ( vedi allegato 1 domanda). In data 25.03.2024 viene ricostituito l'assegno sociale dal 01.01.2017 e vengono inseriti i redditi dell'assegno di mantenimento così come indicati nella sentenza di separazione che la stessa signora ha allegato alla domanda di concessione dell'assegno sociale ( vedi allegato 2).
Da tale ricalcolo è scaturito l'indebito oggetto del ricorso” CP_ Ebbene, l' veniva a conoscenza di detta sentenza di separazione e del mantenimento percepito dall'istante solo nell'anno 2024, in seguito alla domanda di concessione dell'assegno sociale presentata dall'istante ovvero dopo quasi dieci anni dalla percezione di detto mantenimento. Inoltre, la ricorrente, nella domanda di ricostituzione della pensione per motivi reddituali, presentata in data 08.09.2021, in relazione ai dati reddituali dal 2018 al 2021, ometteva anche di dichiarare di percepire il detto assegno di CP_ mantenimento per le annualità indicate precisando di non percepire altri redditi (cfr. allegato prod. ).
Il recupero, inoltre, appare avvenuto nei termini tenuto conto che la percezione di detto assegno di mantenimento è stata conosciuta dall' solo nel 2024. CP_1
In diritto, la giurisprudenza ha condivisibilmente rilevato che, nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi
(Cass. 12097/13).
Ne consegue la legittima ripetibilità dell'indebito
Infine, le ulteriori eccezioni sollevate dalla parte ricorrente, per la prima volta, all'odierna udienza di discussione del 4.6.2025 appaiono tardive e pertanto inammissibili in quanto in contrasto con le preclusioni processuali vigenti nel rito lavoro atteso che le stesse andavano formulate nell'atto introduttivo. CP_ Né tali nuove eccezioni si sono rese necessarie in seguito alla costituzione dell trattandosi di deduzioni che dovevano e potevano essere contenute nel ricorso introduttivo. Inoltre, pur volendo ritenere (ma così non è) che tali nuove difese si siano rese necessarie in seguito alla costituzione del convenuto le stesse appaiono comunque tardive in quanto non sono state formulate nel primo atto utile successivo alla detta costituzione ovvero nelle note sostitutive concesse ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 12.05.2025.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite – in assenza di una valida autocertificazione dell'istante ai sensi dell'art. 152 dis. Att. c.p.c. nell'atto introduttivo - seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso CP_
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell che liquida in euro
780,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 4.6.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Gambardella