TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2024, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4477 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4477 /2024 R.G. vertente tra:
C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a AD NO (MI), Via Gramsci, n. 182 (doc. 1), cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Villa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lissone (MB), via Padre R.
Giuliani n. 33, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18.01.1995 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta
Agosta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesano Maderno (MB), Corso Roma n.
27, giusta procura il calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così statuire:
1. I figli ed , minorenni, rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre.
2. i signori e si danno reciprocamente atto che il papà avrà la facoltà di vedere Parte_1 Pt_2
e tenere con sé i figli minorenni, salvo diversi accordi che le parti raggiungeranno di volta in volta, con le seguenti modalità: e trascorreranno, con il padre, un fine settimana ogni Per_1 Per_2 quindici giorni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera, riaccompagnandoli presso il domicilio materno entro le ore 21:00. Il padre terrà con sé e Per_1
un pomeriggio durante la settimana, il martedì, salvo diversi accordi che le parti Per_2 raggiungeranno di volta in volta, compatibilmente alle loro esigenze lavorative e a quelle dei minori, dall'uscita da scuola riaccompagnandoli al domicilio materno entro le ore 21:00; il martedì della settimana successivo al weekend trascorso dai figli con la madre, il signor terrà con sé Parte_1 ed dall'uscita da scuola riaccompagnandoli poi a scuola il mattino successivo. Per_1 Per_2
3. Per quanto concerne le festività, ed le trascorreranno ad anni alterni: Per_1 Per_2
- con un genitore il giorno di Pasqua, con l'altro il Lunedì dell'Angelo; - con genitore la cena della vigilia di Natale (pernottamento incluso) e il pranzo del 25 dicembre;
con l'altro genitore la sera del 25 dicembre e il 26 dicembre;
- dal 27 dicembre al 1° gennaio e dal 2 gennaio al 6 gennaio, con l'uno e l'altro genitore.
Le ulteriori festività, non ricomprese nell'elenco (a titolo di esempio: 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) verranno divise equamente tra i coniugi, mantenendo l'alternanza di anno in anno.
Per quanto concerne il giorno del compleanno di e , i genitori concordano, Per_1 Per_2 nell'interesse dei figli, che lo stesso venga festeggiato con entrambi i genitori insieme, salvo diverso accordo.
Resta inteso e concordato tra le parti che, nel rispetto dell'alternanza, verrà garantito il massimo impegno affinché i minori possano condividere, nelle ricorrenze più significative, parte del tempo con l'altro genitore e con i parenti più prossimi, a tutela delle loro esigenze affettive che rimarranno prioritarie.
I minori trascorreranno con il padre, durante le vacanze estive, almeno quindici (15) giorni, anche non consecutivi. Per quanto concerne i periodi, le parti raggiungeranno l'intesa in merito entro la fine del mese di maggio di ogni anno compatibilmente alle esigenze lavorative di entrambe le figure genitoriali e comunicheranno reciprocamente la sede delle vacanze.
4. Il signor verserà alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1 Pt_2 bancario, un contributo al mantenimento di entrambi i figli e di €. 500,00 (€. 250,00 Per_1 Per_2
a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e ricreative da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo il protocollo del Tribunale di Monza, sino alla loro indipendenza economica. I signori e stabiliscono che le spese straordinarie, previamente concordate e debitamente Parte_1 Pt_2 documentate da pezze giustificative, saranno a carico di entrambi i genitori, per il 50% ciascuno, fatta eccezione per le spese scolastiche obbligatorie relative alla scuola pubblica e per le spese mediche urgenti per le quali il rimborso sarà dovuto anche in assenza di preventivo accordo. Per
“spese straordinarie” si intendono, a titolo esemplificativo: a) spese mediche (visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture pubbliche/private; cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati e non erogati dal SSN;
ticket sanitari;
farmaci); b) spese scolastiche (tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici/privati; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche con e senza pernottamento;
trasporto pubblico;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sedi universitarie); c) spese extrascolastiche (tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
centro ricreativo e gruppo estivo;
corsi di istruzione;
attività sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature;
spese di custodia/baby-sitter; viaggi e vacanze).
5. L'autovettura Peugeot 2008 resterà di proprietà esclusiva del signor e lo stesso Parte_1 provvederà alle relative spese di manutenzione, al versamento del bollo annuale e delle spese di assicurazione.
6. I signori e dichiarano di non aver reciprocamente nulla a pretendere e vantare Parte_1 Pt_2
l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e ad ogni effetto in merito ai loro intercorsi rapporti patrimoniali.
7. L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
8. Ciascun genitore presta il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori e . Per_1 Per_2
9. Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 2.07.2024, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.10.2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4477 /2024 R.G. vertente tra:
C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a AD NO (MI), Via Gramsci, n. 182 (doc. 1), cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Villa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lissone (MB), via Padre R.
Giuliani n. 33, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
18.01.1995 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta
Agosta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cesano Maderno (MB), Corso Roma n.
27, giusta procura il calce al ricorso congiunto e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così statuire:
1. I figli ed , minorenni, rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre.
2. i signori e si danno reciprocamente atto che il papà avrà la facoltà di vedere Parte_1 Pt_2
e tenere con sé i figli minorenni, salvo diversi accordi che le parti raggiungeranno di volta in volta, con le seguenti modalità: e trascorreranno, con il padre, un fine settimana ogni Per_1 Per_2 quindici giorni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera, riaccompagnandoli presso il domicilio materno entro le ore 21:00. Il padre terrà con sé e Per_1
un pomeriggio durante la settimana, il martedì, salvo diversi accordi che le parti Per_2 raggiungeranno di volta in volta, compatibilmente alle loro esigenze lavorative e a quelle dei minori, dall'uscita da scuola riaccompagnandoli al domicilio materno entro le ore 21:00; il martedì della settimana successivo al weekend trascorso dai figli con la madre, il signor terrà con sé Parte_1 ed dall'uscita da scuola riaccompagnandoli poi a scuola il mattino successivo. Per_1 Per_2
3. Per quanto concerne le festività, ed le trascorreranno ad anni alterni: Per_1 Per_2
- con un genitore il giorno di Pasqua, con l'altro il Lunedì dell'Angelo; - con genitore la cena della vigilia di Natale (pernottamento incluso) e il pranzo del 25 dicembre;
con l'altro genitore la sera del 25 dicembre e il 26 dicembre;
- dal 27 dicembre al 1° gennaio e dal 2 gennaio al 6 gennaio, con l'uno e l'altro genitore.
Le ulteriori festività, non ricomprese nell'elenco (a titolo di esempio: 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) verranno divise equamente tra i coniugi, mantenendo l'alternanza di anno in anno.
Per quanto concerne il giorno del compleanno di e , i genitori concordano, Per_1 Per_2 nell'interesse dei figli, che lo stesso venga festeggiato con entrambi i genitori insieme, salvo diverso accordo.
Resta inteso e concordato tra le parti che, nel rispetto dell'alternanza, verrà garantito il massimo impegno affinché i minori possano condividere, nelle ricorrenze più significative, parte del tempo con l'altro genitore e con i parenti più prossimi, a tutela delle loro esigenze affettive che rimarranno prioritarie.
I minori trascorreranno con il padre, durante le vacanze estive, almeno quindici (15) giorni, anche non consecutivi. Per quanto concerne i periodi, le parti raggiungeranno l'intesa in merito entro la fine del mese di maggio di ogni anno compatibilmente alle esigenze lavorative di entrambe le figure genitoriali e comunicheranno reciprocamente la sede delle vacanze.
4. Il signor verserà alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico Parte_1 Pt_2 bancario, un contributo al mantenimento di entrambi i figli e di €. 500,00 (€. 250,00 Per_1 Per_2
a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e ricreative da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo il protocollo del Tribunale di Monza, sino alla loro indipendenza economica. I signori e stabiliscono che le spese straordinarie, previamente concordate e debitamente Parte_1 Pt_2 documentate da pezze giustificative, saranno a carico di entrambi i genitori, per il 50% ciascuno, fatta eccezione per le spese scolastiche obbligatorie relative alla scuola pubblica e per le spese mediche urgenti per le quali il rimborso sarà dovuto anche in assenza di preventivo accordo. Per
“spese straordinarie” si intendono, a titolo esemplificativo: a) spese mediche (visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture pubbliche/private; cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati e non erogati dal SSN;
ticket sanitari;
farmaci); b) spese scolastiche (tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici/privati; libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche con e senza pernottamento;
trasporto pubblico;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sedi universitarie); c) spese extrascolastiche (tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
centro ricreativo e gruppo estivo;
corsi di istruzione;
attività sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature;
spese di custodia/baby-sitter; viaggi e vacanze).
5. L'autovettura Peugeot 2008 resterà di proprietà esclusiva del signor e lo stesso Parte_1 provvederà alle relative spese di manutenzione, al versamento del bollo annuale e delle spese di assicurazione.
6. I signori e dichiarano di non aver reciprocamente nulla a pretendere e vantare Parte_1 Pt_2
l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e ad ogni effetto in merito ai loro intercorsi rapporti patrimoniali.
7. L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
8. Ciascun genitore presta il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori e . Per_1 Per_2
9. Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori (nato il [...]) e (nata il [...]) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 2.07.2024, così provvede:
[...]
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.10.2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi