Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5477 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 10430/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 10430/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
dott. , giusta procura speciale del 28.04.2022 rep. n. 177893, racc. n. 11776, Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Lupi, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via
Marcantonio Bragadin n. 96; pec: Email_1
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace-
pagina 1 di 7
28.10.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Giudice Controparte_1
di Pace di Barra l' e la proponendo opposizione Controparte_3 Controparte_2
avverso un estratto di ruolo, da cui risultava iscritta la cartella esattoriale n. 07120110236897528 000,
avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale.
L'attore lamentava l'omessa notifica, la prescrizione del credito e l'illegittimità dei conteggi e degli interessi riguardanti la pretesa creditoria. Dunque, chiedeva, previa istanza preliminare di sospensione,
di accertare e dichiarare nulla la cartella impugnata, disponendone la cancellazione, mentre in via gradata domandava di riconoscere come dovuto il minimo edittale o la somma decurtata di maggiorazioni e interessi, il tutto con dichiarazione di responsabilità soggettiva dell'Agenzia e con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Parte_1
eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito, la correttezza delle notificazioni, l'inammissibilità
della domanda e la propria carenza di legittimazione.
Dunque, chiedeva in via pregiudiziale di dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, mentre in via preliminare domandava l'inammissibilità dell'opposizione proposta e la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva. Inoltre, nel merito concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. In ultimo, domandava la vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
La non si costitutiva in giudizio. Controparte_2
pagina 2 di 7 Il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 5855/2022, depositata in data 28.10.2022, accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando l' Controparte_4
al pagamento delle spese di giudizio.
[...]
Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità Parte_1
della decisione. In particolare, eccepiva la mancata statuizione in merito al dedotto difetto di giurisdizione, con competenza del Giudice tributario, l'inammissibilità per carenza di interessa ad agire della domanda, che erroneamente il Giudice aveva ritenuto ammissibile, la correttezza delle notificazioni, il mancato decorso del termine prescrizionale e l'infondatezza della condanna alle spese disposta in sentenza.
Pertanto, l' , insistendo per la riforma della sentenza impugnata, chiedeva in via principale di CP_5
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di prime cure, mentre in via gradata di dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire. Inoltre, domandava la revoca della condanna alle spese di lite e la vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ritualmente citati, e la rimanevano contumaci. Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 22.05.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
2. Venendo alla disamina dell'impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il motivo dell'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, che risulta essere meritevole di accoglimento.
Infatti, rammentando che la controversia ha preso avvio dall'impugnativa di un mero estratto di ruolo riguardante l'omesso versamento della tassa automobilistica, con ente impositore la CP_2
pagina 3 di 7 va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice tributario, in CP_2
quanto la controversia rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie (ora, Corte di Giustizia
Tributaria), in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
L'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così
dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di
ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il
contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni
nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le
controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della
cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Non v'è dubbio che la pretesa impositiva portata dal ruolo, nel caso di specie, sia di natura tributaria attenendo alla tassa automobilistica. E difatti, a far data dal 1° gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, art. 23, co. 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e s.m.i., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Ebbene, in relazione al citato art. 2 comma 1 D.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n.
114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 del DPR n. 602/1973, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e
nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione
degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla
giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente
al giudice dell'esecuzione”. La stessa pronuncia, poi, ha precisato che la disposizione censurata pagina 4 di 7 contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della
riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario
e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il
ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.”
(vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022.
La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio). Il Supremo Consesso ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U., sent. n. 8465/2022 e n.
1394/2022; Cass. S.U., sent. n. 12642/2021): “nelle ipotesi, quale quella qui in esame, in cui il
contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle
cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di
ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere
attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
“definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come
meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“.
Nella parte motiva si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito pagina 5 di 7 dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
Il principio così enunciato costituisce regola di giudizio applicabile al caso di specie nel quale,
parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato
informatico contenente gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella
cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n.
26283/2022 e n. 19704/2015).
3. La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, che ha generato la necessità di continui e ravvicinati interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
5855/2022 del Giudice di Pace di Barra, depositata in data 28.10.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 11810/2021, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e della Controparte_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da al giudice tributario, innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta;
Controparte_1
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 03.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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