Art. 1.
La categoria dei maestri ed insegnanti diversi, facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 , e successive modificazioni, e' soppressa.
La soppressione ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
La categoria dei maestri ed insegnanti diversi, facente parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 , e successive modificazioni, e' soppressa.
La soppressione ha effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.