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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/11/2024, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1516/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTERO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Controparte_1
Con l'avv. GIOVANNA SIBOUR VIANELLO
e
CP_2
Con l'avv. GIOVANNA SIBOUR VIANELLO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 19/09/2024:
“1. Affidare la LI minore in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con sua collocazione prevalente e residenza con la madre presso la casa coniugale sita in Chioggia (VE), Viale Mediterraneo n. 731.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune
1 accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI.
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Chioggia (VE), Viale
Mediterraneo n. 731, cointestata tra i ricorrenti, alla sig.ra con tutti gli arredi, che CP_2
la abiterà unitamente alla LI minore ed alla LI maggiorenne , dando atto Per_1 Per_2
che il sig. ha già provveduto in sede di separazione ad asportare i propri beni ed P_
effetti personali.
I ricorrenti pattuiscono che il pagamento del residuo del mutuo della casa coniugale, sino all'estinzione dello stesso (previsto per il 30/04/2030), continuerà ad essere effettuato da entrambi, per l'importo pari alla metà della rata ed il sig. verserà il 50% degli P_
interessi passivi sul c/c della sig.ra CP_2
3. Disporre che il sig. abbia la più ampia facoltà di visita nei confronti della P_
minore , con preavviso di almeno 24 ore e previo accordo con la madre, Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e lavorative dei genitori. In ogni caso il padre, capitano turnista, vedrà la LI con le modalità e tempistiche di cui al piano genitoriale allegato (DOC. 16 – PIANO GENITORIALE) che qui di seguito si riportano:
a) Nella settimana in cui il sig. ha un singolo giorno di riposo, terrà con sè la P_
LI da quando egli terminerà servizio, nel giorno antecedente al suo giorno di Per_1 riposo, o comunque dall'uscita di scuola della minore, sino alle 22,30 del giorno di riposo stesso, oltre a due pomeriggi a settimana con cena e rientro dalla madre entro le 22.30 (da concordare mensilmente con la madre).
b) Nella settimana in cui il sig. ha un doppio turno di riposo, terrà con sè la LI P_
da quando egli terminerà servizio, nel giorno antecedente ai suoi giorni di riposo, o Per_1 comunque dall'uscita di scuola della minore, sino alle 22.30 del secondo giorno di riposo, oltre ad un pomeriggio a settimana con cena e rientro dalla madre entro le 22.30
(da concordare mensilmente con la madre).
c) Un periodo anche non continuativo, da concordarsi tra i coniugi, in modo che la LI
possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta Per_1 con l'altro genitore;
metà delle vacanze scolastiche natalizie, da concordarsi preventivamente entro il 30 di novembre di ogni anno;
metà delle vacanze scolastiche pasquali, da concordarsi preventivamente entro due settimane antecedenti al giorno di
2 Pasqua; due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
metà dei ponti festivi.
Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra all'inizio di ogni mese, il P_ CP_2
calendario di visita della LI , che, in ogni caso, tenga conto del preminente interesse Per_1
della LI stessa.
Per quanto concerne il diritto di visita del sig. relativamente alla LI , P_ Per_2
egli prenderà accordi direttamente con la stessa, in quanto maggiorenne, in base ai reciproci impegni.
I genitori potranno sentire telefonicamente le figlie sempre e quando ne avranno voglia.
4. Disporre che il sig. versi, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra P_
entro il decimo giorno di ogni mese, per il mantenimento delle figlie, la somma di € CP_2
550,00# (€ cinquecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT FOI, insieme alla somma dovuta a titolo di refusione delle spese straordinarie del mese precedente. Il padre, infatti, contribuirà anche, come per legge, nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive da sostenersi come da seguente schema:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico, cure termali e fisioterapiche.
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero extrascolastici e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Altre spese: spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche
e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
3 Le spese verranno rifuse il mese successivo alla loro effettuazione e previa presentazione di giustificativo di spesa, entro cinque giorni dalla richiesta da effettuarsi anche tramite messaggio via “sms” o “whatsapp”, salva la successiva consegna della documentazione cartacea ad avvenuto pagamento. In relazione alle predette spese straordinarie, qualora rientrino tra quelle da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo messaggio “sms” o “whatsapp”, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I ricorrenti, in ogni caso, si riservano di proporre modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze delle figlie nel corso degli anni a venire ovvero a seguito di possibili modifiche reddituali.
5. Disporre che l'erogazione dell'Assegno Unico in misura intera e per tutta la sua durata, avverrà a favore della sig.ra CP_2
6. Nulla reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed avendo definito già in sede di separazione personale ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
7. I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la LI minore ” Per_1
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 09/04/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 03/06/2000 nel Comune di Chioggia e dalla cui unione sono nate le figlie
(02/02/2002) e (05/12/2007). Per_2 Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 24/05/2023, data
4 di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla prole anche agli interessi morali e materiali della LI minore e agli Per_1
interessi materiali della LI , in quanto maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente.
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chioggia il 03/06/2000 tra e Controparte_1 CP_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Chioggia nel Registro Atti di
[...]
Matrimonio dell'Anno 2000, Parte 2, Serie A, n. 85.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- Affida la LI minore in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con sua collocazione prevalente e residenza con la madre presso la casa coniugale sita in Chioggia (VE), Viale Mediterraneo n. 731.
5 Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI.
- assegna la casa coniugale sita in Chioggia (VE), Viale Mediterraneo n. 731, cointestata tra i ricorrenti, alla sig.ra con tutti gli arredi, che la abiterà unitamente alla LI minore CP_2
ed alla LI maggiorenne , preso atto che il sig. ha già provveduto Per_1 Per_2 P_
in sede di separazione ad asportare i propri beni ed effetti personali.
Il pagamento del residuo del mutuo della casa coniugale, sino all'estinzione dello stesso
(previsto per il 30/04/2030), continuerà ad essere effettuato da entrambi i ricorrenti, per l'importo pari alla metà della rata ed il sig. verserà il 50% degli interessi passivi P_
sul c/c della sig.ra CP_2
- dispone che il sig. abbia la più ampia facoltà di visita nei confronti della minore P_
con preavviso di almeno 24 ore e previo accordo con la madre, compatibilmente con Per_1
le esigenze scolastiche della minore e lavorative dei genitori. In ogni caso il padre, capitano turnista, vedrà la LI con le modalità e tempistiche di cui al piano genitoriale allegato
(DOC. 16 – PIANO GENITORIALE) che qui di seguito si riportano:
a) Nella settimana in cui il sig. ha un singolo giorno di riposo, terrà con sè la LI P_
da quando egli terminerà servizio, nel giorno antecedente al suo giorno di riposo, o Per_1 comunque dall'uscita di scuola della minore, sino alle 22,30 del giorno di riposo stesso, oltre a due pomeriggi a settimana con cena e rientro dalla madre entro le 22.30 (da concordare mensilmente con la madre).
b) Nella settimana in cui il sig. ha un doppio turno di riposo, terrà con sè la LI P_
da quando egli terminerà servizio, nel giorno antecedente ai suoi giorni di riposo, o Per_1 comunque dall'uscita di scuola della minore, sino alle 22.30 del secondo giorno di riposo, oltre ad un pomeriggio a settimana con cena e rientro dalla madre entro le 22.30
(da concordare mensilmente con la madre).
c) Un periodo anche non continuativo, da concordarsi tra i coniugi, in modo che la LI possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta Per_1 con l'altro genitore;
metà delle vacanze scolastiche natalizie, da concordarsi preventivamente entro il 30 di novembre di ogni anno;
metà delle vacanze scolastiche pasquali, da concordarsi
6 preventivamente entro due settimane antecedenti al giorno di Pasqua;
due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
metà dei ponti festivi.
Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra all'inizio di ogni mese, il P_ CP_2
calendario di visita della LI che, in ogni caso, tenga conto del preminente interesse Per_1
della LI stessa.
Per quanto concerne il diritto di visita del sig. relativamente alla LI , egli P_ Per_2
prenderà accordi direttamente con la stessa, in quanto maggiorenne, in base ai reciproci impegni.
I genitori potranno sentire telefonicamente le figlie sempre e quando ne avranno voglia.
- dispone che il sig. versi, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra P_
entro il decimo giorno di ogni mese, per il mantenimento delle figlie, la somma di € CP_2
550,00# (€ cinquecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT FOI, insieme alla somma dovuta a titolo di refusione delle spese straordinarie del mese precedente. Il padre, infatti, contribuirà anche, come per legge, nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive da sostenersi come da seguente schema:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico, cure termali e fisioterapiche.
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero extrascolastici e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Altre spese: spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
7 Le spese verranno rifuse il mese successivo alla loro effettuazione e previa presentazione di giustificativo di spesa, entro cinque giorni dalla richiesta da effettuarsi anche tramite messaggio via “sms” o “whatsapp”, salva la successiva consegna della documentazione cartacea ad avvenuto pagamento. In relazione alle predette spese straordinarie, qualora rientrino tra quelle da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo messaggio “sms” o “whatsapp”, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I ricorrenti, in ogni caso, si riservano di proporre modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze delle figlie nel corso degli anni a venire ovvero a seguito di possibili modifiche reddituali.
- dispone l'erogazione dell'Assegno Unico in misura intera e per tutta la sua durata a favore della sig.ra CP_2
- prende atto che le parti prestano l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i coniugi e per la LI minore Per_1
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Chioggia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 12.11.2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTERO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Controparte_1
Con l'avv. GIOVANNA SIBOUR VIANELLO
e
CP_2
Con l'avv. GIOVANNA SIBOUR VIANELLO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 19/09/2024:
“1. Affidare la LI minore in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con sua collocazione prevalente e residenza con la madre presso la casa coniugale sita in Chioggia (VE), Viale Mediterraneo n. 731.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune
1 accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI.
2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Chioggia (VE), Viale
Mediterraneo n. 731, cointestata tra i ricorrenti, alla sig.ra con tutti gli arredi, che CP_2
la abiterà unitamente alla LI minore ed alla LI maggiorenne , dando atto Per_1 Per_2
che il sig. ha già provveduto in sede di separazione ad asportare i propri beni ed P_
effetti personali.
I ricorrenti pattuiscono che il pagamento del residuo del mutuo della casa coniugale, sino all'estinzione dello stesso (previsto per il 30/04/2030), continuerà ad essere effettuato da entrambi, per l'importo pari alla metà della rata ed il sig. verserà il 50% degli P_
interessi passivi sul c/c della sig.ra CP_2
3. Disporre che il sig. abbia la più ampia facoltà di visita nei confronti della P_
minore , con preavviso di almeno 24 ore e previo accordo con la madre, Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e lavorative dei genitori. In ogni caso il padre, capitano turnista, vedrà la LI con le modalità e tempistiche di cui al piano genitoriale allegato (DOC. 16 – PIANO GENITORIALE) che qui di seguito si riportano:
a) Nella settimana in cui il sig. ha un singolo giorno di riposo, terrà con sè la P_
LI da quando egli terminerà servizio, nel giorno antecedente al suo giorno di Per_1 riposo, o comunque dall'uscita di scuola della minore, sino alle 22,30 del giorno di riposo stesso, oltre a due pomeriggi a settimana con cena e rientro dalla madre entro le 22.30 (da concordare mensilmente con la madre).
b) Nella settimana in cui il sig. ha un doppio turno di riposo, terrà con sè la LI P_
da quando egli terminerà servizio, nel giorno antecedente ai suoi giorni di riposo, o Per_1 comunque dall'uscita di scuola della minore, sino alle 22.30 del secondo giorno di riposo, oltre ad un pomeriggio a settimana con cena e rientro dalla madre entro le 22.30
(da concordare mensilmente con la madre).
c) Un periodo anche non continuativo, da concordarsi tra i coniugi, in modo che la LI
possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta Per_1 con l'altro genitore;
metà delle vacanze scolastiche natalizie, da concordarsi preventivamente entro il 30 di novembre di ogni anno;
metà delle vacanze scolastiche pasquali, da concordarsi preventivamente entro due settimane antecedenti al giorno di
2 Pasqua; due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
metà dei ponti festivi.
Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra all'inizio di ogni mese, il P_ CP_2
calendario di visita della LI , che, in ogni caso, tenga conto del preminente interesse Per_1
della LI stessa.
Per quanto concerne il diritto di visita del sig. relativamente alla LI , P_ Per_2
egli prenderà accordi direttamente con la stessa, in quanto maggiorenne, in base ai reciproci impegni.
I genitori potranno sentire telefonicamente le figlie sempre e quando ne avranno voglia.
4. Disporre che il sig. versi, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra P_
entro il decimo giorno di ogni mese, per il mantenimento delle figlie, la somma di € CP_2
550,00# (€ cinquecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT FOI, insieme alla somma dovuta a titolo di refusione delle spese straordinarie del mese precedente. Il padre, infatti, contribuirà anche, come per legge, nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive da sostenersi come da seguente schema:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico, cure termali e fisioterapiche.
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero extrascolastici e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Altre spese: spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche
e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
3 Le spese verranno rifuse il mese successivo alla loro effettuazione e previa presentazione di giustificativo di spesa, entro cinque giorni dalla richiesta da effettuarsi anche tramite messaggio via “sms” o “whatsapp”, salva la successiva consegna della documentazione cartacea ad avvenuto pagamento. In relazione alle predette spese straordinarie, qualora rientrino tra quelle da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo messaggio “sms” o “whatsapp”, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I ricorrenti, in ogni caso, si riservano di proporre modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze delle figlie nel corso degli anni a venire ovvero a seguito di possibili modifiche reddituali.
5. Disporre che l'erogazione dell'Assegno Unico in misura intera e per tutta la sua durata, avverrà a favore della sig.ra CP_2
6. Nulla reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed avendo definito già in sede di separazione personale ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
7. I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la LI minore ” Per_1
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 09/04/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 03/06/2000 nel Comune di Chioggia e dalla cui unione sono nate le figlie
(02/02/2002) e (05/12/2007). Per_2 Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 24/05/2023, data
4 di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alla prole anche agli interessi morali e materiali della LI minore e agli Per_1
interessi materiali della LI , in quanto maggiorenne ma non economicamente Per_2
indipendente.
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chioggia il 03/06/2000 tra e Controparte_1 CP_2
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Chioggia nel Registro Atti di
[...]
Matrimonio dell'Anno 2000, Parte 2, Serie A, n. 85.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- Affida la LI minore in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con sua collocazione prevalente e residenza con la madre presso la casa coniugale sita in Chioggia (VE), Viale Mediterraneo n. 731.
5 Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI.
- assegna la casa coniugale sita in Chioggia (VE), Viale Mediterraneo n. 731, cointestata tra i ricorrenti, alla sig.ra con tutti gli arredi, che la abiterà unitamente alla LI minore CP_2
ed alla LI maggiorenne , preso atto che il sig. ha già provveduto Per_1 Per_2 P_
in sede di separazione ad asportare i propri beni ed effetti personali.
Il pagamento del residuo del mutuo della casa coniugale, sino all'estinzione dello stesso
(previsto per il 30/04/2030), continuerà ad essere effettuato da entrambi i ricorrenti, per l'importo pari alla metà della rata ed il sig. verserà il 50% degli interessi passivi P_
sul c/c della sig.ra CP_2
- dispone che il sig. abbia la più ampia facoltà di visita nei confronti della minore P_
con preavviso di almeno 24 ore e previo accordo con la madre, compatibilmente con Per_1
le esigenze scolastiche della minore e lavorative dei genitori. In ogni caso il padre, capitano turnista, vedrà la LI con le modalità e tempistiche di cui al piano genitoriale allegato
(DOC. 16 – PIANO GENITORIALE) che qui di seguito si riportano:
a) Nella settimana in cui il sig. ha un singolo giorno di riposo, terrà con sè la LI P_
da quando egli terminerà servizio, nel giorno antecedente al suo giorno di riposo, o Per_1 comunque dall'uscita di scuola della minore, sino alle 22,30 del giorno di riposo stesso, oltre a due pomeriggi a settimana con cena e rientro dalla madre entro le 22.30 (da concordare mensilmente con la madre).
b) Nella settimana in cui il sig. ha un doppio turno di riposo, terrà con sè la LI P_
da quando egli terminerà servizio, nel giorno antecedente ai suoi giorni di riposo, o Per_1 comunque dall'uscita di scuola della minore, sino alle 22.30 del secondo giorno di riposo, oltre ad un pomeriggio a settimana con cena e rientro dalla madre entro le 22.30
(da concordare mensilmente con la madre).
c) Un periodo anche non continuativo, da concordarsi tra i coniugi, in modo che la LI possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta Per_1 con l'altro genitore;
metà delle vacanze scolastiche natalizie, da concordarsi preventivamente entro il 30 di novembre di ogni anno;
metà delle vacanze scolastiche pasquali, da concordarsi
6 preventivamente entro due settimane antecedenti al giorno di Pasqua;
due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
metà dei ponti festivi.
Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra all'inizio di ogni mese, il P_ CP_2
calendario di visita della LI che, in ogni caso, tenga conto del preminente interesse Per_1
della LI stessa.
Per quanto concerne il diritto di visita del sig. relativamente alla LI , egli P_ Per_2
prenderà accordi direttamente con la stessa, in quanto maggiorenne, in base ai reciproci impegni.
I genitori potranno sentire telefonicamente le figlie sempre e quando ne avranno voglia.
- dispone che il sig. versi, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra P_
entro il decimo giorno di ogni mese, per il mantenimento delle figlie, la somma di € CP_2
550,00# (€ cinquecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT FOI, insieme alla somma dovuta a titolo di refusione delle spese straordinarie del mese precedente. Il padre, infatti, contribuirà anche, come per legge, nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive da sostenersi come da seguente schema:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico, cure termali e fisioterapiche.
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero extrascolastici e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Altre spese: spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
7 Le spese verranno rifuse il mese successivo alla loro effettuazione e previa presentazione di giustificativo di spesa, entro cinque giorni dalla richiesta da effettuarsi anche tramite messaggio via “sms” o “whatsapp”, salva la successiva consegna della documentazione cartacea ad avvenuto pagamento. In relazione alle predette spese straordinarie, qualora rientrino tra quelle da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, anche a mezzo messaggio “sms” o “whatsapp”, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
I ricorrenti, in ogni caso, si riservano di proporre modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate esigenze delle figlie nel corso degli anni a venire ovvero a seguito di possibili modifiche reddituali.
- dispone l'erogazione dell'Assegno Unico in misura intera e per tutta la sua durata a favore della sig.ra CP_2
- prende atto che le parti prestano l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i coniugi e per la LI minore Per_1
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Chioggia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 12.11.2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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