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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.420 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(p. Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Orlandino, ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Carovigno (Br), alla via Isaia Pagliara n.30 n. 34,
giusta procura in atti;
-APPELLANTE- E
(c.f.: ), anche quale titolare dell'omonima depositeria CP_1 C.F._1
giudiziaria corrente in Lecce (73100 - LE) alla S.P. Lecce - Novoli n.43 (P. Iva ), P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, dall'avv. Luigi
MERCURIO, con cui è elettivamente domiciliato in Lecce alla Via G. Oberdan n°83;
- APPELLATO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di , in persona del liquidatore, dott. CP_1 CP_2
[...]
-APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 5.02.2025, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 09.8.2019, , anche nella sua qualità CP_1
di titolare dell'omonima depositeria giudiziaria “Soccorso Stradale di Enzo De Cicco”, adiva il
Tribunale di Lecce al fine di conseguire da a somma di € 33.223,60 a titolo di compenso Parte_1
per la custodia del veicolo FIAT TIPO tg. AD332FS, per il periodo dal 22.8.2005 alla data del ritiro del mezzo, prelevato su chiamata della Polizia di Stato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la Parte_1
prescrizione del credito vantato e, nel merito, l'insussistenza di esso, atteso il disposto del D.M.
Ministero Interno n. 460/1999.
La causa, istruita mediante produzione documentale e CTU, veniva decisa con ordinanza ex art. 702
ter c.p.c., depositata il 9.04.2022, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, 1)
Accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 24.520,03 per il recupero, il trasporto e la custodia del veicolo FIAT TIPO
[...]
tg. AD332FS dal 09.8.2009 al 09.8.2019, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto introduttivo al saldo;
2) Condannava al pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1
somma di € 7,08 per ogni giorno di custodia dal 09.8.2019 fino al ritiro e/o alla demolizione del veicolo;
3) Condannava al pagamento, in favore di , delle spese di lite;
4) Parte_1 CP_1
Poneva, definitivamente a carico di le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio Parte_1
espletata, separatamente liquidate. Avverso detta ordinanza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato in persona Parte_1
del l.r.p.t., cui si opponeva , in proprio e nella qualità in atti, chiedendone il rigetto, in CP_1
quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del gravame.
Con ordinanza in data 17/1/2024, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio avendo, il procuratore costituito del , dichiarato e documentato il decesso del proprio assistito e che nei confronti CP_1
del medesimo era stata dichiarata la liquidazione giudiziale.
La causa, riassunta da parte appellante nei confronti della curatela – rimasta contumace – all'udienza collegiale del 5.02.2025, previo deposito di memorie difensive da parte del solo procuratore di Pt_1
nel termine concesso, è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante lamenta che il riconoscimento della pretesa creditoria del sia avvenuto in base al richiamo all'art. 14 del C.d.S. che stabilisce CP_1
che compete alla P.A., che gestisce la strada, l'obbligo di provvedere alla rimozione e alla custodia dei veicoli abbandonati, con conseguente assunzione dei relativi obblighi di custodia.
A dire dell'appellante, nel caso di specie, la norma in questione non appare invocabile in quanto, nella fattispecie in oggetto, il veicolo FIAT TIPO tg AD 332 FS non è stato rinvenuto, né era in stato di abbandono, ma lo stesso appellato ha riferito che detta autovettura fosse di proprietà di CP_3
e che gli era stata consegnata a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 22.08.2005
[...]
sulla SS 101 Lecce – Gallipoli;
pertanto, ogni pretesa inerente le spese di custodia andava avanzata esclusivamente nei confronti del proprietario del veicolo.
Il primo Giudice avrebbe dovuto dunque rigettare la domanda proposta nei confronti dell'appellante.
Vieppiù, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non esiste alcun obbligo normativamente previsto a carico della P.A. di provvedere alla rimozione e alla custodia di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, con conseguente impossibilità di configurare il mancato esercizio di un potere autoritativo da parte della stessa.
Peraltro, non era neppure a conoscenza dell'avvenuto deposito della vettura presso il centro Pt_1
gestito dal . L'unica disciplina eventualmente applicabile risulta essere il DM n. 460/99, il CP_1
quale, sia pur regolando la -si ribadisce- diversa fattispecie del conferimento ad un centro di raccolta di veicoli abbandonati, impone in ogni caso al centro, decorsi 60 gg dalla notifica al proprietario da parte degli organi di Polizia del ritrovamento del mezzo, di procedere alla demolizione dello stesso.
La ratio della norma è quella di stabilire un tempo massimo di custodia, anche al fine di evitare che il custode possa lucrare ad libitum sulle relative spese.
Né può addebitarsi all'appellante la mancata demolizione della vettura, anche perché detto compito spetta al centro di raccolta e, dunque, nel caso di specie competeva alla ditta . CP_1
Conclude instando acchè in riforma dell'impugnata ordinanza venga rigettata la domanda originaria del;
rappresenta, inoltre, di avere provveduto al pagamento di quanto statuito dal giudice di CP_1
prime cure e, pertanto, invoca la ripetizione di quanto già versato, pari ad € 30.589,24, ed € 3.588,00
quali spese legali, entrambe pagate in data 01.06.2022, come da bonifici effettuati, allegati in atti.
2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, va dato atto del fatto che, in numerose pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass.
nn. 17178/2008; 12529/2011; 10354/2019), è stato affermato il principio secondo cui i proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14 C.d.S. (D.lgs. 30 aprile 1992,
n. 258), di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia
di quelli abbandonati (il corsivo è di chi scrive n.d.r.), e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.
Nella motivazione di Cassazione 24 giugno 2008 n. 17178 è chiarito che nella predetta, ampia,
previsione di compiti, rientra sicuramente, in primo luogo, la rimozione dalle strade dei veicoli che la ingombrano, e dunque la connessa custodia dei veicoli rimossi;
ma vi rientra anche lo smaltimento di quelli che tecnicamente vanno qualificati come “rifiuti” ("qualsiasi sostanza od oggetto... di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", secondo la definizione datane al D.lgs.
n. 22 del 1997, art. 1, lett. a, che non a caso contiene anche – all'art. 46 - la norma primaria che prevede il regolamento più volte sopra richiamato), ossia dei veicoli abbandonati e non reclamati dai proprietari e quindi destinati alla demolizione (sempre che il comune non ritenga conveniente disporne la vendita), ai sensi del D.M. n. 460 del 1999, artt. 1 e 2 (se, invece, il veicolo o rimorchio
è reclamato dal proprietario, le spese di rimozione e custodia gravano ovviamente su quest'ultimo,
come ribadisce anche l'art. 2, comma 3, D.M. n. cit.).
Se tali compiti spettano all'ente proprietario o concessionario della strada, non v'è dubbio, in difetto di previsione contraria, che al medesimo ente spetti anche sostenere i relativi oneri economici (salvo,
ovviamente, rivalsa nei confronti dei proprietari o responsabili dell'abbandono dei veicoli).
Il Regolamento n. 460/99, che -a dire della Cassazione- costituisce proprio esplicitazione degli obblighi ricavabili dalla norma primaria (cfr. Cass. nn. 10354/2019; 11543/09), stabilisce, all'art. 1,
che: “1. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a
motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa
di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la
conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di
comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato
d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi
del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al
proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne
impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati
annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. 2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario,
dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera
cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del Codice civile.
3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione
e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando
la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la
presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di
cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni
previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della
demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo
del veicolo ai sensi del comma 2”.
Orbene, dal coordinato disposto delle norme sopra richiamate emerge, a giudizio del Collegio, che gli obblighi di recupero e custodia gravanti sui proprietari e sui concessionari delle strade, con oneri a loro carico, attengono a veicoli abbandonati o che costituiscono intralcio per la viabilità pubblica,
e, in tale prospettiva, il dovere riconosciuto sussistente dalla giurisprudenza in capo alla PA appare perfettamente riconducibile ai generali obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade imposti dall'art. 14 C.d.S..
Non altrettanto può dirsi invece nel caso, come quello di specie (vedi nota prot. 190012800 della
Polizia di Stato del 4.10.19), in cui si verta in tema di recupero non di veicoli abbandonati, bensì
incidentati, fattispecie quest'ultima che non appare immediatamente riconducibile ai generali obblighi che gravano sulla P.A., come sopra evidenziati.
Né, in assenza di specifica prova sul punto, vi è ragione di ritenere che l'autovettura in questione costituisse intralcio per la viabilità o fosse stata abbandonata, e ciò anche in considerazione del fatto che la rimozione della stessa è avvenuta, a quanto consta, lo stesso giorno del sinistro. Sulla base delle predette argomentazioni, non condivisibile appare la pronuncia impugnata che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa avanzata dal proprio in forza degli obblighi gravanti CP_1
sull'ente concessionario della strada ex art. 14 cit..
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la domanda avanzata da con CP_1
l'originario ricorso va rigettata.
Quanto alla domanda di condanna alla restituzione di quanto da corrisposto in esecuzione della Pt_1
sentenza ivi riformata, la stessa va dichiarata improcedibile nei confronti della liquidazione giudiziale, dovendo il creditore procedere alla insinuazione nel passivo;
nei confronti del procuratore del , Mercurio Luigi, va in questa sede, altresì, accertato il diritto alla ripetizione delle CP_1
somme percepite, documentate in atti.
3. La obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, discendenti da sviluppi normativi non sempre perspicui, e costituenti oggetto di divergenze anche nella giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Le spese di CTU vanno invece poste in via definitiva in capo al . CP_1
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di con atto del 18.05.2022, avverso l'ordinanza Parte_1 CP_1
ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Lecce, depositata il 9.04.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in modifica della ordinanza impugnata, rigetta la domanda avanzata da , con ricorso in data 9.08.2019; CP_1
2) compensa, tra le parti, le spese di lite di entrambi i gradi;
3) dichiara improcedibile la domanda dell'appellante di condanna alla ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza impugnata, nei confronti della curatela di;
CP_1 4) accerta il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado in favore dell'avvocato Luigi Mercurio nella qualità di procuratore antistatario del
[...]
; CP_1
5) pone in via definitiva in capo all'appellato le spese di CTU già liquidate dal primo Giudice con separato decreto.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 16
maggio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.420 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(p. Iva rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Orlandino, ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Carovigno (Br), alla via Isaia Pagliara n.30 n. 34,
giusta procura in atti;
-APPELLANTE- E
(c.f.: ), anche quale titolare dell'omonima depositeria CP_1 C.F._1
giudiziaria corrente in Lecce (73100 - LE) alla S.P. Lecce - Novoli n.43 (P. Iva ), P.IVA_2
rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato, dall'avv. Luigi
MERCURIO, con cui è elettivamente domiciliato in Lecce alla Via G. Oberdan n°83;
- APPELLATO - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di , in persona del liquidatore, dott. CP_1 CP_2
[...]
-APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 5.02.2025, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 09.8.2019, , anche nella sua qualità CP_1
di titolare dell'omonima depositeria giudiziaria “Soccorso Stradale di Enzo De Cicco”, adiva il
Tribunale di Lecce al fine di conseguire da a somma di € 33.223,60 a titolo di compenso Parte_1
per la custodia del veicolo FIAT TIPO tg. AD332FS, per il periodo dal 22.8.2005 alla data del ritiro del mezzo, prelevato su chiamata della Polizia di Stato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la Parte_1
prescrizione del credito vantato e, nel merito, l'insussistenza di esso, atteso il disposto del D.M.
Ministero Interno n. 460/1999.
La causa, istruita mediante produzione documentale e CTU, veniva decisa con ordinanza ex art. 702
ter c.p.c., depositata il 9.04.2022, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, 1)
Accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 24.520,03 per il recupero, il trasporto e la custodia del veicolo FIAT TIPO
[...]
tg. AD332FS dal 09.8.2009 al 09.8.2019, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto introduttivo al saldo;
2) Condannava al pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1
somma di € 7,08 per ogni giorno di custodia dal 09.8.2019 fino al ritiro e/o alla demolizione del veicolo;
3) Condannava al pagamento, in favore di , delle spese di lite;
4) Parte_1 CP_1
Poneva, definitivamente a carico di le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio Parte_1
espletata, separatamente liquidate. Avverso detta ordinanza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato in persona Parte_1
del l.r.p.t., cui si opponeva , in proprio e nella qualità in atti, chiedendone il rigetto, in CP_1
quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del gravame.
Con ordinanza in data 17/1/2024, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio avendo, il procuratore costituito del , dichiarato e documentato il decesso del proprio assistito e che nei confronti CP_1
del medesimo era stata dichiarata la liquidazione giudiziale.
La causa, riassunta da parte appellante nei confronti della curatela – rimasta contumace – all'udienza collegiale del 5.02.2025, previo deposito di memorie difensive da parte del solo procuratore di Pt_1
nel termine concesso, è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante lamenta che il riconoscimento della pretesa creditoria del sia avvenuto in base al richiamo all'art. 14 del C.d.S. che stabilisce CP_1
che compete alla P.A., che gestisce la strada, l'obbligo di provvedere alla rimozione e alla custodia dei veicoli abbandonati, con conseguente assunzione dei relativi obblighi di custodia.
A dire dell'appellante, nel caso di specie, la norma in questione non appare invocabile in quanto, nella fattispecie in oggetto, il veicolo FIAT TIPO tg AD 332 FS non è stato rinvenuto, né era in stato di abbandono, ma lo stesso appellato ha riferito che detta autovettura fosse di proprietà di CP_3
e che gli era stata consegnata a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 22.08.2005
[...]
sulla SS 101 Lecce – Gallipoli;
pertanto, ogni pretesa inerente le spese di custodia andava avanzata esclusivamente nei confronti del proprietario del veicolo.
Il primo Giudice avrebbe dovuto dunque rigettare la domanda proposta nei confronti dell'appellante.
Vieppiù, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non esiste alcun obbligo normativamente previsto a carico della P.A. di provvedere alla rimozione e alla custodia di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, con conseguente impossibilità di configurare il mancato esercizio di un potere autoritativo da parte della stessa.
Peraltro, non era neppure a conoscenza dell'avvenuto deposito della vettura presso il centro Pt_1
gestito dal . L'unica disciplina eventualmente applicabile risulta essere il DM n. 460/99, il CP_1
quale, sia pur regolando la -si ribadisce- diversa fattispecie del conferimento ad un centro di raccolta di veicoli abbandonati, impone in ogni caso al centro, decorsi 60 gg dalla notifica al proprietario da parte degli organi di Polizia del ritrovamento del mezzo, di procedere alla demolizione dello stesso.
La ratio della norma è quella di stabilire un tempo massimo di custodia, anche al fine di evitare che il custode possa lucrare ad libitum sulle relative spese.
Né può addebitarsi all'appellante la mancata demolizione della vettura, anche perché detto compito spetta al centro di raccolta e, dunque, nel caso di specie competeva alla ditta . CP_1
Conclude instando acchè in riforma dell'impugnata ordinanza venga rigettata la domanda originaria del;
rappresenta, inoltre, di avere provveduto al pagamento di quanto statuito dal giudice di CP_1
prime cure e, pertanto, invoca la ripetizione di quanto già versato, pari ad € 30.589,24, ed € 3.588,00
quali spese legali, entrambe pagate in data 01.06.2022, come da bonifici effettuati, allegati in atti.
2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, va dato atto del fatto che, in numerose pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass.
nn. 17178/2008; 12529/2011; 10354/2019), è stato affermato il principio secondo cui i proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14 C.d.S. (D.lgs. 30 aprile 1992,
n. 258), di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia
di quelli abbandonati (il corsivo è di chi scrive n.d.r.), e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.
Nella motivazione di Cassazione 24 giugno 2008 n. 17178 è chiarito che nella predetta, ampia,
previsione di compiti, rientra sicuramente, in primo luogo, la rimozione dalle strade dei veicoli che la ingombrano, e dunque la connessa custodia dei veicoli rimossi;
ma vi rientra anche lo smaltimento di quelli che tecnicamente vanno qualificati come “rifiuti” ("qualsiasi sostanza od oggetto... di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi", secondo la definizione datane al D.lgs.
n. 22 del 1997, art. 1, lett. a, che non a caso contiene anche – all'art. 46 - la norma primaria che prevede il regolamento più volte sopra richiamato), ossia dei veicoli abbandonati e non reclamati dai proprietari e quindi destinati alla demolizione (sempre che il comune non ritenga conveniente disporne la vendita), ai sensi del D.M. n. 460 del 1999, artt. 1 e 2 (se, invece, il veicolo o rimorchio
è reclamato dal proprietario, le spese di rimozione e custodia gravano ovviamente su quest'ultimo,
come ribadisce anche l'art. 2, comma 3, D.M. n. cit.).
Se tali compiti spettano all'ente proprietario o concessionario della strada, non v'è dubbio, in difetto di previsione contraria, che al medesimo ente spetti anche sostenere i relativi oneri economici (salvo,
ovviamente, rivalsa nei confronti dei proprietari o responsabili dell'abbandono dei veicoli).
Il Regolamento n. 460/99, che -a dire della Cassazione- costituisce proprio esplicitazione degli obblighi ricavabili dalla norma primaria (cfr. Cass. nn. 10354/2019; 11543/09), stabilisce, all'art. 1,
che: “1. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a
motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa
di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la
conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di
comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato
d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi
del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al
proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne
impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati
annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. 2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario,
dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera
cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del Codice civile.
3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione
e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando
la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la
presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di
cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni
previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della
demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo
del veicolo ai sensi del comma 2”.
Orbene, dal coordinato disposto delle norme sopra richiamate emerge, a giudizio del Collegio, che gli obblighi di recupero e custodia gravanti sui proprietari e sui concessionari delle strade, con oneri a loro carico, attengono a veicoli abbandonati o che costituiscono intralcio per la viabilità pubblica,
e, in tale prospettiva, il dovere riconosciuto sussistente dalla giurisprudenza in capo alla PA appare perfettamente riconducibile ai generali obblighi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade imposti dall'art. 14 C.d.S..
Non altrettanto può dirsi invece nel caso, come quello di specie (vedi nota prot. 190012800 della
Polizia di Stato del 4.10.19), in cui si verta in tema di recupero non di veicoli abbandonati, bensì
incidentati, fattispecie quest'ultima che non appare immediatamente riconducibile ai generali obblighi che gravano sulla P.A., come sopra evidenziati.
Né, in assenza di specifica prova sul punto, vi è ragione di ritenere che l'autovettura in questione costituisse intralcio per la viabilità o fosse stata abbandonata, e ciò anche in considerazione del fatto che la rimozione della stessa è avvenuta, a quanto consta, lo stesso giorno del sinistro. Sulla base delle predette argomentazioni, non condivisibile appare la pronuncia impugnata che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa avanzata dal proprio in forza degli obblighi gravanti CP_1
sull'ente concessionario della strada ex art. 14 cit..
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la domanda avanzata da con CP_1
l'originario ricorso va rigettata.
Quanto alla domanda di condanna alla restituzione di quanto da corrisposto in esecuzione della Pt_1
sentenza ivi riformata, la stessa va dichiarata improcedibile nei confronti della liquidazione giudiziale, dovendo il creditore procedere alla insinuazione nel passivo;
nei confronti del procuratore del , Mercurio Luigi, va in questa sede, altresì, accertato il diritto alla ripetizione delle CP_1
somme percepite, documentate in atti.
3. La obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, discendenti da sviluppi normativi non sempre perspicui, e costituenti oggetto di divergenze anche nella giurisprudenza, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Le spese di CTU vanno invece poste in via definitiva in capo al . CP_1
P.Q.M
La Corte di Appello di Lecce - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di con atto del 18.05.2022, avverso l'ordinanza Parte_1 CP_1
ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Lecce, depositata il 9.04.2022, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in modifica della ordinanza impugnata, rigetta la domanda avanzata da , con ricorso in data 9.08.2019; CP_1
2) compensa, tra le parti, le spese di lite di entrambi i gradi;
3) dichiara improcedibile la domanda dell'appellante di condanna alla ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione dell'ordinanza impugnata, nei confronti della curatela di;
CP_1 4) accerta il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado in favore dell'avvocato Luigi Mercurio nella qualità di procuratore antistatario del
[...]
; CP_1
5) pone in via definitiva in capo all'appellato le spese di CTU già liquidate dal primo Giudice con separato decreto.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 16
maggio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele