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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/10/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 171/2024 RGAC, decisa all'udienza del 24.09.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Rossano alla via Macchiavelli n. 12 dell'area urbana di OR (c.f. ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Di Iacovo del Foro di Castrovillari, come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso e nello Studio Legale Di Iacovo in OR-Rossano (CS) alla
Via San Francesco D'Assisi n. 10 dell'area urbana di OR;
Appellante
E
p.i. , con sede in Bologna alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n.45, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Fratelli Cervi 20, presso e nello Studio dell'avv. Pier Paolo Agostini del foro di Cosenza dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Appellata
E
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________
(c.f.-p.i.: , in persona del suo Procuratore Parte_2 P.IVA_2
Speciale, quale procuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. di , rappresentata e difesa, Parte_3 giusta procura in atti, anche disgiuntamente dagli Avv.ti Gianmario Maggi e Massimiliano Costantini del foro di Milano nonché dall'Avv. Alessandra Converso presso il cui studio in Cosenza, via
DO AS c/o lo studio dell'avv. Nicola Manna elegge domicilio;
Appellata
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
(Palazzo Perrone), (c.f. ); C.F._2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del tribunale di Cosenza relativamente alla regolamentazione delle spese di lite.
Conclusioni:
per l'appellante: “in accoglimento del su esteso atto di impugnazione, riformare parzialmente la sentenza n. 2178/2023 pubblicata il 22/12/2023 dal Tribunale di Cosenza, Sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa Ermanna Grossi, nel giudizio n. 2756/2022 R.G. e notificata a mezzo p.e.c. in data 03/01/2024 limitatamente alla statuizione sulla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' e per l'effetto: 1) Controparte_1 in via principale, accertare e dichiarare la non dovutezza nei confronti della del Controparte_1 pagamento della spese di lite ad opera di e di conseguenza annullare la statuizione di condanna Parte_1 alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore della;
2) in via Controparte_1 gradata, accertare e dichiarare un ammontare del pagamento della spese di lite in misura inferiore rispetto a quella statuita nell'impugnata sentenza;
3) in ogni caso condannare la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio impugnatorio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
per l'appellato “disatteso e respinto ogni contraria istanza, eccezione e difesa e Controparte_3 richiesta voglia dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto il proposto gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, compensi professionali.”
per l'appellato “confermare la pronunzia di cessazione della materia del contendere Controparte_4 sentenziata dal GiudiceUnico del Tribunale di Cosenza a definizione del rapporto sostanziale e processuale fra l'appellante, e l'esponente; non pronunziarsi sulle spese legali o in ogni caso pronunziarne la Parte_4 compensazione integrale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 2178/2023 pubblicata in data 22.12.2023, nel giudizio n. 2756/2022 R.G., con cui il Tribunale di Cosenza, dichiarata cessata la materia del contendere in virtù dell'accordo di transazione intervenuto tra il e la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, ha CP_2 integralmente compensato le spese e le competenze di lite solo fra l'attore e la citata compagnia e
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____________________________________________________________ condannato alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese relative al predetto giudizio che ha liquidato nella somma di € 7.050,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. A fondamento dell'appello -afferente solo al regime delle spese tra l'originario attore e la
[...]
e della richiesta di rivisitazione della sentenza di primo grado, l'appellante ha Controparte_1 articolato tre motivi di gravame (strettamente connessi e che verranno esaminati infra) con cui ha dedotto: sub I) “Motivazione manifestamente illogica e contraddetta dagli atti processuali, anche per omessa valutazione di fatti rilevanti e decisivi nonché violazione degli artt. 139 e 149 ultimo comma del D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni)”; sub II) “Inosservanza degli artt. 91 e 92 terzo comma c.p.c.”; sub III) “Violazione degli artt. 2 e 4 del D.M. 55/2014, per quantificazione delle spese di giudizio in violazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio resistendo Controparte_1 all'appello e chiedendone l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto. Si costituiva anche quale procuratrice ai sensi dell'art. 77 c.p.c. di Parte_2 Parte_3
[..
, chiedendo di confermare la sentenza impugnata e di «non pronunziarsi sulle spese legali o in ogni caso pronunziarne la compensazione integrale». Instaurato il giudizio innanzi alla seconda sezione civile, all'esito dell'udienza del 08.07.2024 il consigliere istruttore, ritenendo sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 350, comma 3, c.p.c. e apparendo opportuno disporre la discussione orale della causa innanzi al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 10 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025, il consigliere istruttore fissava per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza collegiale del giorno 24 settembre 2025, assegnando alle parti termine fino a venti giorni prima di detta udienza per il deposito di note. All'udienza del 24.09.2025 -sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- sulle note di trattazione scritta, la Corte ha deciso come da sentenza depositata per via telematica.
§ 2. Le valutazioni della Corte. 2.1. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia di il quale non si è costituito in CP_2 giudizio malgrado la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello. 2.2. Preliminarmente va rigettata, poiché infondata, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. Invero, nella fattispecie, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto. 1Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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2.3. Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la «motivazione manifestamente illogica e contraddetta dagli atti processuali, anche per omessa valutazione di fatti rilevanti e decisivi nonché violazione degli artt. 139 e 149 ultimo comma del D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni)». A sostegno delle censure articolate nel motivo di appello, deduce:
-- che al momento dell'instaurazione del procedimento oggetto del presente gravame, l'attore non poteva avere alcuna certezza sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto del risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D. Lgs n. 209/2005 c.d. Codice delle Assicurazioni;
-- che nel momento in cui ha proposto l'azione giudiziale nei confronti della e della Parte_3 dinanzi al Tribunale di Cosenza, al fine di accertare il proprio diritto Controparte_1 al risarcimento delle lesioni personali subìte a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 14/06/2020, il non aveva ricevuto alcuna somma a titolo d'acconto e non vi era stata alcuna Pt_1 comunicazione da parte dell' di una valutazione medico-legale dell'invalidità in misura Controparte_1 superiore 9%;
-- che l' aveva comunicato al difensore del che non poteva Controparte_1 Pt_1 provvedere all'indennizzo diretto poiché la non aderiva <alla convenzione Card>> e che, di Pt_3 conseguenza, l'attore non ha fatto altro che ossequiare l'ultimo comma dell'art. 149 del D.Lgs. 209/2005;
-- che, di conseguenza, incondivisibile appare pertanto la motivazione dell'impugnata sentenza, nella parte in cui ha posto a carico della parte attrice le spese di lite nei confronti della
[...]
Controparte_1
Il motivo è infondato: nessuna violazione degli artt.139 e 149 ultimo comma D.lgs n.209/2005, può ravvisarsi nella decisione adottata dal giudice di prime cure. Il Tribunale, nel riconoscere cessata la materia del contendere e nel compensare le spese di lite tra l'attore e la compagnia assicuratrice del motoveicolo antagonista condotto da Parte_1
, ha correttamente applicato, nei rapporti tra attore e convenuta il canone CP_2 CP_1 della soccombenza virtuale che costituisce il corollario naturale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere (Cass. 30251/2023). La soccombenza virtuale si riscontra, nel caso di specie, nei confronti della citata compagnia assicurativa -citata in giudizio dal posto che: Pt_1
i) dal combinato disposto dell'art.149, comma 2 e 139 del D.lgs 209/2005 si inferisce univocamente che la procedura di indennizzo diretto si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto di un punto percentuale di invalidità pari a 9; ii) per applicare il risarcimento diretto, è necessario che la Compagnia assicurativa sia aderente alla Card – Convenzione tra per il Risarcimento diretto – che nasce con il fine di Parte_5 regolamentare quelli che sono i rapporti tra le diverse imprese assicuratrici nell'ambito del risarcimento diretto. Ebbene esaminando i requisiti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto di cui agli articoli citati emerge, con estrema chiarezza, che detta procedura non potesse, ab initio, trovare applicazione nel caso di specie posto che il danno richiesto ha (e aveva) ad oggetto lesioni non lievi, e quindi lesioni che superano di gran lunga il 9% fissato dalla norma.
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Che sia così si deduce, chiaramente, esaminando le argomentazioni e deduzioni articolate da Pt_1
e per come riportate specificatamente nel proprio atto introduttivo del giudizio di primo grado: risulta, infatti, che la lo stesso agendo in giudizio anche nei confronti della (ossia Pt_1 CP_1 della compagnia assicurativa con cui lui stesso era assicurato) deduceva di aver subito lesioni personali, che quantificava in percentuali assai superiori al 9% determinando il danno in complessivi
€ 448.383,77, quindi certamente non rientrante sin da subito nel campo delle lesioni di non lieve entità [cfr. atto di citazione dove si legge, a pag. 4: “€ 401.789,00 a titolo di danno non patrimoniale con personalizzazione in relazione al 68% di invalidità permanente…omissis”]. Il chiaro tenore letterale delle deduzioni articolate e delle richieste avanzate nel giudizio di primo grado smentisce, dunque, l'assunto difensivo secondo cui al momento dell'instaurazione del procedimento oggetto del presente gravame, l'attore non poteva avere alcuna certezza sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto del risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D.Lgs n. 209/2005 c.d. Codice delle Assicurazioni. Corretta e immune da censure è, pertanto, la valutazione del tribunale che deve essere confermata. 2.4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta la «inosservanza degli artt. 91 e 92 terzo comma c.p.c.». A sostegno delle censure articolate nel motivo di appello, deduce:
-- che i commi 2 e 3 dell'art. 92 c.p.c. prevedono la compensazione delle spese di lite quando vi è soccombenza reciproca, quando la questione trattata è assolutamente nuova o vi è un mutamento di giurisprudenza sulle questioni dirimenti oppure, infine, nel caso di conciliazione della causa;
-- che, dunque, la compensazione delle spese costituisce la regola nell'ipotesi di cui all'art. 92 comma 3 c.p.c., vale a dire nel caso in cui il processo si concluda con una conciliazione delle parti;
-- che la condanna alla rifusione delle spese, presuppone invece, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che vi sia stata soccombenza, ma nel caso di specie il sig. non può considerarsi soccombente nei Pt_1 confronti della poiché l'impugnata sentenza non ha mai statuito nel Controparte_1 dispositivo l'estromissione di quest'ultima dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Anche tale motivo di appello è infondato. Dagli atti del giudizio di primo grado risulta, piuttosto chiaramente, che la conciliazione transattiva che ha dato origine alla cessazione della materia del contendere è intervenuta solo tra alcune parti del giudizio de quo e non tra tutte, atteso che non è stata coinvolta nell'accordo transattivo CP_1 raggiunto tra attore e la convenuta [il dato è pacifico;
nel verbale di udienza di primo Parte_3 grado del 20.10.2023 si legge, infatti “L'avv. Falcone (per ) chiede dichiararsi cessata la materia del Pt_1 contendere per aver raggiunto un accordo transattivo con . L'avv. Ammerata (per ) insiste Parte_3 Parte_3 per l'estinzione del giudizio e fa notare che la chiamata in causa dell'Unipol è stata fatta dall'attore”]. Correttamente, pertanto, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto di compensare le spese di lite, in ossequio al chiaro dettato normativo di cui all'art. 92 comma 3 c.p.c., solo tra le stesse parti dell'accordo transattivo. Ne consegue che, non essendo la , parte dell'accordo transattivo, nella Controparte_1 regolamentazione dei rapporti tra il e tale compagnia assicurativa, quanto alle spese del Pt_1 giudizio, non trova applicazione la norma di cui si invoca la violazione ma, bensì, il richiamato principio della soccombenza virtuale, correttamente applicato dal giudice di prime cure (Cass. 30251/2023).
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2.4. Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta la «violazione degli artt. 2 e 4 del D.M. 55/2014, per quantificazione delle spese di giudizio in violazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale». A sostegno delle censure articolate nel motivo di appello, deduce:
-- che l' già con la propria comparsa di costituzione e risposta, aveva Controparte_1 chiesto l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, per cui il Giudice di primo grado era pertanto sin dalla celebrazione della prima udienza in condizione di decidere in ordine alla carenza di legittimazione passiva della e pertanto le spese di lite per le Controparte_1 attività svolte successivamente alla celebrazione della prima udienza, non possono essere poste a carico dell'attore, poiché la mancata estromissione dal giudizio della sin dalla prima Controparte_1 udienza, non è imputabile a colpa della parte attrice;
-- che nell'operare la quantificazione dell'importo oggetto di condanna alle spese lite in favore della il tribunale ha completamente pretermesso qualsivoglia disamina della Controparte_1 concreta vicenda processuale, caratterizzata dalla mancanza di istruzione probatoria e dunque dalla celere quanto semplice definizione del giudizio, esauritosi in sole tre udienze che non hanno invero richiesto attività di particolare rilevanza e complessità;
-- che l'impugnata sentenza, inoltre, non ha rispettato i parametri forensi indicati nella tabella allegata al D.M. 55/2014, nonché quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale è ormai pacifica nell'affermare che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio. Il motivo di gravame è infondato. La determinazione del quantum delle spese relative al giudizio di primo grado risulta correttamente operata secondo i parametri forensi indicati nella tabella allegata al D.M. 55/2014. Sul punto, a confutazione delle censure difensive, appare sufficiente osservare:
-- che condivisibilmente il Tribunale -essendo transatta la controversia tra le parti principali e avendo fatto ricorso al criterio della “soccombenza virtuale”- ha individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda (nella nota di iscrizione della causa a ruolo lo stesso attore individua il valore della controversia quale “indeterminabile”);
-- che nel novero dello scaglione delle cause di valore “indeterminabile”, giustamente, si è fatto riferimento a quello meno onerosa ossia “indeterminabile -complessità bassa”;
-- che nella fase “istruttoria/trattazione” sono ricomprese, tra le altre attività, le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le deduzioni a verbale;
-- che, nel caso di specie, dalla consultazione del fascicolo di primo grado emerge che, all'esito dell'udienza di prima trattazione del 24.02.2023 nella quale, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., tali attività siano state effettivamente compiute atteso che risultano depositate dal difensore di le memorie con le richieste istruttorie e che, pertanto, CP_1 nel procedere alla liquidazione si è correttamente tenuto conto anche di tale fase;
-- che l'entità delle somme liquidate è sostanzialmente corrispondente al minimo liquidabile posto che il Tribunale lo ha determinato sulla “base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda (da ritenersi indeterminabile e ricompresa nel valore
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____________________________________________________________ massimo di € 260.000,00 stabilito per le cause indeterminabili ai sensi dell'art. 5, comma 6, dello stesso D.M.) diminuiti fino al 50%”, di fatto così quantificandole in un importo corrispondente ai valori minimi. Posto quanto detto e, dunque, la correttezza della valutazione del Tribunale, non appare superfluo rilevare, infine, che l'applicazione del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, invocato dall'appellante, avrebbe portato ad un risultato oggettivamente più sfavorevole per lo stesso;
premesso, infatti, che l'attore (odierno appellante) aveva chiesto con l'atto introduttivo del giudizio il risarcimento a titolo di danno per complessivi € 448.383,77, se il tribunale avesse fatto riferimento allo scaglione di riferimento in base alla sola domanda concreta (scaglione da 260.001 a 520.000), applicando i valori medi e operando la riduzione del 50% sugli stessi, l'attore sarebbe stato condannato alla refusione delle spese di lite per euro 11.229,00 oltre accessori, invece dei 7.050,00 euro, oltre accessori, a cui è stato condannato. Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata.
§ 3. Le spese di lite. 3.1. Le spese di lite nei rapporti tra appallante e appellata seguono la soccombenza e si CP_1 liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della causa (valore indeterminabile complessità bassa) e avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese. 3.2. Le spese di lite tra appellante e quale procuratrice ai sensi dell'art. 77 Parte_2
c.p.c. di possono essere interamente compensate stante lil contenuto delle domande Parte_3 avanzate con l'atto di appello (estranee alla posizione di tale parte appellata) e le richieste in tale senso formulate dalla stessa parte Parte_2
3.3. Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2178/2023 del Tribunale di Cosenza, Parte_1 pubblicata in data 22.12.2023, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di;
CP_2
2) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi € 4.996,00 per compensi Controparte_1 professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Parte_2
5) Dà atto che ricorrono i presupposti per dichiarare l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in data 01.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
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