Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1972/2018 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 9.04.2025, e promossa d a
n persona del l.r. Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Dio
APPELLANTE
c o n t r o
(già Controparte_1 Controparte_2
a seguito di fusione per incorporazione del 26.03.2021), con il
[...]
patrocinio dell'Avv. Sergio Stringhini
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso sentenza n. 1775/18 del Tribunale di Bergamo pubblicata il 07.08.2018. conclusioni:
Dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 1775/18 del Tribunale di Bergamo pubblicata il 07.08.2018.
In via principale e di merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle condizioni praticate da
[...]
nei confronti di Controparte_2 [...]
on specifico riferimento al tasso di interesse praticato, Parte_1 accertando l'usurarietà delle pattuizioni e l'usurarietà del tasso effettivo applicato per le ragioni esposte in atto, quantificando gli addebiti illegittimi al 21.04.2010 per complessivi euro 12.288,08 a titolo di usura oggettiva (art.
2 legge n. 108/96) ed euro 7.883,74 a titolo di usura soggettiva (art. 644 c.
3 c.p.), ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- accertare e dichiarare la mancata pattuizione e comunque l'illegittima applicazione di anatocismo bancario, Commissione di Massimo Scoperto,
Commissione Disponibilità Fondi, Commissione Istruttoria Veloce, c.d. gioco delle valute e spese genericamente indicate, per le ragioni esposte in atto, quantificando al 21.04.2010 gli addebiti per tali titoli illegittimi in euro
109.934,43 a titolo di anatocismo, euro 48.826,46 a titolo di interessi debitori ultralegali non pattuiti, euro 8.095,54 a titolo di commissioni di massimo scoperto, euro 13.256,62 a titolo di spese, oltre agli importi da quantificare al 21.4.2010 per Commissioni Disponibilità Fondi e
Commissione Istruttoria Veloce, ovvero delle diverse somme, anche maggiori, per i predetti titoli accertate in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- condannare restituire a Controparte_2
la somma di Euro 99.611,46 indebitamente Parte_1 percepita nell'esecuzione del rapporto n. 16741, già 3601, per le causali descritte in atti, quantificata alla data di cessazione del rapporto del
21.04.2010, ovvero la diversa somma anche maggiore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli addebiti a carico dell'attrice;
- condannare risarcire a Controparte_2
il danno da ella patito nella misura di Euro Parte_1
6.613,93 pari al costo sostenuto per l'accertamento peritale compiuto per conto dell'attrice da Soluzioni Finanziarie S.r.l. In via istruttoria:
A) chiede che sia disposta perizia integrativa, se del caso con sostituzione del CTU, al fine di valorizzare la continuità dei rapporti di conto n. 16741 già come accertato nel procedimento innanzi al Tribunale e non CP_3
oggetto di appello incidentale da parte dell'appellata
B) ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disporsi l'ordine di esibizione nei confronti di Contr i copie conformi all'originale: - del contratto originario di apertura Contr del conto corrente n. che sosteneva esistere ma non aveva CP_3 - 3 -
consegnato a;
- dei contratti di apertura di credito sul conto corrente Pt_1
n. 16741, già , precedenti al 28.1.1999; - di tutte le modifiche ex art. CP_3
118 TUB;
- degli estratti conto mensili e trimestrali dei trimestri I, II e III del 2004 e III del 2007. In ogni caso: con vittoria di competenze, spese anche peritali ed anticipazioni di entrambi i gradi del giudizio, oltre Rimborso
Spese Generali, IVA e CPA”.
Dell'appellata-appellante incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, richiamate espressamente tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, contestate tutte le domande, eccezioni e richieste di parte appellante, così come meglio specificato negli atti di primo grado da intendersi quivi integralmente richiamati, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso in ordine alla carenza dei requisiti previsti dall'art.342, primo comma, cpc, dichiararsi l'appello proposto da inammissibile;
Parte_1
IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA:
- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'appello proposto da inammissibile ai sensi dell'art.348 bis cpc Parte_1
per essere privo di una ragionevole probabilità di essere accolto;
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- respingere l'appello formulato dalla società e ogni Parte_1
altra domanda proposta dalla società nei confronti di , ora CP_2
, perché infondati in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_4
esposti in narrativa,
- confermare la sentenza n.1775/2018 e n.3746/2015 R.G. pronunciata e pubblicata il 7.08.2018 dal Tribunale di Bergamo – Dott.ssa Francesca
Bresciani;
IN VIA SUBORDINATA E ACCIDENTALE:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi d'appello avversari, respingersi in ogni caso tutte le domande formulate dalla
[...]
nei confronti di , ora , Parte_1 CP_2 Controparte_4
perché infondate in fatto e in diritto per tutti motivi esposti in narrativa, dichiarandosi anche, ai sensi dell'art. 2946 c.c. l'intervenuta prescrizione - 4 -
estintiva decennale di qualsiasi diritto ripetitorio della società appellante riferito a somme corrisposte alla convenuta anteriormente al marzo CP_2
1993 per il c/c e al gennaio 1999 per il conto n.16741; CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA
- ci si oppone all'integrazione e/o sostituzione della CTU contabile, essendo irrilevante e superflua attesa l'evidente infondatezza delle censure avversarie;
- ci si oppone all'ordine di esibizione ex art.210 cpc;
- con espressa riserva di ogni facoltà di legge;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1 aprile 2015 Parte_1
[... esponeva di avere intrattenuto con il Controparte_2
rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 16741, già , sul quale la CP_3
banca aveva concesso la regolarizzazione contabile anche di operazioni di Part smobilizzo del portafoglio commerciale oltre alla contabilizzazione delle linee di credito;
di avere a disposizione estratti conto scalari per il periodo dal 31 dicembre 1991 al 21 aprile 2010, ad eccezione di quelli relativi al primo, secondo, terzo trimestre 2004 ed al III trimestre 2007; lamentava inoltre che, nonostante la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 119 TUB in data
13 marzo 2015, la banca non aveva consegnato copia del contratto di conto corrente, delle aperture di credito, delle comunicazioni di variazione delle condizioni e neppure gli estratti conto;
che il rapporto di conto corrente si era estinto in data 21 aprile 2010. Censurava l'indebita applicazione di interessi in misura superiore al tasso legale, in difetto di pattuizione scritta, nonché al tasso soglia e la ricorrenza anche di usura soggettiva;
l'indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto, stante l'indeterminatezza della previsione contrattuale;
l'indebita applicazione dell'anatocismo; e, infine,
l'applicazione di valute in assenza di previsione pattizia.
Si costituiva contestando le domande di Controparte_2
controparte. Deduceva in particolare che il conto corrente n. era stato CP_3
estinto nel novembre 1999; mentre il conto corrente n. 16741 era stato acceso in data 22.12.1998 ed estinto nell'aprile 2010; in relazione a questo allegava - 5 -
che il contratto, redatto per iscritto, prevedeva in modo specifico tutte le condizioni economiche che poi erano state applicate al rapporto come da doc.
1 prodotto;
che, nel corso del rapporto, la aveva concesso diverse CP_2
aperture di credito in conto corrente alle condizioni previste nei contratti e parimenti prodotte (doc. 2); aveva inoltre trasmesso gli estratti periodici dei conti correnti nei quali erano state indicate le condizioni ed i tassi applicati senza ricevere alcuna contestazione;
da giugno 2000 aveva applicato la medesima periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi in ottemperanza al disposto dell'art 25 DLGS 342/1999 e della delibera CICR del 9.2.2000; che con la missiva del 13 marzo 2005 aveva formulato Pt_1
richiesta di copia della documentazione contrattuale e degli estratti conto relativi al rapporto n. 16741, che era stata evasa come da doc.
5. Deduceva che l'onere della prova incombeva sulla parte attrice, la quale avrebbe dovuto assolverlo mediante la prova delle condizioni contrattuali e la produzione degli estratti conti da cui risultassero gli addebiti che aveva censurato come illegittimi. Contestava inoltre tutte i rilievi. Sollevava infine eccezione di prescrizione decennale.
Con sentenza n. 1775/2018 del 7 agosto 2018 il Tribunale di Bergamo rilevava che l'eccezione di prescrizione non era stata ritualmente proposta, dal momento che la convenuta non aveva individuato le singole rimesse solutorie, che neppure il ctu era riuscito ad individuare. Al contempo riteneva che parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio in relazione alle condizioni contrattuali di cui aveva dedotto l'illegittimità. Ravvisava parimenti che non potesse essere accolta l'istanza ex art 210 c.p.c., dal momento che la maggior parte dei documenti a cui si riferiva era stata messa a disposizione del correntista da parte della banca. Rilevava parimenti una grava carenza di allegazione in relazione alle varie voci con cui era stata articolata la domanda di restituzione dell'indebito. Respingeva quindi le domande di parte attrice, che condannava alla rifusione delle spese del grado.
Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2018
[...]
roponeva appello chiedendo, in riforma della impugnata Parte_1 sentenza, l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado. In via istruttoria domandava integrazione di ctu, anche con sostituzione del ctu, ed Contr ai sensi dell'art 210 c.p.c. che si ordinasse ad 'esibizione del contratto - 6 -
originario di apertura del conto corrente n. , che non era stato CP_3
consegnato, dei contratti di apertura di credito sul conto corrente n. 16741, già n. 360, precedenti al 28.01.1999, di tutte le modifiche ex art. 118 TUB e degli estratti conto mensili e trimestrale relativi ai trimestri I, II, III del 2004
e III del 2007.
Con comparsa di costituzione depositata il 4.04.2019 CP_2 chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis e 342
c.p.c.; nel merito ne chiedeva il rigetto. Con appello incidentale subordinato all'accoglimento anche parziale dell'appello di controparte, riproponeva l'eccezione di prescrizione decennale delle rimesse solutorie.
All'udienza collegiale dell'8.05.2019, rilevata la complessità delle questioni dedotte, la Corte rigettava l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c.
Nelle more del giudizio è stata incorporata da Controparte_2 [...]
con atto di fusione stipulato il 26.03.2021 n. 16080 rep. 8638 Controparte_4
racc. a rogito Notaio di Milano con decorrenza dal Persona_1
12.04.2021.
All'udienza dell'11.05.2022 la Corte invitava a produrre la CP_4 CP_5
documentazione attestante la dedotta fusione in ragione della quale si era dichiarata successore a titolo universale di CP_2
All'udienza del 19.10.2022, mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a sensi dell'art. 83 comma 7, lett. h) dl 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, comparivano i procuratori delle parti che concludevano. La Corte tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.
Rilevata la necessità di rimettere la causa in istruttoria, con ordinanza del
7.04.2023 la Corte disponeva ctu formulando il seguente quesito: “Rimette la causa in istruttoria e dispone CTU sul seguente quesito:
“Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, e ove utile anche la relazione peritale depositata in primo grado, ridetermini, anche alla luce di principi giurisprudenziali menzionati in parte motiva il saldo del conto corrente 16741 aperto in data 22.12.1998 e chiuso nell'aprile 2010 partendo dal primo estratto conto prodotto;
applicando le condizioni contrattuali validamente pattuite con le convenzioni dimesse in atti, per - 7 -
interessi ed altri oneri, verificando anche le condizioni previste per le valute;
escluda gli interessi anatocistici, anche in epoca successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, se non espressamente pattuiti per iscritto;
formuli ricostruzioni alternative applicando le CMS nei termini previsti nelle convenzioni contrattuali, ovvero escludendo tale voce;
verifichi se vi è stata la pattuizione per iscritto di altre commissioni connesse all'affidamento, via via previste dalla normativa di settore, e se
l'applicazione sia stata conforme alla previsione, eliminando i relativi addebiti in caso negativo;
Determini l'eventuale credito a favore del correntista, escludendo la ripetibilità delle rimesse solutorie effettuate in data anteriore al decennio a ritroso dal 3 febbraio 2015.”
In accoglimento dell'istanza di integrazione del quesito formulata dalla parte appellante all'udienza del 17.05.2023, con ordinanza del 16.06.2023 la Corte integrava il quesito già formulato demandando al ctu di verificare altresì
l'eventuale superamento del tasso soglia antiusura con riguardo alla data di conclusione del contratto e con riferimento ad eventuali variazioni contrattuali e di valutare l'eventuale superamento della c.d. CMS soglia, alla luce dei principi di cui alla sentenza SU n. 16303/2018.
In data 28.11.2023 il ctu incaricato depositava l'elaborato.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.02.2024, la causa veniva posta in decisione, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con decreto del 30.12.2024 la Corte disponeva la sostituzione del consigliere relatore e rimetteva la causa in istruttoria.
All'udienza del 9.04.2025, la causa veniva nuovamente posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla parte appellata, in quanto – anche considerato l'insegnamento di Cass. SS.UU. n. 27199/2017 – l'atto introduttivo presenta in maniera chiara le parti della sentenza che intende sottoporre a censura, così come le ragioni che, ad avviso dell'appellante, evidenziano l'erroneità della motivazione spesa dal Tribunale sul punto, come si avrà anche modo di osservare nella esposizione dei motivi di appello. - 8 -
***
Sebbene l'appellante non esponga i singoli motivi d'appello in modo specifico, ma li inserisca in un elenco che comprende anche l'oggetto del giudizio (v. p. 5 dell'atto di appello), dall'analisi complessiva dell'atto emergono tre censure distintamente individuabili.
1. Con il primo motivo l'appellante contesta il criterio adottato dal giudice di primo grado nella ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che, in assenza di un accordo scritto sulle varie condizioni, tra cui anatocismo, spese di gestione del conto, usura e tassi ultralegali, spetti alla banca dimostrare l'esistenza di una pattuizione scritta relativa alle condizioni economiche applicate.
Più nel dettaglio, l'indebito complessivo, quantificato dall'appellante in €
99.611,46 alla data di cessazione del rapporto (21.04.2010), imporrebbe alla banca l'onere di dimostrare l'esistenza delle clausole contestate.
La censura è infondata.
Come preannunciato nell'ordinanza del 7.04.2024, la Suprema Corte è granitica nel ritenere che, in materia di onere probatorio relativo alla ripetizione dell'indebito, chi agisce per la restituzione di una somma versata deve provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Questo onere vale anche nei casi di nullità di singole clausole contrattuali: chi afferma di aver pagato più del dovuto, deve dimostrare l'assenza di un valido motivo per il pagamento eccedente.
Nel contesto di un contratto di conto corrente, il soggetto che chiede la restituzione deve produrre il contratto stesso per provare l'assenza di pattuizioni sugli interessi o la loro nullità. Questo principio, come chiarito dalla Corte di Cassazione, si applica anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992, quando la determinazione degli interessi era meno rigorosa. Pertanto, non è corretto addossare alla banca l'onere di produrre tale documentazione, in quanto ciascuna parte ne ha accesso al momento della sottoscrizione.
Nel caso specifico ha proposto una domanda di Parte_1 accertamento dell'invalidità di alcune clausole contrattuali, di restituzione dell'indebito e di risarcimento danni. La banca, al contrario, non ha avanzato una domanda riconvenzionale, ma ha eccepito la prescrizione e ha chiesto il - 9 -
rigetto delle richieste. Ne deriva che l'onere della prova spettava alla società attrice, la quale avrebbe dovuto produrre sia gli estratti conto, sia le condizioni economiche che riteneva illegittime.
Durante il giudizio, peraltro, la banca ha depositato il contratto di conto corrente n. 16741 ed alcuni contratti di apertura di credito, mentre la Pt_1
non ha fornito informazioni nemmeno sulla data di apertura del conto n.
, che risalirebbe a prima del 1991, epoca in cui non era obbligatoria la CP_3 forma scritta a pena di nullità. Tuttavia, l'appellante nelle proprie difese non ha mai chiarito, nemmeno sul piano allegatorio, se il contratto di conto corrente n. fosse stato stipulato oralmente o per iscritto, riferendosi al CP_3 contratto esclusivamente in termini di “rapporto”.
Pertanto, anche se si volesse, erroneamente, accogliere la ricostruzione dell'appellante riguardo alla ripartizione dell'onere della prova, la banca non avrebbe comunque potuto colmare le carenze relative agli elementi da allegare.
La ha anche presentato un'istanza ex art. 210 c.p.c., lamentando la Pt_1
mancata consegna di vari documenti bancari, ma il Tribunale ha respinto la richiesta perché la società non aveva contestato di avere già ricevuto parte di questi documenti dalla banca, che li aveva messi a disposizione per il decennio antecedente il mese di marzo 2015.
L'appellante, riproposta l'istanza in sede d'appello, evidenzia sul punto che la richiesta ex art. 119 TUB, effettuata prima del giudizio e non soddisfatta da , legittimerebbe l'ordine di esibizione per la documentazione non CP_4
consegnata spontaneamente.
Tuttavia, l'istanza ex art. 210 c.p.c. non può essere accolta, poiché
l'appellante non ha né allegato, né dimostrato l'impossibilità oggettiva di produrre la documentazione richiesta. Inoltre, sin dalla prima istanza di esibizione presentata ai sensi dell'art. 119 TUB, ha progressivamente ampliato l'oggetto della richiesta. Sul punto la Corte di legittimità ha chiarito che il diritto del cliente di ottenere ex art. 119 co. 4 TUB la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, “a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta - 10 -
oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass. ord. n. 23861/2022).
Ebbene, nel caso di specie la banca ha evaso la richiesta ex art. 119 co. 4
TUB avanzata dalla , ed infatti ha prodotto la documentazione Pt_1
contrattuale e gli estratti conto (doc. n. 5 del fascicolo di primo grado).
Con riguardo, invece, all'istanza formulata ex 210 in primo grado (v. p. 65 -
66 dell'atto di citazione in primo grado), la ha richiesto l'esibizione Pt_1 di: “copie conformi all'originale di tutti i contratti – inerenti la presente domanda giudiziale – sottoscritti da presso la Parte_1
filiale della convenuta, delle comunicazioni di variazione delle condizioni del rapporto inoltrate dalla all'attrice e degli estratti conto mensili CP_2 riferiti a tutto il periodo di durata del rapporto”; mentre nel presente grado di giudizio ha richiesto l'esibizione di: “copie conformi all'originale: - del Contr contratto originario di apertura del conto corrente n. , che CP_3
sosteneva esistere ma non aveva consegnato a;
- dei contratti di Pt_1
apertura di credito sul conto corrente n. 16741, già , precedenti al CP_3
28.1.1999; - di tutte le modifiche ex art. 118 TUB;
- degli estratti conto mensili e trimestrali dei trimestri I,II e III del 2004 e III del 2004 e III del
2007”. Stando così le cose, l'istanza formulata dall'appellante nel presente giudizio non può essere accolta in quanto modificata rispetto alla richiesta avanzata in primo grado ed avente ad oggetto documenti contrattuali e contabili mai richiesti prima dell'atto introduttivo della causa d'appello, oltre che generica nella parte in cui richiede copia dei “contratti di apertura di credito precedenti al 28.01.1999 e a tutte le modifiche ex art.118 TUB riferite al rapporto”.
In ogni caso, l'accoglimento dell'istanza di esibizione nulla implicherebbe in relazione ad un eventuale accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dal momento che, come si vedrà in sede d'analisi dell'appello incidentale, tutti gli importi relativi al conto corrente n. (di cui non vi è CP_3
prova documentale) sono da ritenersi prescritti.
2. Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere pacifica e documentalmente provata l'avvenuta stipulazione del contratto corrente per iscritto, in quanto non vi sarebbe prova delle - 11 -
pattuizioni riferibili al rapporto n. 3601, ma solo di quelle riferite alla nuova numerazione n. 16741. Sul punto precisa, infatti, che sebbene sia stata adottata una nuova numerazione e una nuova regolamentazione, tra i due conti sussiste un legame di continuità e che il conto n. 16741 non sia il frutto di una novazione del precedente rapporto.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Chiarita ut supra la sussistenza in capo alla dell'onere di fornire la Pt_1 prova dell'eventuale stipulazione scritta del contratto di conto corrente n.
, non risulta provata una relazione di continuità tra il conto corrente n. CP_3
e il n. 16741. Il primo, intestato alla società (poi CP_3 Pt_1 [...]
, era stato acceso presso la filiale di Nembro della Parte_1 [...]
, in data non desumibile dai documenti, ma certamente Controparte_2
antecedente al 12/09/1991, ed è stato estinto nel novembre 1999 (elemento di fatto mai contestato dall'appellante). Il secondo conto, invece, è stato acceso presso la medesima filiale solo successivamente, il 22/12/1998, ed è stato estinto nell'aprile 2010 (v. ctu di primo grado p. 10 e p. 14).
Ebbene, l'interruzione temporale tra i due rapporti bancari esclude la possibilità di ravvisare una continuità automatica tra i medesimi, non potendosi presumere una successione diretta tra il vecchio e il nuovo conto.
Inoltre, il contratto relativo al conto n. 16741 non contiene alcun richiamo espresso al precedente rapporto, né vi è la prova di un collegamento sostanziale tra i due conti che possa giustificare la tesi di una loro continuità.
Nemmeno può dirsi che tale continuità sia stata acclarata dal ctu nominato in primo grado – come invece sostiene l'appellante - dal momento che quest'ultimo a pag. 10 della relazione afferma “Sembra plausibile affermare che tale conto abbia progressivamente sostituito il precedente conto numero
” ipotizzando una sostituzione e non una continuazione. CP_3
3. Con il terzo motivo, articolato in più punti, l'appellante insiste sull'usurarietà del TEG applicato, sull'illegittimità dei tassi di interesse ultralegali e sull'illegittimità dell'anatocismo nonchè degli addebiti imposti a titolo di CMS, spese e date di valute non pattuiti.
Il motivo merita accoglimento nei limiti che seguono.
È necessario anzitutto ribadire che, essendo prescritti gli importi relativi al conto corrente n. , l'analisi delle censure sollevate sarà condotta CP_3 - 12 -
unicamente in relazione al contratto di conto corrente n. 16741 e alle successive aperture di credito.
Per quanto concerne l'asserita usurarietà del TEG applicato, il ctu ha provveduto a verificare il superamento del tasso soglia alla luce dei principi guida espressi dalle S.U. nella sent. n. 16303/2018.
Per ciascuna linea di affidamento, il ctu ha analizzato i tassi AEE, BIA e
DEB, determinando il TEGM e confrontandolo con il tasso soglia di riferimento. All'esito dell'analisi, rispondente ai principi su menzionati, non sono stati rilevati superamenti della soglia di usura;
pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, nessun tasso applicato deve ritenersi usurario.
Per quanto concerne i tassi di interesse ultralegali, il ctu, in ordine alla linea
AEE, premessa la nullità della relativa pattuizione, ha proceduto al ricalcolo degli interessi e alla sostituzione con il tasso BOT, utilizzando i dati evincibili dagli scalari;
mentre, in ordine alle linee BIA e DEB, dopo aver verificato l'esercizio dello ius variandi, ha individuato i tassi non validi, che poi ha ricalcolato in conformità all'accordo di modifica condizioni senza effetto novativo.
Per quanto concerne l'anatocismo, occorre precisare che, ai fini della legittimità dell'anatocismo, sono richieste specifiche condizioni, tra cui la sottoscrizione della clausola di capitalizzazione, il regime di pari periodicità di capitalizzazione per gli interessi creditori e debitori e l'indicazione del tasso rapportato su base annua.
Nel caso in esame, il ctu ha rilevato che nel contratto di conto corrente è prevista la clausola anatocistica;
tuttavia, la stessa deve ritenersi nulla con riguardo al periodo che precede la delibera del CICR del 9/02/2000 per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.. Per quanto riguarda il periodo successivo al 9.02.2000 non risulta alcuna pattuizione scritta (p. 7 della relazione peritale).
Nelle aperture di credito del 28/01/1999, 02/08/2000, 30/01/2003 e
10/05/2007, non è stata riscontrata alcuna pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi. In tutti i contratti è, inoltre, presente una clausola di rinvio (art. 16) che dispone: "Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni, valgono le condizioni generali di - 13 -
contratto applicabili ai conti correnti già sottoscritte ed accettate dal cliente" ma, come già evidenziato, il contratto di conto corrente non contiene clausole valide di capitalizzazione degli interessi.
Stando così le cose bene ha fatto il ctu ad eliminare l'effetto dell'anatocismo a partire dal primo estratto conto disponibile fino alla fine del rapporto di conto corrente.
Per quanto concerne la CMS, fino all'apertura di credito del 10/05/2007, la stessa risulta “esente” o pari allo 0%. Tuttavia, tra il 31/03/2004 e il
31/03/2007 è stata applicata per un totale di € 2.335,70, senza una valida pattuizione contrattuale. Inoltre, non sono state trovate altre commissioni concordate per iscritto. Di conseguenza, la CMS va esclusa dalla rettifica del saldo debitorio e non considerata nel ricalcolo delle competenze dovute (p.
22 della relazione peritale).
Per quanto concerne le valute, il Collegio fa proprie le considerazioni del ctu, il quale ha rilevato l'impossibilità di una verifica puntuale della loro corretta applicazione, a causa della modalità di esposizione delle causali – spesso indicate con sigle – e dell'assenza dei documenti originali di raffronto, come ad esempio gli assegni. Nei riconteggi effettuati dal ctu, pertanto, sono state considerate valide le valute applicate dalla banca.
Non può, inoltre, non rilevarsi come l'assenza di tali documenti sia conseguenza del mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante, il quale, peraltro, non ha sollevato alcuna osservazione a seguito del deposito della relazione peritale, anzi a p. 35 della propria comparsa conclusionale ha affermato: “la scrivente difesa ritiene condivisibili le risultanze peritali, che qui si intendono integralmente richiamate, pur insistendo anche in questa sede per la parzialità dell'accertamento peritale disposto nel presente grado di giudizio…” (il riferimento è alla richiesta di estendere l'indagine al conto n. , di cui CP_3
peraltro si è già detto). Inoltre, l'appellante non ha specificamente indicato le valute all'interno del proprio petitum (v. p. 5 dell'atto di appello) nella parte in cui ha delineato l'oggetto del contendere.
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Il parziale accoglimento dell'appello implica l'analisi dell'appello incidentale. - 14 -
La banca insiste per la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che il Tribunale di Bergamo avrebbe erroneamente ritenuto che la banca fosse onerata della prova delle rimesse solutorie, in contrasto con la giurisprudenza consolidata.
L'appellante incidentale sostiene, invece, che la Corte di Cassazione ha chiarito che, per eccepire la prescrizione, la banca deve solo dimostrare l'inerzia del titolare del titolare del diritto e manifestare l'intenzione di avvalersene, senza necessità di indicare specifiche rimesse solutorie. In tal senso, richiama diverse sentenze le quali confermano che è il correntista a dover provare la natura ripristinatoria delle rimesse (Cass. SS.UU.
15895/2019, Cass. 31927/2019, Cass. 2660/2019).
Nel caso specifico la banca ha provato che il correntista ha contestato gli addebiti solo con la domanda di mediazione e ha eccepito la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., così adempiendo al proprio onere probatorio.
Ribadisce, inoltre, che le rimesse sono solutorie in assenza di un affidamento o quando eccedono il limite del fido concesso. Afferma che la giurisprudenza esclude la rilevanza del cosiddetto "fido di fatto", ribadendo che l'apertura di credito deve risultare da un contratto scritto (Cass. n. 926/2022, Corte
Appello Torino n. 184/2021).
Pertanto, sempre secondo l'appellata, in mancanza di prova documentale di un'apertura di credito, tutte le rimesse su un conto scoperto o oltre il limite dell'accreditamento andrebbero considerate solutorie, con decorrenza della prescrizione dalla data della singola rimessa.
L'appello incidentale merita accoglimento nei limiti che seguono.
La Suprema Corte ha, infatti, ribadito più volte che la banca deve solo eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse, senza dunque alcun onere di indicare il dies a quo del decorso della prescrizione, di specificare le singole rimesse e di provare l'inesistenza di un contratto di apertura di credito (Cass. S.U. n. 15895/2019).
Avendo, dunque, ritualmente formulato l'eccezione di prescrizione devono ritenersi prescritti tutti gli importi relativi al conto n. , dal momento che CP_3
il conto è stato chiuso nel novembre 1999 e che non sono seguiti validi atti interruttivi della prescrizione idonei ad impedire il decorso del termine. - 15 -
Ciò premesso, ai fini della verifica della prescrizione degli importi relativi al conto n. 16741, al ctu è stato ordinato di determinare “l'eventuale credito a favore del correntista, escludendo la ripetibilità delle rimesse solutorie effettuate in data anteriore al decennio a ritroso dal 3 febbraio 2015”.
L'esclusione della ripetibilità delle rimesse solutorie comporta la necessità di affrontare due questioni sollevate dalla banca. In primo luogo, l'istituto sostiene che, ai fini della prescrizione per il conto anticipi, la distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie è irrilevante, trattandosi di un conto cosiddetto tecnico. In secondo luogo, evidenzia la presenza di saldi attivi, sottolineando che, di conseguenza, le rimesse effettuate avrebbero sempre natura solutoria.
Con riguardo alla prima questione, nel settore bancario, il conto anticipi può essere strutturato in due modi diversi, a seconda degli accordi tra le parti. In alcuni casi, si tratta di un conto autonomo e distinto dai conti correnti di corrispondenza del cliente, con un saldo a debito che rappresenta esclusivamente le somme anticipate dalla banca e non ancora rimborsate. In altri casi, invece, il conto anticipi costituisce un conto transitorio, solitamente non operativo, collegato agli altri conti del cliente e utilizzato per registrare contabilmente le anticipazioni su crediti concesse, che vengono riportate nei conti correnti attraverso operazioni di giroconto.
Nel primo scenario, il saldo del conto anticipi è giuridicamente separato dagli altri conti del cliente e rappresenta una posizione distinta. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito non è autonomo, ma inscindibile dai conti correnti di corrispondenza cui è collegato, poiché è necessario ricostruire i rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi.
Di conseguenza, qualora sia presente un conto anticipi, il giudice, per determinare correttamente l'ammontare delle somme a debito o a credito del correntista, deve prima stabilire la natura del conto (v. Cass. ord. n.
14321/2022).
Ciò chiarito, il caso in esame è sussumibile nel secondo scenario, dal momento che, come evidenziato dal ctu, trattando delle caratteristiche dell'affidamento: “nell'operatività concreta, la movimentazione del portafoglio confluiva sul conto corrente n. 16741. Non si ha infatti evidenza di un conto anticipi o conto effetti sul quale venisse registrata separatamente - 16 -
la movimentazione del portafoglio e regolato l'addebito degli interessi. Ciò risulta confermato dal raffronto e dalla verificata equivalenza (con margine di errore trascurabile) tra la somma dei numeri debitori trimestrali ricavati dalle movimentazioni giornaliere dell'estratto conto e la somma dei numeri debitori indicati nei riepiloghi trimestrali (AEE, BIA e DEB) relativi alle diverse linee di fido e riferibili allo stesso trimestre” (v. p. 14 della relazione peritale).
Stando così le cose bene ha fatto il ctu a non distinguere il saldo del conto anticipi da quello del conto n. 16741.
Per quanto riguarda l'ulteriore questione, il ctu ha calcolato le rimesse solutorie escludendo dal saldo le competenze illegittime (interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto) e ricalcolando l'affidamento a ritroso dai numeri debitori.
All'esito di tale operazione è emerso che l'importo a credito per l'appellante- correntista maturato a partire dalla data di apertura del conto è pari a €
41.324,74. Il ctu ha poi “ricalcolato le rimesse di carattere solutorio, per le quali risultano non prescritti gli importi decorrenti dal 30/06/2002. In base
a tali conteggi, l'importo non prescritto a credito per il correntista è pari a
€ 20.821,53”.
Il ctp di parte appellata, dott. nelle sue osservazioni alla bozza Per_2
depositata dal ctu, ha ritenuto opportuno ampliare il periodo considerato prescritto, sostenendo che il saldo attivo del conto corrente è un elemento determinante per la verifica della prescrizione. A tal proposito ha precisato che l'estratto conto dimostra l'attività del conto prima del 3 febbraio 2005. I versamenti effettuati in precedenza, in particolare quelli che hanno portato il saldo in attivo, hanno quindi avuto effetto solutorio, estinguendo qualsiasi debito nei confronti della CP_2
Tuttavia, esaminando l'intervallo temporale compreso tra il 3 febbraio 2005
(termine prima del quale, secondo il ctp tutti gli importi reclamati Per_2 dall'appellante sarebbero prescritti) ed il 30 giugno 2002 (termine scelto, invece, dal ctu), dall'analisi degli estratti conto prodotti emerge che il saldo del correntista è risultato attivo solo per quattro mensilità, non tutte consecutive, su ventotto (nello specifico le mensilità di: giugno 2002, ottobre
2003, novembre 2003 e dicembre 2003). Tale periodo di tempo risulta troppo - 17 -
limitato per poter ritenere che i versamenti effettuati abbiano prodotto l'effetto solutorio sostenuto dalla banca.
Di conseguenza, il ctu ha correttamente ritenuto prescritti solo gli importi antecedenti al 30 giugno 2002.
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In conclusione, in parziale accoglimento sia dell'appello principale che di quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata;
per l'effetto, previo accertamento dell'illegittimità degli addebiti ut supra per il complessivo importo di € 20.821,53, l'appellata deve essere condannata a restituire detto importo all'appellante, maggiorato degli interessi legali dai singoli addebiti al saldo.
Nulla per la rivalutazione, trattandosi di un debito di valuta, e non essendo stata fornita la prova del maggior danno da svalutazione.
Nulla per la perizia econometrica dell'appellante, il cui costo viene richiesto a titolo di danno, non essendone state accolte le risultanze.
La riforma della sentenza impugnata impone alla Corte la necessità di rivedere il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Preso atto della reciproca soccombenza fra le parti, ma anche del risultato positivo ottenuto dall'appellante, la Corte ritiene di doverle compensare per la metà, ex art. 92 c.p.c., per entrambi i gradi di giudizio, con liquidazione per l'intero come da dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, e sulla base del decisum, scaglione ricompreso tra € 5.201,00 a € 26.001,00. La restante metà delle spese va, invece, posta a carico dell'appellata soccombente. Le spese di ctu, nella misura già stabilita in istruttoria, possono essere poste per 1/3 a carico di parte appellante e per 2/3 a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, riforma la sentenza impugnata e, per l'effetto, previo accertamento dell'illegittimità degli addebiti come in motivazione, condanna l'appellata a restituire all'appellante la somma di € 20.821,53, oltre a interessi legali dai singoli addebiti al saldo;
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- compensa per metà le spese di lite fra le parti di ambo i gradi di giudizio, che si liquidano per l'intero, quanto al primo grado in € 875,00 per la fase di studio, in € 740,00 per la fase introduttiva, in € 1.600,00 per la fase istruttoria, in € 1.620,00 per la fase decisionale, per un totale di € 4.835,00 e, quanto al presente grado d'appello, in € 1.134,00 per la fase di studio, in € 921,00 per la fase introduttiva, in € 922,00 per la fase istruttoria e in € 1.911,00 per la fase decisionale, per un totale di € 4.888,00, oltre a spese generali forfettarie,
CPA ed IVA;
- condanna l'appellata: (già Controparte_1 [...]
a pagare la restante metà delle suddette Controparte_2 spese in favore dell'appellante: n persona del Parte_1
l.r. Parte_2
- pone le spese di ctu, liquidate come da separati decreti, per 2/3 a carico di
(già Controparte_1 Controparte_2
e per 1/3 in capo a in persona del l.r.
[...] Parte_1
Parte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dott. Giuseppe Magnoli dott. Cesare Massetti