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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/09/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.442/2022 R.G. di appello avverso la sentenza non definitiva n. 573/2021 pubblicata dal Tribunale di Taranto il 9.03.2021 e la sentenza definitiva n. 2571/2022 pubblicata dal Tribunale di Taranto il 19.10.2022, pendente tra
in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria ex lege Controparte_1 30.04.1999 n.130 dei crediti della (già Controparte_2 [...]
verso l' , e per essa la procuratrice Controparte_3 Controparte_4 speciale rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri del Parte_1 foro di ROMA;
appellante e
, in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_5 domiciliata in presso la Struttura Burocratico – Legale dell'ente, rappresentata e CP_4 difesa dall'avv. Mariangela Carulli;
appellata nonché
(già ; Controparte_2 Controparte_3
convenuta contumace
L'11.04.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso di aver gestito nell'interesse dell' (in seguito, Controparte_4 Cont per brevità, in virtù di contratti del 22.04.2005 e del 26.01.2005 le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di e presso le quali nel luglio 2007 venivano attivati Parte_2 Parte_3 Cont anche i nuclei Alzheimer, di non aver ricevuto dalla il pagamento totale delle prestazioni eseguite dal 2007 al 2015 a favore dei pazienti oltre il periodo di trattamento (durata) previsto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) nel provvedimento di
1 ammissione in RSA dei singoli pazienti e nelle more di una nuova valutazione dei pazienti da parte dell'UVM alla scadenza del periodo suddetto, il (in seguito, Controparte_3 per brevità, ), in corso di giudizio denominatosi CP_3 Controparte_2
otteneva dal Tribunale di Taranto il d.i. n. 478/2017 con cui si ingiungeva alla
[...] [...]
il pagamento della somma di € 1.784.861,61 oltre interessi ex D.Lg.
9.10.2002 n.231 Pt_4 dalla scadenza delle singole fatture e spese di procedimento, a titolo di saldo dei corrispettivi delle prestazioni suddette. Notificato il d.i. con “nota di precisazione” nella quale il dava atto di aver ricevuto nelle more un acconto di € 409.878,36 in Controparte_3 Cont data 27.12.2016 e un altro acconto di € 49.104,57 in data 27.01.2017, l' proponeva tempestiva opposizione contestando le pretese avverse (anche per l'avvenuta prescrizione quinquennale delle rette maturate fino al 12.11.2010 e per la non debenza delle rette
“Alzheimer” in quanto tale patologia non attestata nel piano assistenziale individuale – PAI
- dei relativi pazienti) e proponendo domanda riconvenzionale per la condanna del CP_3 Cont a pagare alla a titolo di canoni (relativi alle strutture e previsti in contratto) non versati dal 2013 al 2015, la somma di € 438.049,48 (poi rettificato in memoria di replica in € 437.194,10). Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, intervenuta in giudizio la quale cessionaria dalla (a sua volta cessionaria del Controparte_1 Controparte_7
) del credito un tempo del ed espletata c.t.u. contabile, con la sentenza CP_3 CP_3 non definitiva n. 573/2021 il tribunale accertava e dichiarava l'ammissibilità della domanda
Cont riconvenzionale proposta dall' Proseguito il giudizio, con la sentenza definitiva n. 2571/2022 il tribunale, accertati e liquidati i crediti reciproci della (un tempo Controparte_1
Cont del ) e della ritenuta la prescrizione quinquennale dei crediti Controparte_3 del per le rette maturate prima del novembre 2010, operata la compensazione CP_3
Cont parziale dei crediti reciproci, condannava il a pagare alla la Controparte_3
Cont somma di € 146.483,15 residuata a favore della
Con atto di citazione notificato il 18.11.2022 la proponeva appello. Rimasta Parte_5 contumace la (già , Controparte_8 Controparte_3 Cont si costituiva la contestandone la fondatezza.
Con il primo motivo di appello la impugna la sentenza non definitiva nella parte CP_1 in cui il tribunale ha ivi ritenuto e dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale
Cont
Cont dell' diretta ad ottenere la condanna del al pagamento in favore dell' CP_3 della somma di € 438.049,58 per canoni dovuti dal 2013 fino al rilascio degli immobili
Cont dell' (in cui le RSA erano allocate) avvenuto nel novembre 2015, allegando la violazione dell'art. 36 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere l'ammissibilità della domanda riconvenzionale pur non dipendendo la stessa dal “titolo dedotto dal
Cont
” (il rapporto di convenzione con la , ma “da tutt'altro titolo che, nella CP_3 specie, viene individuato in una presunta occupazione sine titulo”.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Cont Come il diritto di credito del , anche quello dell' al pagamento dei canoni CP_3 trova il suo fondamento nei due contratti stipulati tra le due parti (v. art. 5 di ciascuno dei due contratti in cui è pattuito l'obbligazione del di pagare i canoni), pure per i CP_3 canoni eventualmente dovuti ai sensi dell'art. 1591 c.c. per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, poiché anche tali canoni comunque collegati al rapporto contrattuale già intercorso tra le parti.
2 Posto inoltre che, secondo un'interpretazione ormai estensiva dell'art. 36 c.p.c., anche un collegamento oggettivo tra le due domande che ne consigli la trattazione simultanea, rende legittima la proposizione della domanda in via riconvenzionale (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. III 15.01.2020 n. 533), non si può negare nel caso il collegamento tra le due domande proposte in virtù dello stesso rapporto contrattuale intercorso tra le parti, dunque la legittima proposizione della domanda riconvenzionale in questa sede.
Cont Non si può infine non rilevare che, a che a voler ritenere la domanda della non fondata Cont sullo stesso titolo della domanda del , avendo la opposto (eccepito) in CP_3 compensazione il suo diritto al pagamento dei canoni, la domanda riconvenzionale troverebbe comunque fondamento su un titolo al pagamento che appartiene alla causa come mezzo di eccezione e, dunque, ammissibile anche sotto tale profilo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello la impugna la sentenza definitiva nella parte in CP_1 cui ha dichiarato la prescrizione quinquennale dei diritti del al pagamento dei CP_3 corrispettivi maturati fino al novembre 2010. La appellante allega la falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere applicabile ai diritti del al pagamento dei corrispettivi delle sue prestazioni la prescrizione quinquennale CP_3 e prescritti i diritti ai corrispettivi maturati oltre cinque anni prima della richiesta di pagamento avanzata dal il 12.11.2015 in quanto, sempre a dire della appellante, CP_3 per prestazioni periodiche debbono intendersi quelle il cui adempimento è suscettibile solo con il decorso del tempo.
Il motivo di appello è condivisibile.
Le obbligazioni periodiche a cui si riferisce l'art. 2948 n. 4 c.c. sono quelle caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento con il solo decorso del tempo, stante la natura originaria e non “derivata” della natura periodica, sicché la disposizione non è applicabile alle prestazioni non suscettibili di pagamento con il solo decorso del tempo ma richiedenti una ricognizione dei presupposti del pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito (Cass. civ. sez. I 5.10.2023 n. 28060, Cass. civ. sez. I 3.11.2016 n. 22276 ed altre).
Applicando tale principio al caso in esame, considerato che le prestazioni eseguite dal non davano luogo a crediti automaticamente liquidi ed esigibili con il solo CP_3 decorso del tempo e che occorreva accertarli e liquidarli a seguito di controlli amministrativi, Cont qualitativi e contabili, quelle della nei confronti del non erano obbligazioni CP_3 periodiche nel senso suddetto, con l'effetto della non applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. ma di quella decennale ex art. 2946 c.c.
Consegue che i diritti del (ora della cessionaria) al pagamento delle rette maturate CP_3 prima del 12.11.2010, ammontanti ad € 518.393,35 secondo gli accertamenti peritali, non sono prescritti.
Con il terzo motivo di appello la allega la violazione di legge in cui sarebbe CP_1 incorso il tribunale nel negare, con la sentenza definitiva e tra le somme complessivamente richieste, la debenza di € 350.935,93 “a causa del mancato deposito da parte della difesa
3 del delle fatture fondanti il relativo credito”. L'appellante Controparte_3 chiede la rinnovazione della c.t.u. autorizzando il consulente ad acquisire le informazioni Cont Cont mancanti presso il o l' oppure ordinando all' la produzione Controparte_3 della documentazione mancante ai sensi dell'art. 210 c.p.c. o assumendo informativa presso Cont l' ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), in qualità di attore, spettava al Consorzio produrre la documentazione probatoria delle sue pretese relative anche agli anni 2010, 2011 e 2012 per le prestazioni rese nella RSA di Crispiano e quella probatoria delle pretese relative anche agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 per le prestazioni rese nella RSA di , premesso che il consulente d'ufficio può ex art. 194 c.p.c. essere autorizzato Parte_3 ad acquisire informazioni e documenti solo se non diretti a provare i fatti principali (cioè i fatti costitutivi della domanda) ma secondari diversamente incorrendo nella nullità assoluta rilevabile d'ufficio della consulenza d'ufficio per la violazione del principio della domanda e di quello dispositivo (Cass. civ. sez. un. 1°.02.2022 n. 3086), nel caso in esame non era e non è ammissibile che le “fatture fondanti” e probanti - secondo l'appellante - del credito Cont del possano essere acquisite dal consulente d'ufficio presso il o l' CP_3 CP_3
Cont Né è ammissibile a tal fine l'informativa alla ai sensi dell'art. 213 c.p.c. Innanzitutto Cont perché l'informativa suddetta non può esser chiesta alla P.A. che, come la nel caso in esame, sia parte del giudizio (per la non utilizzabilità dell'art. 213 c.p.c. nel caso in cui la PA sia parte cfr. Cass. civ. sez. trib. 30.04.2019 n. 11432). In secondo luogo, perché tale informativa non può risolversi nell'esonero della parte dal suo onere probatorio e può essere utilizzato solo nel caso in cui la parte sia nell'impossibilità di acquisire atti e documenti che solo la P.A. può fornire (Cass. civ. sez. III 24.05.2023 n. 14374, Cass. civ. sez. I 7.11.2003 n. 16713), presupposto che qui non ricorre avendo lo stesso appellante ammesso di essere nel possesso della documentazione da acquisire (v. atto di appello, alla pag. 30).
Cont Neppure è ammissibile l'ordine di esibizione in danno della in quanto tale richiesta istruttoria deve intendersi rinunciata per non essere stata reiterata nella precisazione delle conclusioni del 2.12.2020 e del 5.07.2022 (in tal senso, per richieste istruttorie non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, Cass. civ. sez. II 27.02.2019 n. 5741, Cass. civ. sez. VI 5.02.2019 n. 3229). Peraltro, l'appellante neppure ha allegato il requisito necessario ex artt. 210 e 118 c.p.c. dell'indispensabilità del mezzo istruttorio.
Con il quarto motivo di appello la allega la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui CP_1 sarebbe incorso il tribunale nella sentenza definitiva omettendo di pronunciarsi sulla Cont domanda di condanna dell al pagamento degli interessi ai sensi del D.Lg.
9.10.2002 n. 231. Deduce altresì l'appellante la nullità per iniquità, ai sensi dell'art. 7 D.Lg.
9.20.2002 n. Cont 231, della clausola contrattuale che prevedeva sui debiti della verso il , per i CP_3 primi 180 giorni di mora, l'applicazione del tasso di interesse (più basso di quello di cui al D.Lg. n. 231/2002 e) pari a quello di rifinanziamento principale della BCE aumentato dei punti percentuali (margine) riportati nell'offerta tecnica - gestionale, in luogo del tasso di mora di cui all'art. 2 lett. e D.Lg.
9.10.2002 n. 231, “senza che nulla viene detto con riferimento all'eventuale ritardo nel pagamento del canone di concessione da parte della struttura”. L'appellante conclude, pertanto, per il riconoscimento degli interessi di cui al
4 D.Lg. n. 231/2002 per tutta la mora, anche nei primi 180 giorni di mora per i quali il contratto prevedeva l'applicazione del tasso di interesse pari a quello di rifinanziamento principale della BCE aumentato dei punti percentuali (margine) riportati nell'offerta tecnica - gestionale.
Il motivo di appello è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
La previsione (art. 19 contratto) di pagamento per i primi 180 giorni di mora del tasso di interesse pari a quello di rifinanziamento principale della BCE aumentato dei punti percentuali (margine) riportati nell'offerta tecnica - gestionale non costituisce clausola nulla per iniquità, ai sensi dell'art. 7 D.Lg. n. 231/2002, poiché tale tasso, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, è stato previsto (art. 5 contratto che rinvia all'art. 19) anche per la Cont mora nel pagamento all' dei canoni da parte del . Non è vero, dunque, che nel CP_3 contratto “nulla viene detto con riferimento all'eventuale ritardo nel pagamento del canone di concessione da parte della struttura”. La disciplina contrattuale della mora nello adempimento delle rispettive obbligazioni è dunque speculare e questo induce a ritenere non sussistere iniquità sotto tale profilo. Peraltro, l'appellante non adduce altri profili di iniquità, cioè non argomenta su altre ragioni per cui la clausola suddetta sarebbe iniqua.
Ciò ritenuto, si rileva che in effetti il tribunale ha omesso di provvedere sulla domanda di pagamento degli interessi avanzata già in sede monitoria dal . Consegue che il CP_3 credito per sorte capitale del va incrementato degli interessi di mora. CP_3
Cont Non avendo tuttavia il provato le date in cui sono state comunicate all' le CP_3 fatture di cui chiede il pagamento, date dalle quali, secondo contratto (art. 19), sarebbero Cont decorsi i novanta per il pagamento della e la successiva mora, considerato che le fatture Cont sono state prodotte con il ricorso monitorio e che dunque si deve presumere che la ne abbia avuto sicuramente conoscenza con la notifica del d.i., da tale momento debbono farsi decorrere il termine di novanta giorni per il pagamento e dalla scadenza dei novanta giorni i termini di cui all'art. 19 del contratto per il decorso degli interessi moratori nella misura ivi pattuita, cioè nei primi 180 giorni dalla scadenza del termine di pagamento (90 giorni dalla comunicazione della fattura) nel tasso di interesse pari a quello di rifinanziamento principale della BCE aumentato dei punti percentuali (margine) riportati nell'offerta tecnica - gestionale, dopo i 180 giorni nella misura di cui agli artt. 2 lett. e 5 D.Lg.
9.10.2002 n. 231.
Con il quinto motivo di appello la allega la falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. CP_1
e 2735 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale omettendo di esaminare e valutare la Cont comunicazione della del 27.07.2016 (prodotta con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 Cont c.p.c.) con cui la stessa autorizzava il a compensare con i canoni dovuti alla CP_3 la somma di € 83.128,00 oltre IVA per lavori di miglioria eseguiti dal nella RSA CP_3 di Crispiano, omettendo di esaminare e valutare la comunicazione del 23.05.2017 (pure Cont prodotta con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c.) con cui la sollecitava il pagamento dei crediti residui fino al 2016 indicando come non pagati i soli canoni di ottobre e novembre 2015 e non indicando altra morosità.
Il motivo di appello è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
In effetti, con con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c., il ha prodotto la CP_3 Cont comunicazione della del 27.07.2016 con cui la stessa autorizzava il a CP_3
5 Cont compensare con i canoni dovuti alla la somma di € 83.128,00 oltre IVA per lavori di miglioria eseguiti dal nella RSA di . Tale credito del , CP_3 Parte_2 CP_3 Cont riconosciuto dalla che ne ha anche autorizzato la compensazione con i suoi crediti per Cont canoni, non è stato portato in detrazione sul credito per canoni della
Cont Diversamente, non ha valore confessorio circa l'inesistenza di altri crediti della per Cont Cont canoni la comunicazione della del 23.05.2017 con cui la reclamava il pagamento dei canoni dell'ottobre e del novembre 2015. Tale comunicazione, lungi dal contenere alcuna ammissione circa l'avvenuto pagamento dei canoni precedenti l'ottobre 2015, si limita a contenere mera richiesta del pagamento dei due canoni suddetti, senza nulla indicare in ordine ai canoni precedenti e potendosi la comunicazione intendere come una richiesta di pagamento di altri canoni di cui erano scaduti i termini di pagamento previsti dagli artt. 5 e 19 dei contratti. Non si può pertanto attribuire a tale comunicazione il significato che vorrebbe attribuirle l'appellante, cioè di ammissione della non debenza altri canoni oltre quelli di ottobre e novembre 2015.
Cont Consegue che all'importo dei canoni dovuti alla per gli anni e quantificati dal tribunale in € 437.194,10 va detratta per compensazione la somma spesa dal all'immobile CP_3 di per le migliorie pari ad € 83.128,00 oltre IVA, € 101.416,16 IVA inclusa. Parte_2 Cont Cont Residua un credito per canoni della pari ad € 335.777,94. La non ha domandato in questa sede la condanna del al pagamento degli interessi di mora su detto CP_3 importo.
Con il sesto motivo di appello la impugna la sentenza definitiva nella parte in cui, CP_1 recependo le valutazioni del c.t.u., il tribunale non ha assimilato al morbo di Alzheimer le demenze senili da cui erano affetti taluni pazienti e ha escluso l'applicazione per tali pazienti della retta prevista per i pazienti affetti dal morbo di Alzheimer. Per tale ragione l'appellante chiede la rinnovazione parziale della c.t.u. per rideterminare i compensi delle RR.SS.AA. previa assimilazione delle due patologie.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che le tariffe regionali allora vigenti (delibera GR 16.05.2003 n. 698 e s.m.i.) distinguevano le due patologie e le relative tariffe, considerata la natura regolamentare e dunque vincolante di dette tariffe, la richiesta equiparazione, sotto il profilo tariffario, non è consentita.
Né il giudice può disapplicare le norme tariffarie ai sensi dell'art. 5 L 20.03.1865 n. 2248 All. E in assenza di profili di illegittimità, peraltro neppure allegati dal e CP_3 dall'appellante.
Con settimo motivo di appello la allega il difetto di motivazione e la violazione CP_1 dell'art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale non pronunciandosi sulla questione - posta in primo grado – dell'opponibilità o meno in compensazione alla del credito CP_1 Cont della verso il Consorzio per i canoni. A dire dell'appellante, acquistato dal CP_3 Cont il credito per le rette nei confronti della questa non avrebbe potuto e non potrebbe opporre alla in compensazione un credito verso altro soggetto (il ). CP_1 CP_3
6 Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che ai sensi dell'art. 1264 c.c. la cessione dei crediti ha effetti verso il debitore ceduto dal momento in cui la cessione è stata accettata dal ceduto o gli è stata notificata (notifica eseguita mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi degli artt. 4 L 30.04.1999 n. 130 e 58 TUB), premesso che ai sensi dell'art. 1248 c. II c.c. la cessione dei crediti non accettata ma notificata impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione, che di conseguenza è possibile opporre in compensazione Cont i crediti sorti prima della notifica della cessione, nel caso in esame il credito della per i canoni è opponibile alla in quanto maturati nel 2013 – 2015, prima della cessione CP_1 dei crediti del alla avvenuta per ammissione dell'appellante (v. CP_3 Controparte_7 atto di appello, alla pag. 56) in data 16.05.2019 e prima della cessione dalla CP_7
alla (poi denominatasi avvenuta l'8.11.2019 per
[...] Controparte_9 CP_1 ammissione dell'appellante (v. atto di appello, alla pag. 56).
In quanto crediti sorti prima delle cessioni, sicuramente erano opponibili in compensazione, ex art. 1248 c. II e 1264 c.c., alla cessionaria CP_1
Accolti il motivo di appello relativo alla non assoggettabilità dei crediti del alla CP_3 prescrizione quinquennali dei crediti, quello relativo alla mancata compensazione con il Cont credito per i canoni della di quello del per i miglioramenti apportati allo CP_3 immobile di e quello relativo alla debenza degli interessi di mora da parte della Parte_2 Cont
sulla base dei calcoli effettuati dal consulente d'ufficio, è possibile quantificare i crediti reciproci delle parti.
Quello per le rette della (un tempo del ), al netto di tutti CP_1 Controparte_3 gli acconti pagati (compreso quello allegato alla notifica del d.i.), è di 809.103,30 euro, pari alla somma di € 905.661,86 di cui alle fatture prodotte dal decurtata della somma CP_3 di € 96.558,56 pretesa dal (ma non dovutagli) a titolo di rette per pazienti CP_3 asseritamente affetti da Alzheimer la cui diagnosi tuttavia non risulta dall'autorizzazione al ricovero, dal PAI (piano di assistenza individuale) e da certificazione di strutture pubbliche.
Tale importo va incrementato degli interessi di mora come pattuiti nei contratti (v. art. 19), considerando tuttavia la mora decorrente dal 90 giorno successivo alla notifica del ricorso (a cui erano allegate le fatture) e del d.i., non essendo state provate le date di notifica delle fatture da cui decorrevano i 90 giorni per il pagamento e - dopo i 90 giorni - la mora.
Cont Il credito della per i canoni non pagati per gli anni 2013, 2014 e 2015 ammonta a Cont 335.777,94 euro, pari alla somma di € 437.194,10 (così ridotta dalla in memoria di replica) per i canoni non pagati dal 2013 al 2015 decurtata della somma di € 101.461,16 (IVA inclusa) per spese delle opere di miglioria eseguite dal sull'immobile di CP_3
. Parte_2
Operata la compensazione giudiziale tra i due crediti, con effetti dalla pronuncia di questa sentenza data la natura sostitutiva e costitutiva della pronuncia di compensazione giudiziale emessa in appello, residua un credito della pari alla differenza tra i due crediti CP_1 Cont contrapposti. Il controcredito della per canoni va “imputato” in compensazione osservando le disposizioni di cui all'art. 1193 c. II c.c. richiamato dall'art. 1249 c.c., cioè a decurtazione innanzitutto del credito della per capitale essendo detto credito più CP_1
7 oneroso (per la produzione di interessi) rispetto a quello per interessi (che non produce altri interessi).
Resta assorbita ogni altra questione.
Premesso che l'appello (accolto nei limiti di cui in motivazione)) proposto dalla CP_1 giova anche al escludendone la posizione di soccombenza, in quanto l'appello CP_3 della riguardante lo stesso diritto di credito un tempo del e dunque la CP_1 CP_3 posizione processuale del legata alla pretesa della , le spese di lite del CP_3 CP_1 Cont primo grado di giudizio possono essere compensate per la metà tra la e il le CP_3 parti in quanto la domanda avanzata dalla parte vittoriosa in primo grato ribadita in appello è stata accolta per somma notevolmente inferiore a quella richiesta. Una pretesa conforme al dovuto avrebbe probabilmente evitato la lite o ne avrebbe permesso la conciliazione. L'altra metà, liquidata in dispositivo secondo i parametri medi approvati con D.M. 10.03.2014 n.55 avendo la causa comportato la trattazione di questioni non semplici e stante anche l'importanza (finanziaria) che la causa ha per la parte vittoriosa, segue la soccombenza Cont tra il e la CP_3
Cont Possono compensarsi per intero le spese di lite di primo grado tra e la Controparte_1 essendo questa intervenuta nel giudizio di primo grado riportandosi semplicemente alle difese del . CP_3
Per le stesse ragioni su esposte possono compensarsi per la metà le spese di lite del secondo Cont grado tra la e la L'altra metà, da liquidarsi secondo i parametri medi di cui CP_1 al DM 10.03.2014 n.55, segue la soccombenza.
Nulla per spese di lite di appello nei confronti della Controparte_2 (già ), essendo questa rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 573/2021 e avverso la sentenza definitiva n. 2571/2022 del Tribunale proposto dalla nei confronti Controparte_1 dell' di con atto di citazione notificato il 18.11.2022, Controparte_4 CP_4 accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale delle sentenze appellate, così provvede:
1) accerta un credito della nei confronti della , per le causali Controparte_1 Parte_4 indicate nel ricorso monitorio, di € 809.103,30 oltre interessi di mora su detto importo per primi 180 giorni, decorrenti dal 90° giorno dalla notifica del d.i., al tasso di interesse pari a quello di rifinanziamento principale della BCE aumentato dei punti percentuali (margine) riportati nell'offerta tecnica - gestionale, dopo i 180 giorni suddetti al tasso di cui agli artt. 2 lett. e 5 D.Lg.
9.10.2002 n. 231;
2) accerta un credito per canoni della nei confronti della Parte_4 [...] di € 335.777,94; Controparte_2
3) operata la compensazione parziale tra i due crediti alla data di questa sentenza con
8 Cont
“imputazione” del controcredito della ai sensi dell'art. 1193 c. II c.c. come indicato in motivazione, condanna la a pagare alla la differenza tra il Parte_4 Controparte_1 credito di cui al capo 1) di questo dispositivo e il credito di cui al capo 2) di questo dispositivo, oltre al pagamento degli interessi al tasso di cui agli artt. 2 lett. e) e % D.Lg.
9.10.2002 n. 231 sulla sorte capitale residua;
4) compensa per la metà le spese di lite di primo grado e per l'altra metà condanna la
[...]
a pagare alla € 10.693,50 per compensi di Pt_4 Controparte_2 avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
5) compensa per intero le spese di lite di primo grado tra la e la;
CP_1 Parte_4
6) pone a carico della le spese della consulenza d'ufficio espletata in primo Parte_4 grado;
7) compensa per la metà le spese di lite di appello tra la e la e CP_1 Parte_4 condanna per l'altra metà la a pagare alla € 1.278,00 per spese Parte_4 CP_1 non imponibili ed € 10.059,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
8) nulla per spese di lite di appello nei confronti della Controparte_2
Così deciso in Taranto il 26.09.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Cons. relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.442/2022 R.G. di appello avverso la sentenza non definitiva n. 573/2021 pubblicata dal Tribunale di Taranto il 9.03.2021 e la sentenza definitiva n. 2571/2022 pubblicata dal Tribunale di Taranto il 19.10.2022, pendente tra
in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria ex lege Controparte_1 30.04.1999 n.130 dei crediti della (già Controparte_2 [...]
verso l' , e per essa la procuratrice Controparte_3 Controparte_4 speciale rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Desideri e Paola Ranieri del Parte_1 foro di ROMA;
appellante e
, in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_5 domiciliata in presso la Struttura Burocratico – Legale dell'ente, rappresentata e CP_4 difesa dall'avv. Mariangela Carulli;
appellata nonché
(già ; Controparte_2 Controparte_3
convenuta contumace
L'11.04.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti costituite come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso di aver gestito nell'interesse dell' (in seguito, Controparte_4 Cont per brevità, in virtù di contratti del 22.04.2005 e del 26.01.2005 le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di e presso le quali nel luglio 2007 venivano attivati Parte_2 Parte_3 Cont anche i nuclei Alzheimer, di non aver ricevuto dalla il pagamento totale delle prestazioni eseguite dal 2007 al 2015 a favore dei pazienti oltre il periodo di trattamento (durata) previsto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) nel provvedimento di
1 ammissione in RSA dei singoli pazienti e nelle more di una nuova valutazione dei pazienti da parte dell'UVM alla scadenza del periodo suddetto, il (in seguito, Controparte_3 per brevità, ), in corso di giudizio denominatosi CP_3 Controparte_2
otteneva dal Tribunale di Taranto il d.i. n. 478/2017 con cui si ingiungeva alla
[...] [...]
il pagamento della somma di € 1.784.861,61 oltre interessi ex D.Lg.
9.10.2002 n.231 Pt_4 dalla scadenza delle singole fatture e spese di procedimento, a titolo di saldo dei corrispettivi delle prestazioni suddette. Notificato il d.i. con “nota di precisazione” nella quale il dava atto di aver ricevuto nelle more un acconto di € 409.878,36 in Controparte_3 Cont data 27.12.2016 e un altro acconto di € 49.104,57 in data 27.01.2017, l' proponeva tempestiva opposizione contestando le pretese avverse (anche per l'avvenuta prescrizione quinquennale delle rette maturate fino al 12.11.2010 e per la non debenza delle rette
“Alzheimer” in quanto tale patologia non attestata nel piano assistenziale individuale – PAI
- dei relativi pazienti) e proponendo domanda riconvenzionale per la condanna del CP_3 Cont a pagare alla a titolo di canoni (relativi alle strutture e previsti in contratto) non versati dal 2013 al 2015, la somma di € 438.049,48 (poi rettificato in memoria di replica in € 437.194,10). Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, intervenuta in giudizio la quale cessionaria dalla (a sua volta cessionaria del Controparte_1 Controparte_7
) del credito un tempo del ed espletata c.t.u. contabile, con la sentenza CP_3 CP_3 non definitiva n. 573/2021 il tribunale accertava e dichiarava l'ammissibilità della domanda
Cont riconvenzionale proposta dall' Proseguito il giudizio, con la sentenza definitiva n. 2571/2022 il tribunale, accertati e liquidati i crediti reciproci della (un tempo Controparte_1
Cont del ) e della ritenuta la prescrizione quinquennale dei crediti Controparte_3 del per le rette maturate prima del novembre 2010, operata la compensazione CP_3
Cont parziale dei crediti reciproci, condannava il a pagare alla la Controparte_3
Cont somma di € 146.483,15 residuata a favore della
Con atto di citazione notificato il 18.11.2022 la proponeva appello. Rimasta Parte_5 contumace la (già , Controparte_8 Controparte_3 Cont si costituiva la contestandone la fondatezza.
Con il primo motivo di appello la impugna la sentenza non definitiva nella parte CP_1 in cui il tribunale ha ivi ritenuto e dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale
Cont
Cont dell' diretta ad ottenere la condanna del al pagamento in favore dell' CP_3 della somma di € 438.049,58 per canoni dovuti dal 2013 fino al rilascio degli immobili
Cont dell' (in cui le RSA erano allocate) avvenuto nel novembre 2015, allegando la violazione dell'art. 36 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere l'ammissibilità della domanda riconvenzionale pur non dipendendo la stessa dal “titolo dedotto dal
Cont
” (il rapporto di convenzione con la , ma “da tutt'altro titolo che, nella CP_3 specie, viene individuato in una presunta occupazione sine titulo”.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Cont Come il diritto di credito del , anche quello dell' al pagamento dei canoni CP_3 trova il suo fondamento nei due contratti stipulati tra le due parti (v. art. 5 di ciascuno dei due contratti in cui è pattuito l'obbligazione del di pagare i canoni), pure per i CP_3 canoni eventualmente dovuti ai sensi dell'art. 1591 c.c. per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, poiché anche tali canoni comunque collegati al rapporto contrattuale già intercorso tra le parti.
2 Posto inoltre che, secondo un'interpretazione ormai estensiva dell'art. 36 c.p.c., anche un collegamento oggettivo tra le due domande che ne consigli la trattazione simultanea, rende legittima la proposizione della domanda in via riconvenzionale (in tal senso cfr. Cass. civ. sez. III 15.01.2020 n. 533), non si può negare nel caso il collegamento tra le due domande proposte in virtù dello stesso rapporto contrattuale intercorso tra le parti, dunque la legittima proposizione della domanda riconvenzionale in questa sede.
Cont Non si può infine non rilevare che, a che a voler ritenere la domanda della non fondata Cont sullo stesso titolo della domanda del , avendo la opposto (eccepito) in CP_3 compensazione il suo diritto al pagamento dei canoni, la domanda riconvenzionale troverebbe comunque fondamento su un titolo al pagamento che appartiene alla causa come mezzo di eccezione e, dunque, ammissibile anche sotto tale profilo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello la impugna la sentenza definitiva nella parte in CP_1 cui ha dichiarato la prescrizione quinquennale dei diritti del al pagamento dei CP_3 corrispettivi maturati fino al novembre 2010. La appellante allega la falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere applicabile ai diritti del al pagamento dei corrispettivi delle sue prestazioni la prescrizione quinquennale CP_3 e prescritti i diritti ai corrispettivi maturati oltre cinque anni prima della richiesta di pagamento avanzata dal il 12.11.2015 in quanto, sempre a dire della appellante, CP_3 per prestazioni periodiche debbono intendersi quelle il cui adempimento è suscettibile solo con il decorso del tempo.
Il motivo di appello è condivisibile.
Le obbligazioni periodiche a cui si riferisce l'art. 2948 n. 4 c.c. sono quelle caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento con il solo decorso del tempo, stante la natura originaria e non “derivata” della natura periodica, sicché la disposizione non è applicabile alle prestazioni non suscettibili di pagamento con il solo decorso del tempo ma richiedenti una ricognizione dei presupposti del pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito (Cass. civ. sez. I 5.10.2023 n. 28060, Cass. civ. sez. I 3.11.2016 n. 22276 ed altre).
Applicando tale principio al caso in esame, considerato che le prestazioni eseguite dal non davano luogo a crediti automaticamente liquidi ed esigibili con il solo CP_3 decorso del tempo e che occorreva accertarli e liquidarli a seguito di controlli amministrativi, Cont qualitativi e contabili, quelle della nei confronti del non erano obbligazioni CP_3 periodiche nel senso suddetto, con l'effetto della non applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. ma di quella decennale ex art. 2946 c.c.
Consegue che i diritti del (ora della cessionaria) al pagamento delle rette maturate CP_3 prima del 12.11.2010, ammontanti ad € 518.393,35 secondo gli accertamenti peritali, non sono prescritti.
Con il terzo motivo di appello la allega la violazione di legge in cui sarebbe CP_1 incorso il tribunale nel negare, con la sentenza definitiva e tra le somme complessivamente richieste, la debenza di € 350.935,93 “a causa del mancato deposito da parte della difesa
3 del delle fatture fondanti il relativo credito”. L'appellante Controparte_3 chiede la rinnovazione della c.t.u. autorizzando il consulente ad acquisire le informazioni Cont Cont mancanti presso il o l' oppure ordinando all' la produzione Controparte_3 della documentazione mancante ai sensi dell'art. 210 c.p.c. o assumendo informativa presso Cont l' ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), in qualità di attore, spettava al Consorzio produrre la documentazione probatoria delle sue pretese relative anche agli anni 2010, 2011 e 2012 per le prestazioni rese nella RSA di Crispiano e quella probatoria delle pretese relative anche agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 per le prestazioni rese nella RSA di , premesso che il consulente d'ufficio può ex art. 194 c.p.c. essere autorizzato Parte_3 ad acquisire informazioni e documenti solo se non diretti a provare i fatti principali (cioè i fatti costitutivi della domanda) ma secondari diversamente incorrendo nella nullità assoluta rilevabile d'ufficio della consulenza d'ufficio per la violazione del principio della domanda e di quello dispositivo (Cass. civ. sez. un. 1°.02.2022 n. 3086), nel caso in esame non era e non è ammissibile che le “fatture fondanti” e probanti - secondo l'appellante - del credito Cont del possano essere acquisite dal consulente d'ufficio presso il o l' CP_3 CP_3
Cont Né è ammissibile a tal fine l'informativa alla ai sensi dell'art. 213 c.p.c. Innanzitutto Cont perché l'informativa suddetta non può esser chiesta alla P.A. che, come la nel caso in esame, sia parte del giudizio (per la non utilizzabilità dell'art. 213 c.p.c. nel caso in cui la PA sia parte cfr. Cass. civ. sez. trib. 30.04.2019 n. 11432). In secondo luogo, perché tale informativa non può risolversi nell'esonero della parte dal suo onere probatorio e può essere utilizzato solo nel caso in cui la parte sia nell'impossibilità di acquisire atti e documenti che solo la P.A. può fornire (Cass. civ. sez. III 24.05.2023 n. 14374, Cass. civ. sez. I 7.11.2003 n. 16713), presupposto che qui non ricorre avendo lo stesso appellante ammesso di essere nel possesso della documentazione da acquisire (v. atto di appello, alla pag. 30).
Cont Neppure è ammissibile l'ordine di esibizione in danno della in quanto tale richiesta istruttoria deve intendersi rinunciata per non essere stata reiterata nella precisazione delle conclusioni del 2.12.2020 e del 5.07.2022 (in tal senso, per richieste istruttorie non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, Cass. civ. sez. II 27.02.2019 n. 5741, Cass. civ. sez. VI 5.02.2019 n. 3229). Peraltro, l'appellante neppure ha allegato il requisito necessario ex artt. 210 e 118 c.p.c. dell'indispensabilità del mezzo istruttorio.
Con il quarto motivo di appello la allega la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui CP_1 sarebbe incorso il tribunale nella sentenza definitiva omettendo di pronunciarsi sulla Cont domanda di condanna dell al pagamento degli interessi ai sensi del D.Lg.
9.10.2002 n. 231. Deduce altresì l'appellante la nullità per iniquità, ai sensi dell'art. 7 D.Lg.
9.20.2002 n. Cont 231, della clausola contrattuale che prevedeva sui debiti della verso il , per i CP_3 primi 180 giorni di mora, l'applicazione del tasso di interesse (più basso di quello di cui al D.Lg. n. 231/2002 e) pari a quello di rifinanziamento principale della BCE aumentato dei punti percentuali (margine) riportati nell'offerta tecnica - gestionale, in luogo del tasso di mora di cui all'art. 2 lett. e D.Lg.
9.10.2002 n. 231, “senza che nulla viene detto con riferimento all'eventuale ritardo nel pagamento del canone di concessione da parte della struttura”. L'appellante conclude, pertanto, per il riconoscimento degli interessi di cui al
4 D.Lg. n. 231/2002 per tutta la mora, anche nei primi 180 giorni di mora per i quali il contratto prevedeva l'applicazione del tasso di interesse pari a quello di rifinanziamento principale della BCE aumentato dei punti percentuali (margine) riportati nell'offerta tecnica - gestionale.
Il motivo di appello è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
La previsione (art. 19 contratto) di pagamento per i primi 180 giorni di mora del tasso di interesse pari a quello di rifinanziamento principale della BCE aumentato dei punti percentuali (margine) riportati nell'offerta tecnica - gestionale non costituisce clausola nulla per iniquità, ai sensi dell'art. 7 D.Lg. n. 231/2002, poiché tale tasso, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, è stato previsto (art. 5 contratto che rinvia all'art. 19) anche per la Cont mora nel pagamento all' dei canoni da parte del . Non è vero, dunque, che nel CP_3 contratto “nulla viene detto con riferimento all'eventuale ritardo nel pagamento del canone di concessione da parte della struttura”. La disciplina contrattuale della mora nello adempimento delle rispettive obbligazioni è dunque speculare e questo induce a ritenere non sussistere iniquità sotto tale profilo. Peraltro, l'appellante non adduce altri profili di iniquità, cioè non argomenta su altre ragioni per cui la clausola suddetta sarebbe iniqua.
Ciò ritenuto, si rileva che in effetti il tribunale ha omesso di provvedere sulla domanda di pagamento degli interessi avanzata già in sede monitoria dal . Consegue che il CP_3 credito per sorte capitale del va incrementato degli interessi di mora. CP_3
Cont Non avendo tuttavia il provato le date in cui sono state comunicate all' le CP_3 fatture di cui chiede il pagamento, date dalle quali, secondo contratto (art. 19), sarebbero Cont decorsi i novanta per il pagamento della e la successiva mora, considerato che le fatture Cont sono state prodotte con il ricorso monitorio e che dunque si deve presumere che la ne abbia avuto sicuramente conoscenza con la notifica del d.i., da tale momento debbono farsi decorrere il termine di novanta giorni per il pagamento e dalla scadenza dei novanta giorni i termini di cui all'art. 19 del contratto per il decorso degli interessi moratori nella misura ivi pattuita, cioè nei primi 180 giorni dalla scadenza del termine di pagamento (90 giorni dalla comunicazione della fattura) nel tasso di interesse pari a quello di rifinanziamento principale della BCE aumentato dei punti percentuali (margine) riportati nell'offerta tecnica - gestionale, dopo i 180 giorni nella misura di cui agli artt. 2 lett. e 5 D.Lg.
9.10.2002 n. 231.
Con il quinto motivo di appello la allega la falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. CP_1
e 2735 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale omettendo di esaminare e valutare la Cont comunicazione della del 27.07.2016 (prodotta con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 Cont c.p.c.) con cui la stessa autorizzava il a compensare con i canoni dovuti alla CP_3 la somma di € 83.128,00 oltre IVA per lavori di miglioria eseguiti dal nella RSA CP_3 di Crispiano, omettendo di esaminare e valutare la comunicazione del 23.05.2017 (pure Cont prodotta con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c.) con cui la sollecitava il pagamento dei crediti residui fino al 2016 indicando come non pagati i soli canoni di ottobre e novembre 2015 e non indicando altra morosità.
Il motivo di appello è condivisibile nei limiti di seguito indicati.
In effetti, con con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c., il ha prodotto la CP_3 Cont comunicazione della del 27.07.2016 con cui la stessa autorizzava il a CP_3
5 Cont compensare con i canoni dovuti alla la somma di € 83.128,00 oltre IVA per lavori di miglioria eseguiti dal nella RSA di . Tale credito del , CP_3 Parte_2 CP_3 Cont riconosciuto dalla che ne ha anche autorizzato la compensazione con i suoi crediti per Cont canoni, non è stato portato in detrazione sul credito per canoni della
Cont Diversamente, non ha valore confessorio circa l'inesistenza di altri crediti della per Cont Cont canoni la comunicazione della del 23.05.2017 con cui la reclamava il pagamento dei canoni dell'ottobre e del novembre 2015. Tale comunicazione, lungi dal contenere alcuna ammissione circa l'avvenuto pagamento dei canoni precedenti l'ottobre 2015, si limita a contenere mera richiesta del pagamento dei due canoni suddetti, senza nulla indicare in ordine ai canoni precedenti e potendosi la comunicazione intendere come una richiesta di pagamento di altri canoni di cui erano scaduti i termini di pagamento previsti dagli artt. 5 e 19 dei contratti. Non si può pertanto attribuire a tale comunicazione il significato che vorrebbe attribuirle l'appellante, cioè di ammissione della non debenza altri canoni oltre quelli di ottobre e novembre 2015.
Cont Consegue che all'importo dei canoni dovuti alla per gli anni e quantificati dal tribunale in € 437.194,10 va detratta per compensazione la somma spesa dal all'immobile CP_3 di per le migliorie pari ad € 83.128,00 oltre IVA, € 101.416,16 IVA inclusa. Parte_2 Cont Cont Residua un credito per canoni della pari ad € 335.777,94. La non ha domandato in questa sede la condanna del al pagamento degli interessi di mora su detto CP_3 importo.
Con il sesto motivo di appello la impugna la sentenza definitiva nella parte in cui, CP_1 recependo le valutazioni del c.t.u., il tribunale non ha assimilato al morbo di Alzheimer le demenze senili da cui erano affetti taluni pazienti e ha escluso l'applicazione per tali pazienti della retta prevista per i pazienti affetti dal morbo di Alzheimer. Per tale ragione l'appellante chiede la rinnovazione parziale della c.t.u. per rideterminare i compensi delle RR.SS.AA. previa assimilazione delle due patologie.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che le tariffe regionali allora vigenti (delibera GR 16.05.2003 n. 698 e s.m.i.) distinguevano le due patologie e le relative tariffe, considerata la natura regolamentare e dunque vincolante di dette tariffe, la richiesta equiparazione, sotto il profilo tariffario, non è consentita.
Né il giudice può disapplicare le norme tariffarie ai sensi dell'art. 5 L 20.03.1865 n. 2248 All. E in assenza di profili di illegittimità, peraltro neppure allegati dal e CP_3 dall'appellante.
Con settimo motivo di appello la allega il difetto di motivazione e la violazione CP_1 dell'art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale non pronunciandosi sulla questione - posta in primo grado – dell'opponibilità o meno in compensazione alla del credito CP_1 Cont della verso il Consorzio per i canoni. A dire dell'appellante, acquistato dal CP_3 Cont il credito per le rette nei confronti della questa non avrebbe potuto e non potrebbe opporre alla in compensazione un credito verso altro soggetto (il ). CP_1 CP_3
6 Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che ai sensi dell'art. 1264 c.c. la cessione dei crediti ha effetti verso il debitore ceduto dal momento in cui la cessione è stata accettata dal ceduto o gli è stata notificata (notifica eseguita mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi degli artt. 4 L 30.04.1999 n. 130 e 58 TUB), premesso che ai sensi dell'art. 1248 c. II c.c. la cessione dei crediti non accettata ma notificata impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione, che di conseguenza è possibile opporre in compensazione Cont i crediti sorti prima della notifica della cessione, nel caso in esame il credito della per i canoni è opponibile alla in quanto maturati nel 2013 – 2015, prima della cessione CP_1 dei crediti del alla avvenuta per ammissione dell'appellante (v. CP_3 Controparte_7 atto di appello, alla pag. 56) in data 16.05.2019 e prima della cessione dalla CP_7
alla (poi denominatasi avvenuta l'8.11.2019 per
[...] Controparte_9 CP_1 ammissione dell'appellante (v. atto di appello, alla pag. 56).
In quanto crediti sorti prima delle cessioni, sicuramente erano opponibili in compensazione, ex art. 1248 c. II e 1264 c.c., alla cessionaria CP_1
Accolti il motivo di appello relativo alla non assoggettabilità dei crediti del alla CP_3 prescrizione quinquennali dei crediti, quello relativo alla mancata compensazione con il Cont credito per i canoni della di quello del per i miglioramenti apportati allo CP_3 immobile di e quello relativo alla debenza degli interessi di mora da parte della Parte_2 Cont
sulla base dei calcoli effettuati dal consulente d'ufficio, è possibile quantificare i crediti reciproci delle parti.
Quello per le rette della (un tempo del ), al netto di tutti CP_1 Controparte_3 gli acconti pagati (compreso quello allegato alla notifica del d.i.), è di 809.103,30 euro, pari alla somma di € 905.661,86 di cui alle fatture prodotte dal decurtata della somma CP_3 di € 96.558,56 pretesa dal (ma non dovutagli) a titolo di rette per pazienti CP_3 asseritamente affetti da Alzheimer la cui diagnosi tuttavia non risulta dall'autorizzazione al ricovero, dal PAI (piano di assistenza individuale) e da certificazione di strutture pubbliche.
Tale importo va incrementato degli interessi di mora come pattuiti nei contratti (v. art. 19), considerando tuttavia la mora decorrente dal 90 giorno successivo alla notifica del ricorso (a cui erano allegate le fatture) e del d.i., non essendo state provate le date di notifica delle fatture da cui decorrevano i 90 giorni per il pagamento e - dopo i 90 giorni - la mora.
Cont Il credito della per i canoni non pagati per gli anni 2013, 2014 e 2015 ammonta a Cont 335.777,94 euro, pari alla somma di € 437.194,10 (così ridotta dalla in memoria di replica) per i canoni non pagati dal 2013 al 2015 decurtata della somma di € 101.461,16 (IVA inclusa) per spese delle opere di miglioria eseguite dal sull'immobile di CP_3
. Parte_2
Operata la compensazione giudiziale tra i due crediti, con effetti dalla pronuncia di questa sentenza data la natura sostitutiva e costitutiva della pronuncia di compensazione giudiziale emessa in appello, residua un credito della pari alla differenza tra i due crediti CP_1 Cont contrapposti. Il controcredito della per canoni va “imputato” in compensazione osservando le disposizioni di cui all'art. 1193 c. II c.c. richiamato dall'art. 1249 c.c., cioè a decurtazione innanzitutto del credito della per capitale essendo detto credito più CP_1
7 oneroso (per la produzione di interessi) rispetto a quello per interessi (che non produce altri interessi).
Resta assorbita ogni altra questione.
Premesso che l'appello (accolto nei limiti di cui in motivazione)) proposto dalla CP_1 giova anche al escludendone la posizione di soccombenza, in quanto l'appello CP_3 della riguardante lo stesso diritto di credito un tempo del e dunque la CP_1 CP_3 posizione processuale del legata alla pretesa della , le spese di lite del CP_3 CP_1 Cont primo grado di giudizio possono essere compensate per la metà tra la e il le CP_3 parti in quanto la domanda avanzata dalla parte vittoriosa in primo grato ribadita in appello è stata accolta per somma notevolmente inferiore a quella richiesta. Una pretesa conforme al dovuto avrebbe probabilmente evitato la lite o ne avrebbe permesso la conciliazione. L'altra metà, liquidata in dispositivo secondo i parametri medi approvati con D.M. 10.03.2014 n.55 avendo la causa comportato la trattazione di questioni non semplici e stante anche l'importanza (finanziaria) che la causa ha per la parte vittoriosa, segue la soccombenza Cont tra il e la CP_3
Cont Possono compensarsi per intero le spese di lite di primo grado tra e la Controparte_1 essendo questa intervenuta nel giudizio di primo grado riportandosi semplicemente alle difese del . CP_3
Per le stesse ragioni su esposte possono compensarsi per la metà le spese di lite del secondo Cont grado tra la e la L'altra metà, da liquidarsi secondo i parametri medi di cui CP_1 al DM 10.03.2014 n.55, segue la soccombenza.
Nulla per spese di lite di appello nei confronti della Controparte_2 (già ), essendo questa rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 573/2021 e avverso la sentenza definitiva n. 2571/2022 del Tribunale proposto dalla nei confronti Controparte_1 dell' di con atto di citazione notificato il 18.11.2022, Controparte_4 CP_4 accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma parziale delle sentenze appellate, così provvede:
1) accerta un credito della nei confronti della , per le causali Controparte_1 Parte_4 indicate nel ricorso monitorio, di € 809.103,30 oltre interessi di mora su detto importo per primi 180 giorni, decorrenti dal 90° giorno dalla notifica del d.i., al tasso di interesse pari a quello di rifinanziamento principale della BCE aumentato dei punti percentuali (margine) riportati nell'offerta tecnica - gestionale, dopo i 180 giorni suddetti al tasso di cui agli artt. 2 lett. e 5 D.Lg.
9.10.2002 n. 231;
2) accerta un credito per canoni della nei confronti della Parte_4 [...] di € 335.777,94; Controparte_2
3) operata la compensazione parziale tra i due crediti alla data di questa sentenza con
8 Cont
“imputazione” del controcredito della ai sensi dell'art. 1193 c. II c.c. come indicato in motivazione, condanna la a pagare alla la differenza tra il Parte_4 Controparte_1 credito di cui al capo 1) di questo dispositivo e il credito di cui al capo 2) di questo dispositivo, oltre al pagamento degli interessi al tasso di cui agli artt. 2 lett. e) e % D.Lg.
9.10.2002 n. 231 sulla sorte capitale residua;
4) compensa per la metà le spese di lite di primo grado e per l'altra metà condanna la
[...]
a pagare alla € 10.693,50 per compensi di Pt_4 Controparte_2 avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
5) compensa per intero le spese di lite di primo grado tra la e la;
CP_1 Parte_4
6) pone a carico della le spese della consulenza d'ufficio espletata in primo Parte_4 grado;
7) compensa per la metà le spese di lite di appello tra la e la e CP_1 Parte_4 condanna per l'altra metà la a pagare alla € 1.278,00 per spese Parte_4 CP_1 non imponibili ed € 10.059,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
8) nulla per spese di lite di appello nei confronti della Controparte_2
Così deciso in Taranto il 26.09.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
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