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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.VG. 1400/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1400/2024 promossa da:
ato a POLICORO (MT) il 12/05/1980 con il patrocinio Parte_1 dell'avv.SANTARCANGELO MARIA FRANCESCA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SANTARCANGELO MARIA FRANCESCA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 25/7/2024 e Parte_1 [...]
esponevano di avere contratto, in data 3.6.2007, matrimonio CP_1
concordatario, che dalla unione era nato il figlio e rappresentavano di Persona_1
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, fermo l'obbligo di reciproco rispetto,
riconoscendosi piena libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove lo riterrà opportuno e facoltà di portare con sé i propri effetti personali;
2. Affidamento condiviso del figlio minore
Affidare il minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso;
il minore avrà residenza abituale presso la casa coniugale sita in
OC MP (CS) alla Via D. Toscani n.29, piano II, dove continuerà a vivere con la
IG.ra e, quindi, con collocamento prevalente presso la madre. Controparte_1
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3.Casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà dei IG.ri e , Controparte_2 Controparte_3
genitori del IG. , è stata concessa in comodato d'uso gratuito ai Parte_1
coniugi a partire dall'anno 2007.
Al riguardo le parti si accordano stabilendo che l'immobile unitamente a tutti gli arredi,
utensili e suppellettili resterà in godimento alla IG.ra , la quale potrà viverci CP_1
unitamente al figlio sino a quando quest'ultimo avrà raggiunto la maggiore Persona_1
età.
Qualora la IG.ra dovesse intraprendere “convivenza more uxorio” dovrà CP_1
lasciare l'unità immobiliare concessa in godimento comprensiva di tutti gli arredi e comunicare a quest'ultimo la nuova residenza in cui andrà a vivere con il minore
[...]
. Per_1
Restano a carico della IG.ra il pagamento delle utenze, quali luce, gas, CP_1
spazzatura e acqua, che, provvederà a volturare a suo nome, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
Le spese di ordinaria manutenzione restano a carico della IG.ra , mentre quelle CP_1
di straordinaria manutenzione a carico dei proprietari dell'immobile.
La IG.ra è costituita custode della casa di cui ne ha godimento;
essa è tenuta CP_1
ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell'uso e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui all'art. 1609 c.c. La
IG.ra non potrà effettuare migliorie all'immobile se non previamente concordate CP_1
con i proprietari dell'immobili i quali potranno adottare le decisioni che riterranno più
opportune. Al momento del rilascio della casa coniugale la IG.ra potrà prelevare solo ed CP_1
esclusivamente i suoi effetti personali.
4.Mantenimento del figlio
Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà all'altro genitore, una somma mensile di € 250.00 finché non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2024 con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese, al seguente IBAN: [...].
In relazione all'Assegno Unico Universale per figli a carico, si stabilisce che lo stesso sarà
riscosso in misura pari al 100 % dalla madre collocataria, IG.ra . Controparte_1
Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico,
sportive e mediche) sostenute nell'interesse del figlio preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate.
Quanto alle spese straordinarie, esse sono da intendersi:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche che, invece, richiedono il preventivo accordo, quali a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4. Diritto di visita:
Il IG. RI compatibilmente con i propri impegni di lavoro e quelli del minore, potrà tenere con sé il figlio, con facoltà di pernottamento presso la propria abitazione, con diritto di visita libero. I periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
Durante il periodo scolastico, qualora il minore non dovesse pernottare presso il padre,
dovrà rientrare presso l'abitazione della madre entro le ore 21.30; nei periodi di festività e periodi estivi, le parti potranno concordare l'orario di rientro;
-durante le vacanze natalizie, pasquali, estive e le altre festività si rispetterà il criterio dell'alternanza annuale e, dunque, il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale, il Persona_1
giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano 2024 con il padre;
la Vigilia di Capodanno, il
Primo dell'Anno e l'Epifania 2025 con la madre, e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. E' in facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con il figlio durante le vacanze natalizie (ad es. per un viaggio), dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima. - Anche in occasione delle festività pasquali, il minore starà con ciascun genitore il giorno di
Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni tra loro, a cominciare da Pasqua 2025 con il padre e
Pasquetta 2025 con la madre.
- Durante il periodo estivo, luglio ed agosto, il IG. terrà con sè il Parte_1
figlio per quindici giorni, anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto, con un minimo di sette giorni consecutivi, periodo che dovrà essere concordato con la IG.ra entro il mese di giugno cercando, in ogni Controparte_1
caso, di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre.
- Il figlio , festeggerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con Persona_1
entrambi i genitori i quali parteciperanno entrambi ad un'unica festa e divideranno le spese per l'organizzazione della stessa al 50 %.
In caso di mancato accordo tra i genitori o impossibilità di partecipazione di entrambi ad un'unica festa, il figlio festeggerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori.
Del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità.
Il minore parteciperà, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico,
Festa del Papa, Festa della Mamma, ecc ) e dei familiari del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere;
Ogni genitore si obbliga ad avvisare l'altro nel caso in cui, nel periodo di permanenza con il minore decida di recarsi fuori regione;
ogni spostamento del minore fuori dall'Italia, dovrà
essere concordemente autorizzato da entrambi i genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a non introdurre figure terze nella vita del bambino (a titolo esemplificativo – eventuale nuovo compagno della madre – eventuale nuova compagna del padre) prima che sia stato attivato e portato a termine un percorso specifico, con l'ausilio di professionisti del settore, volto ad accompagnare il minore nella nuova realtà in un modo che non sia per lo stesso traumatico.
Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
6. Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
7.Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo
156 I comma del codice civile, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
8.Scioglimento della comunione I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa ai beni mobili registrati di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso:
a) Al IG. resta assegnata, in piena proprietà, l'auto Modello Peugeot Parte_1
3008 tg. FR990KN, di cui già risulta unico intestatario al PRA.
Il contratto di finanziamento n.21292969 intestato a se medesimo della durata di 84 mesi,
resterà a suo carico e pertanto provvederà ad onorare il pagamento delle rate sino alla scadenza, esimendo la IG.ra da ogni onere e responsabilità. CP_1
b) Alla IGnora resta assegnata, in piena proprietà, l'auto Modello Peugeot 208 CP_1
tg. GR178NJ di cui già risulta unica intestataria al PRA. Il contratto di finanziamento contrassegnato da n. 20826303/1 intestato a se medesima,
della durata di 48 mesi, resterà a suo carico e pertanto provvederà ad onorare il pagamento delle rate sino alla scadenza, esimendo il IG. da ogni onere e responsabilità. Pt_1
c) In merito alla Polizza Vita DOMANI contrassegnata da n° 081205098 stipulata dal IG.
, con con decorrenza dal 19/02/2019 e durata Parte_1 Controparte_4
contrattuale di 10 anni, il cui beneficiario è il minore , si conviene che il Persona_1
pagamento del premio mensile sarà onorato dalla IG.ra sino a Controparte_1
naturale scadenza.
d) Per ciò che concerne il Finanziamento contrassegnato da n. 8967664, acceso con Banca
Unicredit in data 06/02/2019, con scadenza prima rata 20/03/2019 e scadenza ultima rata
20/02/2029, (120 rate per € 543,11 mensili), intestato al IG. , Parte_1
quest'ultimo si farà carico di onorare il pagamento delle rate residue e sino ad estinzione,
esimendo la IG.ra da ogni onere e responsabilità. CP_1
e) Relativamente alla Pizzeria “L'impero SRL” di cui il IG. è amministratore unico le Pt_1
parti si determinano nel seguente modo:
La IG.ra in virtù degli impegni assunti dal IG. come specificati nel punto CP_1 Pt_1
d, cede e assegna al IGnor che accetta, l'intera sua quota ricadente Parte_1
in regime di comunione legale vantata nella predetta società.
Il IG. resta pertanto esclusivo proprietario di tutte le quote societarie,nonché di tutti i Pt_1
beni necessari per l'esercizio della professione come per legge.
9) Il IG. e la IG.ra si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Pt_1 CP_1
condizioni che accettano e sottoscrivono.
10) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a POLICORO Parte_1
(MT) il 12/05/1980 e nata a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 14 novembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di IL, sezione civile, riunito in camera di conIGlio, e composto dai IGg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice
Dott.Gianluca Di Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1400/2024 promossa da:
ato a POLICORO (MT) il 12/05/1980 con il patrocinio Parte_1 dell'avv.SANTARCANGELO MARIA FRANCESCA
PARTE RICORRENTE contro nata a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SANTARCANGELO MARIA FRANCESCA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 25/7/2024 e Parte_1 [...]
esponevano di avere contratto, in data 3.6.2007, matrimonio CP_1
concordatario, che dalla unione era nato il figlio e rappresentavano di Persona_1
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, fermo l'obbligo di reciproco rispetto,
riconoscendosi piena libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove lo riterrà opportuno e facoltà di portare con sé i propri effetti personali;
2. Affidamento condiviso del figlio minore
Affidare il minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso;
il minore avrà residenza abituale presso la casa coniugale sita in
OC MP (CS) alla Via D. Toscani n.29, piano II, dove continuerà a vivere con la
IG.ra e, quindi, con collocamento prevalente presso la madre. Controparte_1
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3.Casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà dei IG.ri e , Controparte_2 Controparte_3
genitori del IG. , è stata concessa in comodato d'uso gratuito ai Parte_1
coniugi a partire dall'anno 2007.
Al riguardo le parti si accordano stabilendo che l'immobile unitamente a tutti gli arredi,
utensili e suppellettili resterà in godimento alla IG.ra , la quale potrà viverci CP_1
unitamente al figlio sino a quando quest'ultimo avrà raggiunto la maggiore Persona_1
età.
Qualora la IG.ra dovesse intraprendere “convivenza more uxorio” dovrà CP_1
lasciare l'unità immobiliare concessa in godimento comprensiva di tutti gli arredi e comunicare a quest'ultimo la nuova residenza in cui andrà a vivere con il minore
[...]
. Per_1
Restano a carico della IG.ra il pagamento delle utenze, quali luce, gas, CP_1
spazzatura e acqua, che, provvederà a volturare a suo nome, entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
Le spese di ordinaria manutenzione restano a carico della IG.ra , mentre quelle CP_1
di straordinaria manutenzione a carico dei proprietari dell'immobile.
La IG.ra è costituita custode della casa di cui ne ha godimento;
essa è tenuta CP_1
ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell'uso e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui all'art. 1609 c.c. La
IG.ra non potrà effettuare migliorie all'immobile se non previamente concordate CP_1
con i proprietari dell'immobili i quali potranno adottare le decisioni che riterranno più
opportune. Al momento del rilascio della casa coniugale la IG.ra potrà prelevare solo ed CP_1
esclusivamente i suoi effetti personali.
4.Mantenimento del figlio
Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà all'altro genitore, una somma mensile di € 250.00 finché non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2024 con bonifico da effettuarsi entro il 15 di ogni mese, al seguente IBAN: [...].
In relazione all'Assegno Unico Universale per figli a carico, si stabilisce che lo stesso sarà
riscosso in misura pari al 100 % dalla madre collocataria, IG.ra . Controparte_1
Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico,
sportive e mediche) sostenute nell'interesse del figlio preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate.
Quanto alle spese straordinarie, esse sono da intendersi:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) spese mediche che, invece, richiedono il preventivo accordo, quali a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo, quali a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, quali a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F) spese extrascolastiche che richiedono, invece, il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4. Diritto di visita:
Il IG. RI compatibilmente con i propri impegni di lavoro e quelli del minore, potrà tenere con sé il figlio, con facoltà di pernottamento presso la propria abitazione, con diritto di visita libero. I periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
Durante il periodo scolastico, qualora il minore non dovesse pernottare presso il padre,
dovrà rientrare presso l'abitazione della madre entro le ore 21.30; nei periodi di festività e periodi estivi, le parti potranno concordare l'orario di rientro;
-durante le vacanze natalizie, pasquali, estive e le altre festività si rispetterà il criterio dell'alternanza annuale e, dunque, il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale, il Persona_1
giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano 2024 con il padre;
la Vigilia di Capodanno, il
Primo dell'Anno e l'Epifania 2025 con la madre, e così via negli anni a seguire in modo alternato tra i genitori. E' in facoltà di ciascun genitore trascorrere una settimana continuativa con il figlio durante le vacanze natalizie (ad es. per un viaggio), dandone comunicazione all'altro almeno un mese prima. - Anche in occasione delle festività pasquali, il minore starà con ciascun genitore il giorno di
Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni tra loro, a cominciare da Pasqua 2025 con il padre e
Pasquetta 2025 con la madre.
- Durante il periodo estivo, luglio ed agosto, il IG. terrà con sè il Parte_1
figlio per quindici giorni, anche non consecutivi nel mese di luglio o agosto, con un minimo di sette giorni consecutivi, periodo che dovrà essere concordato con la IG.ra entro il mese di giugno cercando, in ogni Controparte_1
caso, di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre.
- Il figlio , festeggerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con Persona_1
entrambi i genitori i quali parteciperanno entrambi ad un'unica festa e divideranno le spese per l'organizzazione della stessa al 50 %.
In caso di mancato accordo tra i genitori o impossibilità di partecipazione di entrambi ad un'unica festa, il figlio festeggerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori.
Del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità.
Il minore parteciperà, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico,
Festa del Papa, Festa della Mamma, ecc ) e dei familiari del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere;
Ogni genitore si obbliga ad avvisare l'altro nel caso in cui, nel periodo di permanenza con il minore decida di recarsi fuori regione;
ogni spostamento del minore fuori dall'Italia, dovrà
essere concordemente autorizzato da entrambi i genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a non introdurre figure terze nella vita del bambino (a titolo esemplificativo – eventuale nuovo compagno della madre – eventuale nuova compagna del padre) prima che sia stato attivato e portato a termine un percorso specifico, con l'ausilio di professionisti del settore, volto ad accompagnare il minore nella nuova realtà in un modo che non sia per lo stesso traumatico.
Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
6. Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
7.Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo
156 I comma del codice civile, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
8.Scioglimento della comunione I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa ai beni mobili registrati di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso:
a) Al IG. resta assegnata, in piena proprietà, l'auto Modello Peugeot Parte_1
3008 tg. FR990KN, di cui già risulta unico intestatario al PRA.
Il contratto di finanziamento n.21292969 intestato a se medesimo della durata di 84 mesi,
resterà a suo carico e pertanto provvederà ad onorare il pagamento delle rate sino alla scadenza, esimendo la IG.ra da ogni onere e responsabilità. CP_1
b) Alla IGnora resta assegnata, in piena proprietà, l'auto Modello Peugeot 208 CP_1
tg. GR178NJ di cui già risulta unica intestataria al PRA. Il contratto di finanziamento contrassegnato da n. 20826303/1 intestato a se medesima,
della durata di 48 mesi, resterà a suo carico e pertanto provvederà ad onorare il pagamento delle rate sino alla scadenza, esimendo il IG. da ogni onere e responsabilità. Pt_1
c) In merito alla Polizza Vita DOMANI contrassegnata da n° 081205098 stipulata dal IG.
, con con decorrenza dal 19/02/2019 e durata Parte_1 Controparte_4
contrattuale di 10 anni, il cui beneficiario è il minore , si conviene che il Persona_1
pagamento del premio mensile sarà onorato dalla IG.ra sino a Controparte_1
naturale scadenza.
d) Per ciò che concerne il Finanziamento contrassegnato da n. 8967664, acceso con Banca
Unicredit in data 06/02/2019, con scadenza prima rata 20/03/2019 e scadenza ultima rata
20/02/2029, (120 rate per € 543,11 mensili), intestato al IG. , Parte_1
quest'ultimo si farà carico di onorare il pagamento delle rate residue e sino ad estinzione,
esimendo la IG.ra da ogni onere e responsabilità. CP_1
e) Relativamente alla Pizzeria “L'impero SRL” di cui il IG. è amministratore unico le Pt_1
parti si determinano nel seguente modo:
La IG.ra in virtù degli impegni assunti dal IG. come specificati nel punto CP_1 Pt_1
d, cede e assegna al IGnor che accetta, l'intera sua quota ricadente Parte_1
in regime di comunione legale vantata nella predetta società.
Il IG. resta pertanto esclusivo proprietario di tutte le quote societarie,nonché di tutti i Pt_1
beni necessari per l'esercizio della professione come per legge.
9) Il IG. e la IG.ra si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette Pt_1 CP_1
condizioni che accettano e sottoscrivono.
10) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti;
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a POLICORO Parte_1
(MT) il 12/05/1980 e nata a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
IL , 14 novembre 2024
Il Presidente- estensore
Massimo Lento