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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2954/2025 R.G.
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice dott. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore/estensore dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'odierna udienza, sostituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, come precedentemente disposto con decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 2954/2025 R.G., promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele de Gennaro e Massimo Parte_1
Degennaro, giusta procura in atti;
-parte reclamante-
contro
; CP_1
-parte reclamata contumace-
AVVERSO
il decreto di sospensione dell'esecuzione, emesso dal giudice dell'esecuzione in data 26.02.2025, nella procedura esecutiva per rilascio di immobile, iscritta al n.654/2025 R.G.E.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1 - -letto il ricorso, depositato in data 10.03.2025, con il quale creditrice procedente Parte_1
nella procedura esecutiva per rilascio di immobile, intrapresa a carico di , ha CP_1 impugnato il decreto, in epigrafe indicato, con il quale il giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva, chiedendo, in riforma del provvedimento gravato, il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, presentata dal debitore esecutato;
-rilevato che, con istanza, depositata in data 21.03.2025, sottoscritta personalmente dalla reclamante, quest'ultima, dopo aver rinunciato sia agli atti del giudizio sia a comparire all'odierna udienza, ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del processo;
-considerato che non occorre l'accettazione della parte reclamata, non essendosi costituita;
-rilevato, infine, quanto alla regolamentazione delle spese che, per le stesse ragioni, non vi è luogo a provvedere;
P.Q.M.
applicato l'art. 306 c.p.c.
A. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
sulle spese. CP_2
Si comunichi.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, addì 04.04.2025.
Il Presidente
Antonio Ruffino
- 2 -
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice dott. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore/estensore dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'odierna udienza, sostituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, come precedentemente disposto con decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letti gli atti e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 2954/2025 R.G., promosso da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele de Gennaro e Massimo Parte_1
Degennaro, giusta procura in atti;
-parte reclamante-
contro
; CP_1
-parte reclamata contumace-
AVVERSO
il decreto di sospensione dell'esecuzione, emesso dal giudice dell'esecuzione in data 26.02.2025, nella procedura esecutiva per rilascio di immobile, iscritta al n.654/2025 R.G.E.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
- 1 - -letto il ricorso, depositato in data 10.03.2025, con il quale creditrice procedente Parte_1
nella procedura esecutiva per rilascio di immobile, intrapresa a carico di , ha CP_1 impugnato il decreto, in epigrafe indicato, con il quale il giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva, chiedendo, in riforma del provvedimento gravato, il rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva, presentata dal debitore esecutato;
-rilevato che, con istanza, depositata in data 21.03.2025, sottoscritta personalmente dalla reclamante, quest'ultima, dopo aver rinunciato sia agli atti del giudizio sia a comparire all'odierna udienza, ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del processo;
-considerato che non occorre l'accettazione della parte reclamata, non essendosi costituita;
-rilevato, infine, quanto alla regolamentazione delle spese che, per le stesse ragioni, non vi è luogo a provvedere;
P.Q.M.
applicato l'art. 306 c.p.c.
A. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
sulle spese. CP_2
Si comunichi.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, addì 04.04.2025.
Il Presidente
Antonio Ruffino
- 2 -