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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2751/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, C.F. e P.IVA: , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
ALICE SOLENGHI
-attore-
CONTRO
C.F. e P. IVA: , con l'avv. DARIO GRAMAGLIA CP_1 P.IVA_2
-convenuta-
***
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in vista dell'udienza del 30 gennaio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del - Parte_1 premesso l'intervenuto fallimento di detta società con sentenza di questo Tribunale in data
11/12/2019, dopo che era stata dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo per mancato deposito del piano concordatario e della proposta - conveniva in giudizio CP_1 chiedendo, in via principale, di dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 co. 2 L.F., dei pagamenti effettuati da a nel periodo compreso tra il 7/5/2019 e il 5/8/2019 e per Parte_1 CP_1
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento al attore della somma di € 6.217,51 Parte_1 nonchè di revocare, ai sensi dell'art. 67 co. 1 n. 2 L.F. le compensazioni effettuate in data 10/6/2019
e 2/8/2019 da tra la somma complessivamente detenuta a titolo di cauzioni e i canoni CP_1 di affitto di ramo d'azienda scaduti e per l'effetto, di condannare la Convenuta al pagamento al della somma di € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata, di revocare ai sensi dell'art. 67 co. 2 L.F. le compensazioni effettuate in data 10/6/2019 e 2/8/2019 da tra la somma CP_1 complessivamente detenuta a titolo di cauzioni ed i canoni di affitto di ramo d'azienda scaduti e per l'effetto, di condannare la Convenuta al pagamento al Fallimento attore della somma di €
10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
A sostegno della domanda, il deduceva che: - con contratto di affitto di Parte_1 ramo d'azienda registrato in data 18/9/2014, di durata di un anno a partire dal 1/10/2014, CP_1
concedeva in affitto a il ramo d'azienda ubicato nel Centro Commerciale “LA
[...] Parte_1
GRAND'A” sito in Cuneo (CN), via Guido Martino 8, - il predetto contratto, all'art. 5, prevedeva che il corrispettivo fosse costituito dalla somma di una componente fissa (inizialmente pari ad €
12.000,00 oltre IVA, annualmente aumentata sino ad € 16.000,00 per il quinto anno di rinnovo) e di una componente variabile, determinata dalla differenza tra la percentuale del 4% del volume d'affari annuo ai fini IVA, al netto dell'IVA, e la componente fissa;
- all'art. 27 (fidejussione bancaria), il contratto d'affitto di ramo d'azienda prevedeva la dazione, da parte dell'affittuaria, di fidejussione di primario istituto bancario escutibile a prima e semplice richiesta dell'importo di euro
6.000,00, mai rilasciata, di contro, versava a una cauzione di euro 6.000,00; - Parte_1 CP_1 con contratto di affitto di ramo d'azienda registrato in data 18/3/2016, di durata di anni 5 a partire dall'8/3/2016, concedeva in affitto a il ramo d'azienda ubicato nel CP_1 Parte_1
Centro Commerciale “BIG STORE BRA” sito in Bra (CN), via Don Orione 45; - il contratto di affitto di ramo d'azienda, all'art. 5, prevedeva che il corrispettivo fosse pari, sino al 31/12/2016, al
5% del volume d'affari al netto dell'IVA con minimo garantito pari ad € 1.000,00 mensili, oltre
IVA. Il minimo garantito, sempre oltre IVA, a far data dal 1/7/2017, sarebbe stato determinato su base annuale e sarebbe stato pari ad € 13.000,00 per il 2017, € 14.000,00 per il 2018 ed € 15.000,00 per il 2019 e così via;
- il contratto d'affitto di ramo d'azienda prevedeva la dazione, da parte dell'affittuaria, di fidejussione di primario istituto bancario escutibile a prima e semplice richiesta dell'importo di € 4.000,00, mai rilasciata;
di contro, consegnava a una cauzione Parte_1 CP_1 di € 4.000,00; - nel corso del rapporto contrattuale, si rendeva inadempiente delle Parte_1 obbligazioni assunte. In particolare, a partire dal giugno 2018, l'inadempimento diveniva sistematico, con pagamenti degli insoluti a singhiozzo e l'irregolarità dei pagamenti perdurava anche nel 2019, tanto che veniva accordato un piano di rientro;
nel corso del suddetto anno, Pt_1
eseguiva a favore di i seguenti pagamenti:
1. Bonifico in data 07/05/2019 di euro
[...] CP_1
2.563,35 con causale “Rientro affitti punto vendita BRA”;
2. Bonifico in data 03/07/2019 di euro
2.500,00 con causale “Piano di rientro”;
3. Incasso a mezzo banca in data 30/07/2019 di euro
952,16; 4. Incasso a mezzo banca in data 06/08/2019 di euro 202,00; - in ogni caso, stante il perdurare dell'inadempimento di procedeva alla risoluzione dei contratti Parte_1 CP_1 di affitto di ramo d'azienda, avvenuta in data 30/4/2019 relativamente al punto vendita di Bra, ed in data 31/7/2019 in riferimento al punto vendita di Cuneo, con contestuale riconsegna dei locali e in quell'occasione compensava i canoni insoluti con le somme detenute a titolo di CP_1
cauzione per complessivi euro 10.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il CP_1
rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In particolare, la convenuta eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 69 bis, II co., L.F. in quanto nel caso di specie non c'è stata una “procedura di concordato preventivo anteriore al fallimento”, bensì semplicemente una “domanda per l'ammissione alla procedura di pre-concordato preventivo”, dichiarata inammissibile non avendo la società depositato, entro il termine assegnato, la proposta ed il piano concordatario;
- l'operatività dell'esclusione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), L.F. essendo i pagamenti impugnati avvenuti per servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa, nei termini d'uso, in forza di una prassi instaurata e consolidata tra le parti fin dal 2017; - a riprova di ciò, a CP_1 fronte dei ritardi nel pagamento dei canoni da parte di verificatisi a partire dall'inizio del Pt_1 secondo semestre dell'anno 2017 in poi, non è ricorsa ad alcuno strumento volto al recupero del proprio credito, quali diffide di pagamento o solleciti né, tantomeno, ha fatto ricorso a quanto pattuito, in entrambi i contratti alle clausole previste dall'art. 8 e dall'art. 31 ove veniva pattuita la clausola risolutiva espressa, proprio perché aveva accettato il ritardo in quanto circoscritto in CP_1
termini ragionevoli adeguandosi alla prassi che intercorre anche con gli altri operatori commerciali con i quali ha in corso contratti di affitto di ramo d'azienda; - nonostante dall'estratto del conto corrente bancario prodotto dal , risultano due pagamenti, in data 7 maggio 2019 di € Parte_1
2.563,35 con descrizione operazione “… a Favore Per Rientro affitti Punto Vendita CP_2
Bra …” ed in data 3 luglio 2019 di € 2.500,00 con descrizione operazione “… A Favore Di CP_1
Per Piano DI Rientro , nessun piano di rientro era in corso tra le Parti né per il
[...] Parte_1
ramo di azienda sito in Bra né per quello sito in Cuneo ed inoltre, la causale dei pagamenti non poteva avere alcuna rilevanza probatoria, essendo stata data da al momento in cui ha Pt_1 effettuato l'operazione sul proprio conto corrente;
- inoltre, non era stata a richiedere la CP_1
risoluzione dei due contratti di affitto di ramo di azienda ma, al contrario, era stata la stessa Pt_1
a manifestare la volontà di sciogliere i due contratti tanto è vero che, quanto al ramo di azienda sito in Bra, le parti sottoscrivevano in data 25 aprile 2019 accordo scritto di “risoluzione consensuale” del contratto a decorrere dal 30 aprile 2019, quanto al ramo di azienda, sito in Cuneo, le parti sottoscrivevano “scrittura privata di risoluzione consensuale contratto d'affitto di ramo d'azienda” in data 26 luglio 2019 a decorrere dal 31 luglio 2019; - la compensazione è avvenuta in modo corretto in quanto l'art. 27 del contratto prevede espressamente che la cauzione è “liberata al termine dell'affitto del ramo d'azienda…sempre che l'affittuario abbia adempiuto agli obblighi tutti derivanti allo stesso dal presente contratto”; sicché dopo lo scioglimento consensuale dei due contratti di affitto, le parti decidevano di chiudere le rispettive posizioni di debito/credito ( CP_1 aveva a proprie mani la cauzione pari ad euro 6.000,00 oltre il residuo sulla cauzione dell'altro contratto pari ad euro 714,46 ed era quindi debitrice della di euro 6.714,46; a sua Pt_1 Pt_1
volta, che aveva cessato di corrispondere i canoni di affitto proprio in vista della futura compensazione, era debitrice dell'importo di € 7.666,62) e tutti i rapporti venivano quindi chiusi;
- successivamente rimborsava a in data 5.8.2019 l'importo di € 200,00, con la dicitura Pt_1 CP_1
“costi registrazione”, come risulta dalla fattura n. 002674 del 6/8/2019.
Rigettate le istanze di prova orale formulate dalla Parte convenuta, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 8/10/2024, successivamente differita - per ragioni organizzative dell'Ufficio - all'udienza del 30 gennaio 2025, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942 applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il primo comma della suddetta norma, al n. 2 prevede che sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
ne consegue che laddove vengano utilizzati mezzi di pagamento anormali la scientia decoctionis in capo all'accipiens si presume.
Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Inoltre, come noto, l'art. 69-bis comma 2 l. fall. stabilisce che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
La consecuzione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. è dunque, applicabile, a partire dalla domanda di concordato nel caso in cui il successivo fallimento sia riconducibile alla medesima situazione di crisi / insolvenza che aveva determinato la presentazione della domanda di concordato preventivo.
La regola di cui all'art. 69 bis l.f. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione con conseguente fallimento, purché appunto sia possibile ravvisare quell'unicità della crisi imprenditoriale (stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure (Cassazione civile sez. I,
05/01/2022, n.215).
Segnatamente, la dichiarazione di fallimento seguita al concordato preventivo attua non un fenomeno di mera successione cronologica, ma di consecuzione di procedimenti, che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio, avendo le due procedure come presupposto un analogo fenomeno economico;
si opera, in tal modo, una considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui sia succeduta quella di fallimento, pur nella formale distinzione dei procedimenti. Tale principio presenta un valore sistematico, in quanto caratterizzato dall'esigenza di salvaguardia dell'interesse superiore di concreta attuazione della par condicio creditorum, anche contro eventuali espedienti tesi a vanificarla (Cass. 29 marzo 2019, n. 8970; Cassazione civile sez.
I, 06/09/2021, n.24056).
Nel caso di specie, ricorre il presupposto temporale della revocatoria, essendo documentalmente provato che i pagamenti in favore della convenuta sono stati disposti dalla Società in bonis durante il periodo sospetto, decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, posto che il successivo fallimento è riconducibile alla medesima situazione di crisi/insolvenza che aveva determinato la presentazione della domanda di concordato preventivo e senza soluzione di continuità tra le procedure.
Del tutto irrilevante, ai fini della consecuzione delle procedure, è la declaratoria di improcedibilità della domanda di concordato formulata da posto che ad essa è seguita istanza di Parte_1
fallimento costituente espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa
(“in tema di concordato "prenotativo" o "in bianco", la retrodatazione ex art. 69-bis l.fall. del periodo "sospetto" alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie, postula unicamente che tale domanda sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, non presupponendo l'avvenuta apertura della procedura concordataria mediante pronuncia del decreto di ammissione.” Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2022, n.36354). Ciò posto, occorre analizzare l'applicabilità, nel caso di specie, dell'esenzione di cui all'art. 67, co.
3, lett. a) L.F. secondo cui non sono soggetti all'azione revocatoria, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei c.d. termini d'uso.
E' noto che la ratio della predetta disposizione risieda nella volontà del Legislatore di favorire la conservazione dell'impresa attraverso la prosecuzione della sua attività, intesa come strumento necessario per la salvaguardia delle sue componenti positive ed il recupero della capacità produttiva.
La locuzione “termini d'uso”, non si riferisce ai termini contrattualmente previsti tra le parti, ma a quelli che si sono sostituiti all'originaria pattuizione contrattuale in via di prassi consolidata tra le stesse. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che i termini d'uso vadano intesi come uso negoziale riferito allo specifico rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute (Cass. n. 25162 del
7/12/2016 e Cassazione civile sez. I, 18/03/2019, n.7580).
Il pagamento non è quindi revocabile tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi.
La Cassazione ha, inoltre, precisato che la prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte
l'intimazione di solleciti” (cfr. Cass. 18 marzo2019, n. 7580).
Deve, pertanto, ritenersi che “non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti”(Cass.
Sez. 1, Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27939).
In particolare, sono considerati effettuati nei termini d'uso quei pagamenti rientranti nelle normali relazioni commerciali intrattenute tra le parti ovvero che non presentino profili di anormalità o atipicità in relazione al concreto svolgimento del rapporto.
Sono, quindi, da ritenersi cronologicamente compiuti nei termini d'uso quei pagamenti realizzati con lo stesso ritardo precedentemente tollerato dalle parti, senza remore particolari, mentre vanno considerati revocabili quei pagamenti effettuati con un ritardo maggiore rispetto a quanto avvenuto e tollerato durante i rapporti commerciali intercorsi.
L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 2697 c.c. è in capo all'accipiens in quanto attiene ad un fatto estintivo dell'avversa pretesa. Tale prova può essere anche fornita per testimoni ai sensi degli artt. 2721, co.
2, 2722 e 2723 c.c., trattandosi di patti modificativi di un contratto successivi alla sua stipula.
L'accipiens deve altresì provare che il pagamento sia afferente a beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi operante l'esenzione in esame dal momento che i pagamenti oggetto di revocatoria sono avvenuti per servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa, nei termini d'uso, in forza di una prassi instaurata, consolidata e stabile tra le Parti fin dal 2017 e comunque secondo la prassi del settore economico di cui si tratta, tanto che nel corso del rapporto contrattuale, non ha mai inviato a una lettera di sollecito CP_1 Pt_1 né una dichiarazione di messa in mora né ha mai diffidato la stessa all'adempimento ed inoltre, non si è avvalsa della calusola risolutiva espressa prevista in entrambi i contratti di affitto d'azienda; elementi questi che fanno propendere per l'esistenza di una convenzione modificativa dei termini di pagamento rispetto alle scadenze originariamente convenute.
I pagamenti impugnati, pertanto, non possono essere revocati perché eseguiti nei termini d'uso.
Sul punto occorre, altresì, rilevare che non vi è prova in atti che gli stessi siano stati disposti in esecuzione di un piano di rientro negoziato tra le Parti, che la Curatela fallimentare aveva l'onere di produrre a fronte della contestazione avversaria e che avrebbe potuto escludede l'applicazione dell'esenzione di cui all'art 67 co. 3 lett. a) L.F., non potendo assumere sufficiente valenza probatoria, in assenza di ulteriori elementi di prova convergenti, la causale dei pagamenti che è stata indicata da in totale autonomia al momento dei versamenti effettuati dal proprio conto Pt_1
corrente.
Né alcuna rilevanza può assumere a tal fine la risoluzione dei due contratti intervenuta consensualmente tra le Parti in data 25/4/2019, quanto al ramo di azienda sito in Bra ed in data data
21/5/2019, quanto al ramo di azienda sito in Cuneo, posto che, diversamente da quanto allegato dal
Fallimento attore, non vi è prova in atti che lo scioglimento dei predetti contratti di affitto di ramo d'azienda sia avvenuto per volontà dell'odierna Convenuta, a causa dei ritardi della Controparte nel pagamento dei canoni di locazione, circostanza questa smentita dalla documentazione versata in atti da CP_1
Infine, per quanto concerne le compensazioni effettuate in data 10/6/2019 ed in data 2/8/2019 da per la somma complessivamente dalla stessa detenuta a titolo di cauzione, pari ad € CP_1 10.000,00 ed i canoni di affitto di ramo d'azienda scaduti, si condividono le argomentazioni della
Difesa di parte convenuta circa la correttezza della compensazione avvenuta in forza dell'art. 27 dei
Contratti il quale prevedeva espressamente che la cauzione è “liberata al termine dell'affitto del ramo d'azienda…sempre che l'affittuario abbia adempiuto agli obblighi tutti derivanti allo stesso dal presente contratto” con la conseguenza che tale operazione non configura un mezzo anormale di pagamento avendo, al contrario, rappresentato semplicemente una legittima regolazione dei rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, che non ha inficiato la par condicio creditorum, anche alla luce del disposto di cui all'art. 56 L.F., posto che se non fosse stata effettuata la compensazione tra le Parti e le situazioni di debito/credito fossero rimaste tali, oggi la procedura non potrebbe comunque escutere il credito derivante dai due depositi cauzionali in quanto avrebbe pieno CP_1
diritto di eccepire la compensazione in sede fallimentare.
Ed invero, il deposito cauzionale, costituendo un pegno irregolare, ossia una somma di denaro che passa in proprietà del locatore e sulla quale il conduttore vanta un diritto di credito solo al momento in cui, essendo venuta meno la funzione di garanzia, può chiederne la restituzione, deve essere immediatamente restituito dal locatore non appena avvenuto il rilascio dell'immobile (circostanza queta pacificamente avvenuta nel caso di specie) se non è stata proposta domanda giudiziale per l'attribuzione in tutto o in parte della stessa a copertura di specifici danni subiti.
Quella in esame - operata per tutti i rapporti dare/avere tra le Parti - è, dunque, una compensazione legale e come tale ritenuta dalla giurisprudenza unanime non revocabile (cfr. Cass. civ., 13 marzo
1982 n. 1634), ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla legge (crediti contrapposti, liquidi, omogenei ed esigibili).
Le somme compensate non sono revocabili neppure ai sensi dell'art. 67, 2 comma, L.F., in quanto non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma, in mancanza elementi anche solo indiziari che possanno far ritenere provata in capo a la consapevolezza di ricevere CP_1
pagamenti da parte di un soggetto in stato di insolvenza.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato di insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, precisato che in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza, pur potendo essere desunta anche da elementi indiziari, purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, deve essere effettiva, e non meramente potenziale, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio
2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012, n. 6686).
Per tutte le suesposte ragioni le domande attoree non possono trovare accoglimento.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda revocatoria proposta dal;
Parte_1
- condanna il attore alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza il 20 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, C.F. e P.IVA: , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
ALICE SOLENGHI
-attore-
CONTRO
C.F. e P. IVA: , con l'avv. DARIO GRAMAGLIA CP_1 P.IVA_2
-convenuta-
***
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in vista dell'udienza del 30 gennaio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la curatela del - Parte_1 premesso l'intervenuto fallimento di detta società con sentenza di questo Tribunale in data
11/12/2019, dopo che era stata dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo per mancato deposito del piano concordatario e della proposta - conveniva in giudizio CP_1 chiedendo, in via principale, di dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 co. 2 L.F., dei pagamenti effettuati da a nel periodo compreso tra il 7/5/2019 e il 5/8/2019 e per Parte_1 CP_1
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento al attore della somma di € 6.217,51 Parte_1 nonchè di revocare, ai sensi dell'art. 67 co. 1 n. 2 L.F. le compensazioni effettuate in data 10/6/2019
e 2/8/2019 da tra la somma complessivamente detenuta a titolo di cauzioni e i canoni CP_1 di affitto di ramo d'azienda scaduti e per l'effetto, di condannare la Convenuta al pagamento al della somma di € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata, di revocare ai sensi dell'art. 67 co. 2 L.F. le compensazioni effettuate in data 10/6/2019 e 2/8/2019 da tra la somma CP_1 complessivamente detenuta a titolo di cauzioni ed i canoni di affitto di ramo d'azienda scaduti e per l'effetto, di condannare la Convenuta al pagamento al Fallimento attore della somma di €
10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
A sostegno della domanda, il deduceva che: - con contratto di affitto di Parte_1 ramo d'azienda registrato in data 18/9/2014, di durata di un anno a partire dal 1/10/2014, CP_1
concedeva in affitto a il ramo d'azienda ubicato nel Centro Commerciale “LA
[...] Parte_1
GRAND'A” sito in Cuneo (CN), via Guido Martino 8, - il predetto contratto, all'art. 5, prevedeva che il corrispettivo fosse costituito dalla somma di una componente fissa (inizialmente pari ad €
12.000,00 oltre IVA, annualmente aumentata sino ad € 16.000,00 per il quinto anno di rinnovo) e di una componente variabile, determinata dalla differenza tra la percentuale del 4% del volume d'affari annuo ai fini IVA, al netto dell'IVA, e la componente fissa;
- all'art. 27 (fidejussione bancaria), il contratto d'affitto di ramo d'azienda prevedeva la dazione, da parte dell'affittuaria, di fidejussione di primario istituto bancario escutibile a prima e semplice richiesta dell'importo di euro
6.000,00, mai rilasciata, di contro, versava a una cauzione di euro 6.000,00; - Parte_1 CP_1 con contratto di affitto di ramo d'azienda registrato in data 18/3/2016, di durata di anni 5 a partire dall'8/3/2016, concedeva in affitto a il ramo d'azienda ubicato nel CP_1 Parte_1
Centro Commerciale “BIG STORE BRA” sito in Bra (CN), via Don Orione 45; - il contratto di affitto di ramo d'azienda, all'art. 5, prevedeva che il corrispettivo fosse pari, sino al 31/12/2016, al
5% del volume d'affari al netto dell'IVA con minimo garantito pari ad € 1.000,00 mensili, oltre
IVA. Il minimo garantito, sempre oltre IVA, a far data dal 1/7/2017, sarebbe stato determinato su base annuale e sarebbe stato pari ad € 13.000,00 per il 2017, € 14.000,00 per il 2018 ed € 15.000,00 per il 2019 e così via;
- il contratto d'affitto di ramo d'azienda prevedeva la dazione, da parte dell'affittuaria, di fidejussione di primario istituto bancario escutibile a prima e semplice richiesta dell'importo di € 4.000,00, mai rilasciata;
di contro, consegnava a una cauzione Parte_1 CP_1 di € 4.000,00; - nel corso del rapporto contrattuale, si rendeva inadempiente delle Parte_1 obbligazioni assunte. In particolare, a partire dal giugno 2018, l'inadempimento diveniva sistematico, con pagamenti degli insoluti a singhiozzo e l'irregolarità dei pagamenti perdurava anche nel 2019, tanto che veniva accordato un piano di rientro;
nel corso del suddetto anno, Pt_1
eseguiva a favore di i seguenti pagamenti:
1. Bonifico in data 07/05/2019 di euro
[...] CP_1
2.563,35 con causale “Rientro affitti punto vendita BRA”;
2. Bonifico in data 03/07/2019 di euro
2.500,00 con causale “Piano di rientro”;
3. Incasso a mezzo banca in data 30/07/2019 di euro
952,16; 4. Incasso a mezzo banca in data 06/08/2019 di euro 202,00; - in ogni caso, stante il perdurare dell'inadempimento di procedeva alla risoluzione dei contratti Parte_1 CP_1 di affitto di ramo d'azienda, avvenuta in data 30/4/2019 relativamente al punto vendita di Bra, ed in data 31/7/2019 in riferimento al punto vendita di Cuneo, con contestuale riconsegna dei locali e in quell'occasione compensava i canoni insoluti con le somme detenute a titolo di CP_1
cauzione per complessivi euro 10.000,00.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il CP_1
rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
In particolare, la convenuta eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 69 bis, II co., L.F. in quanto nel caso di specie non c'è stata una “procedura di concordato preventivo anteriore al fallimento”, bensì semplicemente una “domanda per l'ammissione alla procedura di pre-concordato preventivo”, dichiarata inammissibile non avendo la società depositato, entro il termine assegnato, la proposta ed il piano concordatario;
- l'operatività dell'esclusione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), L.F. essendo i pagamenti impugnati avvenuti per servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa, nei termini d'uso, in forza di una prassi instaurata e consolidata tra le parti fin dal 2017; - a riprova di ciò, a CP_1 fronte dei ritardi nel pagamento dei canoni da parte di verificatisi a partire dall'inizio del Pt_1 secondo semestre dell'anno 2017 in poi, non è ricorsa ad alcuno strumento volto al recupero del proprio credito, quali diffide di pagamento o solleciti né, tantomeno, ha fatto ricorso a quanto pattuito, in entrambi i contratti alle clausole previste dall'art. 8 e dall'art. 31 ove veniva pattuita la clausola risolutiva espressa, proprio perché aveva accettato il ritardo in quanto circoscritto in CP_1
termini ragionevoli adeguandosi alla prassi che intercorre anche con gli altri operatori commerciali con i quali ha in corso contratti di affitto di ramo d'azienda; - nonostante dall'estratto del conto corrente bancario prodotto dal , risultano due pagamenti, in data 7 maggio 2019 di € Parte_1
2.563,35 con descrizione operazione “… a Favore Per Rientro affitti Punto Vendita CP_2
Bra …” ed in data 3 luglio 2019 di € 2.500,00 con descrizione operazione “… A Favore Di CP_1
Per Piano DI Rientro , nessun piano di rientro era in corso tra le Parti né per il
[...] Parte_1
ramo di azienda sito in Bra né per quello sito in Cuneo ed inoltre, la causale dei pagamenti non poteva avere alcuna rilevanza probatoria, essendo stata data da al momento in cui ha Pt_1 effettuato l'operazione sul proprio conto corrente;
- inoltre, non era stata a richiedere la CP_1
risoluzione dei due contratti di affitto di ramo di azienda ma, al contrario, era stata la stessa Pt_1
a manifestare la volontà di sciogliere i due contratti tanto è vero che, quanto al ramo di azienda sito in Bra, le parti sottoscrivevano in data 25 aprile 2019 accordo scritto di “risoluzione consensuale” del contratto a decorrere dal 30 aprile 2019, quanto al ramo di azienda, sito in Cuneo, le parti sottoscrivevano “scrittura privata di risoluzione consensuale contratto d'affitto di ramo d'azienda” in data 26 luglio 2019 a decorrere dal 31 luglio 2019; - la compensazione è avvenuta in modo corretto in quanto l'art. 27 del contratto prevede espressamente che la cauzione è “liberata al termine dell'affitto del ramo d'azienda…sempre che l'affittuario abbia adempiuto agli obblighi tutti derivanti allo stesso dal presente contratto”; sicché dopo lo scioglimento consensuale dei due contratti di affitto, le parti decidevano di chiudere le rispettive posizioni di debito/credito ( CP_1 aveva a proprie mani la cauzione pari ad euro 6.000,00 oltre il residuo sulla cauzione dell'altro contratto pari ad euro 714,46 ed era quindi debitrice della di euro 6.714,46; a sua Pt_1 Pt_1
volta, che aveva cessato di corrispondere i canoni di affitto proprio in vista della futura compensazione, era debitrice dell'importo di € 7.666,62) e tutti i rapporti venivano quindi chiusi;
- successivamente rimborsava a in data 5.8.2019 l'importo di € 200,00, con la dicitura Pt_1 CP_1
“costi registrazione”, come risulta dalla fattura n. 002674 del 6/8/2019.
Rigettate le istanze di prova orale formulate dalla Parte convenuta, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 8/10/2024, successivamente differita - per ragioni organizzative dell'Ufficio - all'udienza del 30 gennaio 2025, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942 applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il primo comma della suddetta norma, al n. 2 prevede che sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
ne consegue che laddove vengano utilizzati mezzi di pagamento anormali la scientia decoctionis in capo all'accipiens si presume.
Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Inoltre, come noto, l'art. 69-bis comma 2 l. fall. stabilisce che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
La consecuzione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. è dunque, applicabile, a partire dalla domanda di concordato nel caso in cui il successivo fallimento sia riconducibile alla medesima situazione di crisi / insolvenza che aveva determinato la presentazione della domanda di concordato preventivo.
La regola di cui all'art. 69 bis l.f. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione con conseguente fallimento, purché appunto sia possibile ravvisare quell'unicità della crisi imprenditoriale (stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure (Cassazione civile sez. I,
05/01/2022, n.215).
Segnatamente, la dichiarazione di fallimento seguita al concordato preventivo attua non un fenomeno di mera successione cronologica, ma di consecuzione di procedimenti, che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale finiscono per essere strettamente collegati, nel fine del rispetto della regola della par condicio, avendo le due procedure come presupposto un analogo fenomeno economico;
si opera, in tal modo, una considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo, cui sia succeduta quella di fallimento, pur nella formale distinzione dei procedimenti. Tale principio presenta un valore sistematico, in quanto caratterizzato dall'esigenza di salvaguardia dell'interesse superiore di concreta attuazione della par condicio creditorum, anche contro eventuali espedienti tesi a vanificarla (Cass. 29 marzo 2019, n. 8970; Cassazione civile sez.
I, 06/09/2021, n.24056).
Nel caso di specie, ricorre il presupposto temporale della revocatoria, essendo documentalmente provato che i pagamenti in favore della convenuta sono stati disposti dalla Società in bonis durante il periodo sospetto, decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, posto che il successivo fallimento è riconducibile alla medesima situazione di crisi/insolvenza che aveva determinato la presentazione della domanda di concordato preventivo e senza soluzione di continuità tra le procedure.
Del tutto irrilevante, ai fini della consecuzione delle procedure, è la declaratoria di improcedibilità della domanda di concordato formulata da posto che ad essa è seguita istanza di Parte_1
fallimento costituente espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa
(“in tema di concordato "prenotativo" o "in bianco", la retrodatazione ex art. 69-bis l.fall. del periodo "sospetto" alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie, postula unicamente che tale domanda sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, non presupponendo l'avvenuta apertura della procedura concordataria mediante pronuncia del decreto di ammissione.” Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2022, n.36354). Ciò posto, occorre analizzare l'applicabilità, nel caso di specie, dell'esenzione di cui all'art. 67, co.
3, lett. a) L.F. secondo cui non sono soggetti all'azione revocatoria, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei c.d. termini d'uso.
E' noto che la ratio della predetta disposizione risieda nella volontà del Legislatore di favorire la conservazione dell'impresa attraverso la prosecuzione della sua attività, intesa come strumento necessario per la salvaguardia delle sue componenti positive ed il recupero della capacità produttiva.
La locuzione “termini d'uso”, non si riferisce ai termini contrattualmente previsti tra le parti, ma a quelli che si sono sostituiti all'originaria pattuizione contrattuale in via di prassi consolidata tra le stesse. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che i termini d'uso vadano intesi come uso negoziale riferito allo specifico rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute (Cass. n. 25162 del
7/12/2016 e Cassazione civile sez. I, 18/03/2019, n.7580).
Il pagamento non è quindi revocabile tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi.
La Cassazione ha, inoltre, precisato che la prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte
l'intimazione di solleciti” (cfr. Cass. 18 marzo2019, n. 7580).
Deve, pertanto, ritenersi che “non sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti”(Cass.
Sez. 1, Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27939).
In particolare, sono considerati effettuati nei termini d'uso quei pagamenti rientranti nelle normali relazioni commerciali intrattenute tra le parti ovvero che non presentino profili di anormalità o atipicità in relazione al concreto svolgimento del rapporto.
Sono, quindi, da ritenersi cronologicamente compiuti nei termini d'uso quei pagamenti realizzati con lo stesso ritardo precedentemente tollerato dalle parti, senza remore particolari, mentre vanno considerati revocabili quei pagamenti effettuati con un ritardo maggiore rispetto a quanto avvenuto e tollerato durante i rapporti commerciali intercorsi.
L'onere della prova in relazione all'esistenza di termini d'uso diversi da quelli contrattualmente previsti ai sensi dell'art. 2697 c.c. è in capo all'accipiens in quanto attiene ad un fatto estintivo dell'avversa pretesa. Tale prova può essere anche fornita per testimoni ai sensi degli artt. 2721, co.
2, 2722 e 2723 c.c., trattandosi di patti modificativi di un contratto successivi alla sua stipula.
L'accipiens deve altresì provare che il pagamento sia afferente a beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, deve ritenersi operante l'esenzione in esame dal momento che i pagamenti oggetto di revocatoria sono avvenuti per servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa, nei termini d'uso, in forza di una prassi instaurata, consolidata e stabile tra le Parti fin dal 2017 e comunque secondo la prassi del settore economico di cui si tratta, tanto che nel corso del rapporto contrattuale, non ha mai inviato a una lettera di sollecito CP_1 Pt_1 né una dichiarazione di messa in mora né ha mai diffidato la stessa all'adempimento ed inoltre, non si è avvalsa della calusola risolutiva espressa prevista in entrambi i contratti di affitto d'azienda; elementi questi che fanno propendere per l'esistenza di una convenzione modificativa dei termini di pagamento rispetto alle scadenze originariamente convenute.
I pagamenti impugnati, pertanto, non possono essere revocati perché eseguiti nei termini d'uso.
Sul punto occorre, altresì, rilevare che non vi è prova in atti che gli stessi siano stati disposti in esecuzione di un piano di rientro negoziato tra le Parti, che la Curatela fallimentare aveva l'onere di produrre a fronte della contestazione avversaria e che avrebbe potuto escludede l'applicazione dell'esenzione di cui all'art 67 co. 3 lett. a) L.F., non potendo assumere sufficiente valenza probatoria, in assenza di ulteriori elementi di prova convergenti, la causale dei pagamenti che è stata indicata da in totale autonomia al momento dei versamenti effettuati dal proprio conto Pt_1
corrente.
Né alcuna rilevanza può assumere a tal fine la risoluzione dei due contratti intervenuta consensualmente tra le Parti in data 25/4/2019, quanto al ramo di azienda sito in Bra ed in data data
21/5/2019, quanto al ramo di azienda sito in Cuneo, posto che, diversamente da quanto allegato dal
Fallimento attore, non vi è prova in atti che lo scioglimento dei predetti contratti di affitto di ramo d'azienda sia avvenuto per volontà dell'odierna Convenuta, a causa dei ritardi della Controparte nel pagamento dei canoni di locazione, circostanza questa smentita dalla documentazione versata in atti da CP_1
Infine, per quanto concerne le compensazioni effettuate in data 10/6/2019 ed in data 2/8/2019 da per la somma complessivamente dalla stessa detenuta a titolo di cauzione, pari ad € CP_1 10.000,00 ed i canoni di affitto di ramo d'azienda scaduti, si condividono le argomentazioni della
Difesa di parte convenuta circa la correttezza della compensazione avvenuta in forza dell'art. 27 dei
Contratti il quale prevedeva espressamente che la cauzione è “liberata al termine dell'affitto del ramo d'azienda…sempre che l'affittuario abbia adempiuto agli obblighi tutti derivanti allo stesso dal presente contratto” con la conseguenza che tale operazione non configura un mezzo anormale di pagamento avendo, al contrario, rappresentato semplicemente una legittima regolazione dei rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, che non ha inficiato la par condicio creditorum, anche alla luce del disposto di cui all'art. 56 L.F., posto che se non fosse stata effettuata la compensazione tra le Parti e le situazioni di debito/credito fossero rimaste tali, oggi la procedura non potrebbe comunque escutere il credito derivante dai due depositi cauzionali in quanto avrebbe pieno CP_1
diritto di eccepire la compensazione in sede fallimentare.
Ed invero, il deposito cauzionale, costituendo un pegno irregolare, ossia una somma di denaro che passa in proprietà del locatore e sulla quale il conduttore vanta un diritto di credito solo al momento in cui, essendo venuta meno la funzione di garanzia, può chiederne la restituzione, deve essere immediatamente restituito dal locatore non appena avvenuto il rilascio dell'immobile (circostanza queta pacificamente avvenuta nel caso di specie) se non è stata proposta domanda giudiziale per l'attribuzione in tutto o in parte della stessa a copertura di specifici danni subiti.
Quella in esame - operata per tutti i rapporti dare/avere tra le Parti - è, dunque, una compensazione legale e come tale ritenuta dalla giurisprudenza unanime non revocabile (cfr. Cass. civ., 13 marzo
1982 n. 1634), ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla legge (crediti contrapposti, liquidi, omogenei ed esigibili).
Le somme compensate non sono revocabili neppure ai sensi dell'art. 67, 2 comma, L.F., in quanto non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma, in mancanza elementi anche solo indiziari che possanno far ritenere provata in capo a la consapevolezza di ricevere CP_1
pagamenti da parte di un soggetto in stato di insolvenza.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato di insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, precisato che in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza, pur potendo essere desunta anche da elementi indiziari, purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, deve essere effettiva, e non meramente potenziale, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336; 30 luglio
2014, n. 17286; Cass., Sez. 6,3 maggio2012, n. 6686).
Per tutte le suesposte ragioni le domande attoree non possono trovare accoglimento.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda revocatoria proposta dal;
Parte_1
- condanna il attore alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza il 20 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia