Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/06/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 5449/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello iscritto al n. 5449 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 9.09.2024, pendente
TRA
(P.IVA C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via di San
Francesco a Ripa 110, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bellomi presso il cui studio in Roma, alla Via Vincenzo Ambrosio n. 4 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
, (C.F. n. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_3
Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Mollo, e CP_2
ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' Controparte_3 CP_1
stessa, in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3
APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal
Tribunale di Roma all'esito del giudizio R.G. n. 48634/2019, comunicata in data
8.10.2020
CONCLUSIONI: per l'appellante:
Tribunale Ordinario di Roma, condannando l' al Controparte_1 pagamento dell'ulteriore somma dovuta, a titolo di interessi ex Dlgs 231/02, con decorrenza dal termine di 30 giorni successivi alle singole scadenze delle singole fatture.
Con vittoria di spese (iva e cassa avvocati incluse) del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Bellomi che si dichiara antistatari.” per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello in quanto inammissibile, oltre che infondato, e pertanto confermare
l'ordinanza del 6.10.2020 del Tribunale Ordinario di Roma, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di appello tempestivamente notificato, la società Parte_1 ha impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe che così ha statuito:
[...]
“- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 21. 463,84, oltre interessi al saggio previsto dal dlvo 231/2002 a decorrere dal 23.09.2019 sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.200,00, oltre euro 118,50 per spese non imponibili, spese forfettarie e accessori come per legge.”
Nel giudizio di primo grado la aveva convenuto Parte_1
innanzi il Tribunale di Roma la al fine di sentirla condannare al Parte_2 pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di almeno € 21.463,84, oltre interessi legali ex D. Lgs. 231/02 a decorrere dalle singole scadenze, o in subordine, ex art. 1284, co. IV c.c. a titolo di rimborso dell'indebita applicazione dello sconto del 20% sui tariffari esistenti per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento con il
Servizio Sanitario Nazionale nel periodo compreso tra gennaio 2010 ed agosto 2013.
Il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. accoglieva parzialmente la domanda, condannando parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 21.463,84 oltre interessi al saggio previsto dal Dlgs n. 231/2002 a decorrere dal 23.09.2019 (data della domanda giudiziale) sino al soddisfo. Inoltre, condannava l'odierna appellata al pagamento delle spese di lite. ha impugnato la suddetta decisione articolando Parte_1
due motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante censura l'ordinanza nella sola parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che “Gli interessi sono dovuti dal giorno della notifica del ricorso
(avvenuta il 23.09.2019), in mancanza di documentati precedenti atti di costituzione in mora, atteso che trattandosi di debito di valuta della P.A. (stante la natura querable dell'obbligazione, ovvero da eseguirsi in virtù delle norme di contabilità pubblica al domicilio del debitore, presso gli Uffici di Tesoreria dell'Amministrazione debitrice) è indispensabile un formale atto di messa in mora”.
L'appellante lamenta, nello specifico, la violazione dell'art. 4 commi I e II del
Dlgs n. 231/02 (nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e dalla Legge 30 ottobre 2014, n. 161), ai sensi del quale gli interessi moratori decorrono dalla scadenza dei trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, senza alcuna necessità di costituzione in mora.
Con il secondo motivo, di analogo contenuto, l'appellante lamenta la contraddittorietà della decisione impugnata che pur individuando la fonte dell'obbligazione nei singoli contratti sottoscritti in regime di accreditamento con la
P.A., successivi all'8.2.2002, e ribadendo la correttezza dell'applicazione degli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002, individua, erroneamente, nella data di notifica del ricorso il dies a quo della decorrenza di suddetti interessi.
Parte appellata costituendosi si è opposta al gravame, deducendo che, trattandosi di debiti pecuniari della Pubblica Amministrazione, la disposizione dell'art. 1182, comma 3, c.c. (c.d. obbligazione portable) è derogata dalle norme di contabilità pubblica (estesa anche alle ), che prescrivono l'estinzione dei debiti presso Parte_3
gli Uffici del Gestore del servizio di Tesoreria, con la conseguenza che la mera scadenza del termine non è idonea ex se a costituire in mora l'ente pubblico, ma occorre un atto di costituzione in mora (natura c.d. querable dell'obbligazione). La Parte_2
1 evidenzia, inoltre, che l'appellante non ha prodotto le fatture emesse in relazione alle
[...]
prestazioni per cui è causa, con la conseguenza che non potrebbe in ogni caso provvedersi alla liquidazione degli interessi.
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Occorre premettere che, contrariamente a quanto dedotto dalla le Parte_2
fatture relative alle prestazioni per cui è causa risultano regolarmente depositate nel fascicolo di primo grado dell'appellante.
Nel merito, l'appello è fondato.
Ritiene questo Ufficio di aderire al preferibile orientamento secondo cui in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo spettante per le prestazioni rese in regime di autorizzazione, vanno riconosciuti anche alle strutture private autorizzate gli interessi legali di mora nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 (come già riconosciuto per le strutture private accreditate da Cass., Sez. Un., 35092/2023; Cass.
7019/2020; Cass. 17665/2019; Cass. 20391/2016; Cass. 14349/2016).
Alla luce delle considerazioni che precedono – in parziale riforma della ordinanza impugnata – vanno riconosciuti sulla sorte capitale oggetto di condanna gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 decorrenti dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricevimento di ciascuna fattura e sino all'effettivo soddisfo (arg. ex art. 4, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002 e successive modificazioni).
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nella misura dell'accolto - da ragguagliarsi ad un valore indeterminato basso - e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori tariffari di cui alla tabella allegata al d.m. 13.08.2022, n. 247 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la ordinanza ex art. 702 bis Parte_1
emessa in data 6.10.2020 e comunicata in data 8.10.2020 coì provvede:
- riformato integralmente il provvedimento impugnato, condanna la
[...]
al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
[... della somma di € 21.463, 84 oltre interessi decorrenti dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricevimento di ciascuna fattura e sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la stessa parte appellata alla rifusione, in favore della appellante, delle spese del doppio grado che liquida in complessivi € 7.100 ( di cui € 3.200 per il primo grado), oltre Iva Cpa e spese al 15%
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il consigliere estensore
Giovanna Gianì Il Presidente
Nicola Saracino