Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 852/2025
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria riunito in camera di conIGlio nelle persone dei:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 852/2025
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nata a [...], il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PERUZZO ERIKA
E
nato a [...], il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PERUZZO ERIKA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non nulla ha osservato;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
“ 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato il 03.12.2016 in Molare tra la IG.ra ed il IG. , ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Molare di annotare la sentenza passata in giudicato nel relativo atto di matrimonio per l'anno 2016, Parte II, serie A, atto n. 17;
2) Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
collocate presso il padre il quale si avvale della collaborazione dei di lui genitori nella gestione quotidiana e crescita delle bambine;
3) La IG.ra si impegna alla corresponsione in favore del IG. a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1
delle figlie e della somma di euro 300,00 da versarsi entro il 30 di ogni mese e Per_1 Per_2
da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
Per spese ordinarie, comprese nell'assegno di mantenimento sopra indicato si intendono, quindi, il vitto, l'abbigliamento ordinario, il corredo per l'asilo e la scuola materna.
Le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N., le tasse e le altre spese scolastiche - quali i libri di testo - le spese sportive-ricreative e comunque le spese straordinarie riguardanti le figlie, da concordare e/o documentare secondo quanto previsto dal Protocollo adottato in data 24-7-2016 da questo Tribunale saranno sostenute da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno;
I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di documenti equipollenti validi anche per l'espatrio relativamente alle figlie minori;
In considerazione della tenera età delle bambine, degli impegni di lavoro di entrambe le parti, dell'organizzazione famigliare fino ad oggi seguita, la IGnora potrà vedere e visitare le figlie Pt_1
presso il loro domicilio senza limitazioni, solo accordandosi con il marito e rispettando in ogni caso i ritmi quotidiani delle bambine impegnandosi, anche, nel rispettare gli impegni e le eIGenze dei suoceri - nonni paterni - prendendo accordi con gli stessi in caso di assenza del padre. Potrà inoltre tenerle con sé, presso l'abitazione di Carpeneto, a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera (o lunedì mattina) ed inoltre le terrà a dormire presso di sé in settimana in base agli orari di lavoro di entrambi i genitori, avendo cura di preferire le notti in cui il IG. sarà CP_1
impegnato con il lavoro;
Durante le vacanze estive, le bambine potranno trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore e 7 giorni durante quelle invernali. Le feste di Natale e di Pasqua e tutte le altre festività nazionali saranno trascorse alternativamente con l'uno o l'altro genitore nel pieno rispetto del criterio dell'alternanza e sulla base delle eIGenze delle minori, dei rispettivi impegni di lavoro, delle disponibilità dei nonni ed eventualmente di altre figure IGnificative nella vita delle bambine;
In ogni caso, i coniugi convengono di adottare la massima elasticità e disponibilità, reciprocamente, per modificare il regime di visita, rapporto e cura delle figlie ogniqualvolta si presentassero problemi di lavoro o altri impedimenti ovvero il regime suddetto si rivelasse inadeguato a garantire il benessere delle bambine.
I coniugi manifestano il proprio reciproco consenso all'inserimento graduale dei rispettivi nuovi compagni nella vita delle bambine, impegnandosi, però, a non trascorrere, fino al compimento di 5 anni di età di ciascuna bambina, le vacanze estive ed invernali insieme ai nuovi compagni ma dedicando in via esclusiva tale periodo di vacanza alle figlie;
anche nei fine settimana, e sempre fino al compimento dei 5 anni di età, le minori non potranno pernottare presso la madre in presenza del nuovo compagno né potranno trascorrere la notte con la mamma o il papà se insieme al genitore vi fosse il nuovo partner.
I coniugi si impegnano, altresì, a non pubblicare sui social – sempre fino al compimento di 5 anni di età delle bambine – immagini delle bambine insieme ai nuovi compagni e si impegnano a trascorrere insieme i più importanti eventi riguardanti la vita delle bambine, quali i compleanni;
4) La casa coniugale resta assegnata alla IG.ra , la quale continuerà a farsi interamente carico Pt_1 del mutuo ipotecario cointestato gravante sull'immobile, avendo già provveduto all'estromissione del IG. dallo stesso, liberandolo, dunque, da ogni vincolo legato all'atto di mutuo facendosi, CP_1
altresì, carico di tutti gli oneri e le spese, anche relative alla gestione ordinaria e straordinaria, comprese imposte e tasse.
5) Il IG. in sede di separazione si era impegnato a cedere alla IG.ra , con atto notarile, CP_1 Pt_1 la sua quota di proprietà dell'immobile coniugale sito in Carpeneto, Cascina Mombella n. 100 così meglio identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Carpeneto:
foglio 15, mappale 81 sub 5, piano T-1-2, cat. A2, cl. 3 vani 10,5, sup catastale mq 267;
map. 81, sub. 8, piano T, cat. C6, cl. U, mq 17, sup. catastale mq 17; map. 81, sub. 9, piano T, cat. C2, cl. U, mq. 133, sup catastale mq. 155.
Tale cessione è avvenuta con rogito del 23.09.2024 che si produce.
A fronte della cessione della quota di comproprietà pari ad un mezzo dell'intero sulla casa coniugale, la IG.ra si impegna a corrispondere al IG. (a titolo di rimborso delle spese dallo Pt_1 CP_1 stesso sostenute per l'immobile, delle rate del mutuo pagate, di altro finanziamento richiesto per i lavori di ristrutturazione, e per ogni altra causa derivante dall'acquisto dell'immobile) la somma di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) - a saldo di quanto pattuito in sede di separazione consensuale
- entro il mese di agosto 2027;
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver chiarito ogni questione e, quindi, di non avere l'uno nei confronti dell'altro, pretese di carattere economico.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nata in [...] il [...] e da nato a [...]_1
CINQUEFRONDI (RC) il 24/04/1987, celebrato in Molare in data 03/12/2016, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 17, Parte 2^, Serie A, Anno 2016
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 20/05/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.