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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/12/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 17.12.25, sentita la relazione del Giudice relatore, a scioglimento della riserva espressa in data 17.12.25, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 959 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: avv. CRAIA GIANLUCA
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: avv.ti ALESSANDRO CALEO e CAVALIERE PAOLA
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate:
PER PARTE RICORRENTE Parte_1
1) In via principale: per tutte le motivazioni di cui al ricorso, pronunciare la separazione dei coniugi, e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
a) autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni;
b) addebitare la separazione personale al sig. per tutti i gravi motivi illustrati in Controparte_1 ricorso;
c) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore, , con collocazione Persona_1 stabile presso la madre nella nuova residenza in Massa, località Marina, via Fossone n. 18, salvo se P a g . 1 | 8 altra nelle more;
d) porre a carico del IG. : Controparte_1
i. un contributo al mantenimento del piccolo in misura non inferiore ad € 500,00 con Per_1 decorrenza dalla nascita del minore o, se ritenuto, dalla domanda, riservata l'azione per il mantenimento pregresso, e con rivalutazione ISTAT come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla IG.ra ; Parte_1
ii. una contribuzione alle spese straordinarie del figlio, come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, in quota pari al 70%, precisando che le spese straordinarie di importo sino ad € 200,00 saranno rimborsate previa mera esibizione della ricevuta e/o fattura;
e) così regolamentare il diritto di visita del padre:
i. stante il fatto che ormai il padre non frequenta il figlio dal settembre 16 settembre 2023 disporre che il IG. incontri secondo un percorso di riavvicinamento graduale Controparte_1 Per_1 e progressivo di tre mesi così articolato:
- primi 8 incontri (primo mese) successivi all'adozione del provvedimento si svolgano nei giorni di sabato e domenica negli orari dalle 14.00 alle 20.00, alla presenza della madre, presso l'abitazione di quest'ultima e/o in zone di gioco familiari al bambino;
- dal nono al sedicesimo (secondo mese), gli incontri si svolgano sabato e domenica negli orari dalle 14.00 alle 20.00, ancora presso l'abitazione della madre e/o in zone parco giochi circostanti, in presenza iniziale della madre con graduale suo allontanamento nel corso dell'orario di visita, rispettando i tempi e i modi del bambino.
- dal diciassettesimo e fino a ventiquattresimo (terzo mese), gli incontri si svolgano sabato e domenica negli orari dalle 14.00 alle 20.00, ancora presso l'abitazione della madre e/o in zone parco giochi circostanti, in totale assenza della madre.
ii. Terminato il terzo mese di reinserimento il diritto di visita del padre sarà: un pomeriggio alla settimana prelevandolo dal nido o da persona di fiducia (baby-sitter, nonni, zii etc..) e riportandolo alla madre entro le ore 19,00 oltre un sabato o una domenica al mese prelevandolo alle ore 11 e riportandolo entro le 17. Il padre trascorrerà la giornata del Natale o di Pasqua con , ad Per_1 anni alterni, prelevandolo alle ore 11 e riportandolo alla madre entro le ore 17.
f) Con vittoria di spese legali.
2) In via subordinata: laddove il giudice ritenesse di non accogliere le modalità di esercizio del diritto di visita di cui al punto “e.ii” delle conclusioni spiegate in via principale, ferme in ogni caso le conclusioni per i punti “a”, “b”, “c” e “d” di cui sopra, da intendersi come qui ritrascritte
e) così regolamentare il diritto di visita
i. il padre incontrerà il figlio minore secondo un percorso di riavvicinamento graduale e Per_1 progressivo di tre mesi così articolato:
- primi 8 incontri (primo mese) successivi all'adozione del provvedimentosi svolgeranno nei giorni di sabato e domenica negli orari dalle 14.00 alle 20.00, alla presenza della madre, presso l'abitazione di quest'ultima e/o in zone di gioco familiari al bambino;
- dal nono al sedicesimo (secondo mese), gli incontri si svolgeranno sabato e domenica negli orari dalle 14.00 alle 20.00, ancora presso l'abitazione della madre e/o in zone parco giochi circostanti, in presenza iniziale della madre con graduale suo allontanamento nel corso dell'orario di visita, rispettando i tempi e i modi del bambino.
- dal diciassettesimo e fino a ventiquattresimo (terzo mese), gli incontri si svolgeranno sabato e domenica negli orari dalle 14.00 alle 20.00, ancora presso l'abitazione della madre e/o in zone parco giochi circostanti, in totale assenza della madre.
P a g . 2 | 8 ii. al termine dell'inserimento del terzo mese il sig. eserciterà il diritto di visita Controparte_1 del minore due pomeriggi o mattine a settimana, che le parti individueranno di comune accordo, tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi;
in mancanza di accordo tra le parti, l'esercizio del diritto di visita del minore avverrà nei pomeriggi di sabato e domenica dalle ore 14.00 alle ore 20.00, recandosi il signor per prelevare il minore presso l'abitazione della signora e ivi CP_1 Pt_1 riconducendolo alle ore 11 e riportandolo alla madre entro le ore 17.
f) Con vittoria di spese legali.
PER PARTE RESISTENTE Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
I) NEL MERITO: -rigettare tutte le domande di parte ricorrente poiché infondate in fatto ed in diritto;
-respingere la domanda di addebito formulata dalla ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
-dichiarare lo scioglimento dell'unione civile contratta tra il IG. e la IGnora Controparte_1
in data. 30.07.2022, nel Comune di Montignoso (MS), atto n. 29 p. 2 s. C anno 2022, Parte_1 per fatto addebitabile alla IG.ra per grave violazione dei doveri nascenti dal Parte_1 matrimonio;
-autorizzare le parti a vivere separate e nel reciproco rispetto;
-disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente dello stesso presso Per_1 la madre;
-disciplinare il diritto di visita del padre nei confronti del figlio in ragione di un fine settimana alternato;
-disporre a carico della IGnor un contributo al mantenimento ordinario del figlio, CP_1 quantificandolo nella somma di euro 250,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 a mezzo bonifico bancario;
-ripartire le spese straordinarie del figlio tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti stabilire che debbano essere preventivamente concordate;
in ogni caso stabilire che le spese mediche relative a visite specialistiche e le spese sanitarie non effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale debbano essere subordinate al consenso di entrambi i genitori, come previsto dal Protocollo del 22.10.2019 del Tribunale di Massa relativo alle modalità di mantenimento dei figli secondo le linee guida espresse dal Cn nella seduta del 14.07.2017.Tutte le spese dovranno essere adeguatamente documentate onde poterne ottenere il rimborso.
II) IN VIA RICONVENZIONALE:
- addebitare la separazione personale alla IG. ra per tutti i gravi motivi illustrati in Parte_1 comparsa;
- accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dal IG. in particolare per il CP_1 deterioramento/distruzione della macchina e dell'orologio di proprietà del IG. per causa CP_1 della ricorrente (doc. 9 comparsa risposta), e per l'appropriazione indebita della ricorrente della somma di € 1.000,00 spettante al IG. e ricevuta in occasione del matrimonio con la CP_1 ricorrente oltre a tutti i danni morali subiti, compresi quelli sofferti a causa della diffamazione del resistente e del comportamento atto ad ostacolare il rapporto con il figlio (doc. 18 Per_1 comparsa risposta) condannare la IGnora al risarcimento dei suddetti danni materiali e Pt_1 morali che si quantificano in non meno di € 5.000,00 euro o della maggiore o della minore somma che sia risultata in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
-in subordine, accertati i suindicati danni patrimoniali e non patrimoniali, stabilire che la somma dovuta a titolo di risarcimento dalla ricorrente al resistente venga decurtata da quanto verrà ritenuto dovuto dal IG. a titolo di assegno mantenimento per le spese straordinarie del figlio e/o CP_1 per il mantenimento del pregresso;
P a g . 3 | 8 - con condanna della IGnora al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente Pt_1 procedimento, come per legge;
si evidenzia al riguardo che controparte non ha formulato istanza in tal senso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio civile il 30.7.2022 a Montignoso (MS), Parte_1 Controparte_1 atto trascritto nel registro di stato civile del suddetto Comune al n. 29 p. 2 s. C anno 2022.
Dalla loro unione nasceva (6.1.2023). Per_1
Con provvedimento del 10.7.2023 il Giudice delegato disponeva come di seguito: “dispone che corrisponda a la somma mensile di € 400 a titolo di contributo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno 27 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla nascita del minore, decurtati gli importi già corrisposti;
dispone che corrisponda a il 50% delle spese straordinarie in Controparte_1 Parte_1 senso stretto, ove preventivamente concordate tra le parti e adeguatamente documentate, e il 50% delle spese straordinarie routinarie, ove documentate;
dispone che eserciti il diritto di visita del minore due pomeriggi o mattine a Controparte_1 settimana, che le parti individueranno di comune accordo, tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi;
in mancanza di accordo tra le parti, dispone che l'esercizio del diritto di visita del minore avvenga nei pomeriggi di sabato e domenica dalle ore 14.00 alle ore 20.00, recandosi il signor per prelevare il minore presso l'abitazione della signora e ivi riconducendolo; CP_1 Pt_1 conferma nel resto”.
Ricorrono i presupposti per la separazione, con la precisazione che, evidentemente, il nel CP_1 richiedere lo “scioglimento dell'unione civile”, incorre in chiaro refuso.
1. ADDEBITO
Le reciproche domande di addebito devono essere respinte.
La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., in quanto l'istituto ha carattere eccezionale e presuppone comportamenti più gravi rispetto a quelli che, di regola, determinano la separazione personale dei coniugi, sanciti dall'art. 151 c.c.: intollerabilità della prosecuzione della convivenza o grave pregiudizio per l'educazione dei figli. È, pertanto, necessario verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza, con valutazione comparativa delle condotte dei coniugi, al fine di determinare la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento di uno di essi e l'intollerabilità stessa (cfr. ex multis Cass. civ, sez. I, 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840; Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2005, n. 12383).
Per consolidata giurisprudenza, occorre accertare se l'irreversibile crisi sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio a opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo o per effetto di essa (in tal senso, cfr.: Cass., n. 14042/2008; Cass., n. 14840/2006; Cass., n.12383/2005).
Secondo quanto riferito dalla che pone a fondamento della domanda di addebito Pt_1 l'allontanamento dalla casa coniugale del marito, il aveva lasciato l'abitazione in data CP_1 10.11.22, senza farvi più ritorno. Peraltro, a seguito della nascita di , vi era stato un Per_1 ravvicinamento tra i due, protrattosi per qualche settimana. espone, invece, come la scelta di allontanarsi sia stata frutto di una decisione condivisa. Ciò CP_1 è confermato dal teste padre del resistente (cfr. verbale 22.3.2024 “vero è che Testimone_1 dati i problemi coniugali con la IGnora i coniugi decidevano di comune accordo che il IG. Pt_1 si sarebbe trasferito in un altro appartamento il cui indirizzo veniva prontamente CP_1 comunicato alla ricorrente;
Sì, è vero. Lo so in quanto me lo riferì mio figlio, in ogni caso ho un
P a g . 4 | 8 messaggio di mia nuora sul telefono, non prodotto agli atti, in cui la stessa diceva di non poterne più di mio figlio che veniva apostrofato come “inaffidabile” ed altre parole;
tale comportamento era la norma”). È, poi, in atti la trascrizione di un messaggio vocale intercorso tra le parti in cui la Pt_1 dichiara “anche secondo me, allontanarsi è la cosa migliore” (doc. 4 parte resistente).
Di contro, riconduce la crisi matrimoniale ai comportamenti violenti della moglie, CP_1 manifestatisi anche prima del matrimonio (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione: “già dall'anno 2020 la ricorrente aveva manifestato episodi di aggressività poiché senza motivo aveva preso a calci e rigato la macchina del ricorrente;
successivamente la IGnora ha preso letteralmente a martellate Pt_1 l'orologio del marito, modello Fossil Smart Watch, in un'altra occasione la IGnora ha lanciato un piatto di pasta in direzione del marito cercando di colpirlo per futili motivi ed ancora è accaduto che la IGnora mentre era intenta a cucinare, in uno scatto d'ira abbia impugnato un coltello puntandolo all'altezza del fianco del ricorrente. Accadeva pertanto sovente che la IGnora manifestasse Pt_1 scatti d'ira che culminavano in atteggiamenti violenti”). Dalla stessa ricostruzione offerta dal resistente emerge, conseguentemente, che nessun rilievo tali asseriti comportamenti hanno assunto nell'eziologia della crisi coniugale, tanto è vero che, a detta del tale era sempre stata la CP_1 condotta della anche prima di unirsi in matrimonio. Pt_1
2. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
Risulta rispondente all'interesse del figlio minore l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Quanto al regime delle frequentazioni, con provvedimento del 10.7.2024 era riconosciuto il diritto di visita in capo al padre per due mattine o pomeriggi a settimana, da individuare di comune accordo tra i genitori.
In data 23.7.2023 aveva sporto querela nei riguardi della rappresentando che la CP_1 Pt_1 stessa, a partire dal 15.7.2023, non gli aveva concesso di esercitare il diritto di visita. Su richiesta del Pubblico Ministero era stata disposta l'archiviazione.
per proprio conto, espone come il padre non si curi di , rimanendo assente per Pt_1 Per_1 lunghi periodi e chiede, pertanto, che gli incontri vengano ripresi gradualmente.
Deve in questa sede trovare parziale conferma il regime già disposto mediante provvedimenti provvisori, con le modifiche di cui infra e la precisazione che appare opportuno, tenuto conto dell'elevatissimo grado di conflittualità tra i genitori e nell'esclusivo interesse della prole, demandare ai SS territorialmente competenti la presa in carico e il monitoraggio del nucleo, con le indicazioni di cui in dispositivo. Inoltre, attesa l'età di , se, allo stato, non vi è necessità di prevedere Per_1 pernottamenti presso il padre, d'altra parte, al compimento dei quattro anni del bambino, con la supervisione dei SS, dovrà prevedersi un pernottamento settimanale presso di lui. Al fine di assicurare la persistenza di un rapporto con il deve prevedersi la seguente regolamentazione: CP_1
- Due mattine dalle 9.00 alle 13.30 (pranzo presso il padre), o pomeriggi settimanali (dalle 14.00 alle 20.00, con cena a carico del padre), da individuarsi di comune accordo tra i genitori;
in caso di disaccordo sabato e domenica, tenuto conto delle precisazioni fornite dal CP_1 nel corso del giudizio in ordine ai propri impegni lavorativi;
- A partire dal compimento dei quattro anni di : un pernottamento presso il padre, che Per_1 lo preleverà dalla madre (o dall'istituto scolastico a tale data frequentato) alle ore 14.00, o, comunque, all'orario di uscita da scuola, per poi ricondurlo a casa della madre (o a scuola) entro le ore 9.00 del giorno successivo, in giornata da individuarsi di comune accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, nel martedì;
- Festività e ponti scolastici secondo il regime dell'alternanza (Natale 2025 con la madre;
S. Stefano 2025 con il padre;
Pasqua 2026 con la madre;
Lunedì dell'Angelo 2026 con il padre;
l'anno successivo viceversa);
- Il giorno del compleanno, il minore trascorrerà, ad anni alterni, un anno con la madre e uno con il padre, a partire dalla madre per l'anno 2026;
- Tenuto conto dell'età, allo stato non si prevedono periodi continuativi da trascorrere con il padre durante l'estate.
P a g . 5 | 8
3. CONTRIBUTO ECONOMICO AL MANTENIMENTO
Pt_1 espone di essere dipendente a tempo determinato di (doc. 20 contratto di
[...] CP_2 lavoro).
Sono in atti gli estratti conto bancari PostePay e , oltre alle buste paga di gennaio 2023 Controparte_3 (€ 1.169,00), febbraio 2023 (€ 1.089,00), marzo 2023 (€ 1.129,00) e aprile del 2023 (€ 950,00).
Dalle dichiarazioni dei redditi in atti emerge un reddito imponibile pari:
- Anno 2021: € 1520,44
- Anno 2022: € 2539,2 Sebbene abbia riferito che il contratto di lavoro sarebbe venuto a scadenza in data 31.10.23, la stessa, pur senza nulla precisare sul punto, in memoria conclusionale del 19.11.25, afferma di avere un lavoro e poter anche contare sul supporto economico dei genitori. Nulla risulta sull'eventuale pagamento di canoni di locazione.
È, inoltre, nuda di proprietaria dei seguenti beni immobili:
- per la quota di ¼ dell'immobile sito nel Comune di Massa al foglio 65 particella 487;
- per la quota di 9/72 del bene immobile sito nel Comune di Montignoso foglio 14 particella 760. Non è titolare di diritti su beni mobili registrati.
CP_1
È dipendente di Controparte_4
Sono in atti gli estratti conto bancario n. 1000/4013, n. 001 2129342-3 e Controparte_5 CP_6 n. 000421074220 e le dichiarazioni dei redditi, da cui emerge un reddito imponibile pari: CP_3
- 2021: € 38.809,00
- 2022: € 44.214,00
- 2023: € 34.983,00 Quanto ai conti correnti di cui sopra, risulta:
- : saldo iniziale al 31.12.2019 +€ 2 032,64; totale accrediti +€ 12.766,00: totale Controparte_5 7,87; saldo del periodo +€ 2 558,13; saldo finale al 31.03.2020 +€ 4.590,77; saldo iniziale al 31.12.2022 -€ 516,74; totale accrediti € 0,00: totale addebiti -€ 241,86; saldo finale al 31.03.2023 -€ 758,60; saldo finale al 30.06.2023 -€ 987,20;
- : saldo al 31.12.21 € 410,10 (giacenza media € 220,64); saldo al 31.12.22 € CP_6 enza media € 704,02); saldo al 31.3.23 € 793,33 (giacenza media € 871,09);
- saldo iniziale al 27.10.2021 € 0; uscite € 19.171,71; entrate: € 28.006,92; saldo CP_3 1.12.2021 € 8.835,21; saldo iniziale al 30.09.2022 € 2.216,15; uscite € 10.160,46; entrate € 10.279,00; saldo finale al 31.12.2022 € 2.334,69; è conduttore dell'immobile ove risiede, per il quale è tenuto al versamento di un canone di CP_1 locazione pari ad € 500,00 mensili (doc. 14).
È in atti il contratto con ID per la concessione di una linea di credito, con addebito annuale di circa € 64,00 (doc. 15, ultima pagina). Inoltre, il resistente ha sottoscritto un contratto di prestito contro cessione di un quinto dello stipendio con il quale ha ceduto a 120 quote mensili Controparte_3 di 205,00 euro del proprio stipendio, fino alla complessiva estinzione del debito di euro 24.600,00 (doc. 15, pagina 23). Risulta, inoltre finanziamento da per l'acquisto di autovettura, che Parte_2 prevede la corresponsione di 84 rate mensili (prima rata pari a € 329,00) per un totale di € 27.657,00 (doc. 15 pagg. 1-22).
Tenuto conto delle rispettive situazioni economiche e del fatto che il minore è collocato presso la madre, che dello stesso sostiene, conseguentemente, la maggior parte delle spese, provvedendo al mantenimento diretto, si stima equo destinare il 25% delle risorse complessive dei genitori, detratte le spese, al suo mantenimento. Si addiviene, così, al seguente risultato: € 650 mensili per il mantenimento di , considerato che la madre produce buste paga da cui risulta stipendio di Per_1
P a g . 6 | 8 circa € 1100 mensili e non documenta spese per canoni di locazione, mentre il padre afferma di guadagnare € 2000 netti mensili (risultato che, invero, pare sottostimare le reali entrate del CP_1 tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi prodotte, da cui risulta reddito medio imponibile nell'ultimo triennio pari a circa € 40.000 – per la precisione € 39.335- e della movimentazione dei conti correnti) e sostiene esborso di € 500 mensili (canone di locazione) e di € 328 per l'acquisto di una vettura. In proposito, ritiene questo Collegio che l'aver volontariamente contratto debito di quasi € 30.000 per l'acquisto di un'auto non possa andare a detrimento del minore, di talché deve confermarsi il contributo al mantenimento ordinario di in misura pari a € 400 mensili, somma soggetta a Per_1 rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il 27 di ogni mese, oltre spese straordinarie al 60% come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara (tenuto conto delle maggiori disponibilità del . CP_1
4. Domanda di risarcimento del danno avanzata da CP_1
Le domande in questione sono in parte inammissibili e in parte infondate.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale per il deterioramento dell'auto e dell'orologio, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili all'art.33 c.p.c., laddove il successivo art.40 consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte” (artt.31, 32, 34, 35 e 36).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla diffamazione asseritamente subita dal e dalla condotta della volta a impedire i contatti con il CP_1 Pt_1 figlio, seppur potrebbe sussistere un qualche spazio di tutela in questa sede, giusta la previsione del novellato art. 473 bis cpc, nondimeno, le stesse risultano totalmente sguarnite di prova.
5. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza – e sono pertanto compensate nella misura di ¾, attesa la reciproca soccombenza e tenuto conto della coincidenza delle conclusioni presentate in ordine alla domanda di separazione e in punto di affido condiviso e collocamento della prole – e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
RIDUZIONI (50% sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni € 3.808,00 oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE,
P a g . 7 | 8 definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda di nei confronti di , così dispone: Parte_1 Controparte_1
Dichiara la separazione personale tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Affida a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Persona_1 ; Parte_1
Dispone in punto di regime delle visite, contributo ordinario al mantenimento e spese straordinarie come in parte motiva;
dispone la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare a opera dei Servizi Sociali di Massa;
invita i genitori ad attivarsi per un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità, eventualmente anche presso l'UFSMA competente;
dispone che i Servizi Sociali, di concerto con gli altri enti, provvedano a organizzare ogni utile misura di supporto psicologico quanto alla prole e ai genitori;
che gli enti di cui sopra provvedano ad articolare nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno, sia ai genitori, che alla prole;
dispone che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità, gli enti si attiveranno per il deposito della relazione con la sollecitudine del caso;
dichiara inammissibili le domande risarcitorie avanzate dal resistente;
condanna alla rifusione delle spese di lite – operata la compensazione per Controparte_1 ¾ - nei confronti di , liquidate in € 3.808,00 a titolo di compenso professionale, Parte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'ufficiale di stato civile ove il matrimonio fu trascritto e per quant'altro di propria competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 8 | 8