Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 4147 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
elettivamente dom.ta in Roma, Via A. Sogliano 70, presso lo Parte_1
studio dell'Avv Giuseppe Ametrano che la rappresenta e difende per procura in atti appellante in riassunzione e
elettivamente dom.ta in Roma, Viale delle Milizie 114, presso lo studio CP_1
dell'Avv Lucia Buononato che la rappresenta e difende per procura in atti appellata in riassunzione
rappresentante,
appellato in riassunzione non costituito c con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento della sentenza di appello n. 1981/2020 pronunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10291/2023 nel giudizio di impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n
104/2017, depositata il 12/9/2017
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 104/2017, definendo il giudizio introdotto il
21.9.2015 dalla per l'accertamento della quota di pensione di reversibilità a Pt_1
lei spettante quale coniuge divorziata di deceduto il 26/9/2014, ha Persona_1
ripartito detta pensione al 50% fra le due coniugi (divorziata e superstite), condannando l' , ente erogatore del trattamento pensionistico, a corrispondere le rispettive quote CP_2
con decorrenza dal mese successivo al decesso del detratti gli eventuali Per_1
importi già corrisposti e respinte le ulteriori domande formulate dall' CP_2
Proposto appello da parte della la Corte di appello di Roma, con la sentenza CP_1
n.1981/2020 del 20.4.2020, ha accolto il gravame, rigettando la domanda proposta da e precisato i), da un lato, che i rispettivi 2 matrimoni della Parte_1
e della con il defunto avevano avuto durata il primo dal 1967 al 1998 Pt_1 CP_1
ed il secondo dal 2003 al 2014 e, dall'altro, che alla era stato attribuito un Pt_1
assegno divorzile di lire 1.200.000 mensili e che quest'ultima non si era risposata, ii) che, successivamente al divorzio, erano intervenuti ulteriori accordi tra gli ex coniugi dapprima, nel febbraio 2001, per la riduzione dell'assegno Parte_2 divorzile (da lire 1.200.000 a 700.000) e, poi, per la cessazione dell'obbligo nel dicembre 2002 e febbraio 2003, iii) che il Tribunale non aveva ritenuto di dover tenere conto degli accordi tra gli ex coniugi (incontestati in punto di fatto) e, in particolare, di non poter riconoscere agli stessi la volontà della di rinunciare Pt_1
definitivamente all'assegno divorzile ed ai diritti conseguenti (quale il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità) poiché non ratificati in sede giudiziale, iv) che la giurisprudenza di legittimità ha, nel tempo, ha sempre più riconosciuto autonomia negoziale e logica contrattuale alle pattuizioni tra coniugi ove non contrastanti con esigenze di protezione di soggetti minori ovvero più deboli, evidenziando che anche la giurisprudenza resa dalle Sezioni Unite di questa Corte
(sent. n. 22434/2018) era giunta ad affermare che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, la titolarità dell'assegno divorzile doveva coincidere con la titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno al momento della morte dell'ex coniuge e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in una unica soluzione, v) che, al momento del decesso del risalente al 2014, questi non corrispondeva più l'assegno Per_1
divorzile alla a oltre dieci anni, dovendosi dunque ritenere che al momento Pt_1
del decesso del non sussisteva una situazione di contribuzione periodica ed Per_1
attuale in favore dell'ex coniuge che dovesse essere continuata con l'attribuzione della quota di pensione di reversibilità.
La sentenza, pubblicata il 20.4.2020, è stata impugnata dalla con ricorso per Pt_1
cassazione, affidato a quattro motivi, cui la e l' hanno resistito. La Corte ha CP_1 CP_2
. accolto il primo motivo, ritenendo che sono validi ed efficaci gli accordi integrativi ovvero meramente specificativi del contenuto delle disposizioni già regolate in sede di omologazione ovvero nella sede della decisione degli effetti del divorzio, mentre nel caso in esame si è al di fuori di tale ambito, visto che il presunto accordo negoziale era volto ad annullare l'assegno divorzile, “senza che tale annullamento sia stato deliberato nella competente sede di revisione delle condizioni di divorzio”, . dichiarato assorbiti i restanti motivi, rinviando a questa Corte anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
La ha citato in riassunzione la e adducendo che per “apportare Pt_1 CP_1 CP_2
consistenti modifiche” al provvedimento di riconoscimento dell'assegno divorzile
“occorre sempre un intervento giudiziale” e chiedendo il rigetto dell'appello della CP_1
e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Nel costituirsi, la ha dedotto 1) l'inesistenza di procura alle liti in quanto conferita CP_1
a srl ed al legale rappresentante della stessa invece che
Avvocato>, apposte dalla nella Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Parte_1
(autenticata da P.U del comune di Roma nel 2015, depositata in primo grado e che si rideposita pur essendo contenuta nelle fotocopie depositate tardivamente il 13.9.2023 da controparte ) e nella procura alla Legittimazione S.r.l. rilasciata in questo giudizio>,
2) l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, visto che l'
Cassazione n. 10291/23 -come riconosciuto dalla stessa è stata emessa il Parte_1
18.4.2023 e pertanto entro il termine perentorio di 3 mesi andava riassunto il giudizio innanzi Codesta Corte con notifica alla parte personalmente a mezzo pec (entrambi gli appellati ne sono muniti), con le modalità previste dalla Legge n.53 del 1994 […] orbene-in atti non è vi prova di alcuna notifica alle parti personalmente;
- è pervenuta ai legali delle parti (costituite innanzi la Corte di Cassazione) il 30.5.2023 una pec contenente 2 fotocopie di documenti cartacei ed una relata di notifica in cui si dà atto di un'attestazione di atto digitale non inoltrato con la pec di notifica;
- è stata inoltrata una fotocopia di una citazione cartacea laddove avrebbe dovuto essere inoltrato un atto in formato nativo digitale sottoscritto in formato cades;
- la riassunzione non è stata effettuata nei confronti di uno dei due litisconsorti necessari come costituito in appello ed in cassazione ovvero nei confronti dell CP_2 Controparte_2
(codice fiscale ), con sede in Roma alla via Ciro il Grande numero 21, P.IVA_1
mentre in questa sede è stato evocato in giudizio l' senza alcun codice fiscale ma CP_2 avente sede in Via Beccaria 5 Roma -una asserita notifica per la sarebbe CP_3
stata richiesta a mezzo Ufficiale giudiziario laddove la IG ha un domicilio pec CP_1
dal 2021 e ai sensi della normativa vigente a maggio 2023 la notifica sarebbe dovuta avvenire con detta modalità e comunque dando atto della impossibilità di effettuare detta notifica>, 3) l'improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo, visto che l'appellante avrebbe dovuto iscrivere la causa nel termine di 10 giorni quantomeno dal
30.5.2023 (notifica a mezzo pec al procuratore in Cassazione della , mentre CP_1
solo il 07/08/2023 e quindi ben oltre i detti 10 giorni>, 4) l'improcedibilità per mancato deposito della copia conforme dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione del
19.4.2023
Cancelleria del 7.8.2023 (che constatava che al momento della iscrizione non erano state depositate le copie dei provvedimenti e dei fascicoli della ei precedenti Pt_1
gradi di giudizio) ancora il 13.9.2023 controparte non ha depositato alcuna copia conforme di detta sentenza (anzi la fotocopia della asserita sentenza di primo grado non è la sentenza del 2017 del Tribunale di Roma ) né di copia conforme dei fascicoli di parte dei precedenti gradi>, 5) la cpc>, visto che l'atto introduttivo non contiene e specifico degli elementi dei motivi di impugnazione con specifica del capo della decisione impugnato;
delle censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice;
della violazioni di legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>. Ha, in subordine, formulato deduzioni nel merito, segnalando che la propria costituzione è
notifica della riassunzione né la tardività della iscrizione a ruolo né l'improcedibilità della causa e fidando nella rinuncia al giudizio dopo lo scambio di emails del 12-16 ottobre 2023>: ha precisato 6) di aver impugnato la decisione per far negare il diritto alla reversibilità della e Pt_1
“comunque per [far riconoscere] l'erroneità della quantificazione nella misura del 50%
[…] alla che, non difendendosi sul punto, ha accettato detta Pt_1 determinazione, ciò che del resto è evidenziato dalla richiesta di conferma della sentenza del Tribunale, 7) di voler riportarsi “in toto all'appello promosso che qui deve intendersi trascritto ma non riscritto nel rispetto dei principi di sinteticità” ed esprimere
“perplessità […] sul principio indicato dalla Suprema Corte nel caso specifico”, a
, 8) di voler insistere nella “violazione dell'art 9 l 898 del
1970 come novellato dalla l 74 del 1987 n.13” e, in particolare, nella “violazione dei principi etici di cui all'art 9” citato, visto che essa deducente ha assistito per oltre 20 anni il marito malato e che è impossibile nel presente “momento storico del nostro paese” reperire un lavoro per chi come lei ha oltre 60 anni ed è priva di qualifica, mentre la ha Pt_1
avendo avuto ed amministrato una società con capitale di 850.000 Euro o vendendo alla figlia il patrimonio immobiliare e di famiglia attraverso una serie di “vendite fittizie”> e ha un'altra pensione -che nel 2015 era di oltre 440 euro mensili- che addizionata al 50% della reversibilità, le procurerebbe un introito mensile di euro
1.112,20, pari a più del doppio dell'esponente che intascherebbe solo euro circa 500 euro al mese;
oltretutto, l'assegno divorzile era pari a zero, sicchè la quota da riconoscersi non poteva essere superiore al 10% della pensione di reversibilità; la Corte avrebbe dovuto correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare nell'ambito della Legge n. 898 del 1970, art. 5, in relazione alle condizioni economiche dei soggetti interessati ed alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, alla entità dell'assegno al momento del decesso>, 9) di voler insistere nelle istanze istruttorie -esibizione da parte di degli atti relativi alla asserita CP_2
disabilità della e indagini patrimoniali a carico della predetta- sui quali il Pt_1
primo Giudice non si è pronunciato. Ha chiesto alla Corte 10) di l'improcedibilità e comunque l'estinzione del giudizio in riassunzione della Parte_1
per i motivi tutti gradatamente suesposti> e, in via subordinata, 11) di
[...]
, 12) di cuius alla quota massima del 10% a favore di Persona_1 Parte_1
con il residuo 90% a favore della IG , con ogni conseguente adempimento CP_1
a carico dell' , 13) in via istruttoria, di procedere all' CP_2
esibizione ex art 210 cpc e di indagini patrimoniali come sopra ribaditi e già formulati>,
14) in ogni caso, di riconoscerle le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio, con condanna ex art 96 cpc di controparte sia per abuso di diritto stante le modalità di notifica e iscrizione del presente giudizio>.
non si è costituito in giudizio. CP_2
E' stata disposta la sostituzione dell'udienza del 26/9/2024 con la trattazione scritta, con concessione del termine per il deposito delle note di trattazione previste dall'art
127 ter cpc.
Con note del 20/9/2024, la a precisato, in merito all'eccepita estinzione del Pt_1
giudizio per intempestiva riassunzione e per tardiva iscrizione a ruolo, che, caso in cui l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art.165 c.p.c., ciò non comporta l'improcedibilità del giudizio, ma l'applicazione delle regole generali di cui agli articoli 171 e 307 c.p.c. (v. Cass. 27 luglio 2021
n.21512, Cass. 11 maggio 2021 n.12439). Peraltro, secondo l'orientamento della
Cassazione, meritevole di essere qui condiviso, le disposizioni degli artt.171 e 307, primo e secondo comma c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione delle parti, non si applicano, se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass. 17 febbraio 2014 n.3626, Cass. 25 luglio 2000 n.9730), tanto più che la convenuta si è costituita in giudizio e si è difesa anche nel merito (sul punto, Trib. Torino, 13 giugno 2018). (cfr ex multis, Tribunale di Milano sentenza n. 5253/2022 pubblicata il 13/06/2022)>. Ha reiterato le conclusioni già svolte, insistendo nella declaratoria di contumacia dell' e, chiesto CP_2
alla Corte di regolare le spese di lite, nell'ipotesi di accoglimento delle eccezioni avverse, disponendone la compensazione. Con note del 20/9/2024, la TA ha ribadito, fra l'altro, che la non ha dato Pt_1
prova di aver effettuato la notifica via posta, ha depositato irritualmente e tardivamente mere fotocopie prive di attestazione di conformità, sembrerebbe aver indirizzato la notifica all' non presso la sede legale ma in Via Beccaria ove ha sede l'avvocatura CP_2
dell'Ente, non ha tenuto conto del fatto che ha una pec e non ha proceduto CP_2
all'iscrizione nel termine prescritto, contestando nel merito le avverse ragioni. Ha reiterato le conclusioni svolte anche in via istruttoria.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra esposte e sono stati assegnati i termini per le conclusionali e le repliche, termini di cui entrambe le parti si sono avvalse.
Occorre muovere dall'eccezione di improcedibilità dell'appello, in quanto idonea alla definizione del giudizio, segnalandosi al riguardo che
. l'appellante avrebbe dovuto costituirsi nel termine di cui all'art 165 cpc, richiamato dall'art 347 cpc, e quindi nei dieci giorni dalla notificazione della citazione,
. il termine detto decorre, nel caso la citazione sia notificata a più soggetti, dalla prima notificazione (cfr Cass su Cass su 10864/2011),
. la depositando la citazione il 4/8/23 (nello storico, l'iscrizione a ruolo risale Pt_1
al 7/8/2023), si è costituita oltre il termine prescritto, risultando i 10 giorni irrimediabilmente spirati sia con riferimento alle notifiche effettuate via pec ai procuratori della e dell' il 30/5/2023 sia con riferimento all'invio delle CP_1 CP_2
raccomandate ex lege 53/1994 indirizzate il 29/5/2023 alla personalmente e CP_1
all' in Via Beccaria 29, raccomandate rispettivamente ritirata all'ufficio postale il CP_2
6/6/2023 e ricevuta dall'addetto il 1/6/2023,
. la si è costituita il 7/12/2023 e quindi tardivamente rispetto all'udienza differita CP_1
ex art 168 bis comma 4, cpc, al 14/12/2023,
. ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr Cass su 10864/2011 e da ultimo
Cass ord 13887/2020), “l'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e
166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli”,
. tanto premesso, non vale opporre, come fa la A) “l'applicazione delle Pt_1
regole generali di cui agli articoli 171 e 307 c.p.c.”, segnalandosi che “Cass. 27 luglio
2021 n.21512” citata ha fatto leva sul cui “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione – essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione” (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019, Rv. 655174 - 01, decisione che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive” e che la citata Cass
24224/2029 ha affermato il principio di diritto secondo il quale "nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171
e 307 c.p.c.", B) che le parti abbiano dimostrato “la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (Cass.
17 febbraio 2014 n.3626, Cass. 25 luglio 2000 n.9730), tanto più che la convenuta si è costituita in giudizio e si è difesa anche nel merito”, dovendosi segnalare che la CP_1
si è costituita tardivamente e si è difesa nel merito solo subordinatamente al mancato accoglimento delle eccezioni svolte in via preliminare,
. resta pertanto assorbito l'esame non solo del merito ma anche delle altre questioni sollevate in via preliminare, fra le quali quelle afferenti la validità della procura e il coinvolgimento dell con correlata possibilità di concedere termine per la CP_2
regolarizzazione. Le spese della fase di legittimità e della presente fase vanno dichiarate compensate, visto l'esito complessivo del giudizio (avendo la ttenuto la cassazione della Pt_1
sentenza d'appello e nel contempo determinato l'improcedibilità del nuovo appello).
Mancando contrapposizione nei rapporti le spese della fase di CP_4
legittimità vanno fra i predetti dichiarate compensate, mentre quella dell'odierno giudizio di rinvio restano a carico della stante il mancato svolgimento di Pt_1
attività difensiva da parte dell' . CP_2
Non può accedersi alla condanna ex art 96 cpc mancandone il presupposto costituito dalla soccombenza totale e concreta della parte destinataria della pronuncia invocata.
P.Q.M.
Definitivamente, pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
. dichiara improcedibile l'appello,
. dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità e del presente appello.
Così deciso, in Roma il 2/1/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Romana Salvadori Sofia Rotunno