CA
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1714/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 20 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1714/2024, del ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Testa.
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Somma.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Infortunio sul lavoro – Accertamento responsabilità del datore di lavoro – c.d. Danno differenziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 21.06.2024 l Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3773/2024, pubblicata il 22.05.2024, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da veniva accertata e dichiarata la responsabilità della CP_1 parte resistente nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente Parte in data 11.03.2012; per l'effetto, l' resistente veniva condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 208.600,36 a titolo di risarcimento del danno biologico c.d. differenziale;
euro 191.277,20, a titolo di risarcimento del danno biologico c.d. complementare (morale e personalizzazione) nonché a titolo di danno alla professionalità. Parte Avverso tale pronuncia, l appellante proponeva gravame per i seguenti motivi: a) erroneo riconoscimento della responsabilità Parte dell per mancanza del triage;
b) erroneo riconoscimento del nesso causale tra l'evento e l'infortunio subito;
c) mancato riconoscimento del comportamento negligente del dott. d) CP_1 erronea quantificazione della percentuale invalidante. Sulla scorta di tali motivi di censura ed in accoglimento dell'appello, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado con rigetto della domanda proposta in primo grado dal ricorrente.
Si costituiva in giudizio l'appellato che eccepiva CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite. Contestualmente proponeva appello incidentale con il quale impugnava parzialmente la sentenza di primo grado contestando la quantificazione del risarcimento del danno differenziale operata dal Tribunale, il quale, in primo luogo, aveva adoperato erroneamente le tabelle di Milano del 2021, anziché quelle aggiornate del 2024; in secondo luogo, contestava la quantificazione delle voci del danno non patrimoniale che dovevano essere calcolate singolarmente nella misura pari all'81%, corrispondente a quella del danno biologico riconosciuto (e non nella misura del 40% come effettuato dal Giudice di prime cure). Per tali ragioni chiedeva la riforma parziale della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
2 Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità datoriale nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore con conseguente accertamento del c.d. danno differenziale.
In primo luogo, va osservato che risulta acclarato e non in discussione il fatto storico che ha condotto all'infortunio sul lavoro dell'odierno appellato . CP_1
Nello specifico, l'infortunio è avvenuto in data 11.03.2012, intorno alle ore 8:45, presso il pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove il dott. - dipendente dell' - stava
CP_1 Parte_1 prestando servizio in qualità di medico chirurgo;
in tale occasione, il era stato vittima di aggressione da parte di uno sconosciuto che
CP_1 accedeva al pronto soccorso per ottenere l'emissione di un referto (con prognosi di 30 giorni) per un asserito incidente automobilistico;
lo sconosciuto aveva strattonato per un braccio il dott. il quale
CP_1 aveva soltanto provveduto ad informare l'individuo che per il rilascio del referto era necessaria una visita medica;
inoltre, il era stato
CP_1 minacciato, anche di morte, dallo sconosciuto il quale lo avvisava che lo avrebbe atteso all'uscita. A seguito di tale aggressione e delle minacce subite il dott. subiva un malore tale da richiedere la
CP_1 conseguente visita presso il pronto soccorso;
all'esito, gli veniva diagnosticato un infarto acuto del miocardio per il quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico nel giorno seguente all'accaduto. Come detto, tali circostanze di fatto, sono pacifiche ed acclarate.
Parte Posto ciò, occorre analizzare il gravame proposto dall ppellante.
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante impugnava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistere la responsabilità datoriale nella causazione dell'evento lesivo per mancata adozione di Parte un dispositivo di Triage. Nello specifico, l appellante evidenziava l'erroneità della statuizione sostenendo che il dispositivo di Triage, in realtà, assolve alla funzione di individuazione delle priorità assistenziali degli utenti e non è uno strumento di prevenzione delle aggressioni. Parte Tra l'altro, evidenziava che non vi era responsabilità dell essendo il reparto di pronto soccorso presidiato da guardie particolari giurate volte a garantire la sicurezza nel reparto. Ebbene, è vero che la funzione assolta dal triage è quella di individuazione delle priorità assistenziali attraverso una valutazione preliminare delle condizioni del paziente. In tal senso, si veda l'Atto di Intesa Stato Regione del 17.05.1996 che definiva il triage intraospedaliero come: “il primo momento di
3 accoglienza e valutazione di pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire la priorità di intervento”. Oppure, come si rinviene nelle Linee guida sul “triage” intraospedaliero (delineate sempre nell'accordo del 25 ottobre 2001 tra Stato e Regione, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), che definiva il “triage” come uno strumento attraverso il quale: “….i pazienti vengono selezionati e classificati in base al tipo e all'urgenza delle loro condizioni, è da distinguere dalla visita medica, in quanto l'obiettivo del “triage” è proprio la definizione della priorità con cui il paziente verrà visitato dal medico”. Tale modello organizzativo è stato previsto ed introdotto dal D.P.R. 27 marzo 1992 il quale, nel dettare atti di indirizzo e coordinamento delle regioni per determinare i livelli di assistenza sanitaria recitava:
“all'interno del Dea deve essere prevista la funzione di triage, come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento. Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente formato, che opera secondo i protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio”. Dunque, è di tutta evidenza la volontà legislativa di imporre tale modello organizzativo, il quale, tuttavia necessitava per la sua concreta attuazione dell'intervento normativo anche delle regioni, trattandosi di materia di competenza legislativa concorrente. Posto ciò, deve comunque evidenziarsi che, seppur vero che il triage non assolve alla precipua funzione di prevenzione dalle eventuali aggressioni, è altrettanto vero che esso rappresenta, per sua natura, uno strumento di filtro dovendo il personale ivi preposto (che secondo le linee guida è soprattutto personale infermieristico debitamente specializzato) valutare e stabilire le priorità di intervento e la necessità eventuale di una visita medica. Inoltre, esso avrebbe potuto fungere anche da deterrente per eventuali malintenzionati, in quanto, una delle funzioni principali di tale modello organizzativo è quella di identificazione e registrazione del soggetto che accede al pronto soccorso. In ogni caso, osserva il Collegio che, in realtà, la questione del triage ospedaliero assume un ruolo marginale, o quanto meno, non necessariamente decisivo nell'ambito dell'accertamento della responsabilità dell'azienda sanitaria nella causazione dell'infortunio oggetto di giudizio. Infatti, a prescindere dalla sussistenza della violazione di un obbligo specifico di istituzione del triage ospedaliero – sul quale in realtà parte appellante tace – o della sua funzione, deve evidenziarsi che nel caso in esame, sussiste la violazione dell'obbligo generale dettato 4 dall'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza del lavoratore predisponendo ogni misura idonea. La Suprema Corte, sul punto, ha già da tempo affermato il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità per la mancata predisposizione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, derivante dall' art. 2087 c.c., impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Sul riparto dell'onere probatorio la giurisprudenza ha affermato che:
“La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (Corte Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 9817/2008). Parte Posto ciò, nel caso in esame, deve rilevarsi che l ppellante non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo in alcun modo fornito prova di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza. Con la memoria difensiva di primo grado si era limitata ad affermare l'insussistenza della responsabilità datoriale sulla base dell'imprevedibilità dell'evento, senza nulla dedurre in ordine alle misure di sicurezza predisposte dall'azienda a tutela della salute e dell'integrità del personale in servizio presso il pronto soccorso. Appare davvero inconferente sostenere che un'aggressione al personale medico e/o infermieristico nell'ambito di un pronto soccorso rappresenti un evento imprevedibile. Purtroppo, è fatto notorio che tali avvenimenti non sono assolutamente né nuovi, né isolati, né tantomeno imprevedibili. Tra l'altro, in un presidio ospedaliero, dotato di pronto soccorso ed aperto ad un'utenza non programmata o comunque numerosa, la misura minima di sicurezza che può essere adottata dall'azienda sanitaria è quella di predisporre del personale addetto alla sicurezza. Parte Dunque, quanto meno, l appellante avrebbe dovuto dimostrare ed allegare la predisposizione di un servizio di sicurezza. Tale 5 circostanza, non è mai stata provata e, nel primo atto difensivo, tra l'altro, nemmeno allegato in punto di fatto.
Parte
2. L appellante, con distinti motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi consistenti in critiche alla CTU, rilevava che non erano state adeguatamente valutate alcune circostanze di fatto che avevano determinato l'interruzione del nesso causale. In primo luogo, l'appellante sosteneva l'erroneità della pronuncia di primo grado, in quanto, il Giudice di prime cure, nel recepire acriticamente le conclusioni rassegnate dal CTU, non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente era affetto da una pregressa ateromasia coronarica, così come era emerso dall'esame coronarografico eseguito in data 12.03.2012 subito dopo l'aggressione. L'appellante evidenziava come la pregressa ostruzione coronarica da cui era affetto il Dott. sarebbe stata, da sola, idonea a provocare CP_1
l'evento e che l'aggressione verbale e le minacce subite avrebbero costituito, dunque, soltanto un mero momento rivelatore. Dunque, secondo la prospettazione dell'azienda appellante, tale circostanza era idonea ad interrompere il nesso causale tra evento e danno. In via gradata, rilevava che la pregressa ateromasia avrebbe dovuto comunque essere presa in considerazione dal Tribunale quantomeno al fine di ridurre il quantum del risarcimento. Inoltre, l'appellante rilevava che il Giudice di prime cure non aveva considerato che l'evento lesivo sarebbe stato causato anche dal comportamento negligente del il quale avrebbe rifiutato il CP_2 trasferimento presso l'Ospedale Cardarelli ritardando, in tal modo, il trattamento necessario di oltre 24 ore. Parte Secondo l nonostante fosse stata data disponibilità da parte dei sanitari dell'UTIC interventistica dell Controparte_3 nell'immediatezza dell'evento, inspiegabilmente, il dott. aveva CP_1 rifiutato il trasferimento e quindi il trattamento era stato rinviato di 24 ore, avendo solo il giorno successivo all'evento acconsentito al trasferimento presso l Tale Controparte_4 comportamento avrebbe avuto influenza decisiva sugli esiti a carico del muscolo cardiaco. Pertanto, anche tale condotta, di per sé, avrebbe interrotto il nesso causale.
Le censure sono infondate.
Infatti, su entrambi i rilievi il CTU nominato in primo grado aveva già adeguatamente fornito dei chiarimenti a seguito delle osservazioni proposte dai medici di parte appellante. 6 Si evidenzia come l'elaborato peritale depositato in primo grado abbia già in maniera esauriente rilevato la sussistenza del nesso causale tra la causa violenta – ovvero la minaccia di morte e l'aggressione verbale – e l'evento lesivo (infarto del miocardico acuto). Nella specie, sul punto, il CTU argomentava: “In particolare, si fa presente come una seria, concreta e reiterata minaccia di morte, quale quella perpetrata ai danni del rappresenti un CP_1 antecedente sufficiente al determinismo della sindrome coronarica acuta verificatasi, ancorché non è possibile escludere una pregressa ateromasia coronarica a cui ha fatto seguito per la crisi adrenergica, legata allo spavento, uno spasmo su placca”. Inoltre, proprio sulla questione dello stato di salute preesistente e dunque della sua eventuale incidenza, anche come concausa, dell'evento lesivo, il CTU precisava che: “Per completezza, si precisa che in base al certificato rilasciato in data 23.02.2012 dal Dott. , Medico Competente del P.O. Pellegrini di Persona_1
il nei giorni antecedenti l'infortunio, si presentasse in Pt_1 CP_1 condizione di completa integrità fisica, risultando idoneo alla mansione e senza alcuna limitazione e/o prescrizione”. Del resto, il CTU, non ha rilevato che la preesistente patologia abbia rappresentato un elemento tale da assurgere a concausa determinante o prevalente in merito al verificarsi dell'evento lesivo. Infatti, egli precisava ulteriormente che: “..l'evento dell'aggressione subita dal Dott. possiede efficienza lesiva, sotto l'aspetto qualitativo e CP_1 quantitativo, per poter assumere il ruolo di antecedente causale all'evento manifestatosi (IMA). Successivamente, i Colleghi affermano che la buona salute del periziando sia un solo dato anamnestico e che, per gli esiti concretizzatisi, tale dato risulta insostenibile. In merito a ciò, si precisa che il benessere fisico del Dott. nei giorni antecedenti all'infortunio verificatosi non è un CP_1 dato anamnestico, quanto elemento deducibile da opportuna certificazione medica redatta dal medico competente del P.O. Pellegrini di (Dott. ) due settimane prima Pt_1 Persona_1 dell'aggressione del 11.03.2012; l'idoneità alla mansione, senza limitazione o prescrizione, dimostra l'assenza di alcuna patologia che potesse limitare in alcun modo l'attività lavorativa svolta dal dott. . CP_1
In modo altrettanto esauriente e condivisibile, il CTU forniva anche adeguata risposta alla questione prospettata dall'appellante relativa al comportamento negligente del il quale avrebbe rifiutato il CP_2 trasferimento presso l'Ospedale Cardarelli ritardando, in tal modo, il trattamento necessario di oltre 24 ore. 7 Sulla questione, va preliminarmente rilevato che, in primo grado, tale Parte circostanza non era stata nemmeno prospettata dall in sede di memoria difensiva. In ogni caso, in maniera adeguata e condivisibile, il CTU incaricato a fronte delle osservazioni di parte, rilevava: “Nel corso delle loro osservazioni, i Colleghi si soffermano sull'iniziale rifiuto del di CP_1 sottoporsi ad esame coronarografico, imputando a tale condotta ed al conseguente ritardo terapeutico l'attuale quadro menomativo residuato. È di solare evidenza che la tempestività d'intervento sia di indubbia importanza nella salvaguardia del tessuto miocardico. Tuttavia, bisogna ricordare che tali affermazioni sono prive di utilità al caso di specie, visto che l'oggetto del contenzioso non riguarda la condotta tenuta dai Sanitari del P.O. dei Pellegrini che ebbero in cura il quanto il nesso di causa sussistente tra l'aggressione CP_1 subita e l'IMA sopravvenuto. Inoltre, si ricorda agli Ill.mi Colleghi che, in ossequio al principio secondo cui nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza consenso, in ambito di responsabilità civile non incide sulla responsabilità del danno residuato la scelta della vittima di non sottoporsi ad un intervento Sanitario al fine di ridurre l'entità del danno risentito”.
Ebbene, come detto, le conclusioni rassegnate sul punto dal CTU appaiono pienamente condivisibili. Tra l'altro, come rileva anche parte appellata, per mera completezza si rileva che non risulta nemmeno provata la circostanza relativa all'asserito rifiuto presso l'ospedale Cardarelli da parte del CP_1
Parte
3. Infine, l appellante contestava la quantificazione del danno biologico riconosciuta in primo grado in misura pari all'81% in virtù dell'erronea attribuzione al dott. di una IV Classe NYHA. CP_2 Parte Secondo l tale valutazione sarebbe in netto contrasto con l'esame obiettivo dello stesso CTU e con il fatto che il Dott. è CP_1 attualmente in servizio presso l'Azienda a seguito del giudizio di idoneità del Medico Competente. Parte Inoltre, evidenziava l' che più correttamente doveva riconoscersi al Dott. la III Classe NYHA, così come CP_1 argomentato dai consulenti tecnici di parte in primo grado, nonché come riconosciuto dallo stesso Tribunale con sentenza n. 5588/2015 (nell'ambito del giudizio proposto dal Dott. contro l' ), CP_1 CP_5 ove a seguito dell'espletamento di CTU, veniva attribuita al Dott. una cardiopatia ischemica post-IMA III classe NYHA con CP_1 invalidità valutabile nel 65% ai sensi del DLVO 38/2000.
8 La censura è infondata.
Le doglianze mosse in sede di gravame dall'appellante si traducono in un mero dissenso diagnostico, in quanto non si contestano errori di accertamento delle patologie prese in considerazione dal CTU, né si muovono specifiche censure relative al metodo di valutazione del danno biologico che si contrappongano convincentemente alle argomentazioni del CTU, essendo solo frutto di divergenti opinioni e posizioni e non risultando supportate dall'effettivo riscontro di
“errori” nella valutazione medico legale che possano far ritenere necessario il rinnovo della consulenza in questo grado. Invero, l'appellante con il gravame proposto, ha sostanzialmente criticato la relazione medico legale del CTU ritenendo che essa abbia errato nel riconoscere al la IV Classe NYHA, anziché la III CP_1
Classe NYHA come evidenziato dai medici di parte. In particolare, ha posto al centro della doglianza il fatto che nell'ambito del parallelo giudizio intentato dal nei confronti CP_1 dell' – per il medesimo infortunio – fosse stata accertata una CP_5 cardiopatia ischemica post-IMA III classe NYHA con invalidità valutabile nel 65% ai sensi del DLVO 38/2000. Il rilievo non appare decisivo, tenuto conto soprattutto di quanto affermato dal CTU in primo grado, il quale, nelle conclusioni rilevava che: “Per assoluta completezza si riferisce che in ambito
di cui al DL 38/2000 la patologia è riportata con coefficiente CP_5 di D.B. maggiore del 70%”. Ciò che è stato disposto in separato giudizio, dunque, non può essere oggetto di valutazione, tenuto conto anche che lo stesso CTU, evidenziava che la valutazione del danno biologico nella misura determinata trovava conforto nei “…plurimi controlli specialistici effettuati, attestanti una cardiopatia dilatativa post-ischemica con severa riduzione della frazione di eiezione, nonché clinicamente obiettivato in occasione dell'accertamento medico-legale, con manifesta dispnea a riposo”. Pertanto, il Collegio deve rilevare che la censura è completamente infondata. Per le ragioni esposte, dunque, l'appello principale va rigettato.
4. Deve ora esaminarsi l'appello incidentale proposto da
[...]
. CP_1
Parte appellata proponeva appello incidentale con il quale contestava la quantificazione del risarcimento del danno differenziale operata dal Tribunale. In primo luogo, contestava l'adozione delle tabelle di Milano del 2021 (orami in disuso), anziché quelle aggiornate del 2024; in secondo luogo, contestava la quantificazione delle voci del 9 danno del danno morale, della personalizzazione del danno e del danno alla professionalità che sarebbero stati erroneamente calcolati nella misura del 40% ed inoltre, parametrati al danno differenziale, anziché al danno biologico totale pari all'81%. Dunque, concludeva, chiedendo la rideterminazione del danno biologico differenziale prendendo come riferimento le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, anziché quelle del 2021, con riconoscimento dell'importo di € 286.195,36 (anziché € 208.600,26). In secondo luogo, chiedeva il riconoscimento dell'ulteriore importo di € 138.947,00 a titolo di personalizzazione del danno nella misura pari al 25%, nonché l'importo di € 277.894,00 a titolo di danno non patrimoniale nella misura pari al 50%; il tutto per un ammontare complessivo di € 703.036,36, anziché quello complessivo di € 399.877,56 riconosciuto in primo grado.
L'appello incidentale è solo parzialmente fondato.
In primo luogo, deve ritenersi inammissibile la censura relativa alla quantificazione del danno morale, alla professionalità, nonché della personalizzazione del danno. Infatti, sul punto, si rileva che parte appellante in via incidentale si è limitata a criticare la quantificazione del danno sostenendo che la misura delle diverse poste di danno dovevano essere di diversa entità, senza sviluppare alcuna critica alla motivazione posta dal Tribunale. Si rammenta che, sul punto, il Giudice di prime cure liquidava i danni in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e 432 c.p.c., quantificando le voci di danno nella misura complessiva del 40% (15% per danno morale e personalizzazione e 25% per danno alla professionalità), motivando, sul punto, nel seguente modo: “Tale percentuale appare giustificata dalla rilevanza della inidoneità lavorativa in esame, considerato l'impatto di essa sulle complessive mansioni di un medico chirurgo di esperienza e livello del ricorrente al momento dell'infortunio nonché tenuto conto che la inidoneità all'attività chirurgica, in un professionista di 55 anni all'epoca, ha precluso ogni ulteriore sviluppo di professionalità collegata a tale rilevanza, pur risultando conservate le altre mansioni e competenze acquisite”. Ebbene, tale argomentazione non è stata in alcun modo criticata dall'appellante, il quale si è limitato a reclamare una pedissequa applicazione dei valori medi e massimi indicati nelle tabelle milanesi riportando poi gli importi richiesti con applicazione della personalizzazione del danno nella misura del 25% e del danno morale nella misura del 50%. Com'è noto, il giudice di merito non è vincolato all'applicazione dei valori delle tabelle milanesi, le quali indicano dei valori medi e 10 massimi;
ad esempio, per il danno morale (danno da sofferenza soggettiva inferiore), indica il valore medio del 50%, mentre per quanto riguarda la personalizzazione del danno indicata la misura massima del 25%. Pertanto, tenuto conto che il Tribunale ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha valutato nella misura complessiva del 40% le diverse voci di danno riconosciute e che tale motivazione non è stata criticata dall'appellante, la censura deve ritenersi inammissibile.
Per quanto concerne la doglianza relativa al calcolo dei danni non patrimoniali che, secondo l'appellante sarebbe stata compiuta sull'importo del danno differenziale, anziché sull'importo del danno biologico totale, questa deve ritenersi infondata in quanto determinata da una non corretta interpretazione dei calcoli adoperata dal Tribunale. Infatti, a differenza di quanto sostiene l'appellante incidentale, il Giudice di prime cure aveva parametrato i danni non patrimoniali (quantificati nella misura complessiva del 40%) sull'importo di € 478.193,00, ovvero sul danno biologico totale e non sull'importo del danno differenziale (quantificato in € 208.600,36), così come ricostruisce erroneamente l'appellante in via incidentale.
Infine, meritevole di accoglimento è la censura relativa alla mancata applicazione delle Tabelle di Milano del 2024, anziché quelle del 2021. Infatti, in relazione a costante giurisprudenza di legittimità si ritiene che vadano applicate le tabelle in vigore al momento della decisione. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: “Tuttavia, questa Corte ha già affermato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del "punto-base" in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 25485 del 13/12/2016, Rv. 642330)” (Corte di Cassazione, Sent. n. 22265/2018). 11 Posto ciò, vanno rideterminati gli importi liquidati in favore di
[...]
. CP_1
Tenuto conto dell'età di anni 55 del ricorrente al momento dell'infortunio, le Tabelle di Milano del 2024 riconoscono per il danno biologico pari all'81% l'importo di € 555.788,00, da cui deve essere detratto l'importo di € 269.592,64, riconosciuto dall' in CP_5 ragione dell'infortunio. Pertanto, l'importo spettante all'originario ricorrente, , CP_1
a titolo di danno biologico differenziale è pari ad € 286.195,36 (€ 555.788,00 – € 269.592,64). Sull'importo di € 555.788,00 (importo del danno biologico totale) deve essere poi calcolato il danno morale, alla professionalità, nonché la personalizzazione nella misura complessiva del 40%, così come stabilita dal Giudice di prime cure. Pertanto, per tali voci di danno va riconosciuto a l'importo di € 222.315,20. CP_1
Per i motivi esposti, dunque, l'appello principale va rigettato. L'appello incidentale proposto da invece, va CP_1 parzialmente accolto, con parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate attesa la reciproca soccombenza tra le parti.
Stante il rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma, condanna la al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 seguenti somme: € 286.195,36 a titolo di risarcimento del danno biologico c.d. differenziale;
€ 222.315,20, a titolo di risarcimento del danno biologico c.d. complementare (morale e personalizzazione) nonché a titolo di danno alla professionalità; il tutto oltre alla maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento – 11.3.2012 - al saldo. 12 - compensa integralmente le spese del presente giudizio.
- CU come in motivazione.
Napoli, 20/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 20 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1714/2024, del ruolo generale lavoro
T R A
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Testa.
APPELLANTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Somma.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Infortunio sul lavoro – Accertamento responsabilità del datore di lavoro – c.d. Danno differenziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 21.06.2024 l Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3773/2024, pubblicata il 22.05.2024, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da veniva accertata e dichiarata la responsabilità della CP_1 parte resistente nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente Parte in data 11.03.2012; per l'effetto, l' resistente veniva condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 208.600,36 a titolo di risarcimento del danno biologico c.d. differenziale;
euro 191.277,20, a titolo di risarcimento del danno biologico c.d. complementare (morale e personalizzazione) nonché a titolo di danno alla professionalità. Parte Avverso tale pronuncia, l appellante proponeva gravame per i seguenti motivi: a) erroneo riconoscimento della responsabilità Parte dell per mancanza del triage;
b) erroneo riconoscimento del nesso causale tra l'evento e l'infortunio subito;
c) mancato riconoscimento del comportamento negligente del dott. d) CP_1 erronea quantificazione della percentuale invalidante. Sulla scorta di tali motivi di censura ed in accoglimento dell'appello, chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado con rigetto della domanda proposta in primo grado dal ricorrente.
Si costituiva in giudizio l'appellato che eccepiva CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite. Contestualmente proponeva appello incidentale con il quale impugnava parzialmente la sentenza di primo grado contestando la quantificazione del risarcimento del danno differenziale operata dal Tribunale, il quale, in primo luogo, aveva adoperato erroneamente le tabelle di Milano del 2021, anziché quelle aggiornate del 2024; in secondo luogo, contestava la quantificazione delle voci del danno non patrimoniale che dovevano essere calcolate singolarmente nella misura pari all'81%, corrispondente a quella del danno biologico riconosciuto (e non nella misura del 40% come effettuato dal Giudice di prime cure). Per tali ragioni chiedeva la riforma parziale della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
2 Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità datoriale nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore con conseguente accertamento del c.d. danno differenziale.
In primo luogo, va osservato che risulta acclarato e non in discussione il fatto storico che ha condotto all'infortunio sul lavoro dell'odierno appellato . CP_1
Nello specifico, l'infortunio è avvenuto in data 11.03.2012, intorno alle ore 8:45, presso il pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove il dott. - dipendente dell' - stava
CP_1 Parte_1 prestando servizio in qualità di medico chirurgo;
in tale occasione, il era stato vittima di aggressione da parte di uno sconosciuto che
CP_1 accedeva al pronto soccorso per ottenere l'emissione di un referto (con prognosi di 30 giorni) per un asserito incidente automobilistico;
lo sconosciuto aveva strattonato per un braccio il dott. il quale
CP_1 aveva soltanto provveduto ad informare l'individuo che per il rilascio del referto era necessaria una visita medica;
inoltre, il era stato
CP_1 minacciato, anche di morte, dallo sconosciuto il quale lo avvisava che lo avrebbe atteso all'uscita. A seguito di tale aggressione e delle minacce subite il dott. subiva un malore tale da richiedere la
CP_1 conseguente visita presso il pronto soccorso;
all'esito, gli veniva diagnosticato un infarto acuto del miocardio per il quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico nel giorno seguente all'accaduto. Come detto, tali circostanze di fatto, sono pacifiche ed acclarate.
Parte Posto ciò, occorre analizzare il gravame proposto dall ppellante.
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante impugnava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistere la responsabilità datoriale nella causazione dell'evento lesivo per mancata adozione di Parte un dispositivo di Triage. Nello specifico, l appellante evidenziava l'erroneità della statuizione sostenendo che il dispositivo di Triage, in realtà, assolve alla funzione di individuazione delle priorità assistenziali degli utenti e non è uno strumento di prevenzione delle aggressioni. Parte Tra l'altro, evidenziava che non vi era responsabilità dell essendo il reparto di pronto soccorso presidiato da guardie particolari giurate volte a garantire la sicurezza nel reparto. Ebbene, è vero che la funzione assolta dal triage è quella di individuazione delle priorità assistenziali attraverso una valutazione preliminare delle condizioni del paziente. In tal senso, si veda l'Atto di Intesa Stato Regione del 17.05.1996 che definiva il triage intraospedaliero come: “il primo momento di
3 accoglienza e valutazione di pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire la priorità di intervento”. Oppure, come si rinviene nelle Linee guida sul “triage” intraospedaliero (delineate sempre nell'accordo del 25 ottobre 2001 tra Stato e Regione, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), che definiva il “triage” come uno strumento attraverso il quale: “….i pazienti vengono selezionati e classificati in base al tipo e all'urgenza delle loro condizioni, è da distinguere dalla visita medica, in quanto l'obiettivo del “triage” è proprio la definizione della priorità con cui il paziente verrà visitato dal medico”. Tale modello organizzativo è stato previsto ed introdotto dal D.P.R. 27 marzo 1992 il quale, nel dettare atti di indirizzo e coordinamento delle regioni per determinare i livelli di assistenza sanitaria recitava:
“all'interno del Dea deve essere prevista la funzione di triage, come primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire le priorità di intervento. Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente formato, che opera secondo i protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio”. Dunque, è di tutta evidenza la volontà legislativa di imporre tale modello organizzativo, il quale, tuttavia necessitava per la sua concreta attuazione dell'intervento normativo anche delle regioni, trattandosi di materia di competenza legislativa concorrente. Posto ciò, deve comunque evidenziarsi che, seppur vero che il triage non assolve alla precipua funzione di prevenzione dalle eventuali aggressioni, è altrettanto vero che esso rappresenta, per sua natura, uno strumento di filtro dovendo il personale ivi preposto (che secondo le linee guida è soprattutto personale infermieristico debitamente specializzato) valutare e stabilire le priorità di intervento e la necessità eventuale di una visita medica. Inoltre, esso avrebbe potuto fungere anche da deterrente per eventuali malintenzionati, in quanto, una delle funzioni principali di tale modello organizzativo è quella di identificazione e registrazione del soggetto che accede al pronto soccorso. In ogni caso, osserva il Collegio che, in realtà, la questione del triage ospedaliero assume un ruolo marginale, o quanto meno, non necessariamente decisivo nell'ambito dell'accertamento della responsabilità dell'azienda sanitaria nella causazione dell'infortunio oggetto di giudizio. Infatti, a prescindere dalla sussistenza della violazione di un obbligo specifico di istituzione del triage ospedaliero – sul quale in realtà parte appellante tace – o della sua funzione, deve evidenziarsi che nel caso in esame, sussiste la violazione dell'obbligo generale dettato 4 dall'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza del lavoratore predisponendo ogni misura idonea. La Suprema Corte, sul punto, ha già da tempo affermato il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità per la mancata predisposizione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, derivante dall' art. 2087 c.c., impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Sul riparto dell'onere probatorio la giurisprudenza ha affermato che:
“La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (Corte Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 9817/2008). Parte Posto ciò, nel caso in esame, deve rilevarsi che l ppellante non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo in alcun modo fornito prova di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza. Con la memoria difensiva di primo grado si era limitata ad affermare l'insussistenza della responsabilità datoriale sulla base dell'imprevedibilità dell'evento, senza nulla dedurre in ordine alle misure di sicurezza predisposte dall'azienda a tutela della salute e dell'integrità del personale in servizio presso il pronto soccorso. Appare davvero inconferente sostenere che un'aggressione al personale medico e/o infermieristico nell'ambito di un pronto soccorso rappresenti un evento imprevedibile. Purtroppo, è fatto notorio che tali avvenimenti non sono assolutamente né nuovi, né isolati, né tantomeno imprevedibili. Tra l'altro, in un presidio ospedaliero, dotato di pronto soccorso ed aperto ad un'utenza non programmata o comunque numerosa, la misura minima di sicurezza che può essere adottata dall'azienda sanitaria è quella di predisporre del personale addetto alla sicurezza. Parte Dunque, quanto meno, l appellante avrebbe dovuto dimostrare ed allegare la predisposizione di un servizio di sicurezza. Tale 5 circostanza, non è mai stata provata e, nel primo atto difensivo, tra l'altro, nemmeno allegato in punto di fatto.
Parte
2. L appellante, con distinti motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi consistenti in critiche alla CTU, rilevava che non erano state adeguatamente valutate alcune circostanze di fatto che avevano determinato l'interruzione del nesso causale. In primo luogo, l'appellante sosteneva l'erroneità della pronuncia di primo grado, in quanto, il Giudice di prime cure, nel recepire acriticamente le conclusioni rassegnate dal CTU, non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente era affetto da una pregressa ateromasia coronarica, così come era emerso dall'esame coronarografico eseguito in data 12.03.2012 subito dopo l'aggressione. L'appellante evidenziava come la pregressa ostruzione coronarica da cui era affetto il Dott. sarebbe stata, da sola, idonea a provocare CP_1
l'evento e che l'aggressione verbale e le minacce subite avrebbero costituito, dunque, soltanto un mero momento rivelatore. Dunque, secondo la prospettazione dell'azienda appellante, tale circostanza era idonea ad interrompere il nesso causale tra evento e danno. In via gradata, rilevava che la pregressa ateromasia avrebbe dovuto comunque essere presa in considerazione dal Tribunale quantomeno al fine di ridurre il quantum del risarcimento. Inoltre, l'appellante rilevava che il Giudice di prime cure non aveva considerato che l'evento lesivo sarebbe stato causato anche dal comportamento negligente del il quale avrebbe rifiutato il CP_2 trasferimento presso l'Ospedale Cardarelli ritardando, in tal modo, il trattamento necessario di oltre 24 ore. Parte Secondo l nonostante fosse stata data disponibilità da parte dei sanitari dell'UTIC interventistica dell Controparte_3 nell'immediatezza dell'evento, inspiegabilmente, il dott. aveva CP_1 rifiutato il trasferimento e quindi il trattamento era stato rinviato di 24 ore, avendo solo il giorno successivo all'evento acconsentito al trasferimento presso l Tale Controparte_4 comportamento avrebbe avuto influenza decisiva sugli esiti a carico del muscolo cardiaco. Pertanto, anche tale condotta, di per sé, avrebbe interrotto il nesso causale.
Le censure sono infondate.
Infatti, su entrambi i rilievi il CTU nominato in primo grado aveva già adeguatamente fornito dei chiarimenti a seguito delle osservazioni proposte dai medici di parte appellante. 6 Si evidenzia come l'elaborato peritale depositato in primo grado abbia già in maniera esauriente rilevato la sussistenza del nesso causale tra la causa violenta – ovvero la minaccia di morte e l'aggressione verbale – e l'evento lesivo (infarto del miocardico acuto). Nella specie, sul punto, il CTU argomentava: “In particolare, si fa presente come una seria, concreta e reiterata minaccia di morte, quale quella perpetrata ai danni del rappresenti un CP_1 antecedente sufficiente al determinismo della sindrome coronarica acuta verificatasi, ancorché non è possibile escludere una pregressa ateromasia coronarica a cui ha fatto seguito per la crisi adrenergica, legata allo spavento, uno spasmo su placca”. Inoltre, proprio sulla questione dello stato di salute preesistente e dunque della sua eventuale incidenza, anche come concausa, dell'evento lesivo, il CTU precisava che: “Per completezza, si precisa che in base al certificato rilasciato in data 23.02.2012 dal Dott. , Medico Competente del P.O. Pellegrini di Persona_1
il nei giorni antecedenti l'infortunio, si presentasse in Pt_1 CP_1 condizione di completa integrità fisica, risultando idoneo alla mansione e senza alcuna limitazione e/o prescrizione”. Del resto, il CTU, non ha rilevato che la preesistente patologia abbia rappresentato un elemento tale da assurgere a concausa determinante o prevalente in merito al verificarsi dell'evento lesivo. Infatti, egli precisava ulteriormente che: “..l'evento dell'aggressione subita dal Dott. possiede efficienza lesiva, sotto l'aspetto qualitativo e CP_1 quantitativo, per poter assumere il ruolo di antecedente causale all'evento manifestatosi (IMA). Successivamente, i Colleghi affermano che la buona salute del periziando sia un solo dato anamnestico e che, per gli esiti concretizzatisi, tale dato risulta insostenibile. In merito a ciò, si precisa che il benessere fisico del Dott. nei giorni antecedenti all'infortunio verificatosi non è un CP_1 dato anamnestico, quanto elemento deducibile da opportuna certificazione medica redatta dal medico competente del P.O. Pellegrini di (Dott. ) due settimane prima Pt_1 Persona_1 dell'aggressione del 11.03.2012; l'idoneità alla mansione, senza limitazione o prescrizione, dimostra l'assenza di alcuna patologia che potesse limitare in alcun modo l'attività lavorativa svolta dal dott. . CP_1
In modo altrettanto esauriente e condivisibile, il CTU forniva anche adeguata risposta alla questione prospettata dall'appellante relativa al comportamento negligente del il quale avrebbe rifiutato il CP_2 trasferimento presso l'Ospedale Cardarelli ritardando, in tal modo, il trattamento necessario di oltre 24 ore. 7 Sulla questione, va preliminarmente rilevato che, in primo grado, tale Parte circostanza non era stata nemmeno prospettata dall in sede di memoria difensiva. In ogni caso, in maniera adeguata e condivisibile, il CTU incaricato a fronte delle osservazioni di parte, rilevava: “Nel corso delle loro osservazioni, i Colleghi si soffermano sull'iniziale rifiuto del di CP_1 sottoporsi ad esame coronarografico, imputando a tale condotta ed al conseguente ritardo terapeutico l'attuale quadro menomativo residuato. È di solare evidenza che la tempestività d'intervento sia di indubbia importanza nella salvaguardia del tessuto miocardico. Tuttavia, bisogna ricordare che tali affermazioni sono prive di utilità al caso di specie, visto che l'oggetto del contenzioso non riguarda la condotta tenuta dai Sanitari del P.O. dei Pellegrini che ebbero in cura il quanto il nesso di causa sussistente tra l'aggressione CP_1 subita e l'IMA sopravvenuto. Inoltre, si ricorda agli Ill.mi Colleghi che, in ossequio al principio secondo cui nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza consenso, in ambito di responsabilità civile non incide sulla responsabilità del danno residuato la scelta della vittima di non sottoporsi ad un intervento Sanitario al fine di ridurre l'entità del danno risentito”.
Ebbene, come detto, le conclusioni rassegnate sul punto dal CTU appaiono pienamente condivisibili. Tra l'altro, come rileva anche parte appellata, per mera completezza si rileva che non risulta nemmeno provata la circostanza relativa all'asserito rifiuto presso l'ospedale Cardarelli da parte del CP_1
Parte
3. Infine, l appellante contestava la quantificazione del danno biologico riconosciuta in primo grado in misura pari all'81% in virtù dell'erronea attribuzione al dott. di una IV Classe NYHA. CP_2 Parte Secondo l tale valutazione sarebbe in netto contrasto con l'esame obiettivo dello stesso CTU e con il fatto che il Dott. è CP_1 attualmente in servizio presso l'Azienda a seguito del giudizio di idoneità del Medico Competente. Parte Inoltre, evidenziava l' che più correttamente doveva riconoscersi al Dott. la III Classe NYHA, così come CP_1 argomentato dai consulenti tecnici di parte in primo grado, nonché come riconosciuto dallo stesso Tribunale con sentenza n. 5588/2015 (nell'ambito del giudizio proposto dal Dott. contro l' ), CP_1 CP_5 ove a seguito dell'espletamento di CTU, veniva attribuita al Dott. una cardiopatia ischemica post-IMA III classe NYHA con CP_1 invalidità valutabile nel 65% ai sensi del DLVO 38/2000.
8 La censura è infondata.
Le doglianze mosse in sede di gravame dall'appellante si traducono in un mero dissenso diagnostico, in quanto non si contestano errori di accertamento delle patologie prese in considerazione dal CTU, né si muovono specifiche censure relative al metodo di valutazione del danno biologico che si contrappongano convincentemente alle argomentazioni del CTU, essendo solo frutto di divergenti opinioni e posizioni e non risultando supportate dall'effettivo riscontro di
“errori” nella valutazione medico legale che possano far ritenere necessario il rinnovo della consulenza in questo grado. Invero, l'appellante con il gravame proposto, ha sostanzialmente criticato la relazione medico legale del CTU ritenendo che essa abbia errato nel riconoscere al la IV Classe NYHA, anziché la III CP_1
Classe NYHA come evidenziato dai medici di parte. In particolare, ha posto al centro della doglianza il fatto che nell'ambito del parallelo giudizio intentato dal nei confronti CP_1 dell' – per il medesimo infortunio – fosse stata accertata una CP_5 cardiopatia ischemica post-IMA III classe NYHA con invalidità valutabile nel 65% ai sensi del DLVO 38/2000. Il rilievo non appare decisivo, tenuto conto soprattutto di quanto affermato dal CTU in primo grado, il quale, nelle conclusioni rilevava che: “Per assoluta completezza si riferisce che in ambito
di cui al DL 38/2000 la patologia è riportata con coefficiente CP_5 di D.B. maggiore del 70%”. Ciò che è stato disposto in separato giudizio, dunque, non può essere oggetto di valutazione, tenuto conto anche che lo stesso CTU, evidenziava che la valutazione del danno biologico nella misura determinata trovava conforto nei “…plurimi controlli specialistici effettuati, attestanti una cardiopatia dilatativa post-ischemica con severa riduzione della frazione di eiezione, nonché clinicamente obiettivato in occasione dell'accertamento medico-legale, con manifesta dispnea a riposo”. Pertanto, il Collegio deve rilevare che la censura è completamente infondata. Per le ragioni esposte, dunque, l'appello principale va rigettato.
4. Deve ora esaminarsi l'appello incidentale proposto da
[...]
. CP_1
Parte appellata proponeva appello incidentale con il quale contestava la quantificazione del risarcimento del danno differenziale operata dal Tribunale. In primo luogo, contestava l'adozione delle tabelle di Milano del 2021 (orami in disuso), anziché quelle aggiornate del 2024; in secondo luogo, contestava la quantificazione delle voci del 9 danno del danno morale, della personalizzazione del danno e del danno alla professionalità che sarebbero stati erroneamente calcolati nella misura del 40% ed inoltre, parametrati al danno differenziale, anziché al danno biologico totale pari all'81%. Dunque, concludeva, chiedendo la rideterminazione del danno biologico differenziale prendendo come riferimento le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, anziché quelle del 2021, con riconoscimento dell'importo di € 286.195,36 (anziché € 208.600,26). In secondo luogo, chiedeva il riconoscimento dell'ulteriore importo di € 138.947,00 a titolo di personalizzazione del danno nella misura pari al 25%, nonché l'importo di € 277.894,00 a titolo di danno non patrimoniale nella misura pari al 50%; il tutto per un ammontare complessivo di € 703.036,36, anziché quello complessivo di € 399.877,56 riconosciuto in primo grado.
L'appello incidentale è solo parzialmente fondato.
In primo luogo, deve ritenersi inammissibile la censura relativa alla quantificazione del danno morale, alla professionalità, nonché della personalizzazione del danno. Infatti, sul punto, si rileva che parte appellante in via incidentale si è limitata a criticare la quantificazione del danno sostenendo che la misura delle diverse poste di danno dovevano essere di diversa entità, senza sviluppare alcuna critica alla motivazione posta dal Tribunale. Si rammenta che, sul punto, il Giudice di prime cure liquidava i danni in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e 432 c.p.c., quantificando le voci di danno nella misura complessiva del 40% (15% per danno morale e personalizzazione e 25% per danno alla professionalità), motivando, sul punto, nel seguente modo: “Tale percentuale appare giustificata dalla rilevanza della inidoneità lavorativa in esame, considerato l'impatto di essa sulle complessive mansioni di un medico chirurgo di esperienza e livello del ricorrente al momento dell'infortunio nonché tenuto conto che la inidoneità all'attività chirurgica, in un professionista di 55 anni all'epoca, ha precluso ogni ulteriore sviluppo di professionalità collegata a tale rilevanza, pur risultando conservate le altre mansioni e competenze acquisite”. Ebbene, tale argomentazione non è stata in alcun modo criticata dall'appellante, il quale si è limitato a reclamare una pedissequa applicazione dei valori medi e massimi indicati nelle tabelle milanesi riportando poi gli importi richiesti con applicazione della personalizzazione del danno nella misura del 25% e del danno morale nella misura del 50%. Com'è noto, il giudice di merito non è vincolato all'applicazione dei valori delle tabelle milanesi, le quali indicano dei valori medi e 10 massimi;
ad esempio, per il danno morale (danno da sofferenza soggettiva inferiore), indica il valore medio del 50%, mentre per quanto riguarda la personalizzazione del danno indicata la misura massima del 25%. Pertanto, tenuto conto che il Tribunale ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha valutato nella misura complessiva del 40% le diverse voci di danno riconosciute e che tale motivazione non è stata criticata dall'appellante, la censura deve ritenersi inammissibile.
Per quanto concerne la doglianza relativa al calcolo dei danni non patrimoniali che, secondo l'appellante sarebbe stata compiuta sull'importo del danno differenziale, anziché sull'importo del danno biologico totale, questa deve ritenersi infondata in quanto determinata da una non corretta interpretazione dei calcoli adoperata dal Tribunale. Infatti, a differenza di quanto sostiene l'appellante incidentale, il Giudice di prime cure aveva parametrato i danni non patrimoniali (quantificati nella misura complessiva del 40%) sull'importo di € 478.193,00, ovvero sul danno biologico totale e non sull'importo del danno differenziale (quantificato in € 208.600,36), così come ricostruisce erroneamente l'appellante in via incidentale.
Infine, meritevole di accoglimento è la censura relativa alla mancata applicazione delle Tabelle di Milano del 2024, anziché quelle del 2021. Infatti, in relazione a costante giurisprudenza di legittimità si ritiene che vadano applicate le tabelle in vigore al momento della decisione. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: “Tuttavia, questa Corte ha già affermato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del "punto-base" in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 25485 del 13/12/2016, Rv. 642330)” (Corte di Cassazione, Sent. n. 22265/2018). 11 Posto ciò, vanno rideterminati gli importi liquidati in favore di
[...]
. CP_1
Tenuto conto dell'età di anni 55 del ricorrente al momento dell'infortunio, le Tabelle di Milano del 2024 riconoscono per il danno biologico pari all'81% l'importo di € 555.788,00, da cui deve essere detratto l'importo di € 269.592,64, riconosciuto dall' in CP_5 ragione dell'infortunio. Pertanto, l'importo spettante all'originario ricorrente, , CP_1
a titolo di danno biologico differenziale è pari ad € 286.195,36 (€ 555.788,00 – € 269.592,64). Sull'importo di € 555.788,00 (importo del danno biologico totale) deve essere poi calcolato il danno morale, alla professionalità, nonché la personalizzazione nella misura complessiva del 40%, così come stabilita dal Giudice di prime cure. Pertanto, per tali voci di danno va riconosciuto a l'importo di € 222.315,20. CP_1
Per i motivi esposti, dunque, l'appello principale va rigettato. L'appello incidentale proposto da invece, va CP_1 parzialmente accolto, con parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate attesa la reciproca soccombenza tra le parti.
Stante il rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie parzialmente l'appello incidentale ed in riforma parziale della sentenza di primo grado, che per il resto si conferma, condanna la al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 seguenti somme: € 286.195,36 a titolo di risarcimento del danno biologico c.d. differenziale;
€ 222.315,20, a titolo di risarcimento del danno biologico c.d. complementare (morale e personalizzazione) nonché a titolo di danno alla professionalità; il tutto oltre alla maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento – 11.3.2012 - al saldo. 12 - compensa integralmente le spese del presente giudizio.
- CU come in motivazione.
Napoli, 20/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
13