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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 20/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 853/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 853/2023 promossa da:
( c f ) e ( c f Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), con il patrocinio degli avv.ti FELE ARCANGELO e SODANO C.F._2
DANIELA
ATTORI
Contro
p iva ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TRASCENTE FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 10.02.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato Pt_1
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2
266/2023 emesso dall' intestato Tribunale in data 25.07.2023 e notificato in data 30.08.2023, con cui veniva loro ingiunto di pagare l' importo di euro 194854,48, oltre interessi e spese del procedimento, in favore della Società TI Costruzioni srl.
Si precisava nel monitorio che la Società TI Costruzioni (hereinafter TI) concluse in data 25.07.2018 con gli opponenti un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile di proprietà dei secondi, sito in Petacciato alla piazza dell' Autonomia n. 12 per l' importo di euro 500000,di cui 100000 corrisposte all' atto della sottoscrizione del detto preliminare, euro 173838,41 mediante accollo del mutuo ipotecario gravante sull' immobile oggetto dell' accordo ed euro 150000 mediante permuta di una villetta – di proprietà della società istante – sita in Petacciato Marina, all' epoca in corso di costruzione ed infine euro 76161,59, da versarsi entro il 31.12.2018, in sede di stipula dell' atto notarile di trasferimento della proprietà dell' immobile.
Aggiungeva l' TI nel ricorso che e le Parte_1 Parte_2 richiedevano – con comunicazione del 26.04.2023 – l' adempimento ex art 1454 cc, ed in particolare il pagamento entro il 29.05.2023 della somma residua di euro 46000 oltre interessi e la comunicazione dei dati catastali relativi alla villetta oggetto della permuta e la invitavano a presentarsi il 14.06.2023 dinanzi al notaio in Salerno per la stipula del contratto definitivo, avvertendo che – in Pt_3 difetto dell' adempimento delle prescrizioni appena richiamate entro il 29.05.2023 – il contratto preliminare si sarebbe risolto di diritto, con obbligo di restituire l' immobile sito in Petacciato alla piazza dell' Autonomia libero da persone e cose entro il 14.06.2023.
Inoltre la società ricorrente precisava di avere inviato ai una nota pec in Pt_1 data 31.05,2023 (in atti), con cui aveva preso atto dell' intervenuta risoluzione, si era impegnata a liberare l' immobile oggetto del preliminare entro il 14.06.2023 ed infine aveva richiesto agli odierni opponente la restituzione dell' importo di euro 199854,48 , di cui 125000 ad essi versati direttamente e 74854,48, somma corrispondente alle rate versate in adempimento del mutuo gravante sull' immobile.
Il decreto ingiuntivo veniva in effetti concesso alla per il suindicato CP_1 importo di 199854,48.
Nell' atto di opposizione e confermavano l' Parte_1 Parte_2 esistenza del contratto preliminare di vendita concluso con la società opposta e che il corrispettivo per tale acquisto era stato determinato secondo le modalità indicate nel d.i. opposto, tuttavia aggiungeva che la in data 25.07.2018 CP_1 prendeva possesso dell' immobile sito in Petacciato alla via dell' Autonomia
“completamente arredato con accessori cucina e attrezzi vari “ e che la stessa società si era rifiutata di stipulare il contratto definitivo adducendo
“pretestuosamente“ l' esistenza di vizi urbanistici .
Inoltre gli opponenti confermavano che la TI non aveva dato seguito alla loro richiesta di adempimento, limitandosi a prendere atto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto comunicatale ed a richiedere la restituzione dell' importo successivamente indicato nel ricorso per d.i.
In aggiunta i facevano presente di avere instaurato un procedimento ex Pt_1 art 696 cpc dinanzi l' intestato Tribunale e che la TI aveva da essi ottenuto il differimento della data di stipulazione del contratto definitivo a fronte del versamento dell' ulteriore somma di euro 25000.
Ed infine gli opponenti rilevavano che la condotta tenuta dalla società opposta – ed in particolare la mancata corresponsione di una indennità per l' occupazione iniziata nel 2018 dell' immobile sito in Petacciato alla via dell' autonomia , la mancata stipulazione del contratto definitivo e la sospensione del pagamento dei ratei del mutuo – concretizzava una “palese responsabilità per inadempimento“ e si riservava di agire in separata sede per il risarcimento dei danni conseguenti.
Sulla base delle argomentazioni appena sintetizzate e Parte_1 Pt_2
chiedevano la revoca del monitorio opposto.
[...]
Con ordinanza depositata il 28.03.2024 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e quindi il procedimento veniva trattenuto per la decisione – sulla base delle sole produzioni documentali – all' udienza del 10 febbraio 2025.
Ai fini della decisione rileva la circostanza – incontestata e peraltro risultante per tabulas – che il contratto preliminare concluso tra le odierne parti processuali venne risolto a seguito della comunicazione con cui gli opponenti invitarono la società opposta a presentarsi il 14.06.2023 dinanzi al notaio in Salerno Pt_3 per la stipula del contratto definitivo, a pena di risoluzione di diritto del contratto preliminare in caso di mancata presentazione, e della successiva comunicazione con cui l' – in riscontro a tale richiesta dei – dichiarava di CP_1 Pt_1 prendere atto dell' avvenuta risoluzione.
Parte opponente afferma che l' opposta si è resa inadempiente all' obbligo assunto a mezzo del preliminare in quanto si rifiutò di comparire in sede notarile per stipulare il contratto definitivo, mentre la – a sua volta – ritiene i CP_1
inadempienti per avere concluso il contratto preliminare tacendo le Pt_1
“problematiche che interessavano il territorio in cui sorge il citato immobile e nella consapevolezza delle difformità e/o abusi edilizi che interessavano il bene “ (pag. 7 comparsa di risposta).
Va osservato che con il ricorso per d.i. (si legga la pag. 3 dello stesso) la CP_1 ha chiesto al Tribunale di ingiungere ai di restituirle l' importo versato in Pt_1 esecuzione del contratto preliminare ed ha ottenuto l' emissione di tale ingiunzione.
I – a mezzo dell' atto di opposizione – hanno affermato di non essere Pt_4 tenuti alla restituzione della somma ricevuta dalla . CP_1
L' oggetto del presente giudizio è rappresentato dunque dall' accertamento dell' esistenza dell' obbligo di restituzione in capo ai . Pt_1
Da tale premessa discende la superfluità dell' indagine finalizzata alla individuazione del soggetto contrattuale inadempiente e tanto in quanto – in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento – l' obbligo di restituzione delle prestazioni in favore del contraente che le ha eseguite sussiste a prescindere dall' inadempimento ad esso eventualmente imputabile ( cfr Cass n. 15705 / 2013 : “ nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente “).
Parte opponente non ha contestato di avere ricevuto dalla società opposta le somme indicate nel ricorso per d.i. e da tanto deriva il diritto della ad CP_1 ottenerne la restituzione, da ritenersi peraltro giustificato anche dal fatto che – una volta risolto il contratto – le prestazioni eseguite rimangono prive di causa e conseguentemente trovano applicazione i principi in materia di ripetizione di indebito ex art 2033 cc.
Va inoltre rilevato che non merita condivisione la tesi sostenuta dai – Pt_1 peraltro solo a mezzo della comparsa conclusionale – secondo cui il contratto per cui è causa avrebbe esecuzione continuata e periodica, con conseguente impossibilità di estendere l' effetto restitutorio della risoluzione alle prestazioni già eseguite.
Si rileva al riguardo che nel caso di specie non sussiste il presupposto da cui gli opponenti derivano l' inammissibilità del diritto della alla restituzione di CP_1 quanto versato, non avendo il contratto concluso tra le odierne parti processuali avuto esecuzione continuata e periodica.
Ciò appare chiaro ove si consideri che i contratti ad esecuzione continuata sono contraddistinti da prestazioni continuate nel tempo (ad esempio la locazione e l' assicurazione) e quelli ad esecuzione continuata da prestazioni ripetute nel tempo in maniera non continuata (vedi la somministrazione) e tali elementi caratterizzanti non sono presenti nel contratto preliminare concluso tra i Pt_1
e l' . CP_1
Infatti la prestazione posta a carico dei – pur frazionata in diverse Pt_1 obbligazioni ( versamento di acconto – accollo del mutuo – versamento del saldo entro una determinata data ) – non ha la natura ininterrotta tipica del contratto a prestazioni continuate nel tempo, atteso il distacco temporale previsto tra le esecuzione delle obbligazioni in parola, e nemmeno si caratterizza per la ripetizione della medesima prestazione, data l' evidente eterogeneità delle stesse. L' opposizione viene quindi rigettata e gli opponenti vengono condannati – in applicazione del generale principio della soccombenza – alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opposta, che vengono liquidate secondo il relativo scaglione per valore del d. m. n. 55/2014, con applicazione del compenso coincidente con il limite inferiore dello scaglione, e tanto in ragione dell' assenza di istruzione probatoria e dunque della natura esclusivamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della così Parte_2 Parte_1 Controparte_1 decide: rigetta l' opposizione e per l' effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna gli opponenti – in solido tra loro – alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opposta, liquidate in euro 7052, oltre rimborso forfettario 15%,iva e cap.
Larino, 19 maggio 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 853/2023 promossa da:
( c f ) e ( c f Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), con il patrocinio degli avv.ti FELE ARCANGELO e SODANO C.F._2
DANIELA
ATTORI
Contro
p iva ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TRASCENTE FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 10.02.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato Pt_1
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2
266/2023 emesso dall' intestato Tribunale in data 25.07.2023 e notificato in data 30.08.2023, con cui veniva loro ingiunto di pagare l' importo di euro 194854,48, oltre interessi e spese del procedimento, in favore della Società TI Costruzioni srl.
Si precisava nel monitorio che la Società TI Costruzioni (hereinafter TI) concluse in data 25.07.2018 con gli opponenti un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile di proprietà dei secondi, sito in Petacciato alla piazza dell' Autonomia n. 12 per l' importo di euro 500000,di cui 100000 corrisposte all' atto della sottoscrizione del detto preliminare, euro 173838,41 mediante accollo del mutuo ipotecario gravante sull' immobile oggetto dell' accordo ed euro 150000 mediante permuta di una villetta – di proprietà della società istante – sita in Petacciato Marina, all' epoca in corso di costruzione ed infine euro 76161,59, da versarsi entro il 31.12.2018, in sede di stipula dell' atto notarile di trasferimento della proprietà dell' immobile.
Aggiungeva l' TI nel ricorso che e le Parte_1 Parte_2 richiedevano – con comunicazione del 26.04.2023 – l' adempimento ex art 1454 cc, ed in particolare il pagamento entro il 29.05.2023 della somma residua di euro 46000 oltre interessi e la comunicazione dei dati catastali relativi alla villetta oggetto della permuta e la invitavano a presentarsi il 14.06.2023 dinanzi al notaio in Salerno per la stipula del contratto definitivo, avvertendo che – in Pt_3 difetto dell' adempimento delle prescrizioni appena richiamate entro il 29.05.2023 – il contratto preliminare si sarebbe risolto di diritto, con obbligo di restituire l' immobile sito in Petacciato alla piazza dell' Autonomia libero da persone e cose entro il 14.06.2023.
Inoltre la società ricorrente precisava di avere inviato ai una nota pec in Pt_1 data 31.05,2023 (in atti), con cui aveva preso atto dell' intervenuta risoluzione, si era impegnata a liberare l' immobile oggetto del preliminare entro il 14.06.2023 ed infine aveva richiesto agli odierni opponente la restituzione dell' importo di euro 199854,48 , di cui 125000 ad essi versati direttamente e 74854,48, somma corrispondente alle rate versate in adempimento del mutuo gravante sull' immobile.
Il decreto ingiuntivo veniva in effetti concesso alla per il suindicato CP_1 importo di 199854,48.
Nell' atto di opposizione e confermavano l' Parte_1 Parte_2 esistenza del contratto preliminare di vendita concluso con la società opposta e che il corrispettivo per tale acquisto era stato determinato secondo le modalità indicate nel d.i. opposto, tuttavia aggiungeva che la in data 25.07.2018 CP_1 prendeva possesso dell' immobile sito in Petacciato alla via dell' Autonomia
“completamente arredato con accessori cucina e attrezzi vari “ e che la stessa società si era rifiutata di stipulare il contratto definitivo adducendo
“pretestuosamente“ l' esistenza di vizi urbanistici .
Inoltre gli opponenti confermavano che la TI non aveva dato seguito alla loro richiesta di adempimento, limitandosi a prendere atto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto comunicatale ed a richiedere la restituzione dell' importo successivamente indicato nel ricorso per d.i.
In aggiunta i facevano presente di avere instaurato un procedimento ex Pt_1 art 696 cpc dinanzi l' intestato Tribunale e che la TI aveva da essi ottenuto il differimento della data di stipulazione del contratto definitivo a fronte del versamento dell' ulteriore somma di euro 25000.
Ed infine gli opponenti rilevavano che la condotta tenuta dalla società opposta – ed in particolare la mancata corresponsione di una indennità per l' occupazione iniziata nel 2018 dell' immobile sito in Petacciato alla via dell' autonomia , la mancata stipulazione del contratto definitivo e la sospensione del pagamento dei ratei del mutuo – concretizzava una “palese responsabilità per inadempimento“ e si riservava di agire in separata sede per il risarcimento dei danni conseguenti.
Sulla base delle argomentazioni appena sintetizzate e Parte_1 Pt_2
chiedevano la revoca del monitorio opposto.
[...]
Con ordinanza depositata il 28.03.2024 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e quindi il procedimento veniva trattenuto per la decisione – sulla base delle sole produzioni documentali – all' udienza del 10 febbraio 2025.
Ai fini della decisione rileva la circostanza – incontestata e peraltro risultante per tabulas – che il contratto preliminare concluso tra le odierne parti processuali venne risolto a seguito della comunicazione con cui gli opponenti invitarono la società opposta a presentarsi il 14.06.2023 dinanzi al notaio in Salerno Pt_3 per la stipula del contratto definitivo, a pena di risoluzione di diritto del contratto preliminare in caso di mancata presentazione, e della successiva comunicazione con cui l' – in riscontro a tale richiesta dei – dichiarava di CP_1 Pt_1 prendere atto dell' avvenuta risoluzione.
Parte opponente afferma che l' opposta si è resa inadempiente all' obbligo assunto a mezzo del preliminare in quanto si rifiutò di comparire in sede notarile per stipulare il contratto definitivo, mentre la – a sua volta – ritiene i CP_1
inadempienti per avere concluso il contratto preliminare tacendo le Pt_1
“problematiche che interessavano il territorio in cui sorge il citato immobile e nella consapevolezza delle difformità e/o abusi edilizi che interessavano il bene “ (pag. 7 comparsa di risposta).
Va osservato che con il ricorso per d.i. (si legga la pag. 3 dello stesso) la CP_1 ha chiesto al Tribunale di ingiungere ai di restituirle l' importo versato in Pt_1 esecuzione del contratto preliminare ed ha ottenuto l' emissione di tale ingiunzione.
I – a mezzo dell' atto di opposizione – hanno affermato di non essere Pt_4 tenuti alla restituzione della somma ricevuta dalla . CP_1
L' oggetto del presente giudizio è rappresentato dunque dall' accertamento dell' esistenza dell' obbligo di restituzione in capo ai . Pt_1
Da tale premessa discende la superfluità dell' indagine finalizzata alla individuazione del soggetto contrattuale inadempiente e tanto in quanto – in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento – l' obbligo di restituzione delle prestazioni in favore del contraente che le ha eseguite sussiste a prescindere dall' inadempimento ad esso eventualmente imputabile ( cfr Cass n. 15705 / 2013 : “ nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente “).
Parte opponente non ha contestato di avere ricevuto dalla società opposta le somme indicate nel ricorso per d.i. e da tanto deriva il diritto della ad CP_1 ottenerne la restituzione, da ritenersi peraltro giustificato anche dal fatto che – una volta risolto il contratto – le prestazioni eseguite rimangono prive di causa e conseguentemente trovano applicazione i principi in materia di ripetizione di indebito ex art 2033 cc.
Va inoltre rilevato che non merita condivisione la tesi sostenuta dai – Pt_1 peraltro solo a mezzo della comparsa conclusionale – secondo cui il contratto per cui è causa avrebbe esecuzione continuata e periodica, con conseguente impossibilità di estendere l' effetto restitutorio della risoluzione alle prestazioni già eseguite.
Si rileva al riguardo che nel caso di specie non sussiste il presupposto da cui gli opponenti derivano l' inammissibilità del diritto della alla restituzione di CP_1 quanto versato, non avendo il contratto concluso tra le odierne parti processuali avuto esecuzione continuata e periodica.
Ciò appare chiaro ove si consideri che i contratti ad esecuzione continuata sono contraddistinti da prestazioni continuate nel tempo (ad esempio la locazione e l' assicurazione) e quelli ad esecuzione continuata da prestazioni ripetute nel tempo in maniera non continuata (vedi la somministrazione) e tali elementi caratterizzanti non sono presenti nel contratto preliminare concluso tra i Pt_1
e l' . CP_1
Infatti la prestazione posta a carico dei – pur frazionata in diverse Pt_1 obbligazioni ( versamento di acconto – accollo del mutuo – versamento del saldo entro una determinata data ) – non ha la natura ininterrotta tipica del contratto a prestazioni continuate nel tempo, atteso il distacco temporale previsto tra le esecuzione delle obbligazioni in parola, e nemmeno si caratterizza per la ripetizione della medesima prestazione, data l' evidente eterogeneità delle stesse. L' opposizione viene quindi rigettata e gli opponenti vengono condannati – in applicazione del generale principio della soccombenza – alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opposta, che vengono liquidate secondo il relativo scaglione per valore del d. m. n. 55/2014, con applicazione del compenso coincidente con il limite inferiore dello scaglione, e tanto in ragione dell' assenza di istruzione probatoria e dunque della natura esclusivamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della così Parte_2 Parte_1 Controparte_1 decide: rigetta l' opposizione e per l' effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna gli opponenti – in solido tra loro – alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opposta, liquidate in euro 7052, oltre rimborso forfettario 15%,iva e cap.
Larino, 19 maggio 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis