Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 83/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 83/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
6.05.1978, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C. F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
e domiciliati in Salerno, alla Via L. studio dell'avv. Giorgia Giannattasio dalla quale sono rappresentati e difesi in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
c ti esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 9 luglio 2011 nel Comune di IF EI AS (SA) e che dalla loro unione era nata una figlia, (22.03.2014). Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di rizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa n. cronol. 8340/2021 del 20.10.2021, i ridorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) I coniugi e , continueranno a vivere separati e saranno CP_1 Parte_1 liberi di fiss a ve ritengano opportuno, come peraltro già avviene, portandosi reciproco rispetto;
2) La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori, se ell'affidamento condiviso, ma resterà a vivere presso la madre con facoltà per l'altro genitore, di vederla e tenerla con sé, come già avviene da anni, per due fine settimana al mese (dal sabato al lunedì) ovvero in altri giorni di comune accordo tra le parti e secondo le loro rispettive disponibilità. I genitori, come già avviene, di comune accordo e secondo le loro eSIenze, provvederanno all'accompagnamento ed al prelievo della minore a scuola nonché a tutte le attività sportive e/o sociali in cui la stessa sarà impegnata. In caso di malattia del minore durante i giorni stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà tenerlo con sé in un altro giorno, previo accordo con la madre. Nei giorni di visita del padre, il minore sarà prelevato presso la casa in cui dimora, ovvero, previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i propri impegni, nel luogo in cui si trova con la madre, ovvero altro posto concordemente stabilito. Allo stesso modo per la madre, il minore sarà prelevato presso la casa del padre, ovvero, previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con i propri impegni nel luogo in cui si trova il padre ovvero altro posto concordemente stabilito. I giorni di festività del Natale e della Pasqua verranno trascorsi dal minore alternativamente con uno dei genitori, ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro. Il padre potrà tenere con sé la figlia minore per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. Periodo e modalità saranno concordati di comune accordo tra i genitori e secondo le rispettive eSIenze anche lavorative. 3) La casa, adibita a residenza familiare, di proprietà esclusiva della SI.ra
, sita in Salerno alla Via Panoramica contrassegnata dal civico Parte_1
a da mutuo, resterà nella piena ed esclusiva disponibilità della stessa;
4) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia ed alla sua educazione, conservando l'esercizio della potestà sulla stessa, per cui tutte le decisioni che riguarderanno la formazione, la crescita e la salute del minore saranno prese sempre di comune accordo tra i coniugi.
5) Il SI. si obbliga ed impegna a corrispondere a titolo di Controparte_1 manteni minore la somma mensile di Persona_2 euro 150,00 (centocinquanta/00). Detta a mezzo versamento con bonifico bancario ovvero in moneta contante direttamente su conto corrente della SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese e, da questa, potrà Parte_1 essere dep to di deposito postale ovvero su conto corrente bancario o postale, anche cointestato, ad esclusivo beneficio della minore e, comunque, vincolato fino alla sua maggiore età. Oltre la detta somma il SI.
provvederà, come già avviene, sempre in accordo con la SI.ra CP_1
d eventuali altre spese necessarie alla vita sociale e di relazione della Parte_1 volta in volta necessarie, quali abbigliamento, spese scolastiche giornaliere, acquisto di materiale scolastico ed altro eventualmente occorrente. La SI. beneficerà di tutti sgravi fiscali relativi alla minore nonché Parte_1 dell'assegno unico familiare per l'intero importo, come già avviene, ovvero di tutti gli eventuali bonus disponibili per la minore di cui si potesse disporre. Entrambi i genitori, di comune accordo, e secondo le eSIenze della minore si faranno carico delle spese relative alle normali eSIenze della minore. In caso dovessero essere anticipate somme per spese straordinarie, queste dovranno essere documentate, anche per consentire di utilizzare le detrazioni fiscali, ove previste, nei termini di legge e verranno divise nella misura della giusta metà tra i coniugi.
6) Le spese mediche, scolastiche e straordinarie in genere saranno a carico di entrambi i genitori nella misura della giusta metà (50%).
7) Gli attuali arredi della casa di Via Panoramica 33/A33 comprati dal SI.
, precedentemente al matrimonio in regime di separazione dei Controparte_1 beni, come indicati in ricorso di separazione, in comodato d'uso, rimarranno nella disponibilità della SI.ra quali arredi della sua abitazione e potrà Parte_1 disporne secondo le sue n nze. In caso di cambio di mobili o di diversa destinazione degli stessi la SI.ra dovrà darne comunicazione al SI. Parte_1
al fine di verificare l ibilità a ricevere ed utilizzare per sé CP_1 ovvero per adottare, anche congiuntamente, una scelta per la loro destinazione. Allo stesso modo quelli di proprietà della SI.ra , Parte_1 attualmente presso il SI. , potranno continuare ad esse CP_1 dallo stesso, sempre in co sono previste le stesse modalità di utilizzo di cui sopra. 8) Ogni decisione relativa all'educazione all'istruzione ed alla salute del figlio, (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc.) dovrà essere presa sempre di comune accordo tra i due genitori.
9) I coniugi saranno liberi di scegliere il loro domicilio dove lo riterranno più opportuno vivendo, peraltro, già in dimore diverse.
10) I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località nel caso abbiano con sé la minore.
11) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
12) In caso di viaggio all'estero con il figlio minore entrambe i coniugi dovranno avere l'espresso consenso applicandosi, nel caso, le stesse regole per l'espatrio previste per i genitori regolarmente sposati. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 9 luglio 2011 nel Comune di IF EI AS (SA) tra , nata a [...]
LA (BI) il 16.05.1978, C.F.: , CodiceFiscale_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], C CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di Gif 2011) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IF EI AS (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di conSIlio del 10 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi