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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 10/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 571 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to DANIELA BLASI Parte_1
.domiciliato in VIA GIORDANI, 7 61121 PESARO
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to MARCO LUZI e domiciliata elettivamente in CP_1
VIA GRAMSCI, 6/10 (UFFICIO LEGALE I.N.P.S.) 61100 PESARO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia al Tribunale di Pesaro, in veste di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare che la ricorrente è sempre totalmente inabile e nelle condizioni sanitarie di cui all'art.1 della legge 11 febbraio 1980, n.18 e, per lo effetto, dichiarare l' tenuto a corrispondere la CP_1 indennità di accompagnamento, nonché dichiarare che la ricorrente è portatrice di handicap in situazione di gravità, con carattere di permanenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, con diritto della medesima ai benefici di cui alla suddetta legge.
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, Giudice del Lavoro, dichiarata inammissibile la richiesta di sentenza di natura dichiarativa e disattesa la richiesta di prova testimoniale, respingere il ricorso;
spese come per legge.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
in conseguenza del diniego oppostole in via amministrativa al CP_1
riconoscimento del requisito sanitario presupposto al beneficio dell'accompagno ex L. 18/1980 e n. 508/1988, ed handicap in gravità, ex art. 3, comma 3°, Legge
05.02.1992, n.104.
Promossa ATP obbligatoria la stessa non aveva miglior risultato quanto al requisito sub art 3 comma 3 L.104 mentre riconosceva il requisito sotteso al beneficio dell'accompagno.
La CTU in sede di ATP veniva quindi contestata in ragione dei contenuti di diniego e successivamente, veniva introitato il ricorso introduttivo della presente domanda.
Nello specifico parte ricorrente contesta una errata applicazione del concetto di gravità dell'handicap, che sembra però collegare al principio di invalidità presupposto al diverso requisito richiesto per il riconoscimento dell'accompagno.
Ad avviso del ricorrente le condizioni legittimanti la sussistenza del beneficio dell'accompagno apparirebbero utilizzabili anche per l' emissione di un giudizio favorevole circa la sussistenza della gravità dell'handicap.
Rilevava inoltre la contraddittorietà delle conclusioni di CTU rispetto alle risultanze cliniche allegate in atti.
Chiedeva quindi ammettersi nuova CTU e accogliersi la domanda.
Si costituiva che contestava, in fatto ed in diritto, le avverse pretese, negava CP_1 la necessarietà di nuova CTU, contestava l'ammissibilità della domanda di condanna alla prestazione e concludeva per il rigetto della domanda.
Rilevato che, a parte la non sovrapponibilità dei requisiti richiesti per i due diversi benefici, le motivazioni di opposizione consentissero, quanto ad una potenziale erronea valutazione delle risultanze cliniche documentali acquisite in atti,
l'ammissione di nuova CTU, si procedeva in tal senso e, all'esito del deposito dell'elaborato, le parti venivano ammesse a discussione, previo deposito di note conclusive.
pagina 2 di 4 La causa veniva decisa emettendosi dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) La causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, dei requisiti sanitari sottesi ai benefici invocati (accompagno sostanzialmente già riconosciuto in sede di ATP e non contestato da , ed handicap in gravità). CP_1
La CTU rinnovata in questa sede ha avuto modo di accertare anche la sussistenza della gravità dell'handicap.
Deve qui ricordarsi che i contenuti richiesti per l'accertamento della gravità dell'handicap non poggiano su di un criterio meramente medico, bensì su di un criterio socio-sanitario e pertanto ben è possibile che un soggetto che abbia necessità di assistenza continuativa ai fini dell'indennità di accompagnamento, non abbia necessità di un supporto ai fini del mantenimento delle funzioni relazionali e sociali.
E' quindi da escludersi una automaticità nel riconoscimento dell'uno e dell'altro requisito pur se potenzialmente spesso collegati.
Anche di ciò il CTU offre chiara motivazione, richiamando il dettato normativo.
Il consulente rileva che le patologie presentate dalla ricorrente legittimano la sussistenza del requisito socio-sanitario sotteso al beneficio invocato, ciò in quanto esse vanno a minare il complesso socio-relazionale della perizianda.
Le conclusioni del CTU, così motivate, non appaiono viziate da illogicità e, come tali, risultano meritevoli di essere assunte a base della presente decisione.
Neppure risulta la CTU diversamente valutabile, stante la sua chiarezza, alla luce di ricostruzioni alternative che qui non appaiono avanzate.
Quanto alle eccezioni e contestazioni accessorie proposte da deve CP_1
osservarsi, come giustamente fatto osservare dal resistente, che la domanda di condanna non possa essere emessa: in effetti non si verte qui in ipotesi di mancato adempimento da parte dell'ente, successivo al positivo accertamento sia del requisito sanitario che delle condizioni amministrative presupposte al beneficio.
La domanda deve quindi essere limitata all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari sottesi ai benefici invocati.
La domanda, per tali ragioni, può essere accolta nei limiti suddetti e con conferma dell'accertamento in ordine all'accompagno non contestato da alcuno. pagina 3 di 4 Spese, anche di CTU come da dispositivo a carico di parte soccombente
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accerta la sussistenza dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui all'art.1 della legge
11 febbraio 1980, n.18 ed art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 a far data dalla domanda
2) condanna al pagamento in favore del difensore antistatario delle spese di giudizio CP_1 che si liquidano in € 3.800,00 oltre 15% spese generali forf. oltre accessori di legge
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate con separato CP_1 precedente decreto
Così deciso in Pesaro, in data 10/3-08/04/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 571 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to DANIELA BLASI Parte_1
.domiciliato in VIA GIORDANI, 7 61121 PESARO
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to MARCO LUZI e domiciliata elettivamente in CP_1
VIA GRAMSCI, 6/10 (UFFICIO LEGALE I.N.P.S.) 61100 PESARO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia al Tribunale di Pesaro, in veste di Giudice del Lavoro, accertare e dichiarare che la ricorrente è sempre totalmente inabile e nelle condizioni sanitarie di cui all'art.1 della legge 11 febbraio 1980, n.18 e, per lo effetto, dichiarare l' tenuto a corrispondere la CP_1 indennità di accompagnamento, nonché dichiarare che la ricorrente è portatrice di handicap in situazione di gravità, con carattere di permanenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, con diritto della medesima ai benefici di cui alla suddetta legge.
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, Giudice del Lavoro, dichiarata inammissibile la richiesta di sentenza di natura dichiarativa e disattesa la richiesta di prova testimoniale, respingere il ricorso;
spese come per legge.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
in conseguenza del diniego oppostole in via amministrativa al CP_1
riconoscimento del requisito sanitario presupposto al beneficio dell'accompagno ex L. 18/1980 e n. 508/1988, ed handicap in gravità, ex art. 3, comma 3°, Legge
05.02.1992, n.104.
Promossa ATP obbligatoria la stessa non aveva miglior risultato quanto al requisito sub art 3 comma 3 L.104 mentre riconosceva il requisito sotteso al beneficio dell'accompagno.
La CTU in sede di ATP veniva quindi contestata in ragione dei contenuti di diniego e successivamente, veniva introitato il ricorso introduttivo della presente domanda.
Nello specifico parte ricorrente contesta una errata applicazione del concetto di gravità dell'handicap, che sembra però collegare al principio di invalidità presupposto al diverso requisito richiesto per il riconoscimento dell'accompagno.
Ad avviso del ricorrente le condizioni legittimanti la sussistenza del beneficio dell'accompagno apparirebbero utilizzabili anche per l' emissione di un giudizio favorevole circa la sussistenza della gravità dell'handicap.
Rilevava inoltre la contraddittorietà delle conclusioni di CTU rispetto alle risultanze cliniche allegate in atti.
Chiedeva quindi ammettersi nuova CTU e accogliersi la domanda.
Si costituiva che contestava, in fatto ed in diritto, le avverse pretese, negava CP_1 la necessarietà di nuova CTU, contestava l'ammissibilità della domanda di condanna alla prestazione e concludeva per il rigetto della domanda.
Rilevato che, a parte la non sovrapponibilità dei requisiti richiesti per i due diversi benefici, le motivazioni di opposizione consentissero, quanto ad una potenziale erronea valutazione delle risultanze cliniche documentali acquisite in atti,
l'ammissione di nuova CTU, si procedeva in tal senso e, all'esito del deposito dell'elaborato, le parti venivano ammesse a discussione, previo deposito di note conclusive.
pagina 2 di 4 La causa veniva decisa emettendosi dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
2) La causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, dei requisiti sanitari sottesi ai benefici invocati (accompagno sostanzialmente già riconosciuto in sede di ATP e non contestato da , ed handicap in gravità). CP_1
La CTU rinnovata in questa sede ha avuto modo di accertare anche la sussistenza della gravità dell'handicap.
Deve qui ricordarsi che i contenuti richiesti per l'accertamento della gravità dell'handicap non poggiano su di un criterio meramente medico, bensì su di un criterio socio-sanitario e pertanto ben è possibile che un soggetto che abbia necessità di assistenza continuativa ai fini dell'indennità di accompagnamento, non abbia necessità di un supporto ai fini del mantenimento delle funzioni relazionali e sociali.
E' quindi da escludersi una automaticità nel riconoscimento dell'uno e dell'altro requisito pur se potenzialmente spesso collegati.
Anche di ciò il CTU offre chiara motivazione, richiamando il dettato normativo.
Il consulente rileva che le patologie presentate dalla ricorrente legittimano la sussistenza del requisito socio-sanitario sotteso al beneficio invocato, ciò in quanto esse vanno a minare il complesso socio-relazionale della perizianda.
Le conclusioni del CTU, così motivate, non appaiono viziate da illogicità e, come tali, risultano meritevoli di essere assunte a base della presente decisione.
Neppure risulta la CTU diversamente valutabile, stante la sua chiarezza, alla luce di ricostruzioni alternative che qui non appaiono avanzate.
Quanto alle eccezioni e contestazioni accessorie proposte da deve CP_1
osservarsi, come giustamente fatto osservare dal resistente, che la domanda di condanna non possa essere emessa: in effetti non si verte qui in ipotesi di mancato adempimento da parte dell'ente, successivo al positivo accertamento sia del requisito sanitario che delle condizioni amministrative presupposte al beneficio.
La domanda deve quindi essere limitata all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari sottesi ai benefici invocati.
La domanda, per tali ragioni, può essere accolta nei limiti suddetti e con conferma dell'accertamento in ordine all'accompagno non contestato da alcuno. pagina 3 di 4 Spese, anche di CTU come da dispositivo a carico di parte soccombente
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così decide Parte_1
1) accerta la sussistenza dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui all'art.1 della legge
11 febbraio 1980, n.18 ed art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 a far data dalla domanda
2) condanna al pagamento in favore del difensore antistatario delle spese di giudizio CP_1 che si liquidano in € 3.800,00 oltre 15% spese generali forf. oltre accessori di legge
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come liquidate con separato CP_1 precedente decreto
Così deciso in Pesaro, in data 10/3-08/04/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4