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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/12/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 950/2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(avv.ti Angela De Nisco e Antonio Speranza) Parte_1
Parte attrice
E
, in persona del legale rapp.te p.t. (contumace) Controparte_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 20/11/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
per il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il Controparte_1
16/11/2021, ore 19:20, sulla SP 57 in San Nicola Manfredi (BN), nei pressi del frantoio Zampelli.
Deduceva che nelle predette circostanze di tempo e luogo, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Fiat Abarth 124 spider tg. FN587JH, veniva impattato da un cinghiale,
riportando danni di cui chiedeva il risarcimento. Sul luogo intervenivano i Carabinieri. L'ente regionale non si costituiva in giudizio nonostante rituale notifica dell'atto di citazione.
2. Sussiste la legittimazione passiva dell'ente regionale, atteso che “i danni cagionati dalla
fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da
p. 1/3 un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul
dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie
selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono
affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e
dell'ecosistema; nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art.
2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della CP_1
competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di
programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica,
anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri
enti; la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1
danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni
proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cassazione, sez.
6, nr. 27931/2022).
3. Vi è prova della verificazione dei fatti, come descritta dalla parte attrice. In atti è stata depositata la relazione di intervento dei CC, i quali hanno attestato la presenza della carcassa del cinghiale e descritto i danni all'autovettura. Il teste , veterinario ASL chiamato Tes_1
dai CC, ha dichiarato di essere intervenuto sui luoghi nell'immediatezza del fatto (circa un'ora dopo) e che al momento del suo intervento sui luoghi erano presenti i CC, l'auto incidentale e la carcassa del cinghiale. Il teste , intervenuto sui luoghi su chiamata dell'attore, Testimone_2
ha riferito di aver visto la carcassa del cinghiale, di aver riscontrato danni alla parte anteriore ed anteriore destra dell'autovettura, che non era marciante ed è stata da lui trainata a casa dell'attore tramite il carrello dietro al suo pick-up. Ha riferito di essere giunto prima dei CC ed ha riferito anche in merito all'assenza di segnali di pericolo.
4. Il C.T.U. nominato in corso di causa ha descritto i danni – come risultanti dalle allegazioni fotografiche e documentali in atti, perché l'autovettura è stata riparata – ne ha affermato la compatibilità con l'investimento di un animale e li ha quantificati in €.7.320,43, iva inclusa, oltre fermo tecnico per €.109/12. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati.
p. 2/3
5. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda, parte convenuta è condannata a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.7.430 (con arrotondamento all'unità), oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo.
6. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 –
valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda,
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.7.430, oltre interessi nella misura legale a far data dalla domanda e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.264 per esborsi ed €.
2.540 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio Speranza e Angela De Nisco, che ne hanno chiesto la distrazione.
Benevento, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 950/2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(avv.ti Angela De Nisco e Antonio Speranza) Parte_1
Parte attrice
E
, in persona del legale rapp.te p.t. (contumace) Controparte_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 20/11/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
per il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il Controparte_1
16/11/2021, ore 19:20, sulla SP 57 in San Nicola Manfredi (BN), nei pressi del frantoio Zampelli.
Deduceva che nelle predette circostanze di tempo e luogo, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Fiat Abarth 124 spider tg. FN587JH, veniva impattato da un cinghiale,
riportando danni di cui chiedeva il risarcimento. Sul luogo intervenivano i Carabinieri. L'ente regionale non si costituiva in giudizio nonostante rituale notifica dell'atto di citazione.
2. Sussiste la legittimazione passiva dell'ente regionale, atteso che “i danni cagionati dalla
fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da
p. 1/3 un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul
dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie
selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono
affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e
dell'ecosistema; nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art.
2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della CP_1
competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di
programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica,
anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri
enti; la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1
danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni
proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cassazione, sez.
6, nr. 27931/2022).
3. Vi è prova della verificazione dei fatti, come descritta dalla parte attrice. In atti è stata depositata la relazione di intervento dei CC, i quali hanno attestato la presenza della carcassa del cinghiale e descritto i danni all'autovettura. Il teste , veterinario ASL chiamato Tes_1
dai CC, ha dichiarato di essere intervenuto sui luoghi nell'immediatezza del fatto (circa un'ora dopo) e che al momento del suo intervento sui luoghi erano presenti i CC, l'auto incidentale e la carcassa del cinghiale. Il teste , intervenuto sui luoghi su chiamata dell'attore, Testimone_2
ha riferito di aver visto la carcassa del cinghiale, di aver riscontrato danni alla parte anteriore ed anteriore destra dell'autovettura, che non era marciante ed è stata da lui trainata a casa dell'attore tramite il carrello dietro al suo pick-up. Ha riferito di essere giunto prima dei CC ed ha riferito anche in merito all'assenza di segnali di pericolo.
4. Il C.T.U. nominato in corso di causa ha descritto i danni – come risultanti dalle allegazioni fotografiche e documentali in atti, perché l'autovettura è stata riparata – ne ha affermato la compatibilità con l'investimento di un animale e li ha quantificati in €.7.320,43, iva inclusa, oltre fermo tecnico per €.109/12. Non sussiste ragione di dissentire dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati.
p. 2/3
5. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda, parte convenuta è condannata a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.7.430 (con arrotondamento all'unità), oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda e sino al soddisfo.
6. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – scaglione di valore compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 –
valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda,
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.7.430, oltre interessi nella misura legale a far data dalla domanda e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.264 per esborsi ed €.
2.540 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore degli avv.ti Antonio Speranza e Angela De Nisco, che ne hanno chiesto la distrazione.
Benevento, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 3/3