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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 20603/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso in decisione all'udienza del 19.9.2024, pendente
TRA
, ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Livio Parte_1 C.F._1
Persico ( ), con studio in Napoli alla Via A. Depretis n. 102 CodiceFiscale_2
- ATTRICE -
E con sede in Nola (NA) alla Via Nola- Controparte_1
Castellammare snc, ( ), in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t. P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Franco ( ) e Gaetano Franco C.F._3
( ), con studio in Napoli (NA) alla Piazza Garibaldi n. 73 C.F._4
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1 1) accertare la annullabilità della delibera assembleare della “ Controparte_2
, intervenuta in data del 29/4/2022, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio
[...] della società chiuso al 31 dicembre 2021, depositato presso il Registro delle Imprese in data 6/5/2022, (Prot. 79876/2022) per violazione dell'art. 2429, III comma, c.c., annullando altresì il bilancio con la medesima approvato;
2) ferma la domanda di cui al precedente capo, accertare e dichiarare altresì l'illiceità del bilancio al 31 dicembre 2021 e della nota integrativa della società “ Controparte_2
, in quanto non conforme ai principi di chiarezza, verità, correttezza e precisione di cui
[...] all'art. 2423 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nulla, ovvero annullare, la delibera dell'assemblea dei soci del 29/4/2022, depositata presso il Registro delle Imprese in data 6/5/2022 ai sensi dell'art. 2479 ter c.c.;
3) per l'effetto, condannare controparte ad adottare tutti i necessari e conseguenti comportamenti di Legge, compresa la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza presso il Registro delle Imprese o comunque emettere ogni statuizione conseguenziale all'accoglimento delle domande attrici;
4) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.
Per la società convenuta :
- Preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla proposizione della presente azione di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio della Società convenuta al 31.12.2021 per decorrenza del termine di cui all'art. 2479- ter comma I c.c.;
- In Subordine e nel merito, rigettare le domande attoree in quanto del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, condannare l'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite, in ragione della soccombenza, con distrazione in pro dei sottoscritti difensori, che dichiarano di aver anticipato le prime, non riscosso le seconde.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. quale socia titolare di una partecipazione pari al 33,3% del capitale Parte_1 sociale della (d'ora in poi anche o la ), con atto Controparte_2 CP_2 CP_2 di citazione notificato in data 1.9.2022 ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa, la suddetta società, per impugnare la deliberazione del 29.4.2022, iscritta presso il Registro delle Imprese in data 6.5.2022, con cui l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2021, facendo valere vizi di annullabilità e di nullità.
In particolare, l'attrice ha invocato: (i) l'annullamento della delibera e del bilancio che ne costituisce oggetto per violazione dell'art. 2429, comma 3 c.c., per non aver potuto avere preventiva visione del progetto del bilancio presso la sede;
(ii) la declaratoria di nullità della predetta assemblea e del bilancio per contrasto della stessa ai principi di chiarezza, verità, correttezza e precisione di cui l'art. 2423 c.c., per non aver il bilancio riportato nell'attivo patrimoniale la riacquisita proprietà del capannone industriale sito in Scisciano (NA), con inerente credito ai frutti maturati nei confronti dei conduttori dello stesso ed esposto, invece, il credito al mai riscosso prezzo della risolta compravendita stipulata dalla società con l'inadempiente Sig. Parte_2
2 nonché per la omessa indicazione della esistenza delle parti correlate ed il mancato riporto delle omissioni contributive e delle correlative sanzioni.
2. Si è costituita in giudizio la Società, eccependo la tardività dell'impugnazione e l'insussistenza dei vizi denunciati dall'attrice sotto tutti i profili.
3. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del allorquando essa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
4. Parte attrice ha in primo luogo dedotto la violazione dell'art 2429 comma 3 c.c. 4.1. Come è noto, trattasi di una norma dettata con riferimento alle società per azioni, ma che, contrariamente a quanto eccepito dalla società convenuta, risulta direttamente applicabile alle S.r.l. in forza del rinvio espresso operato dall'art 2478 bis c.c., iscrivendosi nella stessa “architettura tipologica delle società capitalistiche” (cfr. Trib. Milano, Sez. Imprese, sent. n. 2649/2021). Ebbene, il progetto di bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la ulteriore documentazione ivi indicata, nella sede della società durante i quindici giorni precedenti l'assemblea che deve discuterlo e finché sia approvato, e i soci possono prenderne visione. Il progetto di bilancio è il principale mezzo di informazione dal quale il socio può rilevare le notizie sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e nella disciplina del procedimento di formazione del bilancio delle società di capitali uno dei beni tutelati è il diritto del socio all'esatta informazione al fine dell'esercizio consapevole del diritto di voto nell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio stesso. L'obbligo di deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti tale assemblea è strumentale rispetto alla funzione di assicurare il soddisfacimento del diritto dei soci ad essere informati. Il bene giuridico tutelato dalla norma è, quindi, il diritto dei soci all'informazione e tale tutela postula non solo che il documento resti depositato per l'indicato periodo, ma anche e soprattutto che sia effettivamente consentito ai soci di esaminarlo. Pertanto, l'esistenza di un impedimento frapposto al socio (o ad un suo delegato) che precluda allo stesso di prendere visione del progetto di bilancio pur se depositato comporta di per sé la violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma in esame, assorbendo, rendendolo irrilevante, l'accertamento in ordine alla regolarità del deposito. La violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma in commento giustifica poi l'annullamento di per sé della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4734 del 11/05/1998 ). 4.2. Ciò posto, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda perché proposta oltre i termini di decadenza. L'eccezione è destituita di fondamento in quanto la domanda formulata dalla attrice risulta tempestivamente proposta entro i 90 giorni dall' iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese (nella fattispecie avvenuto il 6 maggio 2022), trovando applicazione la sospensione feriale dei termini (cfr. (Cass. sez. 1, Sentenza n. 3351 del 18/04/1997 nonché giurisprudenza di merito Trib. Milano, Sentenza n. 265/2019; in senso conforme: Trib. Milano ord. 86706-1/14; Trib. Milano, sez. VIII, 9.10.2008, n. 11939, Trib. Catania 28.01.2010). Nel caso di specie il termine decadenziale cadeva il 5 settembre 2022, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 1° settembre 2022. 4.3. Tanto premesso, dalle reciproche allegazioni e dai documenti prodotti è emerso che l'attrice aveva ricevuto in data 19.4.2022 la notifica della convocazione dell'assemblea fissata per il
3 giorno 29.4.2022; in data 26.4.2022 il marito della quale delegato della stessa, si era Pt_1 portato presso la sede della Società per prendere visione del progetto di bilancio senza riuscirvi. In particolare, l'attrice ha allegato che tale congiunto del precedente amministratore Persona_1
avrebbe risposto che all'indirizzo di Nola (NA) alla Via Nola- Castellammare Parte_2 non si trovava la sede della società, ma solo l'abitazione di invitando così il Parte_2 delegato a rivolgere le proprie richieste a chi di competenza. Al contrario, la difesa della Società ha allegato in giudizio che la sede di quest'ultima, anche dopo la cessazione di Parte_2 dall'ufficio di amministratore, era rimasta presso l'abitazione dell'uomo, all'indirizzo in precedenza indicato e che quel giorno ivi non si trovava per concomitanti impegni. Sempre Parte_2 secondo la ricostruzione offerta dalla convenuta il delegato dell'attrice non aveva avuto accesso alla sede della Società in quanto avrebbe preteso la consegna di una copia del progetto di bilancio che ivi si trovava. Così ricostruite le allegazioni è chiaro che ai fini della presente decisione poco importa approfondire le ragioni per cui il 26.4.2022 il delegato dell'attrice non ha avuto modo di accedere alla sede della società – abitazione del Rileva, piuttosto, che a quella data l'attrice non ha Pt_1 avuto visione del progetto di bilancio, e non l'ha avuta nemmeno nei giorni seguenti a causa della condotta dell'amministratore. Invero, sempre nella giornata del 26.4.2022 l'attrice inviava una PEC all'amministratore della contestando quanto accaduto, diffidandolo a porre rimedio con CP_3 la massima urgenza, anche convocando l'assemblea in altra data, sì da consentirle il compiuto esercizio del proprio diritto di informazione con riferimento al progetto di bilancio. L'amministratore, di contro, in data 27.4.2022 rispondeva testualmente: “ sono particolarmente meravigliato delle sue richieste pervenute a mezzo pec nella giornata di ieri. È appena il caso di ricordarle che da circa due mesi su richiesta immediatamente accolta, suoi consulenti hanno avuto libero e collaborativo accesso a tutti gli atti contabili sociali tra cui la situazione patrimoniale ed economica dell'azienda al 31/12/21 e a tutti i documenti giustificativi. Pertanto non trova alcuna giustificazione la richiesta di differimento della seduta assembleare, che viene confermata”. In sostanza, quindi, l'amministratore della società ritenendo che la avesse ricevuto già tutte le Pt_1 informazioni rilevanti durante gli accessi eseguiti in forza dell'esercizio del diritto di cui all'art 2476 comma 2 c.c. respingeva le richieste dell'attrice. Ebbene, il diritto garantito al socio che non partecipa all'amministrazione della società all'accesso ai documenti inerenti la gestione sociale, con previsione di un preciso obbligo di ostensione degli stessi da parte degli amministratori, è volto a garantire l'effettività del potere di controllo del socio nelle forme del diritto di informazione e di consultazione della documentazione sociale. Il potere di controllo sull'andamento della gestione societaria, riconosciuto ai soci non amministratori, è uno strumento prodromico alla partecipazione alle deliberazioni assembleari in quanto consente al socio di determinarsi assumendo decisioni consapevoli e votando in modo informato. Tale potere di controllo è, altresì, funzionale e propedeutico alla tutela giurisdizionale del socio che intenda agire nei confronti degli amministratori per accertarne la responsabilità verso la società in base a quanto previsto all'art. 2476, comma 3, c.c., così come per ottenere il risarcimento di un pregiudizio direttamente subito ex art. 2476, comma 6, c.c. Tuttavia, nel caso specifico della approvazione del bilancio, l'art. 2429 c.c. indica espressamente il corredo documentale che deve necessariamente essere messo a disposizione dei soci. Il diritto di informazione in questione, infatti, come già accennato, è funzionale ad una partecipazione informata del socio all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e
4 postula che sia effettivamente consentito ai soci di esaminare tale documento non soltanto al fine di consentire loro una tempestiva e motivata impugnazione della delibera di approvazione in caso di vizi di contenuto del bilancio approvato, ma anche e soprattutto al fine di poter discutere in sede assembleare, con la necessaria consapevolezza, circa la consistenza e l'entità di tali asseriti vizi e, in ogni caso, circa le scelte di opportunità consentite dalla legge nella predisposizione del documento, orientando la formazione della volontà degli altri soci e dell'assemblea stessa. Proprio per tali motivi l'incompletezza del procedimento informativo rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio privando i singoli soci della possibilità di conoscere preventivamente l'oggetto su cui sono chiamati a deliberare ed impedisce che essi abbiano piena informazione della situazione patrimoniale della società secondo i criteri legali prescritti in materia di bilancio. A tal fine non basta, quindi, che il socio abbia potuto preventivamente esercitare il diritto di controllo individuale ex art 2476 comma 2 c.c., perché l'informazione dovuta non riguarda semplicemente le risultanze contabili e lo stato degli affari sociali, ma ha ad oggetto più specifico la conoscenza della situazione patrimoniale ed economica della società risultante dall'applicazione concorrenziale dei criteri legali e delle valutazioni prudenziali dell'amministratore. Pertanto, alla luce degli elementi in precedenza richiamati, emergendo in atti l'esistenza di un impedimento frapposto alla socia che ha precluso alla stessa di prendere visione del (progetto di) bilancio risulta conclamata la violazione del diritto all'informazione che determina l'annullamento di per sé della successiva determina di approvazione del bilancio.
5. Le argomentazioni sopra esposte risultano sufficienti a pronunciare l'accoglimento della domanda di annullabilità avanzata dall'attrice con assorbimento delle ulteriori richieste. Tuttavia, essendo stati contestati profili di nullità, il Collegio ritiene di affrontare, altresì, la domanda di dichiarazione di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 per violazione dei principi di chiarezza, verità, correttezza e precisione che ove accolta comporterebbe la ben più grave pronuncia di illiceità del bilancio e nullità della delibera di approvazione.
5.1. Ciò posto, parte attrice ha contestato: i) l'omessa rilevazione in bilancio della riacquisizione al patrimonio della società della proprietà del capannone industriale di Scisciano già oggetto di vendita in favore del Sig.
[...]
con sentenza passata in giudicato, nonché l'omessa appostazione del credito per Parte_3 canoni locatizi o per i frutti che le competono quale unica e legittima proprietaria del suddetto capannone;
ii) la violazione della previsione di cui al punto 22 bis dell'art 2427 co 1 c.c. posto che nella nota integrativa del bilancio è riportata testualmente l'indicazione che “la società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate in quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse” contrariamente a quanto emerso dalla documentazione ottenuta ai sensi dell'art 2476 c.c.; iii) la mancata esposizione di qualsivoglia debito, ovvero indicazione di contenzioso con accensione di un fondo rischi ed oneri con riferimento all'importo pari ad euro 63.174,97di cui ai verbali dell'Ispettorato del lavoro e richieste di versamento contributi da parte dell' della cui CP_4 esistenza si apprendeva sempre a seguito della documentazione ottenuta ex art 2476 comma 2 cit. In particolare, l'attrice ha dedotto che con contratto del 12/1/2007, la società CP_2 aveva trasferito al Sig. (nato a [...] il [...], figlio di un ex socio della Parte_2 società), il capannone industriale di 1200 mq sito in Scisciano (NA), alla Via Spartimento, al prezzo
5 di euro 450.000,00, oltre Iva. Tale corrispettivo non era stato mai corrisposto dall'acquirente, sicché la Società, nell'anno 2009, aveva convenuto in giudizio l'acquirente chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, la restituzione dell'immobile ed il risarcimento del danno. Il Tribunale di Nola, con sentenza del 3/3/2016, aveva accolto la domanda di risoluzione, condannando alla restituzione dell'immobile alla Società e l'appello proposto Parte_2 avverso detta sentenza era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 15/1/2020 non fatta oggetto di ulteriore impugnazione. Nelle more del giudizio di primo grado, in data 20/1/2012 aveva concesso Parte_2 in locazione una porzione del capannone industriale a tal Sig. per il canone Persona_2 annuo di euro 36.000,00 (porzione oggi destinata all'esercizio di un supermercato a marchio
“Decò” gestito dalla società “Di Palma Group S.r.l.”), mentre altra parte del capannone era detenuta dalla “S.G.R. GLO-BAL TRADE S.r.l. situazioni entrambe ancora in atto al 2021.
Nonostante ciò l'attrice ha dedotto che il bilancio chiuso al 31.12.2021 si limitava solo ad esporre ancora, nella voce crediti esigibili oltre l'esercizio, l'importo di € 420.000,00 corrispondente al prezzo – al netto dell'IVA - del contratto di vendita ormai risolto, non prevedendo tra le immobilizzazione materiali l'iscrizione ai sensi dell'art 2424 c.c. del capannone, né appostando i crediti da locazione che alla società derivavano in forza del subentro nei contratti per effetto delle risoluzione della vendita del capannone e la sua restituzione alla . CP_2
Inoltre, la attrice ha allegato che la società ha in corso e, li aveva già nel 2021, vari rapporti lavorativi subordinati con la sorella dell'amministratore della società, nonché con i tre figli del socio e con la nuora;
altro rapporto lavorativo sussisteva con il Sig. Persona_3 Pt_2
figlio dell'ex amministratore della società, il Sig.
[...] Persona_1
Ha dedotto, altresì, che i suddetti rapporti rappresentavano una significativa componente economica dell'azienda che quotava, infatti, un costo per l'esercizio 2021 di € 104.128,00, incidente nella misura del 31% dei ricavi della produzione. Peraltro, la situazione dei lavoratori della era stata oggetto di accertamenti da CP_2 parte dell'Ispettorato del lavoro e dell' tanto che con verbale di accertamento del 30/10/2019 CP_4 era stato addebitato alla società l'importo di euro 18.946,23, rilevando talune incongruenze tra le dichiarazioni spontanee rilasciate proprio dai lavoratori parenti o affini dell'amministratore e del socio nonché l'omessa denuncia di talune dichiarazioni trimestrali relativi a Persona_3 dipendenti regolarmente registrati sul libro unico del lavoro, provvedendo, infine, ad annullare i rapporti lavorativi dipendenti con i Sig.ri nato il [...] (figlio del precedente Parte_2 amministratore, e nato l'[...] (figlio del socio Persona_1 Parte_2 Per_3
, ragione per cui con verbale del 26/11/2019, gli Ispettori dell' iscrivevano nella
[...] CP_4 gestione separata i Sig.ri addebitando alla la contribuzione dovuta Parte_2 CP_2 per un importo pari ad € 44.228,74. Ebbene, l'attrice ha dedotto che nulla era stato riportato nel bilancio 2021 avuto riguardo ai predetti accertamenti, né quale nuova iscrizione, né quale riporto di rilevazioni precedenti (invero totalmente mancanti nei bilanci precedenti). Il bilancio non esponeva l'esistenza di qualsivoglia debito, né tantomeno – laddove fosse intervenuto un contenzioso – contemplava l'accensione di un fondo rischi ed oneri (secondo il principio OIC n. 31). Peraltro, l'elevato importo complessivamente preteso (€ 63.174,97) avrebbe dovuto essere imputato a conto economico quale componente negativa anche in ragione di una prudenza comportamentale (vedasi principi OIC n. 11 postulati di bilancio).
6 5.2. Gli argomenti difensivi della Società si possono riassumere nei seguenti termini: i) quanto al capannone industriale la scelta dell'organo gestorio era stata quella di non procedere alle appostazioni tra le immobilizzazioni e i crediti sino a che non fossero state eseguite tutte le formalità necessarie “alla corretta intestazione dell'immobile in capo alla Società” e ciò perché “pur essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a seguito del passaggio in giudicato anche della sentenza d'appello, l'efficacia della medesima sarebbe stata limitata tra le parti e non certo erga omnes, effetto che si realizza solo con la pubblicità operata mediante l'annotazione del provvedimento alla Trascrizione della domanda giudiziale. Pertanto, si ritiene che l'amministratore abbia correttamente operato non iscrivendo (ancora!) l'immobile tra le immobilizzazioni immobiliari nel bilancio 2021 della società non risultando lo stesso “intestato” alla medesima alla data del 31-12-2021. Lo stesso dicasi a maggior ragione in merito ai contratti di locazione in essere e gravanti sull'immobile di Via Spartimento ” (cfr. nella memoria Parte_4 di costituzione e risposta).; ii) correttamente nella nota integrativa non erano state indicate operazioni con parti correlate, in primo luogo perché tali operazioni erano state da sempre concluse a normali condizioni di mercato, in secondo luogo perché da sempre erano state rese necessarie in virtù dei contratti di soccida conclusi con la dalla posto che il soccidante imponeva Parte_5 CP_2
l'assunzione di “familiari del soccidario” e la società convenuta era sostanzialmente una impresa di famiglia in cui quasi tutti i soci e lavoratori erano tra loro imparentati iii) la contestazione relativa alla mancata appostazione dei debiti derivanti dai verbali di accertamento contestati era ultronea e inconferente, in ragione del “principio di competenza”, posto che gli stessi risalivano all'anno 2019 e, in ogni caso, erano stati prima impugnati in via amministrativa e poi dinnanzi al Tribunale di Nola in funzione di Giudice del lavoro con ricorso depositato in data 27.07.2020 recante il numero 4407/2020 R.G, giudizio ancora pendente al 31.12.2021. Peraltro, la Società ha eccepito l'assenza di un qualsiasi interesse alla proposizione della presente azione da parte della attrice sia dal punto di vista della pretesa violazione del suo diritto ad una corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società convenuta, che evidenziava essere ben conosciuta dalla socia, sia dal punto di vista di un preteso pregiudizio economico che avrebbe subito al valore e alla redditività della sua partecipazione in realtà nemmeno allegato. 5.3. Ebbene, quanto a quest'ultima eccezione occorre rammentare che la funzione del bilancio consiste anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere, sicché, attesa la rilevata funzione informativa del bilancio, l'interesse del socio, che lo legittima, ex art. 1421 c.c., ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrire, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, il socio legittimamente aspira (cfr. Cass. n. 23976/2004; n. 4120/2016; etc.). L'eventuale conoscenza in altro modo acquisita di taluni dati contabili da parte del socio non elide affatto il suo interesse ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando l'incompletezza dell'esposizione dei dati in bilancio possa condurre – come dedotto nella specie – ad un'inesatta
7 informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società (e, quindi, sul valore della partecipazione sociale). D'altronde, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente (cfr. Cass. n. 13031/2014; n. 20674/2016; etc.). È ben noto, inoltre, che «la circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante - ai fini della illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione - che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio» (così Cass. n. 4874/2006). 5.4. Ciò posto, le argomentazioni difensive di parte convenuta non risultano condivisibili. Quanto alla vicenda del capannone di Scisciano è noto che l'iscrizione nelle immobilizzazioni materiali dei beni immobili di proprietà delle società deve essere effettuata al momento del trasferimento del suo titolo di proprietà momento in cui di solito avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquistato come indicato nel principio OIC 16. Nel caso di specie la caducazione del contratto di vendita e la condanna alla restituzione del bene in forza delle sentenze sopracitate impongono quindi che l'iscrizione del capannone tra le immobilizzazioni materiali nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 e ciò a prescindere dagli adempimenti relativi alla pubblicità erga omnes dello stesso. Consegue, quindi, che anche i crediti relativi alle locazioni in cui la società è subentrata andavano appostati in bilancio. Quanto alle operazioni con parti correlate il dato essenziale, cha dà conto della illiceità denunciata dall'attrice, è che nella nota integrativa del bilancio è stata esclusa espressamente l'esistenza delle operazioni con parti correlate, risultando in essa testualmente scritto che “la società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate in quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse” (cfr. doc 7). Quanto alla vicenda relativa agli accertamenti svolti dall'Ispettorato del Lavoro e dall' CP_4 occorre osservare che non è stata fornita prova dell'effettiva e perdurante pendenza della lite dell'impugnativa innanzi al Giudice del Lavoro (in atti vi è solo il ricorso asseritamente depositato), e, comunque, anche qualora il giudizio fosse stato pendente ciò avrebbe comunque comportato l'obbligo quantomeno di inscrivere in bilancio l'inerente fondo rischi. In definitiva, la domanda attorea va accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'illiceità del bilancio della al 31.12.2021, nei limiti di cui ai suddetti motivi, e la Controparte_2 nullità della delibera di approvazione dello stesso, adottata dall'assemblea dei soci in data 29.4.2022
.
8 6. Le spese di giudizio vanno poste a carico della convenuta soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie le domande e, per l'effetto, annulla la delibera di approvazione dello stesso, adottata dall'assemblea dei soci in data 29.4.2022, e comunque dichiara l'illiceità del bilancio della
[...] al 31.12.2021, nei limiti di cui in motivazione;
Controparte_2
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.063,00 per spese ed in € 11.500,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA,.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice rel.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 20603/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso in decisione all'udienza del 19.9.2024, pendente
TRA
, ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Livio Parte_1 C.F._1
Persico ( ), con studio in Napoli alla Via A. Depretis n. 102 CodiceFiscale_2
- ATTRICE -
E con sede in Nola (NA) alla Via Nola- Controparte_1
Castellammare snc, ( ), in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t. P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Franco ( ) e Gaetano Franco C.F._3
( ), con studio in Napoli (NA) alla Piazza Garibaldi n. 73 C.F._4
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1 1) accertare la annullabilità della delibera assembleare della “ Controparte_2
, intervenuta in data del 29/4/2022, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio
[...] della società chiuso al 31 dicembre 2021, depositato presso il Registro delle Imprese in data 6/5/2022, (Prot. 79876/2022) per violazione dell'art. 2429, III comma, c.c., annullando altresì il bilancio con la medesima approvato;
2) ferma la domanda di cui al precedente capo, accertare e dichiarare altresì l'illiceità del bilancio al 31 dicembre 2021 e della nota integrativa della società “ Controparte_2
, in quanto non conforme ai principi di chiarezza, verità, correttezza e precisione di cui
[...] all'art. 2423 c.c. e, per l'effetto, dichiarare nulla, ovvero annullare, la delibera dell'assemblea dei soci del 29/4/2022, depositata presso il Registro delle Imprese in data 6/5/2022 ai sensi dell'art. 2479 ter c.c.;
3) per l'effetto, condannare controparte ad adottare tutti i necessari e conseguenti comportamenti di Legge, compresa la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza presso il Registro delle Imprese o comunque emettere ogni statuizione conseguenziale all'accoglimento delle domande attrici;
4) condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.
Per la società convenuta :
- Preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla proposizione della presente azione di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio della Società convenuta al 31.12.2021 per decorrenza del termine di cui all'art. 2479- ter comma I c.c.;
- In Subordine e nel merito, rigettare le domande attoree in quanto del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;
- In ogni caso, condannare l'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite, in ragione della soccombenza, con distrazione in pro dei sottoscritti difensori, che dichiarano di aver anticipato le prime, non riscosso le seconde.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. quale socia titolare di una partecipazione pari al 33,3% del capitale Parte_1 sociale della (d'ora in poi anche o la ), con atto Controparte_2 CP_2 CP_2 di citazione notificato in data 1.9.2022 ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa, la suddetta società, per impugnare la deliberazione del 29.4.2022, iscritta presso il Registro delle Imprese in data 6.5.2022, con cui l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2021, facendo valere vizi di annullabilità e di nullità.
In particolare, l'attrice ha invocato: (i) l'annullamento della delibera e del bilancio che ne costituisce oggetto per violazione dell'art. 2429, comma 3 c.c., per non aver potuto avere preventiva visione del progetto del bilancio presso la sede;
(ii) la declaratoria di nullità della predetta assemblea e del bilancio per contrasto della stessa ai principi di chiarezza, verità, correttezza e precisione di cui l'art. 2423 c.c., per non aver il bilancio riportato nell'attivo patrimoniale la riacquisita proprietà del capannone industriale sito in Scisciano (NA), con inerente credito ai frutti maturati nei confronti dei conduttori dello stesso ed esposto, invece, il credito al mai riscosso prezzo della risolta compravendita stipulata dalla società con l'inadempiente Sig. Parte_2
2 nonché per la omessa indicazione della esistenza delle parti correlate ed il mancato riporto delle omissioni contributive e delle correlative sanzioni.
2. Si è costituita in giudizio la Società, eccependo la tardività dell'impugnazione e l'insussistenza dei vizi denunciati dall'attrice sotto tutti i profili.
3. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del allorquando essa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
4. Parte attrice ha in primo luogo dedotto la violazione dell'art 2429 comma 3 c.c. 4.1. Come è noto, trattasi di una norma dettata con riferimento alle società per azioni, ma che, contrariamente a quanto eccepito dalla società convenuta, risulta direttamente applicabile alle S.r.l. in forza del rinvio espresso operato dall'art 2478 bis c.c., iscrivendosi nella stessa “architettura tipologica delle società capitalistiche” (cfr. Trib. Milano, Sez. Imprese, sent. n. 2649/2021). Ebbene, il progetto di bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la ulteriore documentazione ivi indicata, nella sede della società durante i quindici giorni precedenti l'assemblea che deve discuterlo e finché sia approvato, e i soci possono prenderne visione. Il progetto di bilancio è il principale mezzo di informazione dal quale il socio può rilevare le notizie sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e nella disciplina del procedimento di formazione del bilancio delle società di capitali uno dei beni tutelati è il diritto del socio all'esatta informazione al fine dell'esercizio consapevole del diritto di voto nell'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio stesso. L'obbligo di deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti tale assemblea è strumentale rispetto alla funzione di assicurare il soddisfacimento del diritto dei soci ad essere informati. Il bene giuridico tutelato dalla norma è, quindi, il diritto dei soci all'informazione e tale tutela postula non solo che il documento resti depositato per l'indicato periodo, ma anche e soprattutto che sia effettivamente consentito ai soci di esaminarlo. Pertanto, l'esistenza di un impedimento frapposto al socio (o ad un suo delegato) che precluda allo stesso di prendere visione del progetto di bilancio pur se depositato comporta di per sé la violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma in esame, assorbendo, rendendolo irrilevante, l'accertamento in ordine alla regolarità del deposito. La violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma in commento giustifica poi l'annullamento di per sé della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo (cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4734 del 11/05/1998 ). 4.2. Ciò posto, parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda perché proposta oltre i termini di decadenza. L'eccezione è destituita di fondamento in quanto la domanda formulata dalla attrice risulta tempestivamente proposta entro i 90 giorni dall' iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese (nella fattispecie avvenuto il 6 maggio 2022), trovando applicazione la sospensione feriale dei termini (cfr. (Cass. sez. 1, Sentenza n. 3351 del 18/04/1997 nonché giurisprudenza di merito Trib. Milano, Sentenza n. 265/2019; in senso conforme: Trib. Milano ord. 86706-1/14; Trib. Milano, sez. VIII, 9.10.2008, n. 11939, Trib. Catania 28.01.2010). Nel caso di specie il termine decadenziale cadeva il 5 settembre 2022, mentre l'atto di citazione è stato notificato il 1° settembre 2022. 4.3. Tanto premesso, dalle reciproche allegazioni e dai documenti prodotti è emerso che l'attrice aveva ricevuto in data 19.4.2022 la notifica della convocazione dell'assemblea fissata per il
3 giorno 29.4.2022; in data 26.4.2022 il marito della quale delegato della stessa, si era Pt_1 portato presso la sede della Società per prendere visione del progetto di bilancio senza riuscirvi. In particolare, l'attrice ha allegato che tale congiunto del precedente amministratore Persona_1
avrebbe risposto che all'indirizzo di Nola (NA) alla Via Nola- Castellammare Parte_2 non si trovava la sede della società, ma solo l'abitazione di invitando così il Parte_2 delegato a rivolgere le proprie richieste a chi di competenza. Al contrario, la difesa della Società ha allegato in giudizio che la sede di quest'ultima, anche dopo la cessazione di Parte_2 dall'ufficio di amministratore, era rimasta presso l'abitazione dell'uomo, all'indirizzo in precedenza indicato e che quel giorno ivi non si trovava per concomitanti impegni. Sempre Parte_2 secondo la ricostruzione offerta dalla convenuta il delegato dell'attrice non aveva avuto accesso alla sede della Società in quanto avrebbe preteso la consegna di una copia del progetto di bilancio che ivi si trovava. Così ricostruite le allegazioni è chiaro che ai fini della presente decisione poco importa approfondire le ragioni per cui il 26.4.2022 il delegato dell'attrice non ha avuto modo di accedere alla sede della società – abitazione del Rileva, piuttosto, che a quella data l'attrice non ha Pt_1 avuto visione del progetto di bilancio, e non l'ha avuta nemmeno nei giorni seguenti a causa della condotta dell'amministratore. Invero, sempre nella giornata del 26.4.2022 l'attrice inviava una PEC all'amministratore della contestando quanto accaduto, diffidandolo a porre rimedio con CP_3 la massima urgenza, anche convocando l'assemblea in altra data, sì da consentirle il compiuto esercizio del proprio diritto di informazione con riferimento al progetto di bilancio. L'amministratore, di contro, in data 27.4.2022 rispondeva testualmente: “ sono particolarmente meravigliato delle sue richieste pervenute a mezzo pec nella giornata di ieri. È appena il caso di ricordarle che da circa due mesi su richiesta immediatamente accolta, suoi consulenti hanno avuto libero e collaborativo accesso a tutti gli atti contabili sociali tra cui la situazione patrimoniale ed economica dell'azienda al 31/12/21 e a tutti i documenti giustificativi. Pertanto non trova alcuna giustificazione la richiesta di differimento della seduta assembleare, che viene confermata”. In sostanza, quindi, l'amministratore della società ritenendo che la avesse ricevuto già tutte le Pt_1 informazioni rilevanti durante gli accessi eseguiti in forza dell'esercizio del diritto di cui all'art 2476 comma 2 c.c. respingeva le richieste dell'attrice. Ebbene, il diritto garantito al socio che non partecipa all'amministrazione della società all'accesso ai documenti inerenti la gestione sociale, con previsione di un preciso obbligo di ostensione degli stessi da parte degli amministratori, è volto a garantire l'effettività del potere di controllo del socio nelle forme del diritto di informazione e di consultazione della documentazione sociale. Il potere di controllo sull'andamento della gestione societaria, riconosciuto ai soci non amministratori, è uno strumento prodromico alla partecipazione alle deliberazioni assembleari in quanto consente al socio di determinarsi assumendo decisioni consapevoli e votando in modo informato. Tale potere di controllo è, altresì, funzionale e propedeutico alla tutela giurisdizionale del socio che intenda agire nei confronti degli amministratori per accertarne la responsabilità verso la società in base a quanto previsto all'art. 2476, comma 3, c.c., così come per ottenere il risarcimento di un pregiudizio direttamente subito ex art. 2476, comma 6, c.c. Tuttavia, nel caso specifico della approvazione del bilancio, l'art. 2429 c.c. indica espressamente il corredo documentale che deve necessariamente essere messo a disposizione dei soci. Il diritto di informazione in questione, infatti, come già accennato, è funzionale ad una partecipazione informata del socio all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e
4 postula che sia effettivamente consentito ai soci di esaminare tale documento non soltanto al fine di consentire loro una tempestiva e motivata impugnazione della delibera di approvazione in caso di vizi di contenuto del bilancio approvato, ma anche e soprattutto al fine di poter discutere in sede assembleare, con la necessaria consapevolezza, circa la consistenza e l'entità di tali asseriti vizi e, in ogni caso, circa le scelte di opportunità consentite dalla legge nella predisposizione del documento, orientando la formazione della volontà degli altri soci e dell'assemblea stessa. Proprio per tali motivi l'incompletezza del procedimento informativo rende annullabile la delibera di approvazione del bilancio privando i singoli soci della possibilità di conoscere preventivamente l'oggetto su cui sono chiamati a deliberare ed impedisce che essi abbiano piena informazione della situazione patrimoniale della società secondo i criteri legali prescritti in materia di bilancio. A tal fine non basta, quindi, che il socio abbia potuto preventivamente esercitare il diritto di controllo individuale ex art 2476 comma 2 c.c., perché l'informazione dovuta non riguarda semplicemente le risultanze contabili e lo stato degli affari sociali, ma ha ad oggetto più specifico la conoscenza della situazione patrimoniale ed economica della società risultante dall'applicazione concorrenziale dei criteri legali e delle valutazioni prudenziali dell'amministratore. Pertanto, alla luce degli elementi in precedenza richiamati, emergendo in atti l'esistenza di un impedimento frapposto alla socia che ha precluso alla stessa di prendere visione del (progetto di) bilancio risulta conclamata la violazione del diritto all'informazione che determina l'annullamento di per sé della successiva determina di approvazione del bilancio.
5. Le argomentazioni sopra esposte risultano sufficienti a pronunciare l'accoglimento della domanda di annullabilità avanzata dall'attrice con assorbimento delle ulteriori richieste. Tuttavia, essendo stati contestati profili di nullità, il Collegio ritiene di affrontare, altresì, la domanda di dichiarazione di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 per violazione dei principi di chiarezza, verità, correttezza e precisione che ove accolta comporterebbe la ben più grave pronuncia di illiceità del bilancio e nullità della delibera di approvazione.
5.1. Ciò posto, parte attrice ha contestato: i) l'omessa rilevazione in bilancio della riacquisizione al patrimonio della società della proprietà del capannone industriale di Scisciano già oggetto di vendita in favore del Sig.
[...]
con sentenza passata in giudicato, nonché l'omessa appostazione del credito per Parte_3 canoni locatizi o per i frutti che le competono quale unica e legittima proprietaria del suddetto capannone;
ii) la violazione della previsione di cui al punto 22 bis dell'art 2427 co 1 c.c. posto che nella nota integrativa del bilancio è riportata testualmente l'indicazione che “la società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate in quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse” contrariamente a quanto emerso dalla documentazione ottenuta ai sensi dell'art 2476 c.c.; iii) la mancata esposizione di qualsivoglia debito, ovvero indicazione di contenzioso con accensione di un fondo rischi ed oneri con riferimento all'importo pari ad euro 63.174,97di cui ai verbali dell'Ispettorato del lavoro e richieste di versamento contributi da parte dell' della cui CP_4 esistenza si apprendeva sempre a seguito della documentazione ottenuta ex art 2476 comma 2 cit. In particolare, l'attrice ha dedotto che con contratto del 12/1/2007, la società CP_2 aveva trasferito al Sig. (nato a [...] il [...], figlio di un ex socio della Parte_2 società), il capannone industriale di 1200 mq sito in Scisciano (NA), alla Via Spartimento, al prezzo
5 di euro 450.000,00, oltre Iva. Tale corrispettivo non era stato mai corrisposto dall'acquirente, sicché la Società, nell'anno 2009, aveva convenuto in giudizio l'acquirente chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, la restituzione dell'immobile ed il risarcimento del danno. Il Tribunale di Nola, con sentenza del 3/3/2016, aveva accolto la domanda di risoluzione, condannando alla restituzione dell'immobile alla Società e l'appello proposto Parte_2 avverso detta sentenza era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 15/1/2020 non fatta oggetto di ulteriore impugnazione. Nelle more del giudizio di primo grado, in data 20/1/2012 aveva concesso Parte_2 in locazione una porzione del capannone industriale a tal Sig. per il canone Persona_2 annuo di euro 36.000,00 (porzione oggi destinata all'esercizio di un supermercato a marchio
“Decò” gestito dalla società “Di Palma Group S.r.l.”), mentre altra parte del capannone era detenuta dalla “S.G.R. GLO-BAL TRADE S.r.l. situazioni entrambe ancora in atto al 2021.
Nonostante ciò l'attrice ha dedotto che il bilancio chiuso al 31.12.2021 si limitava solo ad esporre ancora, nella voce crediti esigibili oltre l'esercizio, l'importo di € 420.000,00 corrispondente al prezzo – al netto dell'IVA - del contratto di vendita ormai risolto, non prevedendo tra le immobilizzazione materiali l'iscrizione ai sensi dell'art 2424 c.c. del capannone, né appostando i crediti da locazione che alla società derivavano in forza del subentro nei contratti per effetto delle risoluzione della vendita del capannone e la sua restituzione alla . CP_2
Inoltre, la attrice ha allegato che la società ha in corso e, li aveva già nel 2021, vari rapporti lavorativi subordinati con la sorella dell'amministratore della società, nonché con i tre figli del socio e con la nuora;
altro rapporto lavorativo sussisteva con il Sig. Persona_3 Pt_2
figlio dell'ex amministratore della società, il Sig.
[...] Persona_1
Ha dedotto, altresì, che i suddetti rapporti rappresentavano una significativa componente economica dell'azienda che quotava, infatti, un costo per l'esercizio 2021 di € 104.128,00, incidente nella misura del 31% dei ricavi della produzione. Peraltro, la situazione dei lavoratori della era stata oggetto di accertamenti da CP_2 parte dell'Ispettorato del lavoro e dell' tanto che con verbale di accertamento del 30/10/2019 CP_4 era stato addebitato alla società l'importo di euro 18.946,23, rilevando talune incongruenze tra le dichiarazioni spontanee rilasciate proprio dai lavoratori parenti o affini dell'amministratore e del socio nonché l'omessa denuncia di talune dichiarazioni trimestrali relativi a Persona_3 dipendenti regolarmente registrati sul libro unico del lavoro, provvedendo, infine, ad annullare i rapporti lavorativi dipendenti con i Sig.ri nato il [...] (figlio del precedente Parte_2 amministratore, e nato l'[...] (figlio del socio Persona_1 Parte_2 Per_3
, ragione per cui con verbale del 26/11/2019, gli Ispettori dell' iscrivevano nella
[...] CP_4 gestione separata i Sig.ri addebitando alla la contribuzione dovuta Parte_2 CP_2 per un importo pari ad € 44.228,74. Ebbene, l'attrice ha dedotto che nulla era stato riportato nel bilancio 2021 avuto riguardo ai predetti accertamenti, né quale nuova iscrizione, né quale riporto di rilevazioni precedenti (invero totalmente mancanti nei bilanci precedenti). Il bilancio non esponeva l'esistenza di qualsivoglia debito, né tantomeno – laddove fosse intervenuto un contenzioso – contemplava l'accensione di un fondo rischi ed oneri (secondo il principio OIC n. 31). Peraltro, l'elevato importo complessivamente preteso (€ 63.174,97) avrebbe dovuto essere imputato a conto economico quale componente negativa anche in ragione di una prudenza comportamentale (vedasi principi OIC n. 11 postulati di bilancio).
6 5.2. Gli argomenti difensivi della Società si possono riassumere nei seguenti termini: i) quanto al capannone industriale la scelta dell'organo gestorio era stata quella di non procedere alle appostazioni tra le immobilizzazioni e i crediti sino a che non fossero state eseguite tutte le formalità necessarie “alla corretta intestazione dell'immobile in capo alla Società” e ciò perché “pur essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a seguito del passaggio in giudicato anche della sentenza d'appello, l'efficacia della medesima sarebbe stata limitata tra le parti e non certo erga omnes, effetto che si realizza solo con la pubblicità operata mediante l'annotazione del provvedimento alla Trascrizione della domanda giudiziale. Pertanto, si ritiene che l'amministratore abbia correttamente operato non iscrivendo (ancora!) l'immobile tra le immobilizzazioni immobiliari nel bilancio 2021 della società non risultando lo stesso “intestato” alla medesima alla data del 31-12-2021. Lo stesso dicasi a maggior ragione in merito ai contratti di locazione in essere e gravanti sull'immobile di Via Spartimento ” (cfr. nella memoria Parte_4 di costituzione e risposta).; ii) correttamente nella nota integrativa non erano state indicate operazioni con parti correlate, in primo luogo perché tali operazioni erano state da sempre concluse a normali condizioni di mercato, in secondo luogo perché da sempre erano state rese necessarie in virtù dei contratti di soccida conclusi con la dalla posto che il soccidante imponeva Parte_5 CP_2
l'assunzione di “familiari del soccidario” e la società convenuta era sostanzialmente una impresa di famiglia in cui quasi tutti i soci e lavoratori erano tra loro imparentati iii) la contestazione relativa alla mancata appostazione dei debiti derivanti dai verbali di accertamento contestati era ultronea e inconferente, in ragione del “principio di competenza”, posto che gli stessi risalivano all'anno 2019 e, in ogni caso, erano stati prima impugnati in via amministrativa e poi dinnanzi al Tribunale di Nola in funzione di Giudice del lavoro con ricorso depositato in data 27.07.2020 recante il numero 4407/2020 R.G, giudizio ancora pendente al 31.12.2021. Peraltro, la Società ha eccepito l'assenza di un qualsiasi interesse alla proposizione della presente azione da parte della attrice sia dal punto di vista della pretesa violazione del suo diritto ad una corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società convenuta, che evidenziava essere ben conosciuta dalla socia, sia dal punto di vista di un preteso pregiudizio economico che avrebbe subito al valore e alla redditività della sua partecipazione in realtà nemmeno allegato. 5.3. Ebbene, quanto a quest'ultima eccezione occorre rammentare che la funzione del bilancio consiste anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere, sicché, attesa la rilevata funzione informativa del bilancio, l'interesse del socio, che lo legittima, ex art. 1421 c.c., ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrire, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, il socio legittimamente aspira (cfr. Cass. n. 23976/2004; n. 4120/2016; etc.). L'eventuale conoscenza in altro modo acquisita di taluni dati contabili da parte del socio non elide affatto il suo interesse ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando l'incompletezza dell'esposizione dei dati in bilancio possa condurre – come dedotto nella specie – ad un'inesatta
7 informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società (e, quindi, sul valore della partecipazione sociale). D'altronde, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente (cfr. Cass. n. 13031/2014; n. 20674/2016; etc.). È ben noto, inoltre, che «la circostanza che il bilancio d'esercizio di una società di capitali abbia come destinatari non solo i soci, ma tutta una pluralità di terzi, i quali, potendo venire in contatto con la società, abbiano interesse a valutarne la situazione patrimoniale ed economica, rende irrilevante - ai fini della illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione - che il metodo di redazione del bilancio contrario ai principi di chiarezza e precisione sia stato adottato in passato con il consenso o, addirittura, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio» (così Cass. n. 4874/2006). 5.4. Ciò posto, le argomentazioni difensive di parte convenuta non risultano condivisibili. Quanto alla vicenda del capannone di Scisciano è noto che l'iscrizione nelle immobilizzazioni materiali dei beni immobili di proprietà delle società deve essere effettuata al momento del trasferimento del suo titolo di proprietà momento in cui di solito avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquistato come indicato nel principio OIC 16. Nel caso di specie la caducazione del contratto di vendita e la condanna alla restituzione del bene in forza delle sentenze sopracitate impongono quindi che l'iscrizione del capannone tra le immobilizzazioni materiali nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 e ciò a prescindere dagli adempimenti relativi alla pubblicità erga omnes dello stesso. Consegue, quindi, che anche i crediti relativi alle locazioni in cui la società è subentrata andavano appostati in bilancio. Quanto alle operazioni con parti correlate il dato essenziale, cha dà conto della illiceità denunciata dall'attrice, è che nella nota integrativa del bilancio è stata esclusa espressamente l'esistenza delle operazioni con parti correlate, risultando in essa testualmente scritto che “la società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate in quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse” (cfr. doc 7). Quanto alla vicenda relativa agli accertamenti svolti dall'Ispettorato del Lavoro e dall' CP_4 occorre osservare che non è stata fornita prova dell'effettiva e perdurante pendenza della lite dell'impugnativa innanzi al Giudice del Lavoro (in atti vi è solo il ricorso asseritamente depositato), e, comunque, anche qualora il giudizio fosse stato pendente ciò avrebbe comunque comportato l'obbligo quantomeno di inscrivere in bilancio l'inerente fondo rischi. In definitiva, la domanda attorea va accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'illiceità del bilancio della al 31.12.2021, nei limiti di cui ai suddetti motivi, e la Controparte_2 nullità della delibera di approvazione dello stesso, adottata dall'assemblea dei soci in data 29.4.2022
.
8 6. Le spese di giudizio vanno poste a carico della convenuta soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità).
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie le domande e, per l'effetto, annulla la delibera di approvazione dello stesso, adottata dall'assemblea dei soci in data 29.4.2022, e comunque dichiara l'illiceità del bilancio della
[...] al 31.12.2021, nei limiti di cui in motivazione;
Controparte_2
2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.063,00 per spese ed in € 11.500,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA,.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
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