Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3234
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Sentenza 17 settembre 2025

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Il Tribunale di Bari, Sezione Terza Civile, ha pronunciato sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. in un giudizio di appello promosso da una parte contro una sentenza del Giudice di Pace di Bari che aveva rigettato la sua domanda risarcitoria per danni da infiltrazioni. L'appellante, proprietaria di un locale interrato con accesso tramite rampa, lamentava la presenza di estese macchie di umidità causate da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal fabbricato confinante, di proprietà degli appellati. La domanda originaria mirava all'accertamento della responsabilità dei convenuti, all'ordine di eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi e alla condanna al pagamento delle spese di ripristino per un importo di euro 4.000,00, oltre spese tecniche. Gli appellati si erano costituiti chiedendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, il rigetto nel merito, con graduazione della responsabilità.

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la contumacia di uno degli appellati, disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati, ritenendo che la motivazione dell'impugnativa contenesse il "progetto alternativo di decisione" richiesto dalla giurisprudenza, e respinto l'eccezione di proposizione di domande nuove, qualificando le richieste come mere precisazioni basate sulle risultanze della CTU. Parimenti, ha ritenuto ininfluenti le prove orali articolate dai convenuti in primo grado, trattandosi di fenomeni reiterati nel tempo. Nel merito, il Tribunale ha aderito alle conclusioni del CTU, ritenendo erroneamente interpretate dal Giudice di Pace, e ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza impugnata. Ha condannato gli appellati all'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi mediante gli interventi indicati dal CTU, al pagamento delle spese di ripristino pari ad euro 3.000,00 oltre IVA, oneri amministrativi e interessi, nonché alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate secondo soccombenza e parametri minimi, ponendo definitivamente a carico degli appellati le spese di CTU. Non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3234
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 3234
    Data del deposito : 17 settembre 2025

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