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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 11486/2018 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Palmiotto Matteo e Fortunato Barbara, Parte_1 appellante contro
, e , con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dell'avv. Marinelli Vincenzo,
, contumace, Controparte_4 appellati
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 17.09.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – ivi da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 284/2018, resa dal Giudice di Pace di Bari il 12.2.2018 a conclusione del giudizio rubricato al n. r.g. 10740/2015, di rigetto della domanda avanzata nei confronti di CP_1
, e .
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto di aver introdotto il giudizio di prime cure al fine di sentire: “accertare e dichiarare e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 responsabili per la causazione dei danni arrecati […]al suddetto immobile di Controparte_3 proprietà di e, per l'effetto, ordinare agli stessi di provvedere all'eliminazione Parte_1 delle cause che generano i su descritti fenomeni infiltrativi;
condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di ripristino del suddetto immobile di proprietà dell'odierna attrice, pari ad euro 4.000,00 I.V.A. esclusa, oltre al costo di euro 253,76 sostenuto per il consulente tecnico di parte, GE. , ovvero, in via alternativa e subordinata, condannare gli stessi Persona_1 al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio, il tutto oltre interessi, con vittoria di spese e competenze.”
A sostegno della domanda la allegava di essere divenuta proprietaria, per effetto di Parte_1 donazione paterna, di un locale interrato sito in Bitonto alla via Giovanna da Durazzo n. 4 (fg. 40,
p.lla 48, sub. 13), avente accesso mediante rampa, delimitata, su di un lato, da una parete confinante con il fabbricato di proprietà di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
Ella denunciava la comparsa, lungo tutta la predetta parete, di estese macchie di Controparte_3 umidità causate da vistosi fenomeni di infiltrazione di acqua piovana, provenienti dal fabbricato dei convenuti.
Il Giudice di Pace con la sentenza gravata escludeva la ricorrenza di nesso causale fra la cosa di proprietà dei convenuti ed i danni lamentati dall'attrice, sulla scorta della interpretazione della espletata C.T.U.
In sede di gravame ha chiesto, in totale riforma della sentenza n. 284/2018 del Parte_1
Giudice di Pace di Bari: “accertare e dichiarare che , , Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e nella loro qualità di comproprietari dell'immobile confinante con
[...] Controparte_3 quello di proprietà della responsabili per i danni lamentati da quest'ultima, così come Parte_1 rappresentati e confermati dalla C.T.U., e, per l'effetto, ordinare agli stessi, con costi da porre a loro esclusivo carico, di provvedere all'eliminazione delle cause che generano i su descritti fenomeni infiltrativi, mediante gli interventi meglio individuati nella relazione tecnica redatta dall'ausiliario del
Giudice (I. demolizione di parte della muratura mal apparecchiata di proprietà degli odierni convenuti e più distante dalla muratura di proprietà dell'odierna attrice;
II. rifacimento della boccetta/coprigiunto della parte restante di muratura dei convenuti mediante malta cementizia oppure proteggendo il giunto con idonea scossalina nella parte più vicina tra i due muri e con i conci meglio disposti;
III. realizzazione dell'intonaco sul muro di parte attorea per la facciata prospiciente la proprietà , che rimarrà scoperto a seguito dell'eliminazione/demolizione di parte Parte_2 della muratura mal apparecchiata di proprietà degli odierni convenuti); per l'effetto, condannare gli appellati, pro quota ed in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese Parte_1 di ripristino/risanamento della muratura della rampa di proprietà dell'appellante, pari ad euro
3.000,00 più I.V.A., oltre oneri amministrativi per l'avvio del procedimento di C.E.I., così come quantificati dal C.T.U., nonché al rimborso delle spese per la C.T.U., pari ad euro 666,00, e di quelle di C.T.P., pari ad euro 253,76; ove ritenuto opportuno, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di quella somma ritenuta equa e di giustizia per responsabilità processuale aggravata;
condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa depositata il 04.12.2018, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2
e i quali hanno chiesto dichiararsi inammissibile il gravame ex art. 342
[...] Controparte_3
c.p.c., ed, in ogni caso, il rigetto dello stesso in quanto infondato;
in subordine, per il caso di accoglimento, graduarsi la responsabilità in ragione del contributo nella causazione dei danni.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente il 17.09.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia di il quale, seppur ritualmente Controparte_4 evocato, non si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dagli appellati.
Il filtro delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della
L. 134/2012) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure, in concreto, sollevate. Non si giustificherebbe, altrimenti, l'eliminazione del riferimento ai “motivi specifici” presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla “motivazione dell'appello” unitariamente considerata. L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa debba contenere il c.d. progetto alternativo di decisione, ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Orbene, parte appellante ha focalizzato gli elementi di cui chiede la riforma ed indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione normativa, specificandone la rilevanza al fine della decisione.
Ancora in via preliminare, non fondata è l'eccezione di proposizione di domande nuove ad opera della in sede di deposito della comparsa conclusionale. Al momento della proposizione Parte_1 del giudizio innanzi al Giudice di Pace la odierna appellante domandava: a) l'accertamento della responsabilità dei convenuti nella causazione dei fenomeni infiltrativi;
b) la condanna di questi ultimi alla eliminazione delle relative cause;
c) la condanna dei convenuti alle spese di ripristino dell'immobile di proprietà. Al momento del deposito degli scritti conclusivi dette domande subivano variazioni, ma venivano precisate sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di Ufficio.
Infine, in via preliminare, ininfluenti sono le prove orali articolate dai convenuti innanzi al giudice di prime cure - la cui richiesta di ammissione è stata ribadita in questa sede - finalizzate anche a collocare temporalmente la manifestazione delle infiltrazioni ai fini prescrizionali;
si discorre, nel caso di specie, di fenomeni reiterati nel tempo e conseguenti alla mancata adozione delle misure necessarie alla cessazione. Ne consegue che ogni nuovo fenomeno infiltrativo postuli la reiterazione della condotta antigiuridica (cfr. ex multis C. n. 29641/2023).
Tanto premesso, è indimostrato il raggiungimento di un accordo transattivo tra la odierna appellante e taluno degli appellati.
Per quanto attiene alla derivazione dei lamentati fenomeni si ritiene di aderire alle conclusioni a cui
è pervenuto il CTU - invero oggetto di una erronea interpretazione ad opera del Giudice di Pace - con conseguente accoglimento della domanda avanzata dalla Parte_1
L'ing. , ha ricondotto i fenomeni infiltrativi a due distinte “generatrici: una dal Controparte_5 sottosuolo ed una dal contatto con la parete della proprietà – IF (…)” per la CP_1
“stagnazione delle acque piovane nell'intercapedine tra i due muri” (cfr. pp. 4 e 5 dell'elaborato).
Ora, la è proprietaria di un locale a quota inferiore rispetto alla sede stradale, il cui accesso Parte_1 avviene tramite rampa carrabile delimitata da muri di confine;
uno di questi - a destra scendendo dalla suddetta rampa - è contiguo alla proprietà degli appellati. Quest'ultima si caratterizza, nella parte adiacente alla rampa della per la presenza di “una muratura in conci di tufo di Parte_1 orditura per la maggior parte disordinata e sulla cui staticità e resistenza ai semplici carichi gravitazionali la sottoscritta nutre serie riserve e dubbi.” (così p. 3). I due muri risultano essere prossimi, in un range che va da pochi centimetri ad una decina di centimetri, sicché fra le strutture, da considerarsi aderenti ai sensi dell'art. 877 c.c. (cfr. Cass. 24761/2024), si è costituita un'intercapedine dannosa, alla cui prevenzione sono preordinate le discipline, privatistica e pubblicistica, delle distanze fra le costruzioni.
L'individuazione dei rimedi necessari all'eliminazione delle cause infiltrative ha tenuto conto soltanto di quanto direttamente riconducibile alla condotta, negligente in punto di manutenzione, di
[...]
, , e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Con riferimento alla rimozione del danno patito dalla il C.T.U. ha concluso: “per ovviare Parte_1 completamente ai fenomeni di stagnazione delle acque tra il muro di parte attorea e quello delle parti convenute è necessario eliminare il muro nella parte mal apparecchiata e provvedere ad un ripristino del coprigiunto per quella parte staticamente più solida” (cfr. repliche peritali alle osservazioni di parte attorea); invero, un intervento limitato al rifacimento dell'intonaco sulla muratura della celerebbe le cause per un ciclo stagionale, con successiva ripresentazione delle macchie Parte_1
d'umidità. Un lavoro rispondente alle regole dell'arte, secondo l'ausiliario, necessita della: rimozione dell'intonaco e della successiva spazzolatura a secco della superficie messa a nudo per eliminare la polvere ed il materiale incoerente con il supporto, compresa la malta presente nelle fughe;
applicazione del primo strato di intonaco macroporoso a base di calce pozzolanica da lasciar stagionare correttamente per eliminare eventuali residui salini;
applicazione del secondo strato successivamente rasato e, nel caso, tinteggiato (…)”. L'esecuzione di dette opere comporta una spesa pari ad euro 3.000,00 oltre IVA, eventuali oneri amministrativi - da intendersi computati nella originaria richiesta risarcitoria - ed interessi compensativi al tasso legale con decorrenza dal luglio
2015 alla pronuncia sulla somma dapprima devalutata e successivamente annualmente rivalutata (cfr.
C. n. 1712/1995); dalla pronuncia al saldo sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Per altro verso, quanto “[a]gli interventi da svolgere sulla proprietà della parte convenuta, [questi] si possono stimare in: demolizione della parte di muratura mal apparecchiata e più distante dalla proprietà della rifacimento della boccetta (coprigiunto) della parte restante mediante malta Parte_1 cementizia. Al fine di determinare la spesa occorrente la sottoscritta ha ritenuto più veritiero attenersi ai prezzi di mercato locali e non al prezziario A.R.I.A.P. del semestre in corso. Pertanto, tenuto conto della superficie da trattare e dell'organizzazione del cantiere, la spesa delle suddette lavorazioni si aggira intorno ad euro 1.350,00, in regime di manutenzione straordinaria con Comunicazione
Asseverata all'Ufficio Tecnico competente, il cui onere si aggira intorno ad euro 100,00 […]”. “[…]
l'eliminazione di parte di muro richiede, tra l'altro, la realizzazione dell'intonaco sul muro di parte attorea per la facciata prospiciente la proprietà dei , per una spesa di euro 900,00 Parte_3 circa […]” (cfr. repliche alle osservazioni di parte attorea).
Da quanto premesso consegue l'accoglimento dell'appello e la integrale riforma della sentenza n.
284/2018 del Giudice di Pace di Bari.
Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabb. n. 1 e 2, finca n. 2) stante l'assenza di questioni di particolare complessità [cfr. C. n. 23639/2024 sulla infrazionabilità della domanda e sulla richiesta implicita di regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio].
Non si ravvisano i presupposti per la condanna degli appellati ai sensi del disposto di cui all'art. 96
c.p.c. non potendo desumersi, dalla mera infondatezza della difesa o dalla mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, la temerarietà della condotta processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n, 284/2018 resa il 12.02.2018 dal Giudice di pace di Bari, condanna , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi mediante esecuzione degli Controparte_4 interventi indicati a pagina 2 della “relazione definitiva” resa dal CTU ing. Controparte_5
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di ripristino della proprietà di Parte_1 pari ad euro 3.000,00 oltre IVA, eventuali oneri amministrativi ed interessi come in parte
[...] motiva;
- condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado, in euro 632,50 per compensi professionali ed euro 416,76 per esborsi documentati – comprensivi del compenso maturato dal CTP - oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, mentre per il giudizio d'appello, in euro 1.276,00 per compensi professionali ed in euro 174,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, le spese di CTU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 11486/2018 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Palmiotto Matteo e Fortunato Barbara, Parte_1 appellante contro
, e , con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dell'avv. Marinelli Vincenzo,
, contumace, Controparte_4 appellati
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 17.09.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – ivi da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 284/2018, resa dal Giudice di Pace di Bari il 12.2.2018 a conclusione del giudizio rubricato al n. r.g. 10740/2015, di rigetto della domanda avanzata nei confronti di CP_1
, e .
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto di aver introdotto il giudizio di prime cure al fine di sentire: “accertare e dichiarare e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 responsabili per la causazione dei danni arrecati […]al suddetto immobile di Controparte_3 proprietà di e, per l'effetto, ordinare agli stessi di provvedere all'eliminazione Parte_1 delle cause che generano i su descritti fenomeni infiltrativi;
condannare gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di ripristino del suddetto immobile di proprietà dell'odierna attrice, pari ad euro 4.000,00 I.V.A. esclusa, oltre al costo di euro 253,76 sostenuto per il consulente tecnico di parte, GE. , ovvero, in via alternativa e subordinata, condannare gli stessi Persona_1 al pagamento di quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio, il tutto oltre interessi, con vittoria di spese e competenze.”
A sostegno della domanda la allegava di essere divenuta proprietaria, per effetto di Parte_1 donazione paterna, di un locale interrato sito in Bitonto alla via Giovanna da Durazzo n. 4 (fg. 40,
p.lla 48, sub. 13), avente accesso mediante rampa, delimitata, su di un lato, da una parete confinante con il fabbricato di proprietà di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
Ella denunciava la comparsa, lungo tutta la predetta parete, di estese macchie di Controparte_3 umidità causate da vistosi fenomeni di infiltrazione di acqua piovana, provenienti dal fabbricato dei convenuti.
Il Giudice di Pace con la sentenza gravata escludeva la ricorrenza di nesso causale fra la cosa di proprietà dei convenuti ed i danni lamentati dall'attrice, sulla scorta della interpretazione della espletata C.T.U.
In sede di gravame ha chiesto, in totale riforma della sentenza n. 284/2018 del Parte_1
Giudice di Pace di Bari: “accertare e dichiarare che , , Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e nella loro qualità di comproprietari dell'immobile confinante con
[...] Controparte_3 quello di proprietà della responsabili per i danni lamentati da quest'ultima, così come Parte_1 rappresentati e confermati dalla C.T.U., e, per l'effetto, ordinare agli stessi, con costi da porre a loro esclusivo carico, di provvedere all'eliminazione delle cause che generano i su descritti fenomeni infiltrativi, mediante gli interventi meglio individuati nella relazione tecnica redatta dall'ausiliario del
Giudice (I. demolizione di parte della muratura mal apparecchiata di proprietà degli odierni convenuti e più distante dalla muratura di proprietà dell'odierna attrice;
II. rifacimento della boccetta/coprigiunto della parte restante di muratura dei convenuti mediante malta cementizia oppure proteggendo il giunto con idonea scossalina nella parte più vicina tra i due muri e con i conci meglio disposti;
III. realizzazione dell'intonaco sul muro di parte attorea per la facciata prospiciente la proprietà , che rimarrà scoperto a seguito dell'eliminazione/demolizione di parte Parte_2 della muratura mal apparecchiata di proprietà degli odierni convenuti); per l'effetto, condannare gli appellati, pro quota ed in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese Parte_1 di ripristino/risanamento della muratura della rampa di proprietà dell'appellante, pari ad euro
3.000,00 più I.V.A., oltre oneri amministrativi per l'avvio del procedimento di C.E.I., così come quantificati dal C.T.U., nonché al rimborso delle spese per la C.T.U., pari ad euro 666,00, e di quelle di C.T.P., pari ad euro 253,76; ove ritenuto opportuno, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di quella somma ritenuta equa e di giustizia per responsabilità processuale aggravata;
condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa depositata il 04.12.2018, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2
e i quali hanno chiesto dichiararsi inammissibile il gravame ex art. 342
[...] Controparte_3
c.p.c., ed, in ogni caso, il rigetto dello stesso in quanto infondato;
in subordine, per il caso di accoglimento, graduarsi la responsabilità in ragione del contributo nella causazione dei danni.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente il 17.09.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia di il quale, seppur ritualmente Controparte_4 evocato, non si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dagli appellati.
Il filtro delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della
L. 134/2012) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure, in concreto, sollevate. Non si giustificherebbe, altrimenti, l'eliminazione del riferimento ai “motivi specifici” presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla “motivazione dell'appello” unitariamente considerata. L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa debba contenere il c.d. progetto alternativo di decisione, ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Orbene, parte appellante ha focalizzato gli elementi di cui chiede la riforma ed indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione normativa, specificandone la rilevanza al fine della decisione.
Ancora in via preliminare, non fondata è l'eccezione di proposizione di domande nuove ad opera della in sede di deposito della comparsa conclusionale. Al momento della proposizione Parte_1 del giudizio innanzi al Giudice di Pace la odierna appellante domandava: a) l'accertamento della responsabilità dei convenuti nella causazione dei fenomeni infiltrativi;
b) la condanna di questi ultimi alla eliminazione delle relative cause;
c) la condanna dei convenuti alle spese di ripristino dell'immobile di proprietà. Al momento del deposito degli scritti conclusivi dette domande subivano variazioni, ma venivano precisate sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di Ufficio.
Infine, in via preliminare, ininfluenti sono le prove orali articolate dai convenuti innanzi al giudice di prime cure - la cui richiesta di ammissione è stata ribadita in questa sede - finalizzate anche a collocare temporalmente la manifestazione delle infiltrazioni ai fini prescrizionali;
si discorre, nel caso di specie, di fenomeni reiterati nel tempo e conseguenti alla mancata adozione delle misure necessarie alla cessazione. Ne consegue che ogni nuovo fenomeno infiltrativo postuli la reiterazione della condotta antigiuridica (cfr. ex multis C. n. 29641/2023).
Tanto premesso, è indimostrato il raggiungimento di un accordo transattivo tra la odierna appellante e taluno degli appellati.
Per quanto attiene alla derivazione dei lamentati fenomeni si ritiene di aderire alle conclusioni a cui
è pervenuto il CTU - invero oggetto di una erronea interpretazione ad opera del Giudice di Pace - con conseguente accoglimento della domanda avanzata dalla Parte_1
L'ing. , ha ricondotto i fenomeni infiltrativi a due distinte “generatrici: una dal Controparte_5 sottosuolo ed una dal contatto con la parete della proprietà – IF (…)” per la CP_1
“stagnazione delle acque piovane nell'intercapedine tra i due muri” (cfr. pp. 4 e 5 dell'elaborato).
Ora, la è proprietaria di un locale a quota inferiore rispetto alla sede stradale, il cui accesso Parte_1 avviene tramite rampa carrabile delimitata da muri di confine;
uno di questi - a destra scendendo dalla suddetta rampa - è contiguo alla proprietà degli appellati. Quest'ultima si caratterizza, nella parte adiacente alla rampa della per la presenza di “una muratura in conci di tufo di Parte_1 orditura per la maggior parte disordinata e sulla cui staticità e resistenza ai semplici carichi gravitazionali la sottoscritta nutre serie riserve e dubbi.” (così p. 3). I due muri risultano essere prossimi, in un range che va da pochi centimetri ad una decina di centimetri, sicché fra le strutture, da considerarsi aderenti ai sensi dell'art. 877 c.c. (cfr. Cass. 24761/2024), si è costituita un'intercapedine dannosa, alla cui prevenzione sono preordinate le discipline, privatistica e pubblicistica, delle distanze fra le costruzioni.
L'individuazione dei rimedi necessari all'eliminazione delle cause infiltrative ha tenuto conto soltanto di quanto direttamente riconducibile alla condotta, negligente in punto di manutenzione, di
[...]
, , e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Con riferimento alla rimozione del danno patito dalla il C.T.U. ha concluso: “per ovviare Parte_1 completamente ai fenomeni di stagnazione delle acque tra il muro di parte attorea e quello delle parti convenute è necessario eliminare il muro nella parte mal apparecchiata e provvedere ad un ripristino del coprigiunto per quella parte staticamente più solida” (cfr. repliche peritali alle osservazioni di parte attorea); invero, un intervento limitato al rifacimento dell'intonaco sulla muratura della celerebbe le cause per un ciclo stagionale, con successiva ripresentazione delle macchie Parte_1
d'umidità. Un lavoro rispondente alle regole dell'arte, secondo l'ausiliario, necessita della: rimozione dell'intonaco e della successiva spazzolatura a secco della superficie messa a nudo per eliminare la polvere ed il materiale incoerente con il supporto, compresa la malta presente nelle fughe;
applicazione del primo strato di intonaco macroporoso a base di calce pozzolanica da lasciar stagionare correttamente per eliminare eventuali residui salini;
applicazione del secondo strato successivamente rasato e, nel caso, tinteggiato (…)”. L'esecuzione di dette opere comporta una spesa pari ad euro 3.000,00 oltre IVA, eventuali oneri amministrativi - da intendersi computati nella originaria richiesta risarcitoria - ed interessi compensativi al tasso legale con decorrenza dal luglio
2015 alla pronuncia sulla somma dapprima devalutata e successivamente annualmente rivalutata (cfr.
C. n. 1712/1995); dalla pronuncia al saldo sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Per altro verso, quanto “[a]gli interventi da svolgere sulla proprietà della parte convenuta, [questi] si possono stimare in: demolizione della parte di muratura mal apparecchiata e più distante dalla proprietà della rifacimento della boccetta (coprigiunto) della parte restante mediante malta Parte_1 cementizia. Al fine di determinare la spesa occorrente la sottoscritta ha ritenuto più veritiero attenersi ai prezzi di mercato locali e non al prezziario A.R.I.A.P. del semestre in corso. Pertanto, tenuto conto della superficie da trattare e dell'organizzazione del cantiere, la spesa delle suddette lavorazioni si aggira intorno ad euro 1.350,00, in regime di manutenzione straordinaria con Comunicazione
Asseverata all'Ufficio Tecnico competente, il cui onere si aggira intorno ad euro 100,00 […]”. “[…]
l'eliminazione di parte di muro richiede, tra l'altro, la realizzazione dell'intonaco sul muro di parte attorea per la facciata prospiciente la proprietà dei , per una spesa di euro 900,00 Parte_3 circa […]” (cfr. repliche alle osservazioni di parte attorea).
Da quanto premesso consegue l'accoglimento dell'appello e la integrale riforma della sentenza n.
284/2018 del Giudice di Pace di Bari.
Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabb. n. 1 e 2, finca n. 2) stante l'assenza di questioni di particolare complessità [cfr. C. n. 23639/2024 sulla infrazionabilità della domanda e sulla richiesta implicita di regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio].
Non si ravvisano i presupposti per la condanna degli appellati ai sensi del disposto di cui all'art. 96
c.p.c. non potendo desumersi, dalla mera infondatezza della difesa o dalla mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita, la temerarietà della condotta processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n, 284/2018 resa il 12.02.2018 dal Giudice di pace di Bari, condanna , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
alla eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi mediante esecuzione degli Controparte_4 interventi indicati a pagina 2 della “relazione definitiva” resa dal CTU ing. Controparte_5
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di ripristino della proprietà di Parte_1 pari ad euro 3.000,00 oltre IVA, eventuali oneri amministrativi ed interessi come in parte
[...] motiva;
- condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado, in euro 632,50 per compensi professionali ed euro 416,76 per esborsi documentati – comprensivi del compenso maturato dal CTP - oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, mentre per il giudizio d'appello, in euro 1.276,00 per compensi professionali ed in euro 174,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, le spese di CTU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco