Articolo 1 della Legge 25 novembre 1987, n. 478
Versione
26 novembre 1987
Art. 1. 1. Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393 , recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello Stato, nonche' interventi per il settore distributivo, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.
Il titolo e' sostituito dal seguente:
"Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonche' di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 maggio 1987, n. 206, e 27 luglio 1987, n. 302, nonche' degli articoli 4 , 5 , 6 e 7 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 26 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 15 dicembre 1987.
Entrata in vigore il 26 novembre 1987
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