Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 novembre 2014 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 maggio 2017 |
| Direttiva UE recepita : |
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- 1. Legge europea 2013-bis - salute e sicurezza dei lavoratorihttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025 · 1
Sul supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, è pubblicata la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis”. All'articolo 13 sono previste “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute […]
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi
- Art. 1. Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU. 1. All' articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «per aree corrispondenti ai comitati consultivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso le universita' separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari»;
2) le parole: «determinate dal senato accademico» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «di cittadinanza italiana» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede»;
2) il secondo periodo e' soppresso.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
Il testo dell' articolo 5 della Legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291, come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 5. Borse di studio per il perfezionamento all'estero.
1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge presso le universita' separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale.
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di eta' non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.
3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e tenuto conto di quanto previsto del comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore.
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che la presiede. - Art. 2.
Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 , recante attuazione della direttiva 98/5/CE , in materia di societa' tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.
1. All' articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."».
Note all'art. 2:
Il testo dell' articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 18. Ragione sociale.
1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."
2. Non e' consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla societa', salvo diverso accordo tra la societa' e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome e' consentita con la indicazione «ex socio» o «socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purche' non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualita' di socio.".