Legge 30 ottobre 2014, n. 161

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  • 3I patti successori tra civil law e common law
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  • 5Acconto IVIE e IVAFE: metodi di calcolo
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 17 giugno 2024

    I soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono attività finanziarie e patrimoniali all'estero sono tenuti alla compilazione del quadro RW. In questo quadro reddituale del modello Redditi tali soggetti devono adempiere al c.d. “monitoraggio fiscale“. Si tratta di un obbligo di legge volto a monitorare la detenzione di attività oltreconfine. Oltre al monitoraggio fiscale, in alcuni casi, il contribuente è chiamato al versamento di due imposte patrimoniali. L'articolo 19, commi da 13 – 22, del D.L. n. 201/11 (convertito dalla Legge n. 214/11) ha istituito, infatti, un sistema di imposte patrimoniali rappresentato da: Un'imposta sugli immobili detenuti all'estero posseduti dalle …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/11/2019, n. 46898
    Provvedimento: 46 898-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Domenico Carcano Presidente - Sent. n. sez. 21 Mariastefania Di Tomassi -CC 26/09/2019 Giovanni Diotallevi R.G.N. 7816/2019 Maria LI Relatore - Giorgio Fidelbo Angela Tardio Stefano Mogini Salvatore Dovere Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UT NZ, a Tricase il 16/04/1975, legale rappresentate della IGECO Costruzioni s.p.a. avverso l'ordinanza del 03/12/2018 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Maria LI; lette le richieste del Pubblico …
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    • ricorso alla corte di appello·
    • bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 – provvedimento di rigetto – mezzo di impugnazione·
    • richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art. 34·
    • misure di prevenzione·
    • sicurezza pubblica·
    • procedimento

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2015, n. 9935
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere - Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere - Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - Dott. GRECO Antonio - Consigliere - Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16841/2013 proposto da: FALLIMENTO DELLA MUSA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO I/A, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO …
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    • ammissibilità·
    • dichiarazione di fallimento·
    • conseguenze·
    • esito negativo del concordato·
    • esclusione fino agli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall·
    • configurabilità·
    • condizioni·
    • domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento·
    • improcedibilità o sospensione del procedimento prefallimentare·
    • rigetto dell'istanza di fallimento·
    • fase di impugnazione·
    • rapporto di continenza·
    • reclamo ex art. 18 legge fall·
    • riunione·
    • inammissibilità

  • 3Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4150
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 855 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 22 aprile 2025 e vertente TRA (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f.; ), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 (c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5 ), (c.f.: C.F._5 Parte_6 , (c.f.: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Pt_8 …
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    • riposo giornaliero·
    • deroghe direttiva·
    • direttiva 2003/88/CE·
    • durata massima settimanale del lavoro·
    • discrezionalità Stati membri·
    • risarcimento danni·
    • responsabilità dello Stato per violazione diritto comunitario·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
    • art. 13 d.P.R. n. 115/2002·
    • contrattazione collettiva

  • 4Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10903
    Provvedimento: R.G.A.C. n. 18890/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Dott. MO RI ER, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di discussione orale del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies ultimo comma, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.18890/2023 del R.G.A.C. tra , codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti NAmaria De OL e NA IA, elettivamente domiciliata in Via Comunale del Principe, …
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    • prova del pagamento·
    • contratti d'opera professionale·
    • D. Lgs. n. 231/2002·
    • pagamento tardivo·
    • interessi moratori·
    • art. 281-sexies c.p.c.·
    • transazioni commerciali·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • compensazione spese di lite·
    • soccombenza reciproca

  • 5Corte d'Appello Roma, sentenza 01/08/2024, n. 5369
    Provvedimento: N. 3403/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3403 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell' 08.05.2024 e vertente T R A 1. Email_1 C.F._1 2. Controparte_1 C.F._2 3. NC TE C.F._3 4. CP_2 C.F._4 5. DE ER C.F._5 6. Controparte_3 C.F._6 7. …
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    • riposo giornaliero·
    • deroghe normativa comunitaria·
    • direttiva 2003/88/CE·
    • discrezionalità Stati membri·
    • riposo settimanale·
    • responsabilità risarcitoria Stato·
    • violazione diritto comunitario·
    • giurisprudenza CGUE·
    • contrattazione collettiva·
    • durata massima orario di lavoro
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Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi
  • Art. 1. Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU. 1. All' articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) le parole: «per aree corrispondenti ai comitati consultivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso le universita' separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari»;
    2) le parole: «determinate dal senato accademico» sono soppresse;
    b) al comma 2, le parole: «di cittadinanza italiana» sono soppresse;
    c) al comma 3, le parole: «sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore»;
    d) al comma 4:
    1) al primo periodo, le parole: «professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede»;
    2) il secondo periodo e' soppresso.
    N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note all'art. 1:
    Il testo dell' articolo 5 della Legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291, come modificato dalla presente legge cosi' recita:
    "Art. 5. Borse di studio per il perfezionamento all'estero.
    1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge presso le universita' separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale.
    2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di eta' non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attivita' di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.
    3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna universita', nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e tenuto conto di quanto previsto del comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore.
    4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che la presiede.
  • Art. 2.

    Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 , recante attuazione della direttiva 98/5/CE , in materia di societa' tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.
    1. All' articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."».
    Note all'art. 2:
    Il testo dell' articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita:
    "Art. 18. Ragione sociale.
    1. La ragione sociale della societa' tra avvocati deve contenere l'indicazione di societa' tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a."
    2. Non e' consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla societa', salvo diverso accordo tra la societa' e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome e' consentita con la indicazione «ex socio» o «socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purche' non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualita' di socio.".