Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 411/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela
Lipari, all'esito della discussione svoltasi mediante scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 411 dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
Cinnera Martino ed elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), nella via San Giuseppe n. 51
Opponente
Contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Danilo Controparte_1
Frattagli e Lidia Rizzo ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Cap.
Fontana n. 7
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 881/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 21.12.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G.
2524/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 881/2021, Parte_1 emesso dal Tribunale di Trapani il 21.12.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G.
2524/2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di CP
, della somma di € 28.300,00 oltre interessi e spese della procedura
[...] monitoria.
In via preliminare, il ha eccepito il difetto di jus postulandi dei procuratori del Pt_1
stante il tenore della procura rilasciata in sede monitoria, in quanto la stessa CP sarebbe stata redatta ai sensi dell'art. 83, comma 20-ter, D.l. n. 18/2020, nonché 1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Trapani in favore di quello di Mantova o di quello di Enna.
Nel merito, parte opponente ha disconosciuto le firme apposte in calce alla scrittura privata allegata dal in sede monitoria, asserendo che, dal tenore letterale CP della stessa, egli risulterebbe semmai creditore della somma indicata, non costituendo tale scrittura una ricognizione di debito, come erroneamente sostenuto dall'opposto, quanto piuttosto una quietanza di pagamento rilasciata dal in CP suo favore.
Pertanto, instando per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. di parte opposta, il ha chiesto al Tribunale di: “In via preliminare 1. ritenere e dichiarare che i procuratori Pt_1 del sig. difettano di jus postulandi;
2. se del caso, ordinare la Controparte_1 regolarizzazione della procura a norma dell'art. 182 c.p.c.; 3. ovvero, in mancanza, ritenere e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è nullo;
4. in ogni caso, ritenere e dichiarare
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trapani in favore del Tribunale di Enna ex art. 18
c.p.c. o, in alternativa, del Tribunale di Mantova ex art. 20 c.p.c.; 5. per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, 1. revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 881/2021 del
Tribunale di Trapani;
2. e, quindi, affermare che l'esponente non è debitore del sig. CP
;
3. e, in ogni caso, che non è debitore della somma per la quale l'opposto ha
[...] richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo.
4. condannare l'opposto, se del caso, a norma dell'art. 96, co. 3° c.p.c.”
Costituendosi in giudizio, ha avversato le deduzioni poste a Controparte_1 fondamento dell'opposizione spiegata dal asserendo l'infondatezza tanto Pt_1 delle eccezioni preliminari, quanto di quelle spiegate nel merito dall'opponente.
Parte opposta ha contestato l'eccezione del difetto di procura sollevato, al pari di quello di incompetenza territoriale;
in particolare, sul punto, ha evidenziato che la competenza di questo Tribunale emergerebbe dal disposto degli artt. 1182, comma 3
e 1183, comma 1, c.c., e che comunque il foro di residenza, al momento della sottoscrizione dell'accordo, era quello di Trapani, evidenziando che, in ogni caso,
l'eccezione di parte opponente non sarebbe stata correttamente espletata, in ordine a tutti i fori possibili.
Nel merito, parte opposta ha spiegato istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 5.12.2018, eccependo – comunque – che il
2 RG 411/2022 disconoscimento operato dall'opponente sarebbe del tutto apparente, posto che questi ha comunque preso posizione in ordine alla scrittura ed agli effetti della stessa, fornendone una propria chiave di lettura.
Pertanto, parte opposta ha chiesto al Tribunale di: “preliminarmente rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio e pertanto ritenere e dichiarare la competenza per territorio del
Tribunale di Trapani;
nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque carenti di prova e proposta per meri fini dilatori;
confermare il decreto ingiuntivo n.
881/2021 Decr. Ing., pubblicato dal Tribunale di Trapani – Giudice Dott.ssa Arianna Lo
Vasco – in data 21.12.2021 nel proc. n. 2524/21 R.G. Cont., notificato in data 07.01.2022; ritenere e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti del sig. della Parte_1 Controparte_1 somma di €. 28.300,00, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le ragioni sopra esposte e pertanto condannare l'opponente sig. al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di €. 28.300,00, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di Controparte_1 giustizia, oltre interessi legali fino al soddisfo”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, assunta all'udienza del 31.1.2024.
Indi, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc con termine per note ex art. 127-ter cpc sino al 18.2.2025.
*****
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, vanno, in primo luogo, rigettate le eccezioni preliminari spiegate da parte opponente.
Ed invero, quanto all'invalidità della procura rilasciata in sede monitoria, l'art. 83 cpc, a seguito della novella di cui all'art. 45, comma 9, lett. C), l. n. 69/2009, consente che la procura alle liti possa sottoscritta anche tramite firma digitale dal conferente, a nulla rilevando la normativa emergenziale sul punto.
Quanto alla competenza territoriale di questo Tribunale, in disparte la questione relativa alla corretta o meno formulazione dell'eccezione da parte opponente e in assenza di un foro d'elezione prescelto dalle parti sulla scorta della scrittura privata del 5.12.2018, si osserva che, ai sensi dell'art. 20 cpc: “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
3 RG 411/2022
Risulta per tabulas che, all'epoca della redazione del documento, il era CP residente in [...] (cfr. doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione), dacché la competenza è stata, correttamente, incardinata innanzi a questo Tribunale.
Tanto premesso, in punto di diritto, si rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può, quindi, limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso (cfr. Cass., sent. n. 13001 del 2006).
Pertanto, occorre verificare se la pretesa creditoria vantata con il ricorso per decreto ingiuntivo sia stata adeguatamente provata.
Sul punto, va evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla
Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U. 30.10.2001, sent. n. 13533). Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Ciò posto, osserva il Tribunale che il credito fatto valere in sede monitoria dal origina da una scrittura privata del 5.12.2018. In tale atto, si legge: “Io CP sottoscritto, nato a [...] il [...] residente in [...]V/Lo I Parte_1
Mammafiglia, ho riscosso un debito di € 33.000,00 nei confronti di ”. Parte_2
Tale atto è, però, inidoneo a comprovare la fondatezza del credito vantato dall'opposto. Ed invero, dal tenore letterale del documento, emerge che il ha Pt_1
“riscosso un debito”, non riconoscendosi in alcun modo debitore del . In CP definitiva, diversamente da quanto eccepito dall'opposto, non può attribuirsi alla scrittura citata il valore di una ricognizione di debito.
Come è noto, la ricognizione di debito, ex art. 1988 c.c., ha natura giuridica di promessa unilaterale, recettizia, di carattere negoziale avente ad oggetto una
4 RG 411/2022 dichiarazione di volontà con cui una parte riconosce l'esistenza di una sua determinata obbligazione. E in ogni caso, la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (cfr. Cass. 31818/2024).
La prova del diritto di credito fatto valere dal non può, poi, dirsi raggiunta CP in forza degli ulteriori mezzi istruttori assunti in corso di causa.
Ed invero, le chat estratte dalle conversazioni su whatsapp intrattenute tra le parti e alcuni loro collaboratori – peraltro pure tardivamente prodotte solo con la terza memoria ex art. 183 co.. 6 n. 3 cpc - nulla dimostrano circa l'effettiva esistenza di un debito del a favore del . Pt_1 CP
Parimenti inidonei al raggiungimento della prova dell'an della pretesa creditoria sono gli esiti delle prove orali espletate all'udienza del 31.1.2024.
In particolare, il sottoposto ad interrogatorio formale, ha recisamente negato Pt_1 di aver sottoscritto la scrittura privata del 5.12.2018, e contestato il contenuto dell'atto nella sua interezza, e non ha confermato il contenuto dei singoli messaggi contenuti nelle chat di whatsapp (cfr. verbale d'udienza del 31.1.2024).
Tali affermazioni sono state corroborate dalla testimonianza resa dal teste
[...]
, il quale, con dichiarazioni circostanziate e precise, ha Testimone_1 affermato che, nella giornata del 5.12.2018, le parti avrebbero esclusivamente sottoscritto, innanzi al notaio Rizzo, l'atto di cessione quote e quello di costituzione delle quote di cui ai documenti nn. 7 e 8 allegati all'atto di citazione in opposizione
(“noi abbiamo fatto l'atto, io ho partecipato agli atti in que-stione innanzi al Notaio, ricordo che fosse al mattino, non ricordo l'ora esatta, poi siamo andati al bar, io, e il e Pt_1 CP [...]
non ci siamo visti nel pomeriggio, il e la compagna dovevano andare via, Pt_3 CP avevano fretta;
noi siamo stati tutti insieme al mattino davanti al notaio” specificando: “io ricordo che il e la compagna andarono via da Nicosia al mattino). In definitiva, il teste CP
, pur confermando che il e il hanno intrattenuto Testimone_1 CP Pt_1 rapporti commerciali, alla domanda “vero o no che gli “fece” o gli “diede” qualcosa per la
5 RG 411/2022 quale avrebbe dovuto promettergli € 33.000,00?” ha risposto: “no, assolutamente no” (cfr. verbale d'udienza in atti).
Di contro, non appare decisiva al fine di vincere il convincimento raggiunto in merito alla mancanza di prova del credito fatto valere in sede monitoria la sola dichiarazione resa dalla compagna del , la quale ha CP Testimone_2 confermato la prospettazione dei fatti così come articolata in memoria di costituzione, specificando che “questa scrittura è stata stipulata in separata sede presso il negozio del ovvero all'Unieuro” (cfr. verbale d'udienza in atti), posto che, come Pt_1 sopra evidenziato, quand'anche fosse confermata la avvenuta sottoscrizione di tale scrittura da parte dell'odierno opponente la stessa risulterebbe inidonea a dimostrare l'esistenza del debito in questa sede fatto valere in ragione del contenuto e del tenore letterale della stessa.
In definitiva, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 881/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il 21.12.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 2524/2021 revocato, non rinvenendosi elementi tali da giustificare la condanna ex art. 96 co. 3 cpc.
In ragione dell'esito del giudizio, parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano, in ossequio ai dettami del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. n. 881/2021, emesso dal Tribunale di Trapani il
21.12.2021, nell'ambito del procedimento n. R.G. 2524/2021;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in € 3.809,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Trapani, 26.3.25
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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