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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6648 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4826/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4826 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, cui sono riunite le cause nn. 4831/2025, 4833/2025,
4834/2025, 4835/2025, 4837/2025 e 5608/2025 R.G.A.C., promosse
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e – Avv.ti F. Parte_5 Parte_6 Parte_7
De GI e B. SA
- ricorrenti -
E
, in persona del – Controparte_1 CP_2
Funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati i nominati in epigrafe hanno chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento ed alla valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013 con conseguenti progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive, a seguito della sent. C. cost. n.
178/2015.
Il si è costituito in ciascun giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed CP_3 eccependo comunque in subordine la prescrizione quinquennale parziale dei crediti retributivi.
Riuniti preliminarmente i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti sono tutti docenti di ruolo alle dipendenze del che hanno CP_3 presentato a tale l'istanza per ottenere la ricostruzione della carriera ai CP_1 sensi del d. lgs. 297/1994 (T.U. Scuola), senza che in tale ricostruzione fosse valutato l'anno scolastico 2013, alla luce del cd. Blocco stipendiale previsto dall'art. 1, comma primo, D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che così statuisce: "a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014;... d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 é' calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo".
Il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte
Costituzionale con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta, la n.
178/2015.
Tale pronuncia ha riconosciuto che l'art. 9 d. l. n. 78/2010 ha precluso ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti, nonché ogni efficacia economica ed incrementi delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (co. 2 bis) limitatamente agli anni 2011, 2012
e 2013, riconoscendo che la ragionevolezza delle misure varate discende dalla particolare gravità della situazione economica e finanziare concomitante con l'intervento normativo, riconoscendo fondate le censure mosse al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all'art. 39 Cost. in quanto la protrazione del blocco negoziale così prolungato nel tempo ha determinato la violazione della libertà sindacale, in quanto questa protrazione altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale. Per effetto di questa dichiarazione di illegittimità costituzionale è stato rimosso, dal nostro ordinamento, il "blocco" della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego, qualificato dalla Corte costituzionale quale vera e propria causa di sospensione strutturale della contrattazione medesima.
Ciò premesso, la legge 122/2010 ha consentito di recuperare l'utilità degli anni
2010, 2011, 2012 ai fini della progressione economica, utilizzando le risorse aggiuntive disponibili, attingendo al "fondo del 30%" costituito con i risparmi effettivamente conseguiti con la progressiva attuazione della "Riforma Gelmini" degli ordinamenti scolastici, mentre gli scatti del 2013 risultano tuttora bloccati per effetto del D.P.R. n. 22/2013 e ciò penalizza in modo grave il personale in servizio, il quale non può vedersi valutare tale anno scolastico ai fini della ricostruzione di carriera, producendo un danno permanente che si concreta nella irrilevanza del servizio svolto nell'anno 2013 con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale al quale avrebbero avuto diritto e del ritardo nel passaggio alla fascia stipendiale successiva.
Nei confronti dei ricorrenti, il blocco stipendiale del 2013 non risulta eccezionale e transeunte, in quanto interessa un arco temporale indefinito e soprattutto non risulta più "necessitato dall'eccezionalità della situazione economica internazionale", quindi è evidente che i ricordati limiti tracciati dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale risultano sconfinati e le impugnate disposizioni non sono più giustificate "dall'eccezionalità della situazione economica da affrontare e limitati nel tempo".
I ricorrenti, a causa del blocco della progressione stipendiale relativo all'anno 2013, hanno perso i benefici di una progressione che, in mancanza di tale blocco, avrebbero conseguito e risultano quindi fortemente penalizzati in quanto la progressione stipendiale è spostata avanti di un anno, come chiarito anche dalla summenzionata sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale che precisa: "Se
i periodi di sospensione delle procedure "negoziali e contrattuali" non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa
Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza
n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum.”.
Pertanto, l'anno 2013 deve valere ai fini giuridici e quindi nel calcolo della anzianità vantata dai ricorrenti anche ai fini pensionistici, posto che la proroga del blocco per l'anno 2013 di cui al DPR n. 122/13 è stata disposta espressamente per la
"necessità di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto".
Ne consegue che l'anno scolastico 2013 dovrà valere ai fini giuridici per consentire il passaggio alle successive classi stipendiali (in tal senso anche Cass. n.
16133/2024).
Infine, in forza del riconoscimento dell'anno 2013, i ricorrenti hanno il diritto ad ottenere l'erogazione delle differenze retributive maturate a causa della mancata valorizzazione del servizio prestato. Con il riconoscimento dell'anno 2013, infatti, essi avrebbero dovuto ottenere gli scatti stipendiali, con un anno di anticipo, secondo contratto, rispetto a quanto riconosciuto dall'Amministrazione resistente;
con riferimento al quantum debeatur, la condanna al relativo pagamento va emessa necessariamente in forma generica, essendo stata formulata in modo generico la domanda relativa a tali differenze retributive in ciascun ricorso, e nei limiti della prescrizione quinquennale, vista la relativa eccezione sollevata in ciascuna memoria dal resistente. CP_1
Tali le ragioni dell'accoglimento dei ricorsi.
Le spese del giudizio, liquidate come in epigrafe, seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO dichiara il diritto di ciascun ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
condanna il resistente ad effettuare in favore di ciascun ricorrente, ai soli CP_1 fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno
2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
condanna il resistente al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle CP_1 differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre accessori di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale;
ordina al resistente di adeguare in favore di ciascun ricorrente il cedolino CP_1 stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista;
condanna parte resistente al rimborso solidale delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.530,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato da ciascun ricorrente, da distrarsi.
Roma, 9 giugno 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4826 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, cui sono riunite le cause nn. 4831/2025, 4833/2025,
4834/2025, 4835/2025, 4837/2025 e 5608/2025 R.G.A.C., promosse
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e – Avv.ti F. Parte_5 Parte_6 Parte_7
De GI e B. SA
- ricorrenti -
E
, in persona del – Controparte_1 CP_2
Funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati i nominati in epigrafe hanno chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento ed alla valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013 con conseguenti progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive, a seguito della sent. C. cost. n.
178/2015.
Il si è costituito in ciascun giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed CP_3 eccependo comunque in subordine la prescrizione quinquennale parziale dei crediti retributivi.
Riuniti preliminarmente i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
I ricorrenti sono tutti docenti di ruolo alle dipendenze del che hanno CP_3 presentato a tale l'istanza per ottenere la ricostruzione della carriera ai CP_1 sensi del d. lgs. 297/1994 (T.U. Scuola), senza che in tale ricostruzione fosse valutato l'anno scolastico 2013, alla luce del cd. Blocco stipendiale previsto dall'art. 1, comma primo, D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che così statuisce: "a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014;... d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da' luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 é' calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo".
Il blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte
Costituzionale con una sentenza di illegittimità costituzionale sopravvenuta, la n.
178/2015.
Tale pronuncia ha riconosciuto che l'art. 9 d. l. n. 78/2010 ha precluso ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti, nonché ogni efficacia economica ed incrementi delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (co. 2 bis) limitatamente agli anni 2011, 2012
e 2013, riconoscendo che la ragionevolezza delle misure varate discende dalla particolare gravità della situazione economica e finanziare concomitante con l'intervento normativo, riconoscendo fondate le censure mosse al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all'art. 39 Cost. in quanto la protrazione del blocco negoziale così prolungato nel tempo ha determinato la violazione della libertà sindacale, in quanto questa protrazione altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale. Per effetto di questa dichiarazione di illegittimità costituzionale è stato rimosso, dal nostro ordinamento, il "blocco" della contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego, qualificato dalla Corte costituzionale quale vera e propria causa di sospensione strutturale della contrattazione medesima.
Ciò premesso, la legge 122/2010 ha consentito di recuperare l'utilità degli anni
2010, 2011, 2012 ai fini della progressione economica, utilizzando le risorse aggiuntive disponibili, attingendo al "fondo del 30%" costituito con i risparmi effettivamente conseguiti con la progressiva attuazione della "Riforma Gelmini" degli ordinamenti scolastici, mentre gli scatti del 2013 risultano tuttora bloccati per effetto del D.P.R. n. 22/2013 e ciò penalizza in modo grave il personale in servizio, il quale non può vedersi valutare tale anno scolastico ai fini della ricostruzione di carriera, producendo un danno permanente che si concreta nella irrilevanza del servizio svolto nell'anno 2013 con conseguente perdita del relativo incremento stipendiale al quale avrebbero avuto diritto e del ritardo nel passaggio alla fascia stipendiale successiva.
Nei confronti dei ricorrenti, il blocco stipendiale del 2013 non risulta eccezionale e transeunte, in quanto interessa un arco temporale indefinito e soprattutto non risulta più "necessitato dall'eccezionalità della situazione economica internazionale", quindi è evidente che i ricordati limiti tracciati dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale risultano sconfinati e le impugnate disposizioni non sono più giustificate "dall'eccezionalità della situazione economica da affrontare e limitati nel tempo".
I ricorrenti, a causa del blocco della progressione stipendiale relativo all'anno 2013, hanno perso i benefici di una progressione che, in mancanza di tale blocco, avrebbero conseguito e risultano quindi fortemente penalizzati in quanto la progressione stipendiale è spostata avanti di un anno, come chiarito anche dalla summenzionata sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale che precisa: "Se
i periodi di sospensione delle procedure "negoziali e contrattuali" non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa
Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza
n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum.”.
Pertanto, l'anno 2013 deve valere ai fini giuridici e quindi nel calcolo della anzianità vantata dai ricorrenti anche ai fini pensionistici, posto che la proroga del blocco per l'anno 2013 di cui al DPR n. 122/13 è stata disposta espressamente per la
"necessità di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto".
Ne consegue che l'anno scolastico 2013 dovrà valere ai fini giuridici per consentire il passaggio alle successive classi stipendiali (in tal senso anche Cass. n.
16133/2024).
Infine, in forza del riconoscimento dell'anno 2013, i ricorrenti hanno il diritto ad ottenere l'erogazione delle differenze retributive maturate a causa della mancata valorizzazione del servizio prestato. Con il riconoscimento dell'anno 2013, infatti, essi avrebbero dovuto ottenere gli scatti stipendiali, con un anno di anticipo, secondo contratto, rispetto a quanto riconosciuto dall'Amministrazione resistente;
con riferimento al quantum debeatur, la condanna al relativo pagamento va emessa necessariamente in forma generica, essendo stata formulata in modo generico la domanda relativa a tali differenze retributive in ciascun ricorso, e nei limiti della prescrizione quinquennale, vista la relativa eccezione sollevata in ciascuna memoria dal resistente. CP_1
Tali le ragioni dell'accoglimento dei ricorsi.
Le spese del giudizio, liquidate come in epigrafe, seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO dichiara il diritto di ciascun ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva;
condanna il resistente ad effettuare in favore di ciascun ricorrente, ai soli CP_1 fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno
2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
condanna il resistente al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle CP_1 differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013, oltre accessori di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale;
ordina al resistente di adeguare in favore di ciascun ricorrente il cedolino CP_1 stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista;
condanna parte resistente al rimborso solidale delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.530,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato da ciascun ricorrente, da distrarsi.
Roma, 9 giugno 2025
IL GIUDICE