Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5214/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 5214/2020 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Nola alla
[...] C.F._2
via On. F. Napolitano, P.co Napolitano, n. 2 presso lo studio dell'Avv. Biagio
Trinchese (c.f. ) dal quale sono rappresentati e difesi in C.F._3
virtù di procura in atti
- ATTORI
E
(c.f. ), elet- Controparte_1 P.IVA_1
tivamente domiciliata in Nola (NA) alla Via San Massimo n. 469 presso lo studio dell'avv. CARMINE MEO (cod. fisc. ) che la C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla Piazza CP_2
Duomo, n. 1 presso la casa comunale e rappresentato e difeso, in virtù di pro- cura in atti, dall'Avv. Maurizio Renzulli (c.f. ) C.F._5
- CONVENUTO
Controparte_3
(c.f. ), nonché , con sede legale in Roma
[...] CP_4 P.IVA_2 CP_5
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia- 1
mente domiciliato in Nola Strada Statale n. 7 bis, presso l'Avvocatura dell'Ente
- CONVENUTI
Controparte_6
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso
[...] P.IVA_3
l'Avvocatura dello Stato alla Via Diaz 11, dal quale è rappresentata e CP_6
difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA
Controparte_7
Controparte_8
- CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: opposizione all'esecuzione
Conclusioni: all'udienza relativa i procuratori delle parti concludevano come da verbali di causa riportandosi ai propri scritti e chiedendone l'integrale acco- glimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori adivano l'intestato Tri- bunale rassegnando le seguenti conclusioni:
“I.) in ogni caso, accogliere la domanda, in virtù di tutto quanto esposto in narrativa, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o in- valido, l'estratto di ruolo e/o le indicate cartelle: 1)
07120000105904807000 2) 07120010243462092000 3)
07120010281697834000 4) 07120010304329582000 5)
07120010379670809000 6) 07120010408349880000 7)
07120010520557822000 8) 07120020064962024000 9)
07120020064962125000 10) 07120020106358041000 11)
07120020168335261000 12) 07120020214634709000 13)
07120030002742070000;
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II) in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni di prescrizione dei crediti di cui al capo 1 e 2 della narrativa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto
e, per l'effetto, ordinare la cancellazione dell'iscrizione a ruolo di tutte le cartelle in premessa indicate e specificate al doc. n. 2 ;
III) Per effetto dell'accoglimento di quanto richiesto ai punti precedenti, or- dinare la cancellazione dell'iscrizione di iscritta ipoteca legale il
21/4/2005 a favore della e contro nato il CP_9 Parte_3
24/5/1938 a Cimitile (NA), C.F. per la somma di C.F._7
€.530.396,54 di cui €.265.198,27 per sorta capitale, ai n. registro generale n.19395 e registro particolare n.6459 del 21/4/2005 presso l'agenzia del terri- torio - ufficio provinciale di Caserta, servizio di pubblicità immobiliare, che grava sugli immobili di seguito riportati: - terreno sito nel Comune di Nola
(NA), località Bracciolla, identificato in catasto al foglio 15, particella 665, consistenza 12 are 14 centiare. - terreno sito nel Comune di Nola (NA), locali- tà Bracciolla, identificato in catasto al foglio 15, particella 666, consistenza 3 are 10 centiare
IV) in via gradata, ordinare al Conservatore la riduzione dell'iscrizione di ipoteca legale il 21/4/2005 a favore della e contro CP_9 [...]
nato il [...] a [...], C.F. CP_10 C.F._7
per la somma di €.530.396,54 di cui €.265.198,27 per sorta capitale, ai n. regi- stro generale n.19395 e registro particolare n.6459 del 21/4/2005 presso l'agenzia del territorio - ufficio provinciale di Caserta, servizio di pubblicità immobiliare, che grava sugli immobili di seguito riportati: - terreno sito nel
Comune di Nola (NA), località Bracciolla, identificato in catasto al foglio 15, particella 665, consistenza 12 are 14 centiare. - terreno sito nel Comune di
Nola (NA), località Bracciolla, identificato in catasto al foglio 15, particella
666, consistenza 3 are 10 centiare, nei limiti degli importi non dovuti per le cartelle impugnate ed annullate a seguito del presente giudizio” con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
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Si costituiva chiedendo dichiararsi il difetto Controparte_11
di giurisdizione e/o di competenza oltre che resistendo alla opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva altresì Controparte_6
chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e comunque rigettarsi Controparte_12
l'avverso atto di citazione per opposizione perché infondato, il tutto con vitto- ria di spese.
Si costituiva l' che così concludeva “Voglia il giudice adito, contrariis reiec- CP_4
tis, pronunciare sentenza ove preliminarmente dichiarare il difetto di compe- tenza, nonché dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per CP_4
l'effetto mandare assolto l'ente da ogni domanda contro lo stesso formulata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva il rassegnano le seguenti conclusioni: “a) dichia- CP_2
rare il proprio difetto di giurisdizione;
b) in via gradata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ed in ogni caso infondate le do- CP_2
mande tutte proposte dall'attore; c) condannare l'attore al pagamento delle spese di lite.”
Non si costituivano né la né il Controparte_7 Controparte_8
dei quali veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Con riferimento alle domande volte ad impugnare l'estratto di ruolo e la conseguente pronuncia che nulla è dovuto, le stesse devono essere di- chiarate inammissibili.
Gli attori agiscono innanzitutto fine di ottenere una pronuncia di ineffica- cia/nullità/illegittimità dell'estratto di ruolo e/o delle indicate cartelle, Sul punto L'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come riformato dall' art.3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal
21/12/2021, dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio
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dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la parte- cipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'arti- colo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministra- zione”.
Al riguardo, non appare fuori luogo evidenziare che la legittimità costituziona- le della norma, che pure era stata messa in discussione, è stata recentissima- mente confermata dalla Corte Costituzionale, la quale, con la pronuncia n. 190 del 17 ottobre 2023, ha posto fine a qualunque dubbio al riguardo.
La norma in questione si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte attrice, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclu- de il processo.
Nel caso di specie, invero, con riferimento alle cartelle in esame, la verifica della omessa notifica ai fini della proponibilità dell'impugnazione “recuperato- ria del ruolo” diventa dirimente, rimanendo in essa assorbita anche la pos- sibilità di eccepire la prescrizione.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione di ipoteca legale, l'unica ragione posta a fondamento della dedotta illegittimità viene ravvisata nell'illegittimità dei relativi titoli in ragione della prescrizione maturata ove si assume non notificata la sottostante cartella di cui si assume la conoscenza unicamente in ragione dell'estratto di ruolo, di tal che anch'essa risulta inevitabilmente assorbita.
Del resto, neppure ha senso invocare la cessazione della materia del contende- re in ragione dell'intervenuto sgravio o annullamento delle cartelle poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, non avendo parte opponente dimostra-
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to il momento in cui sarebbe intervenuto lo sgravio rispetto all'iscrizione (non risultando acquisito a breve il prospetto allegato all'iscrizione ipotecaria, atta a consentire la verifica del fondamento della relativa domanda, sia pure ai ri- stretti fini della soccombenza virtuale)..
Quanto alla richiesta avanzata o, in via gradata, la riduzione della pre- detta iscrizione, a ben vedere, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta dell' emerge che la Controparte_13
predetta ipoteca è stata iscritta per un totale di €.266.127,91 di cui
€.176.649,32 per tributi, €.79.301,32 a titolo di interessi di mora, €.9.247,63 per compensi, diritti tabellari e spese di notifica ed €.929,64 per spese di iscri- zione ipotecaria. Le cartelle che ancora oggi non risultano sgravate e/o rotta- mate, per espressa ammissione di parte attrice, comportano un debito totale di
€.163.168.09. Tale iscrizione risulta, pertanto, pienamente legittima in ragione del disposto di cui all'art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a mente del quale “Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coob- bligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credi- to per cui si procede”.
Le spese, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositi- vo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione alla semplicità delle questioni trattate, al numero di parti ed all'attività concretamente eserci- tata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, nella causa iscritta al N.R.G. 5214/2020, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di annullamento dell'estratto di ruolo;
2) rigetta la domanda di riduzione dell'ipoteca legale,
3) condanna e a rifon- Parte_1 Parte_2
dere in favore di ciascuna delle parti costituite le spese di giudizio, che si
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liquidano €.3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella mi- sura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge
Così deciso in Nola, 29.05.2025
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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