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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3639/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli, presso lo studio dei difensori avv. Gennaro Luca Brandi e avv. Nicola Carabellese, i quali con l'avv. Cristian Meglio e l'avv. Lorenzo Rotondi la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 novembre 2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' esponendo: CP_1
- di essere coniuge superstite di nato a [...] il [...], deceduto Persona_1
a Cagliari l'8 novembre 2019;
- che il marito era morto a causa di un “carcinoma polmonare a piccole cellule localizzato al polmone destro”, patologia contratta a causa dell'attività lavorativa svolta dal
1969 fino al 2008 a bordo di diverse motonavi (con mansioni dapprima di mozzo e poi, nel tempo, di allievo ufficiale di coperta, 3° ufficiale di coperta, 2° ufficiale di coperta, 1° ufficiale di coperta e infine comandante), comportante esposizione al rischio di inalazione di fibre di amianto;
pagina 1 di 4 - di aver inutilmente presentato all' il 22 ottobre 2021, domanda per ottenere la CP_1 rendita ai superstiti e l'assegno funerario, in dipendenza del decesso del coniuge, per una patologia contratta a causa della sua attività lavorativa.
La ricorrente ha quindi invocato la condanna dell' al pagamento della suddetta CP_1 prestazione assicurativa.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
Il procedimento, istruito con produzioni documentali e prova per testi, è stato riassegnato a questo Giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal
Presidente del Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2024, diventato esecutivo il 10 giugno
2024.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria (cfr. deposizioni testimoniali di e Testimone_1 Tes_2
udienza del 4 luglio 2023, e di sentito all'udienza del 19
[...] Testimone_3 settembre 2023) ha consentito di accertare che quantomeno a partire dagli Persona_1 anni Settanta, avesse lavorato a bordo di varie tipologie imbarcazioni, le cui componenti erano in larga parte coibentate con l'amianto (tubazioni idriche, condotte di ventilazione, pareti divisorie delle cabine, coperture dei motori). Quando queste componenti andavano incontro ad usura, il materiale coibentante in amianto si sbriciolava, rilasciando polveri nell'ambiente circostante. Ciò accadeva anche in occasione degli interventi di manutenzione ai quali spesso sovrintendeva, nel periodo in cui aveva assunto la qualifica di Persona_1 comandante. Talune di queste operazioni manutentive comportavano “l'uso di amianto in polvere che veniva impastato al bisogno con acqua allo scopo di sanare le falle nella copertura di isolamento termoacustico delle parti meccaniche e delle tubazioni ovvero per sostituire parti danneggiate di manufatti in amianto” (così si esprime il teste
[...]
, cit.). Tes_1
Deve ritenersi quindi accertata l'esposizione lavorativa, prolungata e continuativa, di al rischio di inalazione di fibre di amianto. Persona_1
Le lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto, secondo le tabelle approvate con d.m. 9 aprile 2008, rientrano tra quelle che si presumono morbigene, per rapporto al carcinoma del polmone (n. 57/f della tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, ad un attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 settembre 2025, ha acclarato che “è deceduto per Persona_1
pagina 2 di 4 carcinoma polmonare a piccole cellule in IV stadio (metastasi linfonodali mediastiniche ed epatiche) con successiva insufficienza respiratoria” (pag. 4 della relazione).
L'ausiliario ha chiarito che la suddetta patologia è causalmente riconducibile all'attività lavorativa svolta da la quale “ha comportato esposizione professionale ad Persona_1 agenti cancerogeni riconosciuti dalle Agenzia Internazionali, nello specifico l'amianto”. Il consulente ha anche confermato che è stato proprio “il carcinoma del polmone metastatico
(IV stadio)” a provocare il suo decesso.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Poiché è stata proprio la patologia oncologica, di origine professionale, a provocare il decesso di l'Istituto deve essere condannato alla costituzione in favore della Persona_1 ricorrente della rendita di cui agli artt. 85 e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché alla corresponsione dell'assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge.
3. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1 essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, valore indeterminabile.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara tenuto l' a costituire in favore della ricorrente, quale coniuge superstite di CP_1
la rendita prevista dagli artt. 85 e 131 d.P.R. n. 1124/1965, nonché a Persona_1 corrisponderle l'assegno funerario, e lo condanna al pagamento dei ratei già maturati oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con la decorrenza di legge dalla scadenza al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
pagina 3 di 4 liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1 liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3639/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli, presso lo studio dei difensori avv. Gennaro Luca Brandi e avv. Nicola Carabellese, i quali con l'avv. Cristian Meglio e l'avv. Lorenzo Rotondi la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21 novembre 2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' esponendo: CP_1
- di essere coniuge superstite di nato a [...] il [...], deceduto Persona_1
a Cagliari l'8 novembre 2019;
- che il marito era morto a causa di un “carcinoma polmonare a piccole cellule localizzato al polmone destro”, patologia contratta a causa dell'attività lavorativa svolta dal
1969 fino al 2008 a bordo di diverse motonavi (con mansioni dapprima di mozzo e poi, nel tempo, di allievo ufficiale di coperta, 3° ufficiale di coperta, 2° ufficiale di coperta, 1° ufficiale di coperta e infine comandante), comportante esposizione al rischio di inalazione di fibre di amianto;
pagina 1 di 4 - di aver inutilmente presentato all' il 22 ottobre 2021, domanda per ottenere la CP_1 rendita ai superstiti e l'assegno funerario, in dipendenza del decesso del coniuge, per una patologia contratta a causa della sua attività lavorativa.
La ricorrente ha quindi invocato la condanna dell' al pagamento della suddetta CP_1 prestazione assicurativa.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
Il procedimento, istruito con produzioni documentali e prova per testi, è stato riassegnato a questo Giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal
Presidente del Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2024, diventato esecutivo il 10 giugno
2024.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. L'istruzione probatoria (cfr. deposizioni testimoniali di e Testimone_1 Tes_2
udienza del 4 luglio 2023, e di sentito all'udienza del 19
[...] Testimone_3 settembre 2023) ha consentito di accertare che quantomeno a partire dagli Persona_1 anni Settanta, avesse lavorato a bordo di varie tipologie imbarcazioni, le cui componenti erano in larga parte coibentate con l'amianto (tubazioni idriche, condotte di ventilazione, pareti divisorie delle cabine, coperture dei motori). Quando queste componenti andavano incontro ad usura, il materiale coibentante in amianto si sbriciolava, rilasciando polveri nell'ambiente circostante. Ciò accadeva anche in occasione degli interventi di manutenzione ai quali spesso sovrintendeva, nel periodo in cui aveva assunto la qualifica di Persona_1 comandante. Talune di queste operazioni manutentive comportavano “l'uso di amianto in polvere che veniva impastato al bisogno con acqua allo scopo di sanare le falle nella copertura di isolamento termoacustico delle parti meccaniche e delle tubazioni ovvero per sostituire parti danneggiate di manufatti in amianto” (così si esprime il teste
[...]
, cit.). Tes_1
Deve ritenersi quindi accertata l'esposizione lavorativa, prolungata e continuativa, di al rischio di inalazione di fibre di amianto. Persona_1
Le lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto, secondo le tabelle approvate con d.m. 9 aprile 2008, rientrano tra quelle che si presumono morbigene, per rapporto al carcinoma del polmone (n. 57/f della tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, ad un attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 settembre 2025, ha acclarato che “è deceduto per Persona_1
pagina 2 di 4 carcinoma polmonare a piccole cellule in IV stadio (metastasi linfonodali mediastiniche ed epatiche) con successiva insufficienza respiratoria” (pag. 4 della relazione).
L'ausiliario ha chiarito che la suddetta patologia è causalmente riconducibile all'attività lavorativa svolta da la quale “ha comportato esposizione professionale ad Persona_1 agenti cancerogeni riconosciuti dalle Agenzia Internazionali, nello specifico l'amianto”. Il consulente ha anche confermato che è stato proprio “il carcinoma del polmone metastatico
(IV stadio)” a provocare il suo decesso.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Poiché è stata proprio la patologia oncologica, di origine professionale, a provocare il decesso di l'Istituto deve essere condannato alla costituzione in favore della Persona_1 ricorrente della rendita di cui agli artt. 85 e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché alla corresponsione dell'assegno funerario richiesto, nella misura e con la decorrenza di legge, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge.
3. In applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1 essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale, valore indeterminabile.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara tenuto l' a costituire in favore della ricorrente, quale coniuge superstite di CP_1
la rendita prevista dagli artt. 85 e 131 d.P.R. n. 1124/1965, nonché a Persona_1 corrisponderle l'assegno funerario, e lo condanna al pagamento dei ratei già maturati oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con la decorrenza di legge dalla scadenza al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
pagina 3 di 4 liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1 liquidate in separato decreto.
Cagliari, 2 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4