Sentenza 8 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2018, n. 5510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5510 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 28496-2012 proposto da: TA LE C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.
FALCONIERI
55, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTA MASSIMA CUCINA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
2017 contro 4339 AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I ROMA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DEL POLICLINICO
155, presso lo studio dell'avvocato PAOLA BAGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSIA ALESII, giusta procura speciale per Notaio;
UNIVERSITA' STUDI ROMA LA SAPIENZA, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3548/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2012 R.G.N. 370/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CUCINA AUGUSTA MASSIMA;
udito l'Avvocato ALESII ALESSIA. RG 28496/2012
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3548/2012, ha respinto l'appello proposto da NT CL avverso la sentenza del locale Tribunale, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza intesa ad ottenere la corresponsione delle differenze stipendiali tra il trattamento economico in godimento e quello spettante ai sensi del
CCNL
1998/2001 del personale universitario e dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, corrispondente a quello dei dirigenti sanitari non medici (IX livello) del Servizio sanitario nazionale.
2. Il NT, dipendente dell'Università La Sapienza e dislocato presso l'Azienda Policlinico Umberto I, aveva rivendicato l'indennità stabilita dall'art. 31 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (c.d. indennità De Maria) in virtù della formale equiparazione alla categoria della Dirigenza sanitaria, in quanto inquadrato nella categoria D1 a decorrere dal gennaio 2001 e nella categoria D2 dal gennaio 2004. 3. Nel respingere il gravame, la Corte di appello ha osservato che, in relazione ai fatti dedotti in giudizio, l'equiparazione era regolata non già dal Decreto Interministeriale del 9 novembre 1982, che aveva individuato le corrispondenzt del personale in servizio presso l'Università e quello delle allora Unità sanitarie locali, ma dalla contrattazione collettiva e precisamente dall'articolo 51 del C.C.N.L.1998/2001. Richiamato l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui le corrispondenze tra personale Usl e personale universitario hanno carattere rigido e non dinamico e che i mutamenti introdotti dalla contrattazione collettiva in relazione al personale Asl non sono suscettibili di riflettersi in modo automatico sul personale dell'Università, necessitando di appositi atti di recepimento, la Corte territoriale ha ritenuto che l'inquadramento dell'appellante nella categoria D, avvenuto in virtù della progressione verticale ottenuta a seguito di concorso interno, provenendo egli dalla posizione C4, non poteva comportare il riconoscimento dell'appartenenza ad più elevato livello, in difetto dello svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore livello dirigenziale. Solo l'effettivo svolgimento di mansioni proprie dell'inquadramento rivendicato avrebbe potuto fondare il riconoscimento del diritto azionato, ma nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come nell'atto d'appello, non vi era alcuna allegazione delle mansioni effettivamente svolte dal NT, il quale si era limitato a richiamare una attestazione dalla quale risultava che aveva svolto mansioni di coordinatore tecnico, ma si trattava di una attestazione priva di descrizione del contenuto delle mansioni espletate.
4. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l'Università degli studi di Roma La Sapienza. RAGIONI DELLA DECISIONE i RG 28496/2012 1. Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 761 del 1979, del Decreto Interministeriale del 9 novembre 1982 e dell'art. 51 CCNL del comparto Università 1998/2001, censura la sentenza per errata interpretazione delle fonti che regolano la corrispondenza tra livelli retributivi del personale sanitario e universitario.
2. Il secondo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa lo svolgimento di mansioni da area tecnico-scientifica da parte ricorrente, non avendo la Corte d'appello provveduto ad una completa disamina degli elementi di prova allegati agli atti. In particolare, erano stati trascurati: a) il documento n.8 in data 26 ottobre 93 con cui l'Amministrazione resistente aveva dichiarato l'idoneità del ricorrente ad un profilo tecnico-scientifico; b) il documento n. 12, da cui risultava l'attività di tutoraggio e l'attività didattica svolta dal ricorrente e la sua partecipazione a congressi e a progetti scientifici;
c) i documenti nn. 10 e 11 relativi a due colleghi, titolari della medesima posizione, che avevano ottenuto il decreto di inquadramento richiesto.
3. Il terzo motivo denuncia contraddittorietà della motivazione, per avere fatto un improprio richiamo di un precedente giurisprudenziale concernente l'onere di parte ricorrente di allegare e dimostrare i profili caratterizzanti delle mansioni e della qualifica rivendicata, mentre l'oggetto del giudizio era del tutto diverso. Il NT non aveva chiesto l'inquadramento in un qualifica superiore, ma il riconoscimento dell'equiparazione ai fini retributivi al personale sanitario svolgente le medesime mansioni sulla base della tabella di equiparazione prevista Decreto Interministeriale del 1982. 4 Preliminarmente, quanto alle legittimazione passiva dei convenuti, vi è giudicato interno in merito alle relative statuizioni: risulta dalla sentenza impugnata che il Giudice di primo grado ebbe a rigettare le relative eccezioni proposte dall'Università e dalla Azienda Policlinico e non risulta che tale statuizione di primo grado abbia formato oggetto di appello incidentale da parte delle convenutt_Tanto premesso, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
5. Giova svolgere un breve cenno di ordine ricostruttivo alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte, chiamata più volte ad affrontare analoghe questioni di diritto (v. in particolare, Sezioni Unite n. 9279 del 2016 e Sezioni Unite n. 8521 del 2012).
5.1. La normativa che regola la materia oggetto della presente controversia può essere ricostruita, in sintesi, come segue. La L. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4 stabilì che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un'indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (cd. indennità De Maria). La L.15 maggio 1974, n. 200, art. 1 estese tale indennità al personale non medico (cd. indennità piccola De Maria). Il D.P.R. 20 dicembre RG 28496/2012 1979, n. 761, art. 31 (avente ad oggetto lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) stabilì che "al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta un'indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità" (comma 1); venne altresì previsto che il personale universitario assumesse diritti e doveri pari a quelli del personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 39, e che "tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico, nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 1" (comma 4). Il D.I. 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale, stabilì, poi, che per il personale universitario non medico la corrispondenza con quello in servizio presso le unità sanitarie locali avvenisse secondo le indicazioni contenute nell'allegata tabella D (art. 7).
5.2. Le disposizioni del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 hanno conservato la loro vigenza anche successivamente alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ed all'entrata in vigore del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Difatti, l'art. 53 del
CCNL
1994- 1997 per il personale dell'università ha confermato l'applicabilità del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31, "fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50...". A detto art. 53 venne successivamente aggiunto in data 25/3/1997 un comma 3 per il quale le parti si impegnavano alla ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del S.S.N., al fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e l'inserimento delle nuove figure professionali;
nelle more, le parti si davano atto che venivano conservate le indennità di cui al D.Lgs. n. 761 del 1979, art. 31. 5.3. E' solo con il c.c.n.l. 2002-2005 (sottoscritto il 27/1/2005) che viene elaborata una tabella unica in cui il personale universitario in servizio presso le AOU è inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel S.S.N. (art. 28 tab. A). Dalla data della sottoscrizione di questo contratto l'indennità di cui all'art. 31 viene corrisposta sulla base delle nuove corrispondenze indicate dalla tabella.
6. Sulla base di queste disposizioni contrattuali, si è ritenuto che l'art. 53 cit. avesse congelato provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto e che tale assetto fosse stato ribadit RG 28496/2012 dall'art. 51 del c.c.n.l. 1998-2001 e che dunque D.P.R. n.761 del 1979, art. 31 avesse continuato ad applicarsi transitoriamente.
6.1. Ad avviso della giurisprudenza di questa Corte/è dunque direttamente all'art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di attribuzione dell'indennità perequativa nei periodi precedenti il CCNL del 2005 ed è alla tabella all. D al Decreto Interministeriale 9/11/82, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione.
6.2. Come affermato dalle sentenze delle Sezioni unite n. 8521 del 2012 e n.9279 del 2016, tale equiparazione fra le qualifiche non ha carattere rigido, bensì dinamico e cioè deve essere riferita anche ai mutamenti apportati all'inquadramento del personale, universitario e sanitario, dai contratti collettivi.
7. In sintesi, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l'art. 31 D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del C.C.N.L. 27/1/2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002-2005). La fonte dell'equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al D.I. 9/11/1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento. Il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull'altra. L'art. 28 del menzionato C.C.N.L. 27/1/2005 dispone, al comma 6°, che "Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L." e, al comma 7°, che "I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 13 maggio 2003, sono conservati «ad personam», salvo eventuale successivo riassorbimento." 8. È pacifico che, sulla base della tabella di corrispondenza del personale universitario rispetto a quello delle USL, contenuta nell'allegato D del Decreto Interministeriale 9 novembre 1982 (Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale), applicabile fino all'entrata in vigore del CCNL siglato nel 2005, la figura professionale rivestita dal ricorrente trovava corrispondenza in quella di Dirigente di primo livello del contratto della Dirigenza del comparto Sanità, per cui nei suoi confronti trovava RG 28496/2012 applicazione la clausola di salvezza di cui all'art. 28 del contratto comparto Università del 27 gennaio 2005 (cfr. pure S.U. n. 9279/2016, punti 30 e 31).
9. In ordine al trattamento spettante, occorre tuttavia chiarire che le S.U., con la sentenza n. 9279/2016 citata, hanno avuto modo di precisare che, nell'ambito della indennità di equiparazione non possono essere inclusi automaticamente gli emolumenti che presuppongono o sono collegati all'effettivo conferimento di un incarico direttivo.
9.1. Le S.U., pur riferendosi specificamente alla questione (dedotta in quella sede) della inclusione nell'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie ("indennità De Maria") dell'indennità di posizione dei dirigenti del comparto sanità, nell'affermare che tale trattamento può essere riconosciuto soltanto se collegato all'effettivo conferimento di un incarico direttivo, hanno - tra l'altro - osservato che l'art. 31, in precedenza citato, che vincola la corresponsione della c.d. indennità De Maria all'equiparazione del personale universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, contempla un presupposto che induce ad escludere l'applicazione di un'equiparazione automatica delle retribuzioni estesa anche ad indennità spettanti unicamente in relazione al conferimento di incarichi specifici. In altre parole, l'intento perequativo del trattamento economico del personale universitario rispetto a quello del personale sanitario, che costituisce la ratio legis dell'art. 31 e che viene realizzato con la previsione di una indennità (appunto perequativa) che fa riferimento al trattamento complessivo spettante ai dipendenti del SSN e che si applica in modo sostanzialmente automatico trova un limite logico, oltre che giuridico, in quelle componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono direttamente ed esclusivamente dall'inquadramento contrattuale, ma sono erogate in correlazione al conferimento di incarichi come quello dirigenziale. 10. Questa Corte, nel ribadire tali principi, osserva che, secondo l'accertamento compiuto dai Giudice di appello, non era provato in giudizio (ed invero neppure allegato) che il ricorrente avesse svolto assunto funzioni dirigenziali. Come noto, la ricostruzione della vicenda storica e la sua valutazione in fatto costituisce indagine demandata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti ambiti del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
5. Secondo costante nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così RG 28496/2012 , liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi - tassativamente previsti dalla legge (v. tra le tante, Cass. n. 27197 del 2011 e n. 24679 del 2013). E' invece inammissibile un motivo che denunci la difformità della decisione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013). 10.1. Nel caso in esame, il ricorso tende ad ottenere un'interpretazione delle complessive risultanze istruttorie e delle allegazioni diversa da quella che ha indotto il convincimento della Corte territoriale, sicché il motivo in esame si traduce nell'invocata revisione delle valutazioni espresse dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità. 11. Va dunque dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui tende ad una rivisitazione del merito della causa in relazione agli accertamenti di fatto ivi contenuti e al difetto di prova dello svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale. E' invece fondato il ricorso laddove la sentenza impugnata ha affermato che l'equiparazione fra le qualifiche ha carattere rigido e non dinamico, escludendo cioè la rilevanza dei mutamenti apportati all'inquadramento del personale, universitario e sanitario, dai contratti collettivi. 11.1. Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, alla stregua dei seguenti principi di diritto: - L'art. 31 D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all'entrata in vigore dell'art. 28 del C.C.N.L. 27/1/2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002-2005). - Tale norma, che vincola la corresponsione della c.d. indennità De Maria all'equiparazione del personale universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, non comporta l'applicazione di un'equiparazione automatica delle retribuzioni estesa anche ad indennità spettanti unicamente in relazione al conferimento di incarichi dirigenziali. - I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'art. 51, comma 4, ultimo capoverso del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 13 maggio 2003, sono conservati «ad personam», salvo eventuale successivo riassorbimento. 12. La Corte accoglie il ricorso nei limiti anzidetti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
RG 28496/2012 • La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e • rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa com