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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3883/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. MASSIMO BIOLO ricorrenti sulle conclusioni delle parti: “1.- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa. 2.- La signora continuerà ad abitare insieme al figlio presso la casa coniugale Parte_2 Per_1 sita a Spinea (Ve), via T. Vecellio 15/a, mentre il signor ha già provveduto a trasferire altrove Pt_1 la propria residenza. 3.- Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori;
il figlio vivrà con la Per_1 madre presso la casa coniugale, presso la quale resterà fissata la sua residenza, ed il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 alla domenica alle
21.00; nelle settimane in cui il week-end sarà trascorso con il padre, questi potrà vedere e tenere il figlio il martedì e giovedì (o diversi giorni concordati tra le parti anche in funzione dei turni di lavoro del padre) dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui il week-end sarà trascorso con la madre, il padre potrà vedere e tenere il figlio il martedì, giovedì e venerdì (o diversi giorni concordati tra le parti anche in funzione dei turni di lavoro del padre) dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola. 4.- Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per un periodo di quindici giorni consecutivi da comunicare alla madre con congruo preavviso. Parimenti potrà fare la madre. Il padre potrà tenere con sé il minore per una settimana durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, in periodo da concordare tra i genitori, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Pasqua. Il giorno di Santo Stefano il minore lo trascorrerà con il genitore con il quale non avrà trascorso la giornata di Natale. La giornata di Pasquetta il minore la trascorrerà con il genitore con il quale non avrà trascorso la Pasqua. 5. Il signor tenuto conto del regime di affidamento concordato e dei Pt_1 redditi delle parti, verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di concorso Pt_2 al mantenimento del figlio l'importo di € 150,00 (euro centocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati;
provvederà poi a rimborsare il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e di quelle di carattere imprevedibile e straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio da concordare preventivamente tra i genitori, salvo casi d'urgenza; ai fini della individuazione delle spese da ripartire e del consenso necessario i coniugi danno atto che faranno riferimento al protocollo del Tribunale di Venezia che dichiarano di bene conoscere. 6.- I coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio spetterà agli stessi per giusta metà, come per legge. 7.- Le parti dichiarano di aver regolamentato con le prefate statuizioni ogni loro rapporto personale, economico e patrimoniale e che con il loro puntuale adempimento null'altro avranno reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione. 8.- I coniugi chiedono l'omologazione della separazione consensuale”
ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Spinea in data 26/06/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Spinea (VE) – Atto n. 10, P. 1, Anno 2021 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 06/02/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
30/01/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa.
2. La signora continuerà ad abitare insieme al figlio presso la casa Parte_2 Per_1
coniugale sita a Spinea (Ve), via T. Vecellio 15/a, mentre il signor a già provveduto a trasferire Pt_1
altrove la propria residenza.
3. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori;
il figlio vivrà con la madre presso la casa Per_1
coniugale, presso la quale resterà fissata la sua residenza, ed il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 alla domenica alle 21.00; nelle settimane in cui il week-end sarà trascorso con il padre, questi potrà vedere e tenere il figlio il martedì e giovedì (o diversi giorni concordati tra le parti anche in funzione dei turni di lavoro del padre) dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui il week-end sarà trascorso con la madre, il padre potrà vedere e tenere il figlio il martedì, giovedì e venerdì (o diversi giorni concordati tra le parti anche in funzione dei turni di lavoro del padre) dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola.
4. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per un periodo di quindici giorni consecutivi da comunicare alla madre con congruo preavviso. Parimenti potrà fare la madre. Il padre potrà tenere con sé il minore per una settimana durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, in periodo da concordare tra i genitori, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Pasqua. Il giorno di Santo Stefano il minore lo trascorrerà con il genitore con il quale non avrà trascorso la giornata di Natale. La giornata di Pasquetta il minore la trascorrerà con il genitore con il quale non avrà trascorso la Pasqua.
5. Il signor tenuto conto del regime di affidamento concordato e dei redditi delle parti, verserà Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di concorso al mantenimento del figlio Pt_2
l'importo di € 150,00 (euro centocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat per le famiglie di operai e impiegati;
provvederà poi a rimborsare il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e di quelle di carattere imprevedibile e straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio da concordare preventivamente tra i genitori, salvo casi d'urgenza; ai fini della individuazione delle spese da ripartire e del consenso necessario i coniugi danno atto che faranno riferimento al protocollo del Tribunale di Venezia che dichiarano di bene conoscere.
6.- Prende atto che i coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio spetterà agli stessi per giusta metà, come per legge.
7.- Prende atto che le parti dichiarano di aver regolamentato con le prefate statuizioni ogni loro rapporto personale, economico e patrimoniale e che con il loro puntuale adempimento null'altro avranno reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione. nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Spinea.
Così deciso il 30 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. MASSIMO BIOLO ricorrenti sulle conclusioni delle parti: “1.- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa. 2.- La signora continuerà ad abitare insieme al figlio presso la casa coniugale Parte_2 Per_1 sita a Spinea (Ve), via T. Vecellio 15/a, mentre il signor ha già provveduto a trasferire altrove Pt_1 la propria residenza. 3.- Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori;
il figlio vivrà con la Per_1 madre presso la casa coniugale, presso la quale resterà fissata la sua residenza, ed il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 alla domenica alle
21.00; nelle settimane in cui il week-end sarà trascorso con il padre, questi potrà vedere e tenere il figlio il martedì e giovedì (o diversi giorni concordati tra le parti anche in funzione dei turni di lavoro del padre) dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui il week-end sarà trascorso con la madre, il padre potrà vedere e tenere il figlio il martedì, giovedì e venerdì (o diversi giorni concordati tra le parti anche in funzione dei turni di lavoro del padre) dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola. 4.- Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per un periodo di quindici giorni consecutivi da comunicare alla madre con congruo preavviso. Parimenti potrà fare la madre. Il padre potrà tenere con sé il minore per una settimana durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, in periodo da concordare tra i genitori, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Pasqua. Il giorno di Santo Stefano il minore lo trascorrerà con il genitore con il quale non avrà trascorso la giornata di Natale. La giornata di Pasquetta il minore la trascorrerà con il genitore con il quale non avrà trascorso la Pasqua. 5. Il signor tenuto conto del regime di affidamento concordato e dei Pt_1 redditi delle parti, verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di concorso Pt_2 al mantenimento del figlio l'importo di € 150,00 (euro centocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati;
provvederà poi a rimborsare il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e di quelle di carattere imprevedibile e straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio da concordare preventivamente tra i genitori, salvo casi d'urgenza; ai fini della individuazione delle spese da ripartire e del consenso necessario i coniugi danno atto che faranno riferimento al protocollo del Tribunale di Venezia che dichiarano di bene conoscere. 6.- I coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio spetterà agli stessi per giusta metà, come per legge. 7.- Le parti dichiarano di aver regolamentato con le prefate statuizioni ogni loro rapporto personale, economico e patrimoniale e che con il loro puntuale adempimento null'altro avranno reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione. 8.- I coniugi chiedono l'omologazione della separazione consensuale”
ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Spinea in data 26/06/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Spinea (VE) – Atto n. 10, P. 1, Anno 2021 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 06/02/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
30/01/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto dispone:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa.
2. La signora continuerà ad abitare insieme al figlio presso la casa Parte_2 Per_1
coniugale sita a Spinea (Ve), via T. Vecellio 15/a, mentre il signor a già provveduto a trasferire Pt_1
altrove la propria residenza.
3. Affida il figlio minore ad entrambi i genitori;
il figlio vivrà con la madre presso la casa Per_1
coniugale, presso la quale resterà fissata la sua residenza, ed il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 alla domenica alle 21.00; nelle settimane in cui il week-end sarà trascorso con il padre, questi potrà vedere e tenere il figlio il martedì e giovedì (o diversi giorni concordati tra le parti anche in funzione dei turni di lavoro del padre) dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola;
nelle settimane in cui il week-end sarà trascorso con la madre, il padre potrà vedere e tenere il figlio il martedì, giovedì e venerdì (o diversi giorni concordati tra le parti anche in funzione dei turni di lavoro del padre) dall'uscita da scuola con pernottamento sino al mattino seguente quando lo accompagnerà a scuola.
4. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per un periodo di quindici giorni consecutivi da comunicare alla madre con congruo preavviso. Parimenti potrà fare la madre. Il padre potrà tenere con sé il minore per una settimana durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante quelle pasquali, in periodo da concordare tra i genitori, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Pasqua. Il giorno di Santo Stefano il minore lo trascorrerà con il genitore con il quale non avrà trascorso la giornata di Natale. La giornata di Pasquetta il minore la trascorrerà con il genitore con il quale non avrà trascorso la Pasqua.
5. Il signor tenuto conto del regime di affidamento concordato e dei redditi delle parti, verserà Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di concorso al mantenimento del figlio Pt_2
l'importo di € 150,00 (euro centocinquanta/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat per le famiglie di operai e impiegati;
provvederà poi a rimborsare il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e di quelle di carattere imprevedibile e straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio da concordare preventivamente tra i genitori, salvo casi d'urgenza; ai fini della individuazione delle spese da ripartire e del consenso necessario i coniugi danno atto che faranno riferimento al protocollo del Tribunale di Venezia che dichiarano di bene conoscere.
6.- Prende atto che i coniugi concordano che l'assegno unico per il figlio spetterà agli stessi per giusta metà, come per legge.
7.- Prende atto che le parti dichiarano di aver regolamentato con le prefate statuizioni ogni loro rapporto personale, economico e patrimoniale e che con il loro puntuale adempimento null'altro avranno reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione. nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Spinea.
Così deciso il 30 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison