Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 149/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 149/2025 V.G. promosso da:
, (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.9.1978, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano
(AQ), Via Massa D'Albe 14e, presso lo studio dell'Avv. Attilio Macchia (c.f.
[...]
) che la rappresenta e difende come da congiunta procura;
C.F._2
e
, (c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._3
27.2.1981, - solo formalmente ancora- residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n.9, presso lo studio dell'Avv.
Paride Sforza che lo rappresenta e difende in forza di congiunta procura;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1
CONDIZIONI
a) affidamento figli e collocazione genitoriale
1) entrambi i genitori rimarranno titolari della responsabilità genitoriale sulla figlia che quindi resterà in affido condiviso;
2) la minore manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitori, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi, salvo i casi di impossibilità materiale, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) la sua stabile collocazione abitativa resterà quella attuale, manterrà quindi la residenza insieme alla madre;
b) assegnazione della casa coniugale la casa la casa familiare resterà assegnata alla moglie ed a , avendo il Parte_3 marito già trovato diversa sistemazione;
c) frequentazione dei genitori con la figlia minore in considerazione di quanto stabilito alla precedente lettera b) i coniugi frequenteranno i figli in pari misura ed anche contemporaneamente e varranno le seguenti condizioni:
c.1) quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione il padre potrà avere con sé la figlia quando lo desidera, previo accordo con la madre e considerata la sua Parte_3 età, incontrando per quanto possibile i desideri ed interessi della stessa, sempre compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi e/o ludici;
c.2) la minore, durante il periodo scolastico, considerata la lontananza del padre, lo incontrerà tutte le volte che sia possibile e che questi sia presente nel comune di residenza della Minore e/o nelle immediate vicinanze dello stesso ciò dal venerdì all'orario di uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21.30;
c.3) sempre orientativamente, la figlia starà con quindi il padre durante i fine settimana (con eventuale pernotto ove il padre disponesse di una sistemazione idonea per lui e per la minore e non distante dalla residenza di quest'ultima);
c.4) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la figlia trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con 1'altro, per le restanti festività padre e la madre avranno con sé la figlia per la metà ciascuno dei giorni di vacanza così come per le vacanze pasquali, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua presso ciascuno dei genitori il lunedì di Pasqua
2 (“Pasquetta”) starà in compagnia dei suoi amici e/o di chi lei stessa Parte_3 volesse. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza, così come per compleanni;
d) contributo economico
I genitori provvederanno personalmente e direttamente ed in misura paritaria al mantenimento dei figli, allo scopo il padre si impegna a versare entro il primo giorno di ogni mese, su conto corrente da accendere ed intestato alla Madre, la somma di euro 300,00, salvo spese straordinarie come da “PROTOCOLLO DI INTESA per l INDIVIDUAZIONE e la
GESTIONE delle spese a favore dei FIGLI NEI PROCEDIMENTI CIVILI IN MATERIA DI
FAMIGLIA” dell'11.12.209, sottoscritto dalla Presidenza di Codesto On.le Tribunale ed il
COA di Avezzano. L'assegno unico universale sarà incassato direttamente ed integralmente dalla madre . Parte_1
e) attribuzioni e trasferimenti dei beni
I coniugi convengono il trasferimento dei seguenti beni ancorché di loro proprietà esclusiva, facendo presente che tali attribuzioni sono state concordate anche nell'interesse della loro figlia minore, per la quale la madre necessita di una vettura ed allo scopo di procedere alla attribuzione dei beni di cui appresso, che, per quanto formalmente non ricadenti in comunione, sono stati acquistati con il contributo economico di entrambi i coniugi e da considerarsi quindi tutti parte del loro comune patrimonio familiare.
Per tale effetto:
- cede e trasferisce (ovvero in subordine “si impegna a trasferire”) tutta Parte_2 la sua quota di partecipazione nella Galway di LE Di AN s.a.s. alla moglie Parte_1
si precisa tuttavia che essendo intenzione della moglie alienare l'attività, tale
[...] trasferimento di quota dal marito alla moglie non verrà formalizzato ma che, per lo stesso effetto, con il presente accordo il marito conferisce a espressa procura e delega irrevocabile a Parte_1
a vendere a terzi la sua quota di partecipazione nella Galway di LE di AN
[...]
p.iva , con mandato all'incasso, senza obbligo di rendiconto e con promessa di rato P.IVA_1
e valido e si impegna altresì a partecipare e prestare la necessaria collaborazione ad ogni attività negoziale che si rendesse allo scopo necessaria;
- la autovettura DACIA, tipo DUSTER, Targata FX012VJ resterà in proprietà esclusiva di così come già intestata - la moto DUCATI, tipo AC 00 AA, Targata Parte_2
ER60745 resterà in proprietà esclusiva di così come già intestata;
Parte_2
3 - le spese relative alla formalizzazione di tali trasferimenti resteranno a carico dei coniugi in pari misura e gli stessi si impegnano sin d'ora a ripeterli anche in altra forma ove ciò si rendesse necessario ai fini della pubblicità legale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 27.02.2025
E hanno adito congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio celebrato in Pescina (AQ) il 22.12.2008 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune all'anno 2008, n. 5, Parte I Serie / Ufficio 1, alle condizioni di cui al libello introduttivo integrate nelle note di trattazione Depositate in data 28.03.2025 E 08.04.2025, come sopra riportate.
Dalla predetta unione è nata in [...] il [...] e Parte_3
residente in [...], quindi minore di età e non economicamente autosufficiente.
All'udienza del 16 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede hanno altresì precisato che l'importo dell'assegno unico è pari ad euro 59,40, trattamento da attribuirsi al 100% alla madre, quale genitore collocatario.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate alla tutela della minore e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegnazione della casa coniugale: la casa la casa familiare resterà assegnata alla moglie ed a , avendo il Parte_3 marito già trovato diversa sistemazione;
-all'affido e al collocamento della figlia:
1) entrambi i genitori rimarranno titolari della responsabilità genitoriale sulla figlia che quindi resterà in affido condiviso;
2) la minore manterrà un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitori, ricevendo cura, educazione ed istruzione da entrambi, salvo i casi di impossibilità materiale, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
3) la sua stabile collocazione abitativa resterà quella attuale, manterrà quindi la residenza insieme alla madre
-al diritto di visita paterno: in considerazione di quanto stabilito alla precedente lettera b) i coniugi frequenteranno i figli in pari misura ed anche contemporaneamente e varranno le seguenti condizioni:
c.1) quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione il padre potrà avere con sé la figlia quando lo desidera, previo accordo con la madre e considerata la sua Parte_3 età, incontrando per quanto possibile i desideri ed interessi della stessa, sempre compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi e/o ludici;
c.2) la minore, durante il periodo scolastico, considerata la lontananza del padre, lo incontrerà tutte le volte che sia possibile e che questi sia presente nel comune di residenza della Minore e/o nelle immediate vicinanze dello stesso ciò dal venerdì all'orario di uscita da scuola sino alla domenica alle ore 21.30;
c.3) sempre orientativamente, la figlia starà con quindi il padre durante i fine settimana (con eventuale pernotto ove il padre disponesse di una sistemazione idonea per lui e per la minore e non distante dalla residenza di quest'ultima);
5 c.4) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, la figlia trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con 1'altro, per le restanti festività padre e la madre avranno con sé la figlia per la metà ciascuno dei giorni di vacanza così come per le vacanze pasquali, alternando di anno in anno, il Giorno di Pasqua presso ciascuno dei genitori il lunedì di Pasqua
(“Pasquetta”) starà in compagnia dei suoi amici e/o di chi lei stessa Parte_3 volesse. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza, così come per compleanni;
-all'assegno di mantenimento per le figlie:
I genitori provvederanno personalmente e direttamente ed in misura paritaria al mantenimento dei figli, allo scopo il padre si impegna a versare entro il primo giorno di ogni mese, su conto corrente da accendere ed intestato alla Madre, la somma di euro 300,00, oltre rivalutazione istat annuale, salvo spese straordinarie come da “PROTOCOLLO DI INTESA per l
INDIVIDUAZIONE e la GESTIONE delle spese a favore dei FIGLI NEI PROCEDIMENTI
CIVILI IN MATERIA DI FAMIGLIA” dell'11.12.209, sottoscritto dalla Presidenza di
Codesto On.le Tribunale ed il COA di Avezzano. L'assegno unico universale sarà incassato direttamente ed integralmente dalla madre .” Parte_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede, con la precisazione che il trasferimento di quote è meramente obbligatorio in questa sede (e quindi la condizione risulta così modificata dall'ufficio “ Pt_2
si impegna a trasferire tutta la sua quota di partecipazione………………..”).
[...]
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Pescina (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto all'anno
2008, n. 5, Parte I Serie Ufficio 1.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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