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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11887/2022
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, all'udienza pubblica del giorno 21.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 11887 R.G. dell'anno 2022 del Tribunale di RI e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in RI al viale J.F. Kennedy n. 80, C.F. , C.F._1 rappr. e dif., da ultimo, dall'Avv. Prof. Pierfrancesco Zecca (C.F.
[...]
), C.F._2
RICORRENTE
E
1 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F. C.F._3
)
[...]
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 depositato in data
07.11.2022, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 44368/2022 del 06/10/2022 emessa dal
Tribunale di RI, in funzione di Giudice del Lavoro, a conclusione della fase urgente nel procedimento (recante n.r.g. 6751/2021) di cui all'art. 1, comma 47 e ss., l. n. 92/2012, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente - nell'ordine di svariate migliaia - tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90, nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 e assegnate a questo
Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi
47 e ss. l. n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del
2 trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa Per_1
, , , dott. , dott. , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
dott.sse , e -, la causa veniva decisa. Per_2 CP_8 CP_9
Ai fini della valutazione e della definizione del caso di specie, si premette che la presente decisione (la cui motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) viene adottata sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. n.
9936/2014).
Osserva preliminarmente il Giudicante che con ricorso ex art. 1, comma 48, l. n. 92/2012, il ricorrente adiva Parte_1
questo Giudice per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla parte convenuta con nota del 28.1.2021, con reintegra nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno mediante il versamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento alla reintegra effettiva ai sensi dell'art. 18, comma 4, S.L..
Si costituiva in giudizio la Controparte_10
(già - c.f. , in persona del legale rapp.r CP_11 P.IVA_1
p.t., contestando nel merito, in fatto ed in diritto, la domanda ex adverso proposta.
La controversia veniva decisa da codesto Giudice con ordinanza di rigetto n. 44368/2022 del 06/10/2022.
Venendo alla presente fase, come appare agevolmente dalla lettura del ricorso in opposizione, il ricorrente ha riproposto le medesime censure formulate nel ricorso di prime cure, ricalibrandone alcune
3 parti rispetto all'atto originario, alla luce delle considerazioni svolte dal Giudicante nell'ordinanza impugnata.
Pertanto, il Giudicante non può che confermare quanto argomentato nell'ordinanza oggi opposta, non ravvisando motivo alcuno per discostarsene, con le precisazioni di cui innanzi. Ne consegue che nella presente fase di opposizione va confermata integralmente l'ordinanza n. 44368/2022 del 06/10/2022 emessa all'esito della fase sommaria di cui all'art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012
(procedimento recante n.r.g. 6751/2021).
In ogni caso, ai fini della valutazione e della definizione del caso di specie, è opportuno richiamare quanto già affermato nell'ordinanza impugnata che in questa sede si conferma.
In primo luogo, va rammentato che nel caso in parola si verte in tema di cd. licenziamento disciplinare per giusta causa.
Come è noto, il licenziamento è disciplinare non solo quando è qualificato come tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura. La Corte Costituzionale, infatti, nella celeberrima sentenza n. 204 del 1982 ha definito il licenziamento ontologicamente disciplinare come la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro, senza necessità che sia previsto come sanzione dalla normativa di legge o collettiva. Dal punto di vista delle garanzie procedimentali, l'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori indica, in generale, i vincoli cui è subordinata l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ossia: predeterminazione delle infrazioni sanzionabili (comma 1), preventiva contestazione al lavoratore dell'addebito e diritto di difesa (comma 2), diritto di assistenza sindacale del lavoratore (comma 3), limite alle sanzioni(comma 4), decorrenza di cinque giorni per l'applicazione delle violazioni più gravi (comma 5), possibilità di promuovere l'intervento di un collegio di conciliazione extragiudiziale (comma 6),
4 sospensione della sanzione per mancata partecipazione del datore al tentativo di conciliazione (comma 7), limite alla rilevanza della recidiva (comma 8).
Nel caso di specie, il licenziamento è stato chiaramente intimato per giusta causa in quanto i comportamenti contestati sono stati ritenuti dalla società di gravità tale da ledere irrimediabilmente il legame fiduciario.
In particolare, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, deve ritenersi che il licenziamento intimato per le mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare, siano tali mancanze configurabili come giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Infatti, a seguito della già menzionata sentenza n. 204 del 1982 della Corte
Costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve essere considerato licenziamento disciplinare, per il quale devono operare le garanzie previste dal secondo e terzo comma di detto articolo per la contestazione dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa, ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con l'imputazione al dipendente di un grave inadempimento in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso;
esulano dal licenziamento ontologicamente disciplinare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, perché dipendente da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e la giusta causa che si concreti in fatti diversi dalla inadempienza contrattuale del lavoratore (si veda, ex plurimis, Cass. n. 9953/1991). Va ribadito pertanto che, a fronte del tenore letterale della comunicazione del licenziamento, non può che trattarsi, nel caso di specie, di un'ipotesi di espulsione del lavoratore per giusta causa ontologicamente disciplinare.
5 Orbene, quanto al grave inadempimento ascritto all'odierno opponente, è necessario richiamare la lettera di contestazione degli addebiti del 29.5.2018 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente fase sommaria), alla cui stregua vengono imputati al ricorrente una serie di comportamenti costituenti, in tesi, grave violazione dei fondamentali doveri contrattuali posti alla base del proprio rapporto di impiego.
In particolare, la citata missiva così recita: “Con la presente, nella
Sua qualità di Quadro Direttivo e Responsabile della filiale di RI
SE, Le contestiamo, ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto richiamata, i fatti sotto riportati.
Nel periodo dal 16/03/2018 al 06/04/2018, la società Football
Club RI 1908 Spa ha fatto pervenire alla Banca, tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o tramite presentazione cartacea ai nostri sportelli della SE di RI, disposizioni di pagamento di contributi previdenziali e ritenute fiscali relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.
Di seguito, si riportano per le diverse presentazioni le modalità di trattazione.
A. In data 16/03/2018 sono pervenute alla Banca per il pagamento, tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o
Fisconline), le seguenti deleghe fiscali (F24), tutte disposte dalla
Partita IVA (partita Iva riferibile alla società Football P.IVA_2
Club RI 1908 Spa), da eseguire mediante disposizione di addebito sul conto corrente 05424 04010 000001063470 (per il CP_12
seguito conto corrente di addebito), in essere presso la nostra SE di RI ed intestato" Football Club RI 1908 Spa": 1) Delega n.
46334848937 di Euro 207.732,00;
2) Delega n. 46334849034 di Euro 220.789,37;
3) Delega n. 46334848739 di Euro 345.517,00;
4) Delega n. 46334848838 di Euro 371.078,07.
6 Per tutte le deleghe di cui sopra (punto A), la avendo CP_1
verificato che il conto corrente di addebito, sia in data 16/03/2018 che in data
19/03/2018, non presentava la necessaria capienza per consentirne gli addebiti, non ha dato corso alle operazioni di pagamento richieste;
di conseguenza, la in data 19/03/2018 ha comunicato CP_1
all'Agenzia delle Entrate l'esito negativo delle richieste di addebito ricevute a fronte delle deleghe telematiche sopra indicate e quindi il mancato pagamento delle stesse.
B. in data 26/03/2018 sono nuovamente pervenute alla Banca per il pagamento, tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate
(Entratel o Fisconline), le seguenti deleghe fiscali (F24), tutte disposte dalla Partita IVA (partita Iva riferibile alla P.IVA_2 società Football Club RI 1908 Spa), da eseguire mediante disposizione di addebito sul conto corrente IBAN W 05424 04010
000001063470 (per il seguito conto corrente di addebito), in essere presso la nostra SE di RI ed intestato "Football Club RI 1908
Spa":
1) Delega n. 46372154230 di Euro 207.732,00;
2) Delega n. 46372154339 di Euro 220.789,37;
3) Delega n. 46372154032 di Euro 345.517,00;
4) Delega n. 46372154131 di Euro 371.078,07.
Per tutte le deleghe di cui sopra (punto B), la avendo CP_1
verificato che il conto corrente di addebito alla data del 26/03/2018 non presentava la necessaria capienza per consentirne gli addebiti, non ha dato corso alle operazioni di pagamento richieste;
di conseguenza, la in data 26/03/2018 ha comunicato CP_1
all'Agenzia delle Entrate l'esito negativo delle richieste di addebito
7 ricevute a fronte delle deleghe telematiche sopra indicate e quindi il mancato pagamento delle stesse.
C. In data 06/04/2018; il sig. in qualità Controparte_13 di legale rappresentante della Football Club RI 1908 Spa ha consegnato materialmente agli sportelli della nostra SE di RI le seguenti deleghe fiscali (F24) su modello cartaceo, tutte disposte dai contribuente Partita IVA - Football Club, RI 1908 P.IVA_2
Spa, con firma di sottoscrizione per la Football Club RI 1908 Spa del sig. sia per il conferimento della Controparte_13
delega alla Banca sia per le autorizzazioni al loro addebito sul conto corrente "63470" (riferibile al conto corrente n.10.01063470 intrattenuto dalla Football Club RI 1908 Spa presso la nostra
SE di RI):
1) Delega cartacea di Euro 207.732,00;
2) Delega cartacea di Euro 220.789,37;
3) Delega cartacea di Euro 345.517,00;
4) Delega cartacea di Euro 372.948,00.
Le deleghe cartacee di cui sopra e materialmente consegnate dal sig. in data 06/04/2018 agli sportelli della SE di RI CP_13
(punto C), come da disposizione della sono Controparte_14
state addebitate in data 06/04/2018 (valuta 16/03/2018) sul conto corrente n.10.01063470 intestato Football Club RI 1908 Spa presso la nostra SE di RI, sul quale sempre in data 06/04/2018 erano state costituite le disponibilità per consentirne il loro pagamento, si segnala che su tutti i moduli cartacei delle deleghe del 06/04/18, nello spazio riservato agli estremi del versamento (da compilare a cura della banca) è riportata la data del 16/03/2018 oltre che il timbro "BANCA POPOLARE Dl BARI— SEDE DI BARI —
16/03/2018 — PAGATO" siglato dal dipendente sig. Pt_2
[...]
8 Tali moduli così quietanzati (ns. timbro pagato del 16/03/2018) sono stati trasmessi alla società a mezzo mail Controparte_14
del 06/04/2018 e di cui si dirà in seguito.
Si è poi accertato che anche nel flusso informatico trasmesso dalla all'Agenzia delle Entrate è stata comunicata come "data CP_1 delega" il 16/03/2018.
I primi accertamenti hanno da subito evidenziato elementi distonici tra la data di ricezione delle deleghe cartacee (06/04/2018), il loro l'addebito sul conto della (data contabile Controparte_14
6/4/2018 e data valuta 16/03/2018), la "data delega"
(16/03/2018) comunicata dalla all'Agenzia delle Entrate nel flusso CP_1 telematico di trasmissione delle medesime deleghe.
Ulteriore elemento distonico è rappresentato dall'accettazione da parte della SE di RI delle deleghe fiscali F24 presentate dalla-
con modello cartaceo. A tal proposito si segnala Controparte_14 che i titolari di Partita IVA, sin dal 20061, sono tenuti ad utilizzare anche tramite intermediari modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dal 20072 non è più possibile pagare allo sportello i modelli F24 cartacei di importo superiore a 1.000 Euro, fatti salvi alcuni casi particolari non applicabili al caso in esame.
Tali previsioni sono state diramate con specifica normativa interna della Banca.
Sono stati pertanto effettuati gli approfondimenti che hanno evidenziato quanto segue.
1. Nelle date del 19/3/2018 e 26/03/2018 la SE di RI aveva respinto le disposizioni di pagamento delle deleghe fiscali F24 fatte pervenire alla dalla tramite il canale CP_1 Controparte_14
telematica dell'Agenzia delle Entrate (vedi precedenti punti A e B per la mancanza dei fondi sui conti della medesima società.
9 2. A fronte del nostro diniego al pagamento nelle date del
19/03/2018 e del 26/03/2018, la come previsto dalla CP_1
convenzione con l'Agenzia delle Entrate, ha comunicato a quest'ultima l'esito negativo delle richieste di addebito ricevute a fronte delle deleghe telematiche sopra indicate ai punti A e B e quindi il mancato pagamento delle stesse.
3. Sempre in data 26 marzo 2018, come detto, la CP_14
ha nuovamente disposto tramite Entratel il pagamento delle
[...]
deleghe già respinte in data 19 marzo 2018. Anche in data 26 marzo
2018, il conto della non presentava i fondi Controparte_14
necessari per l'addebito e la SE di RI ha nuovamente respinto il pagamento delle deleghe alle ore 11.07. Il sig. ha riferito Tes_1 che nel primo pomeriggio del 26 marzo 2018 è stato contattato dalla
SE di RI che gli ha chiesto di reinserire le deleghe annullate in giornata, poiché i referenti della avevano Controparte_14 preannunciato l'arrivo di un bonifico per consentirne il pagamento.
Il sig., ha aderito a tale richiesta inserendo manualmente Tes_1
le deleghe del 26 marzo, come detto annullate in mattinata ed in attesa di ricevere l'accredito delle somme dalla SE di RI. La
[...]
non ha fatto pervenire il preannunciato bonifico e CP_14
quindi, sempre in data 26 marzo 2018, il sig. ha Tes_1
proceduto ad annullare l'inserimento manuale da lui effettuato su richiesta della SE di RI.
4. Successivamente, a seguito di accordi tra il sig. e il CP_13
Responsabile della Funzione Privati Ing. , la SE di RI Per_3
ha poi proceduto ad effettuare le operazioni di pagamento delle deleghe F24 della in data 06/04/2018, come Controparte_14
nel dettaglio specificato al precedente punto C. Si ritiene utile descrivere le modalità attraverso le quali si è giunti al perfezionamento di tale operazione.
10 5. Nel periodo dal 19/03/2018 al 06/04/2018 sui diversi conti della
1908 Spa sono stati accreditati bonifici per complessivi CP_14
Euro 625.000, pervenuti da altre Banche e disposti dalla stessa società sportiva oltre che bonifici interni di Euro 800.000 disposti in data 06/04/2018 dalla RE con causale "versamento CP_15 in conto aumento capitale" sul conto dalla stessa intrattenuto presso la nostra SE di RI. La disponibilità dei bonifici disposti dalla RE ES SR (come detto socio di riferimento della
[...]
è stata generata dalla concessione, sempre in data CP_14
06/04/2018 di uno sconfinamento di Euro 870.000 autorizzato nelle proprie autonomie dal dr. — Responsabile Persona_4
della Direzione Crediti.
A supporto di tale concessione,- è stata rintracciata una richiesta datata 04/04/2018 della RE Impresa SR inviata alla Banca
(all'attenzione del dr, ) nella quale viene richiesta Persona_4 una facilitazione temporanea di Euro 800.000, nelle more del perfezionamento di un'operazione di vendita di quote partecipative della SPV WIND FARM MONTEVERDE RL, il cui incasso era previsto entro la metà di aprile 2018 "dal venditore TE PO SR
(ndr. società del Gruppo Giancaspro) di cui la RE ES detiene il diritto distribuzione utili pari al 65%"; nella stessa nota la
RE Impresa SR si impegnava irrevocabilmente e incondizionatamente a girare sul conto a loro intestato presso ns. gli incassi ricevuti a fronte della citata cessione di quote CP_1 societarie a rientro della facilitazione richiesta. Con la stessa lettera, forniva anche disposizione di bonificare per l'importo complessivo di
Euro 800/Mila Euro in favore della sui conti Controparte_14
dalla stessa intrattenuti presso la Banca.
Per brevità si allega copia della richiesta di credito a firma del sig.
come precisato, amministratore unico della Krear CP_13
Impresa SR. Le attività propedeutiche alla concessione dello
11 sconfinamento del 06/04/2018 sono state curate dal gestore della relazione sig.ra e dalla stessa portate a conoscenza Parte_3
del dr. e del dr, . Persona_5 Per_4
6. Da tempo erano noti i rilevanti elementi pregiudizievoli sul
Gruppo Giancaspro, Sintetizzando, si segnala che, a partire dal febbraio 2017 e da ultimo ad aprile 2018, la RE Impresa SR, il la , la PO sri CP_13 CP_13 Controparte_14
ed altre società o nominativi collegati, sono stati oggetto di richieste di documentazione bancaria da. parte dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n.10259/16 mod.21 RGNR presso la Procura della Repubblica del Tribunale di RI;
tali richieste sono state notificate anche alla nostra . Nel maggio CP_16
2017, la Funzione Antiriciclaggio ha attenzionato ai fini della valutazione di "operazioni sospette" ex D.Lgs. 231/07 la posizione del sig. della RE Impresa sri, delta Controparte_13
, della TE PO sri e ND FA EV Controparte_14 sri. Di recente, poi, con atto del 19 aprile 2018 la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trani ha disposto nell'ambito del procedimento penale n.3367/17 R.G. mod. 21 l'acquisizione di documentazione bancaria del sig. Controparte_13
e di altri nominativi5. Da notizie di stampa, si è Parte_4
appresa la notizia di un'indagine penale della Procura della
Repubblica di Trani per il reato di bancarotta fraudolenta e riciclaggio che vede coinvolti esponenti del gruppo "Ciccolella"
(fallito) e il sig. Da ultimo, si è avuta notizia della CP_13
dichiarazione di fallimento della PO RL (in liquidazione dal
2013) società detenuta al 71% dalla RE Impresa RL.
7. In definitiva, solo in data 06/04/2018, dopo gli accrediti sopra descritti generati anche da nostre concessioni di sconfinamento del
06/04/2018 alla RE Impresa SR, sui conti della CP_17
[...]
[...] si è generata la disponibilità per consentire l'addebito delle
[...]
deleghe fiscali F24, come meglio descritte al punto C.
8. Irregolari ed atipiche sono poi le modalità attraverso le quali la
SE di RI ha accettato ed effettuato il pagamento delle deleghe in data 06/04/2018. Infatti, il sig. , gestore POE della Testimone_2
SE di RI, in data 06/04/2018 ha ricevuto presso i locali della
SE di RI il sig. che nell'occasione era Controparte_13
accompagnato sempre dal cliente Nell'occasione il Parte_5
sig. ha consegnato al sig. nei Controparte_13 Tes_2
locali della SE di RI, le deleghe fiscali (F24) di cui al punto C su modello cartaceo (per il seguito anche "deleghe cartacee"). Si rimarca, come già evidenziato, che non potevano essere accettate allo sportello le deleghe fiscali su modello cartaceo. A sua giustifica, il sig. ha precisato dì aver aderito a tale richiesta in quanto Tes_2 gli era stato confermato che l'operazione in parola era stata precedentemente concordata tra i sigg.ri e e i CP_13 Pt_5 nostri sigg. , e Pertanto, il sig. Per_3 Per_4 Tes_1 Tes_2
ha avviato l'iter di lavorazione delle deleghe, attivando contatti telefonici o attraverso mai! Con i vari soggetti interessati. In primis, per il tramite della sig.ra ha accertato la concessione da Pt_3
parte del dr. dello sconfinamento sulla società RE Per_4
Impresa SR che ha consentito i bonifici interni di Euro 800.000 in favore della . Successivamente il sig. Controparte_14 Tes_2 come concordato in precedenza con l'Ing. ha attivato le Per_3 richieste di autorizzazione al "tardivo inserimento delle deleghe" di cui al punto C, indirizzando tramite mail la richiesta all'
[...]
e raccordandosi per le vie brevi con il Parte_6
sig. per le successive attività. Tes_1
9. La mail di richiesta di autorizzazione del Sig. riportava il Tes_2
seguente testo: "Con la presente siamo a richiedere, in via del tutto
13 eccezionale, autor. all'inserimento tardivo deleghe F24 pagamento contributi tesserati. per un importo totale di Controparte_14
Euro 1.143.986,37. Precisiamo che la data inserimento dovrà corrispondere al giorno 16/03/2018. Rapporto di conto corrente dedicato n.01/010/01063470 capiente. Pregasi autr.".
10. È doveroso precisare che la normativa interna della Banca
(Manuale Incasso Tributi) definisce le norme operative per procedura di "tardivo inserimento delle deleghe". Tale procedura si attiva, allorquando un cliente, che in precedenza ha già effettuato il pagamento di deleghe presso la Banca, chieda successivamente la correzione di errori formali rispetto ai dati inseriti nella delega già pagata. In questo, caso prima di procedere all'operazione è necessario accogliere la richiesta del cliente, valutare l'effettiva esistenza nell'errore denunciato, acquisire le prescritte autorizzazione da parte della Direzione Business.
11. Per quanto ovvio, nel caso in esame la richiesta rappresentata dalla (retrodatazione della delega) non era Controparte_14
configurabile nel perimetro delle fattispecie normativamente previste per la procedura di "tardivo inserimento delle deleghe". La medesima procedura del "tardivo inserimento delle deleghe" non era attivabile dalla Banca, neanche sotto il profilo estensivo della normativa interna, poiché non vi erano stati errori di lavorazione imputabili alla CP_1
12. La mail del 06/04/2018 è stata inoltrata dal sig. Tes_2 all'Ufficio Presidi e per conoscenza alla S.V. (in Parte_6
ferie), ai Sigg.ri (Responsabile dell'Ufficio Controparte_18
Presidi e Supporti Gestionali), (Vice-Responsabile della CP_19
SE di RI), (gestore della relazione), Parte_3 Persona_6
e al Comparto Gestione Incassi.
13. Sempre lo stesso Ufficio Presidi e Supporti Gestionali, seguendo
14 proprie procedure interne, ha trasmesso al sig. e per Tes_2
conoscenza alla S.V. e agli altri destinatari di cui sopra,
l'autorizzazione a quanto proposto.
14. Ottenuta l'autorizzazione richiesta, il sig. ha consegnato Tes_2 le deleghe fiscali al gestore famiglie sig. per la Parte_2 contabilizzazione.
Il sig. ha proceduto inizialmente all'addebito delle deleghe Pt_2
di cui al punto C con data operazione e data valuta 06/04/2018 e ha provveduto ad accreditare le somme, come convenuto, al
Comparto Gestione Incassi. Nello stesso tempo ha provveduto ad effettuare una rettifica di valuta al 16/03/2018 per il complessivo valore degli addebiti di Euro 1.146.986,37. Contemporaneamente, il sig. ha trasmesso a mezzo mali al sig. copia delle Tes_2 Tes_1 deleghe cartacee ricevute dal sig. per il loro inserimento CP_13 in procedura (mali inviata alle ore 15.14 del 06/04/2018).
15. Il sig. ricevuta l'autorizzazione e la citata mail del sig. Tes_1
ha provveduto all'inserimento in procedura (registrazioni Tes_2
effettuate dalle ore 15.30 alle ore 15.33 del 06/04/18) delle deleghe di cui al precedente punto C, indicando per tutte la "data delega" del
16/03/2018, la "data pagamento" del 03/04/2018 (questo per consentire l'invio delle deleghe all'Agenzia delle Entrate il primo giorno utile) e "data operazione" dei 06/04/2018. Si rimarca al riguardo l'irregolare e atipica operatività posta in essere in quanto, come detto, l'inserimento dei dati delle deleghe deve avvenire a cura del cliente (canale Entrate! o HB/Cbi). L'eventuale inserimento dei dati delle deleghe a cura della Banca è previsto solo per í casi di errore di cui si è fatto cenno innanzi. Il sig. ha poi Tes_1
comunicato l'operatività così effettuata all'Ing. , al dr. Per_3
, al dr. alla S.V., al sig. alla sig.ra , Per_4 Per_5 Tes_2 Pt_3
sig.ra e all' (cfr. mali dei CP_19 Parte_6
06/04/2018 h.16.02). Per l'effetto di tale operatività, la ha CP_1
15 comunicato all'Agenzia delle Entrate, con flusso telematico del
10/04/2018 che la data di accettazione delle deleghe dì cui al precedente punto C era il 16/03/2018, mentre di contro le stesse sono state consegnate dalla solo in data Controparte_14
06/04/2018 e nella stessa giornata pagate.
16. Nel frattempo, su indicazione del sig. le operazioni di Tes_2 addebito per il pagamento delle deleghe sono state tutte annullate dal sig. poiché nelle scritture contabili gli originari addebiti Pt_2
presentavano unicamente la data contabile e data valuta del
06/04/2018.
17. II sig. quindi, sempre in data 06/04/2018 ha Pt_2
proceduto all'addebito sul conto della delle Controparte_14 deleghe di cui al punto C assegnando in questa occasione ai singoli addebiti valuta 16/03/2018. Poiché le procedure interne non consentono tale antergazione di valuta, per le operazioni de quo la
SE di RI ha richiesto autorizzazione al Centro Servizi per la temporanea apertura delle tabelle di procedura. Nel frattempo, il
Sig. ha intrattenuto contatti telefonici sia con l'Ing. Tes_2 Per_3
che con il dr. , fornendo costanti aggiornamenti Per_4
sull'operazione in corso. A tal proposito si segnala l'irregolare retrodatazione della valuta al 16/03/2018, sia in relazione alle effettive epoche di presentazione delle disposizioni (come detto
06/04/2018) che rispetto alla normativa in materia di trasparenza
(non sono consentite retrodatazioni di valuta).
18. Il sig. ha dichiarato che in forza delle autorizzazioni Tes_2
ricevute e delle conferme telefoniche ricevute, ha indicato al gestore famiglie sig. che stava contabilizzando le operazioni, di Pt_2
apporre sui modelli cartacei ricevuti dal sig. in data CP_13
06/04/2018, la data di accettazione del 16/03/2018 (deleghe cartacee).
16 19. Di conseguenza, il sig. ha apposto sulle deleghe Pt_2
cartacee la data di accettazione della Banca "16/03/2018" e ha apposto sulle relative copie il timbro "BANCA POPOLARE Dl BARI -
SEDE Dl BARI - 16 MAR 2018 PAGATO" e la propria sigla.
20. Il sig. poi, ha consegnato le copie delle deleghe così Pt_2 quietanzate e le relative contabili di addebito dei 06/04/2018 al sig.
Tes_2
21. Il sig. ha dichiarato, in un primo momento, di aver Tes_2
consegnato le quietanze e le contabili di al sig. CP_13
Successivamente ha rettificato le sue dichiarazioni riferendo di non aver consegnato al sig. la documentazione ricevuta dal CP_13
sig. (deleghe F24 quietanzate e contabili di addebito), Pt_2 trattenendone gli originali (poi forniti alla funzione Internai
Auditing). Lo stesso sig. ha documentato di aver inviato Tes_2 copia delle deleghe quietanzate così come descritto al punto 19
(senza inviare però le contabili di addebito) alla dr.ssa CP_20
(Direttore Amministrativo della ); tale
[...] Controparte_14
invio è avvenuto con mail del 06/04/2018 h.16.03 (un minuto dopo la conferma ricevuta dal Sig. ; la stessa mail è stata Tes_1
trasmessa dal sig. per conoscenza anche alla S.V., all'ing. Tes_2 [...]
e al dr. . Si segnala, anche in questo caso, l'atipicità Per_3 Per_4
dell'operatività sopra descritta.
22. A conclusione delle operazioni del 06/04/2018, il Sig. Pt_2 ha sottoposto le sole contabili al visto del Vice Responsabile della
SE di RI, sig.ra con l'autorizzazione ricevuta CP_19
dall'Ufficio Parte_6
23. La S.V. ha dichiarato di essere stato contattato in data
09/04/2018 dall'Ing. e dal collega che Per_3 Persona_6
preannunciavano l'inoltro di un elaborato relativo alla movimentazione della che era da stampare su Controparte_14
carta intestata della Banca e consegnare al sig. tali CP_13
17 accordi telefonici Le venivano poi confermati dal sig. con Tes_1
mail del 09 aprile 2018.
A seguito di tali indicazioni, la S.V. ha prodotto e firmato una dichiarazione della Banca in favore della , con la Controparte_14 quale si attestava che i modelli F24 in parola, erano stati addebitati sul loro conto corrente con valuta 16/03/2018 (non era indicata la data contabile di addebito del 06/04/2018). Tale documento è stato consegnato in data 10 aprile 2018 dalla S.V. al sig. in CP_13
presenza del citato sig. presso la nostra SE di RI. Inoltre, Pt_5
la S.V. ha dichiarato dì aver consegnato in data 10/04/2018 a mani del sig. giusta sua richiesta datata 22/03/2018, CP_13
l'estratto dei movimenti registrati in data 16/03/2018 sul conto corrente n.10. 010 63470 intestato alla (non ha Controparte_14 fornito copia dell'allegato consegnato).
24. La S.V. ha inoltre dichiarato di essere stato nuovamente contattato in data 10/04/2018 dal collega il quale gli Persona_6 preannunciava che, sempre a seguito di accordi con l'ing. , Per_3
gli avrebbe inoltrato un nuovo elaborato relativo alla movimentazione della , sempre da consegnare al Controparte_14
sig. che nel frattempo lo aveva raggiunto presso la CP_13
nostra SE di RI unitamente al sig. Pt_5
25. La S.V. ha riferito e. documentato di aver ricevuto una prima mail dal sig. (mail delle ore 16.24 e relativo allegato) e, Tes_1 verificatone il contenuto, ha rilevato incongruenze. Dall'esame de file trasmesso dal sig. emerge che l'elaborato prodotto che Tes_1
riportava i movimenti del conto corrente n.10.01063470 int.
[...]
presentava evidenti difformità con i movimenti CP_14
registrati in procedura e riportava per le deleghe di cui al punto C una non corretta indicazione della data contabile di addebito
(indicato il 16/03/2018 anziché il 06/04/2018). Detta mail era stata in precedenza inviata dal sig. all'Ing. . Tes_1 Per_3
18 26. Sempre la S.V. ha riferito e documentato di aver ricevuto una seconda mail dal sig. (confronta mail delle ore 16.38 Tes_1
relativo allegato) con un nuovo elaborato;
verificatone il contenuto ha nuovamente rilevato incongruenze. L'esame del secondo file trasmesso dal sig. riportava gli stessi elementi del primo Tes_1 mentre era stata eliminata fa data contabile.
27. A seguito delle incongruenze rilevate, la S.V. ha dichiarato di non aver consegnato alcun elaborato al sig. e di aver CP_13
informato l'ing. 28. Mentre erano in corso gli Per_3
accertamenti ispettivi, la , è pervenuta alla Sua Controparte_14
attenzione una richiesta a mezzo mail del 07 maggio 2018 da parte della dr.ssa della del seguente tenore: CP_21 Controparte_14
"Oggetto: Pagamenti eseguiti in data 16 marzo 2018 Spett.le
Istituto, con riferimento alle operazioni da noi disposte e da Voi eseguite in data 16 marzo 2016, Vi chiediamo cortesemente una breve relazione a specifico riguardo delle modalità di versamento delle ritenute Irpef e contributi previdenziali [ ]", da Lei trasmessa all'internai Auditing.
In conclusione, gli accertamenti condotti hanno in sintesi evidenziato quanto segue.
È di tutta evidenza, che la non ha alcuna responsabilità nei CP_1
confronti della in relazione al mancato Controparte_14 pagamento delle deleghe in data 16/03/2018, né si erano generati errori operativi a carico della nel trattamento delle deleghe CP_1 stesse.
Di converso, la ha precise responsabilità nei confronti CP_1
dell'Agenzia delle Entrate, in relazione allo svolgimento delle attività di incasso delle deleghe dovendo, in forza delle convenzioni in essere e più in generale in forza della normativa interna della CP_1
assicurare una corretta e veritiera rappresentazione delle registrazioni.
19 L'operatività posta in essere, in estrema sintesi, si è concretizzata nella irregolare retrodatazione al 16/03/2018 del pagamento deleghe consegnate dalla il 06/04/2018; tanto Controparte_14 genererà a carico della Banca l'irrogazione di penali previste dalle convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei tributi, salvo altri provvedimenti.
Le irregolari condotte operative osservate poste in essere anche dalla
SE di RI (irregolare richiesta di autorizzazione al "tardivo inserimento delle deleghe" e irregolare quietanza delle deleghe e/o altre attestazioni rilasciate dalla , inoltre, potrebbero rilevare CP_1
anche ai fini delle fattispecie contestate nell'ambito del procedimento in corso presso il Tribunale Federale Nazionale della
, nei confronti della e del sig. CP_22 Controparte_14
CP_13
A tal proposito, è da segnalare che la , ai sensi Controparte_14 delle "Norme Organizzative Interne della era tenuta a CP_22 documentare alla stessa e alla CO.VLSO.C, entro il 16 CP_22
marzo 2018, l'avvenuto pagamento delle ritenute lrpef, dei
Contributi e del Fondo Fine Carriera dovuti per il bimestre CP_23
gennaio-febbraio 2018 (norme in materia gestionale ed economica).
Il Codice di Giustizia Sportiva della prevede che CP_22
costituiscono illecito amministrativo (i) la mancata produzione,
l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della Giustizia sportiva e della
CO.VI.SO.C o da altri Organi della (ii) il rilascio di CP_22
informazioni mendaci, reticenti o parziali, (iii) i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica.
Verosimilmente, le irregolari attestazioni di pagamento rilasciate dai dipendenti della Banca, in spregio alla normativa e alle procedure interne, sono state utilizzate dalla per fornire Controparte_14
20 agli Organi della una non veritiera attestazione circa CP_22
l'assolvimento degli obblighi di cui sopra nel termine perentorio del
16 marzo 2018. A tal proposito, al di là di quanto posto in essere dai dipendenti della Banca su richiesta del sig. CP_13 fondamentale è evidenziare che alla data del 16 marzo 2018, sui conti della non erano presenti i fondi per Controparte_14 effettuare il pagamento delle ritenute lrpef e dei Contributi CP_23
dovuti per il bimestre gennaio-febbraio 2018.
È da evidenziare in conclusione che tale vicenda ha generato danni o rilevanti rischi legali e reputazionali per la Banca.
Da quanto precede emergono specifici profili di responsabilità a Lei ascrivibili;
nello specifico la S.V.:
(i) ha rilasciato al sig. un'attestazione non completa CP_13
(vedi punto 23) senza verificare con le competenti strutture della
Banca le eventuali ulteriori implicazioni anche in considerazione della consapevolezza dello svolgimento delle operazioni del
06/04/2018. Di contro, si apprezza positivamente la condotta tenuta dalla S.V. che, rilevando "incongruenze" negli elaborati ad hoc predisposti, ha dichiarato di non aver provveduto alla loro consegna al sig. così come richiesto;
CP_13
(ii) non ha garantito, nell'occasione, l'efficace svolgimento delle attività di controllo dí primo livello assegnate alla SE di RI, unitamente alle altre figure all'uopo delegate;
(iii) non ha segnalato l'operatività di cui sopra, né ex ante né ex post, alle Funzioni Aziendali di Controllo prima dell'avvio delle attività ispettive.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, tenuto conto che quanto innanzi evidenziato costituisce una violazione degli obblighi contrattuali oltre che del Codice Etico, nonché è in contrasto con le previsioni del Modello Organizzativo ex D,Igs. 231/01, tenuto conto delle Sue funzioni e del Suo inquadramento, siamo con la presente a
21 contestarLe formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. n.
300/70, i fatti di cui alla presente nota, invitandoLa a fornire giustificazioni in merito nel termine-di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa”.
Ebbene, a fronte di tale contestazione, il ricorrente forniva le proprie giustificazioni per iscritto con nota del 13 giugno 2018 (cfr. doc. 8 fascicolo parte resistente fase sommaria) con cui contestava i fatti a lui addebitati e successivamente veniva sentito per rendere le richieste giustificazioni in forma orale (doc. 8bis parte resistente fase sommaria).
La Banca, con nota del 29.6.2018 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte resistente fase sommaria) sospendeva il procedimento disciplinare, attesa la sostanziale coincidenza delle vicende oggetto di contestazione disciplinare con quelle all'esame della magistratura penale, e riprendeva il procedimento disciplinare con atto del
30.11.2020 di “integrazione alla lettera di contestazione di addebiti del 29 maggio 2018 – sospensione cautelare dal lavoro e non dalla retribuzione” del seguente tenore: “Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione d'addebiti del 29 maggio 2018, alle giustificazioni da Lei rese dapprima per iscritto con nota datata 11 giugno 2018 e poi in forma orale in data 19 giugno 2018, ed alla successiva lettera della Banca del 29 giugno 2018, con la quale è stata espressa la riserva di rinviare alle risultanze, anche non definitive, del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, e Le significhiamo quanto segue.
In data 25 ottobre 2019 è stato emesso anche nei Suoi confronti avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 c.p.c. da parte della Procura della Repubblica di Roma (All. 1).
Dalla lettura di questo avviso la ha appreso che i dipendenti CP_1
o ex dipendenti convolti nell'indagine sono:
22 - Dott. , dimissionario;
Persona_4
- Ing. ; Persona_7
- Sig. ; Controparte_18
- Sig. Persona_6
- Sig. Parte_1
- Sig. Parte_2
- Sig. Testimone_2
Si apprende poi che nei confronti dei soggetti sopra menzionati si sono chiuse le indagini, che hanno riguardato in particolare:
- Controparte_13
Del reato di cui all'art. 2638, 2° co. c.c., perché in qualità di
Presidente del CdA della ostacolava Controparte_14
CP_2 consapevolmente e volutamente le funzioni di vigilanza della , alla quale spettano i poteri di verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi di corretta gestione, cui provvede anche attraverso l'attività ispettiva e di controllo esercitata dalla Covisoc. In particolare, dopo che le deleghe fiscali (F/24) pervenute il 16 marzo 2018 dall'Agenzia delle Entrate per l'addebito sul CC 1063470 intestato alla società erano state disattese per mancanza di provvista, a seguito della contestazione da parte della
Procura dei relativi addebiti conseguenti all'inadempimento Pt_7
dell'obbligo di corrispondere entro il 16.3.2018 le ritenute Irpef e i contributi relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, CP_23 lavoratori dipendenti, collaboratori per i mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, produceva e depositava delle quietanze di pagamento per complessivi € 1.146.986,37, attinenti agli importi dovuti, eseguiti con modello F/24 di tipo cartaceo recante la falsa data di versamento e di assegnazione della valuta del 16/3/2018; ma, in realtà, effettuati il 6.4.2018, ben oltre il termine previsto.
- , , , Persona_7 Persona_4 Persona_6 CP_18
[...]
23 , Parte_1 Testimone_2 Parte_2
per il reato di cui agli artt. 110 c.p. (concorso nel reato), 2368,
2° co., cod civ. (“ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”), perché in concorso tra loro in qualità di dirigenti e dipendenti della Banca presso la quale era accesso il c/c intestato alla sul quale addebitare i pagamenti per le Controparte_14 ritenute Irpef e contributi relativi agli emolumenti dovuti ai CP_23
tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, nella piena consapevolezza della futura destinazione delle quietanze alla FGCI ed al fine di recare ostacolo alle funzioni di vigilanza sulle società professionistiche apponevano sui modelli F/24 in formato cartaceo relativi al pagamento delle somme dovute per le suddette causali avvenuto il 6 Aprile 2018, la falsa assegnazione di valuta del 16 marzo 2018 con il fine specifico di retrodatare falsamente la data del versamento - peraltro in aperta violazione sia delle norme procedurali interne dell'istituto bancario, sia della circolare dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento di imposte e contributi da parte dei titolari di partita iva -, concorrendo nella commissione del reato di cui al capo a) con Controparte_13
.
[...]
In particolare, per quanto riguarda la Sua posizione:
- in qualità di responsabile della sede di RI, Parte_1 effettuava e disponeva le misure attuative necessarie alla retrodatazione dei versamenti e ne condivideva gli esiti con gli altri coimputati a mezzo posta elettronica.
Con istanza depositata dinanzi la Procura della Repubblica di Roma, la ha chiesto di poter prendere visione degli atti di indagine CP_1
depositati a seguito della conclusione delle indagini preliminari, anche al fine di poter meglio valutare i fatti nell'ambito del procedimento disciplinare ancora in corso.
24 In data 14 maggio 2020 l'istanza è stata scrutinata con visto favorevole e in data 30 giugno 2020 la Banca ha potuto prendere visione del ponderoso fascicolo di indagine, che consta di alcune migliaia di pagine.
Dell'esame di questa documentazione, la Banca è stata in grado di esaminare ulteriori elementi che provano i fatti già oggetto della contestazione del 29 maggio 2018 che, quindi, nel Suo esclusivo interesse ed al fine di consentirLe il più ampio diritto di difesa, Le vengono quindi di seguito rappresentati e contestati sotto il profilo disciplinare del rapporto di lavoro.
La ha potuto apprendere che nel corso delle indagini CP_1
preliminari la Procura della Repubblica di Roma ha conferito un incarico peritale, affidando a due Commercialisti i seguenti quesiti
(All. 2):
Presa visione degli atti, contenuti nel fascicolo di indagine, ivi compresi i verbali degli interrogatori resi dagli indagati davanti al PM di RI, svolta ogni opportuna verifica presso gli uffici della , CP_22
descrivano le vicende della procedura finalizzata a dimostrare la regolarità dei pagamenti nei confronti dei tesserati da parte della “
[...]
” CP_14
nell'anno 2018, le modalità di versamento della ritenute erariali e dei contributi previdenziali, il tipo di pagamento “F24” utilizzato nel caso specifico, la data dell'effettivo pagamento con addebito sul c.c. dedicato della società sportiva, l'idoneità della documentazione prodotta agli Uffici Federali ad ostacolare la concreta vigilanza sulla correttezza amministrativa dell'operato anche ai fini di eventuali penalizzazioni;
i soggetti che per conto della società ovvero degli istituti di Credito hanno contribuito all'operazione, descrivendo le rispettive condotte, tenuto conto delle giustificazioni fornite all'A.G. di
RI durante i precedenti interrogatori” (Cfr. All. 2, pag. 1).
25 Quanto al primo quesito circa la regolarità dei pagamenti, le conclusioni dell'elaborato sono perentorie nell'affermare che:
“relativamente alla regolarità dei pagamenti delle ritenute erariali ed i contributi previdenziali dovuti dalla Società sugli emolumenti dei tesserati (dei mesi di gennaio e febbraio 2018) da effettuare con cadenza perentoria il 16.3.2018, si evince che solo in data 6.4.2018 il
Sig. in qualità di legale rappresentante Controparte_13
della Football Club RI 1908 Spa, ha consegnato materialmente agli sportelli della le relative deleghe fiscali (F24) su modello CP_1
cartaceo (con modalità non conforme alle norme di legge), che sono state addebitate in data 6.4.2018 sul conto corrente intestato Football
Club RI 1908 Spa con retrodatata valuta 16.3.2018” (Cfr. All. 2, pag. 26).
Quanto al quesito circa l'idoneità della documentazione prodotta agli Uffici Federali ad ostacolare la concreta vigilanza, le conclusioni sono le seguenti:
“Le irregolari attestazioni di pagamento rilasciate dai dipendenti della banca, in spregio alla normativa e alle procedure interne, sono state poi utilizzate dalla Football Club RI 1908 Spa per fornire agli Organi della una non veritiera attestazione circa l'assolvimento degli CP_22
obblighi di cui sopra nel termine perentorio del 16 marzo 2018, producendo un elaborato delle movimentazioni finanziarie del 16 marzo 2018, con in calce, su ogni foglio, il timbro e la sigla della
e, in relazione agli addebiti riferiti al Controparte_1 pagamento delle deleghe fiscali F24, con il riporto della data valuta e della data contabile entrambe del 16.3.2018, anziché l'effettiva data contabile del 6.4.2018. Sul punto si evidenzia che in data 20 marzo
2018 la Co. Vi. Soc., per il tramite degli ispettori Dott. e Persona_8
Dott. , ha effettuato presso la sede di RI della Persona_9
società una ispezione per verificare sia l'equilibrio economico finanziario sia il rispetto dei principi di corretta gestione, dove è
26 emerso che sia le ritenute di gennaio che di febbraio 2018 alla data del 20 marzo 2018 non risultavano versate.
Inoltre, in data 5 aprile 2018 la Co. Vi. ha esaminato il report CP_11 rilasciato dalla società di revisione Deloitte & Touche SR ed ha riscontrato che la società non aveva provveduto, entro il CP_14 termine del 16 marzo 2018, al versamento. Trasmettendo in data 6 aprile 2018 gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza” (Cfr. All. 2, pag. 26 e 27).
In merito alla individuazione dei soggetti che, per conto della Società ovvero degli Istituti di Credito, hanno contribuito all'operazione, gli esperti nominati dal Tribunale nella loro relazione affermano che:
“l'Ing. , dopo aver informato l'Ing. , Responsabile Per_3 Per_4
della Direzione Crediti della della suddetta richiesta, si è fatto CP_1 promotore presso alcune strutture operative della di verificare CP_1 se vi fosse una fattibile possibilità per aderire alla richiesta formulata dal Sig. In questo contesto ricevuto dal signor CP_13 [...]
–responsabile del comparto Gestione Incassi della banca – Per_6
la disponibilità ad attivare la procedura per il “tardivo inserimento delle deleghe”, previa autorizzazione delle competenti strutture di direzione generale, soluzione non applicabile in nessun modo alla fattispecie in argomento, atteso che non vi era stato alcun errore operativo imputabile alla banca.
La soluzione così individuata e comunicata alla società non risulta essere stata supportata da ulteriori verifiche richieste ad altre strutture specialistiche della banca né rappresentata dall'Ing.
[...]
e dal Sig. Ai loro superiori gerarchici. Per_3 Tes_1
Per quanto sopra e a seguito degli accordi intercorsi, in data 6 Aprile
2018 il Sig. ha consegnato gli sportelli Controparte_13
della banca il pagamento deleghe fiscali (F24) su modello cartaceo, disposte dalla società per complessivi € 1,150/Milioni circa, Sempre per il pagamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali relativi
27 ai mesi di gennaio e febbraio 2018 (come detto in precedenza respinti dalla banca e si evidenzia nuovamente l'irregolare conferimento ed accettazione delle deleghe su modulo cartaceo) …” (cfr. All. 2, pagg.
15 e 16).
Concludendo poi, per quanto più specificamente riguarda la Sua posizione personale:
“… la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di
RI, Nelle considerazioni di PG riportate a conclusione delle annotazioni nr. 433412/18 del 26.9.2018, Trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di RI anche a seguito degli interrogatori degli indagati per il reato di concorso ex art 110 c.p. nel reato di cui all'art. 2638 cod. civ. (cfr. allegati da 70 a 76 delle annotazioni n. 433412/18 del 26.9.2018) che nel periodo tra il
3.7.2018 e il 12.7.2018 si cono tenuti innanzi all'Autorità Giudiziaria
PP.MM. e Dott.ssa … Indica i Controparte_24 CP_25 seguenti responsabili degli accadimenti che, con il loro comportamento hanno determinato ostacolo alle funzioni di pubblica vigilanza (ex art 2638 c.c.):
…
pienamente consapevole di ciò che accadeva Parte_1
all'interno della filiale di cui è responsabile, compresa la produzione di falsi elaborati delle movimentazioni finanziarie sul conto dedicato nella , ha consegnato con missiva del 9 aprile Controparte_14
2018, degli elaborati prodotti da ossia quello Persona_6 riportante le sole movimentazioni relative agli addebiti degli F24, con esposizione esclusivamente della data valuta del 16 marzo 2018”
(Cfr All. 2, pag. 24).
La Sua responsabilità per aver avuto un ruolo di consapevole e fattiva parte attiva alla realizzazione dell'illecita operazione, emerge da una serie di elementi innanzitutto di carattere documentale, presenti nel fascicolo dell'indagine penale.
28 In particolare, risultano documentate le seguenti illecite attività da
Lei poste in essere, come documentate dalla corrispondenza di posta elettronica che è stata rinvenuta all'esito dell'acquisizione forense e riportata nell'annotazione di Polizia Giudiziaria della Guardia di
Finanza di RI n. prot. 433412/18 del 26 settembre 2018 presente nel fascicolo delle indagini che alleghiamo alla presente (All. 3 – pagg. 17 - 23).
All 4:
Con mail datata 16.03.2018, delle ore 16:28, avente ad oggetto
"URGENTE - ON EA PR RL — , P.IVA_3
comunica a e , nonché Parte_3 Persona_4 Parte_8
per conoscenza a — , CP_19 Testimone_3 quanto segue: "Buon pomeriggio. Come anticipato per le vie brevi la società in oggetto richiede autorizzazione all'esecuzione di girofondi per finanziamento soci a favore della controllata Controparte_14 di € 1.600.000 , con sconfino di complessivi € 1.662.000 ca. La cliente informa che è in arrivo bonifico estero di 31min da Deutsche
Bank Francoforte. Il predetto bonifico è funzionale al pagamento degli stipendi e F24 da parte della FG RI in data odierna. Si inoltra per le opportune determinazioni. Cordiali saluti".
Alle 16:37, risponde a , e per Parte_8 Parte_3
conoscenza a - - - CP_19 Testimone_2 Persona_5
, come segue: "Sentito il Responsabile della Persona_4
Direzione Crediti si potrà procedere al giroconto solo con documentazione attestante l'avvenuto bonifico estero. Saluti".
Alle 16:38, inoltra la mail a CP_19 Parte_1
Alle 17:20, da smartphone, risponde alla mail di Parte_1
, come segue: "OK”. CP_19
All. 5:
Con mail datata 18.03.2018, delle ore 21:40, Controparte_13
comunica a quanto segue: “Egregio, alla
[...] Persona_4
29 luce del recente incasso di quota parte del residuo credito in oggetto
(550 keuro il 13 us), con la presente intendo fare un utile riepilogo che chiarisca la sostanza del rapporto. Con lettera del 14 febbraio, che ha supportato il mandato irrevocabile all'incasso firmato in pari Contr data in favore della , la Lega B attesta che secondo CP_14 stime prudenziali effettuate dalla stessa lega, dovrebbe incassare per la corrente stagione sportiva da un minimo di circa 4,5 ad un massimo di circa 5,2 milioni di euro. Questi importi sono da ivare, atteso che ogni incasso viene poi fatturato alla lega. Pertanto, in termini finanziari ad oggi, attestandoci sul minimo ivato (totale di circa 5,5 meuro), avendo ottenuto erogazioni per complessivi euro
3,2 m, il residuo credito di è di circa 2,3 meuro. Alla luce di CP_14 quanto sopra ritengo che entro la scadenza federale di giugno pv il Contr conto anticipi , ad oggi pari a 1,5 meuro, sarà quasi completamente azzerato. Da ultimo allego in formato word il testo della cessione del credito (credito lega campagna trasferimenti 2018-
19) che per varie assenze non si è potuto formalizzare venerdì 16 us.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordialmente".
Alle ore 21:42, inoltra stessa mail a CP_13
, con il seguente testo: "Per tua info, come Email_1
concordato. A domattina"".
In data 19.03.2018, alle ore 09:32, da viene Email_1 inoltrata stessa mali a con il seguente testo: Parte_1
“Cordiali saluti. Amministrazione Ricci".
Alle ore 10:29, inoltra stessa mail a Parte_1 Pt_3
, senza testo. In allegato, sin dall'origine delle mail un file di
[...]
word denominato "Cessione credito Lega 2018-19". All. 6:
Con mail datata 19.03.2018, delle ore 09:11, avente ad oggetto
"URGENTE: c.c ", CP_14 P.IVA_4 Parte_1
scrive a : "Gentile Direttore, vorrei comunicare che Persona_4
nei sospesi di filiale odierni vi sono nr.
4 - F24 per pagamento
30 contributi previdenziali privi di copertura intestati al nominativo in epigrafe. Totale F24 euro 1.136.000,00".
Alle ore 09:32, con mail avente ad oggetto "URGENTE: CP_14
c.c. ", comunica a
[...] P.IVA_4 Persona_4 Pt_1
, nonché per conoscenza a , ,
[...] Parte_8 Parte_3
quanto segue: "Allo stato in Parte_9 Persona_10 mancanza di accrediti bisognerà procedere a stornare l'operazione".
All. 7:
Con mail datata 19.03.2018, delle ore 10:49, Parte_1
scrive a : "Buongiorno, si comunica che il Presidente Persona_4
qui presente filiale mi rilascia copia di un BIR per euro CP_13
100.000,00 proveniente da Banca di Credito Cooperativo
Alberobello.
Non presente al momento altra documentazione di cui il Presidente
è in attesa in giornata attestante l'arrivo di un bonifico CP_13 di euro 1.000.000,00 ... acconto di una somma totale di euro
3.000.000,00, proveniente dall'estero relativa ad una presunta vendita di immobile. In mancanza non si ritiene di procedere".
Alle ore 10:55, con mail avente ad oggetto "URGENTE: CP_14
c.c ", comunica a
[...] P.IVA_4 Persona_4 Pt_1
, nonché per conoscenza a , ,
[...] Parte_8 Parte_3
, quanto segue: "Vale quanto Parte_10 Parte_2 riportato nella mail precedente".
Alle ore 12:17, comunica a e per Parte_3 Persona_4 conoscenza a , , Parte_8 Parte_10 Parte_2
quanto segue: Parte_1 Persona_5 Tes_4
"Buongiorno. La SE di RI mi informa che gli F24 di compl. euro
1.136,000,00 sono stati respinti per mancanza di copertura.
Cordiali saluti”.
All. 8:
31 Con mail datata 26.03.2018, delle ore 09:48, avente ad oggetto
"URGENTE - F24 F.C. BARI 1908 S.P.A. - EURO 1.144.940",
invia a e , nonché Parte_3 Persona_4 Persona_5 per conoscenza a e nr. 2 allegati Parte_1 Tes_4 rappresentati da una cartella denominata "PEF FC RI/Lega
c/campionato" ed un file di word denominato "BOZZA cessione credito Lega 2018-19", con il seguente testo: "Faccio seguito alla mail inoltrata in data 21 marzo u.s. (cfr. allegato) per segnalare che la società ha inserito in remote banking F24 per l'importo complessivo di E 1.144.940,33. PEF in corso per anticipo saldo campagna trasferimenti per € 550.000 Si allega posizione ad oggi.
Cordiali saluti".
La documentazione in allegato si riferisce alla cessione di crediti vantati nei confronti della Lega Nazionale Professionisti B, sorti in funzione della c.d. campagna trasferimenti, per l'importo di euro
574.620,00, in favore della Controparte_1
All. 9:
Con mail datata 09.04.2018, delle ore 12:49, avente ad oggetto
"etc. FOOTBALL BARI 1.908 SPA", invia file allegato Persona_6
a con il seguente testo "Buongiorno Angelo, Parte_1
in allegato ho riportato l'e/c della Società in oggetto. Come da accordi con gli Organi Superiori, dovresti riportare il tutto su carta intestata, per consegnarla alla Società". ll file in allegato, denominato "ESTRATTO CONTO FOOTBALL CLUB
BARI 1908 S.P.A.", contiene esclusivamente i movimenti di addebito, sul conto 1063470, relativi al pagamento dei nr. 4 modelli
F24, con la sola data valuta del 16.03.2018.
Alle 13:09, inoltra la stessa mali a Parte_1 Tes_2
, accompagnata dal seguente testo "Spettabile,
[...] CP_14
, in relazione a quanto in Vostra richiesta del (ti fai firmare una
[...]
richiesta scritta) Vi rimettiamo una tabella riepilogativa relativa alla
32 operatività da Voi posta in essere relativa alle valute di riferimento marzo 2018".
All. 10:
Con mail datata 10.04.2018, delle ore 16:21, avente ad oggetto Pers "e/e BARI", invia file in formato Excel a Persona_6 Per_7
, con il seguente testo: SE , vedi se va bene
[...] Per_4 questo allegato, è una lista movimenti come da Te richiesto dalli/0312018 al 31/03/2018".
Il file allegato è un elaborato dei movimenti finanziari sul conto corrente 1063470, del periodo dal 16.03.2018 al 31.032018, con la particolarità che gli addebiti delle deleghe fiscali F24 riportano sia la data contabile che la data valuta del 16.03.2018.
Alle 16:24, inoltra lo stesso file di Excel anche a Persona_6
con il seguente testo: " come da accordi Parte_1 Pt_1 con l'Ing. . Dai una controllata se va bene, mi sembra di Per_3 aver capito che insieme a questa lista movimenti, devi allegare su carta intestata una nostra missiva. Ciao”.
Alle 16:30, inoltra la stessa mail appena ricevuta Parte_1
da al proprio indirizzo di posta elettronica Persona_6
Email_2
Alle 16:53, inoltra la stessa mali prima ricevuta da Parte_1
, a priva di testo. Persona_6 Testimone_2
All 11:
Con mail datata 10.04.2018, delle ore 15:32, avente ad oggetto
"EIC FOOTBALL BARI 1908 S.P.A.", invia file in Persona_6
formato Excel a , con il seguente testo: " in Parte_11 Pt_4
allegato l'e/c di cui all'oggetto.
Il primo è in PDF il secondo in Excel modificabile e stampabile su carta intestata, è in attesa". Pt_1
L'unico file allegato è quello in formato Excel, relativo ad un elaborato dei movimenti finanziari del conto corrente 1063470
33 intestato alla relativo al periodo dal Controparte_14
16.03.2018 al 06.04.2018, con la particolarità che per tutte le operazioni è riportata la soia data valuta che, per gli addebiti degli
F24 è quella del 16.03.2018.
Alle 16:38, IS TE inoltra la stessa mali con l'Allegato file di
Excel, a con il seguente testo: "Come da accordi". Parte_1
All. 12:
Con mail datata 07.05.2018, delle ore 12:59, la Direzione
Amministrativa , avente Email_3
come oggetto: "Pagamenti eseguiti in data 16 marzo 2018", invia a e per conoscenza a e ad Parte_1 Testimone_2 CP_14
il seguente testo: "Spett.le Istituto, con riferimento alle operazioni da noi disposte e da Voi eseguite in data 16 marzo 2018, Vi chiediamo cortesemente una breve relazione a specifico riguardo delle modalità di versamento delle ritenute Irpef e dei contribuiti previdenziali.
Ringraziamo in anticipo per la priorità che vorrete riservare alla presente. Cordiali saluti”.
Alle 13:27, inoltra la stessa mali a , Parte_1 Parte_12
con il seguente testo: "Buongiorno. Ti invio la mail di seguito appena ricevuta per opportuna conoscenza e determinazione”.
Alle 13:28, inoltra ancora la stessa mail a Parte_1 Pt_3
con il seguente testo: “ per caso sai cosa vogliono
[...] Pt_3
???".
Alle 14:54, risponde alla mai! ricevuta da Parte_3 Pt_1
, con il seguente testo: "No non hanno parlato con
[...] Pt_1
me".
Alle 16:16, inoltra la stessa mail a Parte_1 Tes_5
e per conoscenza a ,
[...] Persona_4 Persona_11
, con il seguente testo: "Come da intercorse Parte_3
comunicazioni telefoniche;
attendo istruzioni in merito alla richiesta a margine pervenuta in data odierna.".
34 All 13:
Con mail datata 10.05.2018, delle ore 14:06, avente ad oggetto:
" - Operazione Del 06/04/18 – Controparte_14
Documentazione a Supporto", trasmette a Testimone_2 nr. 3 file in formato PDF denominati Parte_1 rispettivamente: " — Cronologia mail 06.04.018 Controparte_14
+ Allegati. pdf" " — Contabili 06.04018 (copia Controparte_14
clienti).pdf" "F.C. RI 1908 S.p.a.— Ricevute F24 (copia cliente).pdf".
All. 14: con mail datata 12.05,2018, delle ore 11:37, Parte_1
trasmette dal proprio indirizzo mail personale Email_4 al proprio indirizzo mail della un allegato Controparte_1 file di word denominato " contenente Controparte_27 memorie difensive su fatti relativi a Controparte_14
Dall'esame di queste mail risulta quindi la Sua piena consapevolezza dei precedenti rifiuti al pagamento delle deleghe pervenute alla banca tramite canale Entratel per mancata copertura e, quindi, che l'operazione di inserimento tardivo poi effettivamente realizzatosi in data 6.4.2018 non poteva essere compiuta, in quanto il rifiuto non era stato causato da un errore dell'operatore. Part Risulta inoltre documentato che tra il 09.04 ed il 10.04.2018, riceve da nr. 3 distinti elaborati delle movimentazioni Persona_6 finanziarie sul conto corrente n. 1063470, intestato alla
[...]
tutti comunque non confacenti con quanto rilevabile CP_14
dall'estratto conto ufficiale e tutti realizzati in modo da esporre o da far apparire quale unica data del pagamento delle deleghe fiscali quella del 16.03.2018:
- uno riportante le movimentazioni finanziarie del periodo dal
16.03.2018 al 06.04.2018, che espone solo la data valuta e non
35 anche la data contabile (quindi per gli addebiti delle deleghe fiscali
F24 solo la data del 16.03.2018);
- altro riportante le movimentazioni finanziarie del periodo dal
16.03.2018 al 31.03.2018, che espone in relazione agli addebiti delle deleghe fiscali F24, quali data valuta e data contabile, quella del 16.03.2018 (questo elaborato sarà quello che CP_13 presenterà a propria difesa, alla Procura Federale sportiva);
- altro ancora, riportante esclusivamente le movimentazioni finanziarie relative agli addebiti delle deleghe fiscali F24, con l'esposizione della sola data valuta 16.03.2018 e non anche la data contabile.
Come poi emerso dalle risultanze documentali acquisite in sede di perquisizione locale presso il Suo ufficio della Filiale della
[...]
Lei ha sicuramente trasmesso al Sig. Controparte_1 CP_13
l'elaborato relativo alle sole movimentazioni di addebito degli F24 riportanti la sola data di valuta al 16.03.2018 (manca la data contabile), con lettera datata 09.04.2018.
Peraltro, tale lettera a Sua firma, rinvenuta in sede di perquisizione locale presso il Suo Ufficio, riporta quale contenuto proprio il testo che lo stesso trasmette a con mail Parte_1 Testimone_2
del 09.04.2018 alle ore 13:09, affinché quest'ultimo predisponga la missiva (All. 15 - lettera di trasmissione dell'elaborato).
Orbene, la consegna dell'elaborato in trattazione denota da parte
Sua la piena complicità rispetto alle anomale richieste fatte da nella consapevolezza che le deleghe fiscali F24 sono CP_13
state pagate in data 06.04.2018 e non il 16.03.2018.
**
Tale complicità e pieno asservimento ai desiderata del Sig.
è poi pienamente confermata dalle risultanze delle CP_13
intercettazioni telefoniche che sono parimenti ripotate
36 nell'annotazione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza n.
433412/18 del 26/9/2018 alle pagg.80 -88.
In particolare, nella conversazione del 19/3/2018 Ella rivolgendosi a dichiara “ … io tutto quello che posso fare lo faccio, sono CP_13
a disposizione”
e poi ancora: “ … mi fate sapere io sono disponibile” (pag. 81).
Il successivo 21/3/2018 nell'ambito di una conversazione dove si fa riferimento alle illecite attività che stava svolgendo il Sig. Tes_2
lasciando pienamente intendere la Sua consapevolezza circa il fatto che si stavano approntando delle deleghe cartacee per il pagamento degli F24, in contrasto con le discipline della Banca, Lei dichiara: “
… faccia sentire magari la sua segretaria con e poi Tes_2 scannerizzare le disposizioni e ce le manda e poi ce le porta in originale” ed ancora “ … poi ci sarebbe il problema c'è un commercialista da contattare per la compilazione eventuale degli F 24
a mano?” per concludere la conversazione con la Sua tipica espressione “ … va bene va bene d'accordo noi stiamo monitorando”
(pag. 82).
Nella giornata del 27/3/2018 Lei dichiara “caro questa mattina mi hanno chiamato dalla direzione per il pagamento di quegli F24 ma non è ancora arrivato nulla di e…” e, alla risposta del Sig. Parte_14
che si stava a adoperando per consentire il pagamento, CP_13 sempre a rimarcare la Sua piena complicità nell'operazione Lei afferma: “ … Vabbè, vabbè, vabbè, dammi notizie se posso darti una mano te la do …” (pag. 83).
Nella giornata del 7/4/2018 (ovverosia il giorno successivo alle fenetiche attività svoltesi all'interno della Banca per compiere l'illecita retrodatazione) , felice per la realizzazione CP_13
dell'operazione illecita dichiara: “Ti volevo abbracciare” e Lei “un
37 onore e un piacere … l'importante che risolviamo … noi siamo più forti delle circostanze” (pag. 85).
**
Degli elementi documentali e dalle intercettazioni telefoniche appena riportate risulta evidente e provato che Lei ha preso parte attiva alla procedura di autorizzazione alla tardiva registrazione delle deleghe fiscali.
Ed ha poi avuto un ruolo nella consegna al Sig. di CP_13
documenti della Banca artefatti e non rispondenti alle risultanze delle scritture contabili.
Tutti gli esposti elementi di prova di quanto già oggetto della contestazione d'addebiti del 29 maggio 2018 e della lettera di riserva del 29 giugno 2018, emersi e conosciuti dalla Banca solo successivamente alla sua redazione, confermano il ruolo da Lei rivestito nel compimento dei gravi fatti che hanno riguardato il pagamento degli F24 della e del Suo diretto Controparte_14 coinvolgimento nelle attività poste in essere per manipolare le procedure della Banca e determinare delle false evidenze che hanno poi consentito alla medesima di fornire una CP_14
rappresentazione non veritiera dei fatti a soggetti terzi.
Sempre al fine di favorire in maniera più ampia il Suo diritto di difesa Le viene concesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della presente per rassegnare Sue eventuali ulteriori giustificazioni.
Ancora, sempre per favorire in maniera ampia il Suo diritto di difesa, benché tali documenti siano già nella Sua potenziale disponibilità, in quanto presenti nel fascicolo del procedimento penale, in uno alla presente Le trasmettiamo tutti gli allegati sin qui citati.
Nelle more del presente procedimento, attesa anche la gravità delle evidenze desumibili dal fascicolo dell'inchiesta penale, Ella viene immediatamente sospeso dal lavoro e non dalla retribuzione.
38 Distinti saluti.
Controparte_1
Allegati:
1) Avviso di conclusione delle indagini preliminari;
2) Relazione di consulenza tecnica a firma del Prof. Dott. Per_12
e del Prof. Dott. , depositata in data 12
[...] Persona_13 settembre 2019 nel procedimento penale dinanzi la procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma R.g.n.r. 12720/2019;
3) Annotazione della Guardia di Finanza di RI n. prot. 433412/18 del 26.9.2018;
4) Mail 16/3/2018 avenete ad oggetto “Urgente – Sconfino RE”;
5) Mail datata 18/3/2018;
6) Mail datata 19/3/2018 ore 9:11;
7) Mail datata 19/3/2018 ore 10:49;
8) Mail datata 26/3/2018 ore 9:48;
9) Mail datata 9/4/2018 ore 12:49;
10) Mail datata 10/4/2018 ore 16:21;
11) Mail datata 10/4/2018 ore 15:32;
12) Mail datata 7/5/2018 ore 2:59;
13) Mail datata 10/5/2018, ore 14:06;
14) Mail datata 12/5/2018 ore 11:37;
15) Lettera a firma di datata 9/4/2018, relativa Parte_1 alla trasmissione alla dell'elaborato relativo alle Controparte_14 movimentazioni di addebito degli F 24 riportanti la sola data di valuta al 16 marzo 2018 (manca la data contabile).”
Il ricorrente rendeva ulteriori giustificazioni in data 12 novembre
2020 (cfr. doc. 32 fascicolo parte resistente fase sommaria).
Successivamente, con nota del 28 gennaio 2021 (doc. 33 fascicolo parte resistente fase sommaria), la comunicava l'impossibilità CP_1
di accogliere le giustificazioni rassegnate e irrogava il licenziamento
39 per giusta causa, con effetti economici alla data della sospensione cautelare.
Orbene, attesa la corposa produzione documentale di entrambe le parti non è necessario, neppure nella presente sede, il ricorso alla prova orale per conseguire una adeguata conoscenza dei fatti.
In primo luogo, si ribadisce nella presente fase che è infondata l'eccezione di tardività della contestazione contenuta nella seconda Contr nota di contestazione disciplinare del 15.10.2020, atteso che la ha potuto accedere agli atti della indagine penale solo il 30 giugno
2020 e – trattandosi di procedimento di alcune migliaia di pagine – ha evidentemente necessitato di tempo per estrapolare le parti di interesse per la posizione dell'istante. Inoltre, la sospensione del procedimento disciplinare era stata determinata proprio dalla esigenza di attendere ed acquisire gli esiti della indagine penale.
Del pari inconferente, lo si ribadisce, è il rilievo che vi sia violazione del principio della immutabilità della contestazione disciplinare.
Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare concerne la necessaria congruenza tra quanto contestato e quanto addebitato all'esito del procedimento disciplinare, non potendosi pervenire a sanzione per fatti diversi da quelli resi noti all'incolpato con la contestazione disciplinare.
Altra situazione è quella per cui – nell'iter procedimentale del disciplinare – emergono fatti che possono portare cambiamenti nella incolpazione, che sarà sicuramente possibile, dovendosi unicamente rispettare la coincidenza finale tra la incolpazione da ultimo formulata e quello che è oggetto delle valutazioni disciplinari, dovendosi così intendere il principio di immutabilità.
In ogni caso, nell'ipotesi in esame i fatti – nella loro storicità – non sono mutati a seguito della nota del novembre 2020, ma si sono semplicemente approfonditi e arricchiti di tutti quegli elementi di prova che sono stati attinti dalla indagine penale.
40 Venendo ora al merito della controversia, l'odierno ricorrente ha riproposto le sue argomentazioni in tema di pretesa illegittimità del licenziamento per l'asserita insussistenza materiale e giuridica del fatto contestato, deducendo di essere rimasto estraneo dall'esecuzione materiale delle attività illecite perpetrate all'interno della Filiale dallo stesso diretta.
Ora, sul punto, va rammentato l'indagine del Giudicante deve essere compiuta in ordine ad un duplice profilo. Da un lato, occorre procedere alla ricostruzione dei fatti nella loro storicità, e, dunque, alla verifica dell'effettivo accadimento degli stessi;
dall'altro, in punto di diritto, è necessario valutare la condotta nei termini posti a base del provvedimento di recesso e la sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario sì da comportare la massima sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore, ossia il licenziamento.
Sotto il primo profilo, quanto si va ad esporre smentisce la prospettazione del ricorrente e depone univocamente nel senso della consapevolezza delle operazioni del 6.4.2018 nonché nel senso del generale mancato regolare svolgimento delle attività di controllo e segnalazione dovute.
In particolare, l'istante, direttore della filiale presso la quale era stata realizzata l'operazione irregolare della falsa retrodatazione dei
F/24 del RI CA, appare consapevole dell'irregolarità dell'operazione e di quanto si andava organizzando all'interno della filiale nella giornata del 6 aprile 2018 (giornata di venerdì), in quanto, benché assente, aveva ricevuto per conoscenza tutte le mail che i vari protagonisti si erano scambiati. Anzi, a ben vedere,
l'istante era edotto del fatto che le deleghe di pagamento della F.C.
RI CA erano state rifiutate già nelle date di presentazione del
19 marzo e del 26 marzo due volte ed addirittura la terza volta nel pomeriggio del 26 marzo, avendole egli stesso respinte.
41 Invero, come è reso palese dalle intercettazioni telefoniche riportate nella lettera integrativa, benché non abbia preso parte agli incontri tra , e nel corso dei quali Per_3 Tes_1 CP_13 Pt_5 veniva individuata l'illecita soluzione dell'inserimento tardivo delle deleghe, era a conoscenza del fatto che con la complicità CP_13 di altri soggetti ai vertici della Banca si stavano adoperando per trovare una soluzione già all'indomani del mancato pagamento della prima delega.
Non si dubita, come già affermato in fase sommaria, dell'utilizzabilità degli atti ed elementi probatori acquisiti al procedimento penale, in quanto, come noto, “Il giudice civile, ai fini del proprio convinci-mento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria
e, dunque, anche le cosiddette atipiche ed è, quindi, legittimato ad avvalersi delle prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, con-testare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (così Cass. civ. sez. III,
21/09/2021, n. 25503).
Ebbene, tornando ai fatti, si rileva che nella conversazione del
19/3/2018 Mummolo, rivolgendosi a aveva dichiarato CP_13 la propria disponibilità in relazione all'operazione “… io tutto quello che posso fare lo faccio, sono a disposizione” e poi ancora: “… mi fate sapere io sono disponibile”.
In più, dalle intercettazioni si evince con chiarezza che l'istante era edotto del fatto che in filiale si stavano adoperando per realizzare delle deleghe cartacee che non potevano essere presentate allo
42 sportello. Infatti, il 21/3/2018, nell'ambito di una conversazione in cui si faceva riferimento alle attività irregolari che stava svolgendo l'istante dichiarava: “… faccia sentire magari la sua Tes_2 segretaria con e poi scannerizzare le disposizioni e ce le Tes_2 manda e poi ce le porta in originale” ed ancora “ … poi ci sarebbe il problema c'è un commercialista da contattare per la compilazione eventuale degli F 24 a mano?”.
A completare il quadro, va evidenziata la conversazione con intercorsa il 27/3/2018 in cui l'istante dichiarava: “caro CP_13
questa mattina mi hanno chiamato dalla direzione per il pagamento di quegli F24 ma non è ancora arrivato nulla di ” e, Parte_15
alla risposta di che si stava adoperando per consentire il CP_13
pagamento, l'istante rinnovava la propria disponibilità affermando:
“… Vabbè, vabbè, vabbè, dammi notizie se posso darti una mano te la do …”.
Nessun dubbio, quindi, sul fatto che il ricorrente fosse pienamente consapevole del fatto che l'operazione era irregolare e che era possibile solo contraddicendo tutte le ordinarie regole bancarie.
Ancora, dagli atti di causa emerge che alla riapertura della Banca il lunedì successivo 9 aprile 2018, l'istante non attivava i controlli che erano di sua competenza segnalando l'operazione irregolare, ma anzi consegnava a il primo estratto conto irregolare, CP_13 redatto non su modulistica della Banca. Infatti, vi è prova documentale che il ricorrente aveva consegnato, con lettera stampata su carta intestata della Banca ed a sua firma del 9 aprile
2018 (cfr. doc. 30 fase sommaria), a elaborati irrituali CP_13
prodotti da , riportanti le sole movimentazioni relative Persona_6
agli addebiti degli F24, con esposizione esclusivamente della data valuta del 16 marzo 2018, così tentando di accreditare anche con questi documenti l'effettività della illecita operazione posta in essere.
Non convince la tesi dell'istante secondo cui si sarebbe limitato a far
43 stampare un documento (cfr. pag. 31 pen. ult. rigo primo cpv. ricorso fase sommaria) che gli era stato trasmesso dall' Tes_1
Invero, nella sua qualità di direttore di filiale, non poteva non accorgersi che quel documento era, a dir poco, irrituale in quanto non recava la data dell'operazione, mentre è noto che qualsiasi estratto conto bancario contiene sia la data valuta che quella dell'operazione (documento che, comunque, indicava anche una circostanza non veritiera ossia che l'operazione aveva la data valuta
16.3.2018, mentre per il pagamento degli F/24 la data valuta deve coincidere con la data dell'operazione).
Sul punto basta prendere visione delle istruzioni che vengono pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, facilmente consultabili sul sito:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/ pagamenti/ f24/avvertenze-per-un-corretto-versamento-telematico
Quivi si legge:
“I versamenti inviati tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate si considerano effettuati solo nel caso in cui il saldo da pagare sia stato addebitato sul conto corrente bancario o postale indicato nel file trasmesso. Questo avviene se, alla data di esecuzione del versamento, il conto risulta aperto presenta disponibilità finanziarie sufficienti per addebitare l'intero saldo dovuto l'intestatario del conto medesimo, individuato attraverso il codice fiscale, corrisponde al soggetto indicato come tale nel file inviato.
L'elaborazione delle operazioni avviene con procedure automatizzate e - nel caso in cui anche una sola delle condizioni non risulti soddisfatta - l'istituto presso il quale è aperto il conto non procederà con l'addebito e, quindi, il versamento non sarà considerato validamente effettuato.
44 Si ricorda, inoltre, che i versamenti possono essere inviati anche in anticipo rispetto alla data di scadenza dell'adempimento, fermo restando che l'addebito delle somme sul conto corrente avverrà alla data di esecuzione richiesta”.
Ebbene, è impensabile che l'istante, chiamato a svolgere le funzioni di direttore della filiale di RI SE (la filiale storica della Banca nonché la più importante) non fosse a conoscenza di regole così basilari.
A ciò aggiungasi poi che, come sopra detto, il ricorrente sapeva che le deleghe non erano state pagate il 16 marzo, perché proprio lui stesso le aveva respinte in ben due occasioni precedenti (cfr. all. 6 alla lettera di contestazione d'addebiti mail prodotta con doc. 21 fascicolo parte resistente fase sommaria), quindi l'operazione non poteva essere qualificata di “immissione tardiva” per errore della
Banca.
Risulta vieppiù confermata la violazione delle procedure di controllo che competevano all'istante, dal momento che tutti i soggetti che materialmente avevano posto in essere l'operazione all'interno della filiale sede di RI erano sottoposti del ricorrente.
Infatti, ove, per ipotesi, non avesse avuto contezza dei fatti – e così non è in quanto aveva ricevuto per conoscenza le mail dal e Tes_2
sapeva del respingimento avvenuto il 16 ed il 26 marzo 2018 delle deleghe elettroniche - avrebbe dovuto chiedere immediatamente spiegazioni per gli illeciti commessi nella filiale da lui diretta ai suoi sottoposti e segnalare all'audit le irregolarità dagli stessi perpetrate.
Invece, il giorno 9 aprile 2018, rientrato in servizio, l'istante sottoscriveva l'atipico documento riportante la data valuta dell'operazione e lo consegnava a A conferma del CP_13
coinvolgimento di poi, vale stigmatizzare l'intercettazione Pt_1
finale, che riprende i due interlocutori il giorno dopo l'operazione e la consegna dell'estratto conto irrituale. In quest'occasione il
45 lieto per la realizzazione dell'operazione confessava al CP_13
“Ti volevo abbracciare” e il ricorrente, addirittura Pt_1
orgoglioso della vicenda, rispondeva: “ è un onore e un piacere …
l'importante che risolviamo … noi siamo più forti delle circostanze”.
Ancor più evidente è l'omissione delle dovute segnalazioni alla funzione di controllo. In data 9 aprile 2018 il ricorrente riceveva da un primo elaborato relativo ai soli addebiti degli F24, con Tes_1
l'esposizione della sola data valuta del 16 marzo 2018,di cui sopra, lo stampava su carta intestata, lo firmava e consegna a CP_13
nonostante si trattasse di un documento irrituale riportante, come sopra esposto, informazioni parziali (in quanto il documento mancava della data operazione) e non veritiere (perché la valuta di addebito dell'operazione che egli sapeva non essere avvenuta nella data del 16.3.2018 -avendo lui stesso respinto il pagamento- non poteva essere quella).
Il giorno successivo 10 aprile 2018, inoltrava al Tes_1 Pt_1
un secondo elaborato dei movimenti sul conto della CP_28
con l'esposizione, per gli addebiti della delega fiscale, della data
[...]
valuta e della data contabile, entrambe del 16 marzo 2018. Nella stessa data, trasmetteva all'istante un terzo elaborato, Tes_1
privo della colonna relativa alla data contabile. Ora, il fatto che tali elaborati atipici non fossero stati predisposti dal ricorrente e poi
(con riferimento agli ultimi due) non fossero stati consegnati a non esime da responsabilità in quanto, a tacer d'altro, CP_13 tali atti chiaramente irregolari non sono mai stati oggetto di segnalazioni all'audit. Il che conferma la consapevolezza da parte dell'istante dell'operazione, tant'è che questi non ha intrapreso al riguardo nessuna iniziativa di segnalazione agli organi competenti.
Alla luce di quanto sinora esposto, emerge con chiarezza la sussistenza dei gravi fatti contestati al ricorrente.
46 Il ricorrente sostiene in sede di opposizione che non vi sia prova che agli avesse ricevuto le mail e che le avesse lette. Al riguardo è sufficiente osservare che le mail sono agli atti del fascicolo delle indagini della Procura della Repubblica. Dal fascicolo stesso si apprende come il computer del sia stato sottoposto a Pt_1 sequestro e le mail sono state acquisite secondo procedura forense incontestabile (cfr. all. 3 alla lettera integrativa Relazione della
Guardia di Finanza, citata a pag. 46 della memoria difensiva di prime cure). Proprio per questo nel capo di imputazione per il quale
è stato richiesto il suo rinvio a giudizio per la sua posizione viene chiesto il processo perché effettuava e disponeva le misure attuative necessarie alla retrodatazione dei versamenti e ne condivideva gli esiti con gli altri coimputati a mezzo posta elettronica (cfr. decreto di citazione per invio a giudizio riportato a pag. 43 della difesa di primo grado). Quindi non v'è dubbio, neppure nella presente fase, che il ricorrente abbia effettivamente ricevuto ed inviato tutte le mail oggetto della lettera integrativa della contestazione d'addebiti.
Ancora, l'istante in sede di opposizione, al fine di attenuare la propria responsabilità, sostiene che egli avrebbe ricevuto da un ordine di consegnare il documento in questione. In Tes_1
particolare, per quanto riguarda la consegna da parte del ricorrente dei documenti a nella giornata del 10.4.2018, rispetto al CP_13 ricorso in fase sommaria, nell'atto di opposizione si afferma (a pag.
4, 4° cpv.) che la consegna al non sarebbe stata CP_13 richiesta dall' (come nel ricorso fase sommaria, pag. 34), Tes_1
ma gli sarebbe stata “intimata” dall' Tes_1
Tale elemento, introdotto per la prima volta in fase di opposizione è comunque irrilevante.
Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, il dipendente può sempre rifiutarsi di eseguire un ordine illegittimo impartito dal proprio superiore (anche se l' non era un Tes_1
47 superiore). La Suprema Corte, infatti, ha affermato che “In tema di licenziamento, stante l'inoperatività nel rapporto di lavoro della scri1minante prevista dall'art. 51 c.p., è legittimo il licenziamento irrogato assunzione di una condotta realizzata in aperta violazione delle procedure interne ed in esecuzione di un ordine del superiore palesemente illegittimo” (cfr. tra le tante, Cass. Sez. lav. 28 settembre 2018, n. 23600). Del resto, come suaccennato, l' Tes_1
non era un superiore del ricorrente, che era il direttore della filiale più importante della Banca. Quindi è evidente che, anche se un suo sottoposto gli avesse intimato un “ordine”, egli avrebbe potuto rifiutarsi di eseguirlo, essendo il Direttore della Filiale.
Non sfugge al Giudicante che l'odierno ricorrente, in sede di opposizione, introduce un ulteriore argomento, ossia l'asserito stato di “sudditanza psicologica” che egli avrebbe avuto per il fatto che presso la Banca lavorava anche la di lui moglie e quindi egli sarebbe stato “intimorito per quello che sarebbe potuto succedere a sé ed alla moglie” (cfr. pag. 5 ricorso in opposizione, 1° cpv.).
Ora, trattasi di affermazioni apodittiche che non sono supportate da alcun elemento concreto in grado di far intendere l'effettiva esistenza di questa situazione di sudditanza. In ogni caso, siamo in presenza di una deduzione inconferente. Infatti, come risulta dalla scheda della moglie dell'istante depositata in atti, la stessa era titolare di un consolidato rapporto di lavoro, quindi non si comprende quale tipo di sudditanza potesse avere il ricorrente e quale timore in ordine al rapporto di lavoro della moglie. Ma, soprattutto, non è dato sapere perché questi asseriti timori possano costituire una scriminante rispetto alla consapevole partecipazione al meccanismo illecito della retrodatazione del pagamento degli
F/24.
Nessun pregio, poi, può essere attribuito all'argomentazione dell'opponente secondo cui, da un lato, le istruzioni dell'Agenzia
48 delle Entrate che vietano il pagamento del mod f/24 in formato cartaceo sarebbero “del tutto irrilevanti ed inconferenti” (cfr. pag.
49) e, dall'altro, la non avrebbe specificato se il Manuale di CP_1 incasso Tributi sia una fonte regolamentare e se il ricorrente fosse obbligato a rispettarla.
Ora, è noto che, secondo l'art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014, dal
1° ottobre 2014 non è più possibile per la clientela recarsi in banca o in posta (o presso uno sportello di ) per effettuare il CP_29
pagamento dei modelli F24 superiori a mille euro ovvero di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione. In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, trasmettendo quindi via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle
Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo) o delle banche o delle poste. Quindi, è ovvio che il ricorrente, direttore della più grande filiale della non solo doveva essere a Controparte_1 conoscenza dell'indicata norma, ma anche dell'obbligo di non poter procedere presso la sua filiale al pagamento dei mod. f/24 in forma cartacea. Quanto, poi, al manuale incasso tributi della che CP_1
spiega come effettuare le operazioni, è palese che il direttore di filiale, come tutti i suoi sottoposti, devono osservarne le prescrizioni.
Circa la prova che la non avrebbe aver dato dell'esistenza del CP_1
manuale, tale deduzione è smentita già dal fatto che il manuale e la direttiva 23-16/014 dettata specificamente in materia di F/24 sono espressamente richiamati sin dalla prima lettera di contestazione d'addebiti del 29.5.2018 (cfr. nota n. 3 in calce alla pagina) e il ricorrente non ha mai svolto alcuna contestazione circa l'effettiva esistenza di tale documento (peraltro prodotto sub. 17). Inoltre, il manuale è pubblicato sulla rete intranet aziendale, e, ovviamente, deve essere consultato e conosciuto dal personale.
Alla luce di quanto sinora esposto, emerge con chiarezza la sussistenza dei gravi fatti contestati al ricorrente.
49 Tanto premesso, è necessario ora verificare se l'acclarato comportamento giustifica la sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa in concreto irrogata.
In proposito si rammenta che è stato condivisibilmente affermato
(cfr., fra le tante, Cass. n. 8254/2004) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione
(ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali o norme elastiche) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass. n.
21575/2008).
Ciò posto in linea generale, in ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass. n. 5095/2011) che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati
50 commessi ed all'intensità dell'elemento soggettivo e intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (cfr. Cass. nn.
2168/2013, 6848/2010, 14586/2009).
Ebbene, valutando il caso concreto alla stregua delle coordinate suggerite dalla Suprema Corte, dal punto di vista della portata oggettiva dei fatti, la condotta attuata dal ricorrente si caratterizza per l'evidente gravità. La condotta del ricorrente si è posta in contrasto con le più elementari regole bancarie (otre che, ovviamente, le basilari norme del codice etico della banca richiamato nella lettera di contestazione – cfr. doc. 54 – che l'istante non poteva non conoscere) e tanto basta a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
In proposito, si deve rammentare che nel settore bancario, la condotta dei dipendenti va valutata con particolare rigore e a prescindere dal danno creato all'istituto di credito. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che
“nell'ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto credito - rapporto che è più intenso nel settore bancario - deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro” (Cass. sez. lav., 27 gennaio 2004, n. 1475, Cass.
Civ., sez. lav., 28 aprile 2003, n. 6609, Cass. n. 4552 del 1990,
3393 del 1991, 12938 del 1992, 10565 del 1993, 497 del 1994,
4126 del 1994, 9173 del 1994, 2414 del 1995, 154 del 1997, 3095 del 1997, 1894 del 1998, 8631 del 2004, 15004 del 2001, 7193 del
2001, 10996 del 9 agosto 2001, n. 5332 del 13 aprile 2002, si veda anche Cass. Civ., sez. lav., 14 luglio 2001, n. 9576: "Nel lavoro bancario l'elemento fiduciario, proprio di ogni rapporto di lavoro,
51 assume il massimo rilievo e - in riferimento all'accertamento della sussistenza della giusta causa del licenziamento - esso deve essere considerato con un ulteriore e particolare rigore nei confronti di chi riveste le mansioni di cassiere il cui comportamento scorretto, a prescindere dal verificarsi di un effettivo danno di natura patrimoniale, può ledere l'affidamento che non solo il datore di lavoro ma anche il pubblico devono riporre nella lealtà e correttezza dei dipendenti bancari", conf. Cass. Civ., sez. lav., 26 maggio 2001, n.
7193 ha ribadito che "(...) nell'ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro").
Ebbene, seguendo gli indicati principi, nella fattispecie sono ravvisabili gli estremi della giusta causa considerando gli accadimenti nel loro complesso, nel settore bancario e alla luce della posizione rivestita dall'istante. infatti, era inquadrato nel Pt_1 massimo livello impiegatizio (3^ Area Professionale 4° livello retributivo – cd. capo ufficio – cfr. la declaratoria dell'art. 93 CCNL).
Trattasi di una categoria rispetto alla quale è particolarmente intenso il vincolo fiduciario che il datore di lavoro deve poter riporre nel corretto adempimento della prestazione lavorativa, e nell'ottemperanza alle direttive del datore di lavoro, alle relative istruzioni e alle regole generali di settore. Siamo in presenza di un tipo di dipendente al quale era demandata la responsabilità della conduzione di un numero significativo di clienti, a diretto contatto con la clientela e nei cui confronti la banca ripone fiducia non avendo strumenti di controllo fisico sui concreti rapporti con i clienti.
Quanto alla portata soggettiva dei fatti, è principio invero indiscusso che il giudice - in considerazione del fatto che il licenziamento costituisce di certo per il lavoratore la più grave delle sanzioni in
52 ragione dei suoi effetti - deve tenere conto della gravità della condotta addebitata al dipendente, da valutare non soltanto nella sua oggettività ma anche con riferimento all'elemento soggettivo che può assumere i connotati del dolo o della colpa, al fine di parametrare la singola sanzione al grado di illiceità della infrazione alla stregua del principio di proporzionalità, essendo possibile solo all'esito di tale iter conoscitivo decidere sulla configurabilità della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e quindi sulla legittimità o meno dello stesso. Nel caso di specie, come sopra argomentato, emerge chiara la consapevolezza da parte dell'istante dell'illiceità delle operazioni commesse, nonché la volontaria omissione dei controlli e segnalazioni dovute, elementi che rafforzano la sussistenza della giusta causa.
La sanzione espulsiva, inoltre, pare giustificata anche sotto il profilo della proporzionalità. Non sfugge al Giudicante che il giudizio sulla proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25743/2007), dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).
Tale valutazione, tuttavia, deve essere calata all'interno del singolo rapporto considerato, tenendo conto che, nella specie, la condotta dell'istante, denota chiaramente la possibilità di pregiudicare il futuro adempimento contrattuale. Dunque può ritenersi che,
53 considerata l'intensità della fiducia richiesta nel rapporto oggetto di scrutinio, la natura e la qualità dello stesso, la posizione delle parti,
l'oggetto delle mansioni ed il grado di affidamento che queste richiedono, unitamente al fatto concreto valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, la violazione disciplinare addebitata al lavoratore ha compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisce giusta causa di licenziamento.
Tale conclusione viene ulteriormente rafforzata se si considera che il comportamento contestato assume senz'altro particolare rilievo in ordine alla potenzialità che ha il fatto addebitato, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, come sopra affermato. Sul punto vale osservare che, in ordine a tale giudizio prognostico, il dedotto conseguimento di promozioni da parte dell'istante (cfr. ricorso pag. 58) si qualifica quale fatto privo di particolare conducenza al fine di ritenere l'esistenza di una prognosi favorevole in ordine ai futuri comportamenti, in quanto gli elementi emergenti dai fatti contestati, sotto il profilo della gravità delle condotte poste in essere e della portata oggettiva e soggettiva delle stesse, ha valore determinante ai fini della lesione dell'elemento fiduciario che assume una particolare pregnanza in relazione al settore di cui trattasi.
Irrilevanti sono le considerazioni del ricorrente svolte in prime cure in relazione alla condotta della banca nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. E, in ogni caso, anche sotto questo profilo le deduzioni attoree si appalesano incongruenti in quanto è documentato (cfr. produzione documentale parte resistente) che la banca ha adottato provvedimenti espulsivi nei confronti di tutti coloro che hanno ricevuto il rinvio a giudizio per i fatti in questione e per i quali il procedimento penale era ancora in corso. Infatti, eccezion fatta per , dimessosi in data 8.10.2018, Per_4 Tes_2
54 , sono stati licenziati (per non Tes_1 CP_18 Per_5 Pt_2
attinto dalle indagini presso la procura di RI, ma dagli atti investigativi presso la procura di Roma, la resistente si è riservata di agire a conclusione del procedimento, mentre e non Pt_3 CP_19 sono mai state attinte da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria penale).
Il Giudicante non ignora che il ricorrente, in sede di opposizione, sostiene che l'assenza dell'elemento volontaristico e di complicità dovrebbe essere tratta anche dalla circostanza che lui stesso aveva fatto una segnalazione all'audit, (cfr. pag. 48 secondo rigo ricorso in opposizione) e la Banca avrebbe dovuto ridurre la contestazione “al semplice ritardo nella segnalazione (fatta non il 9 aprile stesso ma qualche giorno dopo), accertando quindi l'esistenza di un inadempimento assai lieve”. Invero, dagli atti si evince che la segnalazione all'audit del ricorrente è del 14 maggio 2018 (doc. 12 produzione ricorrente) ovvero circa due mesi dopo i fatti.
L'opponente, in realtà, non segnala autonomamente, ma risponde all'audit e non dichiara alcuna anomalia. Quindi, da questa circostanza si traggono chiaramente elementi a conferma della tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata e non a sostegno della tesi difensiva spiegata in fase di opposizione.
Infine, non può essere attribuito rilievo dirimente alla sentenza di non luogo a procedere del 5.6.2025, depositata in data 4.7.2024 dal
GUP del Tribunale di Roma (procedimento n. 25882/21 R.G. –
12720/19 R.G.N.R.), in relazione all'inchiesta RI CA in cui l'odierno opponente risultava indagato assieme ad altri esponenti della Banca, citata dal nuovo difensore del nelle note di Pt_1
trattazione scritta, richiamata anche in sede di discussione orale.
Sul punto è sufficiente rammentare che la richiamata sentenza ha dichiarato il non luogo a procedere perché gli elementi acquisti non avrebbero consentito di formulare una ragionevole previsione di
55 condanna, ed anche perché il reato si sarebbe prescritto nell'ottobre del 2025, mentre le udienze dibattimentali vengono fissate dinanzi al Tribunale penale di Roma non prima del dicembre 2025. Ed in ogni caso, il non luogo a procedere intervenuto in sede penale non può spiegare rilevanza nel presente procedimento, atteso che, come
è noto, la valutazione del comportamento del ricorrente (non contestato in questa sede) sul piano del rapporto di lavoro è svincolata dalla valutazione che sarebbe stata attuata dai Giudice in sede penale. Infatti, uno stesso comportamento può non essere ascritto ad una fattispecie di reato ed essere, allo stesso tempo, suscettibile di ledere la fiducia che deve presiedere il rapporto di lavoro, come è avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, quanto ai rapporti tra giudicato penale e giudizio di impugnazione di una sanzione disciplinare nell'ambito di un rapporto di lavoro, si rammenta che la Suprema Corte (cfr. Cass, sez. lav., 29 novembre 2024 n. 307481), ha ribadito di recente il noto principio secondo cui: “La sentenza penale di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, in quanto l'art. 653 comporta l'efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità”. Nella motivazione della citata pronunzia (che ha riformato la sentenza della corte territoriale che aveva affermato l'illegittimità del licenziamento alla luce del giudicato nel parallelo procedimento penale), si legge: “Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, giudicando in analoghe vicende (cf. Cass. 09454.23, Cass.
56 civ., sez. lav., 8.8.2022, n. 24452) in relazione al procedimento civile riguardante un licenziamento disciplinare, deve essere applicato l'art.
654 c.p.p., che regola l'"Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi". Recita tale articolo: "Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa". Questa Sezione, tuttavia, ha posto in luce che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, che non abbiano partecipato al relativo processo (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
17.7.2020, n. 15344). Risulta quindi costante l'insegnamento per cui la "sentenza penale" di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, "in quanto l'art. 653 comporta l'efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al "giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità". (Sez. L,
Sentenza n. 10752 del 02/12/1996, n. 8896 del 1996, n. 10752 del
1996, 10521 del 1998, n. 1330 del 1999, n. 7250 del 1999). Questo
57 comporta che il giudice del lavoro adito con impugnativa del licenziamento, ove pure irrogato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto obbligato
a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall'esito del procedimento penale. In ogni caso, poi, la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa, deve essere da quel giudice operata alla stregua della "ratio" degli artt. 2119 cod. civ. e 1 della legge 15 luglio 1966 n.604, e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva
e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione, indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali. Pertanto, nel caso di specie, la sentenza impugnata deve essere cassata per nuovo giudizio conforme ai suddetti principi. L'accoglimento del secondo motivo comporta
l'assorbimento del terzo”.
Tali principi, peraltro, sono stati riaffermati anche dalla Corte
d'Appello di RI nella sentenza n. 259/2025 del 25.2.2025 che, nel confermare la sentenza resa nei confronti dell' per la Tes_1 medesima vicenda, con motivazione valevole anche per il caso dedotto all'attenzione di questo Giudice, ha affermato: “Va innanzitutto sottolineato che la citata pronuncia non è affatto vincolante nel presente giudizio di impugnativa della sanzione disciplinare, neppure sul piano del mero accertamento dei fatti posti a base dell'azione penale … Mette conto aggiungere che l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 2638 c.c. è il dolo generico diretto, come affermato Cassazione penale, sezione V,
58 sentenza del 16 marzo 2023 (depositata il 22 maggio 2023), secondo cui «Il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, di cui al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ., è reato di evento a forma libera e a dolo generico diretto, dovendosi escludere, tra le forme di dolo idonee ad integrare la fattispecie incriminatrice, il dolo eventuale atteso l'utilizzo nella disposizione incriminatrice dell'avverbio “consapevolmente”. Nella specie, non v'è dubbio che tale elemento soggettivo abbia qualificato anche la condotta di Tes_1
dal momento che egli – come rilevato in precedenza – era consapevole del mancato pagamento delle precedenti deleghe e, inoltre, era stato pienamente reso edotto dallo stesso del motivo per il CP_13
quale era indispensabile che il versamento risultasse eseguito entro il
16 marzo 2018. Non c'è alcun dubbio, quindi, in ordine al fatto che
l'odierno reclamante abbia consapevolmente contributo alla realizzazione della condotta delittuosa”.
Del resto, si rammenta che, come si ricava dalla sentenza penale invocata dall'opponente, la Banca non era costituita parte civile nel procedimento penale, risultando solo la costituzione di parte civile della . Peraltro, il presente giudizio, unitamente a quanto CP_22
argomentato nell'ordinanza oggi impugnata, ha messo in evidenza come gli inadempimenti contestati dalla al lavoratore fossero CP_1
anche ulteriori rispetto a quelli oggetto del procedimento penale, essendo state contestate violazioni ripetute di procedure interne che l'odierno opponente aveva commesso nell'intento di favorire il
(ex Presidente del RI CA). A tal proposito si CP_13
richiama quanto affermato in precedenza con riguardo alla responsabilità del per aver rilasciato al false Pt_1 CP_13
attestazioni su carta intestata della Banca e su modulistica non conforme che voleva evidenziare che il pagamento degli F/24 avvenuto in data 6 aprile 2018 era stato effettuato il precedente 16 marzo 2018 (cosa che non poteva essere perché lo stesso ricorrente
59 aveva rifiutato il pagamento per mancanza di fondi non solo lo stesso 16 marzo 2018 ma anche in altre due occasioni successive
(23.3.2018 e 26.3.2018), alla consegna da parte del del Pt_1 documento al avvenuta il giorno 9 aprile 2018, CP_13 all'inosservanza delle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrata in merito al pagamento di un F/24, alla mancata attivazione delle procedure di controllo di competenza dell'opponente alla riapertura della Banca (v. supra). Inoltre, a conferma della consapevolezza del e della tesi sinora esposta, si può citare la sentenza della Pt_1
Corte d'Appello di RI n. 259/2025 che testualmente recita: “A conferma del coinvolgimento di poi, vale stigmatizzare Pt_1
l'intercettazione finale, che riprende i due interlocutori il giorno dopo
l'operazione e la consegna dell'estratto conto irrituale. In quest'occasione il lieto per la realizzazione CP_13 dell'operazione confessava al “Ti volevo abbracciare” e il Pt_1 ricorrente, addirittura orgoglioso della vicenda, rispondeva: “è un onore e un piacere … l'importante che risolviamo … noi siamo più forti delle circostanze”»)” (cfr. sentenza C. Appello pag. 26, 3° e 4° cpv.).
Quindi, in conclusione, si ritiene anche in questa sede che l'opponente abbia commesso gravissime e negligenti violazioni dei doveri connessi allo svolgimento delle proprie funzioni che portano a considerare legittimo e proporzionato ai fatti il licenziamento, in quanto la condotta esaminata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo della colposa violazione dei doveri di lealtà e correttezza, rappresenta una mancanza talmente significativa da non consentire la prosecuzione, neppure momentanea, del rapporto di lavoro ed in grado di pregiudicare il futuro corretto adempimento contrattuale.
Ne deriva che la presente opposizione va rigettata e l'ordinanza n.
44368/2022 del 06/10/2022 emessa all'esito della fase urgente nel procedimento, recante n.r.g. 6751/2021, di cui all'art. 1, comma 47
e ss., l. n. 92/2012, deve essere integralmente confermata.
60 Le spese di lite, per quanto oggetto del presente giudizio (fermo restando quanto disposto nell'ordinanza opposta su tale capo in relazione alla fase sommaria), seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, ossia tenendo conto della natura della causa (in materia di lavoro), il suo valore e le fasi del giudizio, secondo valori prossimi ai minimi in considerazione della diversa qualità delle parti.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa rigettate o assorbite, così statuisce:
- Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza impugnata n.
44368/2022 del 06/10/2022;
- Condanna l'opponente a pagare, in favore della parte opposta, in persona del legale rappr. p.t., le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
RI, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
61
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, all'udienza pubblica del giorno 21.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 11887 R.G. dell'anno 2022 del Tribunale di RI e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in RI al viale J.F. Kennedy n. 80, C.F. , C.F._1 rappr. e dif., da ultimo, dall'Avv. Prof. Pierfrancesco Zecca (C.F.
[...]
), C.F._2
RICORRENTE
E
1 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Maurizio Rumolo (C.F. C.F._3
)
[...]
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 depositato in data
07.11.2022, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 44368/2022 del 06/10/2022 emessa dal
Tribunale di RI, in funzione di Giudice del Lavoro, a conclusione della fase urgente nel procedimento (recante n.r.g. 6751/2021) di cui all'art. 1, comma 47 e ss., l. n. 92/2012, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente - nell'ordine di svariate migliaia - tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90, nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 e assegnate a questo
Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi
47 e ss. l. n. 92/2012 attribuite al Giudicante a seguito del
2 trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari – dott.ssa Per_1
, , , dott. , dott. , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
dott.sse , e -, la causa veniva decisa. Per_2 CP_8 CP_9
Ai fini della valutazione e della definizione del caso di specie, si premette che la presente decisione (la cui motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) viene adottata sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. n.
9936/2014).
Osserva preliminarmente il Giudicante che con ricorso ex art. 1, comma 48, l. n. 92/2012, il ricorrente adiva Parte_1
questo Giudice per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla parte convenuta con nota del 28.1.2021, con reintegra nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno mediante il versamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento alla reintegra effettiva ai sensi dell'art. 18, comma 4, S.L..
Si costituiva in giudizio la Controparte_10
(già - c.f. , in persona del legale rapp.r CP_11 P.IVA_1
p.t., contestando nel merito, in fatto ed in diritto, la domanda ex adverso proposta.
La controversia veniva decisa da codesto Giudice con ordinanza di rigetto n. 44368/2022 del 06/10/2022.
Venendo alla presente fase, come appare agevolmente dalla lettura del ricorso in opposizione, il ricorrente ha riproposto le medesime censure formulate nel ricorso di prime cure, ricalibrandone alcune
3 parti rispetto all'atto originario, alla luce delle considerazioni svolte dal Giudicante nell'ordinanza impugnata.
Pertanto, il Giudicante non può che confermare quanto argomentato nell'ordinanza oggi opposta, non ravvisando motivo alcuno per discostarsene, con le precisazioni di cui innanzi. Ne consegue che nella presente fase di opposizione va confermata integralmente l'ordinanza n. 44368/2022 del 06/10/2022 emessa all'esito della fase sommaria di cui all'art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012
(procedimento recante n.r.g. 6751/2021).
In ogni caso, ai fini della valutazione e della definizione del caso di specie, è opportuno richiamare quanto già affermato nell'ordinanza impugnata che in questa sede si conferma.
In primo luogo, va rammentato che nel caso in parola si verte in tema di cd. licenziamento disciplinare per giusta causa.
Come è noto, il licenziamento è disciplinare non solo quando è qualificato come tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura. La Corte Costituzionale, infatti, nella celeberrima sentenza n. 204 del 1982 ha definito il licenziamento ontologicamente disciplinare come la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro, senza necessità che sia previsto come sanzione dalla normativa di legge o collettiva. Dal punto di vista delle garanzie procedimentali, l'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori indica, in generale, i vincoli cui è subordinata l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ossia: predeterminazione delle infrazioni sanzionabili (comma 1), preventiva contestazione al lavoratore dell'addebito e diritto di difesa (comma 2), diritto di assistenza sindacale del lavoratore (comma 3), limite alle sanzioni(comma 4), decorrenza di cinque giorni per l'applicazione delle violazioni più gravi (comma 5), possibilità di promuovere l'intervento di un collegio di conciliazione extragiudiziale (comma 6),
4 sospensione della sanzione per mancata partecipazione del datore al tentativo di conciliazione (comma 7), limite alla rilevanza della recidiva (comma 8).
Nel caso di specie, il licenziamento è stato chiaramente intimato per giusta causa in quanto i comportamenti contestati sono stati ritenuti dalla società di gravità tale da ledere irrimediabilmente il legame fiduciario.
In particolare, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, deve ritenersi che il licenziamento intimato per le mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare, siano tali mancanze configurabili come giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Infatti, a seguito della già menzionata sentenza n. 204 del 1982 della Corte
Costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve essere considerato licenziamento disciplinare, per il quale devono operare le garanzie previste dal secondo e terzo comma di detto articolo per la contestazione dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa, ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con l'imputazione al dipendente di un grave inadempimento in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso;
esulano dal licenziamento ontologicamente disciplinare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, perché dipendente da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e la giusta causa che si concreti in fatti diversi dalla inadempienza contrattuale del lavoratore (si veda, ex plurimis, Cass. n. 9953/1991). Va ribadito pertanto che, a fronte del tenore letterale della comunicazione del licenziamento, non può che trattarsi, nel caso di specie, di un'ipotesi di espulsione del lavoratore per giusta causa ontologicamente disciplinare.
5 Orbene, quanto al grave inadempimento ascritto all'odierno opponente, è necessario richiamare la lettera di contestazione degli addebiti del 29.5.2018 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente fase sommaria), alla cui stregua vengono imputati al ricorrente una serie di comportamenti costituenti, in tesi, grave violazione dei fondamentali doveri contrattuali posti alla base del proprio rapporto di impiego.
In particolare, la citata missiva così recita: “Con la presente, nella
Sua qualità di Quadro Direttivo e Responsabile della filiale di RI
SE, Le contestiamo, ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto richiamata, i fatti sotto riportati.
Nel periodo dal 16/03/2018 al 06/04/2018, la società Football
Club RI 1908 Spa ha fatto pervenire alla Banca, tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o tramite presentazione cartacea ai nostri sportelli della SE di RI, disposizioni di pagamento di contributi previdenziali e ritenute fiscali relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.
Di seguito, si riportano per le diverse presentazioni le modalità di trattazione.
A. In data 16/03/2018 sono pervenute alla Banca per il pagamento, tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o
Fisconline), le seguenti deleghe fiscali (F24), tutte disposte dalla
Partita IVA (partita Iva riferibile alla società Football P.IVA_2
Club RI 1908 Spa), da eseguire mediante disposizione di addebito sul conto corrente 05424 04010 000001063470 (per il CP_12
seguito conto corrente di addebito), in essere presso la nostra SE di RI ed intestato" Football Club RI 1908 Spa": 1) Delega n.
46334848937 di Euro 207.732,00;
2) Delega n. 46334849034 di Euro 220.789,37;
3) Delega n. 46334848739 di Euro 345.517,00;
4) Delega n. 46334848838 di Euro 371.078,07.
6 Per tutte le deleghe di cui sopra (punto A), la avendo CP_1
verificato che il conto corrente di addebito, sia in data 16/03/2018 che in data
19/03/2018, non presentava la necessaria capienza per consentirne gli addebiti, non ha dato corso alle operazioni di pagamento richieste;
di conseguenza, la in data 19/03/2018 ha comunicato CP_1
all'Agenzia delle Entrate l'esito negativo delle richieste di addebito ricevute a fronte delle deleghe telematiche sopra indicate e quindi il mancato pagamento delle stesse.
B. in data 26/03/2018 sono nuovamente pervenute alla Banca per il pagamento, tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate
(Entratel o Fisconline), le seguenti deleghe fiscali (F24), tutte disposte dalla Partita IVA (partita Iva riferibile alla P.IVA_2 società Football Club RI 1908 Spa), da eseguire mediante disposizione di addebito sul conto corrente IBAN W 05424 04010
000001063470 (per il seguito conto corrente di addebito), in essere presso la nostra SE di RI ed intestato "Football Club RI 1908
Spa":
1) Delega n. 46372154230 di Euro 207.732,00;
2) Delega n. 46372154339 di Euro 220.789,37;
3) Delega n. 46372154032 di Euro 345.517,00;
4) Delega n. 46372154131 di Euro 371.078,07.
Per tutte le deleghe di cui sopra (punto B), la avendo CP_1
verificato che il conto corrente di addebito alla data del 26/03/2018 non presentava la necessaria capienza per consentirne gli addebiti, non ha dato corso alle operazioni di pagamento richieste;
di conseguenza, la in data 26/03/2018 ha comunicato CP_1
all'Agenzia delle Entrate l'esito negativo delle richieste di addebito
7 ricevute a fronte delle deleghe telematiche sopra indicate e quindi il mancato pagamento delle stesse.
C. In data 06/04/2018; il sig. in qualità Controparte_13 di legale rappresentante della Football Club RI 1908 Spa ha consegnato materialmente agli sportelli della nostra SE di RI le seguenti deleghe fiscali (F24) su modello cartaceo, tutte disposte dai contribuente Partita IVA - Football Club, RI 1908 P.IVA_2
Spa, con firma di sottoscrizione per la Football Club RI 1908 Spa del sig. sia per il conferimento della Controparte_13
delega alla Banca sia per le autorizzazioni al loro addebito sul conto corrente "63470" (riferibile al conto corrente n.10.01063470 intrattenuto dalla Football Club RI 1908 Spa presso la nostra
SE di RI):
1) Delega cartacea di Euro 207.732,00;
2) Delega cartacea di Euro 220.789,37;
3) Delega cartacea di Euro 345.517,00;
4) Delega cartacea di Euro 372.948,00.
Le deleghe cartacee di cui sopra e materialmente consegnate dal sig. in data 06/04/2018 agli sportelli della SE di RI CP_13
(punto C), come da disposizione della sono Controparte_14
state addebitate in data 06/04/2018 (valuta 16/03/2018) sul conto corrente n.10.01063470 intestato Football Club RI 1908 Spa presso la nostra SE di RI, sul quale sempre in data 06/04/2018 erano state costituite le disponibilità per consentirne il loro pagamento, si segnala che su tutti i moduli cartacei delle deleghe del 06/04/18, nello spazio riservato agli estremi del versamento (da compilare a cura della banca) è riportata la data del 16/03/2018 oltre che il timbro "BANCA POPOLARE Dl BARI— SEDE DI BARI —
16/03/2018 — PAGATO" siglato dal dipendente sig. Pt_2
[...]
8 Tali moduli così quietanzati (ns. timbro pagato del 16/03/2018) sono stati trasmessi alla società a mezzo mail Controparte_14
del 06/04/2018 e di cui si dirà in seguito.
Si è poi accertato che anche nel flusso informatico trasmesso dalla all'Agenzia delle Entrate è stata comunicata come "data CP_1 delega" il 16/03/2018.
I primi accertamenti hanno da subito evidenziato elementi distonici tra la data di ricezione delle deleghe cartacee (06/04/2018), il loro l'addebito sul conto della (data contabile Controparte_14
6/4/2018 e data valuta 16/03/2018), la "data delega"
(16/03/2018) comunicata dalla all'Agenzia delle Entrate nel flusso CP_1 telematico di trasmissione delle medesime deleghe.
Ulteriore elemento distonico è rappresentato dall'accettazione da parte della SE di RI delle deleghe fiscali F24 presentate dalla-
con modello cartaceo. A tal proposito si segnala Controparte_14 che i titolari di Partita IVA, sin dal 20061, sono tenuti ad utilizzare anche tramite intermediari modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dal 20072 non è più possibile pagare allo sportello i modelli F24 cartacei di importo superiore a 1.000 Euro, fatti salvi alcuni casi particolari non applicabili al caso in esame.
Tali previsioni sono state diramate con specifica normativa interna della Banca.
Sono stati pertanto effettuati gli approfondimenti che hanno evidenziato quanto segue.
1. Nelle date del 19/3/2018 e 26/03/2018 la SE di RI aveva respinto le disposizioni di pagamento delle deleghe fiscali F24 fatte pervenire alla dalla tramite il canale CP_1 Controparte_14
telematica dell'Agenzia delle Entrate (vedi precedenti punti A e B per la mancanza dei fondi sui conti della medesima società.
9 2. A fronte del nostro diniego al pagamento nelle date del
19/03/2018 e del 26/03/2018, la come previsto dalla CP_1
convenzione con l'Agenzia delle Entrate, ha comunicato a quest'ultima l'esito negativo delle richieste di addebito ricevute a fronte delle deleghe telematiche sopra indicate ai punti A e B e quindi il mancato pagamento delle stesse.
3. Sempre in data 26 marzo 2018, come detto, la CP_14
ha nuovamente disposto tramite Entratel il pagamento delle
[...]
deleghe già respinte in data 19 marzo 2018. Anche in data 26 marzo
2018, il conto della non presentava i fondi Controparte_14
necessari per l'addebito e la SE di RI ha nuovamente respinto il pagamento delle deleghe alle ore 11.07. Il sig. ha riferito Tes_1 che nel primo pomeriggio del 26 marzo 2018 è stato contattato dalla
SE di RI che gli ha chiesto di reinserire le deleghe annullate in giornata, poiché i referenti della avevano Controparte_14 preannunciato l'arrivo di un bonifico per consentirne il pagamento.
Il sig., ha aderito a tale richiesta inserendo manualmente Tes_1
le deleghe del 26 marzo, come detto annullate in mattinata ed in attesa di ricevere l'accredito delle somme dalla SE di RI. La
[...]
non ha fatto pervenire il preannunciato bonifico e CP_14
quindi, sempre in data 26 marzo 2018, il sig. ha Tes_1
proceduto ad annullare l'inserimento manuale da lui effettuato su richiesta della SE di RI.
4. Successivamente, a seguito di accordi tra il sig. e il CP_13
Responsabile della Funzione Privati Ing. , la SE di RI Per_3
ha poi proceduto ad effettuare le operazioni di pagamento delle deleghe F24 della in data 06/04/2018, come Controparte_14
nel dettaglio specificato al precedente punto C. Si ritiene utile descrivere le modalità attraverso le quali si è giunti al perfezionamento di tale operazione.
10 5. Nel periodo dal 19/03/2018 al 06/04/2018 sui diversi conti della
1908 Spa sono stati accreditati bonifici per complessivi CP_14
Euro 625.000, pervenuti da altre Banche e disposti dalla stessa società sportiva oltre che bonifici interni di Euro 800.000 disposti in data 06/04/2018 dalla RE con causale "versamento CP_15 in conto aumento capitale" sul conto dalla stessa intrattenuto presso la nostra SE di RI. La disponibilità dei bonifici disposti dalla RE ES SR (come detto socio di riferimento della
[...]
è stata generata dalla concessione, sempre in data CP_14
06/04/2018 di uno sconfinamento di Euro 870.000 autorizzato nelle proprie autonomie dal dr. — Responsabile Persona_4
della Direzione Crediti.
A supporto di tale concessione,- è stata rintracciata una richiesta datata 04/04/2018 della RE Impresa SR inviata alla Banca
(all'attenzione del dr, ) nella quale viene richiesta Persona_4 una facilitazione temporanea di Euro 800.000, nelle more del perfezionamento di un'operazione di vendita di quote partecipative della SPV WIND FARM MONTEVERDE RL, il cui incasso era previsto entro la metà di aprile 2018 "dal venditore TE PO SR
(ndr. società del Gruppo Giancaspro) di cui la RE ES detiene il diritto distribuzione utili pari al 65%"; nella stessa nota la
RE Impresa SR si impegnava irrevocabilmente e incondizionatamente a girare sul conto a loro intestato presso ns. gli incassi ricevuti a fronte della citata cessione di quote CP_1 societarie a rientro della facilitazione richiesta. Con la stessa lettera, forniva anche disposizione di bonificare per l'importo complessivo di
Euro 800/Mila Euro in favore della sui conti Controparte_14
dalla stessa intrattenuti presso la Banca.
Per brevità si allega copia della richiesta di credito a firma del sig.
come precisato, amministratore unico della Krear CP_13
Impresa SR. Le attività propedeutiche alla concessione dello
11 sconfinamento del 06/04/2018 sono state curate dal gestore della relazione sig.ra e dalla stessa portate a conoscenza Parte_3
del dr. e del dr, . Persona_5 Per_4
6. Da tempo erano noti i rilevanti elementi pregiudizievoli sul
Gruppo Giancaspro, Sintetizzando, si segnala che, a partire dal febbraio 2017 e da ultimo ad aprile 2018, la RE Impresa SR, il la , la PO sri CP_13 CP_13 Controparte_14
ed altre società o nominativi collegati, sono stati oggetto di richieste di documentazione bancaria da. parte dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n.10259/16 mod.21 RGNR presso la Procura della Repubblica del Tribunale di RI;
tali richieste sono state notificate anche alla nostra . Nel maggio CP_16
2017, la Funzione Antiriciclaggio ha attenzionato ai fini della valutazione di "operazioni sospette" ex D.Lgs. 231/07 la posizione del sig. della RE Impresa sri, delta Controparte_13
, della TE PO sri e ND FA EV Controparte_14 sri. Di recente, poi, con atto del 19 aprile 2018 la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trani ha disposto nell'ambito del procedimento penale n.3367/17 R.G. mod. 21 l'acquisizione di documentazione bancaria del sig. Controparte_13
e di altri nominativi5. Da notizie di stampa, si è Parte_4
appresa la notizia di un'indagine penale della Procura della
Repubblica di Trani per il reato di bancarotta fraudolenta e riciclaggio che vede coinvolti esponenti del gruppo "Ciccolella"
(fallito) e il sig. Da ultimo, si è avuta notizia della CP_13
dichiarazione di fallimento della PO RL (in liquidazione dal
2013) società detenuta al 71% dalla RE Impresa RL.
7. In definitiva, solo in data 06/04/2018, dopo gli accrediti sopra descritti generati anche da nostre concessioni di sconfinamento del
06/04/2018 alla RE Impresa SR, sui conti della CP_17
[...]
[...] si è generata la disponibilità per consentire l'addebito delle
[...]
deleghe fiscali F24, come meglio descritte al punto C.
8. Irregolari ed atipiche sono poi le modalità attraverso le quali la
SE di RI ha accettato ed effettuato il pagamento delle deleghe in data 06/04/2018. Infatti, il sig. , gestore POE della Testimone_2
SE di RI, in data 06/04/2018 ha ricevuto presso i locali della
SE di RI il sig. che nell'occasione era Controparte_13
accompagnato sempre dal cliente Nell'occasione il Parte_5
sig. ha consegnato al sig. nei Controparte_13 Tes_2
locali della SE di RI, le deleghe fiscali (F24) di cui al punto C su modello cartaceo (per il seguito anche "deleghe cartacee"). Si rimarca, come già evidenziato, che non potevano essere accettate allo sportello le deleghe fiscali su modello cartaceo. A sua giustifica, il sig. ha precisato dì aver aderito a tale richiesta in quanto Tes_2 gli era stato confermato che l'operazione in parola era stata precedentemente concordata tra i sigg.ri e e i CP_13 Pt_5 nostri sigg. , e Pertanto, il sig. Per_3 Per_4 Tes_1 Tes_2
ha avviato l'iter di lavorazione delle deleghe, attivando contatti telefonici o attraverso mai! Con i vari soggetti interessati. In primis, per il tramite della sig.ra ha accertato la concessione da Pt_3
parte del dr. dello sconfinamento sulla società RE Per_4
Impresa SR che ha consentito i bonifici interni di Euro 800.000 in favore della . Successivamente il sig. Controparte_14 Tes_2 come concordato in precedenza con l'Ing. ha attivato le Per_3 richieste di autorizzazione al "tardivo inserimento delle deleghe" di cui al punto C, indirizzando tramite mail la richiesta all'
[...]
e raccordandosi per le vie brevi con il Parte_6
sig. per le successive attività. Tes_1
9. La mail di richiesta di autorizzazione del Sig. riportava il Tes_2
seguente testo: "Con la presente siamo a richiedere, in via del tutto
13 eccezionale, autor. all'inserimento tardivo deleghe F24 pagamento contributi tesserati. per un importo totale di Controparte_14
Euro 1.143.986,37. Precisiamo che la data inserimento dovrà corrispondere al giorno 16/03/2018. Rapporto di conto corrente dedicato n.01/010/01063470 capiente. Pregasi autr.".
10. È doveroso precisare che la normativa interna della Banca
(Manuale Incasso Tributi) definisce le norme operative per procedura di "tardivo inserimento delle deleghe". Tale procedura si attiva, allorquando un cliente, che in precedenza ha già effettuato il pagamento di deleghe presso la Banca, chieda successivamente la correzione di errori formali rispetto ai dati inseriti nella delega già pagata. In questo, caso prima di procedere all'operazione è necessario accogliere la richiesta del cliente, valutare l'effettiva esistenza nell'errore denunciato, acquisire le prescritte autorizzazione da parte della Direzione Business.
11. Per quanto ovvio, nel caso in esame la richiesta rappresentata dalla (retrodatazione della delega) non era Controparte_14
configurabile nel perimetro delle fattispecie normativamente previste per la procedura di "tardivo inserimento delle deleghe". La medesima procedura del "tardivo inserimento delle deleghe" non era attivabile dalla Banca, neanche sotto il profilo estensivo della normativa interna, poiché non vi erano stati errori di lavorazione imputabili alla CP_1
12. La mail del 06/04/2018 è stata inoltrata dal sig. Tes_2 all'Ufficio Presidi e per conoscenza alla S.V. (in Parte_6
ferie), ai Sigg.ri (Responsabile dell'Ufficio Controparte_18
Presidi e Supporti Gestionali), (Vice-Responsabile della CP_19
SE di RI), (gestore della relazione), Parte_3 Persona_6
e al Comparto Gestione Incassi.
13. Sempre lo stesso Ufficio Presidi e Supporti Gestionali, seguendo
14 proprie procedure interne, ha trasmesso al sig. e per Tes_2
conoscenza alla S.V. e agli altri destinatari di cui sopra,
l'autorizzazione a quanto proposto.
14. Ottenuta l'autorizzazione richiesta, il sig. ha consegnato Tes_2 le deleghe fiscali al gestore famiglie sig. per la Parte_2 contabilizzazione.
Il sig. ha proceduto inizialmente all'addebito delle deleghe Pt_2
di cui al punto C con data operazione e data valuta 06/04/2018 e ha provveduto ad accreditare le somme, come convenuto, al
Comparto Gestione Incassi. Nello stesso tempo ha provveduto ad effettuare una rettifica di valuta al 16/03/2018 per il complessivo valore degli addebiti di Euro 1.146.986,37. Contemporaneamente, il sig. ha trasmesso a mezzo mali al sig. copia delle Tes_2 Tes_1 deleghe cartacee ricevute dal sig. per il loro inserimento CP_13 in procedura (mali inviata alle ore 15.14 del 06/04/2018).
15. Il sig. ricevuta l'autorizzazione e la citata mail del sig. Tes_1
ha provveduto all'inserimento in procedura (registrazioni Tes_2
effettuate dalle ore 15.30 alle ore 15.33 del 06/04/18) delle deleghe di cui al precedente punto C, indicando per tutte la "data delega" del
16/03/2018, la "data pagamento" del 03/04/2018 (questo per consentire l'invio delle deleghe all'Agenzia delle Entrate il primo giorno utile) e "data operazione" dei 06/04/2018. Si rimarca al riguardo l'irregolare e atipica operatività posta in essere in quanto, come detto, l'inserimento dei dati delle deleghe deve avvenire a cura del cliente (canale Entrate! o HB/Cbi). L'eventuale inserimento dei dati delle deleghe a cura della Banca è previsto solo per í casi di errore di cui si è fatto cenno innanzi. Il sig. ha poi Tes_1
comunicato l'operatività così effettuata all'Ing. , al dr. Per_3
, al dr. alla S.V., al sig. alla sig.ra , Per_4 Per_5 Tes_2 Pt_3
sig.ra e all' (cfr. mali dei CP_19 Parte_6
06/04/2018 h.16.02). Per l'effetto di tale operatività, la ha CP_1
15 comunicato all'Agenzia delle Entrate, con flusso telematico del
10/04/2018 che la data di accettazione delle deleghe dì cui al precedente punto C era il 16/03/2018, mentre di contro le stesse sono state consegnate dalla solo in data Controparte_14
06/04/2018 e nella stessa giornata pagate.
16. Nel frattempo, su indicazione del sig. le operazioni di Tes_2 addebito per il pagamento delle deleghe sono state tutte annullate dal sig. poiché nelle scritture contabili gli originari addebiti Pt_2
presentavano unicamente la data contabile e data valuta del
06/04/2018.
17. II sig. quindi, sempre in data 06/04/2018 ha Pt_2
proceduto all'addebito sul conto della delle Controparte_14 deleghe di cui al punto C assegnando in questa occasione ai singoli addebiti valuta 16/03/2018. Poiché le procedure interne non consentono tale antergazione di valuta, per le operazioni de quo la
SE di RI ha richiesto autorizzazione al Centro Servizi per la temporanea apertura delle tabelle di procedura. Nel frattempo, il
Sig. ha intrattenuto contatti telefonici sia con l'Ing. Tes_2 Per_3
che con il dr. , fornendo costanti aggiornamenti Per_4
sull'operazione in corso. A tal proposito si segnala l'irregolare retrodatazione della valuta al 16/03/2018, sia in relazione alle effettive epoche di presentazione delle disposizioni (come detto
06/04/2018) che rispetto alla normativa in materia di trasparenza
(non sono consentite retrodatazioni di valuta).
18. Il sig. ha dichiarato che in forza delle autorizzazioni Tes_2
ricevute e delle conferme telefoniche ricevute, ha indicato al gestore famiglie sig. che stava contabilizzando le operazioni, di Pt_2
apporre sui modelli cartacei ricevuti dal sig. in data CP_13
06/04/2018, la data di accettazione del 16/03/2018 (deleghe cartacee).
16 19. Di conseguenza, il sig. ha apposto sulle deleghe Pt_2
cartacee la data di accettazione della Banca "16/03/2018" e ha apposto sulle relative copie il timbro "BANCA POPOLARE Dl BARI -
SEDE Dl BARI - 16 MAR 2018 PAGATO" e la propria sigla.
20. Il sig. poi, ha consegnato le copie delle deleghe così Pt_2 quietanzate e le relative contabili di addebito dei 06/04/2018 al sig.
Tes_2
21. Il sig. ha dichiarato, in un primo momento, di aver Tes_2
consegnato le quietanze e le contabili di al sig. CP_13
Successivamente ha rettificato le sue dichiarazioni riferendo di non aver consegnato al sig. la documentazione ricevuta dal CP_13
sig. (deleghe F24 quietanzate e contabili di addebito), Pt_2 trattenendone gli originali (poi forniti alla funzione Internai
Auditing). Lo stesso sig. ha documentato di aver inviato Tes_2 copia delle deleghe quietanzate così come descritto al punto 19
(senza inviare però le contabili di addebito) alla dr.ssa CP_20
(Direttore Amministrativo della ); tale
[...] Controparte_14
invio è avvenuto con mail del 06/04/2018 h.16.03 (un minuto dopo la conferma ricevuta dal Sig. ; la stessa mail è stata Tes_1
trasmessa dal sig. per conoscenza anche alla S.V., all'ing. Tes_2 [...]
e al dr. . Si segnala, anche in questo caso, l'atipicità Per_3 Per_4
dell'operatività sopra descritta.
22. A conclusione delle operazioni del 06/04/2018, il Sig. Pt_2 ha sottoposto le sole contabili al visto del Vice Responsabile della
SE di RI, sig.ra con l'autorizzazione ricevuta CP_19
dall'Ufficio Parte_6
23. La S.V. ha dichiarato di essere stato contattato in data
09/04/2018 dall'Ing. e dal collega che Per_3 Persona_6
preannunciavano l'inoltro di un elaborato relativo alla movimentazione della che era da stampare su Controparte_14
carta intestata della Banca e consegnare al sig. tali CP_13
17 accordi telefonici Le venivano poi confermati dal sig. con Tes_1
mail del 09 aprile 2018.
A seguito di tali indicazioni, la S.V. ha prodotto e firmato una dichiarazione della Banca in favore della , con la Controparte_14 quale si attestava che i modelli F24 in parola, erano stati addebitati sul loro conto corrente con valuta 16/03/2018 (non era indicata la data contabile di addebito del 06/04/2018). Tale documento è stato consegnato in data 10 aprile 2018 dalla S.V. al sig. in CP_13
presenza del citato sig. presso la nostra SE di RI. Inoltre, Pt_5
la S.V. ha dichiarato dì aver consegnato in data 10/04/2018 a mani del sig. giusta sua richiesta datata 22/03/2018, CP_13
l'estratto dei movimenti registrati in data 16/03/2018 sul conto corrente n.10. 010 63470 intestato alla (non ha Controparte_14 fornito copia dell'allegato consegnato).
24. La S.V. ha inoltre dichiarato di essere stato nuovamente contattato in data 10/04/2018 dal collega il quale gli Persona_6 preannunciava che, sempre a seguito di accordi con l'ing. , Per_3
gli avrebbe inoltrato un nuovo elaborato relativo alla movimentazione della , sempre da consegnare al Controparte_14
sig. che nel frattempo lo aveva raggiunto presso la CP_13
nostra SE di RI unitamente al sig. Pt_5
25. La S.V. ha riferito e. documentato di aver ricevuto una prima mail dal sig. (mail delle ore 16.24 e relativo allegato) e, Tes_1 verificatone il contenuto, ha rilevato incongruenze. Dall'esame de file trasmesso dal sig. emerge che l'elaborato prodotto che Tes_1
riportava i movimenti del conto corrente n.10.01063470 int.
[...]
presentava evidenti difformità con i movimenti CP_14
registrati in procedura e riportava per le deleghe di cui al punto C una non corretta indicazione della data contabile di addebito
(indicato il 16/03/2018 anziché il 06/04/2018). Detta mail era stata in precedenza inviata dal sig. all'Ing. . Tes_1 Per_3
18 26. Sempre la S.V. ha riferito e documentato di aver ricevuto una seconda mail dal sig. (confronta mail delle ore 16.38 Tes_1
relativo allegato) con un nuovo elaborato;
verificatone il contenuto ha nuovamente rilevato incongruenze. L'esame del secondo file trasmesso dal sig. riportava gli stessi elementi del primo Tes_1 mentre era stata eliminata fa data contabile.
27. A seguito delle incongruenze rilevate, la S.V. ha dichiarato di non aver consegnato alcun elaborato al sig. e di aver CP_13
informato l'ing. 28. Mentre erano in corso gli Per_3
accertamenti ispettivi, la , è pervenuta alla Sua Controparte_14
attenzione una richiesta a mezzo mail del 07 maggio 2018 da parte della dr.ssa della del seguente tenore: CP_21 Controparte_14
"Oggetto: Pagamenti eseguiti in data 16 marzo 2018 Spett.le
Istituto, con riferimento alle operazioni da noi disposte e da Voi eseguite in data 16 marzo 2016, Vi chiediamo cortesemente una breve relazione a specifico riguardo delle modalità di versamento delle ritenute Irpef e contributi previdenziali [ ]", da Lei trasmessa all'internai Auditing.
In conclusione, gli accertamenti condotti hanno in sintesi evidenziato quanto segue.
È di tutta evidenza, che la non ha alcuna responsabilità nei CP_1
confronti della in relazione al mancato Controparte_14 pagamento delle deleghe in data 16/03/2018, né si erano generati errori operativi a carico della nel trattamento delle deleghe CP_1 stesse.
Di converso, la ha precise responsabilità nei confronti CP_1
dell'Agenzia delle Entrate, in relazione allo svolgimento delle attività di incasso delle deleghe dovendo, in forza delle convenzioni in essere e più in generale in forza della normativa interna della CP_1
assicurare una corretta e veritiera rappresentazione delle registrazioni.
19 L'operatività posta in essere, in estrema sintesi, si è concretizzata nella irregolare retrodatazione al 16/03/2018 del pagamento deleghe consegnate dalla il 06/04/2018; tanto Controparte_14 genererà a carico della Banca l'irrogazione di penali previste dalle convenzioni con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione dei tributi, salvo altri provvedimenti.
Le irregolari condotte operative osservate poste in essere anche dalla
SE di RI (irregolare richiesta di autorizzazione al "tardivo inserimento delle deleghe" e irregolare quietanza delle deleghe e/o altre attestazioni rilasciate dalla , inoltre, potrebbero rilevare CP_1
anche ai fini delle fattispecie contestate nell'ambito del procedimento in corso presso il Tribunale Federale Nazionale della
, nei confronti della e del sig. CP_22 Controparte_14
CP_13
A tal proposito, è da segnalare che la , ai sensi Controparte_14 delle "Norme Organizzative Interne della era tenuta a CP_22 documentare alla stessa e alla CO.VLSO.C, entro il 16 CP_22
marzo 2018, l'avvenuto pagamento delle ritenute lrpef, dei
Contributi e del Fondo Fine Carriera dovuti per il bimestre CP_23
gennaio-febbraio 2018 (norme in materia gestionale ed economica).
Il Codice di Giustizia Sportiva della prevede che CP_22
costituiscono illecito amministrativo (i) la mancata produzione,
l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della Giustizia sportiva e della
CO.VI.SO.C o da altri Organi della (ii) il rilascio di CP_22
informazioni mendaci, reticenti o parziali, (iii) i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica.
Verosimilmente, le irregolari attestazioni di pagamento rilasciate dai dipendenti della Banca, in spregio alla normativa e alle procedure interne, sono state utilizzate dalla per fornire Controparte_14
20 agli Organi della una non veritiera attestazione circa CP_22
l'assolvimento degli obblighi di cui sopra nel termine perentorio del
16 marzo 2018. A tal proposito, al di là di quanto posto in essere dai dipendenti della Banca su richiesta del sig. CP_13 fondamentale è evidenziare che alla data del 16 marzo 2018, sui conti della non erano presenti i fondi per Controparte_14 effettuare il pagamento delle ritenute lrpef e dei Contributi CP_23
dovuti per il bimestre gennaio-febbraio 2018.
È da evidenziare in conclusione che tale vicenda ha generato danni o rilevanti rischi legali e reputazionali per la Banca.
Da quanto precede emergono specifici profili di responsabilità a Lei ascrivibili;
nello specifico la S.V.:
(i) ha rilasciato al sig. un'attestazione non completa CP_13
(vedi punto 23) senza verificare con le competenti strutture della
Banca le eventuali ulteriori implicazioni anche in considerazione della consapevolezza dello svolgimento delle operazioni del
06/04/2018. Di contro, si apprezza positivamente la condotta tenuta dalla S.V. che, rilevando "incongruenze" negli elaborati ad hoc predisposti, ha dichiarato di non aver provveduto alla loro consegna al sig. così come richiesto;
CP_13
(ii) non ha garantito, nell'occasione, l'efficace svolgimento delle attività di controllo dí primo livello assegnate alla SE di RI, unitamente alle altre figure all'uopo delegate;
(iii) non ha segnalato l'operatività di cui sopra, né ex ante né ex post, alle Funzioni Aziendali di Controllo prima dell'avvio delle attività ispettive.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, tenuto conto che quanto innanzi evidenziato costituisce una violazione degli obblighi contrattuali oltre che del Codice Etico, nonché è in contrasto con le previsioni del Modello Organizzativo ex D,Igs. 231/01, tenuto conto delle Sue funzioni e del Suo inquadramento, siamo con la presente a
21 contestarLe formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. n.
300/70, i fatti di cui alla presente nota, invitandoLa a fornire giustificazioni in merito nel termine-di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa”.
Ebbene, a fronte di tale contestazione, il ricorrente forniva le proprie giustificazioni per iscritto con nota del 13 giugno 2018 (cfr. doc. 8 fascicolo parte resistente fase sommaria) con cui contestava i fatti a lui addebitati e successivamente veniva sentito per rendere le richieste giustificazioni in forma orale (doc. 8bis parte resistente fase sommaria).
La Banca, con nota del 29.6.2018 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte resistente fase sommaria) sospendeva il procedimento disciplinare, attesa la sostanziale coincidenza delle vicende oggetto di contestazione disciplinare con quelle all'esame della magistratura penale, e riprendeva il procedimento disciplinare con atto del
30.11.2020 di “integrazione alla lettera di contestazione di addebiti del 29 maggio 2018 – sospensione cautelare dal lavoro e non dalla retribuzione” del seguente tenore: “Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione d'addebiti del 29 maggio 2018, alle giustificazioni da Lei rese dapprima per iscritto con nota datata 11 giugno 2018 e poi in forma orale in data 19 giugno 2018, ed alla successiva lettera della Banca del 29 giugno 2018, con la quale è stata espressa la riserva di rinviare alle risultanze, anche non definitive, del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, e Le significhiamo quanto segue.
In data 25 ottobre 2019 è stato emesso anche nei Suoi confronti avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 c.p.c. da parte della Procura della Repubblica di Roma (All. 1).
Dalla lettura di questo avviso la ha appreso che i dipendenti CP_1
o ex dipendenti convolti nell'indagine sono:
22 - Dott. , dimissionario;
Persona_4
- Ing. ; Persona_7
- Sig. ; Controparte_18
- Sig. Persona_6
- Sig. Parte_1
- Sig. Parte_2
- Sig. Testimone_2
Si apprende poi che nei confronti dei soggetti sopra menzionati si sono chiuse le indagini, che hanno riguardato in particolare:
- Controparte_13
Del reato di cui all'art. 2638, 2° co. c.c., perché in qualità di
Presidente del CdA della ostacolava Controparte_14
CP_2 consapevolmente e volutamente le funzioni di vigilanza della , alla quale spettano i poteri di verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi di corretta gestione, cui provvede anche attraverso l'attività ispettiva e di controllo esercitata dalla Covisoc. In particolare, dopo che le deleghe fiscali (F/24) pervenute il 16 marzo 2018 dall'Agenzia delle Entrate per l'addebito sul CC 1063470 intestato alla società erano state disattese per mancanza di provvista, a seguito della contestazione da parte della
Procura dei relativi addebiti conseguenti all'inadempimento Pt_7
dell'obbligo di corrispondere entro il 16.3.2018 le ritenute Irpef e i contributi relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, CP_23 lavoratori dipendenti, collaboratori per i mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, produceva e depositava delle quietanze di pagamento per complessivi € 1.146.986,37, attinenti agli importi dovuti, eseguiti con modello F/24 di tipo cartaceo recante la falsa data di versamento e di assegnazione della valuta del 16/3/2018; ma, in realtà, effettuati il 6.4.2018, ben oltre il termine previsto.
- , , , Persona_7 Persona_4 Persona_6 CP_18
[...]
23 , Parte_1 Testimone_2 Parte_2
per il reato di cui agli artt. 110 c.p. (concorso nel reato), 2368,
2° co., cod civ. (“ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”), perché in concorso tra loro in qualità di dirigenti e dipendenti della Banca presso la quale era accesso il c/c intestato alla sul quale addebitare i pagamenti per le Controparte_14 ritenute Irpef e contributi relativi agli emolumenti dovuti ai CP_23
tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, nella piena consapevolezza della futura destinazione delle quietanze alla FGCI ed al fine di recare ostacolo alle funzioni di vigilanza sulle società professionistiche apponevano sui modelli F/24 in formato cartaceo relativi al pagamento delle somme dovute per le suddette causali avvenuto il 6 Aprile 2018, la falsa assegnazione di valuta del 16 marzo 2018 con il fine specifico di retrodatare falsamente la data del versamento - peraltro in aperta violazione sia delle norme procedurali interne dell'istituto bancario, sia della circolare dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento di imposte e contributi da parte dei titolari di partita iva -, concorrendo nella commissione del reato di cui al capo a) con Controparte_13
.
[...]
In particolare, per quanto riguarda la Sua posizione:
- in qualità di responsabile della sede di RI, Parte_1 effettuava e disponeva le misure attuative necessarie alla retrodatazione dei versamenti e ne condivideva gli esiti con gli altri coimputati a mezzo posta elettronica.
Con istanza depositata dinanzi la Procura della Repubblica di Roma, la ha chiesto di poter prendere visione degli atti di indagine CP_1
depositati a seguito della conclusione delle indagini preliminari, anche al fine di poter meglio valutare i fatti nell'ambito del procedimento disciplinare ancora in corso.
24 In data 14 maggio 2020 l'istanza è stata scrutinata con visto favorevole e in data 30 giugno 2020 la Banca ha potuto prendere visione del ponderoso fascicolo di indagine, che consta di alcune migliaia di pagine.
Dell'esame di questa documentazione, la Banca è stata in grado di esaminare ulteriori elementi che provano i fatti già oggetto della contestazione del 29 maggio 2018 che, quindi, nel Suo esclusivo interesse ed al fine di consentirLe il più ampio diritto di difesa, Le vengono quindi di seguito rappresentati e contestati sotto il profilo disciplinare del rapporto di lavoro.
La ha potuto apprendere che nel corso delle indagini CP_1
preliminari la Procura della Repubblica di Roma ha conferito un incarico peritale, affidando a due Commercialisti i seguenti quesiti
(All. 2):
Presa visione degli atti, contenuti nel fascicolo di indagine, ivi compresi i verbali degli interrogatori resi dagli indagati davanti al PM di RI, svolta ogni opportuna verifica presso gli uffici della , CP_22
descrivano le vicende della procedura finalizzata a dimostrare la regolarità dei pagamenti nei confronti dei tesserati da parte della “
[...]
” CP_14
nell'anno 2018, le modalità di versamento della ritenute erariali e dei contributi previdenziali, il tipo di pagamento “F24” utilizzato nel caso specifico, la data dell'effettivo pagamento con addebito sul c.c. dedicato della società sportiva, l'idoneità della documentazione prodotta agli Uffici Federali ad ostacolare la concreta vigilanza sulla correttezza amministrativa dell'operato anche ai fini di eventuali penalizzazioni;
i soggetti che per conto della società ovvero degli istituti di Credito hanno contribuito all'operazione, descrivendo le rispettive condotte, tenuto conto delle giustificazioni fornite all'A.G. di
RI durante i precedenti interrogatori” (Cfr. All. 2, pag. 1).
25 Quanto al primo quesito circa la regolarità dei pagamenti, le conclusioni dell'elaborato sono perentorie nell'affermare che:
“relativamente alla regolarità dei pagamenti delle ritenute erariali ed i contributi previdenziali dovuti dalla Società sugli emolumenti dei tesserati (dei mesi di gennaio e febbraio 2018) da effettuare con cadenza perentoria il 16.3.2018, si evince che solo in data 6.4.2018 il
Sig. in qualità di legale rappresentante Controparte_13
della Football Club RI 1908 Spa, ha consegnato materialmente agli sportelli della le relative deleghe fiscali (F24) su modello CP_1
cartaceo (con modalità non conforme alle norme di legge), che sono state addebitate in data 6.4.2018 sul conto corrente intestato Football
Club RI 1908 Spa con retrodatata valuta 16.3.2018” (Cfr. All. 2, pag. 26).
Quanto al quesito circa l'idoneità della documentazione prodotta agli Uffici Federali ad ostacolare la concreta vigilanza, le conclusioni sono le seguenti:
“Le irregolari attestazioni di pagamento rilasciate dai dipendenti della banca, in spregio alla normativa e alle procedure interne, sono state poi utilizzate dalla Football Club RI 1908 Spa per fornire agli Organi della una non veritiera attestazione circa l'assolvimento degli CP_22
obblighi di cui sopra nel termine perentorio del 16 marzo 2018, producendo un elaborato delle movimentazioni finanziarie del 16 marzo 2018, con in calce, su ogni foglio, il timbro e la sigla della
e, in relazione agli addebiti riferiti al Controparte_1 pagamento delle deleghe fiscali F24, con il riporto della data valuta e della data contabile entrambe del 16.3.2018, anziché l'effettiva data contabile del 6.4.2018. Sul punto si evidenzia che in data 20 marzo
2018 la Co. Vi. Soc., per il tramite degli ispettori Dott. e Persona_8
Dott. , ha effettuato presso la sede di RI della Persona_9
società una ispezione per verificare sia l'equilibrio economico finanziario sia il rispetto dei principi di corretta gestione, dove è
26 emerso che sia le ritenute di gennaio che di febbraio 2018 alla data del 20 marzo 2018 non risultavano versate.
Inoltre, in data 5 aprile 2018 la Co. Vi. ha esaminato il report CP_11 rilasciato dalla società di revisione Deloitte & Touche SR ed ha riscontrato che la società non aveva provveduto, entro il CP_14 termine del 16 marzo 2018, al versamento. Trasmettendo in data 6 aprile 2018 gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza” (Cfr. All. 2, pag. 26 e 27).
In merito alla individuazione dei soggetti che, per conto della Società ovvero degli Istituti di Credito, hanno contribuito all'operazione, gli esperti nominati dal Tribunale nella loro relazione affermano che:
“l'Ing. , dopo aver informato l'Ing. , Responsabile Per_3 Per_4
della Direzione Crediti della della suddetta richiesta, si è fatto CP_1 promotore presso alcune strutture operative della di verificare CP_1 se vi fosse una fattibile possibilità per aderire alla richiesta formulata dal Sig. In questo contesto ricevuto dal signor CP_13 [...]
–responsabile del comparto Gestione Incassi della banca – Per_6
la disponibilità ad attivare la procedura per il “tardivo inserimento delle deleghe”, previa autorizzazione delle competenti strutture di direzione generale, soluzione non applicabile in nessun modo alla fattispecie in argomento, atteso che non vi era stato alcun errore operativo imputabile alla banca.
La soluzione così individuata e comunicata alla società non risulta essere stata supportata da ulteriori verifiche richieste ad altre strutture specialistiche della banca né rappresentata dall'Ing.
[...]
e dal Sig. Ai loro superiori gerarchici. Per_3 Tes_1
Per quanto sopra e a seguito degli accordi intercorsi, in data 6 Aprile
2018 il Sig. ha consegnato gli sportelli Controparte_13
della banca il pagamento deleghe fiscali (F24) su modello cartaceo, disposte dalla società per complessivi € 1,150/Milioni circa, Sempre per il pagamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali relativi
27 ai mesi di gennaio e febbraio 2018 (come detto in precedenza respinti dalla banca e si evidenzia nuovamente l'irregolare conferimento ed accettazione delle deleghe su modulo cartaceo) …” (cfr. All. 2, pagg.
15 e 16).
Concludendo poi, per quanto più specificamente riguarda la Sua posizione personale:
“… la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di
RI, Nelle considerazioni di PG riportate a conclusione delle annotazioni nr. 433412/18 del 26.9.2018, Trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di RI anche a seguito degli interrogatori degli indagati per il reato di concorso ex art 110 c.p. nel reato di cui all'art. 2638 cod. civ. (cfr. allegati da 70 a 76 delle annotazioni n. 433412/18 del 26.9.2018) che nel periodo tra il
3.7.2018 e il 12.7.2018 si cono tenuti innanzi all'Autorità Giudiziaria
PP.MM. e Dott.ssa … Indica i Controparte_24 CP_25 seguenti responsabili degli accadimenti che, con il loro comportamento hanno determinato ostacolo alle funzioni di pubblica vigilanza (ex art 2638 c.c.):
…
pienamente consapevole di ciò che accadeva Parte_1
all'interno della filiale di cui è responsabile, compresa la produzione di falsi elaborati delle movimentazioni finanziarie sul conto dedicato nella , ha consegnato con missiva del 9 aprile Controparte_14
2018, degli elaborati prodotti da ossia quello Persona_6 riportante le sole movimentazioni relative agli addebiti degli F24, con esposizione esclusivamente della data valuta del 16 marzo 2018”
(Cfr All. 2, pag. 24).
La Sua responsabilità per aver avuto un ruolo di consapevole e fattiva parte attiva alla realizzazione dell'illecita operazione, emerge da una serie di elementi innanzitutto di carattere documentale, presenti nel fascicolo dell'indagine penale.
28 In particolare, risultano documentate le seguenti illecite attività da
Lei poste in essere, come documentate dalla corrispondenza di posta elettronica che è stata rinvenuta all'esito dell'acquisizione forense e riportata nell'annotazione di Polizia Giudiziaria della Guardia di
Finanza di RI n. prot. 433412/18 del 26 settembre 2018 presente nel fascicolo delle indagini che alleghiamo alla presente (All. 3 – pagg. 17 - 23).
All 4:
Con mail datata 16.03.2018, delle ore 16:28, avente ad oggetto
"URGENTE - ON EA PR RL — , P.IVA_3
comunica a e , nonché Parte_3 Persona_4 Parte_8
per conoscenza a — , CP_19 Testimone_3 quanto segue: "Buon pomeriggio. Come anticipato per le vie brevi la società in oggetto richiede autorizzazione all'esecuzione di girofondi per finanziamento soci a favore della controllata Controparte_14 di € 1.600.000 , con sconfino di complessivi € 1.662.000 ca. La cliente informa che è in arrivo bonifico estero di 31min da Deutsche
Bank Francoforte. Il predetto bonifico è funzionale al pagamento degli stipendi e F24 da parte della FG RI in data odierna. Si inoltra per le opportune determinazioni. Cordiali saluti".
Alle 16:37, risponde a , e per Parte_8 Parte_3
conoscenza a - - - CP_19 Testimone_2 Persona_5
, come segue: "Sentito il Responsabile della Persona_4
Direzione Crediti si potrà procedere al giroconto solo con documentazione attestante l'avvenuto bonifico estero. Saluti".
Alle 16:38, inoltra la mail a CP_19 Parte_1
Alle 17:20, da smartphone, risponde alla mail di Parte_1
, come segue: "OK”. CP_19
All. 5:
Con mail datata 18.03.2018, delle ore 21:40, Controparte_13
comunica a quanto segue: “Egregio, alla
[...] Persona_4
29 luce del recente incasso di quota parte del residuo credito in oggetto
(550 keuro il 13 us), con la presente intendo fare un utile riepilogo che chiarisca la sostanza del rapporto. Con lettera del 14 febbraio, che ha supportato il mandato irrevocabile all'incasso firmato in pari Contr data in favore della , la Lega B attesta che secondo CP_14 stime prudenziali effettuate dalla stessa lega, dovrebbe incassare per la corrente stagione sportiva da un minimo di circa 4,5 ad un massimo di circa 5,2 milioni di euro. Questi importi sono da ivare, atteso che ogni incasso viene poi fatturato alla lega. Pertanto, in termini finanziari ad oggi, attestandoci sul minimo ivato (totale di circa 5,5 meuro), avendo ottenuto erogazioni per complessivi euro
3,2 m, il residuo credito di è di circa 2,3 meuro. Alla luce di CP_14 quanto sopra ritengo che entro la scadenza federale di giugno pv il Contr conto anticipi , ad oggi pari a 1,5 meuro, sarà quasi completamente azzerato. Da ultimo allego in formato word il testo della cessione del credito (credito lega campagna trasferimenti 2018-
19) che per varie assenze non si è potuto formalizzare venerdì 16 us.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordialmente".
Alle ore 21:42, inoltra stessa mail a CP_13
, con il seguente testo: "Per tua info, come Email_1
concordato. A domattina"".
In data 19.03.2018, alle ore 09:32, da viene Email_1 inoltrata stessa mali a con il seguente testo: Parte_1
“Cordiali saluti. Amministrazione Ricci".
Alle ore 10:29, inoltra stessa mail a Parte_1 Pt_3
, senza testo. In allegato, sin dall'origine delle mail un file di
[...]
word denominato "Cessione credito Lega 2018-19". All. 6:
Con mail datata 19.03.2018, delle ore 09:11, avente ad oggetto
"URGENTE: c.c ", CP_14 P.IVA_4 Parte_1
scrive a : "Gentile Direttore, vorrei comunicare che Persona_4
nei sospesi di filiale odierni vi sono nr.
4 - F24 per pagamento
30 contributi previdenziali privi di copertura intestati al nominativo in epigrafe. Totale F24 euro 1.136.000,00".
Alle ore 09:32, con mail avente ad oggetto "URGENTE: CP_14
c.c. ", comunica a
[...] P.IVA_4 Persona_4 Pt_1
, nonché per conoscenza a , ,
[...] Parte_8 Parte_3
quanto segue: "Allo stato in Parte_9 Persona_10 mancanza di accrediti bisognerà procedere a stornare l'operazione".
All. 7:
Con mail datata 19.03.2018, delle ore 10:49, Parte_1
scrive a : "Buongiorno, si comunica che il Presidente Persona_4
qui presente filiale mi rilascia copia di un BIR per euro CP_13
100.000,00 proveniente da Banca di Credito Cooperativo
Alberobello.
Non presente al momento altra documentazione di cui il Presidente
è in attesa in giornata attestante l'arrivo di un bonifico CP_13 di euro 1.000.000,00 ... acconto di una somma totale di euro
3.000.000,00, proveniente dall'estero relativa ad una presunta vendita di immobile. In mancanza non si ritiene di procedere".
Alle ore 10:55, con mail avente ad oggetto "URGENTE: CP_14
c.c ", comunica a
[...] P.IVA_4 Persona_4 Pt_1
, nonché per conoscenza a , ,
[...] Parte_8 Parte_3
, quanto segue: "Vale quanto Parte_10 Parte_2 riportato nella mail precedente".
Alle ore 12:17, comunica a e per Parte_3 Persona_4 conoscenza a , , Parte_8 Parte_10 Parte_2
quanto segue: Parte_1 Persona_5 Tes_4
"Buongiorno. La SE di RI mi informa che gli F24 di compl. euro
1.136,000,00 sono stati respinti per mancanza di copertura.
Cordiali saluti”.
All. 8:
31 Con mail datata 26.03.2018, delle ore 09:48, avente ad oggetto
"URGENTE - F24 F.C. BARI 1908 S.P.A. - EURO 1.144.940",
invia a e , nonché Parte_3 Persona_4 Persona_5 per conoscenza a e nr. 2 allegati Parte_1 Tes_4 rappresentati da una cartella denominata "PEF FC RI/Lega
c/campionato" ed un file di word denominato "BOZZA cessione credito Lega 2018-19", con il seguente testo: "Faccio seguito alla mail inoltrata in data 21 marzo u.s. (cfr. allegato) per segnalare che la società ha inserito in remote banking F24 per l'importo complessivo di E 1.144.940,33. PEF in corso per anticipo saldo campagna trasferimenti per € 550.000 Si allega posizione ad oggi.
Cordiali saluti".
La documentazione in allegato si riferisce alla cessione di crediti vantati nei confronti della Lega Nazionale Professionisti B, sorti in funzione della c.d. campagna trasferimenti, per l'importo di euro
574.620,00, in favore della Controparte_1
All. 9:
Con mail datata 09.04.2018, delle ore 12:49, avente ad oggetto
"etc. FOOTBALL BARI 1.908 SPA", invia file allegato Persona_6
a con il seguente testo "Buongiorno Angelo, Parte_1
in allegato ho riportato l'e/c della Società in oggetto. Come da accordi con gli Organi Superiori, dovresti riportare il tutto su carta intestata, per consegnarla alla Società". ll file in allegato, denominato "ESTRATTO CONTO FOOTBALL CLUB
BARI 1908 S.P.A.", contiene esclusivamente i movimenti di addebito, sul conto 1063470, relativi al pagamento dei nr. 4 modelli
F24, con la sola data valuta del 16.03.2018.
Alle 13:09, inoltra la stessa mali a Parte_1 Tes_2
, accompagnata dal seguente testo "Spettabile,
[...] CP_14
, in relazione a quanto in Vostra richiesta del (ti fai firmare una
[...]
richiesta scritta) Vi rimettiamo una tabella riepilogativa relativa alla
32 operatività da Voi posta in essere relativa alle valute di riferimento marzo 2018".
All. 10:
Con mail datata 10.04.2018, delle ore 16:21, avente ad oggetto Pers "e/e BARI", invia file in formato Excel a Persona_6 Per_7
, con il seguente testo: SE , vedi se va bene
[...] Per_4 questo allegato, è una lista movimenti come da Te richiesto dalli/0312018 al 31/03/2018".
Il file allegato è un elaborato dei movimenti finanziari sul conto corrente 1063470, del periodo dal 16.03.2018 al 31.032018, con la particolarità che gli addebiti delle deleghe fiscali F24 riportano sia la data contabile che la data valuta del 16.03.2018.
Alle 16:24, inoltra lo stesso file di Excel anche a Persona_6
con il seguente testo: " come da accordi Parte_1 Pt_1 con l'Ing. . Dai una controllata se va bene, mi sembra di Per_3 aver capito che insieme a questa lista movimenti, devi allegare su carta intestata una nostra missiva. Ciao”.
Alle 16:30, inoltra la stessa mail appena ricevuta Parte_1
da al proprio indirizzo di posta elettronica Persona_6
Email_2
Alle 16:53, inoltra la stessa mali prima ricevuta da Parte_1
, a priva di testo. Persona_6 Testimone_2
All 11:
Con mail datata 10.04.2018, delle ore 15:32, avente ad oggetto
"EIC FOOTBALL BARI 1908 S.P.A.", invia file in Persona_6
formato Excel a , con il seguente testo: " in Parte_11 Pt_4
allegato l'e/c di cui all'oggetto.
Il primo è in PDF il secondo in Excel modificabile e stampabile su carta intestata, è in attesa". Pt_1
L'unico file allegato è quello in formato Excel, relativo ad un elaborato dei movimenti finanziari del conto corrente 1063470
33 intestato alla relativo al periodo dal Controparte_14
16.03.2018 al 06.04.2018, con la particolarità che per tutte le operazioni è riportata la soia data valuta che, per gli addebiti degli
F24 è quella del 16.03.2018.
Alle 16:38, IS TE inoltra la stessa mali con l'Allegato file di
Excel, a con il seguente testo: "Come da accordi". Parte_1
All. 12:
Con mail datata 07.05.2018, delle ore 12:59, la Direzione
Amministrativa , avente Email_3
come oggetto: "Pagamenti eseguiti in data 16 marzo 2018", invia a e per conoscenza a e ad Parte_1 Testimone_2 CP_14
il seguente testo: "Spett.le Istituto, con riferimento alle operazioni da noi disposte e da Voi eseguite in data 16 marzo 2018, Vi chiediamo cortesemente una breve relazione a specifico riguardo delle modalità di versamento delle ritenute Irpef e dei contribuiti previdenziali.
Ringraziamo in anticipo per la priorità che vorrete riservare alla presente. Cordiali saluti”.
Alle 13:27, inoltra la stessa mali a , Parte_1 Parte_12
con il seguente testo: "Buongiorno. Ti invio la mail di seguito appena ricevuta per opportuna conoscenza e determinazione”.
Alle 13:28, inoltra ancora la stessa mail a Parte_1 Pt_3
con il seguente testo: “ per caso sai cosa vogliono
[...] Pt_3
???".
Alle 14:54, risponde alla mai! ricevuta da Parte_3 Pt_1
, con il seguente testo: "No non hanno parlato con
[...] Pt_1
me".
Alle 16:16, inoltra la stessa mail a Parte_1 Tes_5
e per conoscenza a ,
[...] Persona_4 Persona_11
, con il seguente testo: "Come da intercorse Parte_3
comunicazioni telefoniche;
attendo istruzioni in merito alla richiesta a margine pervenuta in data odierna.".
34 All 13:
Con mail datata 10.05.2018, delle ore 14:06, avente ad oggetto:
" - Operazione Del 06/04/18 – Controparte_14
Documentazione a Supporto", trasmette a Testimone_2 nr. 3 file in formato PDF denominati Parte_1 rispettivamente: " — Cronologia mail 06.04.018 Controparte_14
+ Allegati. pdf" " — Contabili 06.04018 (copia Controparte_14
clienti).pdf" "F.C. RI 1908 S.p.a.— Ricevute F24 (copia cliente).pdf".
All. 14: con mail datata 12.05,2018, delle ore 11:37, Parte_1
trasmette dal proprio indirizzo mail personale Email_4 al proprio indirizzo mail della un allegato Controparte_1 file di word denominato " contenente Controparte_27 memorie difensive su fatti relativi a Controparte_14
Dall'esame di queste mail risulta quindi la Sua piena consapevolezza dei precedenti rifiuti al pagamento delle deleghe pervenute alla banca tramite canale Entratel per mancata copertura e, quindi, che l'operazione di inserimento tardivo poi effettivamente realizzatosi in data 6.4.2018 non poteva essere compiuta, in quanto il rifiuto non era stato causato da un errore dell'operatore. Part Risulta inoltre documentato che tra il 09.04 ed il 10.04.2018, riceve da nr. 3 distinti elaborati delle movimentazioni Persona_6 finanziarie sul conto corrente n. 1063470, intestato alla
[...]
tutti comunque non confacenti con quanto rilevabile CP_14
dall'estratto conto ufficiale e tutti realizzati in modo da esporre o da far apparire quale unica data del pagamento delle deleghe fiscali quella del 16.03.2018:
- uno riportante le movimentazioni finanziarie del periodo dal
16.03.2018 al 06.04.2018, che espone solo la data valuta e non
35 anche la data contabile (quindi per gli addebiti delle deleghe fiscali
F24 solo la data del 16.03.2018);
- altro riportante le movimentazioni finanziarie del periodo dal
16.03.2018 al 31.03.2018, che espone in relazione agli addebiti delle deleghe fiscali F24, quali data valuta e data contabile, quella del 16.03.2018 (questo elaborato sarà quello che CP_13 presenterà a propria difesa, alla Procura Federale sportiva);
- altro ancora, riportante esclusivamente le movimentazioni finanziarie relative agli addebiti delle deleghe fiscali F24, con l'esposizione della sola data valuta 16.03.2018 e non anche la data contabile.
Come poi emerso dalle risultanze documentali acquisite in sede di perquisizione locale presso il Suo ufficio della Filiale della
[...]
Lei ha sicuramente trasmesso al Sig. Controparte_1 CP_13
l'elaborato relativo alle sole movimentazioni di addebito degli F24 riportanti la sola data di valuta al 16.03.2018 (manca la data contabile), con lettera datata 09.04.2018.
Peraltro, tale lettera a Sua firma, rinvenuta in sede di perquisizione locale presso il Suo Ufficio, riporta quale contenuto proprio il testo che lo stesso trasmette a con mail Parte_1 Testimone_2
del 09.04.2018 alle ore 13:09, affinché quest'ultimo predisponga la missiva (All. 15 - lettera di trasmissione dell'elaborato).
Orbene, la consegna dell'elaborato in trattazione denota da parte
Sua la piena complicità rispetto alle anomale richieste fatte da nella consapevolezza che le deleghe fiscali F24 sono CP_13
state pagate in data 06.04.2018 e non il 16.03.2018.
**
Tale complicità e pieno asservimento ai desiderata del Sig.
è poi pienamente confermata dalle risultanze delle CP_13
intercettazioni telefoniche che sono parimenti ripotate
36 nell'annotazione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza n.
433412/18 del 26/9/2018 alle pagg.80 -88.
In particolare, nella conversazione del 19/3/2018 Ella rivolgendosi a dichiara “ … io tutto quello che posso fare lo faccio, sono CP_13
a disposizione”
e poi ancora: “ … mi fate sapere io sono disponibile” (pag. 81).
Il successivo 21/3/2018 nell'ambito di una conversazione dove si fa riferimento alle illecite attività che stava svolgendo il Sig. Tes_2
lasciando pienamente intendere la Sua consapevolezza circa il fatto che si stavano approntando delle deleghe cartacee per il pagamento degli F24, in contrasto con le discipline della Banca, Lei dichiara: “
… faccia sentire magari la sua segretaria con e poi Tes_2 scannerizzare le disposizioni e ce le manda e poi ce le porta in originale” ed ancora “ … poi ci sarebbe il problema c'è un commercialista da contattare per la compilazione eventuale degli F 24
a mano?” per concludere la conversazione con la Sua tipica espressione “ … va bene va bene d'accordo noi stiamo monitorando”
(pag. 82).
Nella giornata del 27/3/2018 Lei dichiara “caro questa mattina mi hanno chiamato dalla direzione per il pagamento di quegli F24 ma non è ancora arrivato nulla di e…” e, alla risposta del Sig. Parte_14
che si stava a adoperando per consentire il pagamento, CP_13 sempre a rimarcare la Sua piena complicità nell'operazione Lei afferma: “ … Vabbè, vabbè, vabbè, dammi notizie se posso darti una mano te la do …” (pag. 83).
Nella giornata del 7/4/2018 (ovverosia il giorno successivo alle fenetiche attività svoltesi all'interno della Banca per compiere l'illecita retrodatazione) , felice per la realizzazione CP_13
dell'operazione illecita dichiara: “Ti volevo abbracciare” e Lei “un
37 onore e un piacere … l'importante che risolviamo … noi siamo più forti delle circostanze” (pag. 85).
**
Degli elementi documentali e dalle intercettazioni telefoniche appena riportate risulta evidente e provato che Lei ha preso parte attiva alla procedura di autorizzazione alla tardiva registrazione delle deleghe fiscali.
Ed ha poi avuto un ruolo nella consegna al Sig. di CP_13
documenti della Banca artefatti e non rispondenti alle risultanze delle scritture contabili.
Tutti gli esposti elementi di prova di quanto già oggetto della contestazione d'addebiti del 29 maggio 2018 e della lettera di riserva del 29 giugno 2018, emersi e conosciuti dalla Banca solo successivamente alla sua redazione, confermano il ruolo da Lei rivestito nel compimento dei gravi fatti che hanno riguardato il pagamento degli F24 della e del Suo diretto Controparte_14 coinvolgimento nelle attività poste in essere per manipolare le procedure della Banca e determinare delle false evidenze che hanno poi consentito alla medesima di fornire una CP_14
rappresentazione non veritiera dei fatti a soggetti terzi.
Sempre al fine di favorire in maniera più ampia il Suo diritto di difesa Le viene concesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della presente per rassegnare Sue eventuali ulteriori giustificazioni.
Ancora, sempre per favorire in maniera ampia il Suo diritto di difesa, benché tali documenti siano già nella Sua potenziale disponibilità, in quanto presenti nel fascicolo del procedimento penale, in uno alla presente Le trasmettiamo tutti gli allegati sin qui citati.
Nelle more del presente procedimento, attesa anche la gravità delle evidenze desumibili dal fascicolo dell'inchiesta penale, Ella viene immediatamente sospeso dal lavoro e non dalla retribuzione.
38 Distinti saluti.
Controparte_1
Allegati:
1) Avviso di conclusione delle indagini preliminari;
2) Relazione di consulenza tecnica a firma del Prof. Dott. Per_12
e del Prof. Dott. , depositata in data 12
[...] Persona_13 settembre 2019 nel procedimento penale dinanzi la procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma R.g.n.r. 12720/2019;
3) Annotazione della Guardia di Finanza di RI n. prot. 433412/18 del 26.9.2018;
4) Mail 16/3/2018 avenete ad oggetto “Urgente – Sconfino RE”;
5) Mail datata 18/3/2018;
6) Mail datata 19/3/2018 ore 9:11;
7) Mail datata 19/3/2018 ore 10:49;
8) Mail datata 26/3/2018 ore 9:48;
9) Mail datata 9/4/2018 ore 12:49;
10) Mail datata 10/4/2018 ore 16:21;
11) Mail datata 10/4/2018 ore 15:32;
12) Mail datata 7/5/2018 ore 2:59;
13) Mail datata 10/5/2018, ore 14:06;
14) Mail datata 12/5/2018 ore 11:37;
15) Lettera a firma di datata 9/4/2018, relativa Parte_1 alla trasmissione alla dell'elaborato relativo alle Controparte_14 movimentazioni di addebito degli F 24 riportanti la sola data di valuta al 16 marzo 2018 (manca la data contabile).”
Il ricorrente rendeva ulteriori giustificazioni in data 12 novembre
2020 (cfr. doc. 32 fascicolo parte resistente fase sommaria).
Successivamente, con nota del 28 gennaio 2021 (doc. 33 fascicolo parte resistente fase sommaria), la comunicava l'impossibilità CP_1
di accogliere le giustificazioni rassegnate e irrogava il licenziamento
39 per giusta causa, con effetti economici alla data della sospensione cautelare.
Orbene, attesa la corposa produzione documentale di entrambe le parti non è necessario, neppure nella presente sede, il ricorso alla prova orale per conseguire una adeguata conoscenza dei fatti.
In primo luogo, si ribadisce nella presente fase che è infondata l'eccezione di tardività della contestazione contenuta nella seconda Contr nota di contestazione disciplinare del 15.10.2020, atteso che la ha potuto accedere agli atti della indagine penale solo il 30 giugno
2020 e – trattandosi di procedimento di alcune migliaia di pagine – ha evidentemente necessitato di tempo per estrapolare le parti di interesse per la posizione dell'istante. Inoltre, la sospensione del procedimento disciplinare era stata determinata proprio dalla esigenza di attendere ed acquisire gli esiti della indagine penale.
Del pari inconferente, lo si ribadisce, è il rilievo che vi sia violazione del principio della immutabilità della contestazione disciplinare.
Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare concerne la necessaria congruenza tra quanto contestato e quanto addebitato all'esito del procedimento disciplinare, non potendosi pervenire a sanzione per fatti diversi da quelli resi noti all'incolpato con la contestazione disciplinare.
Altra situazione è quella per cui – nell'iter procedimentale del disciplinare – emergono fatti che possono portare cambiamenti nella incolpazione, che sarà sicuramente possibile, dovendosi unicamente rispettare la coincidenza finale tra la incolpazione da ultimo formulata e quello che è oggetto delle valutazioni disciplinari, dovendosi così intendere il principio di immutabilità.
In ogni caso, nell'ipotesi in esame i fatti – nella loro storicità – non sono mutati a seguito della nota del novembre 2020, ma si sono semplicemente approfonditi e arricchiti di tutti quegli elementi di prova che sono stati attinti dalla indagine penale.
40 Venendo ora al merito della controversia, l'odierno ricorrente ha riproposto le sue argomentazioni in tema di pretesa illegittimità del licenziamento per l'asserita insussistenza materiale e giuridica del fatto contestato, deducendo di essere rimasto estraneo dall'esecuzione materiale delle attività illecite perpetrate all'interno della Filiale dallo stesso diretta.
Ora, sul punto, va rammentato l'indagine del Giudicante deve essere compiuta in ordine ad un duplice profilo. Da un lato, occorre procedere alla ricostruzione dei fatti nella loro storicità, e, dunque, alla verifica dell'effettivo accadimento degli stessi;
dall'altro, in punto di diritto, è necessario valutare la condotta nei termini posti a base del provvedimento di recesso e la sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario sì da comportare la massima sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore, ossia il licenziamento.
Sotto il primo profilo, quanto si va ad esporre smentisce la prospettazione del ricorrente e depone univocamente nel senso della consapevolezza delle operazioni del 6.4.2018 nonché nel senso del generale mancato regolare svolgimento delle attività di controllo e segnalazione dovute.
In particolare, l'istante, direttore della filiale presso la quale era stata realizzata l'operazione irregolare della falsa retrodatazione dei
F/24 del RI CA, appare consapevole dell'irregolarità dell'operazione e di quanto si andava organizzando all'interno della filiale nella giornata del 6 aprile 2018 (giornata di venerdì), in quanto, benché assente, aveva ricevuto per conoscenza tutte le mail che i vari protagonisti si erano scambiati. Anzi, a ben vedere,
l'istante era edotto del fatto che le deleghe di pagamento della F.C.
RI CA erano state rifiutate già nelle date di presentazione del
19 marzo e del 26 marzo due volte ed addirittura la terza volta nel pomeriggio del 26 marzo, avendole egli stesso respinte.
41 Invero, come è reso palese dalle intercettazioni telefoniche riportate nella lettera integrativa, benché non abbia preso parte agli incontri tra , e nel corso dei quali Per_3 Tes_1 CP_13 Pt_5 veniva individuata l'illecita soluzione dell'inserimento tardivo delle deleghe, era a conoscenza del fatto che con la complicità CP_13 di altri soggetti ai vertici della Banca si stavano adoperando per trovare una soluzione già all'indomani del mancato pagamento della prima delega.
Non si dubita, come già affermato in fase sommaria, dell'utilizzabilità degli atti ed elementi probatori acquisiti al procedimento penale, in quanto, come noto, “Il giudice civile, ai fini del proprio convinci-mento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria
e, dunque, anche le cosiddette atipiche ed è, quindi, legittimato ad avvalersi delle prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, con-testare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (così Cass. civ. sez. III,
21/09/2021, n. 25503).
Ebbene, tornando ai fatti, si rileva che nella conversazione del
19/3/2018 Mummolo, rivolgendosi a aveva dichiarato CP_13 la propria disponibilità in relazione all'operazione “… io tutto quello che posso fare lo faccio, sono a disposizione” e poi ancora: “… mi fate sapere io sono disponibile”.
In più, dalle intercettazioni si evince con chiarezza che l'istante era edotto del fatto che in filiale si stavano adoperando per realizzare delle deleghe cartacee che non potevano essere presentate allo
42 sportello. Infatti, il 21/3/2018, nell'ambito di una conversazione in cui si faceva riferimento alle attività irregolari che stava svolgendo l'istante dichiarava: “… faccia sentire magari la sua Tes_2 segretaria con e poi scannerizzare le disposizioni e ce le Tes_2 manda e poi ce le porta in originale” ed ancora “ … poi ci sarebbe il problema c'è un commercialista da contattare per la compilazione eventuale degli F 24 a mano?”.
A completare il quadro, va evidenziata la conversazione con intercorsa il 27/3/2018 in cui l'istante dichiarava: “caro CP_13
questa mattina mi hanno chiamato dalla direzione per il pagamento di quegli F24 ma non è ancora arrivato nulla di ” e, Parte_15
alla risposta di che si stava adoperando per consentire il CP_13
pagamento, l'istante rinnovava la propria disponibilità affermando:
“… Vabbè, vabbè, vabbè, dammi notizie se posso darti una mano te la do …”.
Nessun dubbio, quindi, sul fatto che il ricorrente fosse pienamente consapevole del fatto che l'operazione era irregolare e che era possibile solo contraddicendo tutte le ordinarie regole bancarie.
Ancora, dagli atti di causa emerge che alla riapertura della Banca il lunedì successivo 9 aprile 2018, l'istante non attivava i controlli che erano di sua competenza segnalando l'operazione irregolare, ma anzi consegnava a il primo estratto conto irregolare, CP_13 redatto non su modulistica della Banca. Infatti, vi è prova documentale che il ricorrente aveva consegnato, con lettera stampata su carta intestata della Banca ed a sua firma del 9 aprile
2018 (cfr. doc. 30 fase sommaria), a elaborati irrituali CP_13
prodotti da , riportanti le sole movimentazioni relative Persona_6
agli addebiti degli F24, con esposizione esclusivamente della data valuta del 16 marzo 2018, così tentando di accreditare anche con questi documenti l'effettività della illecita operazione posta in essere.
Non convince la tesi dell'istante secondo cui si sarebbe limitato a far
43 stampare un documento (cfr. pag. 31 pen. ult. rigo primo cpv. ricorso fase sommaria) che gli era stato trasmesso dall' Tes_1
Invero, nella sua qualità di direttore di filiale, non poteva non accorgersi che quel documento era, a dir poco, irrituale in quanto non recava la data dell'operazione, mentre è noto che qualsiasi estratto conto bancario contiene sia la data valuta che quella dell'operazione (documento che, comunque, indicava anche una circostanza non veritiera ossia che l'operazione aveva la data valuta
16.3.2018, mentre per il pagamento degli F/24 la data valuta deve coincidere con la data dell'operazione).
Sul punto basta prendere visione delle istruzioni che vengono pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, facilmente consultabili sul sito:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/ pagamenti/ f24/avvertenze-per-un-corretto-versamento-telematico
Quivi si legge:
“I versamenti inviati tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate si considerano effettuati solo nel caso in cui il saldo da pagare sia stato addebitato sul conto corrente bancario o postale indicato nel file trasmesso. Questo avviene se, alla data di esecuzione del versamento, il conto risulta aperto presenta disponibilità finanziarie sufficienti per addebitare l'intero saldo dovuto l'intestatario del conto medesimo, individuato attraverso il codice fiscale, corrisponde al soggetto indicato come tale nel file inviato.
L'elaborazione delle operazioni avviene con procedure automatizzate e - nel caso in cui anche una sola delle condizioni non risulti soddisfatta - l'istituto presso il quale è aperto il conto non procederà con l'addebito e, quindi, il versamento non sarà considerato validamente effettuato.
44 Si ricorda, inoltre, che i versamenti possono essere inviati anche in anticipo rispetto alla data di scadenza dell'adempimento, fermo restando che l'addebito delle somme sul conto corrente avverrà alla data di esecuzione richiesta”.
Ebbene, è impensabile che l'istante, chiamato a svolgere le funzioni di direttore della filiale di RI SE (la filiale storica della Banca nonché la più importante) non fosse a conoscenza di regole così basilari.
A ciò aggiungasi poi che, come sopra detto, il ricorrente sapeva che le deleghe non erano state pagate il 16 marzo, perché proprio lui stesso le aveva respinte in ben due occasioni precedenti (cfr. all. 6 alla lettera di contestazione d'addebiti mail prodotta con doc. 21 fascicolo parte resistente fase sommaria), quindi l'operazione non poteva essere qualificata di “immissione tardiva” per errore della
Banca.
Risulta vieppiù confermata la violazione delle procedure di controllo che competevano all'istante, dal momento che tutti i soggetti che materialmente avevano posto in essere l'operazione all'interno della filiale sede di RI erano sottoposti del ricorrente.
Infatti, ove, per ipotesi, non avesse avuto contezza dei fatti – e così non è in quanto aveva ricevuto per conoscenza le mail dal e Tes_2
sapeva del respingimento avvenuto il 16 ed il 26 marzo 2018 delle deleghe elettroniche - avrebbe dovuto chiedere immediatamente spiegazioni per gli illeciti commessi nella filiale da lui diretta ai suoi sottoposti e segnalare all'audit le irregolarità dagli stessi perpetrate.
Invece, il giorno 9 aprile 2018, rientrato in servizio, l'istante sottoscriveva l'atipico documento riportante la data valuta dell'operazione e lo consegnava a A conferma del CP_13
coinvolgimento di poi, vale stigmatizzare l'intercettazione Pt_1
finale, che riprende i due interlocutori il giorno dopo l'operazione e la consegna dell'estratto conto irrituale. In quest'occasione il
45 lieto per la realizzazione dell'operazione confessava al CP_13
“Ti volevo abbracciare” e il ricorrente, addirittura Pt_1
orgoglioso della vicenda, rispondeva: “ è un onore e un piacere …
l'importante che risolviamo … noi siamo più forti delle circostanze”.
Ancor più evidente è l'omissione delle dovute segnalazioni alla funzione di controllo. In data 9 aprile 2018 il ricorrente riceveva da un primo elaborato relativo ai soli addebiti degli F24, con Tes_1
l'esposizione della sola data valuta del 16 marzo 2018,di cui sopra, lo stampava su carta intestata, lo firmava e consegna a CP_13
nonostante si trattasse di un documento irrituale riportante, come sopra esposto, informazioni parziali (in quanto il documento mancava della data operazione) e non veritiere (perché la valuta di addebito dell'operazione che egli sapeva non essere avvenuta nella data del 16.3.2018 -avendo lui stesso respinto il pagamento- non poteva essere quella).
Il giorno successivo 10 aprile 2018, inoltrava al Tes_1 Pt_1
un secondo elaborato dei movimenti sul conto della CP_28
con l'esposizione, per gli addebiti della delega fiscale, della data
[...]
valuta e della data contabile, entrambe del 16 marzo 2018. Nella stessa data, trasmetteva all'istante un terzo elaborato, Tes_1
privo della colonna relativa alla data contabile. Ora, il fatto che tali elaborati atipici non fossero stati predisposti dal ricorrente e poi
(con riferimento agli ultimi due) non fossero stati consegnati a non esime da responsabilità in quanto, a tacer d'altro, CP_13 tali atti chiaramente irregolari non sono mai stati oggetto di segnalazioni all'audit. Il che conferma la consapevolezza da parte dell'istante dell'operazione, tant'è che questi non ha intrapreso al riguardo nessuna iniziativa di segnalazione agli organi competenti.
Alla luce di quanto sinora esposto, emerge con chiarezza la sussistenza dei gravi fatti contestati al ricorrente.
46 Il ricorrente sostiene in sede di opposizione che non vi sia prova che agli avesse ricevuto le mail e che le avesse lette. Al riguardo è sufficiente osservare che le mail sono agli atti del fascicolo delle indagini della Procura della Repubblica. Dal fascicolo stesso si apprende come il computer del sia stato sottoposto a Pt_1 sequestro e le mail sono state acquisite secondo procedura forense incontestabile (cfr. all. 3 alla lettera integrativa Relazione della
Guardia di Finanza, citata a pag. 46 della memoria difensiva di prime cure). Proprio per questo nel capo di imputazione per il quale
è stato richiesto il suo rinvio a giudizio per la sua posizione viene chiesto il processo perché effettuava e disponeva le misure attuative necessarie alla retrodatazione dei versamenti e ne condivideva gli esiti con gli altri coimputati a mezzo posta elettronica (cfr. decreto di citazione per invio a giudizio riportato a pag. 43 della difesa di primo grado). Quindi non v'è dubbio, neppure nella presente fase, che il ricorrente abbia effettivamente ricevuto ed inviato tutte le mail oggetto della lettera integrativa della contestazione d'addebiti.
Ancora, l'istante in sede di opposizione, al fine di attenuare la propria responsabilità, sostiene che egli avrebbe ricevuto da un ordine di consegnare il documento in questione. In Tes_1
particolare, per quanto riguarda la consegna da parte del ricorrente dei documenti a nella giornata del 10.4.2018, rispetto al CP_13 ricorso in fase sommaria, nell'atto di opposizione si afferma (a pag.
4, 4° cpv.) che la consegna al non sarebbe stata CP_13 richiesta dall' (come nel ricorso fase sommaria, pag. 34), Tes_1
ma gli sarebbe stata “intimata” dall' Tes_1
Tale elemento, introdotto per la prima volta in fase di opposizione è comunque irrilevante.
Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, il dipendente può sempre rifiutarsi di eseguire un ordine illegittimo impartito dal proprio superiore (anche se l' non era un Tes_1
47 superiore). La Suprema Corte, infatti, ha affermato che “In tema di licenziamento, stante l'inoperatività nel rapporto di lavoro della scri1minante prevista dall'art. 51 c.p., è legittimo il licenziamento irrogato assunzione di una condotta realizzata in aperta violazione delle procedure interne ed in esecuzione di un ordine del superiore palesemente illegittimo” (cfr. tra le tante, Cass. Sez. lav. 28 settembre 2018, n. 23600). Del resto, come suaccennato, l' Tes_1
non era un superiore del ricorrente, che era il direttore della filiale più importante della Banca. Quindi è evidente che, anche se un suo sottoposto gli avesse intimato un “ordine”, egli avrebbe potuto rifiutarsi di eseguirlo, essendo il Direttore della Filiale.
Non sfugge al Giudicante che l'odierno ricorrente, in sede di opposizione, introduce un ulteriore argomento, ossia l'asserito stato di “sudditanza psicologica” che egli avrebbe avuto per il fatto che presso la Banca lavorava anche la di lui moglie e quindi egli sarebbe stato “intimorito per quello che sarebbe potuto succedere a sé ed alla moglie” (cfr. pag. 5 ricorso in opposizione, 1° cpv.).
Ora, trattasi di affermazioni apodittiche che non sono supportate da alcun elemento concreto in grado di far intendere l'effettiva esistenza di questa situazione di sudditanza. In ogni caso, siamo in presenza di una deduzione inconferente. Infatti, come risulta dalla scheda della moglie dell'istante depositata in atti, la stessa era titolare di un consolidato rapporto di lavoro, quindi non si comprende quale tipo di sudditanza potesse avere il ricorrente e quale timore in ordine al rapporto di lavoro della moglie. Ma, soprattutto, non è dato sapere perché questi asseriti timori possano costituire una scriminante rispetto alla consapevole partecipazione al meccanismo illecito della retrodatazione del pagamento degli
F/24.
Nessun pregio, poi, può essere attribuito all'argomentazione dell'opponente secondo cui, da un lato, le istruzioni dell'Agenzia
48 delle Entrate che vietano il pagamento del mod f/24 in formato cartaceo sarebbero “del tutto irrilevanti ed inconferenti” (cfr. pag.
49) e, dall'altro, la non avrebbe specificato se il Manuale di CP_1 incasso Tributi sia una fonte regolamentare e se il ricorrente fosse obbligato a rispettarla.
Ora, è noto che, secondo l'art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014, dal
1° ottobre 2014 non è più possibile per la clientela recarsi in banca o in posta (o presso uno sportello di ) per effettuare il CP_29
pagamento dei modelli F24 superiori a mille euro ovvero di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione. In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, trasmettendo quindi via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle
Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo) o delle banche o delle poste. Quindi, è ovvio che il ricorrente, direttore della più grande filiale della non solo doveva essere a Controparte_1 conoscenza dell'indicata norma, ma anche dell'obbligo di non poter procedere presso la sua filiale al pagamento dei mod. f/24 in forma cartacea. Quanto, poi, al manuale incasso tributi della che CP_1
spiega come effettuare le operazioni, è palese che il direttore di filiale, come tutti i suoi sottoposti, devono osservarne le prescrizioni.
Circa la prova che la non avrebbe aver dato dell'esistenza del CP_1
manuale, tale deduzione è smentita già dal fatto che il manuale e la direttiva 23-16/014 dettata specificamente in materia di F/24 sono espressamente richiamati sin dalla prima lettera di contestazione d'addebiti del 29.5.2018 (cfr. nota n. 3 in calce alla pagina) e il ricorrente non ha mai svolto alcuna contestazione circa l'effettiva esistenza di tale documento (peraltro prodotto sub. 17). Inoltre, il manuale è pubblicato sulla rete intranet aziendale, e, ovviamente, deve essere consultato e conosciuto dal personale.
Alla luce di quanto sinora esposto, emerge con chiarezza la sussistenza dei gravi fatti contestati al ricorrente.
49 Tanto premesso, è necessario ora verificare se l'acclarato comportamento giustifica la sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa in concreto irrogata.
In proposito si rammenta che è stato condivisibilmente affermato
(cfr., fra le tante, Cass. n. 8254/2004) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione
(ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali o norme elastiche) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass. n.
21575/2008).
Ciò posto in linea generale, in ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass. n. 5095/2011) che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati
50 commessi ed all'intensità dell'elemento soggettivo e intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (cfr. Cass. nn.
2168/2013, 6848/2010, 14586/2009).
Ebbene, valutando il caso concreto alla stregua delle coordinate suggerite dalla Suprema Corte, dal punto di vista della portata oggettiva dei fatti, la condotta attuata dal ricorrente si caratterizza per l'evidente gravità. La condotta del ricorrente si è posta in contrasto con le più elementari regole bancarie (otre che, ovviamente, le basilari norme del codice etico della banca richiamato nella lettera di contestazione – cfr. doc. 54 – che l'istante non poteva non conoscere) e tanto basta a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
In proposito, si deve rammentare che nel settore bancario, la condotta dei dipendenti va valutata con particolare rigore e a prescindere dal danno creato all'istituto di credito. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che
“nell'ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto credito - rapporto che è più intenso nel settore bancario - deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro” (Cass. sez. lav., 27 gennaio 2004, n. 1475, Cass.
Civ., sez. lav., 28 aprile 2003, n. 6609, Cass. n. 4552 del 1990,
3393 del 1991, 12938 del 1992, 10565 del 1993, 497 del 1994,
4126 del 1994, 9173 del 1994, 2414 del 1995, 154 del 1997, 3095 del 1997, 1894 del 1998, 8631 del 2004, 15004 del 2001, 7193 del
2001, 10996 del 9 agosto 2001, n. 5332 del 13 aprile 2002, si veda anche Cass. Civ., sez. lav., 14 luglio 2001, n. 9576: "Nel lavoro bancario l'elemento fiduciario, proprio di ogni rapporto di lavoro,
51 assume il massimo rilievo e - in riferimento all'accertamento della sussistenza della giusta causa del licenziamento - esso deve essere considerato con un ulteriore e particolare rigore nei confronti di chi riveste le mansioni di cassiere il cui comportamento scorretto, a prescindere dal verificarsi di un effettivo danno di natura patrimoniale, può ledere l'affidamento che non solo il datore di lavoro ma anche il pubblico devono riporre nella lealtà e correttezza dei dipendenti bancari", conf. Cass. Civ., sez. lav., 26 maggio 2001, n.
7193 ha ribadito che "(...) nell'ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro").
Ebbene, seguendo gli indicati principi, nella fattispecie sono ravvisabili gli estremi della giusta causa considerando gli accadimenti nel loro complesso, nel settore bancario e alla luce della posizione rivestita dall'istante. infatti, era inquadrato nel Pt_1 massimo livello impiegatizio (3^ Area Professionale 4° livello retributivo – cd. capo ufficio – cfr. la declaratoria dell'art. 93 CCNL).
Trattasi di una categoria rispetto alla quale è particolarmente intenso il vincolo fiduciario che il datore di lavoro deve poter riporre nel corretto adempimento della prestazione lavorativa, e nell'ottemperanza alle direttive del datore di lavoro, alle relative istruzioni e alle regole generali di settore. Siamo in presenza di un tipo di dipendente al quale era demandata la responsabilità della conduzione di un numero significativo di clienti, a diretto contatto con la clientela e nei cui confronti la banca ripone fiducia non avendo strumenti di controllo fisico sui concreti rapporti con i clienti.
Quanto alla portata soggettiva dei fatti, è principio invero indiscusso che il giudice - in considerazione del fatto che il licenziamento costituisce di certo per il lavoratore la più grave delle sanzioni in
52 ragione dei suoi effetti - deve tenere conto della gravità della condotta addebitata al dipendente, da valutare non soltanto nella sua oggettività ma anche con riferimento all'elemento soggettivo che può assumere i connotati del dolo o della colpa, al fine di parametrare la singola sanzione al grado di illiceità della infrazione alla stregua del principio di proporzionalità, essendo possibile solo all'esito di tale iter conoscitivo decidere sulla configurabilità della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e quindi sulla legittimità o meno dello stesso. Nel caso di specie, come sopra argomentato, emerge chiara la consapevolezza da parte dell'istante dell'illiceità delle operazioni commesse, nonché la volontaria omissione dei controlli e segnalazioni dovute, elementi che rafforzano la sussistenza della giusta causa.
La sanzione espulsiva, inoltre, pare giustificata anche sotto il profilo della proporzionalità. Non sfugge al Giudicante che il giudizio sulla proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25743/2007), dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.).
Tale valutazione, tuttavia, deve essere calata all'interno del singolo rapporto considerato, tenendo conto che, nella specie, la condotta dell'istante, denota chiaramente la possibilità di pregiudicare il futuro adempimento contrattuale. Dunque può ritenersi che,
53 considerata l'intensità della fiducia richiesta nel rapporto oggetto di scrutinio, la natura e la qualità dello stesso, la posizione delle parti,
l'oggetto delle mansioni ed il grado di affidamento che queste richiedono, unitamente al fatto concreto valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, la violazione disciplinare addebitata al lavoratore ha compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisce giusta causa di licenziamento.
Tale conclusione viene ulteriormente rafforzata se si considera che il comportamento contestato assume senz'altro particolare rilievo in ordine alla potenzialità che ha il fatto addebitato, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, come sopra affermato. Sul punto vale osservare che, in ordine a tale giudizio prognostico, il dedotto conseguimento di promozioni da parte dell'istante (cfr. ricorso pag. 58) si qualifica quale fatto privo di particolare conducenza al fine di ritenere l'esistenza di una prognosi favorevole in ordine ai futuri comportamenti, in quanto gli elementi emergenti dai fatti contestati, sotto il profilo della gravità delle condotte poste in essere e della portata oggettiva e soggettiva delle stesse, ha valore determinante ai fini della lesione dell'elemento fiduciario che assume una particolare pregnanza in relazione al settore di cui trattasi.
Irrilevanti sono le considerazioni del ricorrente svolte in prime cure in relazione alla condotta della banca nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. E, in ogni caso, anche sotto questo profilo le deduzioni attoree si appalesano incongruenti in quanto è documentato (cfr. produzione documentale parte resistente) che la banca ha adottato provvedimenti espulsivi nei confronti di tutti coloro che hanno ricevuto il rinvio a giudizio per i fatti in questione e per i quali il procedimento penale era ancora in corso. Infatti, eccezion fatta per , dimessosi in data 8.10.2018, Per_4 Tes_2
54 , sono stati licenziati (per non Tes_1 CP_18 Per_5 Pt_2
attinto dalle indagini presso la procura di RI, ma dagli atti investigativi presso la procura di Roma, la resistente si è riservata di agire a conclusione del procedimento, mentre e non Pt_3 CP_19 sono mai state attinte da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria penale).
Il Giudicante non ignora che il ricorrente, in sede di opposizione, sostiene che l'assenza dell'elemento volontaristico e di complicità dovrebbe essere tratta anche dalla circostanza che lui stesso aveva fatto una segnalazione all'audit, (cfr. pag. 48 secondo rigo ricorso in opposizione) e la Banca avrebbe dovuto ridurre la contestazione “al semplice ritardo nella segnalazione (fatta non il 9 aprile stesso ma qualche giorno dopo), accertando quindi l'esistenza di un inadempimento assai lieve”. Invero, dagli atti si evince che la segnalazione all'audit del ricorrente è del 14 maggio 2018 (doc. 12 produzione ricorrente) ovvero circa due mesi dopo i fatti.
L'opponente, in realtà, non segnala autonomamente, ma risponde all'audit e non dichiara alcuna anomalia. Quindi, da questa circostanza si traggono chiaramente elementi a conferma della tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata e non a sostegno della tesi difensiva spiegata in fase di opposizione.
Infine, non può essere attribuito rilievo dirimente alla sentenza di non luogo a procedere del 5.6.2025, depositata in data 4.7.2024 dal
GUP del Tribunale di Roma (procedimento n. 25882/21 R.G. –
12720/19 R.G.N.R.), in relazione all'inchiesta RI CA in cui l'odierno opponente risultava indagato assieme ad altri esponenti della Banca, citata dal nuovo difensore del nelle note di Pt_1
trattazione scritta, richiamata anche in sede di discussione orale.
Sul punto è sufficiente rammentare che la richiamata sentenza ha dichiarato il non luogo a procedere perché gli elementi acquisti non avrebbero consentito di formulare una ragionevole previsione di
55 condanna, ed anche perché il reato si sarebbe prescritto nell'ottobre del 2025, mentre le udienze dibattimentali vengono fissate dinanzi al Tribunale penale di Roma non prima del dicembre 2025. Ed in ogni caso, il non luogo a procedere intervenuto in sede penale non può spiegare rilevanza nel presente procedimento, atteso che, come
è noto, la valutazione del comportamento del ricorrente (non contestato in questa sede) sul piano del rapporto di lavoro è svincolata dalla valutazione che sarebbe stata attuata dai Giudice in sede penale. Infatti, uno stesso comportamento può non essere ascritto ad una fattispecie di reato ed essere, allo stesso tempo, suscettibile di ledere la fiducia che deve presiedere il rapporto di lavoro, come è avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, quanto ai rapporti tra giudicato penale e giudizio di impugnazione di una sanzione disciplinare nell'ambito di un rapporto di lavoro, si rammenta che la Suprema Corte (cfr. Cass, sez. lav., 29 novembre 2024 n. 307481), ha ribadito di recente il noto principio secondo cui: “La sentenza penale di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, in quanto l'art. 653 comporta l'efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità”. Nella motivazione della citata pronunzia (che ha riformato la sentenza della corte territoriale che aveva affermato l'illegittimità del licenziamento alla luce del giudicato nel parallelo procedimento penale), si legge: “Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, giudicando in analoghe vicende (cf. Cass. 09454.23, Cass.
56 civ., sez. lav., 8.8.2022, n. 24452) in relazione al procedimento civile riguardante un licenziamento disciplinare, deve essere applicato l'art.
654 c.p.p., che regola l'"Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi". Recita tale articolo: "Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa". Questa Sezione, tuttavia, ha posto in luce che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, che non abbiano partecipato al relativo processo (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
17.7.2020, n. 15344). Risulta quindi costante l'insegnamento per cui la "sentenza penale" di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, "in quanto l'art. 653 comporta l'efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al "giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità". (Sez. L,
Sentenza n. 10752 del 02/12/1996, n. 8896 del 1996, n. 10752 del
1996, 10521 del 1998, n. 1330 del 1999, n. 7250 del 1999). Questo
57 comporta che il giudice del lavoro adito con impugnativa del licenziamento, ove pure irrogato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede penale, non è affatto obbligato
a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall'esito del procedimento penale. In ogni caso, poi, la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa, deve essere da quel giudice operata alla stregua della "ratio" degli artt. 2119 cod. civ. e 1 della legge 15 luglio 1966 n.604, e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva
e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione, indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali. Pertanto, nel caso di specie, la sentenza impugnata deve essere cassata per nuovo giudizio conforme ai suddetti principi. L'accoglimento del secondo motivo comporta
l'assorbimento del terzo”.
Tali principi, peraltro, sono stati riaffermati anche dalla Corte
d'Appello di RI nella sentenza n. 259/2025 del 25.2.2025 che, nel confermare la sentenza resa nei confronti dell' per la Tes_1 medesima vicenda, con motivazione valevole anche per il caso dedotto all'attenzione di questo Giudice, ha affermato: “Va innanzitutto sottolineato che la citata pronuncia non è affatto vincolante nel presente giudizio di impugnativa della sanzione disciplinare, neppure sul piano del mero accertamento dei fatti posti a base dell'azione penale … Mette conto aggiungere che l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 2638 c.c. è il dolo generico diretto, come affermato Cassazione penale, sezione V,
58 sentenza del 16 marzo 2023 (depositata il 22 maggio 2023), secondo cui «Il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, di cui al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ., è reato di evento a forma libera e a dolo generico diretto, dovendosi escludere, tra le forme di dolo idonee ad integrare la fattispecie incriminatrice, il dolo eventuale atteso l'utilizzo nella disposizione incriminatrice dell'avverbio “consapevolmente”. Nella specie, non v'è dubbio che tale elemento soggettivo abbia qualificato anche la condotta di Tes_1
dal momento che egli – come rilevato in precedenza – era consapevole del mancato pagamento delle precedenti deleghe e, inoltre, era stato pienamente reso edotto dallo stesso del motivo per il CP_13
quale era indispensabile che il versamento risultasse eseguito entro il
16 marzo 2018. Non c'è alcun dubbio, quindi, in ordine al fatto che
l'odierno reclamante abbia consapevolmente contributo alla realizzazione della condotta delittuosa”.
Del resto, si rammenta che, come si ricava dalla sentenza penale invocata dall'opponente, la Banca non era costituita parte civile nel procedimento penale, risultando solo la costituzione di parte civile della . Peraltro, il presente giudizio, unitamente a quanto CP_22
argomentato nell'ordinanza oggi impugnata, ha messo in evidenza come gli inadempimenti contestati dalla al lavoratore fossero CP_1
anche ulteriori rispetto a quelli oggetto del procedimento penale, essendo state contestate violazioni ripetute di procedure interne che l'odierno opponente aveva commesso nell'intento di favorire il
(ex Presidente del RI CA). A tal proposito si CP_13
richiama quanto affermato in precedenza con riguardo alla responsabilità del per aver rilasciato al false Pt_1 CP_13
attestazioni su carta intestata della Banca e su modulistica non conforme che voleva evidenziare che il pagamento degli F/24 avvenuto in data 6 aprile 2018 era stato effettuato il precedente 16 marzo 2018 (cosa che non poteva essere perché lo stesso ricorrente
59 aveva rifiutato il pagamento per mancanza di fondi non solo lo stesso 16 marzo 2018 ma anche in altre due occasioni successive
(23.3.2018 e 26.3.2018), alla consegna da parte del del Pt_1 documento al avvenuta il giorno 9 aprile 2018, CP_13 all'inosservanza delle istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrata in merito al pagamento di un F/24, alla mancata attivazione delle procedure di controllo di competenza dell'opponente alla riapertura della Banca (v. supra). Inoltre, a conferma della consapevolezza del e della tesi sinora esposta, si può citare la sentenza della Pt_1
Corte d'Appello di RI n. 259/2025 che testualmente recita: “A conferma del coinvolgimento di poi, vale stigmatizzare Pt_1
l'intercettazione finale, che riprende i due interlocutori il giorno dopo
l'operazione e la consegna dell'estratto conto irrituale. In quest'occasione il lieto per la realizzazione CP_13 dell'operazione confessava al “Ti volevo abbracciare” e il Pt_1 ricorrente, addirittura orgoglioso della vicenda, rispondeva: “è un onore e un piacere … l'importante che risolviamo … noi siamo più forti delle circostanze”»)” (cfr. sentenza C. Appello pag. 26, 3° e 4° cpv.).
Quindi, in conclusione, si ritiene anche in questa sede che l'opponente abbia commesso gravissime e negligenti violazioni dei doveri connessi allo svolgimento delle proprie funzioni che portano a considerare legittimo e proporzionato ai fatti il licenziamento, in quanto la condotta esaminata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo della colposa violazione dei doveri di lealtà e correttezza, rappresenta una mancanza talmente significativa da non consentire la prosecuzione, neppure momentanea, del rapporto di lavoro ed in grado di pregiudicare il futuro corretto adempimento contrattuale.
Ne deriva che la presente opposizione va rigettata e l'ordinanza n.
44368/2022 del 06/10/2022 emessa all'esito della fase urgente nel procedimento, recante n.r.g. 6751/2021, di cui all'art. 1, comma 47
e ss., l. n. 92/2012, deve essere integralmente confermata.
60 Le spese di lite, per quanto oggetto del presente giudizio (fermo restando quanto disposto nell'ordinanza opposta su tale capo in relazione alla fase sommaria), seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, ossia tenendo conto della natura della causa (in materia di lavoro), il suo valore e le fasi del giudizio, secondo valori prossimi ai minimi in considerazione della diversa qualità delle parti.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa rigettate o assorbite, così statuisce:
- Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza impugnata n.
44368/2022 del 06/10/2022;
- Condanna l'opponente a pagare, in favore della parte opposta, in persona del legale rappr. p.t., le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
RI, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
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