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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA AN Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 19/2025 RGA
avverso la sentenza n.114/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R. G. n. 763/2021, pubblicata in data 11/06/2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 13/11/2025; promossa da:
, sede di Parte_1 Parte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con la difesa e P.IVA_1 rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6;
- appellante contro
1 (c.f. ), e la società Controparte_1 C.F._1 [...]
(c.f. e p.iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, difesi e rappresentati dall'Avv. Sergio Viappiani del Foro di e con domicilio eletto presso lo studio del predetto procuratore, in Bibbiano Parte_1
(RE), Via IV Novembre n. 4, giusta procura in atti;
- appellati;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/11/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati la società , e il suo l.r.p.t. , adivano il Controparte_3 Controparte_1
Tribunale di Reggio Emilia – in funzione di giudcie del lavoro – proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 261/2021, notificata in data 29 ottobre 2021, domandando l'annullamento di tutte le sanzioni irrogate in quanto infondate in fatto e in diritto.
L'opposta ordinanza -ingiunzione si poggiava sugli accertamenti di cui all' accesso Con ispettivo eseguito nell'anno 2018 dai funzionari dell presso la sede della società cooperativa (con sede in Cadelbosco Sopra - RE), esercente attività di Controparte_2
noleggio di attrazioni gonfiabili per parchi giochi.
Segnatamente, gli esiti dell'accertamento ispettivo venivano compendiati nel verbale unico di accertamento e notificazione redatto in data 2 novembre 2018, nel quale venivano formulate contestazioni relative ai rapporti di lavoro facenti capo alla cooperativa e venivano elevate, sia a carico del legale rappresentante pro tempore della società - CP_1
[..
[...] , quale presunto trasgressore - sia a carico della società stessa, quale responsabile Parte_2
in solido, complessivamente sei sanzioni amministrative pecuniarie per asserite violazioni della normativa in materia di lavoro.
In particolare, le contestazioni sollevate dagli ispettori riguardavano tre ordini di presunte violazioni:
- in primo luogo, gli ispettori riqualificavano quale rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato il rapporto intercorso tra la cooperativa e due soci -
[...]
(vice presidente del Consiglio di Amministrazione) e Per_1 Persona_2
(consigliere del Consiglio di Amministrazione), fondando tale riqualificazione sull'unico presupposto della mancanza, tra gli atti della cooperativa, del regolamento interno per la disciplina dell'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori;
da tale premessa discendevano le sanzioni identificate con i numeri 3 e
4 dell'ordinanza ingiunzione, relative all'impiego di lavoro sommerso e irregolare con riferimento ai due soci;
- in secondo luogo, gli Ispettori disconoscevano il rapporto di lavoro intermittente documentalmente intercorso tra la cooperativa e il lavoratore. Testimone_1 sostenendo che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in possesso della società, sebbene recante data e firma certa, sarebbe stato inidoneo allo scopo per asserito mancato aggiornamento;
da tale presunta inidoneità del DVR gli Ispettori facevano discendere l'automatica trasformazione del rapporto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con conseguente applicazione delle sanzioni identificate con i numeri 1, 5 e 6 dell'ordinanza ingiunzione, relative - rispettivamente - alla mancata esatta compilazione del Libro Unico del Lavoro, alla mancata consegna della corretta lettera di assunzione e alla mancata comunicazione dell'assunzione al competente
Centro per l'Impiego;
- in terzo luogo, gli ispettori contestavano l'impiego irregolare di Testimone_1
quale lavoratore subordinato in data 5 marzo 2017, deducendo tale circostanza dalla dicitura "per più di due persone" contenuta in una fattura emessa dalla cooperativa al proprio cliente;
ne derivava la sanzione identificata con il numero 2
3 dell'ordinanza ingiunzione, relativa all'impiego di lavoro irregolare in tale specifica giornata.
Con Il Tribunale di prime cure, verificata la rituale costituzione di – che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione - istruita mediante produzione documentale e l'audizione di testimoni nelle persone degli informatori già escussi in sede ispettiva – che confermavano sostanzialmente le dichiarazioni già rese in sede di accertamento ispettivo, con alcune precisazioni – decideva la causa accogliendo parzialmente l'opposizione; in particolare, il Giudice di primo grado:
- annullava le sanzioni di cui ai punti 3 e 4 dell'ordinanza ingiunzione - relative alla riqualificazione dei rapporti dei soci BI e quale lavoro Per_2
subordinato - rilevando che dalle emergenze istruttorie non vi era alcuna prova dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con tali soggetti e che la mancanza del regolamento interno della cooperativa non comportava l'automatica riconduzione dei rapporti dei soci alla subordinazione, essendo invece a carico dell fornire la prova che i soci avevano operato secondo lo schema Parte_1
della subordinazione;
- annullava le sanzioni di cui ai punti 1, 5 e 6 dell'ordinanza ingiunzione - connesse al disconoscimento del rapporto di lavoro intermittente con il sig. - Tes_1 rilevando che il mancato aggiornamento del DVR non poteva essere equiparato alla mancanza del documento ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D.lgs. n. 81/2015, atteso che, nella fattispecie in esame, l'attività di montaggio gonfiabili non si era modificata nel tempo e, avuto riguardo alla tipologia di attività svolta e alle scarse dimensioni dell'impresa, il rischio lavorativo cui era sottoposto anche il lavoratore a chiamata era sempre stato il medesimo, sicché doveva escludersi l'esistenza di un'omissione nella valutazione dei rischi;
- confermava la sanzione di cui al punto 2 dell'ordinanza ingiunzione - relativa all'impiego irregolare di in data 5 marzo 2017 - ritenendo che dalla Tes_1 dicitura contenuta nella fattura si potesse desumere l'impiego di tale lavoratore in quella specifica giornata, pur riducendo l'importo della sanzione entro il minimo edittale, trattandosi di un'unica giornata di lavoro.
4 Con Avverso tale pronuncia, l di proponeva rituale appello, Pt_1 Parte_1
articolando tre distinti motivi di gravame:
Con
- con il primo motivo di appello, l contestava l'annullamento della sanzione di cui al punto 1 dell'ordinanza ingiunzione (omessa registrazione sul LUL delle giornate lavorative svolte dal sig. ), sostenendo che il Giudice di prime Tes_1
cure avrebbe erroneamente ricondotto tale sanzione alla questione del mancato aggiornamento del DVR e al disconoscimento del rapporto di lavoro intermittente, mentre, a parere dell'appellante, tale sanzione sarebbe stata autonoma e fondata esclusivamente sull'omessa registrazione delle giornate effettivamente lavorate dal quale lavoratore intermittente, come Tes_1
emergerebbe dalle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore e da altri informatori durante l'accertamento ispettivo;
Con
- con il secondo motivo di appello, l censurava l'annullamento delle sanzioni di cui ai punti 5 e 6 dell'ordinanza ingiunzione (mancata consegna della dichiarazione di assunzione e mancata comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione del quale lavoratore a tempo pieno e indeterminato), Tes_1 sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretare le norme di riferimento, atteso che il mancato aggiornamento del DVR doveva essere equiparato alla carenza del documento stesso ai sensi dell'art. 14, lett. c), del
D.lgs. n. 81/2015, con conseguente divieto di ricorso al lavoro intermittente e necessità di riqualificare il rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno;
Con
- con il terzo motivo di appello, l impugnava l'annullamento delle sanzioni di cui ai punti 3 e 4 dell'ordinanza ingiunzione (relative all'impiego di lavoro sommerso e irregolare dei soci BI e , sostenendo che il Giudice di Per_2
prime cure sarebbe incorso in un travisamento delle risultanze istruttorie, atteso che gli indici della subordinazione sarebbero emersi dalle dichiarazioni rese dai testimoni, in particolare dal socio il quale avrebbe riferito di aver Per_2 lavorato stabilmente per la cooperativa, dimostrando così il proprio stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
L'appellante chiedeva la riforma parziale della sentenza impugnata, con conferma delle sanzioni di cui ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 dell'ordinanza ingiunzione. 5 Si costituivano tempestivamente in giudizio gli appellati, depositando memoria difensiva ex art. 436 c.p.c. in data 5 settembre 2025, con la quale chiedevano il rigetto integrale dell'appello, senza svolgere appello incidentale con riguardo alla sanzione n.2 dell'ordinanza-ingiunzione, da ritenersi pertanto coperta da giudicato interno. Segnatamente con riguardo ai tre motivi di appello gli appellati deducevano quanto segue:
- con riferimento al primo motivo di appello, in via preliminare eccepivano Con l'inammissibilità delle nuove ragioni addotte dall a sostegno della sanzione di cui al punto 1, evidenziando che nel verbale unico di accertamento tale sanzione era stata esplicitamente – e logicamente - collegata al disconoscimento del rapporto di lavoro intermittente del sig. per asserita inidoneità del DVR Tes_1
Con come evidenziato dal giudice di prime cure;
di talché ad era preclusa la possibilità di invocare, in sede di appello, motivi diversi da quelli cristallizzati nel provvedimento sanzionatorio, che costituiscono l'unico ambito rispetto al quale l'ingiunto può esercitare le proprie difese;
al merito, evidenziavano comunque l'infondatezza della pretesa, atteso che dalle dichiarazioni rese dagli informatori emergeva che , nei periodi considerati, lavorava e veniva retribuito da Tes_1 altra società (RC Group di , sicché risultava priva di fondamento Persona_1
l'asserita omessa registrazione nel LUL della cooperativa di giornate lavorative effettuate per conto di altro soggetto;
- con riferimento al secondo motivo di appello, contestavano l'interpretazione Con proposta dall , rilevando che il tenore letterale dell'art. 14, lett. c), del D.lgs. n.
81/2015 non è equivocabile, in quanto vieta il ricorso al lavoro intermittente unicamente "ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi", il che presuppone necessariamente l'assenza del DVR, mentre nella fattispecie in esame l'esistenza del documento non era controversa;
gli appellati evidenziavano, inoltre, che l'aggiornamento del DVR, ai sensi dell'art. 29, comma
3, del D.lgs. n. 81/2008, è obbligatorio solo in presenza di modifiche ai processi produttivi o organizzativi, introduzione di nuove tecnologie, ampliamento dell'azienda o a seguito di infortuni, presupposti che non ricorrevano nel caso di specie, trattandosi di cooperativa di piccolissime dimensioni che svolge da
6 sempre la medesima attività di noleggio di attrazioni gonfiabili, senza alcuna evoluzione o modifica dell'organizzazione aziendale;
Con
- con riferimento al terzo motivo di appello, rilevavano preliminarmente che l aveva abbandonato gli argomenti principali sui quali i verbalizzanti avevano fondato la riqualificazione dei rapporti dei soci BI e in lavoro Per_2
subordinato (ossia la mancanza del regolamento interno e le presunte questioni fiscali relative alla mutualità prevalente), limitandosi a richiamare in modo generico le risultanze istruttorie;
nel merito, sottolineavano l'assoluta mancanza di prova circa la sussistenza degli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato, ed in particolare dell'eterodeterminazione della prestazione lavorativa e del potere direttivo, evidenziando che i due soci erano essi stessi membri del Consiglio di Amministrazione e che l'unico soggetto che in astratto avrebbe potuto esercitare poteri direttivi nei loro confronti (il Presidente del CdA,
) era stato definito dagli stessi verbalizzanti come "socio di Controparte_1 capitale" non partecipe dell'attività aziendale.
Tanto premesso, la Corte – alla luce degli atti e dei documenti di causa, ritenuta ultronea ogni altra attività istruttoria attesa la completezza dell'istruttoria svolta in I grado - ritiene che l'appello sia infondato e debba essere integralmente rigettato.
Con Con il primo motivo di appello, l ha inteso censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto l'annullamento della sanzione amministrativa di cui al punto 1 dell'ordinanza ingiunzione, relativa all'omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle effettive giornate lavorative svolte dal sig. L'appellante contesta che Testimone_1
il Giudice di prime cure abbia ricondotto tale sanzione alla questione del mancato aggiornamento del DVR e al conseguente disconoscimento del rapporto di lavoro intermittente, sostenendo invece che la sanzione in parola prescindeva totalmente da tale disconoscimento ed era riferibile esclusivamente all'omessa registrazione sul LUL delle giornate effettivamente lavorate dal sig. quale lavoratore intermittente, come Tes_1 emergerebbe dalle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore e da altri informatori sentiti durante l'accertamento ispettivo.
Tale motivo è, in primo luogo, inammissibile.
7 Tale conclusione discende dalla considerazione circa il carattere generale sul procedimento sanzionatorio amministrativo in materia di lavoro e sui limiti entro i quali l'amministrazione può articolare le proprie difese nel giudizio di opposizione a ordinanza- ingiunzione, anche in grado di appello.
È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'ordinanza- ingiunzione deve contenere una motivazione, sia pure sintetica, che illustri le ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali si fonda la pretesa sanzionatoria, consentendo all'interessato di comprendere i motivi della contestazione e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa;
tale motivazione - cristallizzata nel verbale di accertamento e nell'ordinanza ingiunzione - delimita l'ambito della controversia e costituisce il perimetro entro il quale l'amministrazione può svolgere le proprie difese in sede giudiziale.
Ne consegue che l'amministrazione non può, in sede di giudizio di opposizione o di appello, introdurre motivi o circostanze di fatto nuovi, diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nel provvedimento sanzionatorio, poiché ciò si risolverebbe in una violazione del diritto di difesa dell'ingiunto, il quale ha potuto articolare le proprie contestazioni unicamente con riferimento alle specifiche violazioni contestate nel provvedimento amministrativo (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. Lav., 21 gennaio 2019, n. 1567; Cass. civ.,
Sez. Lav., 14 marzo 2018, n. 6275; Cass. civ., Sez. Lav., 7 settembre 2016, n. 17696).
Ebbene, è in applicazione di tale principio deve deriva l'inammissibilità del primo motivo di appello giacché con lo stesso l'appellante ha modificato ex post le ragioni poste a fondamento di una delle sanzioni contestate, introducendo argomentazioni che non erano state prospettate nel verbale di accertamento ispettivo;
ed infatti, dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione (n. RE00000/2018-597-01) del 2 novembre 2018
(doc. n. 20, fascicolo di parte degli opponenti) evidenzia in modo inequivocabile che la contestazione relativa all'omessa registrazione sul LUL delle giornate lavorative del sig.
è stata formulata dagli ispettori in stretta connessione logica e giuridica con il Tes_1
disconoscimento del rapporto di lavoro intermittente e la riqualificazione dello stesso in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno. Segnatamente, a pagina 4 del verbale di accertamento, primo periodo, si legge testualmente che la cooperativa avrebbe omesso di rilevare nel LUL le giornate lavorative che avrebbe svolto il sig. nel 2017 e da Tes_1
8 aprile ad agosto 2018, "a seguito" della riqualificazione del rapporto a chiamata in lavoro a tempo pieno e subordinato operata dai verbalizzanti per le ragioni contestate nel medesimo verbale (ossia l'asserita inidoneità del DVR); ora, la locuzione "a seguito" utilizzata nel verbale, esprime chiaramente un nesso di consequenzialità logica e giuridica tra il disconoscimento del contratto di lavoro intermittente (fondato sull'asserita carenza o inidoneità del DVR) e la pretesa omissione nella registrazione delle giornate lavorative. In altri termini, secondo la ricostruzione operata dagli ispettori nel verbale, l'obbligo di registrare nel LUL ulteriori giornate lavorative rispetto a quelle effettivamente registrate discendeva dalla riqualificazione del rapporto di lavoro da intermittente a subordinato a tempo pieno, riqualificazione a sua volta fondata sul presunto difetto del DVR.
Peraltro è da rilevare, significativamente, come tale ricostruzione trovi conferma ulteriore all'interno dello stesso verbale giacché la sanzione di cui al punto 1 è stata contestata unitamente e contestualmente alle sanzioni di cui ai punti 5 e 6 dell'ordinanza ingiunzione
(mancata consegna della dichiarazione di assunzione e mancata comunicazione al Centro per l'Impiego), le quali palesemente derivano anch'esse dalla medesima operazione di riqualificazione del rapporto di lavoro;
se ne inferisce che le tre sanzioni - punti 1, 5 e 6 - costituiscono, pertanto, un complesso unitario di contestazioni, tutte riconducibili alla medesima premessa logico-giuridica: il disconoscimento del contratto di lavoro intermittente per asserita inidoneità del DVR.
Tanto precisato, poto che è principio pacifico - come già evidenziato - che l'amministrazione non possa dedurre, a sostegno della propria pretesa sanzionatoria, motivi e circostanze nuove o diverse da quelle cristallizzate nel provvedimento amministrativo
(verbale di accertamento e ordinanza ingiunzione), atteso che solo rispetto a tali motivi l'ingiunto può esercitare compiutamente le proprie difese in sede di opposizione – deve concludersi per l'inammissibilità del I motivo di appello;
si osserva che opinare – consentendo all'amministrazione di introdurre un diverso fondamento della pretesa sanzionatoria - significherebbe privare gli appellati della possibilità di difendersi adeguatamente avverso una contestazione nuova, mai formulata nel provvedimento amministrativo. Si osserva, a chiusura sul punto che nel giudizio di primo grado, gli opponenti hanno potuto articolare le proprie contestazioni esclusivamente con riferimento
9 alla specifica contestazione formulata nel verbale, ossia l'omessa registrazione di giornate lavorative derivante dalla riqualificazione del rapporto di lavoro.
Sul secondo motivo di appello – afferente alla dedotta erroneità dell'appello per avere annullato le sanzioni di cui ai punti 5 e 6 dell'ordinanza ingiunzione, relative rispettivamente alla mancata consegna al della dichiarazione di assunzione quale Tes_1
lavoratore a tempo pieno e indeterminato e alla mancata comunicazione al Centro per l'Impiego dell'assunzione dello stesso lavoratore con tale qualifica – si ricorda che l'appellante sostiene come il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le norme di riferimento laddove affermava che, nel caso di specie, il mancato aggiornamento del DVR non doveva essere equiparato alla carenza del documento stesso ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D.lgs. n. 81/2015, norma che vieta il ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi;
dal canto proprio l'appellante sostiene che il mancato aggiornamento del DVR debba essere equiparato alla mancata effettuazione della valutazione dei rischi, con conseguente operatività del divieto di ricorso al lavoro intermittente.
Tale motivo è infondato e deve essere respinto.
La questione giuridica sottesa riguarda l'interpretazione dell'art. 14, comma 1, lett. c), del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il quale dispone testualmente che "è vietato il ricorso al contratto di lavoro intermittente: […] c) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".
Tanto premesso, si ritiene che la tesi proposta da parte appellante sia infondata, in primo luogo sul piano letterale, giacché la norma vieta espressamente il ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro "che non abbiano effettuato" la valutazione dei rischi: ebbene, il tenore letterale della disposizione è chiaro ed inequivocabile giacché il legislatore ha inteso riferirsi all'ipotesi in cui il datore di lavoro sia completamente sprovvisto del
Documento di Valutazione dei Rischi, ossia all'ipotesi di totale inadempimento dell'obbligo di valutazione. Si ritiene, infatti, che la locuzione "non abbiano effettuato" esprima un concetto di assenza totale, di omissione completa dell'adempimento e non possa essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere anche l'ipotesi di valutazione dei rischi
10 effettuata ma non aggiornata;
quest'ultima fattispecie integra semmai un inadempimento parziale o imperfetto dell'obbligo, ma non può essere ricondotta alla fattispecie dell'omessa effettuazione della valutazione, che presuppone l'assenza del documento.
Si ritiene inoltre che tale interpretazione trovi conferma nella ratio della norma.
Ed infatti il divieto di ricorso al lavoro intermittente per i datori di lavoro sprovvisti del DVR si giustifica in considerazione della particolare tipologia contrattuale del lavoro a chiamata, caratterizzata dall'alternanza di periodi di attività e periodi di inattività, che richiede una preventiva valutazione dei rischi cui sarà esposto il lavoratore nei periodi di chiamata;
il legislatore ha inteso escludere che possano fare ricorso a tale tipologia contrattuale i datori di lavoro che non abbiano compiuto alcuna valutazione dei rischi aziendali, ritenendo tale carenza incompatibile con l'utilizzo del contratto di lavoro intermittente.
Ebbene, alla luce di tale condivisibile ratio si ritiene che la lettura della norma non possa essere estesa a tal punto da includervi anche l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia in possesso del DVR, lo abbia regolarmente redatto con data e firma certa, e abbia quindi effettuato la valutazione dei rischi, salvo poi non aver provveduto a un aggiornamento del documento.
Inoltre, sul piano sistematico, occorre considerare che la disciplina del Documento di
Valutazione dei Rischi è contenuta nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e
Sicurezza sul Lavoro), il quale, all'art. 29, comma 3, individua tassativamente i casi in cui il
DVR deve essere rielaborato in occasione di modifiche significative. In particolare, la norma dispone che "la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata […] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità".
Ebbene, dal tenore della norma emerge chiaramente che l'obbligo di aggiornamento del DVR non è un obbligo permanente e continuo, ma sorge solo al verificarsi di specifici presupposti di fatto, quali modifiche significative del processo produttivo o
11 dell'organizzazione del lavoro, evoluzione delle tecniche di prevenzione, infortuni significativi, o indicazioni emerse dalla sorveglianza sanitaria;
di talché, in assenza di tali presupposti, il DVR originariamente redatto conserva la propria validità e il datore di lavoro non è tenuto a rielaborarlo, con la conseguenza logico-giuridica che non possa ritenersi inadempiente rispetto all'obbligo di valutazione dei rischi.
Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie - come correttamente rilevato dal
Giudice di primo grado - non è stata fornita alcuna prova dell'esistenza di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro della cooperativa al contrario, dalle risultanze istruttorie emerge che la società svolge da Controparte_2 sempre la medesima attività di noleggio di attrazioni gonfiabili per parchi giochi, senza che tale attività abbia subito evoluzioni o trasformazioni nel tempo. Si tratta, peraltro, di una cooperativa di dimensioni estremamente ridotte, con un capitale sociale modesto e un numero limitato di soci, che svolge un'attività caratterizzata da operazioni manuali semplici e ripetitive (montaggio e smontaggio di strutture gonfiabili), senza l'utilizzo di macchinari complessi o di tecnologie soggette a evoluzione (fatti non contestati).
In tale contesto - come condivisibilmente affermato dal Giudice di primo grado - il rischio lavorativo cui sono esposti i lavoratori - ivi compreso il nell'ambito del suo Tes_1
contratto di lavoro intermittente - è rimasto inalterato nel corso del tempo, non essendosi verificata alcuna delle circostanze che avrebbero reso necessario l'aggiornamento del DVR ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008: si ritiene quindi che in assenza di tali presupposti, la cooperativa non fosse tenuta ad aggiornare il DVR – esistente e dotato di data certa - sicché non può essergli contestato alcun inadempimento sotto tale profilo.
Con Da ultimo sul punto si osserva che, invero, l non ha neppure contestato nel merito l'idoneità sostanziale del DVR in possesso della cooperativa, essendosi limitata a invocare genericamente un obbligo di aggiornamento che, come accertato, non sussisteva nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi ritenendo che il
Giudice di primo grado abbia correttamente interpretato e applicato la normativa di riferimento laddove ha affermato che, nella fattispecie in esame, il mancato aggiornamento del DVR - peraltro non dovuto in assenza dei presupposti di legge - non poteva essere
12 equiparato alla mancanza del documento stesso ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D.lgs. n. Con 81/2015, con conseguente infondatezza della pretesa dell di disconoscere il rapporto di lavoro intermittente intercorso tra la cooperativa e il sig. . Tes_1
Con Venendo meno il presupposto su cui l' aveva fondato la riqualificazione del rapporto di lavoro da intermittente a subordinato a tempo pieno, vengono meno anche le conseguenze che l'amministrazione aveva fatto discendere da tale riqualificazione, ossia gli obblighi di consegnare al lavoratore la dichiarazione di assunzione come lavoratore a tempo pieno (sanzione punto 5) e di comunicare tale assunzione al Centro per l'Impiego (sanzione punto 6).
Tali obblighi, infatti, non sussistevano, atteso che il rapporto di lavoro effettivamente intercorso tra le parti era ed è rimasto un rapporto di lavoro intermittente, regolarmente stipulato per iscritto e documentato agli atti, rispetto al quale la cooperativa aveva adempiuto tutti gli obblighi previsti dalla legge per tale tipologia contrattuale.
Per le ragioni esposte, il secondo motivo di appello deve essere respinto.
Con Ad identica soluzione deve pervenirsi quanto al terzo motivo di appello con cui ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato le sanzioni amministrative di cui ai punti 3 e 4 dell'ordinanza ingiunzione, relative all'impiego di lavoro sommerso e irregolare dei soci (vice-presidente del Consiglio di Persona_1
Amministrazione) e (consigliere del Consiglio di Amministrazione). Persona_2
Come già evidenziato, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, atteso che gli indici della subordinazione delle prestazioni rese dai due soci sarebbero stati dimostrati mediante le prove versate in atti e attraverso le risultanze dell'istruttoria orale. In particolare, l'appellante richiama una dichiarazione resa dal socio il quale avrebbe riferito di aver Per_2
lavorato stabilmente per la cooperativa, circostanza da cui si dovrebbe desumere il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale e, quindi, la natura subordinata della prestazione.
Al fine di comprendere le ragioni della infondatezza di tale motivo di gravame, occorre preliminarmente rilevarsi che l'appellante ha di fatto abbandonato le principali
13 argomentazioni sulla base delle quali gli nel verbale di accertamento, avevano CP_5
fondato la riqualificazione in lavoro subordinato dei rapporti di lavoro dei soci BI e in tale atto, infatti, i predetti avevano posto a fondamento della riqualificazione Per_2
essenzialmente due circostanze: da un lato, la mancanza del regolamento interno della cooperativa per la disciplina dell'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori e, dall'altro, alcune considerazioni di carattere fiscale relative al presunto difetto del requisito della mutualità prevalente. Si osserva – come già sopra rilevato - che l'appellante non ha riproposto tali argomentazioni nel presente grado di giudizio, essendosi limitato ad invocare genericamente le risultanze dell'istruttoria orale e, in particolare, una dichiarazione resa dal socio Per_2
Tanto precisato, si osserva che è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo non dipenda dalla volontà delle parti o dalle modalità formali di instaurazione del rapporto, ma debba essere operata in base alla verifica dell'effettiva sussistenza, nello svolgimento concreto della prestazione, degli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato, e segnatamente del vincolo di subordinazione, inteso come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
In particolare, secondo la costante giurisprudenza, gli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato sono: a) la continuità della prestazione;
b) l'osservanza di un orario di lavoro;
c) la sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
d) l'etero-organizzazione dell'attività lavorativa;
e) l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
f) l'assenza di rischio economico in capo al lavoratore (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 19568 del 26/08/2013; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14573 del 20/08/2012 Cass. Sez. L, Sentenza n. 9256 del 17/04/2009).
Si precisa inoltre che la verifica della sussistenza di tali elementi deve essere condotta con particolare rigore e attenzione quando si tratti di qualificare i rapporti di lavoro intercorrenti tra una società cooperativa e i propri soci, atteso che la peculiare natura dell'ente cooperativo e lo speciale rapporto sociale che lega i soci alla propria cooperativa rendono necessaria un'attenta valutazione caso per caso, al fine di evitare indebite assimilazioni.
14 In particolare, si osserva che il socio di cooperativa può realizzare lo scopo sociale anche attraverso il lavoro autonomo e che non può presumersi la natura subordinata della prestazione del socio sulla base del solo fatto che lo stesso svolga attività lavorativa in favore della cooperativa;
è invece necessario dimostrare, con onere probatorio a carico di chi invoca la subordinazione, che il socio abbia effettivamente operato secondo lo schema della subordinazione, ossia con sottoposizione alle direttive e al potere organizzativo del datore di lavoro. Si precisa, inoltre, che tale onere probatorio grava sull'amministrazione che ha contestato la pretesa irregolarità dei rapporti di lavoro.
Tanto delineato sul piano astratto, si osserva – quanto alla fattispecie concreta - che dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze dell'istruttoria orale emerge con Con evidenza come tale onere probatorio non sia stato assolto dall' .
In primo luogo, si rileva che BI ricopriva la carica di vice-presidente del Per_1
Consiglio di Amministrazione della cooperativa, mentre il sig. ricopriva la Persona_2 carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione;
entrambi, pertanto, erano membri dell'organo di gestione della società e partecipavano alle decisioni relative all'amministrazione della cooperativa, circostanza che è di per sé incompatibile con la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra gli stessi soggetti e la cooperativa. Il rapporto di lavoro subordinato presuppone, infatti, l'esistenza di un soggetto - il datore di lavoro o suo rappresentante - che eserciti il potere direttivo e organizzativo, e di un soggetto
– terzo rispetto all'amministrazione della società – ossia il lavoratore, assoggettato al detto potere.
Ora, nel caso di specie, i sigg. BI e in quanto membri del Consiglio Per_2
di Amministrazione, erano essi stessi parte dell'organo che esercitava i poteri di gestione della società, sicché non potevano essere al contempo subordinati a tale organo.
L'unico soggetto che, in astratto, avrebbe potuto esercitare un potere direttivo nei confronti dei consiglieri e era il Presidente del Consiglio di Per_1 Per_2
Amministrazione, ; senonché è dallo stesso verbale di accertamento e dalle Controparte_1 stesse dichiarazioni raccolte dagli Ispettori, che emerge come il altro non Controparte_1
fosse che una sorta di mero “socio di capitale”, quindi non partecipe dell'attività operativa della cooperativa.
15 A quanto esposto, consegue che non esisteva - nei fatti - alcun soggetto che esercitasse un effettivo potere direttivo nei confronti di e circostanza che Per_1 Per_2 esclude in radice la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre – al fine di confutare specifica deduzione svolta sul punto da parte appellante
– si rileva come dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado non sia emerso alcun elemento che consenta di ritenere che i due soci operassero con le modalità tipiche del lavoro subordinato;
non risulta, infatti, alcuna prova circa l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, né circa l'esistenza di direttive specifiche impartite ai due soci relativamente alle modalità di svolgimento della prestazione, né circa l'esercizio di poteri di controllo o disciplinari nei loro confronti. Piuttosto, dalle dichiarazioni rese dagli stessi soci emerge che gli stessi collaboravano alle attività della cooperativa con modalità flessibili e autonome, determinate in base alle esigenze operative della piccola impresa familiare, senza vincoli di orario o di subordinazione gerarchica.
Si osserva, inoltre, che la dichiarazione del socio - richiamata Per_2
dall'appellante, secondo cui lo stesso avrebbe "lavorato regolarmente" per la cooperativa - non dimostra affatto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
la circostanza che un socio partecipi regolarmente alle attività della propria cooperativa è, infatti, evenienza del tutto fisiologica, perfettamente compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma nell'ambito del rapporto sociale.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi, quindi, corretto il rilievo del Giudice di Con primo grado, secondo cui l' non ha soddisfatto l'onere di fornire la prova che i due soci operavano secondo lo schema della subordinazione.
Parimenti da avallare è la considerazione svolta dallo stesso giudicante secondo cui è irrilevante, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la mancanza del regolamento interno della cooperativa (circostanza su cui gli ispettori avevano originariamente fondato la propria contestazione); si osserva, nello specifico, che nelle cooperative di produzione e lavoro disciplinate dalla legge n. 142/2001, l'obbligo di adottare un regolamento interno che stabilisca i criteri per la determinazione dei corrispettivi per le prestazioni dei soci, è funzionale a garantire la trasparenza nei rapporti mutualistici tra la cooperativa e i soci lavoratori, ma la mancanza di tale regolamento non comporta automaticamente la
16 riqualificazione dei rapporti di lavoro dei soci in rapporti di lavoro subordinato. E' peraltro doveroso osservare come, nel caso di specie, non si verta neppure nell'ambito di una cooperativa di produzione e lavoro in senso tecnico, trattandosi di una piccola cooperativa a carattere familiare che svolge attività di noleggio di attrazioni gonfiabili, sicché la questione della mancanza del regolamento interno risulta ancora meno rilevante.
Parimenti irrilevanti sono le considerazioni di carattere fiscale relative al requisito della mutualità prevalente svolte dagli ispettori nel verbale di accertamento.
Tali questioni, oltre ad essere state giustamente ritenute non pertinenti dal Giudice di primo grado, non sono neppure state riproposte dall'appellante nel presente grado di giudizio.
Con Per tutte le ragioni esposte, deve concludersi che l non ha fornito alcuna prova della sussistenza degli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato con riferimento alle prestazioni rese dai soci BI e a favore della cooperativa, Per_2 sicché corretta deve ritenersi la valutazione svolta dal Giudice di primo grado laddove ha ritenuto infondate le contestazioni formulate nel verbale di accertamento e ha annullato le sanzioni di cui ai punti 3 e 4 dell'ordinanza ingiunzione.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene a respingere integralmente Con l'appello proposto da , con conseguente conferma della sentenza di I grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, nella misura che liquidata in dispositivo, in relazione alla natura e al valore della controversia. Segue il provvedimento ex art. 93 c.p.c. posto che il difensore di parte appellata si è dichiarato antistatario.
Infine, non occorre dare atto, per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n.
28250/2017; Cass. n. 1778/2016).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 114/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata il giorno
11/06/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.
Bologna, 13/11/2025
Il Giudice estensore
Alessandra Martinelli Il Presidente
LA AN
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