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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3784 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 gennaio 2025 e vertente
TRA
a socio unico (c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Paglia
APPELLANTE
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Rachele Ambrosio
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' a socio unico (d'ora in avanti Parte_1 anche - ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2325/2020, Pt_1 che ha accolto l'opposizione proposta dalla (d'ora in Controparte_1 avanti anche avverso il decreto ingiuntivo n. 890/2017, con cui le era stato Parte_2 ingiunto il pagamento della somma di 143.026,34 € relativa a fatture emesse dall' a Pt_1 fronte delle prestazioni di radioterapia erogate in regime di assistenza indiretta dal 1998 al Part 2015 presso il presidio denominato “ Divisione Grottaferrata”.
Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione dell' sollevata dall' e Parte_1 Parte_2 deducendo al riguardo che:
a) “dalla documentazione prodotta dalla opposta emerge la natura di mere procure all'incasso delle deleghe alla riscossione”, con conseguente carenza di potere in capo all' di agire in giudizio in nome e per conto dei pazienti per il rimborso del costo Parte_1 della prestazione sanitaria, in assenza di specifiche procure ad litem;
b) le deleghe alla riscossione non possono essere qualificate come atti di cessione del credito, in difetto dei requisiti formali e sostanziali per la cessione del credito previsti dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha erroneamente escluso la legittimazione dell' ignorando il fatto che al delegato all'incasso è concesso di Parte_1 agire in giudizio per riscuotere il credito del delegante nell'ambito della gestione del mandato ricevuto, senza necessità di alcuna procura alle liti.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata – il rigetto dell'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 890/2017 emesso Parte_2 dal Tribunale di Latina.
In via istruttoria, l'appellante ha reiterato le richieste di ammissione dei mezzi di prova già articolate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello perché Parte_2 infondato.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L' ha agito in giudizio per il pagamento delle somme dovute dall' Parte_1 [...]
a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie rese dall' in regime di assistenza Pt_2 Pt_1 indiretta e lo ha fatto sulla base di una serie di “deleghe alla riscossione” rilasciate in favore dell' da coloro che hanno usufruito delle prestazioni. Pt_1
2 Secondo la tesi dell'appellante, quando il paziente che usufruisce di una prestazione sanitaria resa in regime di assistenza indiretta conferisce alla struttura sanitaria una delega all'incasso del rimborso dei costi sostenuti per ricevere la prestazione sanitaria, la struttura Part sanitaria “è non solo legittimata a chiedere il pagamento alla , ma anche ad agire giudizialmente nei suoi confronti, rientrando tale potere tra quelli gestori del credito insiti ed essenziali al mandato all'incasso” (così a pagg. 10 e 11 dell'atto di appello).
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 77 c.p.c. stabilisce che la rappresentanza processuale spetta soltanto al procuratore generale e a quello preposto al compimento di singoli atti, a condizione che il relativo potere di stare in giudizio in nome e per conto del preponente sia stato conferito per iscritto.
La “delega alla riscossione” è dunque idonea a conferire all' il mandato a Parte_1 riscuotere l'importo del rimborso delle spese spettante a ciascun fruitore del servizio sanitario, ma non implica il conferimento di alcun potere di rappresentanza processuale che consenta all' di agire in giudizio in nome e per conto di coloro che hanno conferito il mandato a Pt_1 riscuotere.
A sostegno della propria tesi l'appellante richiama il precedente di Cass. 9573/2011, che non può tuttavia trovare applicazione nel caso di specie.
Nel caso deciso dalla Corte Suprema la struttura sanitaria aveva agito in giudizio nei confronti dell' competente sulla base di una procura rilasciata da una paziente al fine di Pt_2
“espletare in nome e per conto della sottoscritta tutte le procedure amministrative e giudiziarie (anche esecutive) necessarie per ottenere il rimborso in assistenza indiretta” (ciò che ha indotto la Corte a ritenere che “il significato globale da attribuire al conferimento del mandato in discorso è dunque tale da non lasciare alcun dubbio circa la sussistenza di un conferimento di poteri rappresentativi sul piano sostanziale, prima ancora che processuale”).
Nel caso odierno, invece, l' ha agito in giudizio sulla base di una mera Parte_1
“delega alla riscossione della fattura emessa per la prestazione” ovvero di una “delega alla riscossione della somma dovuta da a titolo di rimborso per la Parte_4 prestazione di assistenza sanitaria in forma diretta” (delega rilasciata sul presupposto “di non aver corrisposto alla suddetta casa di cura alcun importo per la prestazione sanitaria effettuata”): formule che consentono di escludere che i pazienti abbiano inteso conferire all' il potere di agire in giudizio per il recupero delle somme spettanti a titolo di Parte_1 rimborso del corrispettivo delle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta.
Si osserva peraltro che nel caso di specie l' non ha agito in giudizio quale Parte_1 rappresentante processuale di coloro che hanno usufruito delle prestazioni di assistenza sanitaria indiretta ma lo ha fatto per far valere un (presunto) diritto di credito proprio.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, la domanda ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma “in favore di Parte_1
a socio unico” e l'esercizio dell'azione viene giustificato con il fatto che
[...]
“l' è ancora creditrice nei confronti della dell'importo di € Parte_1 Parte_5
3 143.026,34” e
Va al riguardo escluso che nel caso di specie il conferimento della delega – quand'anche avvenuto nella forma del mandato irrevocabile all'incasso – sia valso a trasferire il credito in capo all' (consentendole di agire in nome proprio per far valere un proprio diritto di Parte_1 credito), in quanto il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione del credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo (Cass. 6382/2019), in quanto è solo la cessione del credito, e non la mera delega all'incasso, che priva il creditore di tale sua qualità (Cass. 756/2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dall' a Parte_1 socio unico avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2325/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'
[...]
, liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3784 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 gennaio 2025 e vertente
TRA
a socio unico (c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Paglia
APPELLANTE
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Rachele Ambrosio
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' a socio unico (d'ora in avanti Parte_1 anche - ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2325/2020, Pt_1 che ha accolto l'opposizione proposta dalla (d'ora in Controparte_1 avanti anche avverso il decreto ingiuntivo n. 890/2017, con cui le era stato Parte_2 ingiunto il pagamento della somma di 143.026,34 € relativa a fatture emesse dall' a Pt_1 fronte delle prestazioni di radioterapia erogate in regime di assistenza indiretta dal 1998 al Part 2015 presso il presidio denominato “ Divisione Grottaferrata”.
Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione dell' sollevata dall' e Parte_1 Parte_2 deducendo al riguardo che:
a) “dalla documentazione prodotta dalla opposta emerge la natura di mere procure all'incasso delle deleghe alla riscossione”, con conseguente carenza di potere in capo all' di agire in giudizio in nome e per conto dei pazienti per il rimborso del costo Parte_1 della prestazione sanitaria, in assenza di specifiche procure ad litem;
b) le deleghe alla riscossione non possono essere qualificate come atti di cessione del credito, in difetto dei requisiti formali e sostanziali per la cessione del credito previsti dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha erroneamente escluso la legittimazione dell' ignorando il fatto che al delegato all'incasso è concesso di Parte_1 agire in giudizio per riscuotere il credito del delegante nell'ambito della gestione del mandato ricevuto, senza necessità di alcuna procura alle liti.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata – il rigetto dell'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 890/2017 emesso Parte_2 dal Tribunale di Latina.
In via istruttoria, l'appellante ha reiterato le richieste di ammissione dei mezzi di prova già articolate nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello perché Parte_2 infondato.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L' ha agito in giudizio per il pagamento delle somme dovute dall' Parte_1 [...]
a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie rese dall' in regime di assistenza Pt_2 Pt_1 indiretta e lo ha fatto sulla base di una serie di “deleghe alla riscossione” rilasciate in favore dell' da coloro che hanno usufruito delle prestazioni. Pt_1
2 Secondo la tesi dell'appellante, quando il paziente che usufruisce di una prestazione sanitaria resa in regime di assistenza indiretta conferisce alla struttura sanitaria una delega all'incasso del rimborso dei costi sostenuti per ricevere la prestazione sanitaria, la struttura Part sanitaria “è non solo legittimata a chiedere il pagamento alla , ma anche ad agire giudizialmente nei suoi confronti, rientrando tale potere tra quelli gestori del credito insiti ed essenziali al mandato all'incasso” (così a pagg. 10 e 11 dell'atto di appello).
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 77 c.p.c. stabilisce che la rappresentanza processuale spetta soltanto al procuratore generale e a quello preposto al compimento di singoli atti, a condizione che il relativo potere di stare in giudizio in nome e per conto del preponente sia stato conferito per iscritto.
La “delega alla riscossione” è dunque idonea a conferire all' il mandato a Parte_1 riscuotere l'importo del rimborso delle spese spettante a ciascun fruitore del servizio sanitario, ma non implica il conferimento di alcun potere di rappresentanza processuale che consenta all' di agire in giudizio in nome e per conto di coloro che hanno conferito il mandato a Pt_1 riscuotere.
A sostegno della propria tesi l'appellante richiama il precedente di Cass. 9573/2011, che non può tuttavia trovare applicazione nel caso di specie.
Nel caso deciso dalla Corte Suprema la struttura sanitaria aveva agito in giudizio nei confronti dell' competente sulla base di una procura rilasciata da una paziente al fine di Pt_2
“espletare in nome e per conto della sottoscritta tutte le procedure amministrative e giudiziarie (anche esecutive) necessarie per ottenere il rimborso in assistenza indiretta” (ciò che ha indotto la Corte a ritenere che “il significato globale da attribuire al conferimento del mandato in discorso è dunque tale da non lasciare alcun dubbio circa la sussistenza di un conferimento di poteri rappresentativi sul piano sostanziale, prima ancora che processuale”).
Nel caso odierno, invece, l' ha agito in giudizio sulla base di una mera Parte_1
“delega alla riscossione della fattura emessa per la prestazione” ovvero di una “delega alla riscossione della somma dovuta da a titolo di rimborso per la Parte_4 prestazione di assistenza sanitaria in forma diretta” (delega rilasciata sul presupposto “di non aver corrisposto alla suddetta casa di cura alcun importo per la prestazione sanitaria effettuata”): formule che consentono di escludere che i pazienti abbiano inteso conferire all' il potere di agire in giudizio per il recupero delle somme spettanti a titolo di Parte_1 rimborso del corrispettivo delle prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta.
Si osserva peraltro che nel caso di specie l' non ha agito in giudizio quale Parte_1 rappresentante processuale di coloro che hanno usufruito delle prestazioni di assistenza sanitaria indiretta ma lo ha fatto per far valere un (presunto) diritto di credito proprio.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, la domanda ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma “in favore di Parte_1
a socio unico” e l'esercizio dell'azione viene giustificato con il fatto che
[...]
“l' è ancora creditrice nei confronti della dell'importo di € Parte_1 Parte_5
3 143.026,34” e
Va al riguardo escluso che nel caso di specie il conferimento della delega – quand'anche avvenuto nella forma del mandato irrevocabile all'incasso – sia valso a trasferire il credito in capo all' (consentendole di agire in nome proprio per far valere un proprio diritto di Parte_1 credito), in quanto il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione del credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo (Cass. 6382/2019), in quanto è solo la cessione del credito, e non la mera delega all'incasso, che priva il creditore di tale sua qualità (Cass. 756/2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dall' a Parte_1 socio unico avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2325/2020;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'
[...]
, liquidandole in complessivi 5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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