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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 222/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 23 ottobre 2024, vertente
TRA
e , in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sul minore , elettivamente domiciliati in Corigliano Rossano, a.u. Persona_1
Corigliano, alla Piazza S. Michele Arcangelo n. 8/9, presso e nello studio dell'Avv. Raffaella
Accroglianò, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cetraro alla Via F. Pirrino n. 37, presso e nello studio dell'Avv. Vito Caldiero, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in riforma parziale della sentenza, accogliere il presente gravame e così statuire:
Accertare e dichiarare il riconoscimento del danno biologico del minore , in Persona_1
conseguenza dei fatti narrati che hanno determinato postumi invalidanti ammontanti al 10% e di
1 conseguenza condannare l'Ente convenuto, al risarcimento del danno biologico negato con la sentenza impugnata in favore delle parti attrici nella corrispondente misura individuata nelle tabelle di Milano 2018.
Riformare il capo della sentenza relativo alla parziale compensazione delle spese.
Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata : “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro: Controparte_2
1) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per i motivi indicati in narrativa;
2) Nel merito rigettarlo per i motivi pure esposti nella narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 25 luglio 2016, e in proprio e quali Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , hanno convenuto al giudizio Persona_1
del Tribunale di Castrovillari l' , per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cod. civ. e 2059 c.c. per tutti i danni subiti dal CP_3
piccolo oltre al danno biologico anche quello estetico ed ogni voce di danno Persona_1 ritenuta di giustizia a seguito dell'evento sopra descritto nonché, di conseguenza, il danno subito dai propri genitori;
b) per l'effetto, condannare l'Ente convenuto, al risarcimento in favore delle part attrici tutte per tutti i danni patiti dal figlio minore e dai sig.ri Persona_1 [...]
e nella misura ritenuta di giustizia, oltre il rimborso delle spese Parte_1 Parte_2
Cont sostenute per le cure e per l'attività i mediazione alla quale l' preferiva non partecipare;
c) condannare l' alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso CP_3
forfettario per spese generali, CPA e IVA, come per legge, in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
A sostegno della domanda, deducevano:
- che in data 20 giugno 2013, alle ore 11:30 circa, essi attori si recavano presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale Civile di Corigliano Calabro atteso che il loro figlio Persona_1
accusava, sin dalle prime ore del mattino, forti dolori addominali con vomito;
- che i sanitari di turno sottoponevano il bambino a visita medica diagnosticando un virus intestinale, ed iniettando per via endovenosa una fiala di bentelan a seguito della quale facevano rientro a casa;
2 - che, persistendo i dolori addominali ed il vomito, il piccolo veniva Persona_1 accompagnato nuovamente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corigliano dove i sanitari somministravano le medesime cure di cui al primo intervento e confermavano la diagnosi di virus, ritenendo che l'aggravarsi dei dolori rientrava nella normalità della forma virale sofferta;
- che veniva disposto il ricovero del bambino e richiesta consulenza chirurgica che, tuttavia, veniva eseguita solo il giorno successivo ed evidenziava “Vomito, canalizzato ai gas.
Addome: piano, trattabile in tutti i quadranti. Non peritonismo. Peristalsi torbida. Lingua asciutta. Leucocitosi e neutrofilia … nulla di chirurgico acuto”;
- che il successivo 25 giugno, malgrado il quadro clinico e la sintomatologia, il bambino veniva inviato nuovamente a domicilio con diagnosi “Aumento delle IgE. Allergia alimentare e respiratoria. Malessere generale. Vomito”;
- che il 27 giugno 2013, per la riacutizzazione della sintomatologia, veniva Persona_1 inviato d'urgenza presso la Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale di dove – sulla CP_3
scorta degli stessi sintomi clinici e di laboratorio che il piccolo aveva già presentato all'Ospedale di Corigliano, veniva posta immediata diagnosi di appendicite, e il bambino era sottoposto, in urgenza, ad intervento chirurgico di appendicectomia che consentiva di rilevare, a conferma della drammaticità del caso, un quadro di peritonite saccata (“si reperta un'appendice in preda a diffuso processo flemmonoso, gangrenosa e perforata”);
- che l'evoluzione era stata fortunatamente positiva ed il piccolo veniva dimesso il successivo
4 luglio 2013 con diagnosi di “Appendicite acuta gangrenosa perforata”;
- che, nella fattispecie, è evidente un comportamento imperito nella gestione del caso, posto che, invero, secondo i criteri della buona pratica clinica, dei chiari sintomi e dati i laboratorio, l'adozione di adeguata terapia antibiotica e di supporto, avrebbe impedito l'evoluzione drammatica che ha comportato un reale rischio per la vita del piccolo Per_1
[...
, siccome dimostrato confrontando il diverso atteggiamento diagnostico avuto dall'equipe dell'Ospedale di Cosenza che, valutando uguali sintomi e segni di laboratorio, nel giro di qualche ora formulava la corretta diagnosi che di fatto ha preservato la vita al piccolo paziente.
1.2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta del 1° giugno
2017, l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
resistendo alla domanda della quale chiedeva il rigetto. Eccepiva la nullità della citazione e, nel merito, esponeva che i sintomi dell'appendicite sono molto simili a quelli della gastroenterite virale,
3 con la sola differenza che nella gastroenterite il dolore è generalizzato e non localizzato in una zona dell'addome; - che, lamentando il minore malessere generalizzato e non circoscritto, del tutto legittimamente i sanitari hanno refertato una gastroenterite che, essendo virale, non si cura con antibiotici;
- che, del resto, la terapia antibiotica è sconsigliata anche da qualsiasi protocollo medico in caso di sospetto di appendicite;
- che, in ogni caso, al momento del primo accesso, il bambino non presentava i sintomi tipici: l'addome era trattabile, la temperatura corporea era solo leggermente alterata: è pertanto evidente che non vi è stato alcun errore diagnostico da parte dei medici dipendenti dell' , i quali hanno fornito prestazioni pienamente rispondenti Controparte_3
a tutti i criteri della scienza e della tecnica, secondo il meglio della lex artis; - che, in ogni caso, il risarcimento del danno potrà avere luogo soltanto se gli attori offrano una prova rigorosa del proprio pregiudizio.
Ha dunque concluso chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa: - in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi indicati nella narrativa che precede;
- in subordine, nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto”.
1.3. La causa – istruita mediante la disposizione di consulenza d'ufficio medico-legale - è stata decisa con sentenza n. 584/2020, resa il 9 luglio 2020 e pubblicata il 10 luglio 2020, con cui il
Tribunale di Castrovillari ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha condannato l' al pagamento di Euro 1.960,00 in favore degli attori a titolo di risarcimento del Controparte_3
danno oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e spese di lite, compensate per 2/3.
Il giudice di prime cure, valorizzando gli esiti della c.t.u. espletata in corso di causa – secondo cui ebbe a soffrire, in conseguenza dei fatti lamentati, di lesioni che comportarono Persona_1
un periodo di temporanea inabilità di giorni 20 – ha riconosciuto soltanto un danno non patrimoniale temporaneo da lesione al diritto alla salute di giorni 20 che ha liquidato applicando le Tabelle milanesi 2018. Ha invece escluso la possibilità di ravvisare un danno biologico permanente sulla persona del minore. Con riferimento alle spese mediche, nulla è stato liquidato non avendo parte attrice prodotto documenti contabili aventi per oggetto prestazioni causalmente riconducibili all'illecito de quo.
§ 2. L'appello
2.1. Avverso suddetta sentenza, non notificata, sono insorti e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore i quali, con Persona_1
atto di citazione notificato il 5 febbraio 2021, hanno interposto appello, per i motivi che si esamineranno.
4 2.2. Si è costituita in giudizio l , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, preliminarmente eccependo la inammissibilità dell'appello per violazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame poiché infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di lite.
2.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'8 marzo 2023, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; indi, all'udienza del giorno 14 febbraio 2024, del 22 maggio 2024 e, infine, del 23 ottobre
2024, sostituita dal deposito di note scritte. Quindi, la Corte – viste le note – con ordinanza del 25 ottobre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione della ridetta ordinanza, avvenuta il 28 ottobre 2024.
Parte appellante ha presentato, telematicamente, la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Parte appellata ha presentato, telematicamente, la comparsa conclusionale.
§ 3. Le questioni preliminari
3.1. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata. Il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/20171.
L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
3.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. L'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1. e in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
sul minore , censurano la sentenza di primo grado per avere erroneamente Persona_1
“seguito il semplice, e non affatto spiegato e comunque non condivisibile e chiaramente illogico,
5 percorso tracciato dal CTU” (cfr. citazione in appello, pag. 6), così pervenendo a non riconoscere un evidente danno biologico sofferto dal minore e dai suoi familiari. Ove, invece, il Tribunale avesse tenuto in debito conto i riscontri fattuali del caso sottoposto all'accertamento sarebbe giunto a concludere che “… secondo i criteri della buona pratica clinica, dei chiari sintomi e dati di laboratorio avrebbe impedito, con l'adozione di adeguata terapia antibiotica e di supporto
l'evoluzione drammatica che ha comportato un reale rischio per la vita del piccolo , dopo Per_1
sette lunghi giorni di crescente sofferenza e rischio, a far data dal 20 giugno al 27 giugno successivo – giorno del trasferimento in urgenza con trasferimento presso il Presidio in Cosenza – un andirivieni dal Presidio di Corigliano e Rossano e solo la cura, diligenza e forte preoccupazione degli attori, genitori del piccolo , malgrado le errate diagnosi dei medici con il rientro a Per_1
casa, seguendo una condotta addirittura in contrasto alle rassicurazioni dei professionisti, riuscivano a salvare il proprio piccolo” (cfr. citazione in appello, pag. 7). In effetti, a dire degli appellanti, l'errore diagnostico in cui sarebbero incorsi i sanitari dell'Ospedale di Corigliano, era stato correttamente evidenziato dal CTU che tuttavia, “senza una motivazione scientifica ovvero logica” (cfr. citazione in appello, pag. 8), ha incongruamente, concluso nel senso di negare il riconoscimento di un danno biologico permanente, riconoscendo quale danno patito dal piccolo unicamente “un maggiore danno biologico temporaneo rispetto ad una condotta Persona_1 clinica ortodossa di circa 20 giorni”. Al contrario, proseguono gli appellanti, gli attori hanno dimostrato, con l'ausilio del CTP dott. la negligente gestione clinica dei sanitari che “di Per_2
fronte a segni clinici, laboratoristici e strumentali di lapalissiana evidenza hanno omesso una tempestiva e corretta diagnosi che operata per tempo certamente non avrebbe esposto il bambino al concreto rischio di pericolo di vita” (cfr. citazione in appello, pag. 9). Proprio perché già al momento del ricovero presso l'Ospedale di Corigliano, in data 22 giugno 2013, la diagnosi di appendicite era possibile, è evidente che, se la diagnosi fosse stata tempestivamente posta, il bambino avrebbe potuto essere operato per via laparoscopica e non già, come poi avvenuto, con un intervento più invasivo a causa di un quadro peritonitico, quindi settico, ormai in avanzata fase che metteva a repentaglio il piccolo paziente. In conclusione, “il piccolo ha vissuto un Per_1
concreto pericolo di vita ed il danno biologico da riconoscere, anche per le implicazioni di tipo morale, appare equitativo nella misura del 10% (dieci punti percentuali). Da tale evidente contegno dei medici, del tutto contrario alle legis artis, ne è derivato anche un rilevante danno estetico, oltre al danno biologico, cagionato dall'intervento più invasivo resosi necessario a causa del macroscopico errore commesso dai sanitari dell'ospedale di Corigliano che non hanno
6 correttamente diagnosticato il malessere di omettendo, altresì, gli opportuni esami Persona_1 diagnostici” (cfr. citazione in appello, pagg. 10-11).
Censurano, infine, gli appellanti, la parziale compensazione delle spese di lite, “non ravvisandosi alcuno dei motivi individuati dall'art. 92 c.p.c. legittimanti la compensazione ancorché parziale delle spese di lite” (cfr. citazione in appello, pag. 11).
4.1.1. L'appello è complessivamente infondato e va rigettato.
In primo luogo non colgono nel segno le doglianze concernenti il recepimento degli esiti della consulenza tecnica da parte del Tribunale, trattandosi di consulenza cd. percipiente che costituisce fonte oggettiva di prova.
Come la Suprema Corte ha avuto più volte modo di porre in rilievo, allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (tra le tantissime Cass. civ., 25 novembre 2021, n.36638; Cass. civ., 22 febbraio 2016, n. 3428; Cass. civ., 30 settembre 2014, n. 20548; Cass. civ., 27 agosto 2014, n.
18307), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche
(cfr. Cass. civ., 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6155).
Si è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass. civ., 3 marzo 2011, n. 5148), specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass. civ. 11 gennaio 2021, n. 200; Cass. civ., 7 agosto 2014, n. 17747; Cass. civ., 28 agosto 2013, n.
19572).
Con specifico riferimento alla responsabilità sanitaria, la Suprema Corte ha già da tempo enunciato il principio secondo cui, in materia di responsabilità sanitaria, "la consulenza tecnica è di norma
«consulenza percipiente» a causa delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo per la comprensione dei fatti, ma per la rilevabilità stessa dei fatti, i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche;
atteso che, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 20 ottobre 2014, n. 22225, Rv. 632945-01)” (cfr.
Cass. civ., 15 aprile 2019, n. 10424).
7 Orbene, il Giudice di prime cure ha correttamente applicato questo principio. A fronte di una domanda di accertamento della responsabilità del personale sanitario dell'Ospedale di Corigliano, che ebbero in cura il piccolo ha correttamente disposto una consulenza tecnica Persona_1
medico-legale percipiente e si è attenuto alle relative risultanze che, invero, non sono state scalfite dagli attori e dal loro perito, alle cui osservazioni e rilievi il CTU ha motivatamente replicato.
Più in dettaglio, il CTU, dott. premesso che non era possibile esprimere Persona_3
valutazioni sui due primi accessi in Pronto Soccorso non essendo stati esibiti i relativi referti, si è soffermato sull'accesso del 22 giugno 2013, allorquando il bambino veniva ricoverato in Pediatrica
e alle 19:30 visitato dal medico del reparto (“Condizioni generali discrete, colorito roseo, lingua impaniata. N.d.p. all'ascoltazione del torace e del cuore. Addome trattabile lievemente dolente su tutti i quadranti. Apiressia. Si richiede consulenza chirurgica”). Il giorno dopo il chirurgo consultato escludeva patologie di pertinenza e il 25 ancora dimesso. Quindi il 27 giugno 2013 si ricoverava in Chirurgia all'O.C. di ove era sottoposto ad intervento chirurgico CP_3
laparatomico per appendicite acuta gangrenosa perforata e dimesso il 4 luglio 2013.
Secondo quanto chiarito dal consulente, per diagnosticare correttamente l'appendicite si ricorre allo
“score di ” (che prevede l'assegnazione di punteggio in base alla presenza, caratteristiche Per_4
e sede del dolore addominale, nausea, vomito, reperti clinici alla palpazione dell'addome, riscontri di laboratorio). A tanto si aggiunge anche l'esecuzione dell'ecografia dell'addome che mostra dati specifici e forse anche patognomonici, specie nelle fasi avanzate di flogosi, con il riscontro di tumefazione dell'appendice e di versamento flogistico periappendicolare.
Orbene, il consulente del Tribunale ha concluso che “già al ricovero a Corigliano, avvenuto alle
19:30 del 22.06.2013, la diagnosi di appendicite era “possibile”. Il bambino presentava, infatti, una situazione clinica caratterizzata da vomito, astenia, anoressia e da una situazione di laboratorio che era più che sospettabile di appendicite acuta, così che, per dirla con l'ausiliario del primo giudice
“non si comprende quindi il motivo per cui, dopo il primo accesso al Pronto Soccorso, sia stato dimesso dopo la somministrazione di un cortisonico” (cfr. relazione a firma del dott. Persona_5 pag. 6). Aggiunge il consulente che “Nemmeno la persistenza della descritta sintomatologia ha suggerito la diagnosi ai Sanitari che lo hanno ripreso in carico poche ore dopo il primo accesso.
Eppure, il piccolo presentava dolore addominale, vomito alimentare importante, aumento dei globuli bianchi e in particolare della componente neutrofila. Una situazione scolastica. Ma nemmeno il consulente teneva in doverosa considerazione la situazione e si limitava a CP_4
prescrivere una peretta evacuativa senza peraltro procedere ad esplorazione rettale. Tale banale manovra, universalmente ritenuta routinaria in queste situazioni, permette di evidenziare presenza
8 e caratteristiche delle feci in ampolla e dimostrare, con la pressione digitale dello scavo di Douglas, eventuale coinvolgimento del peritoneo in un processo infiammatorio. Nonostante la descritta situazione, ben inquadrabile con il punteggio rilevabile secondo i descritti criteri di , il Per_4
bambino veniva dimesso ancora una volta con una diagnosi a dir poco criticabile caratterizzata fondamentalmente da una serie di sintomi non completamente spiegati (aumento delle IgE, malessere generale, vomito) e presunta ed indimostrata allergia alimentare e respiratoria”.
Il persistere e l'aggravarsi della sintomatologia, dopo solo due giorni, portava il piccolo a nuovo ricovero, presso l'Ospedale di dove si poneva indicazione all'intervento chirurgico. CP_3
Precisa il CTU che “lo stato avanzato della situazione non permetteva di procedere con un trattamento miniinvasivo laparoscopico e si procedeva all'apertura dell'addome. Il riscontro intraoperatorio confermava la gravità della situazione: l'appendice era in preda a gangrena con perforazione e spandimento di materiale enterico nel cavo peritoneale. Quello che cinque prima avrebbe potuto essere un banale intervento di appendicectomia a minima o laparoscopica era diventato un trattamento chirurgico complesso, non scevro di pericoli e caratterizzato da complicanze. Infatti, fu caratterizzato dalla necessità di procedere a toilette del cavo addominale e da posizionamento di drenaggio addominale tubolare. Il decorso postoperatorio si protrasse ben più a lungo di quanto avrebbe comportato un trattamento chirurgico precoce, la ferita laparotomica si complicò con deiscenza parziale che rese necessario il trattamento con sbrigliamento e zaffo. In seguito fu necessario un più lungo periodo di medicazioni e controlli ambulatoriali” (cfr. relazione peritale, pagg. 6-7).
Emerge, dunque, dalla documentazione in atti e dagli esiti della consulenza tecnica, che:
vi fu un errore diagnostico da parte dei sanitari dell' , i quali Controparte_5
posero diagnosi di virosi intestinale anziché, correttamente di appendicopatia (diagnosi quest'ultima correttamente formulata il 27 giugno 2013 dai sanitari di;
CP_3
l'errore diagnostico ebbe a causare un ritardo diagnostico, con conseguente trattamento terapeutico differito, che ha permesso l'evoluzione del processo infiammatorio appendicolare fino alla situazione di gangrena appendicolare e di perforazione dell'organo, la fase più avanzata della patologia appendicolare;
il ritardo diagnostico ha precluso l'adozione di un intervento chirurgico con trattamento mininvasivo laparoscopico e ha reso necessaria, invece, l'apertura dell'addome;
l'intervento chirurgico divenuto perciò complesso (anziché un banale intervento di appendicectomia a minima o laparoscopia), fu caratterizzato dalla complicanza
9 rappresentata dalla necessità di procedere a toilette del cavo addominale e da posizionamento di drenaggio addominale tubolare;
il decorso post-operatorio si protrasse ben più a lungo di quanto avrebbe comportato un trattamento chirurgico precoce;
la ferita laparotomica si complicò con deiscenza parziale che rese necessario il trattamento con sbrigliamento e zaffo. In seguito fu necessario un più lungo periodo di medicazioni e controlli ambulatoriali.
Orbene, in tema di errore diagnostico, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che esso si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (Cass. pen., Sez. 4, n. 21243 del 18 dicembre 2014(dep.
21 maggio 2015), Rv. 263492; Cass. pen., Sez. 4, n. 46412 del 28/10/2008, Calò, Rv. Per_6
242250).
Nel caso in ispecie, come sopradetto, è evidente l'errore diagnostico nel quale è incorso il personale sanitario dell'Ospedale di Corigliano Calabro, diagnosticando una virosi intestinale anziché, correttamente, una “appendicopatia”, sebbene, per come accertato dal CTU, già al ricovero a
Corigliano, avvenuto alle 19:30 del 22 giugno 2013, la diagnosi di appendicite era possibile.
Né vi può essere dubbio alcuno in merito alla colpa – in termini di imperizia e di negligenza – circa l'errore diagnostico in parola, dacché è lo stesso CTU a discorrere di <
La persistenza della descritta sintomatologia (dolore addominale, vomito alimentare importante, aumento dei globuli bianchi e in particolare della componente neutrofila), avrebbe dovuto suggerire la diagnosi di appendicite. Inoltre, al chirurgo che pure visitò il bambino va addebitata una grave negligenza per non aver sottoposto il piccolo paziente ad esplorazione rettale, manovra addirittura definita “banale” nonché “universalmente ritenuta routinaria in queste situazione” dall'ausiliario del Giudice di prime cure, ma che, ove eseguita, avrebbe certamente evidenziato “presenza e caratteristiche delle feci in ampolla e dimostrare, con la pressione digitale dello scavo di Douglas, eventuale coinvolgimento del peritoneo in un processo infiammatorio”.
Ovviamente, intanto la condotta commissiva o omissiva colposa del medico può dare luogo al risarcimento del danno, in quanto il paziente dimostri che sussiste nesso causale tra l'azione o l'omissione della struttura sanitaria e/o del medico e il pregiudizio subito dal paziente.
Con specifico riferimento al nesso di causalità, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire, sussiste nesso causale tra l'azione o l'omissione della
10 struttura sanitaria e/o del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico – c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584, 582, 581 e 576) – si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. civ., 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. civ., 4 marzo 2004, n. 4400).
L'onere di provare il nesso causale grava sul danneggiato2 che può assolverlo dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del medico e/o della struttura sanitaria è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno;
“ciò vale, ovviamente, sia in riferimento al nesso causale materiale (attinente alla derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita o inadempiente) che in relazione al nesso causale giuridico (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo)” (cfr. Cass. civ., 7 dicembre 2017, n. 29315), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dall'attore, paziente o danneggiato, rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (ex multis Cass. civ., n. 18392 del 2017; Cass. civ., n. 4792 del 2013; Cass. civ., n. 17143 del 2012; Cass. civ., n. 975 del 2009). Solo ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, “spetta alla struttura sanitaria dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. civ., 21 marzo
2018, n. 7044).
Ora, come detto, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto dimostrato dalla parte attrice il nesso eziologico tra l'errore diagnostico con conseguente ritardo terapeutico e il danno non patrimoniale temporaneo da lesione al diritto alla salute, così recependo in buona sostanza (anche) in parte qua le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio laddove vi si afferma “una durata della malattia differente ovvero un maggior danno biologico temporaneo rispetto ad una condotta clinica ortodossa di circa 20 giorni”. Si dolgono gli appellanti del mancato riconoscimento del danno biologico permanente, del rilevante danno estetico cagionato dall'intervento più invasivo, nonché della circostanza che il Giudice di prime cure non abbia opportunamente considerato che l'errore diagnostico con il conseguente trattamento terapeutico abbia esposto il piccolo al concreto rischio di pericolo di vita Persona_1
per peritonite.
Si tratta tuttavia di doglianze prive di fondamento.
La circostanza per la quale dal trattamento sanitario complessivamente considerato, non siano residuati postumi invalidanti permanenti, giustifica senz'altro il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico cd. permanente.
Come ormai da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella categoria del "danno biologico" derivato dai postumi dell'invalidità accertata in sede medico legale deve ricomprendersi ogni "incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"
(la nozione ha trovato riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del D.lgs. n. 209/2005 cd.
Codice delle Assicurazioni Private): ne segue allora che il pregiudizio arrecato dall'impedimento alla prosecuzione di attività materiali e spirituali volte a soddisfare i singoli interessi personali e sociali del danneggiato, integra l'essenza stessa dal predetto tipo di danno non patrimoniale, che - una volta risarcito- non può dare luogo ad ulteriore risarcimento per ciascun singolo interesse pregiudicato, ovvero a ciascuna specifica fattispecie di sofferenza patita dalla persona, quale il
"danno alla vita di relazione" e alla "vita sessuale", il "danno estetico" e il "danno esistenziale", venendo altrimenti a duplicarsi ingiustificatamente le poste risarcitorie (Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; conf. Cass. civ., 17 gennaio 2018, n. 901). Tutto ciò non esclude la esigenza di un corretto adattamento della liquidazione del valore monetario corrispondente al grado di invalidità permanente, espresso dal bareme medico-legale, alle eventuali peculiarità della fattispecie concreta: ed infatti il grado di invalidità medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su "tutti gli aspetti" della vita quotidiana della vittima, ma con riferimento a condizioni di vita comuni alla generalità delle persone fisiche, considerate in buona salute, avuto riguardo al genere ed alla età.
Con specifico riferimento al danno estetico, il Supremo Collegio ha reiteratamente chiarito che i postumi di carattere estetico possono ricevere un eventuale trattamento risarcitorio autonomo sotto l'aspetto strettamente patrimoniale a favore di chi a causa della lesione estetica abbia subito una ripercussione negativa su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni
12 altra circostanza utile particolare;
in ogni altro caso, il danno estetico non può mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico (Cass. civ., 8 luglio 2020,
n. 14246).
Nel caso di specie, come sopradetto, dalla CTU si evince, inequivocabilmente, l'insussistenza di postumi invalidanti permanenti residuati dal trattamento sanitario, avendo il dr. Per_3 sottolineato come, allo stato, la situazione clinica del piccolo paziente si caratterizza per “sfumata episodica sintomatologia dolorosa addominale ed esiti cicatriziali sostanzialmente sovrapponibili
a quelli che si sarebbero avuti in caso di intervento precoce”. Non è peraltro superfluo osservare che, invero, di un danno biologico da invalidità permanente, nei termini ora illustrati, non vi è traccia neppure nella CTP a firma del dott. Persona_7
È evidente pertanto che, non essendo residuati postumi invalidanti permanenti, nessun risarcimento da invalidità permanente può essere riconosciuto e liquidato in favore del paziente perfettamente guarito, eccezion fatta per sfumata sintomatologia dolorosa addominale che, evidentemente, non incide, menomandola, sulla integrità psico-fisica di Persona_1
Allo stesso modo, non può essere riconosciuto alcun risarcimento per danno estetico posto che gli esiti cicatriziali sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che si sarebbero avuti in caso di intervento precoce, il che, evidentemente, esclude financo il nesso causale tra ritardo terapeutico ed esiti cicatriziali.
Da ciò consegue che, invero, non può essere accolto l'appello nella parte in cui è chiesto alla Corte di “Accertare e dichiarare il riconoscimento del danno biologico del minore , Persona_1
in conseguenza dei fatti narrati che hanno determinato postumi invalidanti ammontanti al 10% e di conseguenza condannare l'Ente convenuto, al risarcimento del danno biologico negato con la sentenza impugnata in favore delle parti attrici nella corrispondente misura individuate nelle tabelle di Milano 2018”.
Nessun risarcimento può essere riconosciuto ai genitori per asserito danno biologico. Di vero, intanto può essere riconosciuto un danno biologico, ossia un pregiudizio derivante da una patologia
(eziologicamente cagionata dal fatto dannoso), fisica o psichica, in quanto la vittima del fatto lesivo abbia riportato in conseguenza di esso una malattia nel corpo o nella mente, una ben precisa patologia, accertata e certificata. Ebbene, nel caso in esame, non vi è documentazione dalla quale evincere che i genitori di abbiano conseguito patologie fisiche e/o psichiche, in Persona_1
conseguenza dell'illecito de quo.
La sentenza di primo grado va confermata anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.
13 In effetti, il Tribunale ha posto le spese di lite per 1/3 a carico dell' compensando Controparte_3
la residua parte di 2/3.
Obiettano gli appellanti che non sussistessero i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. legittimanti la compensazione ancorché parziale delle spese processuali.
Si tratta però di una obiezione che non ha fondamento, dovendo trovare applicazione il principio di diritto, cui si intende dare continuità, secondo il quale, “in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (v. Cass. n. 1572 del 23/01/2018; n. 26918 del
24/10/2018; v. anche Cass. n. 14457 del 26/05/2021)” (cfr. Cass. civ., 15 maggio 2023, n. 13212).
Nella specie, pertanto, in base all'esito solo parzialmente vittorioso del giudizio di primo grado
(accolto nella parte in cui gli attori chiedevano il risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea e rigettato nel resto), il Tribunale ben poteva disporre la parziale compensazione delle spese di lite, condannando il parziale soccombente [i.e., l' ] alla residua parte delle Controparte_3
spese sostenute dagli attori.
Da tanto discende il rigetto dell'appello.
§ 5. Le spese di lite
5.1 Le spese di lite dell'appello possono essere compensate dato l'esito del gravame e il parziale accoglimento della domanda (ex multis Cass. civ., 4 settembre 2024, n. 23769; Cass. civ., 23 gennaio 2018, n. 1572).
5.2 Stante il tenore della decisione (rigetto dell'appello), deve darsi atto che sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L.
228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , in proprio e quali esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sul minore , nei confronti dell' Persona_1 [...]
, con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2021, e Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 584/2020, resa il 9 luglio 2020 e pubblicata il
21 luglio 2020, non notificata, così provvede:
14 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite dell'appello;
3) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 2 Cfr. Cass. civ., 12 settembre 2013, n. 20904: “dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per inadempimento del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione
o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”.
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