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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 988/2024 RG avente ad oggetto:
“ opposizione decreto ingiuntivo ”
TRA in persona del Sindaco legale Parte_1 rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'Avvocato ALEGIANI
PIERPAOLO ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente/opponente
E
– rappresentato e difeso dall'Avvocato PASQUAL MICHELA CP_1 ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione (Indirizzo
Telematico),
-resistente/opposto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/05/2024 il ricorrente , come Pt_1 sopra in epigrafe indicato, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo di seguito indicato concludendo « nel merito, in via principale, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 269/2024 r.g. 713/2024 emesso dal
Tribunale di Venezia siccome errato, ingiusto ed illegittimo per tutte le causali indicate in narrativa;
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese, oltre accessori di legge». Nel costituirsi ha ribadito la fondatezza della propria CP_1 pretesa e concluso « In via pregiudiziale. Ai sensi degli artt. 416 e 418 cpc ed a modifica del decreto 31 maggio 2024, stante la proposizione di domanda riconvenzionale, si chiede pronunciarsi decreto con fissazione di nuova udienza di discussione successiva a quella già fissata. In via preliminare. Stanti gli elementi di fumus boni iuris e periculum in mora descritti, concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto. Nel merito. Respingersi
l'opposizione proposta e confermarsi il decreto ingiuntivo op-posto per tutti i motivi dedotti, ovvero, in caso di revoca del titolo, condannarsi comunque il in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a pagare al sig. la somma di € 5.679,20 con CP_1 aggravio di interessi legali dal dovuto al saldo. In via riconvenzionale subordinata. Ove si ritengano fondati gli argomenti dell'opponente, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dell'ente agli obblighi assunti nei confronti del dipendente e condannarsi il primo, in persona del Sindaco e legale rap- presentante pro tempore, a pagare al sig. , a titolo di ristoro del CP_1 danno, la somma di € 5.679,20, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In via ulteriormente subordinata. Accertarsi e dichiararsi che le determinazioni nn.
1148/2017 e 450/2019 costituiscono riconoscimento di debito del
[...] nei confronti del creditore opposto e condannarsi il primo, Controparte_2 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, a pagare al sig.
la somma di € 5.679,20, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. CP_1
In via ulteriormente subordinata. Accertarsi e dichiararsi che, in relazione alla gara d'appalto di cui alla determinazione n. 1148/2017 del Responsabile area tecnica del Comune di il sig. ha svolto attività Controparte_2 CP_1
e funzioni di cui l'ente pubblico si è avvalso ed arricchito e, di conseguenza, condannarsi lo stesso, in per-sona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, a pagare, ex art. 2041 cc, al sig. la somma di € CP_1
5.679,20, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. In ogni caso. Con vittoria integrale di spese, anche per la fase monitoria, e con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.» La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. Con il ricorso monitorio il ricorrente odierno opposto ha esposto:
- di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze del
[...]
e di aver esercitato, in tale qualità, a partire dal 2017, Controparte_2 funzioni tecniche per le quali le sono stati riconosciuti incentivi a sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 relativamente all'appalto per i servizi di gestione del calore all'interno di uffici e sedi dell'ente pubblico (doc. 1);
- che con determinazione n. 1148 del 2017 il ha stanziato un Pt_1 importo complessivo per l'appalto di € 1.193.000,00, di cui € 21.000 a favore dei dipendenti che svolgevano funzioni tecniche (doc. 1, pag. 8);
- che, come si evince dagli allegati, la determinazione è stata munita di parere contabile positivo del Ragioniere capo e ad ella ricorrente è stato destinato importo di € 25.679,20 (doc. 1, pagg. da 10 a 12);
- che, successivamente, con determinazione RG n. 450 del 2019, il precedente atto amministrativo è stato confermato ed è stata disposta la liquidazione dei predetti incentivi (doc. 2);
- che, ciò nonostante, il pagamento non è mai stato effettuato.
2. Richiamata la normativa e la giurisprudenza (della Corte dei
Conti) ritenuta rilevante, il Comune di ha dedotto che gli Parte_1 incentivi richiesti non potevano essere riconosciuti in quanto:
- mancava la «previsione dello stanziamento per le funzioni tecniche all'interno del quadro economico del servizio e dello stesso capitolo di
Bilancio del servizio» ovvero nella determinazione di approvazione del progetto e di individuazione della procedura di gara, non è stato previsto nello stanziamento del quadro economico il fondo per l'erogazione degli incentivi richiesti;
- nella determina successiva di aggiudicazione non è stata adeguatamente motivata la scelta di accantonare tali somma fuori quadro economico (infatti la copertura è stata prevista in parte investimenti), - manca la nomina scritta da parte del Dirigente di allora dei soggetti incaricati e dei tempi entro i quali il servizio doveva essere appaltato,
- tali circostanze erano già state rappresentate con nota del 7.03.2023, prot. n. 4219 del 7.03.2023 (doc. 2).
3. La sig. nel costituirsi ha precisato: CP_1
- di essere stata dipendente del dal 31 Parte_2 dicembre 2002 al 31 dicembre 2022, con qualifica di responsabile dell'ufficio impianti tecnologici;
- di essersi occupata nello svolgimento dei propri compiti istituzionali anche delle gare pubbliche relative alle funzioni di sua competenza.
- di essere stata incaricata, fra queste, nel 2017 di partecipare alla procedura di selezione dell'aggiudicatario per la fornitura del calore degli immobili comunali (periodo 2017-2022);
- che tale attività è consistita nella collaborazione alla redazione del capitolato, nell'accompagnare i partecipanti alla gara presso gli immobili che dovevano essere ser- viti dalla fornitura, nell'esaminare le loro offerte, nel far parte della commissione ( circo-stanze, peraltro, confermate dal doc. avv. 3);
- inoltre, dopo l'aggiudicazione si è occupato del controllo della contabilità del servizio calore e della corretta esecuzione del contratto nonché della redazione del SAL annuale (come attesta, a titolo esemplificativo il doc. 14);
- che con la determinazione n. 1027 del 2017 (doc. 9) è stato concluso l'iter procedimentale di competenza della odierna opposta consistente nella approvazione della gara e nell'aggiudicazione dell'appalto alla ditta vincitrice;
- che la pratica è poi passata al Dirigente dell'area tecnica, ing.
[...]
il quale, con la determinazione n. 1148/2017, ha affidato il servizio Per_1 di gestione del calore alla PVB Solutions S.p.A. ed ha impegnato a bilancio le somme necessarie a far fronte all'appalto, compreso l'importo destinato agli incentivi per i dipendenti (doc. 1, si veda la tabella a pag. 8 ove si fa riferimento alla somma complessiva di € 21.000 destinata ad incentivi);
- che la determinazione, contenente anche la distribuzione analitica degli importi ai vari dipendenti, è stata inviata agli uffici competenti per l'apposizione del visto contabile (doc. 1, pagg. 11 e 12); - che il visto è stato apposto ed è stato espresso parere positivo, tanto che il dirigente ha assicurato alla odierna opposta la presenza del fondo e la copertura della spesa per gli incentivi (doc. 10);
- che nel 2019, poi, il ridetto Dirigente ha adottato la determinazione n. 450 con cui ha impegnato espressamente la somma di € 10.076 (parte degli
€ 21.000 stanziati nel 2017), da versarsi ai dipendenti nelle proporzioni stabilite con la tabella allegata a pag. 7;
- che la determinazione n. 1148 del 2017, in cui gli incentivi sono stati espressamente previsti ed appostati in un capitolo (al cap. 20160, pag. 8), è stata inviata all'ufficio ragioneria del ove il ragioniere capo (dott.ssa Pt_1
) ha apposto il visto contabile positivo (doc. 1, pag. 11-12), così Persona_2 confermando l'esistenza dei fondi e la copertura finanziaria dell'intera cifra prevista per l'appalto (€ 1.193.000,00) comprensiva degli incentivi (€
21.000,00);
- che dette determinazioni non sono mai state né annullate da un organo giurisdizionale, né revocate dal Pt_1
4. Orbene, l'art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) d.lgs.
50/2016 succ. mod. nella formulazione in vigore dal 15/7/2016 al 19/5/2017 prevedeva che «1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le
Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2».
5. Dunque la disposizione non prevede che il fondo per gli incentivi sia accantonato nel quadro economico allegato all'appalto ma si limita a prevedere che le amministrazioni pubbliche destinino a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento a valere sugli
«stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti».
6. Vi è da rilevare come Corte dei Conti, sezione reg. Toscana deliberazione n. 73/2022, chiamata a pronunciarsi sul quesito posto da un il quale, posto che il quadro economico del servizio Parte_3 regolarmente appaltato con gara «non riportava, per mera dimenticanza, in modo analitico la somma del 2% da destinare al fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche, pur essendo nella sua totalità capiente a tal fine», chiedeva se fosse « legittimo procedere alla erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, utilizzando le somme accantonate nel capitolo di spesa riguardante il medesimo servizio», premessa la necessità che siano stati adottati i provvedimenti propedeutici (tra questi, in specie, il regolamento interno), sottolinea che per effetto del disposto di cui all'art. 16 del d.p.r. n. 207/2010 – tuttora vigente ex art. 216 co. 4 d. lgs. n. 50/2016 – «I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: (…) b) somme a disposizione della stazione appaltante per: (…) 7
– (…) l'importo relativo all'incentivo di cui all' articolo 92, comma 5, del codice [ora art. 113 co. 3, d. lgs. 50/2016], nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
(...)»
Rammenta ancora il Collegio che la giurisprudenza contabile è Pt_3 unanime nell'individuare « (...)le condizioni di carattere generale che, in base all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, devono sussistere ai fini dell'incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, le quali sono così enucleabili: a) che l'Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo e sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati;
b) che le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
c) che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell'appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
d) che l'incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo;
e) che, negli appalti di servizi e forniture, sia stato nominato il direttore dell'esecuzione” (così, ex pluribus, Sezione controllo
Emilia-RO, delib. n. 56/2021/QMIG)».
In particolare, poi, quanto al punto c), rileva come la necessità che gli incentivi siano indicati dall'atto dell'approvazione nel quadro economico è stata recentemente affermata anche da Sezione regionale Sardegna (delib. n.
1/2022), la quale ha trattato la questione evidenziando (anche) il profilo attinente alla copertura finanziaria dei relativi oneri, considerati come parte integrante dell'onere complessivo scaturente dall'esecuzione dell'appalto precisando che «(...) Un secondo elemento da considerare è l'impatto finanziario che la misura determina sul bilancio dell'Ente, considerando che le amministrazioni provvedono a destinare al fondo una quota non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti. Tali stanziamenti costituiscono, pertanto, la provvista delle risorse a disposizione per la realizzazione complessiva dell'appalto e, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie “l'allocazione in bilancio degli incentivi tecnici (…) ha l'effetto di conformare in modo sostanziale la natura giuridica di tale posta, in quanto finalizzata a considerare globalmente la spesa complessiva per lavori, servizi o forniture, ricomprendendo nel costo finale dell'opera anche le risorse finanziarie relative agli incentivi tecnici” (delib. n.
6/SEZAUT/2018/QMIG e delib. n. 15/SEZAUT/2019/QMIG). Sulla gestione contabile degli incentivi tecnici si è espressa anche la Commissione Arconet approvando la modifica al paragrafo 5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria (…). La corretta procedura di contabilizzazione degli incentivi tecnici, come puntualmente specificata nel principio contabile, è strettamente correlata al mantenimento degli equilibri di bilancio, esigendo, pertanto, che ciascuna amministrazione, nella fissazione dei coefficienti per la costituzione del fondo e per la conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, valuti attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa (...)».
Nello stesso senso la Sezione richiama la Sezione Emilia- Pt_3
RO (delib. n. 43/2021) la quale afferma la necessità che la provvista degli incentivi per funzioni tecniche venga predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture, in quanto «gli stanziamenti di bilancio effettuati per la realizzazione dell'opera o per l'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto comprendono anche quelli destinati agli incentivi tecnici in virtù della già richiamata normativa» con la precisazione che « (...) anche in ragione del chiaro dato normativo, (...) è preclusa per l'ente la possibilità di liquidare gli incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti». Ad analoghe considerazioni era altresì pervenuta la stessa Sezione toscana (delib. n. 19/2018/PAR), nonché la Sezione controllo per la Lombardia
(delib. n. 304/2018/PAR), che affermava l'impossibilità per le amministrazioni
« (...) di liquidare incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti, in ragione appunto del chiaro quadro normativo e anche per quanto già più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile (es. Sez. Liguria
58/2017/QMIG e Sezione Toscana n. 186/2017/PAR)».
Rileva ancora la Sezione che in alcuni casi le sezioni regionali Pt_3 hanno anche affermato la possibilità di una iscrizione solo successiva della voce di costo legata agli incentivi nel quadro economico;
che tale ipotesi può però verificarsi nel caso in cui l'omessa previsione (degli incentivi nel quadro economico) sia stata determinata «da fatti sopravvenuti e non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza, potrebbe essere sintomatica di un difetto di programmazione. (…) Pertanto, l'eventuale, successiva inclusione nel quadro economico degli oneri derivanti dalla previsione dello svolgimento di funzioni incentivabili, ai sensi del citato art. 113 del Codice, dovrà essere sostenuta da un obbligo di motivazione rafforzata dei relativi provvedimenti, che dia conto della finalizzazione all'interesse pubblico, la quale garantisce il rispetto del principio costituzionale del buon andamento, secondo un principio già espresso da questa Sezione in relazione all'incentivabilità di funzioni tecniche svolte per la realizzazione di appalti non inseriti nella programmazione, al ricorrere di circostanze eccezionali ed imprevedibili (deliberazione n.
11/2021/PAR del 10 febbraio 2021)» (Sezione Emilia-RO delib. n.
56/2021/ QMIG), con la conseguenza che è possibile, pertanto, una integrazione postuma ma è necessaria una attenta motivazione.
Conclude pertanto nel senso che «l'erogazione degli incentivi è subordinata – nella ricorrenza degli altri requisiti di legge – alla preventiva quantificazione e costituzione del fondo di cui all'art. 113 cit., che – giusta il disposto di cui all'art. 16 del d.p.r. n. 207/2010, tutt'ora in vigore – trova la propria collocazione all'interno del quadro economico dell'intervento».
Pertanto la mancata previsione del fondo «determina la carenza di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla erogazione degli incentivi tecnici, con conseguente impossibilità di erogare gli incentivi, in considerazione dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell'Ente».
La sezione ammette, pertanto, la possibilità di integrare il quadro economico – e quindi la possibilità di liquidare gli incentivi per funzioni tecniche – a seguito di una modifica «del quadro economico originariamente sprovvisto dell'apposito fondo, solo laddove ricorrano motivi adeguati a giustificazione dell'operazione, da esplicitare mediante congrua motivazione.
Si precisa peraltro che, laddove nel quadro economico dell'intervento sia stato appostato il fondo ex art. 113 cit. senza tuttavia declinarne espressamente la composizione, l'Ente possa comunque procedere alla erogazione dell'incentivo nel rispetto dei parametri di legge, considerato che in questo caso, a differenza del precedente, sono state apprestate le dovute coperture.
7. Alla luce di tale giurisprudenza appare condivisibile la ricostruzione di parte opposta secondo la quale seppur nella determinazione di approvazione del progetto di Gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali n. 297 del 23/2/2017 pari a 229.000 + IVA per 5 anni non è espressamente indicato il fondo per gli incentivi tecnici ex art. 113 tuttavia la successiva determinazione n. 1148 del 17/7/2017 di affidamento del servizio a PVB S.p.A. di Rovereto e impegno di spesa di € 219.600,00 Iva inclusa x 5 anni indica espressamente l'importo di € 21.000 per incarichi di progettazione;
complessivamente per 5 anni viene impegnata una somma pari ad € 171.000 + 21.000 = € 1193.000, inferiore all'importo di € 229.000 + iva al 22% per anni.
8. Considerato altresì che il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione
(Cass. Sez. L - , Sentenza n. 10222 del 28/05/2020), non essendo contestata la prestazione svolta dall'opposta né il rispetto dei criteri di ripartizione, deve rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
9. Si conclude come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 1.100-5.200 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali ( come in atti).
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite della presente fase che liquida in € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto.
Venezia, all'udienza del 04/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara