CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2116/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai GNi:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 2116/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.VA_1
elettivamente domiciliata in TRIUGGIO (MB), VIA A. GRAMSCI, 26, presso lo studio dell'avvocato
MARA BESANA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto nel procedimento RG n. 1524/2021 davanti al tribunale di Monza,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 14 (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), C.F._2
elettivamente domiciliati in MILANO, VIA POMPEO CAMBIASI, 8, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO PUTIGNANO, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di appello,
APPELLATI
OGGETTO: contratto di mediazione.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano Parte_1
contrariis reiectis:
1. Rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello e la domanda di condanna ai
sensi dell'art. 96 co 3 cpc in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2. Riformare la sentenza
n.1388/2023 del Tribunale di Monza e per l'effetto respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo del
Tribunale di Monza n.1678/2021 proposta da e , confermando il Controparte_1 Controparte_2
predetto decreto e/o comunque condannare e a pagare in solido Controparte_1 Controparte_2
tra di loro alla , in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Geom. Parte_1 [...]
la somma di euro 6.880,80 a titolo di provvigione - o quell'altra diversa somma accertata in CP_3
corso di causa e ritenuta di giustizia, anche secondo equità - il tutto oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. Condannare e a Controparte_1 Controparte_2
restituire alla in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Geom. Pt_1 [...]
la somma di euro 6.857,45 (comprensiva della marca e del contributo unificato) pagata a CP_3
titolo di rifusione delle spese legali liquidate nella menzionata sentenza, oltre interessi legali dal
dovuto al saldo;
4. Con vittoria del compenso e delle spese di lite e rimborso delle spese generali ex
art. 15 T.P.F. di entrambi i gradi del giudizio.
5. Revocare l'ordinanza del Tribunale di Monza del
pagina 2 di 14 21.02.2022 di rigetto dei capitoli di prova nn. 15 e 16 articolati nella memoria ex art. 183 co 6 n.2
c.p.c. del 3.01.2022 e per l'effetto ammettere le prove per testimoni sui detti capitoli qui di seguito
trascritti: 15) Vero che qualche giorno dopo l'Arch. formulava verbalmente alla la CP_4 Per_1
proposta di acquisto degli che prevedeva l'acquisto per l'importo di euro 180.000,00, Parte_2
oltre box, subordinato alla vendita del loro? 16) Vero che la Sig.ra rifiutava la detta proposta Per_1
di acquisto? TESTIMONI: 1) Arch. c/o , Monza”; Testimone_1 Parte_1
per e : “Preliminarmente respinte le Controparte_1 Controparte_2
eccezioni e le istanze anche istruttorie riproposte da parte appellante e preliminarmente dichiarata la
inammissibilità della prova orale articolata da controparte, perché in violazione del limite posto
dall'art. 2721 c.c. dichiarare la inammissibilità del gravame, per essere manifestamente infondato e, in
ogni caso, per non ricorrere una ragionevole probabilità di suo accoglimento. In ogni caso, rigettare
con ogni più opportuna statuizione l'appello proposto dalla Parte_1
P.VA , in persona del l.r. pro tempore, confermando integralmente la sentenza P.VA_1
impugnata anche in punto di spese del primo grado di giudizio. Condannare parte appellante alla
refusione delle spese del presente giudizio di appello. Altresì condannare parte appellante, ai sensi
dell'art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento, in favore degli appellati, di una somma equitativamente
determinata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e avevano Controparte_1 Controparte_2
proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1678/2021, emesso dal tribunale di Monza in data
27.04.2021, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 6.880,80 in favore di a titolo di corrispettivo per l'attività di mediazione Parte_1
svolta in loro favore per la compravendita dell'immobile sito in Monza, via Canova, 28, di proprietà di
A fondamento della loro opposizione, gli opponenti asserivano: 1) di avere avuto i Parte_3
pagina 3 di 14 primi contatti con la già nel mese di febbraio 2019 tramite un annuncio su internet e di avere Per_1
subito chiesto informazioni al portiere dello stabile, dove anche loro abitavano;
2) di avere, quindi,
visionato già nel febbraio 2019 l'immobile alla presenza del custode e di un tecnico di loro fiducia;
3)
di avere letto nell'ottobre 2019 un annuncio di vendita sempre nel medesimo stabile su immobiliare.it e di avere, pertanto, inviato una richiesta generica di informazioni;
4) di non avere più richiesto alcuna informazione una volta accertato che l'immobile era quello della avendo, peraltro, saputo che Per_1
Part era già stata formulata un'offerta; 5) di essere stati, poi, contattati nel mese di maggio 2020 da che gli aveva proposto nuovamente la vendita del medesimo immobile e di averle chiesto, in quella
Part occasione, un preventivo per la vendita del loro immobile;
6) che, in realtà, anziché inviare un preventivo dei costi per l'incarico di vendita del loro immobile, aveva inviato loro un preventivo dei costi di mediazione per acquisto dell'immobile di proprietà dell 7) di avere, quindi, riferito Per_1
Part alla di non essere interessati all'acquisto per motivi personali, essendo esso già stato oggetto di trattativa risalente e diretta;
8) di avere, poi, proceduto all'acquisto dell'immobile senza avvalersi dell'intermediazione di parte opposta.
si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. A conferma della domanda di pagamento per l'attività di mediazione svolta, parte opposta asseriva: 1) di avere ricevuto nel settembre 2019 un incarico di mediazione da parte della e di avere, pertanto, pubblicato su diversi siti, tra cui Per_1
immobiliare.it, l'annuncio di vendita con foto, planimetria e descrizione dell'immobile sito in Monza,
via Canova, 28; 2) di essere stata contattata dagli opponenti nell'ottobre 2019, poiché interessati all'acquisto; 3) di avere fissato un appuntamento in loco nel medesimo mese, durante il quale i potenziali acquirenti chiedevano assistenza per l'acquisto, nonché una valutazione per la vendita del loro immobile;
4) di essere stata contattata nuovamente dagli opponenti nel marzo 2020 per fissare un nuovo appuntamento nel corso del quale chiedevano di formulare una proposta di acquisto alla Per_1
subordinata alla vendita del loro appartamento;
5) di avere riferito la proposta alla che Per_1 pagina 4 di 14 comunicava di non essere interessata in quanto li riteneva non solvibili;
6) di essere stata nuovamente contattata dagli opponenti dopo il lock down nel maggio 2020 per ribadire il loro interesse;
7) che in tale mese vi era stato un altro incontro con l'arch. sua dipendente, nel corso del quale gli CP_4
opponenti le avevano chiesto di formulare una proposta di acquisto alla e un preventivo dei Per_1
costi per tale acquisto;
8) che la ribadiva di non essere interessata;
9) che, in realtà, nel luglio Per_1
2020 gli opponenti provvedevano all'acquisto dell'immobile de quo.
Il tribunale di Monza, con sentenza n. 1338/2023, depositata il 13.06.2023, ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale pronuncia, ha proposto appello, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DI LEGGE, LADDOVE HA RITENUTO CHE LA MESSA
IN RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 1754 C.C. POTESSE AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DI
“REPERIMENTO” E DI “AVVICINAMENTO”;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA HA RITENUTO CHE PARTE APPELLANTE NON ABBIA AVUTO CP_5
ALCUN RUOLO EFFETTIVO NELLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE;
3) DIRITTO DELL'AGENTE IMMOBILIARE AL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE ANCHE IN ASSENZA DI
INCARICO SCRITTO.
e si sono costituiti nel giudizio di appello, chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'impugnazione e la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione al collegio l'udienza del 22.01.2025, concedendo termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
pagina 5 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha affermato che:
“Come già precisato, parte opposta, col ricorso monitorio ed il presente giudizio, ha domandato il
pagamento della somma di € 6.880,80, a titolo di provvigione asseritamente maturata per la pretesa
attività di mediazione immobiliare svolta in favore di parte opponente per la compravendita
dell'immobile sito in Monza, via Canova n.28, di proprietà della GNa . Parte_3
Sennonché, la domanda di pagamento è rimasta priva di adeguato supporto probatorio e pertanto deve
essere respinta. In particolare, parte opposta ha omesso di dimostrare, nel caso di specie, lo
svolgimento di un'attività finalizzata alla messa in relazione delle parti interessate alla conclusione
dell'affare (Cass. n. 1233/2000 e n. 3833 /1969). In vero, la “messa in relazione” di cui all'art. 1754
c.c., pur potendo assumere in concreto le forme più disparate, concettualmente non può che ridursi a
due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l'oggetto della
contrattazione. L'individuazione della persona con cui contrattare, a sua volta, è attività che può
teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento e l'avvicinamento. Sussiste
reperimento allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano
ignote l'una all'altra; ricorre avvicinamento laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra
due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avessero fino ad allora
impedito la conclusione dell'affare (cfr. Cass. n. 4921/2023). Nella fattispecie, l'attività svolta dalla
Part non è stata finalizzata né ad un reperimento della controparte, né ad un avvicinamento tra
contraenti noti l'uno all'altro ma in disaccordo. Quanto al primo aspetto, è pacifico in causa, in
quanto neppure contestato dall'opposta, che gli opponenti abbiano avuto contatti con la proprietà e
visto l'immobile in questione già prima del conferimento dell'incarico a vendere e, quindi,
dell'intervento del mediatore;
e che, anche dopo il conferimento di detto incarico, abbiano continuato
ad avere contatti per il tramite della persona del GN , custode del palazzo (cfr. Persona_2
pagina 6 di 14 verbale di causa deposizione resa dal medesimo GN . Le risultanze di causa Persona_2
neppure dimostrato che l'attività della mediatrice sia stata efficace per appianare divergenze tra le
parti che hanno concluso l'affare, e quindi per avvicinarle. In punto, infatti, rileva la deposizione resa
Part dalla GNa (che si è qualificata “dipendente di e “agente di affari e Testimone_1
mediazione” dal 2015), la quale ha riferito: “Non è stata fatta una proposta scritta, in quanto in un
primo momento la GNa curava la vendita dell'immobile in parallelo con me. E mi ha Per_1
riferito che gli , una famiglia che abita nel condominio, le avevano già fatto una proposta per CP_1
l'immobile in questione ma che lei aveva rifiutato perché non erano solvibili. Quindi per non
indisporla ho consigliato loro di sondare il terreno e di fare una proposta verbale. Lei quando ha
sentito che si trattava di loro si è indisposta, perché loro non avrebbero avuto la possibilità di
accedere al credito in quanto avevano due immobili ipotecati” (cfr. verbale di causa). Dunque, è
evidente che l'opposta non sia riuscita ad avvicinare le posizioni, non essendo la situazione variata
rispetto al punto in cui le parti erano già giunte senza l'intervento della mediatrice. Deve pertanto
dedursi che l'avvicinamento tra detti soggetti e la conclusione della compravendita in questione siano
dipesi dal maturare di una diversa situazione economica-finanziaria degli opponenti (anticipazione del
denaro da parte del GN ed interessamento dello stesso nella pratica di concessione Parte_4
del mutuo, doc. 13, 14, 15 e 16), senza alcun concorso causale dell'opposta. Né, sul piano
dell'interpretazione logico-sistematica, il concetto di “messa in relazione” di cui all'art. 1754 c.c. può
estendersi a qualsiasi ipotesi di “messa in contatto” tra le parti del contratto di compravendita: “e
tanto perché due parti possono dirsi “messe in contatto” per effetto dell'intervento del mediatore
quando, senza l'opera di quest'ultimo, l'affare non si sarebbe concluso. L'attività del mediatore,
dunque, deve essere “causa determinante” della conclusione dell'affare, ossia “l'antecedente
indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto”:
cosicché se fosse mancata la prima, non vi sarebbe stata la seconda” (Cass. 4921/2023; n. 869/2018;
n. 25851/2014; n. 9884 /2008; n. 3438/2002). Nella specie, per quanto sopra riportato, non può
pagina 7 di 14 ritenersi soddisfatto tale requisito. Le ulteriori eccezioni e domande formulate dalle parti devono
ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att.
c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto. Le spese del presente
giudizio seguono la soccombenza di causa, e si liquidano sulla base del DM n.147/22, nella somma
complessiva di € 4.600,00 (per la fase di studio e per la fase introduttiva € 1.600,00, per la fase
istruttoria € 1.400,00 e per la fase decisionale € 1.600,00), oltre spese generali ed accessori. La
sentenza è per legge esecutiva”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che la sentenza del tribunale sarebbe in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia necessario un nesso eziologico diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che siano state messe in relazione le parti. L'appellante ritiene, poi, errata la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado laddove non ha tenuto conto di tutte le circostanze volte a dimostrare che l'attività da lei svolta sia stata determinante nella conclusione dell'affare, avvalendosi anche di una testimonianza nulla, in quanto è stata escussa come teste la parte venditrice, nei confronti della quale è stato promosso un analogo giudizio.
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione svolta da parte appellata, dovendosi ritenere l'appello, così come prospettato, non manifestatamente infondato, ex art. 348 bis c.p.c.. D'altro canto, l'inammissibilità di cui all'art. 348 bis
c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -,
l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr.
Cass. 14696/2016).
pagina 8 di 14 Ciò premesso, l'appello è infondato.
La Corte ritiene, come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che, in tema di mediazione, l'attività volta a mettere due o più parti in relazione al fine di concludere un affare, pur potendo assumere in concreto le forme più eterogenee,
non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l'oggetto della contrattazione;
la prima, a sua volta, può teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano ignote l'una all'altra, e l'avvicinamento, laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avevano fino ad allora impedito la conclusione dell'affare (cfr. Cass. ord. 4921/2023). Il diritto alla provvigione, pertanto,
sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice,
che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario, in modo tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cfr. Cass. ord.
11443/2022).
Alla luce di tali principi, è del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che, nel caso di specie, parte appellante, sulla quale ricade l'onere probatorio, non abbia provato che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività da lei svolta, non avendo posto in essere attività necessarie per la conclusione dell'affare.
Rilevante a tale riguardo sono le testimonianze escusse e, in particolare, quanto asserito dal portiere dell'immobile dove già risiedevano entrambe le parti prima della conclusione dell'affare, Per_2
estraneo ai fatti per cui è causa, il quale ha confermato che a febbraio e a marzo 2019, ossia
[...]
pagina 9 di 14 prima del conferimento dell'incarico all'Agenzia da parte della proprietà, pacificamente avvenuto nel settembre 2019, e prima della pubblicazione dell'annuncio sul sito internet immobiliare.it, aveva fatto personalmente visitare allo e alla l'appartamento de quo su incarico della proprietaria CP_1 CP_2
alla presenza dei soli potenziali acquirenti e del loro tecnico che si sarebbe occupato dei Per_1
rilievi. Il teste ha, inoltre, confermato che la proprietaria, la l'aveva poi informato di avere Per_1
incaricato la per la vendita dell'immobile di Via Canova n. 28, assegnandogli il compito di Pt_1
consegnare le chiavi dell'appartamento all'agente della per ogni visita, con restituzione al Pt_1
termine di ciascun accesso, avendo, comunque, precisato di non avere mai visto un agente della Pt_1
per il ritiro delle chiavi in compagnia degli odierni appellati. Tali circostanze risultano confermate anche dalla teste dipendente dell'Agenzia dal febbraio 2019 al febbraio 2021, la quale Testimone_2
ha dichiarato di non conoscere i GNi e , affermando che: “Ricordo di aver parlato CP_1 CP_2
con la venditrice dell'appartamento. Non ricordo di aver visto i GNi e e non ricordo CP_1 CP_2
di avere parlato telefonicamente con loro. Ricordo che l'immobile da vendere era una casa sita in via
Canova”.
Non si ritiene, invece, rilevante, ai fini della decisione della causa, quanto asserito dalla teste Parte_3
proprietaria dell'immobile, in quanto, sebbene la teste non possa ritenersi incapace, non
[...]
avendo nella causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio (cfr. Cass.
2866/1975), la sua testimonianza deve ritenersi non pienamente attendibile. Il Collegio rileva, infatti,
che tale valutazione trova le sue ragioni alla stregua di elementi soggettivi legati alla teste, tenuto conto della sua qualità di venditrice e del suo eventuale interesse a un determinato esito della lite, in quanto analogo giudizio volto a chiedere il pagamento della mediazione è stato pacificamente azionato anche nei suoi confronti.
Non si ritiene contraddittorio con quanto dichiarato dai testi escussi quanto affermato dalla teste Tes_1
Part
dipendente di e agente di mediazione, la quale ha precisato che l'Agenzia era stata
[...]
pagina 10 di 14 contattata nell'ottobre 2019 dallo così come emerge anche dal doc. 2 del fascicolo del Per_3
procedimento monitorio, in cui risulta esclusivamente una richiesta di contatto attraverso il sito internet
Immobiliare.it, dopo la pubblicazione dell'annuncio, sotto riportato.
Non è significativo quanto indicato a penna su tale foglio in ordine a un appuntamento fissato per il
16.10.2019, confermato anche dalla teste atteso che è circostanza pacifica che insieme alla CP_4
pagina 11 di 14 teste o attraverso l'agenzia che essa rappresenta gli odierni appellanti non abbiano mai visitato l'appartamento. Infatti, la teste, dopo avere dichiarato: “Preciso che il documento n. 2 del monitorio è
la mail che il GN ci ha mandato per l'appuntamento. Sul documento ci sono i miei appunti CP_1
e quelli di La telefonata iniziale l'ho presa io e ho fissato l'appuntamento, che poi è Testimone_2
stato confermata da e che “abbiamo avuto due appuntamenti il primo lo ha fissato Testimone_2
, il secondo io […] dopo il primo incontro io ho scritto che lo avrebbe richiamato per Tes_2 CP_1
il secondo appuntamento”, ha precisato che “Con me i GNi non hanno voluto vedere CP_1
l'immobile in quanto lo avevano già visto. Sapevano che le chiavi le aveva il portinaio e che potevano
vederlo quando volevano. I tre appuntamenti con loro si sono svolti nel loro appartamento posto nello
stesso stabile in un'altra scala”.
In ordine, poi, al contributo causale che l'Agenzia può avere avuto nella conclusione dell'affare è
emerso dalla istruttoria svolta e dai documenti depositati che essa non ha svolto alcun specifico ruolo per la definizione della compravendita, non avendo nemmeno aiutato a un avvicinamento tra le parti.
Infatti, sebbene sia circostanza pacifica che gli odierni appellati fossero interessati ben prima dell'intervento della Agenzia all'acquisto dell'immobile, è altrettanto circostanza incontestata che la si sia sempre rifiutata di procedere alla vendita, ritenendoli insolvibili. Tale circostanza è stata Per_1
confermata anche dalla teste la quale ha affermato: “Non è stata fatta una proposta scritta, in CP_4
quanto in un primo momento la GNa curava la vendita dell'immobile in parallelo con me. Per_1
E mi ha riferito che gli una famiglia che abita nel Condominio, le aveva già fatto una Per_3
proposta per l'immobile in questione ma che lei aveva rifiutato perché non erano solvibili. Quindi per
non indisporla ho consigliato loro di sondare il terreno e di fare una proposta verbale. Lei quando ha
sentito che si trattava di loro si è indisposta, perché loro non avrebbero avuto la possibilità di
accedere al credito in quanto avevano due immobili ipotecati”.
pagina 12 di 14 Si rileva, poi, che è circostanza non oggetto di contestazione e provata documentalmente che gli odierni appellati siano riusciti in un secondo momento nell'intento di acquistare l'immobile solo grazie all'intervento del padre della che ha anticipato il denaro necessario per la caparra e ha CP_2
consentito, attraverso un suo diretto interessamento, alla concessione del mutuo da parte della banca
(doc. 13, 14 e 15 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non avendo parte appellata provato, come era suo onere, che parte appellante ha agito e proposto appello in mala fede e/o colpa grave e l'eventuale danno subito.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e del mancato svolgimento della istruttoria.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.966,00 per
[...] Controparte_2
compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, VA e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1 Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di
[...]
giustizia, all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai GNi:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta al n. r.g. 2116/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.VA_1
elettivamente domiciliata in TRIUGGIO (MB), VIA A. GRAMSCI, 26, presso lo studio dell'avvocato
MARA BESANA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto nel procedimento RG n. 1524/2021 davanti al tribunale di Monza,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 14 (C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), C.F._2
elettivamente domiciliati in MILANO, VIA POMPEO CAMBIASI, 8, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO PUTIGNANO, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di appello,
APPELLATI
OGGETTO: contratto di mediazione.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano Parte_1
contrariis reiectis:
1. Rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello e la domanda di condanna ai
sensi dell'art. 96 co 3 cpc in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2. Riformare la sentenza
n.1388/2023 del Tribunale di Monza e per l'effetto respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo del
Tribunale di Monza n.1678/2021 proposta da e , confermando il Controparte_1 Controparte_2
predetto decreto e/o comunque condannare e a pagare in solido Controparte_1 Controparte_2
tra di loro alla , in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Geom. Parte_1 [...]
la somma di euro 6.880,80 a titolo di provvigione - o quell'altra diversa somma accertata in CP_3
corso di causa e ritenuta di giustizia, anche secondo equità - il tutto oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. Condannare e a Controparte_1 Controparte_2
restituire alla in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Geom. Pt_1 [...]
la somma di euro 6.857,45 (comprensiva della marca e del contributo unificato) pagata a CP_3
titolo di rifusione delle spese legali liquidate nella menzionata sentenza, oltre interessi legali dal
dovuto al saldo;
4. Con vittoria del compenso e delle spese di lite e rimborso delle spese generali ex
art. 15 T.P.F. di entrambi i gradi del giudizio.
5. Revocare l'ordinanza del Tribunale di Monza del
pagina 2 di 14 21.02.2022 di rigetto dei capitoli di prova nn. 15 e 16 articolati nella memoria ex art. 183 co 6 n.2
c.p.c. del 3.01.2022 e per l'effetto ammettere le prove per testimoni sui detti capitoli qui di seguito
trascritti: 15) Vero che qualche giorno dopo l'Arch. formulava verbalmente alla la CP_4 Per_1
proposta di acquisto degli che prevedeva l'acquisto per l'importo di euro 180.000,00, Parte_2
oltre box, subordinato alla vendita del loro? 16) Vero che la Sig.ra rifiutava la detta proposta Per_1
di acquisto? TESTIMONI: 1) Arch. c/o , Monza”; Testimone_1 Parte_1
per e : “Preliminarmente respinte le Controparte_1 Controparte_2
eccezioni e le istanze anche istruttorie riproposte da parte appellante e preliminarmente dichiarata la
inammissibilità della prova orale articolata da controparte, perché in violazione del limite posto
dall'art. 2721 c.c. dichiarare la inammissibilità del gravame, per essere manifestamente infondato e, in
ogni caso, per non ricorrere una ragionevole probabilità di suo accoglimento. In ogni caso, rigettare
con ogni più opportuna statuizione l'appello proposto dalla Parte_1
P.VA , in persona del l.r. pro tempore, confermando integralmente la sentenza P.VA_1
impugnata anche in punto di spese del primo grado di giudizio. Condannare parte appellante alla
refusione delle spese del presente giudizio di appello. Altresì condannare parte appellante, ai sensi
dell'art. 96 co. 3 c.p.c., al pagamento, in favore degli appellati, di una somma equitativamente
determinata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e avevano Controparte_1 Controparte_2
proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 1678/2021, emesso dal tribunale di Monza in data
27.04.2021, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 6.880,80 in favore di a titolo di corrispettivo per l'attività di mediazione Parte_1
svolta in loro favore per la compravendita dell'immobile sito in Monza, via Canova, 28, di proprietà di
A fondamento della loro opposizione, gli opponenti asserivano: 1) di avere avuto i Parte_3
pagina 3 di 14 primi contatti con la già nel mese di febbraio 2019 tramite un annuncio su internet e di avere Per_1
subito chiesto informazioni al portiere dello stabile, dove anche loro abitavano;
2) di avere, quindi,
visionato già nel febbraio 2019 l'immobile alla presenza del custode e di un tecnico di loro fiducia;
3)
di avere letto nell'ottobre 2019 un annuncio di vendita sempre nel medesimo stabile su immobiliare.it e di avere, pertanto, inviato una richiesta generica di informazioni;
4) di non avere più richiesto alcuna informazione una volta accertato che l'immobile era quello della avendo, peraltro, saputo che Per_1
Part era già stata formulata un'offerta; 5) di essere stati, poi, contattati nel mese di maggio 2020 da che gli aveva proposto nuovamente la vendita del medesimo immobile e di averle chiesto, in quella
Part occasione, un preventivo per la vendita del loro immobile;
6) che, in realtà, anziché inviare un preventivo dei costi per l'incarico di vendita del loro immobile, aveva inviato loro un preventivo dei costi di mediazione per acquisto dell'immobile di proprietà dell 7) di avere, quindi, riferito Per_1
Part alla di non essere interessati all'acquisto per motivi personali, essendo esso già stato oggetto di trattativa risalente e diretta;
8) di avere, poi, proceduto all'acquisto dell'immobile senza avvalersi dell'intermediazione di parte opposta.
si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. A conferma della domanda di pagamento per l'attività di mediazione svolta, parte opposta asseriva: 1) di avere ricevuto nel settembre 2019 un incarico di mediazione da parte della e di avere, pertanto, pubblicato su diversi siti, tra cui Per_1
immobiliare.it, l'annuncio di vendita con foto, planimetria e descrizione dell'immobile sito in Monza,
via Canova, 28; 2) di essere stata contattata dagli opponenti nell'ottobre 2019, poiché interessati all'acquisto; 3) di avere fissato un appuntamento in loco nel medesimo mese, durante il quale i potenziali acquirenti chiedevano assistenza per l'acquisto, nonché una valutazione per la vendita del loro immobile;
4) di essere stata contattata nuovamente dagli opponenti nel marzo 2020 per fissare un nuovo appuntamento nel corso del quale chiedevano di formulare una proposta di acquisto alla Per_1
subordinata alla vendita del loro appartamento;
5) di avere riferito la proposta alla che Per_1 pagina 4 di 14 comunicava di non essere interessata in quanto li riteneva non solvibili;
6) di essere stata nuovamente contattata dagli opponenti dopo il lock down nel maggio 2020 per ribadire il loro interesse;
7) che in tale mese vi era stato un altro incontro con l'arch. sua dipendente, nel corso del quale gli CP_4
opponenti le avevano chiesto di formulare una proposta di acquisto alla e un preventivo dei Per_1
costi per tale acquisto;
8) che la ribadiva di non essere interessata;
9) che, in realtà, nel luglio Per_1
2020 gli opponenti provvedevano all'acquisto dell'immobile de quo.
Il tribunale di Monza, con sentenza n. 1338/2023, depositata il 13.06.2023, ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale pronuncia, ha proposto appello, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DI LEGGE, LADDOVE HA RITENUTO CHE LA MESSA
IN RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 1754 C.C. POTESSE AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ DI
“REPERIMENTO” E DI “AVVICINAMENTO”;
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA HA RITENUTO CHE PARTE APPELLANTE NON ABBIA AVUTO CP_5
ALCUN RUOLO EFFETTIVO NELLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE;
3) DIRITTO DELL'AGENTE IMMOBILIARE AL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE ANCHE IN ASSENZA DI
INCARICO SCRITTO.
e si sono costituiti nel giudizio di appello, chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto dell'impugnazione e la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
La Corte di appello di Milano, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la remissione al collegio l'udienza del 22.01.2025, concedendo termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
pagina 5 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto di appello è quella parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha affermato che:
“Come già precisato, parte opposta, col ricorso monitorio ed il presente giudizio, ha domandato il
pagamento della somma di € 6.880,80, a titolo di provvigione asseritamente maturata per la pretesa
attività di mediazione immobiliare svolta in favore di parte opponente per la compravendita
dell'immobile sito in Monza, via Canova n.28, di proprietà della GNa . Parte_3
Sennonché, la domanda di pagamento è rimasta priva di adeguato supporto probatorio e pertanto deve
essere respinta. In particolare, parte opposta ha omesso di dimostrare, nel caso di specie, lo
svolgimento di un'attività finalizzata alla messa in relazione delle parti interessate alla conclusione
dell'affare (Cass. n. 1233/2000 e n. 3833 /1969). In vero, la “messa in relazione” di cui all'art. 1754
c.c., pur potendo assumere in concreto le forme più disparate, concettualmente non può che ridursi a
due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l'oggetto della
contrattazione. L'individuazione della persona con cui contrattare, a sua volta, è attività che può
teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento e l'avvicinamento. Sussiste
reperimento allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano
ignote l'una all'altra; ricorre avvicinamento laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra
due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avessero fino ad allora
impedito la conclusione dell'affare (cfr. Cass. n. 4921/2023). Nella fattispecie, l'attività svolta dalla
Part non è stata finalizzata né ad un reperimento della controparte, né ad un avvicinamento tra
contraenti noti l'uno all'altro ma in disaccordo. Quanto al primo aspetto, è pacifico in causa, in
quanto neppure contestato dall'opposta, che gli opponenti abbiano avuto contatti con la proprietà e
visto l'immobile in questione già prima del conferimento dell'incarico a vendere e, quindi,
dell'intervento del mediatore;
e che, anche dopo il conferimento di detto incarico, abbiano continuato
ad avere contatti per il tramite della persona del GN , custode del palazzo (cfr. Persona_2
pagina 6 di 14 verbale di causa deposizione resa dal medesimo GN . Le risultanze di causa Persona_2
neppure dimostrato che l'attività della mediatrice sia stata efficace per appianare divergenze tra le
parti che hanno concluso l'affare, e quindi per avvicinarle. In punto, infatti, rileva la deposizione resa
Part dalla GNa (che si è qualificata “dipendente di e “agente di affari e Testimone_1
mediazione” dal 2015), la quale ha riferito: “Non è stata fatta una proposta scritta, in quanto in un
primo momento la GNa curava la vendita dell'immobile in parallelo con me. E mi ha Per_1
riferito che gli , una famiglia che abita nel condominio, le avevano già fatto una proposta per CP_1
l'immobile in questione ma che lei aveva rifiutato perché non erano solvibili. Quindi per non
indisporla ho consigliato loro di sondare il terreno e di fare una proposta verbale. Lei quando ha
sentito che si trattava di loro si è indisposta, perché loro non avrebbero avuto la possibilità di
accedere al credito in quanto avevano due immobili ipotecati” (cfr. verbale di causa). Dunque, è
evidente che l'opposta non sia riuscita ad avvicinare le posizioni, non essendo la situazione variata
rispetto al punto in cui le parti erano già giunte senza l'intervento della mediatrice. Deve pertanto
dedursi che l'avvicinamento tra detti soggetti e la conclusione della compravendita in questione siano
dipesi dal maturare di una diversa situazione economica-finanziaria degli opponenti (anticipazione del
denaro da parte del GN ed interessamento dello stesso nella pratica di concessione Parte_4
del mutuo, doc. 13, 14, 15 e 16), senza alcun concorso causale dell'opposta. Né, sul piano
dell'interpretazione logico-sistematica, il concetto di “messa in relazione” di cui all'art. 1754 c.c. può
estendersi a qualsiasi ipotesi di “messa in contatto” tra le parti del contratto di compravendita: “e
tanto perché due parti possono dirsi “messe in contatto” per effetto dell'intervento del mediatore
quando, senza l'opera di quest'ultimo, l'affare non si sarebbe concluso. L'attività del mediatore,
dunque, deve essere “causa determinante” della conclusione dell'affare, ossia “l'antecedente
indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto”:
cosicché se fosse mancata la prima, non vi sarebbe stata la seconda” (Cass. 4921/2023; n. 869/2018;
n. 25851/2014; n. 9884 /2008; n. 3438/2002). Nella specie, per quanto sopra riportato, non può
pagina 7 di 14 ritenersi soddisfatto tale requisito. Le ulteriori eccezioni e domande formulate dalle parti devono
ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att.
c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto. Le spese del presente
giudizio seguono la soccombenza di causa, e si liquidano sulla base del DM n.147/22, nella somma
complessiva di € 4.600,00 (per la fase di studio e per la fase introduttiva € 1.600,00, per la fase
istruttoria € 1.400,00 e per la fase decisionale € 1.600,00), oltre spese generali ed accessori. La
sentenza è per legge esecutiva”.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che la sentenza del tribunale sarebbe in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, secondo il quale il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia necessario un nesso eziologico diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che siano state messe in relazione le parti. L'appellante ritiene, poi, errata la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado laddove non ha tenuto conto di tutte le circostanze volte a dimostrare che l'attività da lei svolta sia stata determinante nella conclusione dell'affare, avvalendosi anche di una testimonianza nulla, in quanto è stata escussa come teste la parte venditrice, nei confronti della quale è stato promosso un analogo giudizio.
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione svolta da parte appellata, dovendosi ritenere l'appello, così come prospettato, non manifestatamente infondato, ex art. 348 bis c.p.c.. D'altro canto, l'inammissibilità di cui all'art. 348 bis
c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni - o, nel nuovo rito, di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. -,
l'eccezione deve intendersi respinta e l'ordinanza di inammissibilità non potrà più essere adottata (cfr.
Cass. 14696/2016).
pagina 8 di 14 Ciò premesso, l'appello è infondato.
La Corte ritiene, come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che, in tema di mediazione, l'attività volta a mettere due o più parti in relazione al fine di concludere un affare, pur potendo assumere in concreto le forme più eterogenee,
non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l'oggetto della contrattazione;
la prima, a sua volta, può teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano ignote l'una all'altra, e l'avvicinamento, laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avevano fino ad allora impedito la conclusione dell'affare (cfr. Cass. ord. 4921/2023). Il diritto alla provvigione, pertanto,
sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice,
che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario, in modo tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cfr. Cass. ord.
11443/2022).
Alla luce di tali principi, è del tutto condivisibile la decisione del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che, nel caso di specie, parte appellante, sulla quale ricade l'onere probatorio, non abbia provato che la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività da lei svolta, non avendo posto in essere attività necessarie per la conclusione dell'affare.
Rilevante a tale riguardo sono le testimonianze escusse e, in particolare, quanto asserito dal portiere dell'immobile dove già risiedevano entrambe le parti prima della conclusione dell'affare, Per_2
estraneo ai fatti per cui è causa, il quale ha confermato che a febbraio e a marzo 2019, ossia
[...]
pagina 9 di 14 prima del conferimento dell'incarico all'Agenzia da parte della proprietà, pacificamente avvenuto nel settembre 2019, e prima della pubblicazione dell'annuncio sul sito internet immobiliare.it, aveva fatto personalmente visitare allo e alla l'appartamento de quo su incarico della proprietaria CP_1 CP_2
alla presenza dei soli potenziali acquirenti e del loro tecnico che si sarebbe occupato dei Per_1
rilievi. Il teste ha, inoltre, confermato che la proprietaria, la l'aveva poi informato di avere Per_1
incaricato la per la vendita dell'immobile di Via Canova n. 28, assegnandogli il compito di Pt_1
consegnare le chiavi dell'appartamento all'agente della per ogni visita, con restituzione al Pt_1
termine di ciascun accesso, avendo, comunque, precisato di non avere mai visto un agente della Pt_1
per il ritiro delle chiavi in compagnia degli odierni appellati. Tali circostanze risultano confermate anche dalla teste dipendente dell'Agenzia dal febbraio 2019 al febbraio 2021, la quale Testimone_2
ha dichiarato di non conoscere i GNi e , affermando che: “Ricordo di aver parlato CP_1 CP_2
con la venditrice dell'appartamento. Non ricordo di aver visto i GNi e e non ricordo CP_1 CP_2
di avere parlato telefonicamente con loro. Ricordo che l'immobile da vendere era una casa sita in via
Canova”.
Non si ritiene, invece, rilevante, ai fini della decisione della causa, quanto asserito dalla teste Parte_3
proprietaria dell'immobile, in quanto, sebbene la teste non possa ritenersi incapace, non
[...]
avendo nella causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio (cfr. Cass.
2866/1975), la sua testimonianza deve ritenersi non pienamente attendibile. Il Collegio rileva, infatti,
che tale valutazione trova le sue ragioni alla stregua di elementi soggettivi legati alla teste, tenuto conto della sua qualità di venditrice e del suo eventuale interesse a un determinato esito della lite, in quanto analogo giudizio volto a chiedere il pagamento della mediazione è stato pacificamente azionato anche nei suoi confronti.
Non si ritiene contraddittorio con quanto dichiarato dai testi escussi quanto affermato dalla teste Tes_1
Part
dipendente di e agente di mediazione, la quale ha precisato che l'Agenzia era stata
[...]
pagina 10 di 14 contattata nell'ottobre 2019 dallo così come emerge anche dal doc. 2 del fascicolo del Per_3
procedimento monitorio, in cui risulta esclusivamente una richiesta di contatto attraverso il sito internet
Immobiliare.it, dopo la pubblicazione dell'annuncio, sotto riportato.
Non è significativo quanto indicato a penna su tale foglio in ordine a un appuntamento fissato per il
16.10.2019, confermato anche dalla teste atteso che è circostanza pacifica che insieme alla CP_4
pagina 11 di 14 teste o attraverso l'agenzia che essa rappresenta gli odierni appellanti non abbiano mai visitato l'appartamento. Infatti, la teste, dopo avere dichiarato: “Preciso che il documento n. 2 del monitorio è
la mail che il GN ci ha mandato per l'appuntamento. Sul documento ci sono i miei appunti CP_1
e quelli di La telefonata iniziale l'ho presa io e ho fissato l'appuntamento, che poi è Testimone_2
stato confermata da e che “abbiamo avuto due appuntamenti il primo lo ha fissato Testimone_2
, il secondo io […] dopo il primo incontro io ho scritto che lo avrebbe richiamato per Tes_2 CP_1
il secondo appuntamento”, ha precisato che “Con me i GNi non hanno voluto vedere CP_1
l'immobile in quanto lo avevano già visto. Sapevano che le chiavi le aveva il portinaio e che potevano
vederlo quando volevano. I tre appuntamenti con loro si sono svolti nel loro appartamento posto nello
stesso stabile in un'altra scala”.
In ordine, poi, al contributo causale che l'Agenzia può avere avuto nella conclusione dell'affare è
emerso dalla istruttoria svolta e dai documenti depositati che essa non ha svolto alcun specifico ruolo per la definizione della compravendita, non avendo nemmeno aiutato a un avvicinamento tra le parti.
Infatti, sebbene sia circostanza pacifica che gli odierni appellati fossero interessati ben prima dell'intervento della Agenzia all'acquisto dell'immobile, è altrettanto circostanza incontestata che la si sia sempre rifiutata di procedere alla vendita, ritenendoli insolvibili. Tale circostanza è stata Per_1
confermata anche dalla teste la quale ha affermato: “Non è stata fatta una proposta scritta, in CP_4
quanto in un primo momento la GNa curava la vendita dell'immobile in parallelo con me. Per_1
E mi ha riferito che gli una famiglia che abita nel Condominio, le aveva già fatto una Per_3
proposta per l'immobile in questione ma che lei aveva rifiutato perché non erano solvibili. Quindi per
non indisporla ho consigliato loro di sondare il terreno e di fare una proposta verbale. Lei quando ha
sentito che si trattava di loro si è indisposta, perché loro non avrebbero avuto la possibilità di
accedere al credito in quanto avevano due immobili ipotecati”.
pagina 12 di 14 Si rileva, poi, che è circostanza non oggetto di contestazione e provata documentalmente che gli odierni appellati siano riusciti in un secondo momento nell'intento di acquistare l'immobile solo grazie all'intervento del padre della che ha anticipato il denaro necessario per la caparra e ha CP_2
consentito, attraverso un suo diretto interessamento, alla concessione del mutuo da parte della banca
(doc. 13, 14 e 15 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Deve essere, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non avendo parte appellata provato, come era suo onere, che parte appellante ha agito e proposto appello in mala fede e/o colpa grave e l'eventuale danno subito.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e del mancato svolgimento della istruttoria.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.966,00 per
[...] Controparte_2
compensi, oltre spese generali determinate nella misura del 15%, VA e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1 Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di
[...]
giustizia, all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Serena Baccolini
pagina 14 di 14