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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
P.U. 135 / 2025
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Francesco Paolo Feo Giudice dott. Edmondo Cacace Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° aprile 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
domanda all'Autorità Parte_1
Giudiziaria di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_2
[...]
A fondamento di tale richiesta il ricorrente rappresenta di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società resistente e di essere titolare verso quest'ultima di un diritto di credito di natura pecuniaria pari ad euro
41.715,36 di cui 10.149,15 a titolo di TFR, oltre interessi rivalutazione ed oneri accessori, in forza di diffida accertativa esecutiva ex art. 12 comma 3 del d.lgs.
124/2004 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta in data 30 maggio 2023, divenuta esecutiva in data 31 luglio 2023.
Rappresenta, inoltre, che la società resistente versa in stato di insolvenza.
Preliminarmente, nonostante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale. Il procedimento di notifica si è infatti perfezionato in modo conforme al precetto di cui all'art. 40 c.c.i.i., in quanto la cancelleria ha provveduto a notificare alla convenuta a mezzo pec il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione della prima udienza.
Nel merito la domanda è fondata e merita l'accoglimento.
La ricorrente ha fornito dimostrazione della propria legittimazione attiva, nonché del fatto che il proprio credito integri la condizione di procedibilità sancita dall'art. 49 ult. co. c.c.i.i., mediante la produzione di diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta divenuta esecutiva il 31 luglio 2023, nonché degli atti di precetto, pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare con relativo verbale di pignoramento mancato.
La società risulta inattiva e dall'ultimo bilancio disponibile presso la Camera di Commercio per l'annualità 2018, nonché dalla debitoria nei confronti degli enti previdenziali, emerge la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) c.c.i.i., tali da escludere che la convenuta possa essere qualificata come
“impresa minore”.
Il perdurante inadempimento dei debite esistente nei confronti del ricorrente e dell'ente previdenziale, unitamente al fatto che la convenuta risulta inattiva dal registro camerale presso la camera di commercio sono elementi che dimostrano la sussistenza del prospettato stato di insolvenza.
Per le esposte ragioni la domanda è fondata e merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della
società in
Parte_2
persona del l.r.p.t., codice fiscale , con sede P.IVA_1
in Napoli (NA) alla Piazza Giuseppe Garibaldi n. 80, cap
80142;
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina Giudice delegato alla procedura il dott. Gianpiero Scoppa
(ruolo ex ; CP_1
Curatore il dott. , in possesso di una Persona_1
struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213
c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di
cui all'art. 21 del d.1. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e
succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 12 giugno 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in
PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in
Cancelleria i titoli di credito in originale;
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i.
Si prenoti a debito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice estensore dott. Edmondo Cacace
Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
P.U. 135 / 2025
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Gianpiero Scoppa Presidente dott. Francesco Paolo Feo Giudice dott. Edmondo Cacace Giudice relatore
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° aprile 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i.
domanda all'Autorità Parte_1
Giudiziaria di pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_2
[...]
A fondamento di tale richiesta il ricorrente rappresenta di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società resistente e di essere titolare verso quest'ultima di un diritto di credito di natura pecuniaria pari ad euro
41.715,36 di cui 10.149,15 a titolo di TFR, oltre interessi rivalutazione ed oneri accessori, in forza di diffida accertativa esecutiva ex art. 12 comma 3 del d.lgs.
124/2004 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta in data 30 maggio 2023, divenuta esecutiva in data 31 luglio 2023.
Rappresenta, inoltre, che la società resistente versa in stato di insolvenza.
Preliminarmente, nonostante la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, va rilevata la regolare instaurazione del contraddittorio processuale. Il procedimento di notifica si è infatti perfezionato in modo conforme al precetto di cui all'art. 40 c.c.i.i., in quanto la cancelleria ha provveduto a notificare alla convenuta a mezzo pec il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione della prima udienza.
Nel merito la domanda è fondata e merita l'accoglimento.
La ricorrente ha fornito dimostrazione della propria legittimazione attiva, nonché del fatto che il proprio credito integri la condizione di procedibilità sancita dall'art. 49 ult. co. c.c.i.i., mediante la produzione di diffida accertativa dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta divenuta esecutiva il 31 luglio 2023, nonché degli atti di precetto, pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare con relativo verbale di pignoramento mancato.
La società risulta inattiva e dall'ultimo bilancio disponibile presso la Camera di Commercio per l'annualità 2018, nonché dalla debitoria nei confronti degli enti previdenziali, emerge la prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) c.c.i.i., tali da escludere che la convenuta possa essere qualificata come
“impresa minore”.
Il perdurante inadempimento dei debite esistente nei confronti del ricorrente e dell'ente previdenziale, unitamente al fatto che la convenuta risulta inattiva dal registro camerale presso la camera di commercio sono elementi che dimostrano la sussistenza del prospettato stato di insolvenza.
Per le esposte ragioni la domanda è fondata e merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli - VII sezione civile, nella composizione sopra evidenziata:
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della
società in
Parte_2
persona del l.r.p.t., codice fiscale , con sede P.IVA_1
in Napoli (NA) alla Piazza Giuseppe Garibaldi n. 80, cap
80142;
Ordina che il Curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la Cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 c.c.i.i.);
Nomina Giudice delegato alla procedura il dott. Gianpiero Scoppa
(ruolo ex ; CP_1
Curatore il dott. , in possesso di una Persona_1
struttura organizzativa e di risorse che appaiono, allo stato, adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213
c.c.i.i.;
Autorizza
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estratte copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di
cui all'art. 21 del d.1. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e
succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
Fissa il giorno 12 giugno 2025, ore 10.00, presso l'aula di udienza del Giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per l'invio via PEC al Curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in
PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in
Cancelleria i titoli di credito in originale;
Dispone
Che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 co. IV c.c.i.i.
Si prenoti a debito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice estensore dott. Edmondo Cacace
Il Presidente
dott. Gianpiero Scoppa