Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 705/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 705/2025, promossa con ricorso congiunto depositato il 19/02/2025 da:
1) Parte_1 cittadino italiano, (c.f. ), C.F._1 nato a [...], il [...], residente in [...], con l'Avv. Sara Cazzulli
e
2) Parte_2 cittadina italiana, (c.f. , C.F._2 nata a [...], l'[...], residente in [...], con l'Avv. Venere De Brasi,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (VA), in data 1° ottobre1994,
(anno 1994 atto n. 287 Parte II Serie A),
con i seguenti figli maggiorenni:
nata a [...], il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente,
nata a [...], l'[...], maggiorenne ma non ancora Persona_2 economicamente autosufficiente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 3
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Gavirate (VA), Via Priore, n. 23, di proprietà esclusiva della
Sig.ra la quale continuerà ad abitarla con la figlia , rimarrà assegnata Pt_2 Per_2
e nella Sua esclusiva disponibilità con tutti i mobili che la arredano.
3. All'interno della casa coniugale sono rimasti alcuni beni personali del Sig. il Pt_1 quale si impegna ad asportarli dalla stessa, concordando previamente con la Sig.ra il giorno e l'orario in cui si recherà presso l'abitazione per l'adempimento. La Pt_2
Sig.ra a sua volta, si impegna a consentire al Sig. l'accesso presso la Sua Pt_2 Pt_1 abitazione, previo accordo con lo stesso, per il predetto prelievo dei suoi beni personali.
4. I coniugi danno atto che il Sig. ha già lasciato la casa coniugale ed ha trasferito Pt_1 la propria residenza, a far data dal 17.01.2025, in Gavirate (VA), Viale Ticino, n. 33.
5. Il Sig. provvederà a corrispondere a partire da gennaio 2025, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non ancora Per_2 economicamente autosufficiente, la quale ha, di recente, conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi dell'Insubria, l'importo di € 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo a quello della separazione, mediante bonifico bancario da eseguire entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per
l'individuazione delle quali si richiamano le Linee Guida approvate dal Tribunale di
Varese, che le parti dichiarano di conoscere, rinviando alle stesse anche per gli aspetti inerenti alla necessità o meno del previo accordo sulle predette, nonché alla documentazione necessaria da trasmettere all'altro coniuge ai fini del rimborso. Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia sino a quando la stessa non troverà Pt_1 un'occupazione lavorativa e sarà economicamente autosufficiente.
6. Il Sig. si obbliga a manlevare e tenere indenne la Sig.ra da qualunque Pt_1 Pt_2 richiesta dovesse pervenire dalla Banca presso la quale hanno contratto mutui, prestiti e finanziamenti per la società 'ComTec S.a.S. di e, in ogni caso, si Parte_1 impegna a manlevare la moglie da qualunque richiesta risarcitoria o di estinzione di debiti da parte di terzi, con riferimento alla predetta società.
7. I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altra questione di ordine economico e patrimoniale, di non aver conti correnti in comune, di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, anche a titolo di mantenimento, e di essere economicamente autosufficienti.
8. Le detrazioni per i figli a carico, ove dovute per legge, verranno ripartite al 50% tra i genitori.
Disposta la trattazione della causa, ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze anche per quanto concerne il mantenimento/supporto economico della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente sino alla sua indipendenza economica.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio concordatario contratto dai coniugi in data 01/10/1994, in Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 1994, atto n. 287, parte II, Serie
A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03
s.m.i.
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