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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16867/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Dionisio Giovanni e dell'avv. Deorsola Fabio Parte_1 presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Colella Paola presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù Parte_2 di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza depositate il 18.3.2025.
Per il P.M.: accogliersi la domanda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori contraevano matrimonio in TORINO il 24/06/2001. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 405 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/02/2004 e il 04/09/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 10/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
Il Giudice Relatore con decreto in data 10.3.2025 invitava le parti a fornire chiarimenti in ordine alla condizione concordata relativa all'affidamento della prole.
Le parti depositavano i chiarimenti richiesti con le note scritte depositate il 18.3.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le restanti condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale ubicata in Torino (TO), Via Gorizia n. 44, unitamente ai mobili, arredi e sue pertinenze – con espressa esclusione del garage intestato al SI. sito Parte_1 in Torino – Via Gorizia n. 42, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1344 – mappale 123 - subalterno 2 – zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 4 consistenza mq 12 – rendita catastale 106,60 –alla SI.ra nell'interesse dei figli, ivi stabilmente conviventi e residenti, Parte_2 fino a quando gli stessi, se conviventi con la madre, non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore, ad entrambi i genitori, che Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che la figlia minore, , resti collocata prevalentemente presso la dimora materna e il Per_2 padre possa esercitare il diritto di visita liberamente, nel rispetto delle attività di studio, sportive e sociali della figlia, nonché della volontà di quest'ultima. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore almeno un giorno alla settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21:00, oltre ai week-end alternati. Le vacanze estive saranno concordate secondo le eSIenze di entrambi i coniugi, nell'esclusivo interesse della figlia minore, e, in caso di mancato accordo, ciascun genitore trascorrerà con la figlia 15 giorni durante le vacanze estive, con periodo da stabilirsi di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In occasione delle festività natalizie, seguendo il criterio dell'alternanza a rotazione annuale, un genitore terrà con sé la figlia minore dal 23 al 30 dicembre e l'altro genitore dal 31 dicembre al 7 gennaio, salvo diverso accordo;
il genitore che non godrà del primo periodo potrà tenere con sé la pagina 2 di 4 figlia la Vigilia. In occasione delle vacanze pasquali, la figlia trascorrerà, seguendo il criterio dell'alternanza a rotazione annuale, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diverso accordo. Il giorno del compleanno della minore e ogni altra festività e/o ponti infra- annuali seguiranno il criterio dell'alternanza a rotazione annuale, salvo diverso accordo.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, Per_3
e del figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, l'importo mensile
[...] Persona_4 complessivo di € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio), che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, purché positivi, con periodicità annuale e prima rivalutazione a giugno 2025, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso, e da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , IBAN IT Parte_2
86J0304801003000000001557, oltre al 50% delle spese straordinarie, concordate, necessitate e documentate, come individuate dal Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino datato 15.03.2016, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre, attuale percettore dell'assegno unico per i figli di € 218,00 (duecentodiciotto/00), corrisponderà alla madre, in un'unica soluzione, il 100% del predetto beneficio statale, unitamente al contributo al mantenimento di € 350,00 (trecentocinquanta/00), di cui al punto che precede, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, sino a quando la SI.ra , Parte_2 verificata la possibilità di percepire un importo uguale o maggiore rispetto a quello suindicato, ne otterrà l'erogazione in suo favore a seguito della presentazione di relativa domanda, da effettuarsi entro il 30.07.2024.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi estinguere entro il 10.07.2024 il conto corrente CP_1
n. 9653476799270 – IBAN [...], con contestuale accredito del saldo,
[...] di esclusiva spettanza del SI. sul conto corrente intestato al medesimo. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che i documenti di spesa riguardanti i consumi delle singole utenze (luce, gas, riscaldamento, telefonia fissa) e l'ammontare della tassa di racconta rifiuti (TARI), relativi all'immobile ex casa familiare, sita in Torino (TO), Via Gorizia n. 44, continueranno ad essere intestate al SI. il quale provvederà ad effettuarne la domiciliazione, entro e non oltre il Parte_1 10.07.2024, presso l'indirizzo di residenza della SI.ra , onde consentirle di effettuarne il Parte_2 pagamento, interamente a suo carico, mediante bollettino postale.
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. corrisponderà alla SI.ra , Parte_1 Parte_2 entro il 10.07.2024, l'importo complessivo di € 2.204,00 (duemiladuecentoquattro/00), secondo la seguente specifica: € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli – concordato in € 350,00 (trecentocinquanta/00) dal mese di febbraio 2024 sino a quello di deposito del presente ricorso (giugno 2024), detratta unicamente la somma di € 200,00 (duecento/00) versata nel mese di maggio 2024, in quanto quella di € 200,00 (duecento/00) di cui alla lettera l) del presente ricorso
è stata imputata al mese di gennaio 2024 – e € 654,00 (seicentocinquantaquattro/00) quale 50% dell'assegno unico mensile di € 218,00 (duecentodiciotto/00) percepito da gennaio a giugno 2024.
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. dovrà prelevare i propri effetti personali Parte_1
e gli altri beni ancora presenti nella ex casa coniugale, entro e non oltre il 10.07.2024. In difetto, la SI.ra potrà recapitare gli stessi presso l'attuale abitazione del SI. con spese ad Parte_2 Parte_1 esclusivo carico di quest'ultimo.
DÀ ATTO che i genitori, richiamato l'art. 473-bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della figlia minore.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo pagina 3 di 4 quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16867/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Dionisio Giovanni e dell'avv. Deorsola Fabio Parte_1 presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Colella Paola presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù Parte_2 di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza depositate il 18.3.2025.
Per il P.M.: accogliersi la domanda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori contraevano matrimonio in TORINO il 24/06/2001. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 405 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/02/2004 e il 04/09/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 10/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
Il Giudice Relatore con decreto in data 10.3.2025 invitava le parti a fornire chiarimenti in ordine alla condizione concordata relativa all'affidamento della prole.
Le parti depositavano i chiarimenti richiesti con le note scritte depositate il 18.3.2025.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le restanti condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale ubicata in Torino (TO), Via Gorizia n. 44, unitamente ai mobili, arredi e sue pertinenze – con espressa esclusione del garage intestato al SI. sito Parte_1 in Torino – Via Gorizia n. 42, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1344 – mappale 123 - subalterno 2 – zona censuaria 2 – categoria C/6 – classe 4 consistenza mq 12 – rendita catastale 106,60 –alla SI.ra nell'interesse dei figli, ivi stabilmente conviventi e residenti, Parte_2 fino a quando gli stessi, se conviventi con la madre, non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore, ad entrambi i genitori, che Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
DISPONE che la figlia minore, , resti collocata prevalentemente presso la dimora materna e il Per_2 padre possa esercitare il diritto di visita liberamente, nel rispetto delle attività di studio, sportive e sociali della figlia, nonché della volontà di quest'ultima. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore almeno un giorno alla settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21:00, oltre ai week-end alternati. Le vacanze estive saranno concordate secondo le eSIenze di entrambi i coniugi, nell'esclusivo interesse della figlia minore, e, in caso di mancato accordo, ciascun genitore trascorrerà con la figlia 15 giorni durante le vacanze estive, con periodo da stabilirsi di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In occasione delle festività natalizie, seguendo il criterio dell'alternanza a rotazione annuale, un genitore terrà con sé la figlia minore dal 23 al 30 dicembre e l'altro genitore dal 31 dicembre al 7 gennaio, salvo diverso accordo;
il genitore che non godrà del primo periodo potrà tenere con sé la pagina 2 di 4 figlia la Vigilia. In occasione delle vacanze pasquali, la figlia trascorrerà, seguendo il criterio dell'alternanza a rotazione annuale, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diverso accordo. Il giorno del compleanno della minore e ogni altra festività e/o ponti infra- annuali seguiranno il criterio dell'alternanza a rotazione annuale, salvo diverso accordo.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di mantenimento della figlia minore, Per_3
e del figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, l'importo mensile
[...] Persona_4 complessivo di € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio), che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, purché positivi, con periodicità annuale e prima rivalutazione a giugno 2025, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso, e da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra , IBAN IT Parte_2
86J0304801003000000001557, oltre al 50% delle spese straordinarie, concordate, necessitate e documentate, come individuate dal Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino datato 15.03.2016, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
DÀ ATTO che le parti concordano che il padre, attuale percettore dell'assegno unico per i figli di € 218,00 (duecentodiciotto/00), corrisponderà alla madre, in un'unica soluzione, il 100% del predetto beneficio statale, unitamente al contributo al mantenimento di € 350,00 (trecentocinquanta/00), di cui al punto che precede, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, sino a quando la SI.ra , Parte_2 verificata la possibilità di percepire un importo uguale o maggiore rispetto a quello suindicato, ne otterrà l'erogazione in suo favore a seguito della presentazione di relativa domanda, da effettuarsi entro il 30.07.2024.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi estinguere entro il 10.07.2024 il conto corrente CP_1
n. 9653476799270 – IBAN [...], con contestuale accredito del saldo,
[...] di esclusiva spettanza del SI. sul conto corrente intestato al medesimo. Parte_1
DÀ ATTO che le parti concordano che i documenti di spesa riguardanti i consumi delle singole utenze (luce, gas, riscaldamento, telefonia fissa) e l'ammontare della tassa di racconta rifiuti (TARI), relativi all'immobile ex casa familiare, sita in Torino (TO), Via Gorizia n. 44, continueranno ad essere intestate al SI. il quale provvederà ad effettuarne la domiciliazione, entro e non oltre il Parte_1 10.07.2024, presso l'indirizzo di residenza della SI.ra , onde consentirle di effettuarne il Parte_2 pagamento, interamente a suo carico, mediante bollettino postale.
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. corrisponderà alla SI.ra , Parte_1 Parte_2 entro il 10.07.2024, l'importo complessivo di € 2.204,00 (duemiladuecentoquattro/00), secondo la seguente specifica: € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli – concordato in € 350,00 (trecentocinquanta/00) dal mese di febbraio 2024 sino a quello di deposito del presente ricorso (giugno 2024), detratta unicamente la somma di € 200,00 (duecento/00) versata nel mese di maggio 2024, in quanto quella di € 200,00 (duecento/00) di cui alla lettera l) del presente ricorso
è stata imputata al mese di gennaio 2024 – e € 654,00 (seicentocinquantaquattro/00) quale 50% dell'assegno unico mensile di € 218,00 (duecentodiciotto/00) percepito da gennaio a giugno 2024.
DÀ ATTO che le parti concordano che il SI. dovrà prelevare i propri effetti personali Parte_1
e gli altri beni ancora presenti nella ex casa coniugale, entro e non oltre il 10.07.2024. In difetto, la SI.ra potrà recapitare gli stessi presso l'attuale abitazione del SI. con spese ad Parte_2 Parte_1 esclusivo carico di quest'ultimo.
DÀ ATTO che i genitori, richiamato l'art. 473-bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della figlia minore.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito tra di loro ogni loro rapporto patrimoniale, non avendo allo stato più nulla reciprocamente a pretendere, salvo pagina 3 di 4 quanto previsto dalle condizioni di cui sopra.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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