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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/12/2024, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2187/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GALATONE Parte_1
MARIA GIOVANNA, come da mandato in atti,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RO
CASSANDRO ARIANNA come da mandato in atti,
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. D'AURIA AGATA, come CP_2
da mandato in atti,
INTERVENUTA
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 29.01.2024 sostituita dal deposito di note scritte le parti precisavano le conclusioni come da note in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 5.3.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/04/2022, , premesso di Parte_1
aver contratto in data 07/07/1998 matrimonio in Palagianello (TA) con
, che dalla loro unione erano nati i figli RO e , rispettivamente in data 1.10.2001 e in data 21.10.2005, chiedeva CP_2 Per_1
pronunziarsi la separazione, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile a causa del disinteresse manifestato da RO
dal punto di vista morale e materiale verso i bisogni del ricorrente, del
[...]
quale ha omesso di prendersi cura anche nel 2017 in occasione di lungo periodo di convalescenza dallo stesso subito a causa di un intervento chirurgico;
domandava, altresì, l'affidamento congiunto del figlio , con collocazione del figlio Per_1
presso il ricorrente e assegnazione allo stesso della casa coniugale.
Instauratosi il contraddittorio, la contestava le avverse deduzioni CP_1
e formulava domanda riconvenzionale di separazione con addebito a
[...]
, allegando che la rottura dell'affectio coniugalis fosse da ascrivere alla Parte_1
condotta tenuta dal ricorrente, il quale, in violazione del dovere di fedeltà coniugale, instaurava una relazione extraconiugale con Controparte_3
nonché, in violazione del dovere di assistenza morale e materiale, in modo autoritario costringeva la resistente a dormire sul divano e ad abbandonare il proprio lavoro per badare alla cura della casa, disinteressandosi, altresì, dei figli e del loro percorso scolastico;
domandava, altresì, l'affidamento congiunto dei figli e , con collocamento dei medesimi presso di sé, l'assegnazione a sé CP_2 Per_1
della casa coniugale, sita in Palagianello alla via Tommaso Fiore n.10, con tutti gli arredi ivi presenti, nonché la previsione di un contributo a carico del ricorrente pari ad € 500.00 su base mensile a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la stessa, infine la previsione di un assegno di € 250,00 su base mensile, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa parte resistente.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti con ordinanza del
13.07.2022, la Corte di Appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto con decreto del 10.11.2022 n. 2161/2022 rigettava il reclamo proposto avverso i citati provvedimenti provvisori.
Con comparsa depositata in data 1.8.2022 interveniva nel giudizio la figlia maggiorenne la quale aderiva alle conclusioni rassegnate da CP_2
nell'atto introduttivo;
deduceva di non essere autosufficiente Parte_1
economicamente, di aver conseguito da poco il diploma di operatrice sanitaria
OSS e di essere alla ricerca di un impiego lavorativo;
deduceva altresì di voler continuare ad abitare presso la casa familiare unitamente al padre e al fratello minore , nel rispetto della volontà in tal senso manifestata anche dal Per_1
fratello minore;
pertanto formulava domanda di assegnazione della casa coniugale al padre, di riconoscimento del diritto dei due fratelli di coabitare e convivere insieme al padre presso la detta abitazione, infine, di pagamento diretto di un assegno dell'importo di euro 300,00 mensile a titolo di contributo al proprio mantenimento, da porre a carico di entrambi i genitori, nella misura di € 150,00 ciascuno.
Espletata prova orale ed acquisita idonea documentazione, all'udienza del
29.01.2024 sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note in atti;
la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia della separazione, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, senza che sia stata mai più ripristinata, ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
Tuttavia, la separazione va pronunziata senza addebito alle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Ed infatti, nel corso dell'istruttoria è emersa una indiscussa condizione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, senza tuttavia evidenziare in modo inconfutabile la ascrivibilità delle cause della rottura esclusivamente ad una condotta di oggettivamente contraria ai doveri derivanti dal Parte_1
matrimonio.
Con specifico riguardo alla denunciata violazione da parte di Parte_1
del dovere di assistenza morale e materiale, il Collegio rileva che non risulta in alcun modo provato il dedotto comportamento autoritario che il ricorrente avrebbe assunto nel corso della vita matrimoniale in danno della coniuge, tantomeno risultano provate le allegate condotte violente sul piano psicologico serbate dal ricorrente nei confronti della resistente, ferma restando la incontestata e pacifica esistenza di una grave crisi familiare tra le parti già da diversi anni, confermata dalla circostanza (pacificamente riportata da entrambe le parti) dell'assenza di intimità di coppia. A fronte di una profonda e duratura crisi coniugale, pacificamente ammessa da entrambe le parti, emerge la inidoneità della testimonianza di a Testimone_1
dimostrare la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte di
[...]
, anche nella sua efficienza causale rispetto alla rottura dell'affectio Parte_1
coniugalis, posto che quanto riferito dalla testimone non dimostra inequivocabilmente la esistenza di una relazione extraconiugale tra
[...]
e (uscita insieme dei due e visite di lui a casa di lei), Parte_1 Controparte_3
tanto più che la collocazione temporale degli eventi rispetto alla conclamata crisi di coppia risulta incerta, in quanto collegata al trasferimento della teste sul piano abitativo in via Regina Margherita (nei pressi della via, di cui non ricorda il nome, in cui sarebbe collocata l'abitazione di , avvenuto tuttavia in Controparte_3 un'epoca che la teste medesima non ha saputo collocare (“non ricordo il mese e
l'anno in cui sono andata a vivere lì”).
Osserva il collegio in definitiva che nel corso del giudizio la parte richiedente non risulta aver fornito prova certa di comportamenti del coniuge cui possa inequivocabilmente addebitarsi la rottura dei rapporti coniugali ed ai quali possa quindi senza incertezza alcuna attribuirsi la responsabilità della separazione.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla parte convenuta in via riconvenzionale.
Quanto all'assegno di mantenimento del coniuge, già previso in sede presidenziale in favore di è opportuno procedere alla sua conferma, in Parte_2 quanto nel corso dell'istruttoria è stata adeguatamente provata la condizione economica più vantaggiosa goduta dal Parte_1
Il medesimo risulta percettore di redditi annui per lavoro dipendente pari ad €
26.700,00 lordi (mod. 730/2022 redditi 2021). Avuto riguardo alla condizione economica della parte resistente, risulta non contestato che svolga il lavoro di bracciante agricola, per il quale la parte ha documentato la produzione annua di redditi da lavoro pari ad € 7.800 lordi.
Quanto ai figli (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi CP_2 Per_1
maggiorenni, risulta non contestata la loro condizione di non autosufficienza economica e la permanenza degli stessi unitamente alla madre presso la casa coniugale;
sfornite di prova sono rimaste le allegazioni di parte ricorrente, circa il ruolo accudente della figura paterna assunto dalla figlia maggiorenne di CP_2
preparazione dei pasti e di cura del bucato paterno, tantomeno a fini probatori poteva soccorrere l'ascolto del minore invocato dal ricorrente, in quanto trattasi di incombente istruttorio volto esclusivamente a veicolare nel processo la volontà del minore da valutare in rapporto al suo esclusivo interesse.
Di contro, la permanenza di presso il domicilio materno dopo CP_2
l'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale sconfessa detta ricostruzione attorea.
Parimenti, il figlio , divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, Per_1
non ha inteso lasciare il sistema di accudimento materno, preferendo convivere di fatto con la genitrice;
peraltro, risulta non contestato che gli orari di lavoro di costringevano lo stesso a stare fuori casa per la maggior parte Parte_1
della giornata, a fronte della maggiore elasticità dell'impegno lavorativo materno rispetto alle esigenze di cura dei bisogni della famiglia.
Il collegio fa proprie, con riguardo al figlio , le considerazioni svolte dal Per_1
G.D. (richiamate e condivise dalla Corte di Appello Sez. Dist. Taranto in sede di rigetto del reclamo proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
presidenziale cit.) in punto di superfluità dell'ascolto di , in quanto Per_1
l'addotta (e non diversamente provata) volontà del figlio “di stare con il padre”
(contestata dalla resistente) non veniva sostenuta da argomentazioni (neppure allegate) afferenti problematiche relazionali madre – figlio o comprovate deficienze genitoriali materne o altre ragioni di pregiudizio per l'allora minore, tanto da apparire l'incombente dell'ascolto inidoneo nel corso del giudizio ad incidere sulle determinazioni da assumere in concreto nell'interesse di . Per_1
Raggiunta la maggiore età, non risulta che si sia discostato dalle Parte_1
determinazioni assunte in via provvisoria dal G.D., tanto da rendere opportuna la conferma della disposta assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, in considerazione della persistente permanenza con quest'ultima della prole ormai maggiorenne.
Quanto al mantenimento della prole, occorre tenere in debita considerazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 septies comma 1 ultimo periodo c.c.., dell'istanza di versamento diretto dell'assegno formulata dalla parte intervenuta
CP_2
Con riferimento al quantum, tenuto conto della assegnazione della casa coniugale
(di proprietà del ricorrente) a e comparata la RO
condizione economica e lavorativa delle parti, in rapporto alle esigenze della prole, il Collegio reputa congruo confermare il contributo stabilito in sede presidenziale (€ 200,00 per ciascun figlio su base mensile ed € 100,00 in favore del coniuge) a carico del . Con riguardo alla figlia occorre stabilire Pt_1 CP_2
il versamento diretto di detto contributo, in accoglimento della domanda dalla stessa in tal senso formulata, nulla ponendo in via diretta a carico di
[...]
in considerazione degli oneri sulla stessa ricadenti in virtù del RO
rapporto di convivenza madre – figlia, salva la contribuzione al 50% a carico di ciascun genitore per gli esborsi di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Taranto.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni altra RO
domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
MOTTOLA (TA), il 23/07/1972, e RO
, nata a [...] il [...], uniti in
[...]
matrimonio in Palagianello il 07/07/1998, con atto trascritto nell'apposito registro del comune di Palagianello al n. 19, parte II, serie A anno 1998;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di
Palagianello Servizi Demografici per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
la somma mensile di € 100,00, RO
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
direttamente a , nata a [...] il [...], la CP_2
somma mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole, il restante 50% restando a carico di
; RO 5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
la somma mensile di € 200,00, RO
a titolo di contributo al mantenimento del figlio (nato il Persona_2
21.10.2005), oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole, il restante 50% restando a carico di;
RO
6) assegna a la casa coniugale sita a RO
Palagianello alla via Tommaso Fiore n. 10;
7) rigetta la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale da
RO
8) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2187/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GALATONE Parte_1
MARIA GIOVANNA, come da mandato in atti,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RO
CASSANDRO ARIANNA come da mandato in atti,
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. D'AURIA AGATA, come CP_2
da mandato in atti,
INTERVENUTA
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 29.01.2024 sostituita dal deposito di note scritte le parti precisavano le conclusioni come da note in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 5.3.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/04/2022, , premesso di Parte_1
aver contratto in data 07/07/1998 matrimonio in Palagianello (TA) con
, che dalla loro unione erano nati i figli RO e , rispettivamente in data 1.10.2001 e in data 21.10.2005, chiedeva CP_2 Per_1
pronunziarsi la separazione, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile a causa del disinteresse manifestato da RO
dal punto di vista morale e materiale verso i bisogni del ricorrente, del
[...]
quale ha omesso di prendersi cura anche nel 2017 in occasione di lungo periodo di convalescenza dallo stesso subito a causa di un intervento chirurgico;
domandava, altresì, l'affidamento congiunto del figlio , con collocazione del figlio Per_1
presso il ricorrente e assegnazione allo stesso della casa coniugale.
Instauratosi il contraddittorio, la contestava le avverse deduzioni CP_1
e formulava domanda riconvenzionale di separazione con addebito a
[...]
, allegando che la rottura dell'affectio coniugalis fosse da ascrivere alla Parte_1
condotta tenuta dal ricorrente, il quale, in violazione del dovere di fedeltà coniugale, instaurava una relazione extraconiugale con Controparte_3
nonché, in violazione del dovere di assistenza morale e materiale, in modo autoritario costringeva la resistente a dormire sul divano e ad abbandonare il proprio lavoro per badare alla cura della casa, disinteressandosi, altresì, dei figli e del loro percorso scolastico;
domandava, altresì, l'affidamento congiunto dei figli e , con collocamento dei medesimi presso di sé, l'assegnazione a sé CP_2 Per_1
della casa coniugale, sita in Palagianello alla via Tommaso Fiore n.10, con tutti gli arredi ivi presenti, nonché la previsione di un contributo a carico del ricorrente pari ad € 500.00 su base mensile a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la stessa, infine la previsione di un assegno di € 250,00 su base mensile, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa parte resistente.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti con ordinanza del
13.07.2022, la Corte di Appello di Lecce Sez. distaccata di Taranto con decreto del 10.11.2022 n. 2161/2022 rigettava il reclamo proposto avverso i citati provvedimenti provvisori.
Con comparsa depositata in data 1.8.2022 interveniva nel giudizio la figlia maggiorenne la quale aderiva alle conclusioni rassegnate da CP_2
nell'atto introduttivo;
deduceva di non essere autosufficiente Parte_1
economicamente, di aver conseguito da poco il diploma di operatrice sanitaria
OSS e di essere alla ricerca di un impiego lavorativo;
deduceva altresì di voler continuare ad abitare presso la casa familiare unitamente al padre e al fratello minore , nel rispetto della volontà in tal senso manifestata anche dal Per_1
fratello minore;
pertanto formulava domanda di assegnazione della casa coniugale al padre, di riconoscimento del diritto dei due fratelli di coabitare e convivere insieme al padre presso la detta abitazione, infine, di pagamento diretto di un assegno dell'importo di euro 300,00 mensile a titolo di contributo al proprio mantenimento, da porre a carico di entrambi i genitori, nella misura di € 150,00 ciascuno.
Espletata prova orale ed acquisita idonea documentazione, all'udienza del
29.01.2024 sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come da note in atti;
la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia della separazione, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, senza che sia stata mai più ripristinata, ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
Tuttavia, la separazione va pronunziata senza addebito alle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Ed infatti, nel corso dell'istruttoria è emersa una indiscussa condizione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, senza tuttavia evidenziare in modo inconfutabile la ascrivibilità delle cause della rottura esclusivamente ad una condotta di oggettivamente contraria ai doveri derivanti dal Parte_1
matrimonio.
Con specifico riguardo alla denunciata violazione da parte di Parte_1
del dovere di assistenza morale e materiale, il Collegio rileva che non risulta in alcun modo provato il dedotto comportamento autoritario che il ricorrente avrebbe assunto nel corso della vita matrimoniale in danno della coniuge, tantomeno risultano provate le allegate condotte violente sul piano psicologico serbate dal ricorrente nei confronti della resistente, ferma restando la incontestata e pacifica esistenza di una grave crisi familiare tra le parti già da diversi anni, confermata dalla circostanza (pacificamente riportata da entrambe le parti) dell'assenza di intimità di coppia. A fronte di una profonda e duratura crisi coniugale, pacificamente ammessa da entrambe le parti, emerge la inidoneità della testimonianza di a Testimone_1
dimostrare la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte di
[...]
, anche nella sua efficienza causale rispetto alla rottura dell'affectio Parte_1
coniugalis, posto che quanto riferito dalla testimone non dimostra inequivocabilmente la esistenza di una relazione extraconiugale tra
[...]
e (uscita insieme dei due e visite di lui a casa di lei), Parte_1 Controparte_3
tanto più che la collocazione temporale degli eventi rispetto alla conclamata crisi di coppia risulta incerta, in quanto collegata al trasferimento della teste sul piano abitativo in via Regina Margherita (nei pressi della via, di cui non ricorda il nome, in cui sarebbe collocata l'abitazione di , avvenuto tuttavia in Controparte_3 un'epoca che la teste medesima non ha saputo collocare (“non ricordo il mese e
l'anno in cui sono andata a vivere lì”).
Osserva il collegio in definitiva che nel corso del giudizio la parte richiedente non risulta aver fornito prova certa di comportamenti del coniuge cui possa inequivocabilmente addebitarsi la rottura dei rapporti coniugali ed ai quali possa quindi senza incertezza alcuna attribuirsi la responsabilità della separazione.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla parte convenuta in via riconvenzionale.
Quanto all'assegno di mantenimento del coniuge, già previso in sede presidenziale in favore di è opportuno procedere alla sua conferma, in Parte_2 quanto nel corso dell'istruttoria è stata adeguatamente provata la condizione economica più vantaggiosa goduta dal Parte_1
Il medesimo risulta percettore di redditi annui per lavoro dipendente pari ad €
26.700,00 lordi (mod. 730/2022 redditi 2021). Avuto riguardo alla condizione economica della parte resistente, risulta non contestato che svolga il lavoro di bracciante agricola, per il quale la parte ha documentato la produzione annua di redditi da lavoro pari ad € 7.800 lordi.
Quanto ai figli (nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi CP_2 Per_1
maggiorenni, risulta non contestata la loro condizione di non autosufficienza economica e la permanenza degli stessi unitamente alla madre presso la casa coniugale;
sfornite di prova sono rimaste le allegazioni di parte ricorrente, circa il ruolo accudente della figura paterna assunto dalla figlia maggiorenne di CP_2
preparazione dei pasti e di cura del bucato paterno, tantomeno a fini probatori poteva soccorrere l'ascolto del minore invocato dal ricorrente, in quanto trattasi di incombente istruttorio volto esclusivamente a veicolare nel processo la volontà del minore da valutare in rapporto al suo esclusivo interesse.
Di contro, la permanenza di presso il domicilio materno dopo CP_2
l'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale sconfessa detta ricostruzione attorea.
Parimenti, il figlio , divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, Per_1
non ha inteso lasciare il sistema di accudimento materno, preferendo convivere di fatto con la genitrice;
peraltro, risulta non contestato che gli orari di lavoro di costringevano lo stesso a stare fuori casa per la maggior parte Parte_1
della giornata, a fronte della maggiore elasticità dell'impegno lavorativo materno rispetto alle esigenze di cura dei bisogni della famiglia.
Il collegio fa proprie, con riguardo al figlio , le considerazioni svolte dal Per_1
G.D. (richiamate e condivise dalla Corte di Appello Sez. Dist. Taranto in sede di rigetto del reclamo proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
presidenziale cit.) in punto di superfluità dell'ascolto di , in quanto Per_1
l'addotta (e non diversamente provata) volontà del figlio “di stare con il padre”
(contestata dalla resistente) non veniva sostenuta da argomentazioni (neppure allegate) afferenti problematiche relazionali madre – figlio o comprovate deficienze genitoriali materne o altre ragioni di pregiudizio per l'allora minore, tanto da apparire l'incombente dell'ascolto inidoneo nel corso del giudizio ad incidere sulle determinazioni da assumere in concreto nell'interesse di . Per_1
Raggiunta la maggiore età, non risulta che si sia discostato dalle Parte_1
determinazioni assunte in via provvisoria dal G.D., tanto da rendere opportuna la conferma della disposta assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, in considerazione della persistente permanenza con quest'ultima della prole ormai maggiorenne.
Quanto al mantenimento della prole, occorre tenere in debita considerazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 septies comma 1 ultimo periodo c.c.., dell'istanza di versamento diretto dell'assegno formulata dalla parte intervenuta
CP_2
Con riferimento al quantum, tenuto conto della assegnazione della casa coniugale
(di proprietà del ricorrente) a e comparata la RO
condizione economica e lavorativa delle parti, in rapporto alle esigenze della prole, il Collegio reputa congruo confermare il contributo stabilito in sede presidenziale (€ 200,00 per ciascun figlio su base mensile ed € 100,00 in favore del coniuge) a carico del . Con riguardo alla figlia occorre stabilire Pt_1 CP_2
il versamento diretto di detto contributo, in accoglimento della domanda dalla stessa in tal senso formulata, nulla ponendo in via diretta a carico di
[...]
in considerazione degli oneri sulla stessa ricadenti in virtù del RO
rapporto di convivenza madre – figlia, salva la contribuzione al 50% a carico di ciascun genitore per gli esborsi di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Taranto.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni altra RO
domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
MOTTOLA (TA), il 23/07/1972, e RO
, nata a [...] il [...], uniti in
[...]
matrimonio in Palagianello il 07/07/1998, con atto trascritto nell'apposito registro del comune di Palagianello al n. 19, parte II, serie A anno 1998;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di
Palagianello Servizi Demografici per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
la somma mensile di € 100,00, RO
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
direttamente a , nata a [...] il [...], la CP_2
somma mensile di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole, il restante 50% restando a carico di
; RO 5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
la somma mensile di € 200,00, RO
a titolo di contributo al mantenimento del figlio (nato il Persona_2
21.10.2005), oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole, il restante 50% restando a carico di;
RO
6) assegna a la casa coniugale sita a RO
Palagianello alla via Tommaso Fiore n. 10;
7) rigetta la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale da
RO
8) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara