Sentenza breve 27 luglio 2023
Ordinanza collegiale 10 novembre 2023
Ordinanza collegiale 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 10/11/2023, n. 16774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16774 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 16774/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09318/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9318 del 2023, proposto da
ESPERIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Antonella Auciello che la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
COOPERATIVA SOCIALE GIALLA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Graziano Pungi, Barbara Frateiacci e Francesco Antonio Romito che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- determinazione dirigenziale n. 14 dell’11/05/23 con cui il Comune di Guidonia Montecelio ha aggiudicato alla Cooperativa Sociale Gialla il “servizio di asilo nido comunale di Colleverde periodo sperimentale anno educativo 2022/2023” (CIG: 9694211BFB);
- determinazione dirigenziale n. 12 dell’08/05/23 di approvazione della proposta di aggiudicazione;
- tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate e tutti gli altri, nella parte in cui la Cooperativa Sociale Gialla è stata ammessa alla gara e ritenuta in possesso dei requisiti di partecipazione;
- nota prot. n. 49162 del 09/05/23 con cui il Rup ha attestato il possesso, da parte della Cooperativa Sociale Gialla, delle certificazioni di qualità richieste, quale requisito di partecipazione, dall’art. 11 lett. B) del disciplinare di gara;
- ove necessario, art. 11 del disciplinare di gara e tutti gli allegati, nella parte in cui rinvia all’art. 84 comma 4 d. lgs. n. 50/16, se intesi nel senso di consentire, in violazione dell’art. 87 d. lgs. n. 50/16, la spendita di certificazioni di qualità rilasciati da enti non accreditati “ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008”,
e per la condanna del Comune al risarcimento del danno in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;
Vista l’istanza depositata il 27/07/23 con cui parte ricorrente ha chiesto la correzione della sentenza n. 12752/23, emessa nel procedimento in esame, laddove indica come difensori di parte ricorrente gli avvocati Graziano Pungi, Barbara Frateiacci e Francesco Antonio Romito, in realtà difensori della controinteressata Cooperativa Sociale Gialla, e non gli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari;
Considerato che l’istanza in esame non è stata notificata come sarebbe stato necessario e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile (Cons. Stato n. 4916/13, TAR Umbria n. 7/19);
Ritenuto, poi, che la procedura di correzione di un errore materiale possa essere attivata anche d'ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa (Adunanza Plenaria n. 1/23);
Considerato che deve ritenersi effettivamente sussistente l’errore materiale segnalato da parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di dovere fissare la camera di consiglio indicata in dispositivo per verificare, nel contraddittorio delle parti, la necessità di disporre la correzione dell’errore materiale indicato nell’istanza presentata dalla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis):
1) dichiara l’inammissibilità dell’istanza di correzione presentata da parte ricorrente il 27/07/23;
2) fissa, per la correzione d’ufficio della sentenza n. 12752/23, la camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024, ore di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Francavilla | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO