TRIB
Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 19/09/2024, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SInori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 228/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 28.10.1976, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Eros Salomone E
, n. a Chieti il 13.2.1976, CF , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Eros Salomone
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alla domanda congiunta di divorzio depositata il
20.5.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 18.9.2024, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso congiunto depositato il 20.5.2024, rinunciando ad ogni ulteriore, reciproca pretesa;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
pagina 1 di 5 Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 228/2024 V.G., così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Fossacesia il 31.7.2014 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno
2014 n. 54 - Parte II – Serie A);
l'abitazione coniugale, sita in Ripa Teatina (CH), Via Madonna Della
Concezione n. 6, di proprietà esclusiva del SI. resterà Controparte_1 nell'uso e nella piena disponibilità dello stesso;
figlie minorenni sono affidate a entrambi i genitori i quali ne cureranno congiuntamente l'educazione, l'istruzione e le eSIenze ordinarie in egual misura, pur restando collocati abitualmente presso l'abitazione di proprietà della madre in Castelfrentano (CH), C.da Ciommi n. 30, ove già risiedono a far data dal 27.10.2022;
ogni cambiamento di indirizzo dovrà essere comunicato al padre;
il padre, salvo casi del tutto eccezionali e non continuativi nel tempo e/o diversi accordi fra i genitori per eSIenze particolari, terrà con sé le figlie, prelevandole dall'abitazione materna per poi ivi riaccompagnarle, generalmente dalle ore 15:30 alle 19:30, due giorni a settimana dal lunedì al venerdì da concordarsi con la madre tenendo conto degli impegni di studio, sportivi e ricreative delle figlie;
il padre terrà inoltre con sé le figlie, a fine settimana alterni, generalmente dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, prelevandole dall'abitazione materna per poi ivi riaccompagnarle;
per quanto concerne le vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori, le figlie trascorreranno una settimana con il padre e una con la madre, alternativamente, in modo che possano trascorrere un anno il giorno del 25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre;
e così anche per la settimana del Capodanno;
per le vacanze pasquali le figlie le trascorreranno un anno con il padre e un anno con la madre, in modo alternato;
pagina 2 di 5 riguardo alle vacanze estive le bambine trascorreranno con il padre almeno
7 (sette) giorni consecutivi,
nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio e agosto che dovrà essere preventivamente individuato in accordo con la madre;
il giorno del compleanno le bambine, compatibilmente con gli impegni scolastici, staranno preferibilmente con entrambi i genitori ovvero con la madre o con il padre ad anni alterni;
i coniugi convengono che i giorni e gli orari indicati nei precedenti punti potranno essere oggetto di occasionale e diverso accordo in ragione di rispettivi impedimenti ed eSIenze personali, purché preventivamente concordati fra gli stessi e ferma la disponibilità di entrambi a privilegiare le eSIenze delle figlie;
ciascun genitore, nel rispetto delle eSIenze scolastiche e/o ricreative delle figlie, potrà comunicare telefonicamente con le stesse utilizzando il numero telefonico dell'altro e, in caso di propria assenza/impedimento, delega i nonni per prendere/portare le figlie a scuola e/o agli impegni ludico sportivi;
i genitori si impegnano a vigilare sull'esecuzione da parte delle figlie dei compiti scolastici, durante l'anno scolastico, le vacanze e nei periodi in cui le stesse staranno con ciascuno dei genitori;
le recite, le gare sportive, le gite scolastiche e tutti gli eventi scolastici in generali potranno essere comunicati anche oralmente per consentire a entrambi i genitori di partecipare agli incontri, anche quelli con gli insegnanti;
i genitori dovranno essere preventivamente informativi delle visite mediche delle figlie, così da poter essere entrambi presenti, per cui sia la data che il nominativo del medico dovranno essere concordati con congruo anticipo, anche oralmente;
non interromperanno il diritto di visita dell'altro genitore le eventuali malattie delle bambine, purché la patologia non permetta alle stesse di uscire di casa;
pagina 3 di 5 i ricorrenti, in virtù del preminente interesse alla crescita e allo sviluppo psico-fisico delle proprie figlie, consapevoli dell'importanza che possono assumere i propri comportamenti rispetto alla crescita fisica, affettiva e morale delle stesse, si impegnano reciprocamente a mantenere fra loro un rapporto basato su un'efficace e costante comunicazione e informazione, oltre che sul reciproco rispetto, impegnandosi ad assumere reciproci atteggiamenti distensivi e a evitare di contrapporre impedimenti alle visite che non siano connessi ai preminenti impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle figlie, nonché ai rispettivi improrogabili impegni lavorativi;
i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli delle figlie;
il SI. si impegna a versare alla SI.ra , entro e non oltre il CP_1 Pt_1 giorno 30 (trenta) di ogni mese a mezzo bonifico (salvo proroga al primo giorno seguente non festivo nel caso detta scadenza dovesse ricorrere in un giorno festivo), a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di € 300,00 (euro trecento/00) ciascuna, per complessivi € 600,00
(euro seicento/00). La somma si rivaluterà annualmente sulla base delle variazioni degli indici ISTAT e verrà corrisposta mediante versamento sul conto corrente intestato alla SI.ra – Codice IBAN: IT63 Z076 0115 Pt_1
5000 0008 6998 317.
il padre si obbliga, inoltre, a versare il 50% di tutte le spese straordinarie individuate e regolate con rimando alle linee guida del CNF preventivamente concordate tra i genitori e documentate;
le spese straordinarie anticipate da uno dei coniugi verranno rimborsate nella misura del 50% dall'altro coniuge entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'esibizione dei relativi documenti contabili;
le scelte riguardanti le cure mediche e specialistiche delle bambine, gli istituti scolastici, le attività sportive/ludiche e ogni altra determinazione di carattere straordinario e/o rilevante per la salute e la educazione delle figlie, dovranno essere oggetto di preventivo accordo tra i genitori,
pagina 4 di 5 ritenendo già autorizzata da parte di entrambi la prosecuzione delle eventuali terapie/cure in corso;
ciascuno genitore potrà sottoporre a visite mediche specialistiche di ogni genere le figlie e l'altro genitore presta sin da ora il consenso, ferma restando la necessaria preventiva informazione e autorizzazione alla spesa da sostenere (anche al fine di ottenere il rimborso dall'altro genitore);
i ricorrenti dichiarano di aver regolato fra loro, con reciproca soddisfazione, qualsivoglia rapporto di natura economica e patrimoniale sia mobiliare che immobiliare, e di non avere più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
i ricorrenti svolgono entrambi un'attività lavorativa remunerata e sono economicamente autosufficienti, pertanto nulla si chiedono a titolo di contributo al mantenimento;
il marito rinuncia in favore della moglie agli assegni familiari e a ogni altra forma di agevolazione che sarà direttamente percepita dalla SI.ra
. Pt_1
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 19.9.2024
Il Presidente Massimo Canosa
pagina 5 di 5