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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 773/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to FRASCELLA PAOLO con studio in P.IVA_1
Padova P.le Stazione nr.7 giusto mandato depositato nel giudizio di primo grado appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. DALLA SERRA MARIA con studio in Padova
CORSO GARIBALDI 18 con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marica
Stigliano Messuti in Mestre (VE), Viale Garibaldi, 89, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello appellata
E contro
RAPPRESENTATA DA Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DALLA SERRA MARIA con P.IVA_3 studio in Padova CORSO GARIBALDI 18 con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marica Stigliano Messuti in Mestre (VE), Viale Garibaldi, 89, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 22 emessa l'8.1.2021 dal Tribunale di
Padova
CONCLUSIONI
Per parte appellante: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, l'appello proposto dal e per l'effetto riformare la sentenza Parte_1
n.22/2021 impugnata, emessa dal Tribunale di Padova il 08.01.2021, dep. il 11.01.2021,
- confermando la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contenute nei contratti di apertura di credito e di conto corrente in relazione al rapporto n.338.09 (già n.338/w e n.338.12), ivi comprese quelle relative ai tassi d'interesse, per tutte le motivazioni esposte negli atti depositati nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio e, conseguentemente, la non debenza d'interessi convenzionali e moratori, delle commissioni e delle spese addebitati sul conto corrente n.338.09 dalle banche, disponendo la cancellazione delle relative scritturazioni e provvedendo all'integrale ricalcolo del rapporto di conto corrente, anche con applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art.117 TUB;
- accertando e dichiarando, per le causali esposte negli atti depositati, che il
[...]
è creditore della Parte_2 [...] della somma di € 1.264.522,10; in subordine, della Controparte_1 somma di € 895.159,83; in ulteriore subordine, di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio d'appello;
- condannando la società al pagamento, a Controparte_1 favore del , della Parte_2 somma che sarà accertata in corso di causa come dovuta al
[...]
a seguito del ricalcolo del conto Parte_2 corrente n.338.09, operata la compensazione delle posizioni debitorie-creditorie od anche non operata la compensazione, se non ritenuto applicabile tale istituto;
oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002, in subordine al tasso legale;
- accertando e dichiarando l'inefficacia e/o la nullità delle clausole contenute nel finanziamento fondiario per tutte le ragioni esposte negli atti depositati e conseguentemente la non debenza d'interessi convenzionali e moratori;
- accertando e dichiarando, per le causali esposte negli atti depositati, che il
[...]
non è debitore della Parte_2 [...]
e/o della società della somma Controparte_1 Controparte_2 di € 139.487,09;
pag. 2/17 - dichiarando inammissibile e comunque rigettando la domanda avversaria di modifica della condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, comminata alle società appellate, non essendo stato proposto alcun appello incidentale ed essendo comunque infondata;
con vittoria di compensi e spese, legali e peritali, di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria:
a) si chiede che sia disposta un'integrazione od una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, disponendo:
- che il ricalcolo del conto corrente sia effettuato sin dall'inizio del rapporto di c/c
(1974), eliminando tutte le annotazioni illegittimamente effettuate dalla banca per interessi, commissioni e spese non dovuti;
- che l'accertamento dei versamenti aventi natura solutoria, ai fini della prescrizione, sia effettuato dopo il ricalcolo del conto corrente ed utilizzando i saldi ricalcolati;
- che siano individuati, separatamente, i versamenti aventi natura solutoria che hanno estinto il capitale mutuato, o parte di esso, da quelli che hanno, od avrebbero, “pagato” interessi, spese e commissioni non dovute e, solo in relazione a questi ultimi, sia verificato se è, o meno, maturata la prescrizione invocata da controparte;
- considerando l'ammontare delle aperture di credito concesse dalle banche illimitate o nella misura indicata nelle visure delle Centrale Rischi prodotte in giudizio, sia per i rischi a termine, che per quelli a revoca, o nella misura risultante dalla documentazione in atti (estratti conto e contratti), anche con riferimento all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, degl'interessi passivi, entro ed oltre fido, ed alle spese d'istruttoria per la concessione dei fidi;
- determinare un piano di ammortamento con quote capitali costanti, senza interesse composto, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quello del contratto di mutuo che applica l'interesse composto;
b) si chiede che sia ammessa la prova per testimoni dedotta nella memoria del primo grado ex art.183, VI comma n.2, C.p.c., depositata in data 14.06.19, punto 4, pag.11.
Per parte appellata : Controparte_1
In via principale rigettarsi l'appello proposto (e riassunto dal fallimento della società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 22/2021, Parte_2 pubblicata il 08.01.2021 e resa nel giudizio n. 9504/2018 R.G. del Tribunale di Padova
e tutte le domande formulate dall'Appellante (anche istruttorie) e confermarsi, pertanto, detta sentenza.
pag. 3/17 In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
Per parte appellata Controparte_2
In via principale rigettarsi l'appello proposto (e riassunto dal fallimento della società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 22/2021, Parte_2 pubblicata il 08.01.2021 e resa nel giudizio n. 9504/2018 R.G. del Tribunale di Padova
e tutte le domande formulate dall'Appellante (anche istruttorie) e confermarsi, pertanto, detta sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., la società
[...] adiva il Tribunale di Padova premettendo che: Controparte_4
- nel mese di luglio 2017 era stato notificato un atto di pignoramento immobiliare in relazione ad un credito vantato da per euro 139.487,09 in forza di un CP_5 contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 11.04.2002 per 320.000,00 euro, contratto che aveva subito tre modifiche nel 2003, 2008 e 2012;
- dal 1975 la società aveva stipulato con la poi Controparte_6 divenuta , un contratto di conto corrente -n. 338/W- su Controparte_1 cui erano state concesse delle aperture di credito e addebitate le rate del finanziamento concesso;
- la in relazione al suddetto rapporto, aveva effettuato addebiti illegittimi CP_1
(commissioni massimo scoperto, penali di sconfinamento, commissioni di istruttoria, spese trimestrali non pattuite, usura, anatocismo);
- ricalcolando correttamente i rapporti dare-avere, l'esponente vantava un credito nei Contr confronti di per euro 1.054.124,42 (di cui € 893.058,69 per sorta capitale ed €
161.065,73 per interessi) di cui veniva sollecitato il pagamento in data 26.04.2016.
Affermava dunque che doveva operarsi una compensazione tra le poste di credito-debito con l'integrale estinzione del credito vantato in sede esecutiva.
Eccepiva, inoltre, la nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi e i costi del finanziamento fondiario per violazione dell'art. 1346 c.c. nonché di quella relativa agli interessi moratori per violazione degli artt.1283 c.c. e 120 TUB.
Ciò premesso chiedeva che fosse dichiarata improcedibile la procedura esecutiva in assenza di titolo esecutivo con conseguente cancellazione del pignoramento, con pag. 4/17 integrale ricalcolo degli importi dovuti in virtù del rapporto di corrente e del contratto di finanziamento fondiario (previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole afferenti interessi, commissioni e ulteriori addebiti illegittimamente applicati) e Contr condanna di al pagamento della somma di euro 1.054.124,42 o altra ritenuta di giustizia, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle violazioni alla normativa bancaria, legislativa, regolamentare.
Va detto che la domanda risarcitoria non è stata poi coltivata ed è stata abbandonata già nel corso del giudizio di primo grado.
Si costituivano sia che Controparte_1 Controparte_2 quale cessionaria del credito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 22/2021 il Tribunale di Padova dichiarava che il contratto di mutuo azionato non costituiva un valido titolo esecutivo;
accertava e dichiarava che le clausole contenute nei contratti di apertura di credito e di conto corrente erano nulle /o inefficaci.
Accertava e dichiarava che il saldo di conto corrente n. 338/w al 30.9.2015 era pari ad euro 48.526,04 a favore dell'opponente, dichiarando per tale importo estinto per compensazione il credito vantato in dipendenza del contratto di mutuo fondiario.
Il giudice riteneva che il contratto di finanziamento fondiario stipulato in data
11.4.2002, fatto valere dalla creditrice procedente come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 38 D Lgs n. 385/93, essendo stato oggetto di modifiche nel corso degli anni, non avesse le caratteristiche necessarie per essere qualificato come titolo esecutivo in quanto non era possibile, solo sulla base di esso, pervenire al calcolo dell'esatto importo dovuto alla banca, dovendo il titolo esecutivo essere autosufficiente.
In relazione al rapporto di conto corrente, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, si richiamava alle conclusioni del consulente formulate nell'ipotesi sub 2, il quale, espunte tutte le commissioni e le spese illegittimamente addebitate dalla banca, aveva determinato il saldo contabile in favore dell'opponente, considerando che al rapporto di conto corrente sorto nel 1978 era stata aggiunta anche un'apertura di credito nel 2004 e definendo, quindi, quali tra le rimesse dovessero ritenersi solutorie e quali ripristinatorie.
Il giudice di prime cure, ritenute insussistenti aperture di credito prima del 2004, con conseguente considerazione della natura solutoria di tutte le rimesse effettuate prima di tale data, aderiva all'ipotesi effettuata dal consulente tenendo in considerazione, quanto alla natura delle partite, il periodo dal 2004 al 2006, a fronte della prescrizione decennale delle partite solutorie poste in essere prima della interruzione della prescrizione.
pag. 5/17 Avverso detta sentenza ha interposto appello Controparte_4 censurando la sentenza impugnata sotto diversi profili:
I. Mancato riconoscimento di apertura di credito in conto corrente anche anteriormente al 2004.
Sostiene l'appellante che in realtà fin dal 1989, oltre al rapporto di conto corrente, fosse stata concordata anche un'apertura di credito, come poteva evincersi da alcuni fatti concludenti già evidenziati in primo grado. Allegava, quindi, la concessione di un fido c.d. di fatto con conseguente necessità di rideterminare il saldo del conto in proprio favore.
II. Verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sulla base dei saldi rettificati e non di quelli bancari.
L'appellante sostiene che il CTU abbia erroneamente determinato il saldo del rapporto di conto corrente in quanto la verifica delle rimesse solutorie doveva essere effettuata utilizzando i saldi ricalcolati e non quelli bancari poiché, diversamente, verrebbero considerate solutorie rimesse che, invece, avevano natura ripristinatoria, non essendo stato, in realtà, superato il fido che era stato concesso dalla banca. Osservava, infatti, che maggiori erano gli addebiti illegittimi effettuati dalla banca, più aumentava l'esposizione debitoria del correntista e maggiori erano le rimesse che dovevano essere qualificate come solutorie e, quindi, da ritenersi prescritte.
Insta per una integrazione della C.T.U. che:
1. individui le rimesse aventi natura solutoria sulla base dei saldi ricalcolati ed effettuando il ricalcolo del conto corrente epurando per l'intero periodo tutte le competenze illegittime e solo alla fine riaddebitando le competenze prescritte;
2. consideri l'ammontare delle aperture di credito concesse dalle banche illimitate o nella misura indicata nelle visure delle
Centrale Rischi prodotte in giudizio, sia per i rischi a termine, che per quelli a revoca:
3. consideri, per il periodo antecedente al 1989, l'ammontare delle aperture di credito concesse dalle banche illimitate o nella misura risultante dalla documentazione in atti, con riferimento all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto da parte delle banche.
Evidenzia che nella prima ipotesi di ricalcolo, basata sul quesito inizialmente formulato dal Giudice di prime cure al CTU, che non considerava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca fino all'anno 2006, si accertava un credito a favore della correntista di € 1.264.522,10, cosicché la differenza del risultato, tra eseguire la verifica delle partite solutorie sui saldi banca, anziché sui saldi ricalcolati, non determinava differenze significative (ndr. ipotesi formulata dal CTU di primo grado individuando pag. 6/17 tutte le rimesse fino al 12.08.2004 - data del primo contratto di affidamento prodotto in atti - come aventi natura ripristinatoria sul presupposto della sussistenza di affidamenti in favore del correntista e individuando le rimesse solutorie dal 12.8.2004 al 2006, allegati 9 e 10 CTU di primo grado).
Al contrario, nella seconda ipotesi di calcolo (ndr. formulata dal CTU di primo grado tenendo conto delle rimesse solutorie in data anteriore al 26.04.2006 sulla base dell'intervenuta prescrizione in favore della banca, allegati 11 e 12 CTU di primo grado), accolta dal giudice di prime cure, che aveva riconosciuto in capo alla correntista un credito di soli € 48.526,04, se la verifica delle rimesse solutorie fosse stata fatta utilizzando i saldi ricalcolati, e non i saldi banca, la differenza sarebbe stata enorme, poiché il risultato finale avrebbe attestato un credito, a favore della società di € Pt_2
895.159,83.
E' in relazione a questa seconda ipotesi che l'appellante ha contestato il metodo di calcolo basato sul saldo banca sostenendo che, anche aderendo all'ipotesi sub 2, i saldi rettificati avrebbero portato ad un maggior credito in favore del correntista pari ad euro
895.159,83 come individuato sulla base della consulenza di parte.
III. Ricalcolo dell'ammontare del credito vantato dalla società Parte_2
nei confronti della ed integrale estinzione per
[...] CP_7 compensazione del credito vantato da CP_2
L'appellante evidenzia che, effettuato il ricalcolo sulla base dei saldi rettificati, doveva essere riconosciuto in favore del correntista un credito di euro 895.159,83, quindi con Contr integrale estinzione del credito di e condanna della banca al versamento dell'importo residuo (previa decurtazione della somma di € 210.000 corrispondente ad una porzione di credito oggetto di separata cessione da a ). Pt_2 Controparte_4
IV. Nullità delle clausole riguardanti gl'interessi applicati nel rapporto di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.
Sostiene l'appellante che l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o inefficacia pronunciate dal Giudice di prime cure riguardano sia le clausole relative alle commissioni ed alle spese, sia quelle relative ai tassi d'interesse, in quanto i calcoli effettuati dal CTU sulla base del quesito formulato e fatti propri dal giudice di prime cure hanno eliso tutti gli addebiti effettuati illegittimamente dalle banche anche in relazione agl'interessi, sia per mancanza di forma scritta e violazione dello ius variandi, sia per applicazione d'anatocismo ed usura, rettificando gl'interessi anche sulla base di quanto stabilito dall'art.117 TUB.
pag. 7/17 Ciò nonostante nel dispositivo – formulato quanto alle suddette declaratorie con rinvio alle premesse – non risultano espressamente richiamate le clausole relative ai tassi d'interesse, con conseguente necessità di integrazione in tal senso.
V. Omessa pronuncia sull'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare Rg.
n.543/2017.
L'appellante si duole del fatto che, pur avendo il Tribunale dichiarato che il contratto di mutuo fondiario azionato in via esecutiva dalla non aveva i requisiti per CP_1 rappresentare un valido titolo esecutivo, non avesse poi dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare.
VI. Nullità ex artt.1346 C.c. e 117 T.U.B. delle pattuizioni relative agli interessi ed ai costi del finanziamento fondiario (artt.4 e 5 del contratto).
Evidenzia l'appellante che il giudice di prime cure si è limitato a recepire le conclusioni del CTU che non aveva ravvisato profili d'indeterminatezza delle pattuizioni relative ai tassi d'interesse, rilevando che l'omessa indicazione dell' non sarebbe stata Pt_3 rilevante, essendo prevista ai soli fini della pubblicità e della trasparenza.
Non aveva, invece, considerato altri aspetti incidenti sulla determinatezza del tasso quali l'assenza di specificazione delle conseguenze della tipologia di ammortamento alla francese adottato dalla in ordine ai maggiori oneri che ne sarebbero derivati a CP_1 carico del cliente, rispetto ad un piano di ammortamento in cui non opera l'interesse composto ed il costo del finanziamento è di gran lunga inferiore, perché il cliente paga meno interessi nonché l'assenza di indicazione nel contratto di mutuo degli elementi necessari per permettere al cliente di accertare l'effettivo costo del finanziamento e, ciò, anche con violazione dell'art.117 TUB e delle disposizioni sulla trasparenza emanate dalla Banca d'Italia.
VII. Nullità della pattuizione relativa agl'interessi moratori del mutuo per violazione degli artt.1283 C.c. e 120 T.U.B..
Lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure abbia sostanzialmente omesso di pronunciarsi, affermando che gli interessi di mora non erano stati quantificati nell'atto di precetto e che avrebbero dovuto essere valorizzati in sede di esecuzione, senza considerare che nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione sono azionabili tutte le domande connesse al rapporto in contestazione e, quindi, anche quella afferente la sopravvenuta nullità della clausola contrattuale riguardante gl'interessi moratori che era contenuta nel contratto di mutuo fondiario e anche se nell'atto di precetto questi non erano stati quantificati dalla banca la quale, però, non vi ha mai espressamente pag. 8/17 rinunciato. Evidenzia che l'art.120 T.U.B. è stato oggetto di modifica, a decorrere dal
01.01.2014, sancendo definitivamente l'illegittimità di ogni pratica anatocistica.
Si costituivano e chiedendo il rigetto del gravame. CP_5 CP_8
Nel corso del giudizio veniva dichiarata fallita e il processo veniva Parte_2 interrotto.
Veniva, quindi, riassunto tempestivamente nei confronti del che Parte_2 si costituiva regolarmente in giudizio.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 17.1.2023, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza dell'11/05/2021 nr.1059/2023, la Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_4 nei confronti di e , rigettava il primo motivo di gravame, CP_5 CP_2 Contr accertando e dichiarando che il rapporto di conto corrente n. 338/w presso intestato all'appellante fino al 2004 non era assistito da apertura di credito, mentre riteneva fondato il secondo motivo afferente la necessità di far riferimento, ai fini della verifica della natura delle rimesse, ai saldi rettificati e non a quelli bancari sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7721/2023.
Rimetteva, dunque, la causa in istruttoria come da separata ordinanza del 12/05/2023, con la quale, ritenuta la necessità di disporre un supplemento di consulenza tecnica, conferiva l'incarico alla dott.ssa (a fronte dell'intervenuto decesso del Persona_1
CTU nominato in primo grado dott. . Persona_2
Depositata la Consulenza tecnica, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 19/03/2024 con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Riassegnata la causa a nuovo consigliere relatore veniva rifissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 15.4.2025 senza assegnazione di ulteriori termini.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti.
2. Il ricalcolo dei rapporti dare/avere sulla base dei saldi rettificati ed esiti della
CTU disposta in grado di appello.
Il motivo sub I è già stato deciso con sentenza non definitiva nel senso del rigetto.
I motivi sub II e III possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante, anche all'esito della rinnovata CTU, insiste perché venga disposto un supplemento di CTU che effettui il ricalcolo del conto corrente sin dall'inizio del pag. 9/17 rapporto di c/c (1974) e non solo dal 2004 al fine di riconoscere un saldo creditorio a favore di superiore all'importo precettato con conseguente estinzione integrale del Pt_2 debito residuo e posta a credito a favore dell'appellante pari o ad euro 1.264.522,10 come individuato dal CTU di primo grado nell'ipotesi sub 1 oppure ad euro 895.159,83 come calcolato dal consulente di parte, sostenendo la non correttezza delle modalità di calcolo adottate dal CTU nella perizia svolta in grado di appello, in quanto si sarebbe dovuto procedere alla rettifica del conto anche per il saldo al 2004, mentre il CTU dott.ssa ha posto alla base dei conteggi il saldo bancario (negativo) ad agosto Per_1
2004 pari a – 198.843,70 e non il saldo ricalcolato (positivo) pari ad euro 591.685,62, con conseguente riverbero nell'individuazione della natura solutoria delle rimesse.
Va detto che, nel corso del supplemento di perizia svolta in secondo grado, il CTU ha formulato istanza di chiarimenti sul quesito volta appunto a specificare se dovesse essere escluso ogni ricalcolo del conto corrente (sia la verifica delle rimesse, sia il ricalcolo vero e proprio del conto corrente) sino alla data del 12.08.2004 oppure se la limitazione prevista nel quesito riguardasse solo la verifica delle rimesse e non anche il ricalcolo del conto corrente in generale e la Corte ha precisato che andava escluso ogni ricalcolo dal conto corrente fino alla data del 12.08.2004.
Su tali basi il CTU ha effettuato il ricalcolo del conto corrente ordinario per il periodo
12.08.2004 - 30.09.2015 secondo i medesimi criteri applicati nella c.t.u. espletata nel giudizio di I grado e, verificate le rimesse nel periodo potenzialmente prescritto (cioè sino al 26.4.2006 data delle prime interruttive) con riferimento al c.d. “saldo rettificato”
e verificando l'importo degli indebiti addebitati dalla alla correntista CP_1 effettivamente ripetibili, ha formulato due ipotesi (a seconda che l'affidamento sia calcolato sulla base delle sole pattuizioni contrattuali, ipotesi 1 o anche sulla base delle risultanze della Centrale Rischi e delle evidenze degli estratti conto, ipotesi 2) che portano a riconoscere un importo a credito del correntista pari ad euro 12.555,11
(nell'ipotesi 1) o euro 46.120,86 (nell'ipotesi 2), quindi in ogni caso inferiore a quello riconosciuto dal giudice di primo grado.
Se ne deve concludere, dunque, che la valutazione delle rimesse effettuata a saldi rettificati non evidenzia alcun credito in favore dell'appellante né determina un effetto maggiormente favorevole rispetto a quanto riconosciuto dalla sentenza impugnata.
Ogni altra doglianza, avente ad oggetto criteri di calcolo differenti da quelli assunti nella sentenza parziale emessa da questa Corte (avverso la quale il procuratore del
[...] ha formulato riserva di ricorso per cassazione ex art.361 c.p.c.) che ha Parte_2 escluso la sussistenza di affidamenti ante 2004, non può trovare accoglimento essendo pag. 10/17 la predetta decisione vincolante nel prosieguo del giudizio (cfr. Cass. 19145/24, secondo cui “Nel caso di sentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio …”).
Ne consegue che, a fronte della eccezione di prescrizione ritualmente formulata (per la quale è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto unitamente alla dichiarazione di volerne profittare, secondo quanto chiarito da Cass. Sez. U. n. 15895/2019), non possono che considerarsi solutorie le rimesse sino a tale momento effettuate, giacchè la valenza ripristinatoria dei versamenti dipende dalla sussistenza di apertura di credito, che nel caso di specie è stata esclusa.
E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che debbono considerarsi solutorie le rimesse effettuate tramite versamenti su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato, come nel caso di specie (in tal senso, anche recentemente, Cassazione civile sez. I,
04/04/2025, n.8914).
Conseguentemente il conteggio delle rimesse solutorie e, quindi, il ricalcolo del saldo del c/c a seguito dell'espunzione degli addebiti illegittimi effettuati dalla ma CP_1 escluse le somme ormai non più ripetibili, in quanto prescritte (secondo appunto quanto previsto da Cass. 9141/2020), effettuato non appunto sul c.d. “saldo banca”, ma sul saldo rettificato a seguito della predetta espunzione degli addebiti illegittimi, non poteva che essere effettuato dal 2004, momento a partire dal quale si pone il problema di individuare la natura delle rimesse per la presenza degli affidamenti in conto, essendo pacifica, invece, per il periodo pregresso, in assenza di affidamenti, la natura solutoria delle rimesse, con la conseguenza che la rettifica diviene ininfluente e operano gli effetti della prescrizione anche ai fini contabili.
Ciò considerato, gli esiti della CTU svolta in grado di appello non possono che determinare il rigetto dell'appello sul punto, non portando al riconoscimento di un maggior credito in favore dell'appellante nemmeno in misura inferiore a quanto richiesto (e ambìto) con il presente gravame (e non vi è stato appello incidentale, sicchè non può trovare avallo il riconoscimento del minor importo individuato dal CTU, evidenziato come maggiormente corretto negli scritti conclusivi delle appellate, che,
pag. 11/17 comunque, hanno precisato le conclusioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata).
3. Nullità delle clausole riguardanti gli interessi applicati nel rapporto di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.
Il motivo sub IV non può trovare accoglimento sia perché non individua quali sarebbero le clausole di cui non è stata dichiarata e dovrebbe invece essere dichiarata la nullità a fronte di interessi applicati sulla base dello ius variandi a favore della banca previsto già nel contratto di apertura di conto corrente originario e che sono stati espunti dai conteggi nei periodi in cui sono risultati eccedenti il livello soglia di riferimento sia perché non consente di coglierne l'interesse, a fronte di conteggi effettuati elidendo gli importi non dovuti al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione formulata e il credito a favore del correntista.
4.Omessa pronuncia sull'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare Rg.
n.543/2017.
Il motivo sub V non è stato coltivato né riproposto in sede di conclusioni e deve, pertanto, intendersi rinunciato.
5.Nullità ex artt.1346 C.c. e 117 T.U.B. delle pattuizioni relative agli interessi ed ai costi del finanziamento fondiario (artt.4 e 5 del contratto di mutuo).
La nullità per indeterminatezza viene sostenuta sulla base della mancata indicazione degli elementi necessari ad accertare il costo effettivo del finanziamento anche in conseguenza dell'applicazione del sistema di ammortamento alla francese in quanto: il tenore dell'art. 4 non permetterebbe di identificare univocamente lo svolgimento del piano finanziario non chiarendo se ad ogni variazione del tasso d'interesse fosse ricalcolata la sola quota interessi o anche la quota capitale;
non era stato allegato il piano di ammortamento;
non era stata fornita al cliente alcuna informazione sui rischi connessi ai meccanismi d'indicizzazione del tasso e del metodo di calcolo degl'interessi.
Il motivo sub VI è infondato.
E, infatti, con la sentenza Cass. SSUU n. 15130/2024, è stato chiarito che:
- l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti: alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il pag. 12/17 contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
- l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale, sia al controllo di meritevolezza del contratto;
- l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità)
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente;
analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto;
- deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento
"alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto);
- il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale pag. 13/17 incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
La giurisprudenza successiva (Cass. sez. I, 29/03/2025, n.8322; sez. I, 19/03/2025,
n.7382) ha chiarito che tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui
- come nella specie - il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, in quanto nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
• non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
• se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto;
• non rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Conseguentemente, ricorrendo i presupposti indicati, il mancato richiamo in seno al contratto di mutuo del regime finanziario composto, nonché della sua maggiore onerosità rispetto al regime semplice o la mancata allegazione del piano di ammortamento non costituiscono causa di invalidità del contratto né determinano profili pag. 14/17 di indeterminatezza.
Il CTU dott. ha escluso profili di indeterminatezza a fronte delle puntuali Per_2 indicazioni contenute nel contratto (pag.38 elaborato peritale di primo grado).
La valutazione va condivisa giacchè il contratto di mutuo esplicita:
- l'ammontare finanziato (€ 320.000,00);
- la durata del prestito (14 anni dal 10 maggio 2003 al 10 aprile 2017);
- la periodicità delle rate (mensili posticipate);
- il numero delle rate (168);
- la tipologia di rata (costante);
- l'ammontare della prima rata di € 2735,44;
- il tasso di interesse nominale annuo (di ingresso e a regime) e la sua composizione, costituita dallo 1,45% in più sull'euribor 360 a 3 mesi pubblicato sul quotidiano CP_9 il giorno successivo alla data di rilevazione arrotondato allo 0,05.
[...]
Va, dunque, esclusa la censurata indeterminatezza a fronte della possibilità per la parte mutuataria di conoscere l'importo totale del rimborso, anche a prescindere dall'esplicita indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato ovvero dalla relativa formula matematica, tenuto conto della specificazione del parametro di calcolo del tasso di interesse adeguatamente predeterminato nel contratto, della durata del prestito e della periodicità del rimborso nonché dell'ammontare della rata, che consentiva una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi.
Ciò trova conferma nella elaborazione del piano di ammortamento effettuato dal CTU dott. che pur con la carenza documentale riscontrata e nonostante le tre Per_2 modifiche del 2003, 2008 e 2012, ha portato all'elaborazione di un piano di ammortamento corrispondente agli importi richiesti dalla banca, a riprova del fatto che, con i parametri indicati nel contratto, solo uno era il piano di ammortamento enucleabile
(cfr. pagg.40-59 elaborato peritale dott. Per_2
6. Nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori del mutuo, per violazione degli artt.1283 C.c. e 120 T.U.B..
Sostiene l'appellante la nullità della clausola di pattuizione degli interessi di mora contenuta nell'art.
5.3 del contratto di mutuo ( che prevede “che ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produce dal giorno della scadenza…l'interesse di mora”) in virtù della modifica dell'art.120 T.U.B. che, a decorrere dal 01.01.2014, ha definitivamente sancito l'illegittimità di ogni pratica anatocistica, statuendo che l'applicazione d'interessi può avvenire esclusivamente sulla quota capitale del finanziamento e, quindi, non sulle quote degl'interessi relative alle pag. 15/17 eventuali rate insolute.
Il motivo sub VII non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, è pacifico che quella clausola non abbia mai trovato applicazione in quanto la banca ha azionato il precetto per le sole somme relative alle rate scadute senza applicare interessi di mora, circostanza confermata anche dal CTU dott. il quale, Per_2 dopo aver chiarito che non è possibile determinare se vi sia stata da parte della CP_1 un'illegittima applicazione degli interessi di mora, mancando le distinte di pagamento
(suddivise tra interessi corrispettivi, di mora e spese), ha evidenziato che l'importo complessivo azionato dalla banca risulta inferiore all'importo in linea capitale rilevato all'esito della CTU.
Né risulta, dunque, provato che quella clausola implicasse necessariamente un fenomeno anatocistico (e non piuttosto un fenomeno sostitutivo dell'interesse di mora a quello corrispettivo).
Ciò premesso la doglianza è infondata nel merito atteso che un mutuo ipotecario, stipulato, come nella specie, nel vigore della delibera CICR del 9.2.2000, ben può prevedere che il mancato pagamento di una rata di mutuo comporti l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata comprensiva di interessi corrispettivi, trattandosi di una deroga autorizzata al disposto di cui all'art. 1283 c.c.
L'argomento dell'appellante che fa leva sulla modifica normativa all'art. 120 TUB operata dall'art. 1, comma 629, L. 27.12.2013, n. 147 (la cui entrata in vigore è tutt'altro che pacifica, attesa l'assenza di regolamentazione da parte del CICR) non tiene conto dell'attuale formulazione dell'art. 120 co. 2 TUB (come novellato dall'art. 17-bis del
D.L. 14.2.2016, convertito in legge 8.4.2016, n. 49) cui è seguita la nuova delibera
C.I.C.R. del 3 agosto 2016, che ha sostituito la precedente delibera del 9.2.2000, prevedendo, all'art. 3, che: “…gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”.
2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile”.
Dunque, nell'attuale assetto normativo la previsione contrattuale contenuta in un contratto di finanziamento che preveda che in caso di inadempimento gli interessi di mora si calcolino sull'importo complessivo della rata (comprensiva, quindi, della quota capitale residua e della quota di interessi corrispettivi) risulta pienamente legittima.
7. Spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui D.M. n. 147 del 13/08/2022 sulla base delle fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e dell'attività svolta e dello pag. 16/17 scaglione di riferimento in base alla domanda (valore della controversia dichiarato: euro
1.264.522,10; scaglione di riferimento da euro 1.000.001 a euro 2.000.000).
Nella liquidazione si è tenuto conto del fatto che le convenute appellate sono patrocinate dal medesimo difensore, senza che si siano dovute affrontare in relazione all'appello proposto distinte questioni di fatto e di diritto con conseguente unica liquidazione delle spese processuali in favore del procuratore, tenuto conto che l'opera defensionale non ha comportato la trattazione di differenti e gli atti sono sostanzialmente sovrapponibili
(sul punto cfr. Cass.Sez. 3, n. 21064 del 10/06/2009).
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 22 emessa l'8.1.2021 dal
Tribunale di Padova;
2) condanna Parte_1
a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano unitariamente in
[...] complessivi € 30.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...]
Parte_1
4) l'appellante Parte_1
è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del
2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 773/2021
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to FRASCELLA PAOLO con studio in P.IVA_1
Padova P.le Stazione nr.7 giusto mandato depositato nel giudizio di primo grado appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. DALLA SERRA MARIA con studio in Padova
CORSO GARIBALDI 18 con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marica
Stigliano Messuti in Mestre (VE), Viale Garibaldi, 89, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello appellata
E contro
RAPPRESENTATA DA Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. DALLA SERRA MARIA con P.IVA_3 studio in Padova CORSO GARIBALDI 18 con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marica Stigliano Messuti in Mestre (VE), Viale Garibaldi, 89, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 22 emessa l'8.1.2021 dal Tribunale di
Padova
CONCLUSIONI
Per parte appellante: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, l'appello proposto dal e per l'effetto riformare la sentenza Parte_1
n.22/2021 impugnata, emessa dal Tribunale di Padova il 08.01.2021, dep. il 11.01.2021,
- confermando la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contenute nei contratti di apertura di credito e di conto corrente in relazione al rapporto n.338.09 (già n.338/w e n.338.12), ivi comprese quelle relative ai tassi d'interesse, per tutte le motivazioni esposte negli atti depositati nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio e, conseguentemente, la non debenza d'interessi convenzionali e moratori, delle commissioni e delle spese addebitati sul conto corrente n.338.09 dalle banche, disponendo la cancellazione delle relative scritturazioni e provvedendo all'integrale ricalcolo del rapporto di conto corrente, anche con applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art.117 TUB;
- accertando e dichiarando, per le causali esposte negli atti depositati, che il
[...]
è creditore della Parte_2 [...] della somma di € 1.264.522,10; in subordine, della Controparte_1 somma di € 895.159,83; in ulteriore subordine, di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio d'appello;
- condannando la società al pagamento, a Controparte_1 favore del , della Parte_2 somma che sarà accertata in corso di causa come dovuta al
[...]
a seguito del ricalcolo del conto Parte_2 corrente n.338.09, operata la compensazione delle posizioni debitorie-creditorie od anche non operata la compensazione, se non ritenuto applicabile tale istituto;
oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002, in subordine al tasso legale;
- accertando e dichiarando l'inefficacia e/o la nullità delle clausole contenute nel finanziamento fondiario per tutte le ragioni esposte negli atti depositati e conseguentemente la non debenza d'interessi convenzionali e moratori;
- accertando e dichiarando, per le causali esposte negli atti depositati, che il
[...]
non è debitore della Parte_2 [...]
e/o della società della somma Controparte_1 Controparte_2 di € 139.487,09;
pag. 2/17 - dichiarando inammissibile e comunque rigettando la domanda avversaria di modifica della condanna alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, comminata alle società appellate, non essendo stato proposto alcun appello incidentale ed essendo comunque infondata;
con vittoria di compensi e spese, legali e peritali, di entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria:
a) si chiede che sia disposta un'integrazione od una rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, disponendo:
- che il ricalcolo del conto corrente sia effettuato sin dall'inizio del rapporto di c/c
(1974), eliminando tutte le annotazioni illegittimamente effettuate dalla banca per interessi, commissioni e spese non dovuti;
- che l'accertamento dei versamenti aventi natura solutoria, ai fini della prescrizione, sia effettuato dopo il ricalcolo del conto corrente ed utilizzando i saldi ricalcolati;
- che siano individuati, separatamente, i versamenti aventi natura solutoria che hanno estinto il capitale mutuato, o parte di esso, da quelli che hanno, od avrebbero, “pagato” interessi, spese e commissioni non dovute e, solo in relazione a questi ultimi, sia verificato se è, o meno, maturata la prescrizione invocata da controparte;
- considerando l'ammontare delle aperture di credito concesse dalle banche illimitate o nella misura indicata nelle visure delle Centrale Rischi prodotte in giudizio, sia per i rischi a termine, che per quelli a revoca, o nella misura risultante dalla documentazione in atti (estratti conto e contratti), anche con riferimento all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, degl'interessi passivi, entro ed oltre fido, ed alle spese d'istruttoria per la concessione dei fidi;
- determinare un piano di ammortamento con quote capitali costanti, senza interesse composto, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quello del contratto di mutuo che applica l'interesse composto;
b) si chiede che sia ammessa la prova per testimoni dedotta nella memoria del primo grado ex art.183, VI comma n.2, C.p.c., depositata in data 14.06.19, punto 4, pag.11.
Per parte appellata : Controparte_1
In via principale rigettarsi l'appello proposto (e riassunto dal fallimento della società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 22/2021, Parte_2 pubblicata il 08.01.2021 e resa nel giudizio n. 9504/2018 R.G. del Tribunale di Padova
e tutte le domande formulate dall'Appellante (anche istruttorie) e confermarsi, pertanto, detta sentenza.
pag. 3/17 In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
Per parte appellata Controparte_2
In via principale rigettarsi l'appello proposto (e riassunto dal fallimento della società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 22/2021, Parte_2 pubblicata il 08.01.2021 e resa nel giudizio n. 9504/2018 R.G. del Tribunale di Padova
e tutte le domande formulate dall'Appellante (anche istruttorie) e confermarsi, pertanto, detta sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., la società
[...] adiva il Tribunale di Padova premettendo che: Controparte_4
- nel mese di luglio 2017 era stato notificato un atto di pignoramento immobiliare in relazione ad un credito vantato da per euro 139.487,09 in forza di un CP_5 contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 11.04.2002 per 320.000,00 euro, contratto che aveva subito tre modifiche nel 2003, 2008 e 2012;
- dal 1975 la società aveva stipulato con la poi Controparte_6 divenuta , un contratto di conto corrente -n. 338/W- su Controparte_1 cui erano state concesse delle aperture di credito e addebitate le rate del finanziamento concesso;
- la in relazione al suddetto rapporto, aveva effettuato addebiti illegittimi CP_1
(commissioni massimo scoperto, penali di sconfinamento, commissioni di istruttoria, spese trimestrali non pattuite, usura, anatocismo);
- ricalcolando correttamente i rapporti dare-avere, l'esponente vantava un credito nei Contr confronti di per euro 1.054.124,42 (di cui € 893.058,69 per sorta capitale ed €
161.065,73 per interessi) di cui veniva sollecitato il pagamento in data 26.04.2016.
Affermava dunque che doveva operarsi una compensazione tra le poste di credito-debito con l'integrale estinzione del credito vantato in sede esecutiva.
Eccepiva, inoltre, la nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi e i costi del finanziamento fondiario per violazione dell'art. 1346 c.c. nonché di quella relativa agli interessi moratori per violazione degli artt.1283 c.c. e 120 TUB.
Ciò premesso chiedeva che fosse dichiarata improcedibile la procedura esecutiva in assenza di titolo esecutivo con conseguente cancellazione del pignoramento, con pag. 4/17 integrale ricalcolo degli importi dovuti in virtù del rapporto di corrente e del contratto di finanziamento fondiario (previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole afferenti interessi, commissioni e ulteriori addebiti illegittimamente applicati) e Contr condanna di al pagamento della somma di euro 1.054.124,42 o altra ritenuta di giustizia, oltre alla condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle violazioni alla normativa bancaria, legislativa, regolamentare.
Va detto che la domanda risarcitoria non è stata poi coltivata ed è stata abbandonata già nel corso del giudizio di primo grado.
Si costituivano sia che Controparte_1 Controparte_2 quale cessionaria del credito chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 22/2021 il Tribunale di Padova dichiarava che il contratto di mutuo azionato non costituiva un valido titolo esecutivo;
accertava e dichiarava che le clausole contenute nei contratti di apertura di credito e di conto corrente erano nulle /o inefficaci.
Accertava e dichiarava che il saldo di conto corrente n. 338/w al 30.9.2015 era pari ad euro 48.526,04 a favore dell'opponente, dichiarando per tale importo estinto per compensazione il credito vantato in dipendenza del contratto di mutuo fondiario.
Il giudice riteneva che il contratto di finanziamento fondiario stipulato in data
11.4.2002, fatto valere dalla creditrice procedente come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 38 D Lgs n. 385/93, essendo stato oggetto di modifiche nel corso degli anni, non avesse le caratteristiche necessarie per essere qualificato come titolo esecutivo in quanto non era possibile, solo sulla base di esso, pervenire al calcolo dell'esatto importo dovuto alla banca, dovendo il titolo esecutivo essere autosufficiente.
In relazione al rapporto di conto corrente, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, si richiamava alle conclusioni del consulente formulate nell'ipotesi sub 2, il quale, espunte tutte le commissioni e le spese illegittimamente addebitate dalla banca, aveva determinato il saldo contabile in favore dell'opponente, considerando che al rapporto di conto corrente sorto nel 1978 era stata aggiunta anche un'apertura di credito nel 2004 e definendo, quindi, quali tra le rimesse dovessero ritenersi solutorie e quali ripristinatorie.
Il giudice di prime cure, ritenute insussistenti aperture di credito prima del 2004, con conseguente considerazione della natura solutoria di tutte le rimesse effettuate prima di tale data, aderiva all'ipotesi effettuata dal consulente tenendo in considerazione, quanto alla natura delle partite, il periodo dal 2004 al 2006, a fronte della prescrizione decennale delle partite solutorie poste in essere prima della interruzione della prescrizione.
pag. 5/17 Avverso detta sentenza ha interposto appello Controparte_4 censurando la sentenza impugnata sotto diversi profili:
I. Mancato riconoscimento di apertura di credito in conto corrente anche anteriormente al 2004.
Sostiene l'appellante che in realtà fin dal 1989, oltre al rapporto di conto corrente, fosse stata concordata anche un'apertura di credito, come poteva evincersi da alcuni fatti concludenti già evidenziati in primo grado. Allegava, quindi, la concessione di un fido c.d. di fatto con conseguente necessità di rideterminare il saldo del conto in proprio favore.
II. Verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse sulla base dei saldi rettificati e non di quelli bancari.
L'appellante sostiene che il CTU abbia erroneamente determinato il saldo del rapporto di conto corrente in quanto la verifica delle rimesse solutorie doveva essere effettuata utilizzando i saldi ricalcolati e non quelli bancari poiché, diversamente, verrebbero considerate solutorie rimesse che, invece, avevano natura ripristinatoria, non essendo stato, in realtà, superato il fido che era stato concesso dalla banca. Osservava, infatti, che maggiori erano gli addebiti illegittimi effettuati dalla banca, più aumentava l'esposizione debitoria del correntista e maggiori erano le rimesse che dovevano essere qualificate come solutorie e, quindi, da ritenersi prescritte.
Insta per una integrazione della C.T.U. che:
1. individui le rimesse aventi natura solutoria sulla base dei saldi ricalcolati ed effettuando il ricalcolo del conto corrente epurando per l'intero periodo tutte le competenze illegittime e solo alla fine riaddebitando le competenze prescritte;
2. consideri l'ammontare delle aperture di credito concesse dalle banche illimitate o nella misura indicata nelle visure delle
Centrale Rischi prodotte in giudizio, sia per i rischi a termine, che per quelli a revoca:
3. consideri, per il periodo antecedente al 1989, l'ammontare delle aperture di credito concesse dalle banche illimitate o nella misura risultante dalla documentazione in atti, con riferimento all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto da parte delle banche.
Evidenzia che nella prima ipotesi di ricalcolo, basata sul quesito inizialmente formulato dal Giudice di prime cure al CTU, che non considerava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca fino all'anno 2006, si accertava un credito a favore della correntista di € 1.264.522,10, cosicché la differenza del risultato, tra eseguire la verifica delle partite solutorie sui saldi banca, anziché sui saldi ricalcolati, non determinava differenze significative (ndr. ipotesi formulata dal CTU di primo grado individuando pag. 6/17 tutte le rimesse fino al 12.08.2004 - data del primo contratto di affidamento prodotto in atti - come aventi natura ripristinatoria sul presupposto della sussistenza di affidamenti in favore del correntista e individuando le rimesse solutorie dal 12.8.2004 al 2006, allegati 9 e 10 CTU di primo grado).
Al contrario, nella seconda ipotesi di calcolo (ndr. formulata dal CTU di primo grado tenendo conto delle rimesse solutorie in data anteriore al 26.04.2006 sulla base dell'intervenuta prescrizione in favore della banca, allegati 11 e 12 CTU di primo grado), accolta dal giudice di prime cure, che aveva riconosciuto in capo alla correntista un credito di soli € 48.526,04, se la verifica delle rimesse solutorie fosse stata fatta utilizzando i saldi ricalcolati, e non i saldi banca, la differenza sarebbe stata enorme, poiché il risultato finale avrebbe attestato un credito, a favore della società di € Pt_2
895.159,83.
E' in relazione a questa seconda ipotesi che l'appellante ha contestato il metodo di calcolo basato sul saldo banca sostenendo che, anche aderendo all'ipotesi sub 2, i saldi rettificati avrebbero portato ad un maggior credito in favore del correntista pari ad euro
895.159,83 come individuato sulla base della consulenza di parte.
III. Ricalcolo dell'ammontare del credito vantato dalla società Parte_2
nei confronti della ed integrale estinzione per
[...] CP_7 compensazione del credito vantato da CP_2
L'appellante evidenzia che, effettuato il ricalcolo sulla base dei saldi rettificati, doveva essere riconosciuto in favore del correntista un credito di euro 895.159,83, quindi con Contr integrale estinzione del credito di e condanna della banca al versamento dell'importo residuo (previa decurtazione della somma di € 210.000 corrispondente ad una porzione di credito oggetto di separata cessione da a ). Pt_2 Controparte_4
IV. Nullità delle clausole riguardanti gl'interessi applicati nel rapporto di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.
Sostiene l'appellante che l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o inefficacia pronunciate dal Giudice di prime cure riguardano sia le clausole relative alle commissioni ed alle spese, sia quelle relative ai tassi d'interesse, in quanto i calcoli effettuati dal CTU sulla base del quesito formulato e fatti propri dal giudice di prime cure hanno eliso tutti gli addebiti effettuati illegittimamente dalle banche anche in relazione agl'interessi, sia per mancanza di forma scritta e violazione dello ius variandi, sia per applicazione d'anatocismo ed usura, rettificando gl'interessi anche sulla base di quanto stabilito dall'art.117 TUB.
pag. 7/17 Ciò nonostante nel dispositivo – formulato quanto alle suddette declaratorie con rinvio alle premesse – non risultano espressamente richiamate le clausole relative ai tassi d'interesse, con conseguente necessità di integrazione in tal senso.
V. Omessa pronuncia sull'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare Rg.
n.543/2017.
L'appellante si duole del fatto che, pur avendo il Tribunale dichiarato che il contratto di mutuo fondiario azionato in via esecutiva dalla non aveva i requisiti per CP_1 rappresentare un valido titolo esecutivo, non avesse poi dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare.
VI. Nullità ex artt.1346 C.c. e 117 T.U.B. delle pattuizioni relative agli interessi ed ai costi del finanziamento fondiario (artt.4 e 5 del contratto).
Evidenzia l'appellante che il giudice di prime cure si è limitato a recepire le conclusioni del CTU che non aveva ravvisato profili d'indeterminatezza delle pattuizioni relative ai tassi d'interesse, rilevando che l'omessa indicazione dell' non sarebbe stata Pt_3 rilevante, essendo prevista ai soli fini della pubblicità e della trasparenza.
Non aveva, invece, considerato altri aspetti incidenti sulla determinatezza del tasso quali l'assenza di specificazione delle conseguenze della tipologia di ammortamento alla francese adottato dalla in ordine ai maggiori oneri che ne sarebbero derivati a CP_1 carico del cliente, rispetto ad un piano di ammortamento in cui non opera l'interesse composto ed il costo del finanziamento è di gran lunga inferiore, perché il cliente paga meno interessi nonché l'assenza di indicazione nel contratto di mutuo degli elementi necessari per permettere al cliente di accertare l'effettivo costo del finanziamento e, ciò, anche con violazione dell'art.117 TUB e delle disposizioni sulla trasparenza emanate dalla Banca d'Italia.
VII. Nullità della pattuizione relativa agl'interessi moratori del mutuo per violazione degli artt.1283 C.c. e 120 T.U.B..
Lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure abbia sostanzialmente omesso di pronunciarsi, affermando che gli interessi di mora non erano stati quantificati nell'atto di precetto e che avrebbero dovuto essere valorizzati in sede di esecuzione, senza considerare che nella fase di merito dell'opposizione all'esecuzione sono azionabili tutte le domande connesse al rapporto in contestazione e, quindi, anche quella afferente la sopravvenuta nullità della clausola contrattuale riguardante gl'interessi moratori che era contenuta nel contratto di mutuo fondiario e anche se nell'atto di precetto questi non erano stati quantificati dalla banca la quale, però, non vi ha mai espressamente pag. 8/17 rinunciato. Evidenzia che l'art.120 T.U.B. è stato oggetto di modifica, a decorrere dal
01.01.2014, sancendo definitivamente l'illegittimità di ogni pratica anatocistica.
Si costituivano e chiedendo il rigetto del gravame. CP_5 CP_8
Nel corso del giudizio veniva dichiarata fallita e il processo veniva Parte_2 interrotto.
Veniva, quindi, riassunto tempestivamente nei confronti del che Parte_2 si costituiva regolarmente in giudizio.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 17.1.2023, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza dell'11/05/2021 nr.1059/2023, la Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_4 nei confronti di e , rigettava il primo motivo di gravame, CP_5 CP_2 Contr accertando e dichiarando che il rapporto di conto corrente n. 338/w presso intestato all'appellante fino al 2004 non era assistito da apertura di credito, mentre riteneva fondato il secondo motivo afferente la necessità di far riferimento, ai fini della verifica della natura delle rimesse, ai saldi rettificati e non a quelli bancari sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7721/2023.
Rimetteva, dunque, la causa in istruttoria come da separata ordinanza del 12/05/2023, con la quale, ritenuta la necessità di disporre un supplemento di consulenza tecnica, conferiva l'incarico alla dott.ssa (a fronte dell'intervenuto decesso del Persona_1
CTU nominato in primo grado dott. . Persona_2
Depositata la Consulenza tecnica, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 19/03/2024 con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Riassegnata la causa a nuovo consigliere relatore veniva rifissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 15.4.2025 senza assegnazione di ulteriori termini.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti.
2. Il ricalcolo dei rapporti dare/avere sulla base dei saldi rettificati ed esiti della
CTU disposta in grado di appello.
Il motivo sub I è già stato deciso con sentenza non definitiva nel senso del rigetto.
I motivi sub II e III possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante, anche all'esito della rinnovata CTU, insiste perché venga disposto un supplemento di CTU che effettui il ricalcolo del conto corrente sin dall'inizio del pag. 9/17 rapporto di c/c (1974) e non solo dal 2004 al fine di riconoscere un saldo creditorio a favore di superiore all'importo precettato con conseguente estinzione integrale del Pt_2 debito residuo e posta a credito a favore dell'appellante pari o ad euro 1.264.522,10 come individuato dal CTU di primo grado nell'ipotesi sub 1 oppure ad euro 895.159,83 come calcolato dal consulente di parte, sostenendo la non correttezza delle modalità di calcolo adottate dal CTU nella perizia svolta in grado di appello, in quanto si sarebbe dovuto procedere alla rettifica del conto anche per il saldo al 2004, mentre il CTU dott.ssa ha posto alla base dei conteggi il saldo bancario (negativo) ad agosto Per_1
2004 pari a – 198.843,70 e non il saldo ricalcolato (positivo) pari ad euro 591.685,62, con conseguente riverbero nell'individuazione della natura solutoria delle rimesse.
Va detto che, nel corso del supplemento di perizia svolta in secondo grado, il CTU ha formulato istanza di chiarimenti sul quesito volta appunto a specificare se dovesse essere escluso ogni ricalcolo del conto corrente (sia la verifica delle rimesse, sia il ricalcolo vero e proprio del conto corrente) sino alla data del 12.08.2004 oppure se la limitazione prevista nel quesito riguardasse solo la verifica delle rimesse e non anche il ricalcolo del conto corrente in generale e la Corte ha precisato che andava escluso ogni ricalcolo dal conto corrente fino alla data del 12.08.2004.
Su tali basi il CTU ha effettuato il ricalcolo del conto corrente ordinario per il periodo
12.08.2004 - 30.09.2015 secondo i medesimi criteri applicati nella c.t.u. espletata nel giudizio di I grado e, verificate le rimesse nel periodo potenzialmente prescritto (cioè sino al 26.4.2006 data delle prime interruttive) con riferimento al c.d. “saldo rettificato”
e verificando l'importo degli indebiti addebitati dalla alla correntista CP_1 effettivamente ripetibili, ha formulato due ipotesi (a seconda che l'affidamento sia calcolato sulla base delle sole pattuizioni contrattuali, ipotesi 1 o anche sulla base delle risultanze della Centrale Rischi e delle evidenze degli estratti conto, ipotesi 2) che portano a riconoscere un importo a credito del correntista pari ad euro 12.555,11
(nell'ipotesi 1) o euro 46.120,86 (nell'ipotesi 2), quindi in ogni caso inferiore a quello riconosciuto dal giudice di primo grado.
Se ne deve concludere, dunque, che la valutazione delle rimesse effettuata a saldi rettificati non evidenzia alcun credito in favore dell'appellante né determina un effetto maggiormente favorevole rispetto a quanto riconosciuto dalla sentenza impugnata.
Ogni altra doglianza, avente ad oggetto criteri di calcolo differenti da quelli assunti nella sentenza parziale emessa da questa Corte (avverso la quale il procuratore del
[...] ha formulato riserva di ricorso per cassazione ex art.361 c.p.c.) che ha Parte_2 escluso la sussistenza di affidamenti ante 2004, non può trovare accoglimento essendo pag. 10/17 la predetta decisione vincolante nel prosieguo del giudizio (cfr. Cass. 19145/24, secondo cui “Nel caso di sentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio …”).
Ne consegue che, a fronte della eccezione di prescrizione ritualmente formulata (per la quale è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto unitamente alla dichiarazione di volerne profittare, secondo quanto chiarito da Cass. Sez. U. n. 15895/2019), non possono che considerarsi solutorie le rimesse sino a tale momento effettuate, giacchè la valenza ripristinatoria dei versamenti dipende dalla sussistenza di apertura di credito, che nel caso di specie è stata esclusa.
E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che debbono considerarsi solutorie le rimesse effettuate tramite versamenti su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato, come nel caso di specie (in tal senso, anche recentemente, Cassazione civile sez. I,
04/04/2025, n.8914).
Conseguentemente il conteggio delle rimesse solutorie e, quindi, il ricalcolo del saldo del c/c a seguito dell'espunzione degli addebiti illegittimi effettuati dalla ma CP_1 escluse le somme ormai non più ripetibili, in quanto prescritte (secondo appunto quanto previsto da Cass. 9141/2020), effettuato non appunto sul c.d. “saldo banca”, ma sul saldo rettificato a seguito della predetta espunzione degli addebiti illegittimi, non poteva che essere effettuato dal 2004, momento a partire dal quale si pone il problema di individuare la natura delle rimesse per la presenza degli affidamenti in conto, essendo pacifica, invece, per il periodo pregresso, in assenza di affidamenti, la natura solutoria delle rimesse, con la conseguenza che la rettifica diviene ininfluente e operano gli effetti della prescrizione anche ai fini contabili.
Ciò considerato, gli esiti della CTU svolta in grado di appello non possono che determinare il rigetto dell'appello sul punto, non portando al riconoscimento di un maggior credito in favore dell'appellante nemmeno in misura inferiore a quanto richiesto (e ambìto) con il presente gravame (e non vi è stato appello incidentale, sicchè non può trovare avallo il riconoscimento del minor importo individuato dal CTU, evidenziato come maggiormente corretto negli scritti conclusivi delle appellate, che,
pag. 11/17 comunque, hanno precisato le conclusioni chiedendo la conferma della sentenza impugnata).
3. Nullità delle clausole riguardanti gli interessi applicati nel rapporto di conto corrente e di apertura di credito in conto corrente.
Il motivo sub IV non può trovare accoglimento sia perché non individua quali sarebbero le clausole di cui non è stata dichiarata e dovrebbe invece essere dichiarata la nullità a fronte di interessi applicati sulla base dello ius variandi a favore della banca previsto già nel contratto di apertura di conto corrente originario e che sono stati espunti dai conteggi nei periodi in cui sono risultati eccedenti il livello soglia di riferimento sia perché non consente di coglierne l'interesse, a fronte di conteggi effettuati elidendo gli importi non dovuti al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione formulata e il credito a favore del correntista.
4.Omessa pronuncia sull'improcedibilità dell'esecuzione immobiliare Rg.
n.543/2017.
Il motivo sub V non è stato coltivato né riproposto in sede di conclusioni e deve, pertanto, intendersi rinunciato.
5.Nullità ex artt.1346 C.c. e 117 T.U.B. delle pattuizioni relative agli interessi ed ai costi del finanziamento fondiario (artt.4 e 5 del contratto di mutuo).
La nullità per indeterminatezza viene sostenuta sulla base della mancata indicazione degli elementi necessari ad accertare il costo effettivo del finanziamento anche in conseguenza dell'applicazione del sistema di ammortamento alla francese in quanto: il tenore dell'art. 4 non permetterebbe di identificare univocamente lo svolgimento del piano finanziario non chiarendo se ad ogni variazione del tasso d'interesse fosse ricalcolata la sola quota interessi o anche la quota capitale;
non era stato allegato il piano di ammortamento;
non era stata fornita al cliente alcuna informazione sui rischi connessi ai meccanismi d'indicizzazione del tasso e del metodo di calcolo degl'interessi.
Il motivo sub VI è infondato.
E, infatti, con la sentenza Cass. SSUU n. 15130/2024, è stato chiarito che:
- l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti: alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il pag. 12/17 contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
- l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale, sia al controllo di meritevolezza del contratto;
- l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità)
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente;
analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto;
- deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento
"alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto);
- il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale pag. 13/17 incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
La giurisprudenza successiva (Cass. sez. I, 29/03/2025, n.8322; sez. I, 19/03/2025,
n.7382) ha chiarito che tali principi trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui
- come nella specie - il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, in quanto nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile:
• non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
• se il piano di ammortamento riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto;
• non rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Conseguentemente, ricorrendo i presupposti indicati, il mancato richiamo in seno al contratto di mutuo del regime finanziario composto, nonché della sua maggiore onerosità rispetto al regime semplice o la mancata allegazione del piano di ammortamento non costituiscono causa di invalidità del contratto né determinano profili pag. 14/17 di indeterminatezza.
Il CTU dott. ha escluso profili di indeterminatezza a fronte delle puntuali Per_2 indicazioni contenute nel contratto (pag.38 elaborato peritale di primo grado).
La valutazione va condivisa giacchè il contratto di mutuo esplicita:
- l'ammontare finanziato (€ 320.000,00);
- la durata del prestito (14 anni dal 10 maggio 2003 al 10 aprile 2017);
- la periodicità delle rate (mensili posticipate);
- il numero delle rate (168);
- la tipologia di rata (costante);
- l'ammontare della prima rata di € 2735,44;
- il tasso di interesse nominale annuo (di ingresso e a regime) e la sua composizione, costituita dallo 1,45% in più sull'euribor 360 a 3 mesi pubblicato sul quotidiano CP_9 il giorno successivo alla data di rilevazione arrotondato allo 0,05.
[...]
Va, dunque, esclusa la censurata indeterminatezza a fronte della possibilità per la parte mutuataria di conoscere l'importo totale del rimborso, anche a prescindere dall'esplicita indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato ovvero dalla relativa formula matematica, tenuto conto della specificazione del parametro di calcolo del tasso di interesse adeguatamente predeterminato nel contratto, della durata del prestito e della periodicità del rimborso nonché dell'ammontare della rata, che consentiva una chiara previsione delle prestazioni quanto agli interessi.
Ciò trova conferma nella elaborazione del piano di ammortamento effettuato dal CTU dott. che pur con la carenza documentale riscontrata e nonostante le tre Per_2 modifiche del 2003, 2008 e 2012, ha portato all'elaborazione di un piano di ammortamento corrispondente agli importi richiesti dalla banca, a riprova del fatto che, con i parametri indicati nel contratto, solo uno era il piano di ammortamento enucleabile
(cfr. pagg.40-59 elaborato peritale dott. Per_2
6. Nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori del mutuo, per violazione degli artt.1283 C.c. e 120 T.U.B..
Sostiene l'appellante la nullità della clausola di pattuizione degli interessi di mora contenuta nell'art.
5.3 del contratto di mutuo ( che prevede “che ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produce dal giorno della scadenza…l'interesse di mora”) in virtù della modifica dell'art.120 T.U.B. che, a decorrere dal 01.01.2014, ha definitivamente sancito l'illegittimità di ogni pratica anatocistica, statuendo che l'applicazione d'interessi può avvenire esclusivamente sulla quota capitale del finanziamento e, quindi, non sulle quote degl'interessi relative alle pag. 15/17 eventuali rate insolute.
Il motivo sub VII non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, è pacifico che quella clausola non abbia mai trovato applicazione in quanto la banca ha azionato il precetto per le sole somme relative alle rate scadute senza applicare interessi di mora, circostanza confermata anche dal CTU dott. il quale, Per_2 dopo aver chiarito che non è possibile determinare se vi sia stata da parte della CP_1 un'illegittima applicazione degli interessi di mora, mancando le distinte di pagamento
(suddivise tra interessi corrispettivi, di mora e spese), ha evidenziato che l'importo complessivo azionato dalla banca risulta inferiore all'importo in linea capitale rilevato all'esito della CTU.
Né risulta, dunque, provato che quella clausola implicasse necessariamente un fenomeno anatocistico (e non piuttosto un fenomeno sostitutivo dell'interesse di mora a quello corrispettivo).
Ciò premesso la doglianza è infondata nel merito atteso che un mutuo ipotecario, stipulato, come nella specie, nel vigore della delibera CICR del 9.2.2000, ben può prevedere che il mancato pagamento di una rata di mutuo comporti l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata comprensiva di interessi corrispettivi, trattandosi di una deroga autorizzata al disposto di cui all'art. 1283 c.c.
L'argomento dell'appellante che fa leva sulla modifica normativa all'art. 120 TUB operata dall'art. 1, comma 629, L. 27.12.2013, n. 147 (la cui entrata in vigore è tutt'altro che pacifica, attesa l'assenza di regolamentazione da parte del CICR) non tiene conto dell'attuale formulazione dell'art. 120 co. 2 TUB (come novellato dall'art. 17-bis del
D.L. 14.2.2016, convertito in legge 8.4.2016, n. 49) cui è seguita la nuova delibera
C.I.C.R. del 3 agosto 2016, che ha sostituito la precedente delibera del 9.2.2000, prevedendo, all'art. 3, che: “…gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”.
2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile”.
Dunque, nell'attuale assetto normativo la previsione contrattuale contenuta in un contratto di finanziamento che preveda che in caso di inadempimento gli interessi di mora si calcolino sull'importo complessivo della rata (comprensiva, quindi, della quota capitale residua e della quota di interessi corrispettivi) risulta pienamente legittima.
7. Spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui D.M. n. 147 del 13/08/2022 sulla base delle fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e dell'attività svolta e dello pag. 16/17 scaglione di riferimento in base alla domanda (valore della controversia dichiarato: euro
1.264.522,10; scaglione di riferimento da euro 1.000.001 a euro 2.000.000).
Nella liquidazione si è tenuto conto del fatto che le convenute appellate sono patrocinate dal medesimo difensore, senza che si siano dovute affrontare in relazione all'appello proposto distinte questioni di fatto e di diritto con conseguente unica liquidazione delle spese processuali in favore del procuratore, tenuto conto che l'opera defensionale non ha comportato la trattazione di differenti e gli atti sono sostanzialmente sovrapponibili
(sul punto cfr. Cass.Sez. 3, n. 21064 del 10/06/2009).
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 22 emessa l'8.1.2021 dal
Tribunale di Padova;
2) condanna Parte_1
a rifondere a e Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano unitariamente in
[...] complessivi € 30.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...]
Parte_1
4) l'appellante Parte_1
è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del
2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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