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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; letta la nota sostitutiva dell'udienza depositata dall'appellante; dichiarata la contumacia di , non costituitosi nonostante la rituale e _1 tempestiva notifica dell'appello; pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 23858/2023 R.G.
promossa da:
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 Parte_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
Enrico Barbagiovanni (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_4 ), AN VA (c.f. ), Gloria Centineo C.F._3 C.F._4
Cavarretta Mazzoleni (c.f. ), AR ES SI (c.f. C.F._5
), AN VA (c.f. ) e NA VI C.F._6 C.F._4
(c.f. , presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._7 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante –
contro
(c.f. ), contumace;
_1 C.F._8
- appellato –
con ricorso in appello trasmesso telematicamente il 21.6.2023 (iscrizione a ruolo in data
23.6.2023), notificato il 28.9.2023;
oggetto: appello avverso sentenza n. 8184/2022 in data 20/21.12.2022 del Giudice di Pace di (RG 33556/22); Pt_1
conclusioni di parte appellante:
< rejectis:
- per le ragioni esposte in narrativa, accogliere l'appello proposto dal e Parte_1
riformare la sentenza n. 8184/2022 depositata dal Giudice di Pace di in data Pt_1
21.12.2022 e, per l'effetto, confermare il verbale di accertamento n. 8097637 del
30.04.2022, elevato dalla Polizia Locale di e le statuizioni ivi contenute, in Pt_1
particolare condannando al pagamento della sanzione pecuniaria nella _1
misura non inferiore alla metà del massimo previsto per l'infrazione accertata (violazione dell'art. 186, comma 2 lett. a) Dlgs. 285/1992 - €. 1.085,00).
Con vittoria delle spese del primo grado di giudizio, come da nota spese depositata dal
Funzionario della Polizia Locale pari ad €. 150,00, e del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa)
2 trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
.>> Pt_1
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con la sentenza oggetto dell'appello proposto dal (sentenza n. Parte_1
8184/2022 in data 20/21.12.2022 nel procedimento RG 33556/22) il Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione al verbale di contestazione n. 8097637 datato 30.4.2022 Pt_1
della Polizia Locale di , proposta dal Sig. che, coinvolto senza sua Pt_1 _1
colpa in incidente stradale avvenuto in quella data all'intersezione tra viale Cassala e via
Schievano era risultato, dopo essere stato trasportato in codice rosso all'Ospedale
Niguarda, avere un tasso alcolemico di 0,52 g/l, eccedente di 0,02 g/l il limite di legge.
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, con cui Parte_1
è stato annullato il verbale di contestazione n. 8097637, ritenendola errata:
- nella parte in cui ha ritenuto l'inutilizzabilità del referto del prelievo ematico perché non preceduto dall'espressione del consenso dell'interessato (che si trovava in condizioni di sedazione) e dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore;
- nella parte in cui ha ritenuto che il lievissimo superamento della soglia di tolleranza del tasso alcolemico potesse ricondursi a un errore o a una imprecisione della rilevazione.
L'appellante sostiene che:
- la condizione di incoscienza del escludeva la doverosità della raccolta del suo _1 consenso al prelievo e dell'informazione circa la facoltà di farsi assistere da un difensore;
- “la sola assunzione di farmaci non è sufficiente ad alterare in maniera così eccessiva il tasso alcolemico”.
*
3 Il gravame proposto dal deve essere respinto. Parte_1
È infatti manifestamente infondata la valutazione che l'appellante chiede di sostituire a quella del Giudice di primo grado.
Il tasso alcolemico rilevato non costituisce affatto un'alterazione “eccessiva” rispetto al limite di legge: esso, al contrario, dà luogo a un superamento minimo della soglia normativamente stabilita.
Del resto è pacifico che, nella fattispecie, la quantità di alcol assunta dal non ha in _1
alcun modo influito sulla sua condotta di guida, essendo incontroverso (v. ricorso in appello, pag. 2) che egli non ha in alcun modo concorso alla causazione del sinistro stradale, in cui è rimasto coinvolto senza colpa.
Del tutto indimostrata e non argomentata è poi l'affermazione dell'appellante secondo cui
“la sola assunzione di farmaci non è sufficiente ad alterare … il tasso alcolemico”: ritiene al contrario questo giudice che non possa affatto escludersi che la sedazione
(pacificamente) somministrata all'appellato abbia contribuito al minimale superamento del predetto limite di legge (0,50 g/l).
Inoltre non può neppure escludersi che tale impercettibile superamento sia stato determinato da un'imprecisione nella rilevazione.
La sentenza del GdP, di accoglimento dell'opposizione e di annullamento del verbale di contestazione della PL n. 8097637 in data 30.4.2022, deve pertanto essere confermata.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando in contumacia di _1
:
[...]
4 rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 8184/2022 in Parte_1
data 20/21.12.2022 del Giudice di Pace di (RG 33556/22); Pt_1
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 18.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
5
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; letta la nota sostitutiva dell'udienza depositata dall'appellante; dichiarata la contumacia di , non costituitosi nonostante la rituale e _1 tempestiva notifica dell'appello; pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 23858/2023 R.G.
promossa da:
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Pt_2 Parte_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._1
Enrico Barbagiovanni (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_4 ), AN VA (c.f. ), Gloria Centineo C.F._3 C.F._4
Cavarretta Mazzoleni (c.f. ), AR ES SI (c.f. C.F._5
), AN VA (c.f. ) e NA VI C.F._6 C.F._4
(c.f. , presso i quali è elettivamente domiciliato in , Via della C.F._7 Pt_1
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_1
- appellante –
contro
(c.f. ), contumace;
_1 C.F._8
- appellato –
con ricorso in appello trasmesso telematicamente il 21.6.2023 (iscrizione a ruolo in data
23.6.2023), notificato il 28.9.2023;
oggetto: appello avverso sentenza n. 8184/2022 in data 20/21.12.2022 del Giudice di Pace di (RG 33556/22); Pt_1
conclusioni di parte appellante:
< rejectis:
- per le ragioni esposte in narrativa, accogliere l'appello proposto dal e Parte_1
riformare la sentenza n. 8184/2022 depositata dal Giudice di Pace di in data Pt_1
21.12.2022 e, per l'effetto, confermare il verbale di accertamento n. 8097637 del
30.04.2022, elevato dalla Polizia Locale di e le statuizioni ivi contenute, in Pt_1
particolare condannando al pagamento della sanzione pecuniaria nella _1
misura non inferiore alla metà del massimo previsto per l'infrazione accertata (violazione dell'art. 186, comma 2 lett. a) Dlgs. 285/1992 - €. 1.085,00).
Con vittoria delle spese del primo grado di giudizio, come da nota spese depositata dal
Funzionario della Polizia Locale pari ad €. 150,00, e del presente grado di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa)
2 trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di
.>> Pt_1
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con la sentenza oggetto dell'appello proposto dal (sentenza n. Parte_1
8184/2022 in data 20/21.12.2022 nel procedimento RG 33556/22) il Giudice di Pace di ha accolto l'opposizione al verbale di contestazione n. 8097637 datato 30.4.2022 Pt_1
della Polizia Locale di , proposta dal Sig. che, coinvolto senza sua Pt_1 _1
colpa in incidente stradale avvenuto in quella data all'intersezione tra viale Cassala e via
Schievano era risultato, dopo essere stato trasportato in codice rosso all'Ospedale
Niguarda, avere un tasso alcolemico di 0,52 g/l, eccedente di 0,02 g/l il limite di legge.
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, con cui Parte_1
è stato annullato il verbale di contestazione n. 8097637, ritenendola errata:
- nella parte in cui ha ritenuto l'inutilizzabilità del referto del prelievo ematico perché non preceduto dall'espressione del consenso dell'interessato (che si trovava in condizioni di sedazione) e dall'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore;
- nella parte in cui ha ritenuto che il lievissimo superamento della soglia di tolleranza del tasso alcolemico potesse ricondursi a un errore o a una imprecisione della rilevazione.
L'appellante sostiene che:
- la condizione di incoscienza del escludeva la doverosità della raccolta del suo _1 consenso al prelievo e dell'informazione circa la facoltà di farsi assistere da un difensore;
- “la sola assunzione di farmaci non è sufficiente ad alterare in maniera così eccessiva il tasso alcolemico”.
*
3 Il gravame proposto dal deve essere respinto. Parte_1
È infatti manifestamente infondata la valutazione che l'appellante chiede di sostituire a quella del Giudice di primo grado.
Il tasso alcolemico rilevato non costituisce affatto un'alterazione “eccessiva” rispetto al limite di legge: esso, al contrario, dà luogo a un superamento minimo della soglia normativamente stabilita.
Del resto è pacifico che, nella fattispecie, la quantità di alcol assunta dal non ha in _1
alcun modo influito sulla sua condotta di guida, essendo incontroverso (v. ricorso in appello, pag. 2) che egli non ha in alcun modo concorso alla causazione del sinistro stradale, in cui è rimasto coinvolto senza colpa.
Del tutto indimostrata e non argomentata è poi l'affermazione dell'appellante secondo cui
“la sola assunzione di farmaci non è sufficiente ad alterare … il tasso alcolemico”: ritiene al contrario questo giudice che non possa affatto escludersi che la sedazione
(pacificamente) somministrata all'appellato abbia contribuito al minimale superamento del predetto limite di legge (0,50 g/l).
Inoltre non può neppure escludersi che tale impercettibile superamento sia stato determinato da un'imprecisione nella rilevazione.
La sentenza del GdP, di accoglimento dell'opposizione e di annullamento del verbale di contestazione della PL n. 8097637 in data 30.4.2022, deve pertanto essere confermata.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando in contumacia di _1
:
[...]
4 rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 8184/2022 in Parte_1
data 20/21.12.2022 del Giudice di Pace di (RG 33556/22); Pt_1
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 18.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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